
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1662 DELLA COMMISSIONE, 11 giugno 2024
G.U.U.E. 12 giugno 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 2 luglio 2024
Applicabile dal: 2 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.
2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.
3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2023 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
4) Per quanto riguarda le partite di melanzane (Solanum aethiopicum) provenienti dal Burkina Faso, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Burkina Faso. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
5) Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
6) Dall'ottobre 2021 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
7) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
8) Dal febbraio 2015 le nocciole, i miscugli e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
9) Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
10) Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
11) Per quanto riguarda le partite di foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
12) Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
13) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
14) Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall'India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e dal dicembre 2021 è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
15) Dal gennaio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, la vaniglia e i garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, alla vaniglia e ai garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall'India, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
16) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
17) Dal dicembre 2021 la gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka. In particolare, tutte le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alla gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
18) Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
19) Dal maggio 2020 le miscele di spezie provenienti dal Pakistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
20) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questo prodotto non è importato nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
21) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
22) Dal dicembre 2021 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
23) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
24) Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
25) Dal gennaio 2013 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
26) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
27) Dal dicembre 2019 il pepe del genere Piper, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
28) Per quanto riguarda le partite di noci moscate (Myristica fragrans) provenienti dall'Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
29) Per quanto riguarda le partite di noci moscate, macis, amomi e cardamomi provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
30) Dall'agosto 2014 i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
31) Dall'agosto 2014 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
32) Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dall'Uganda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
33) Per quanto riguarda le partite di pitahaya (frutto del drago) provenienti dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
34) Dal giugno 2023 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
35) Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali, è opportuno specificare la suddivisione TARIC per diversi codici NC nelle voci relative al tahini e all'halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria e ai semi di sesamo provenienti dalla Turchia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e nelle voci relative alle melanzane (Solanum melongena) provenienti dalla Repubblica dominicana e ai semi di sesamo provenienti dall'Etiopia, dall'India, dalla Nigeria, dal Sudan e dall'Uganda nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione.
36) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e per le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
37) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 31 dell'1.2.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodi transitori
Le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (*1), possono entrare nell'Unione fino al 2 settembre 2024, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
______________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI:...).»;"
2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN