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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1700 DELLA COMMISSIONE, 5 marzo 2024

G.U.U.E. 18 giugno 2024, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano, per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 luglio 2024

Applicabile dal: 8 luglio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 26 quinquies, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Per far sì che gli investitori dispongano di tutte le informazioni necessarie per poter prendere decisioni informate in merito agli effetti dei loro investimenti sulla sostenibilità, l'informativa sulla sostenibilità dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e visibile.

2) Per migliorare la comparabilità dei principali effetti negativi delle attività finanziate da esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità, è necessario distinguere tra, da un lato, gli indicatori degli effetti negativi che, in base alla rilevanza delle esposizioni, determinano sempre effetti negativi principali e, dall'altro, gli indicatori supplementari di effetti negativi che i cedenti ritengono particolarmente rilevanti.

3) Poiché le informazioni possono non essere sempre prontamente disponibili per tutti gli indicatori di sostenibilità, i cedenti dovrebbero essere tenuti soltanto a comunicare almeno un indicatore supplementare dei principali effetti negativi relativi al clima o ad altri fattori di sostenibilità connessi all'ambiente e almeno un indicatore supplementare dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità connessi alla società o alla governance.

4) Dal momento che le informazioni sui principali effetti negativi potrebbero non essere prontamente disponibili, ai cedenti dovrebbe essere consentito, per tutti gli indicatori, di utilizzare i dati ottenuti direttamente dai debitori o da esperti esterni, oppure di assumere ipotesi che ritengano ragionevoli. I cedenti dovrebbero tuttavia fornire una spiegazione dettagliata degli sforzi profusi per ottenere le informazioni sui principali effetti negativi da tali debitori, da esperti esterni oppure formulando un'ipotesi ragionevole.

5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, le informazioni relative alle cartolarizzazioni per le quali occorre redigere un prospetto devono essere messe a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato presso l'ESMA. Per facilitare il tracciamento delle informazioni sui principali effetti negativi messe a disposizione mediante tale repertorio, i cedenti dovrebbero utilizzare un codice di elemento coerente con i codici di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (2).

6) Sia l'articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, che l'articolo 26 quinquies, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 fanno riferimento alle informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. Per consentire ai cedenti di avere un quadro completo degli obblighi di divulgazione di tali informazioni e per garantire la coerenza tra le norme e i modelli di informativa standardizzati per i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità riguardanti, da un lato, le cartolarizzazioni STS tradizionali non ABCP e, dall'altro, le cartolarizzazioni STS nel bilancio, è opportuno riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente.

7) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

8) Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 28.12.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

(5)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Principi generali per la presentazione di informazioni

1. I cedenti forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento utilizzando i modelli, le definizioni e le formule riportati nell'allegato e in modo visibile, semplice, conciso, comprensibile, corretto, chiaro e non fuorviante.

2. I cedenti mettono a disposizione le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno.

3. I cedenti mettono a disposizione le informazioni richieste dal presente regolamento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

4. I cedenti che si avvalgono dell'opzione di divulgare le informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità, anziché le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto, utilizzano il valore «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») nei campi RREC10 e RREC11 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1224 e nei campi AUTL57 e AUTL58 dell'allegato V del medesimo regolamento.

Art. 2

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle attività finanziate da esposizioni sottostanti della cartolarizzazione sui fattori di sostenibilità

1. I cedenti pubblicano la dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nel formato delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato.

2. Nella sezione «Sintesi» contenuta nella tabella 1 dell'allegato, i cedenti inseriscono tutte le informazioni seguenti:

a) l'identificativo unico della cartolarizzazione;

b) ove disponibili, i codici internazionali di identificazione dei titoli (codici ISIN) di ciascuno dei segmenti o delle obbligazioni della cartolarizzazione;

c) l'avvenuta considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;

d) il periodo di riferimento della dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;

e) per ciascuna tipologia di attività nel portafoglio della cartolarizzazione, il saldo corrente totale del capitale delle esposizioni sottostanti;

f) una sintesi dei principali effetti negativi delle attività finanziate da esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.

3. Nella sezione «Spiegazione del modo in cui i principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione sui fattori di sostenibilità sono presi in considerazione nella selezione delle esposizioni sottostanti da aggiungere al portafoglio al momento dell'offerta o durante la vita della cartolarizzazione» contenuta nella tabella 1 dell'allegato, i cedenti inseriscono tutte le informazioni seguenti:

a) una descrizione di eventuali criteri o soglie numeriche applicabili alla composizione del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione in relazione ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti nel portafoglio sui fattori di sostenibilità;

b) una descrizione di eventuali prove, eventi e fattori scatenanti relativi a tali principali effetti negativi;

c) riferimenti chiari alle pagine e alle sezioni pertinenti del documento di offerta finale o, se del caso, del prospetto, e dei documenti relativi alla conclusione dell'operazione in cui sono descritte le soglie, le prove, gli eventi o i fattori scatenanti di cui sopra;

d) una spiegazione concisa che indichi se, e in caso affermativo in che modo, i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano presi in considerazione nei criteri per la concessione di crediti del cedente;

e) riferimenti chiari e collegamenti ipertestuali a qualsiasi informativa disponibile al pubblico in cui sono descritti i criteri di cui alla lettera a).

Qualora non siano prontamente disponibili informazioni relative a uno qualsiasi degli indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all'allegato, i cedenti inseriscono nella sezione dedicata i dettagli degli sforzi profusi per ottenere tali informazioni dai debitori, da esperti esterni o formulando ipotesi ragionevoli.

4. Ai fini della spiegazione concisa di cui al paragrafo 3, lettera d), i cedenti possono anche fornire riferimenti ai pertinenti codici di condotta d'impresa e alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e reportistica cui hanno aderito.

5. Nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione sui fattori di sostenibilità» contenuta nella tabella 1 dell'allegato, i cedenti descrivono i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione e forniscono tutte le informazioni seguenti:

a) le informazioni disponibili sugli indicatori relativi ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che figurano nella tabella 1 dell'allegato;

b) le informazioni disponibili su uno o più indicatori climatici supplementari e altri indicatori supplementari connessi all'ambiente che figurano nella tabella 2 dell'allegato;

c) le informazioni disponibili su uno o più indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva che figurano nella tabella 3 dell'allegato;

d) le informazioni disponibili su qualsiasi altro indicatore utilizzato per individuare e valutare ulteriori principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che figurano nella tabella 1 dell'allegato.

Il cedente che abbia presentato in precedenza almeno una dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del presente articolo fornisce un raffronto storico tra il periodo in corso e ogni periodo precedente oggetto di comunicazione, fino agli ultimi quattro.

6. Se la dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità è messa a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, si utilizza il codice di elemento 1 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

7. Il cedente che individua errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma dei paragrafi da 1 a 6 corregge tali errori e pubblica senza indebito ritardo una dichiarazione rettificata sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN