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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 settembre 2024, n. 1589

- Allegato al Comunicato Ministero Università e Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 19 settembre 2024, n. 220

Ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - Anno accademico 2023/2024.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e dal decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25.10.2022, n. 250, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto direttoriale 24 maggio 2024 n. 678, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, è stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2023/2024;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 678/2024, il quale prevede che "Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presento atto - che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2023/2024 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.368/1999";

VISTO l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2024, rep. atti 142/CSR, concernente la "Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023-2026 ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, come determinato nella tabella 1, relativa all'anno accademico 2023/2024, nella tabella 2, relativa all'anno accademico 2024/2025, e nella tabella 3, relativa all'anno accademico 2025/2026, che costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo;

VISTO in particolare che nella tabella 1 per l'anno accademico 2023-2024 il fabbisogno di medici specialisti da formare a livello nazionale è stato determinato in 14.576 unità distinte per ciascuna specializzazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze del 29 dicembre 2023, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700 per l'esercizio finanziario 2024, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica per l'a.a. 2023/2024;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, 30 agosto 2024 recante la "Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2023/2024" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che «Per il triennio accademico 2023/2026, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2024 (rep. atti n. 142/CSR) richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è determinato in 14.576 unità per l'a.a. 2023/2024»

- l'art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede che «Per l'anno accademico 2023/2024 il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è pari a 14.576 unità per il primo anno di corso ed è determinato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto»;

VISTA la nota 12 giugno 2024, prot. n. 11345 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del presente provvedimento e per il regolare espletamento del concorso SSM 2023-2024, dei posti per la formazione medica specialistica coperti con contratti da essi finanziati per l'a.a. 2023/2024 in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali, richiedendo al contempo l'invio entro il 28 giugno 2024 degli eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 678/2024 per potere fruire dei suddetti posti aggiuntivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico", e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università";

VISTA la nota del 28 giugno 2024, n. 561549, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha comunicato l'approvazione del finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a.a. 2023/2024, nonché la successiva nota 30 luglio 2024 n. 634866;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6" e s.m.i., come modificata e integrata dall'art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTA la delibera del 27 maggio 2024 n. 595, con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a.a. 2023/2024;

VISTA la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, come modificata dall'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023 n.13 in particolare l'art. 9, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8 sexies, 9 e 10;

VISTA le legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", così come modificata dalla l. r. 03.07.2020, n. 19 e dalla legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTO l'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTO il decreto delegato della Repubblica di San Marino 26 maggio 2017 n. 53 recante, tra l'altro, i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica finanziati dalla Repubblica di San Marino;

VISTA la nota congiunta Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Governo della Repubblica di San Marino del 26 giugno 2024 prot. n. 0168596/UNIMORE e 17 giugno 2024/1723 dFR prot. n. 60020/2024/RSM;

VISTA la nota del 18 giugno 2024, prot. n. 11659, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto agli Atenei di comunicare, tramite caricamento nella piattaforma dedicata della banca dati offerta formativa - scuole di specializzazione a.a. 2023/2024, gli eventuali contratti aggiuntivi, rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, coperti con fondi messi a loro disposizione da parte di enti pubblici e/o privati, da attivare per l'a.a. 2023/2024 con riferimento alle diverse tipologie di scuola e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l'eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori;

VISTE le note, caricate a Sistema nella anzidetta piattaforma dedicata della banca dati offerta formativa - scuole di specializzazione, con le quali taluni Atenei, in riscontro alla nota MUR prot. n. 11659/2024, hanno comunicato la disponibilità per l'a.a. 2023-2024 di contratti di formazione medica specialistica aggiuntivi coperti con fondi messi a disposizione degli Atenei medesimi da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni), taluni dei quali richiedenti il possesso da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 678/2024 di requisiti specifici per la loro fruizione;

VISTO il decreto direttoriale 23 agosto 2024 prot. n. 1219 con il quale sono stati resi noti i requisiti specifici che talune regioni e province autonome e taluni enti privati e pubblici hanno richiesto ai fini della fruizione da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 678/2024 dei contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2023-2024;

TENUTO CONTO che i candidati iscritti al bando di concorso n. 678/2024, hanno già provveduto, ove interessati, ad attestare il possesso dei requisiti specifici di cui all'indicato D.D.G. prot. n. 1219/2024 accedendo, dalla loro area personale sul sito universitaly, ad apposita procedura informatica ad hoc predisposta e rimasta aperta a tal fine, come disposto dal medesimo D.D.G. prot. n. 1219/2024, dal 28 agosto all'11 settembre 2024;

VISTE le note con le quali le Regioni e le Province autonome hanno comunicato, entro la giornata odierna, i posti aggiuntivi coperti con contratti di formazione medica specialistica da esse finanziati per l'a.a. 2023-2024 e tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare";

VISTA la nota PEC prot. n. M_D A0D32CC REG2024 0107610 del 6 maggio 2024 e il successivo aggiornamento M_D A0D32CC REG2024 0122864 del 23 maggio 2024, con cui l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l'a.a. 2023/2024 per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte del medesimo Ispettorato generale, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa;

VISTO il comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

VISTE le note 6 giugno 2024, prot. n. 10441 e 26 luglio 2024, prot. n. 13512, con cui il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha comunicato le esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato;

TENUTO CONTO che, per l'a.a. 2023/2024, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza;

VISTO il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole", e in particolare l'art. 1, comma 7, in base al quale "il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati";

VISTO il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2023/2024 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ha segnalato specifiche esigenze con riguardo alle suddette riserve di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo o a medici extracomunitari destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee;

VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola";

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431, che cosi dispone: "Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che "[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status";

VISTE le note prot. n. 37895 del 18 giugno 2024, n. 41454 del 5 luglio 2024, n. 46248 del 29 luglio 2024 e, da ultimo, prot. n. 53122 del 9 settembre 2024 con le quali il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999, le esigenze del SSN per l'a.a. 2023/2024 in ordine alle riserve di posti in soprannumero, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole, relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, nonché di personale a tempo determinato di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 424 e 432;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1- 1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" come integrato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021, prot. n. 1109 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021, n. 2908) come a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute 23 febbraio 2022, prot. n. 248 (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022, n. 734), e da ultimo modificato con il Decreto MUR-Salute 10 marzo 2023, prot. n. 138 (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023, n. 1191);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015";

TENUTO CONTO della qualità delle scuole di specializzazione, così come emersa altresì dalla rilevazione effettuata con riguardo all'a.a. 2021/2022 tramite la somministrazione di questionari anonimi di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 402/2017 che prevede, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, che l'Osservatorio nazionale si avvalga anche degli ulteriori strumenti indiretti, quali i questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione;

VISTI gli esiti della procedura di accreditamento a.a. 2023-2024 avviata, ai sensi dell'articolo 43 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con nota del 14 maggio 2024 prot. n. 9262, prorogata con nota del 7 giugno 2024 prot. n. 10933, che ha portato alla emanazione dei decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, in data 10 settembre 2024 di accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria e all'emanazione dei decreti direttoriali 13 settembre 2024 del Ministero dell'università e della ricerca di accreditamento delle scuole di specializzazione per l'a.a. 2023/2024;

VISTO il decreto direttoriale 13 settembre 2024, prot. n. 1368, con il quale, ferme restando le regole e le tempistiche riportate nel bando di concorso n. 678/2024 e nei relativi provvedimenti integrativi, è stata differita la data di apertura della fase di scelta della sessione ordinaria prevista dall'art. 9 del medesimo bando prevedendo la nuova finestra temporale di scelta della sessione ordinaria dal 18 settembre 2024 al 24 settembre 2024;

RITENUTO di procedere al riparto degli anzidetti 14.576 contratti finanziati con risorse statali tra le singole scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici accreditate (in modo pieno o provvisorio) per l'a.a. 2023-2024

- tenendo conto dei dati caricati a sistema dagli Atenei in sede di procedura di accreditamento 2023-2024 e valutati e approvati dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica nel corso della corrispondente tornata di accreditamento

- ed applicando i criteri di qualità delle scuole di specializzazione indicati dal d.lgs. n. 368/1999 e dal decreto MIUR-Salute n. 402/2017, sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto concerne, dall'altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, con la precisazione che la capacità ricettiva/iscrivibili della scuola (calcolata secondo lo specifico calcolo approvato formalmente dall'ONFSS, come aggiornato nella seduta del 24/26 luglio 2024 e che si basa sui requisiti assistenziali dichiarati e certificati in banca dati OFF-S dal Rettore), non è stato anche considerato come un valore soglia di attribuzione di posti, ciò al fine di potere soddisfare appieno l'esigenza del nuovo fabbisogno formativo rappresentato dalle Regioni e assentito da codesto Ministero con il Decreto Salute, di concerto con MUR e MEF, dello scorso 30 agosto 2024 ex art. 35 Dlgs n. 368/1999;

RAVVISATO che la ripartizione così effettuata presentava, tuttavia, su talune scuole, scostamenti di una certa rilevanza rispetto al dato storico, facendo pertanto emergere la necessità di considerare che una variazione tanto significativa e repentina del numero di contratti assegnati a talune scuole avrebbe potuto avere un impatto critico sull'organizzazione dei servizi in cui i medici in formazione sono incardinati, che poteva minare l'erogazione dei servizi stessi;

RITENUTO, pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute, di introdurre una clausola di salvaguardia per l'a.a. 2023-2024 in ragione della quale i contratti statali assegnati a ciascuna scuola nell'a.a. 2023/2024 non si discostino, sia in eccesso sia in difetto, di oltre il 30% rispetto a quelli assegnati nell'anno 2021-2022, redistribuendo i predetti contratti in eccedenza o in difetto tra gli Atenei della stessa tipologia di scuola che rientrano dentro il range, proporzionalmente al numero di contratti assegnati con l'algoritmo calcolato dal MUR, con eccezione:

a) per le scuole non presenti nell'a.a. 2021-2022, rispetto alle quali mancava il dato storico sulla cui base individuare il range di riferimento, e per le quali il range inferiore è impostato a 1; il range superiore è la media dei contratti 2023/2024 distribuiti in applicazione dei criteri di merito di cui sopra;

b) le scuole che nella precedente tornata di accreditamento risultavano assegnatarie fino a tre contratti, in quanto la clausola di salvaguardia stabilita avrebbe determinato un range troppo ristretto per essere applicabile concretamente, e per le quali il range inferiore è quello calcolato sulla base dei contratti assegnati nel 2021/22; il range superiore è la media dei contratti 2023/2024 distribuiti in applicazione dei criteri di merito;

ACQUISITO sul riparto dei contratti coperti con fondi statali, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, il parere del Ministero della Salute trasmesso con nota 13 settembre 2024, prot. n. 54277;

RAVVISATA l'opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all'attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all'art. 3 comma 3 del decreto MIUR-Salute 4 febbraio 2015, n. 68;

TENUTO CONTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 368/1999 e in relazione al citato decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze relativo al contingente globale da formare per l'a.a. 2023/2024 distinto per tipologia di specializzazione, alla ripartizione per il medesimo a.a. tra le diverse scuole di specializzazione accreditate presso i singoli atenei dei richiamati n. 14.576 unità contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e delle province autonome, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti privati o pubblici nonché dei posti riservati alle specifiche categorie di cui all'art. 35 commi 3, 4 e 5 per l'a.a. 2023/2024;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'a.a. 2023/2024 i 14.576 posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2023/2024 secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del bando prot. n. 678/2024 e tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l'a.a. 2023/2024 i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2023/2024 secondo quanto indicato nella anzidetta tabella allegata.

Art. 2

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati ai candidati del bando di concorso D.D.G. n. 678/2024, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome.

2. I posti aggiuntivi indicati nella tabella allegata come coperti con finanziamenti che prevedono, ai sensi del D.D.G. MUR prot. n. 1219/2024, il possesso di specifici requisiti richiesti dai rispettivi enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati del bando di concorso n. 678/2024 che risultano in possesso degli anzidetti requisiti secondo quanto da essi stessi attestato tramite la apposita piattaforma informatica attivata, 28 agosto all'11 settembre 2024, nelle rispettive aree personali sul sito universitaly.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

ANNA MARIA BERNINI