
REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 31 maggio 2024
G.U.U.E. 19 giugno 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 luglio 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) In risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, l'Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti, quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di aumentare la resilienza del settore bancario dell'Unione. Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'attuazione delle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), in particolare la cosiddetta «riforma di Basilea III» e i conseguenti principi di Basilea III. Grazie a tale riforma, il settore bancario dell'Unione è entrato nella crisi della COVID-19 contando su basi resilienti. Tuttavia, sebbene il livello complessivo di capitale presente negli enti dell'Unione sia ora generalmente soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della crisi finanziaria mondiale devono ancora essere affrontate.
2) Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova dell'impegno dell'Unione ai suoi partner internazionali nel G20, è della massima importanza attuare fedelmente nel diritto dell'Unione gli elementi in sospeso della riforma di Basilea III concordata nel 2017 («quadro definitivo di Basilea III»). Allo stesso tempo, l'attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell'Unione nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell'economia dell'Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L'attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell'Unione, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Inoltre, con l'attuazione del quadro definitivo di Basilea III, l'Unione porta a termine un processo decennale di riforma. In tale contesto, l'Unione dovrebbe effettuare una valutazione globale del suo sistema bancario, tenendo conto di tutte le dimensioni pertinenti. La Commissione dovrebbe essere incaricata di effettuare un riesame olistico del quadro per i requisiti prudenziali e di vigilanza. Tale riesame dovrebbe tenere conto non solo dei vari tipi di forme societarie, strutture e modelli aziendali in tutta l'Unione ma anche dell'attuazione dell'output floor. Tale riesame dovrebbe inoltre tenere conto l'attuazione dell'output floor nell'ambito delle norme prudenziali in materia di capitale e liquidità, nonché del suo livello di applicazione. Il riesame dovrebbe valutare se l'output floor e il suo livello di applicazione garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria nell'Unione, tenendo conto degli sviluppi a livello dell'Unione e dell'unione bancaria in tutte le sue dimensioni. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull'unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.
3) Il 27 giugno 2023 la Commissione si è impegnata a effettuare una valutazione olistica, equa ed equilibrata dello stato del sistema bancario e dei quadri normativi e di vigilanza applicabili nel mercato unico. A tal fine terrà conto dell'impatto delle modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 introdotte dal presente regolamento, nonché dello stato dell'unione bancaria in tutte le sue dimensioni. La Commissione esaminerà, tra le varie questioni, l'attuazione dell'output floor, compreso il suo livello di applicazione. Essa effettuerà tale valutazione sulla base del contributo dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della Banca centrale europea e del meccanismo di vigilanza unico, e consulterà le parti interessate per garantire che si tenga adeguatamente conto delle diverse prospettive. La Commissione presenterà, se del caso, una proposta legislativa basata su tale relazione.
4) Il regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di calcolare i propri requisiti di fondi propri utilizzando metodi standardizzati oppure metodi basati su modelli interni. I metodi standardizzati richiedono agli enti di calcolare i requisiti di fondi propri utilizzando parametri fissi, che si basano su ipotesi relativamente prudenti e sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013. I metodi basati su modelli interni, che devono essere approvati dalle autorità competenti, consentono agli enti di stimare autonomamente la maggior parte o la totalità dei parametri necessari per calcolare i requisiti di fondi propri. Nel dicembre del 2017 il CBVB ha deciso di introdurre un output floor aggregato. Tale decisione si basava su un'analisi condotta a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, dalla quale è emerso che i modelli interni tendono a sottovalutare i rischi cui sono esposti gli enti, in particolare per determinate tipologie di esposizioni e rischi e, di conseguenza, tendono a comportare requisiti di fondi propri insufficienti. Rispetto ai requisiti di fondi propri calcolati utilizzando i metodi standardizzati, i modelli interni producono, in media, requisiti di fondi propri inferiori a parità di esposizioni.
5) L'output floor rappresenta una delle misure chiave della riforma di Basilea III. Mira a limitare la variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri prodotta dai modelli interni e la riduzione eccessiva del capitale che un ente che ricorre a modelli interni può ottenere rispetto a un ente che utilizza i metodi standardizzati. Fissando un limite inferiore per i requisiti di fondi propri prodotti dai modelli interni degli enti pari al 72,5 % dei requisiti di fondi propri che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati, l'output floor limita il rischio di riduzioni eccessive del capitale. A tal fine, gli enti che usano modelli interni dovrebbero calcolare i requisiti di fondi propri totali in due insiemi, ciascuno dei quali che aggreghi tutti i requisiti di fondi propri senza alcuna duplicazione. L'attuazione fedele dell'output floor aumenterebbe la comparabilità dei coefficienti di capitale degli enti, ripristinerebbe la credibilità dei modelli interni e assicurerebbe parità di condizioni tra gli enti che utilizzano metodi diversi per calcolare i propri requisiti di fondi propri.
6) Al fine di garantire che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti e disponibili per proteggere i risparmi ove necessario, l'output floor dovrebbe essere applicato a tutti i livelli di consolidamento, a meno che uno Stato membro ritenga che tale obiettivo possa essere conseguito efficacemente in altri modi, in particolare per quanto riguarda i gruppi quali i gruppi cooperativi con un organismo centrale e gli enti affiliati situati in tale Stato membro. In tali casi uno Stato membro dovrebbe poter decidere di non applicare l'output floor su base individuale o subconsolidata agli enti in tale Stato membro, a condizione che, al più alto livello di consolidamento nello Stato membro, l'ente impresa madre di tali enti nello Stato membro rispetti l'output floor sulla base della sua situazione consolidata.
7) Il CBVB ha riscontrato che l'attuale metodo standardizzato per il rischio di credito (SA-CR) non è sufficientemente sensibile al rischio in diversi settori e tale circostanza determina misurazioni imprecise o inadeguate, troppo elevate o troppo basse, del rischio di credito e quindi dei requisiti di fondi propri. Le disposizioni relative al metodo SA-CR dovrebbero pertanto essere rivedute al fine di aumentare la sensibilità al rischio di tale metodo in relazione a diversi aspetti chiave.
8) Per le esposizioni provviste di rating verso altri enti, alcuni fattori di ponderazione del rischio dovrebbero essere ricalibrati secondo i principi di Basilea III. Inoltre, il trattamento della ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating verso enti dovrebbe essere reso più dettagliato e disaccoppiato dal fattore di ponderazione del rischio applicabile all'amministrazione centrale dello Stato membro in cui è stabilito l'ente debitore, in quanto non si dovrebbe più presumere un sostegno pubblico implicito a favore di tali enti.
9) Per le esposizioni al debito subordinato e assimilato sotto il profilo prudenziale nonché per le esposizioni in strumenti di capitale è necessario un trattamento più dettagliato e rigoroso della ponderazione del rischio al fine di riflettere il rischio di perdita più elevato di tali esposizioni rispetto alle esposizioni debitorie, nonché di prevenire l'arbitraggio regolamentare tra il portafoglio di non negoziazione e quello di negoziazione. Gli enti dell'Unione detengono investimenti in strumenti di capitale strategici di lunga data in imprese finanziarie e non finanziarie. Dato che il fattore di ponderazione del rischio standard per le esposizioni in strumenti di capitale aumenta nel corso di un periodo transitorio di cinque anni, le partecipazioni strategiche esistenti in società e talune imprese di assicurazione soggette al controllo o ad influenza significativa dell'ente dovrebbero essere soggette a clausola grandfathering al fine di evitare effetti perturbatori e preservare il ruolo degli enti dell'Unione in veste di investitori in strumenti di capitale strategici di lunga data. Date le tutele prudenziali e la vigilanza prudenziale destinate a favorire l'integrazione del settore finanziario, per le partecipazioni in altri enti del medesimo gruppo o coperti dallo stesso sistema di tutela istituzionale, si dovrebbe mantenere il regime attualmente in vigore. Inoltre, al fine di rafforzare le iniziative private e pubbliche volte a fornire capitale a lungo termine alle imprese dell'Unione non quotate, gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso imprese di venture capital, non dovrebbero essere considerati speculativi laddove siano effettuati con la ferma intenzione dell'alta dirigenza di detenerli per almeno tre anni.
10) Al fine di stimolare taluni settori dell'economia, i principi di Basilea III prevedono in capo alle autorità competenti il potere discrezionale di assolvere i propri compiti di vigilanza che consente agli enti di applicare, entro determinati limiti, un trattamento preferenziale alle partecipazioni acquisite nel contesto di programmi legislativi che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti e comportano una vigilanza pubblica e restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale. L'attuazione di tale discrezionalità nel diritto dell'Unione dovrebbe altresì contribuire a promuovere gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.
11) I prestiti alle imprese nell'Unione sono forniti principalmente da enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per il rischio di credito al fine di calcolare i loro requisiti di fondi propri. Con l'attuazione dell'output floor, tali enti dovranno altresì applicare il metodo SA-CR, che si basa sulle valutazioni del merito di credito fornite da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelte per stabilire la qualità creditizia dell'impresa debitrice. L'associazione tra rating esterni e fattori di ponderazione del rischio applicabili alle imprese provviste di rating dovrebbe essere più dettagliata, in modo da allineare tale associazione alle norme internazionali in materia.
12) La maggior parte delle imprese dell'Unione, tuttavia, non si avvale di rating del credito esterni. Al fine di evitare un impatto negativo sui prestiti bancari a imprese prive di rating e di concedere un tempo sufficiente per l'adozione di iniziative pubbliche o private volte ad aumentare la copertura di rating del credito esterni, è necessario prevedere un periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio, gli enti che ricorrono al metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole nel contesto del calcolo del loro output floor per le esposizioni di livello investment grade verso imprese prive di rating, mentre dovrebbero essere varate iniziative destinate a promuovere un uso diffuso dei rating del credito. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni.
13) Dopo il periodo transitorio, gli enti dovrebbero poter fare riferimento alle valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI prescelte per calcolare i requisiti di fondi propri per una parte significativa delle loro esposizioni verso imprese. L'ABE, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), (collettivamente «autorità europee di vigilanza») dovrebbero monitorare il ricorso alle disposizioni transitorie e tenere conto degli sviluppi e delle tendenze pertinenti nel mercato delle ECAI, degli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI prescelte, in particolare per le imprese, nonché delle possibili misure per affrontarli. Il periodo transitorio dovrebbe essere utilizzato per ampliare in modo significativo la disponibilità di rating per le imprese dell'Unione. A tal fine, dovrebbero essere sviluppate soluzioni di rating che vadano al di là dell'attuale ecosistema di rating per incentivare soprattutto le imprese dell'Unione più grandi a farsi valutare con rating esterno. Oltre alle esternalità positive generate dal processo di rating, una più ampia copertura di rating favorirà, tra l'altro, l'unione dei mercati dei capitali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, occorre tenere conto dei requisiti relativi alle valutazioni esterne del merito di credito o valutare la creazione di ulteriori enti che forniscano tali valutazioni, il che potrebbe comportare notevoli sforzi di attuazione. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le rispettive banche centrali, dovrebbero valutare se una richiesta di riconoscimento della propria banca centrale come ECAI in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la fornitura di rating di società da parte della banca centrale ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 possano essere auspicabili per aumentare la copertura di rating esterni.
14) Per le esposizioni garantite da immobili residenziali e per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, il CBVB ha sviluppato metodi più sensibili al rischio per rispecchiare meglio i diversi modelli di finanziamento e le diverse fasi del processo di costruzione.
15) La crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 ha messo in evidenza una serie di carenze dell'attuale trattamento nel quadro del metodo standardizzato delle esposizioni garantite da immobili residenziali e delle esposizioni garantite da immobili non residenziali. Tali carenze sono state affrontate nei principi di Basilea III. I principi di Basilea III operano una distinzione tra le esposizioni il cui rimborso dipende sostanzialmente dai flussi di cassa generati dall'immobile e le esposizioni dove ciò non avviene. Le prime dovrebbero essere soggette a un trattamento di ponderazione del rischio dedicato al fine di rispecchiare in maniera più accurata il rischio associato ad esse, ma anche di migliorare la coerenza con il trattamento degli immobili produttori di reddito nel quadro del metodo IRB.
16) Per le esposizioni garantite da immobili residenziali e per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, dovrebbe essere mantenuto il metodo della ripartizione dei mutui, poiché tale metodo è sensibile al tipo di debitore e riflette gli effetti di attenuazione del rischio della garanzia reale immobiliare nei fattori di ponderazione del rischio applicabili, anche nel caso di esposizioni con rapporti elevati prestito/valore. Tuttavia, il metodo della ripartizione dei mutui dovrebbe essere adeguato secondo i principi di Basilea III in quanto è risultato troppo cauto per alcune ipoteche con rapporti prestito/valore molto bassi.
17) Al fine di assicurare che l'impatto dell'output floor sui crediti ipotecari residenziali a basso rischio da parte degli enti che utilizzano il metodo IRB sia ripartito su un periodo sufficientemente lungo e di evitare quindi le perturbazioni a tale tipo di prestito che potrebbero essere causate da improvvisi aumenti dei requisiti di fondi propri, è necessario prevedere una disposizione transitoria specifica. Per la durata del periodo transitorio, nel calcolare l'output floor, gli enti che utilizzano il metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore alla parte delle loro esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali ai sensi del metodo SA-CR. Per assicurare che la disposizione transitoria sia disponibile soltanto per le esposizioni ipotecarie a basso rischio, dovrebbero essere stabiliti criteri di ammissibilità adeguati, basati su concetti stabiliti utilizzati nel contesto del metodo SA-CR. La conformità a tali criteri dovrebbe essere verificata da autorità competenti. Dato che i mercati degli immobili residenziali possono differire da uno Stato membro all'altro, la decisione sull'opportunità o meno di applicare la disposizione transitoria dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri. Il ricorso alla disposizione transitoria dovrebbe essere monitorato dall'ABE. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni.
18) A causa della mancanza di chiarezza e della sensibilità al rischio del vigente trattamento dei finanziamenti per immobili a fini speculativi, i requisiti di fondi propri per tali esposizioni sono spesso considerati troppo elevati o troppo bassi. Tale trattamento dovrebbe pertanto essere sostituito da un trattamento dedicato per le esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni, che includa i prestiti a società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione, oppure lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali.
19) E' importante ridurre l'impatto degli effetti ciclici sulla valutazione di immobili che garantiscono prestiti e mantenere più stabili i requisiti di fondi propri per le ipoteche. Nel caso di una rivalutazione superiore al valore al momento della concessione del prestito, a condizione che siano disponibili dati sufficienti, il valore di un immobile riconosciuto a fini prudenziali non dovrebbe pertanto superare il valore medio di un immobile comparabile misurato su un periodo sufficientemente lungo, fatto salvo il caso in cui modifiche a tale immobile ne aumentino inequivocabilmente il valore. Per evitare conseguenze indesiderate per il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite, le autorità competenti dovrebbero poter consentire agli enti di rivalutare regolarmente gli immobili senza applicare tali limiti agli aumenti di valore. Le modifiche che migliorano la prestazione energetica o la resilienza, la protezione e l'adattamento ai rischi fisici degli edifici e delle unità abitative potrebbero essere considerate determinare un aumento del valore dell'immobile.
20) L'attività di finanziamento specializzato è svolta con società veicolo che solitamente fungono da soggetti debitori, per i quali la redditività dell'investimento è la fonte primaria di rimborso del finanziamento ottenuto. Gli accordi contrattuali del modello di finanziamento specializzato forniscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività finanziate, mentre la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato da tali attività. Per riflettere in modo più accurato il rischio associato, tale forma di finanziamento dovrebbe pertanto essere soggetta a requisiti di fondi propri specifici per il rischio di credito. In linea con i principi di Basilea III sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, dovrebbe essere introdotta nel metodo SA-CR una classe dedicata di esposizioni da finanziamenti specializzati, migliorando così la coerenza con il trattamento specifico già esistente delle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB. Dovrebbe essere introdotto un trattamento specifico per le esposizioni da finanziamenti specializzati, di conseguenza dovrebbe essere operata una distinzione tra «finanziamento di progetti», «finanziamento di attività materiali a destinazione specifica» e «finanziamento su merci» in maniera da rispecchiare meglio i rischi intrinseci di tali sottoclassi della classe di esposizioni da finanziamenti specializzati.
21) Sebbene il nuovo trattamento nel quadro del metodo standardizzato per le esposizioni da finanziamenti specializzati prive di rating stabilito dai principi di Basilea III sia più dettagliato rispetto all'attuale trattamento standardizzato delle esposizioni verso imprese, il primo non è sufficientemente sensibile al rischio per poter rispecchiare gli effetti di pacchetti di garanzia e garanzie reali solitamente associati a tali esposizioni nell'Unione, che consentono ai finanziatori di controllare i flussi di cassa futuri da generare nel corso della vita del progetto o dell'attività. In ragione della mancanza di copertura di rating esterni per le esposizioni da finanziamenti specializzati nell'Unione, il nuovo trattamento potrebbe altresì incentivare gli enti a interrompere il finanziamento di determinati progetti o ad assumere rischi più elevati in esposizioni altrimenti trattate in modo analogo che presentano profili di rischio diversi. Dato che le esposizioni da finanziamenti specializzati sono per lo più finanziate da enti che utilizzano il metodo IRB e dispongono di modelli interni per tali esposizioni, l'impatto potrebbe essere particolarmente significativo nel caso di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, che potrebbero essere a rischio di interruzione delle attività, nel contesto particolare dell'applicazione dell'output floor. Al fine di evitare conseguenze indesiderate della mancanza di sensibilità al rischio dei principi di Basilea III per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica prive di rating, le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica che soddisfano una serie di criteri in grado di abbassare il loro profilo di rischio a livelli di «qualità elevata» compatibili con una gestione prudente e cauta dei rischi finanziari dovrebbero beneficiare in via transitoria di un fattore di ponderazione del rischio inferiore. Tale disposizione transitoria dovrebbe essere valutata in una relazione preparata dall'ABE.
22) La classificazione delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo SA-CR e di quello IRB dovrebbe essere ulteriormente allineata per assicurare un'applicazione coerente dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio allo stesso insieme di esposizioni. In linea con i principi di Basilea III, dovrebbero essere stabilite regole per un trattamento differenziato delle esposizioni rotative al dettaglio che soddisfano un insieme di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio. Tali esposizioni dovrebbero essere definite come esposizioni transattive. Alle esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio dovrebbe essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % nel quadro del metodo SA-CR.
23) I principi di Basilea III introducono un fattore di conversione del credito del 10 % per gli impegni revocabili incondizionatamente nel contesto del metodo SA-CR. E' probabile che ciò incida in maniera significativa sui debitori che fanno affidamento alla natura flessibile degli impegni revocabili incondizionatamente per finanziare le loro attività quando affrontano fluttuazioni stagionali nella loro attività o quando gestiscono variazioni impreviste a breve termine dei fabbisogni di capitale di esercizio, in particolare durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enti dovrebbero essere in grado di continuare ad applicare un fattore di conversione del credito più basso ai loro impegni revocabili incondizionatamente e, successivamente, valutare se sia giustificato un potenziale aumento graduale dei fattori di conversione del credito applicabili per consentire agli enti di adeguare le loro pratiche operative e i loro prodotti senza ostacolare la disponibilità di credito per i debitori degli enti.
24) Gli enti dovrebbero svolgere un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa dalla pandemia di COVID-19 anche estendendo le misure proattive di ristrutturazione del debito a debitori meritevoli che affrontano o stanno per affrontare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. A tale riguardo gli enti non dovrebbero essere scoraggiati a estendere concessioni significative ai debitori, se ritenuto opportuno, in conseguenza di una classificazione potenziale e ingiustificata delle controparti come «in stato di default», qualora tali concessioni possano ripristinare le probabilità che detti debitori paghino la parte restante del debito. Nell'elaborare orientamenti sulla definizione di default di un debitore o di una linea di credito, l'ABE dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di fornire adeguata flessibilità agli enti.
25) La crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 ha messo in evidenza il fatto che, in alcuni casi, gli enti hanno utilizzato il metodo IRB anche su portafogli non idonei alla modellizzazione in ragione di dati insufficienti, con conseguenze negative per l'affidabilità dei risultati. Di conseguenza, è opportuno non obbligare gli enti a utilizzare il metodo IRB per tutte le loro esposizioni e ad applicare il requisito di estensione a livello di classi di esposizioni. E' inoltre opportuno limitare il ricorso al metodo IRB per le classi di esposizioni nelle quali è più difficile una solida modellizzazione in maniera da aumentare la comparabilità e la solidità dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito nel contesto del metodo IRB.
26) Le esposizioni degli enti verso altri enti, altri soggetti del settore finanziario e grandi imprese presentano in genere bassi livelli di default. Per tali portafogli con basso livello di default, è difficile per gli enti ottenere stime affidabili della perdita in caso di default (LGD), in ragione di un numero insufficiente di default osservati in tali portafogli. Tale difficoltà ha determinato un livello indesiderabile di dispersione tra gli enti nel livello di rischio stimato. Gli enti dovrebbero pertanto utilizzare i valori della LGD regolamentare anziché le stime interne della LGD per tali portafogli a basso livello di default.
27) Gli enti che utilizzano modelli interni per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito riguardo alle esposizioni in strumenti di capitale basano in genere la propria valutazione del rischio su dati accessibili al pubblico, ai quali si può presumere che tutti gli enti abbiano accesso in misura identica. In tali circostanze le differenze nei requisiti di fondi propri non possono essere giustificate. Inoltre, le esposizioni in strumenti di capitale detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione costituiscono una componente molto ridotta dello stato patrimoniale degli enti. Pertanto, al fine di aumentare la comparabilità dei requisiti di fondi propri degli enti e di semplificare il quadro normativo, gli enti dovrebbero calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di credito riguardo alle esposizioni in strumenti di capitale ricorrendo al metodo SA-CR, mentre il ricorso al metodo IRB a tal fine non dovrebbe essere consentito.
28) Dovrebbe essere assicurato che le stime della probabilità di default, della LGD e dei fattori di conversione del credito delle singole esposizioni degli enti che sono autorizzati a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito non raggiungano livelli inadeguatamente bassi. E' pertanto opportuno introdurre valori minimi per le stime interne nonché obbligare gli enti a utilizzare il valore maggiore tra le proprie stime interne dei parametri di rischio e i valori minimi per tali stime interne. Tali valori minimi per i parametri di rischio («input floor») dovrebbero costituire una tutela volta ad assicurare che i requisiti di fondi propri non scendano al di sotto di livelli cauti. Inoltre, tali input floor dovrebbero attenuare il rischio di modello dovuto a fattori quali specifiche errate del modello, errori di misurazione e limitazioni dei dati. Gli input floor migliorerebbero altresì la comparabilità dei coefficienti di capitale tra gli enti. Per ottenere tali risultati, gli input floor dovrebbero essere calibrati in maniera sufficientemente prudente.
29) Gli input floor calibrati in maniera troppo prudente possono scoraggiare gli enti dall'adottare il metodo IRB e i requisiti di gestione del rischio associati. Gli enti potrebbero inoltre essere incentivati a spostare i propri portafogli verso esposizioni a rischi maggiori per evitare i vincoli imposti dagli input floor. Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, gli input floor dovrebbero rispecchiare in maniera adeguata determinate caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti, in particolare assumendo valori diversi per i diversi tipi di esposizioni, se del caso.
30) Le esposizioni da finanziamenti specializzati presentano caratteristiche di rischio diverse da quelle delle esposizioni verso imprese generali. E' pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale viene operata una riduzione dell'input floor della LGD applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Qualsiasi proroga del periodo transitorio dovrebbe essere motivata e limitata a un massimo di quattro anni.
31) In conformità con i principi di Basilea III, il metodo IRB per la classe di esposizioni verso emittenti sovrani dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, in ragione della natura speciale e dei rischi relativi ai debitori sottostanti. In particolare, le esposizioni sovrane non dovrebbero essere soggette agli input floor.
32) Al fine di assicurare un metodo coerente per tutte le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, dovrebbero essere create due nuove classi di esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, indipendenti tanto dalla classe delle esposizioni sovrane quanto da quella delle esposizioni verso enti. Il trattamento delle esposizioni assimilate verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, che nel quadro del metodo SA-CR sarebbero ammissibili a essere trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, non dovrebbe essere assegnato a tali nuove classi di esposizioni nel quadro del metodo IRB e non dovrebbe essere soggetto a input floor. Inoltre, è opportuno calibrare input floor specifici inferiori nel quadro del metodo IRB per le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non assimilate, al fine di riflettere il loro profilo di rischio rispetto alle esposizioni verso imprese.
33) Dovrebbero essere chiarite le modalità per il riconoscimento dell'effetto di una garanzia per un'esposizione garantita trattata secondo il metodo IRB avvalendosi di stime interne della LGD nel contesto della quale il garante appartiene a un tipo di esposizione trattata secondo il metodo IRB ma senza l'utilizzo di stime interne della LGD. In particolare l'utilizzo del metodo della sostituzione, mediante il quale i parametri di rischio relativi all'esposizione sottostante sono sostituiti con quelli del garante, oppure di un metodo mediante il quale la probabilità di default o la LGD del debitore sottostante è rettificata utilizzando uno specifico metodo di modellizzazione per tenere conto dell'effetto della garanzia, non dovrebbe portare a un fattore di ponderazione del rischio rettificato inferiore a quello applicabile a un'esposizione diretta comparabile verso il garante. Di conseguenza, laddove il garante sia trattato secondo il metodo SA-CR, il riconoscimento della garanzia secondo il metodo IRB dovrebbe generalmente portare ad attribuire il fattore di ponderazione del rischio del metodo SA-CR del garante all'esposizione garantita.
34) Il quadro definitivo di Basilea III non impone più a un ente che ha adottato il metodo IRB per una classe di esposizioni di adottare tale metodo per tutte le sue esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Per garantire parità di condizioni tra gli enti che attualmente trattano alcune esposizioni secondo il metodo IRB e quelli che non lo fanno, una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli enti di tornare a metodi meno sofisticati seguendo una procedura semplificata. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità competenti di opporsi alle richieste di tornare a un metodo meno sofisticato finalizzate a praticare un arbitraggio regolamentare. Ai fini di tale procedura, il solo fatto che il ritorno a un metodo meno sofisticato comporti una riduzione dei requisiti di fondi propri determinati per le rispettive esposizioni non dovrebbe essere considerato sufficiente per opporsi a una richiesta per motivi di arbitraggio regolamentare.
35) Nel contesto dell'eliminazione della variabilità ingiustificata dei requisiti di fondi propri, le norme di attualizzazione in vigore applicate ai flussi di cassa artificiali dovrebbero essere riviste al fine di eliminare eventuali conseguenze indesiderate. L'ABE dovrebbe essere incaricata di rivedere i propri orientamenti sul ritorno in bonis.
36) L'introduzione dell'output floor potrebbe avere un impatto significativo sui requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dagli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni o il metodo della valutazione interna. Sebbene tali posizioni siano generalmente di modesta entità rispetto ad altre esposizioni, l'introduzione dell'output floor potrebbe incidere sulla sostenibilità economica dell'operazione di cartolarizzazione a causa di un insufficiente vantaggio prudenziale derivante dal trasferimento del rischio. Ciò potrebbe avvenire in un momento in cui lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni rientra nel piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali di cui alla comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» («piano di azione per l'unione dei mercati dei capitali») e, inoltre, in cui gli enti cedenti potrebbero avere la necessità di ricorrere in misura maggiore alla cartolarizzazione per gestire più attivamente i loro portafogli, qualora fossero vincolati dall'output floor. Durante un periodo transitorio, gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni o il metodo della valutazione interna dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole ai fini del calcolo del loro output floor alle loro posizioni verso la cartolarizzazione che sono ponderate per il rischio utilizzando uno di tali metodi. L'ABE dovrebbe riferire alla Commissione in merito alla necessità di rivedere eventualmente il trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, al fine di aumentare la sensibilità al rischio del trattamento prudenziale.
37) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per attuare i principi di Basilea III sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione finalizzato nel 2019 dal CBVB («versione finale delle norme FRTB») soltanto a fini di segnalazione. L'introduzione di requisiti di fondi propri vincolanti basati su tali norme è stata lasciata a una proposta legislativa separata, a seguito della valutazione del loro impatto sugli enti nell'Unione.
38) La versione finale delle norme FRTB in relazione al limite tra il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione dovrebbe essere recepita nel diritto dell'Unione, poiché incide in modo significativo sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In linea con i principi di Basilea III, l'attuazione dei requisiti di limite dovrebbe includere l'elenco degli strumenti da assegnare al portafoglio di negoziazione o esterni al portafoglio di negoziazione, nonché la deroga che consente agli enti di assegnare, previa approvazione dell'autorità competente, determinati strumenti solitamente detenuti nel portafoglio di negoziazione, compresi gli strumenti di capitale quotati, al di fuori del portafoglio di negoziazione, qualora le posizioni in tali strumenti non siano detenute a fini di negoziazione o non siano di copertura per posizioni detenute a fini di negoziazione.
39) Al fine di evitare un onere operativo significativo per gli enti nell'Unione, tutti i requisiti di attuazione della versione finale delle norme FRTB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dovrebbero avere la medesima data di applicazione. Pertanto, la data di applicazione di un numero limitato di requisiti FRTB già introdotti dal regolamento (UE) 2019/876 dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del presente regolamento. Il 27 febbraio 2023 l'ABE ha emesso un parere secondo cui, se le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/876 sono in vigore e il quadro giuridico applicabile non prevede ancora l'applicazione dei metodi ispirati all'FRTB ai fini del calcolo del capitale, le autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 non dovrebbero dare priorità ad alcuna azione di vigilanza o di esecuzione in relazione a tali requisiti fino alla realizzazione della piena attuazione delle norme FRTB, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025.
40) Al fine di completare l'agenda di riforme introdotta dopo la crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e affrontare le carenze dell'attuale quadro dei rischi di mercato, dovrebbero essere recepiti nel diritto dell'Unione requisiti di fondi propri vincolanti per il rischio di mercato basati sulla versione finale delle norme FRTB. Da stime recenti dell'impatto della versione finale delle norme FRTB sugli enti nell'Unione è emerso che l'attuazione di tali norme nell'Unione porterà a un notevole aumento dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per determinate attività di negoziazione e di supporto agli scambi (market making), che sono importanti per l'economia dell'Unione. Al fine di attenuare tale impatto e preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, è opportuno introdurre adeguamenti mirati al recepimento della versione finale delle norme FRTB nel diritto dell'Unione.
41) Le attività di negoziazione degli enti nei mercati all'ingrosso possono svolgersi facilmente a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. L'attuazione della versione finale delle norme FRTB dovrebbe pertanto convergere il più possibile tra le varie giurisdizioni in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche. In caso contrario, sarebbe impossibile garantire parità di condizioni a livello internazionale per tali attività. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare l'attuazione della versione finale delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB. Al fine di affrontare, ove necessario, potenziali distorsioni nell'attuazione della versione finale delle norme FRTB, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Le misure introdotte mediante atti delegati dovrebbero rimanere temporanee. Qualora sia opportuno che tali misure si applichino su base permanente, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
42) La Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni e calibrare tali requisiti di conseguenza. Di conseguenza gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in linea con le norme concordate a livello internazionale. Inoltre, i criteri di ammissibilità per individuare gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero rimanere coerenti con i criteri per esentare tali enti dagli obblighi di segnalazione nel quadro dell'FRTB introdotti dal regolamento (UE) 2019/876.
43) Alla luce dell'assetto aggiornato del mercato delle quote di emissioni di carbonio dell'Unione, della sua stabilità negli ultimi anni e della limitata volatilità dei prezzi dei crediti di carbonio, è opportuno introdurre un fattore di ponderazione del rischio specifico per le esposizioni verso lo scambio di emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) secondo il metodo standardizzato alternativo.
44) Secondo il metodo standardizzato alternativo, le esposizioni verso strumenti che comportano rischi residui sono soggette a un requisito di maggiorazione per il rischio residuo per tenere conto dei rischi che non rientrano nel metodo basato sulle sensibilità. Conformemente ai principi di Basilea III, uno strumento e la sua copertura possono azzerarsi ai fini di tale requisito di maggiorazione solo se si compensano perfettamente. Tuttavia, gli enti sono in grado di coprire sul mercato, in larga misura, il rischio residuo di alcuni degli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del requisito di maggiorazione per il rischio residuo, riducendo in tal modo il rischio complessivo dei loro portafogli, anche se tali coperture potrebbero non compensare perfettamente il rischio della posizione iniziale. Per consentire agli enti di proseguire la copertura senza indebiti disincentivi e riconoscendo la logica economica della riduzione del rischio complessivo, l'applicazione del requisito di maggiorazione per il rischio residuo dovrebbe consentire, a titolo temporaneo, a condizioni rigorose e previa approvazione dell'autorità di vigilanza, che le coperture degli strumenti che possono essere soggetti a copertura sul mercato siano escluse dal requisito di maggiorazione per il rischio residuo.
45) Il CBVB ha riveduto la norma internazionale sul rischio operativo per affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009. Oltre alla mancanza di sensibilità al rischio nei metodi standardizzati è stata rilevata anche una mancanza di comparabilità derivante da un'ampia serie di pratiche di modellizzazione interna nel quadro del metodo avanzato di misurazione. Di conseguenza, nonché al fine di semplificare il quadro del rischio operativo, tutti i metodi esistenti per la stima dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo sono stati sostituiti da un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato al quadro definitivo di Basilea III per contribuire alla parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell'Unione ma operanti anche al di fuori dei suoi confini, così come per assicurare che il quadro del rischio operativo a livello di Unione rimanga efficace.
46) Il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo introdotto dal CBVB combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell'attività di un ente con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente. Il quadro definitivo di Basilea III prevede un grado di discrezionalità riguardo alle modalità di attuazione dell'indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente. Le giurisdizioni possono ignorare le perdite storiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo per tutti gli enti interessati oppure possono prendere in considerazione i dati storici sulle perdite anche per gli enti al di sotto di una determinata dimensione aziendale. Al fine di assicurare parità di condizioni all'interno dell'Unione e di semplificare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, tale discrezionalità dovrebbe essere esercitata in modo armonizzato per i requisiti minimi di fondi propri ignorando i dati storici sulle perdite operative per tutti gli enti.
47) Nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, potrebbe essere consentito in futuro il ricorso a polizze di assicurazione come tecnica efficace di attenuazione del rischio. A tal fine, l'ABE dovrebbe riferire alla Commissione in merito all'opportunità di riconoscere le polizze di assicurazione come tecnica efficace di attenuazione del rischio e in merito alle condizioni, ai criteri e alla formula standard da utilizzare in tali casi.
48) Il ritmo straordinario e senza precedenti dell'inasprimento della politica monetaria all'indomani della pandemia di COVID-19 potrebbe portare a livelli significativi di volatilità nei mercati finanziari. Unitamente all'accresciuta incertezza, che produce un incremento dei rendimenti relativi al debito pubblico, potrebbero a loro volta prodursi perdite non realizzate su taluni strumenti di debito pubblico detenuti dagli enti. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo che la volatilità nei mercati del debito delle amministrazioni centrali esercita sui fondi propri degli enti e, di conseguenza, sulla loro capacità di erogare prestiti, dovrebbe essere reintrodotto un filtro prudenziale temporaneo, che in parte neutralizzerebbe tale impatto.
49) Il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta nazionale di un altro Stato membro potrebbe continuare a essere necessario per sostenere le misure pubbliche volte a contrastare le conseguenze del grave e doppio shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Per evitare vincoli agli enti che investono in tali obbligazioni, è opportuno reintrodurre la disposizione transitoria per le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali quando tali esposizioni sono denominate nella valuta nazionale di un altro Stato membro ai fini del trattamento di tali esposizioni nel quadro del rischio di credito.
50) Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha introdotto il requisito di una copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale. La misura è volta a evitare la ricostituzione delle esposizioni deteriorate detenute dagli enti e a promuovere, nel contempo, la gestione proattiva delle esposizioni deteriorate migliorando l'efficienza delle procedure di ristrutturazione o di esecuzione degli enti. In tale contesto, è opportuno applicare alcune modifiche mirate alle esposizioni deteriorate garantite da agenzie per il credito all'esportazione o da garanti pubblici. Inoltre, alcuni enti che soddisfano condizioni rigorose e sono specializzati nell'acquisizione di esposizioni deteriorate dovrebbero essere esclusi dall'applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale.
51) Le informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, nonché un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute, dovrebbero essere comunicate anche da enti piccoli e non complessi quotati e da altri enti. Tale obbligo di informativa non crea un onere aggiuntivo per tali enti, dato che la divulgazione di tale insieme limitato di informazioni è già stata attuata dall'ABE sulla base del piano di azione del Consiglio del 2017 per affrontare i crediti deteriorati in Europa, che invitava l'ABE a rafforzare gli obblighi di informativa sulla qualità degli attivi e sui crediti deteriorati per tutti gli enti. Tale obbligo di informativa è altresì pienamente coerente con la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2020, dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19».
52) E' necessario ridurre l'onere di conformità ai fini dell'informativa e migliorare la comparabilità delle informazioni comunicate. L'ABE dovrebbe pertanto istituire una piattaforma web centralizzata che consenta la divulgazione delle informazioni e dei dati presentati dagli enti. Tale piattaforma web centralizzata dovrebbe fungere da punto di accesso unico alle informazioni comunicate dagli enti, sebbene la proprietà delle informazioni e dei dati e la responsabilità della loro accuratezza dovrebbero rimanere in capo agli enti che li producono. La centralizzazione della pubblicazione delle informazioni divulgate dovrebbe essere pienamente coerente con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, tale piattaforma web centralizzata dovrebbe essere interoperabile con il punto di accesso unico europeo.
53) Con l'obiettivo di consentire una maggiore integrazione delle segnalazioni per fini di vigilanza e delle informative, l'ABE dovrebbe pubblicare le informative degli enti in maniera centralizzata, nel rispetto del diritto di tutti gli enti di pubblicare essi stessi dati e informazioni. Tali informative centralizzate dovrebbero consentire all'ABE di pubblicare le informative degli enti piccoli e non complessi, sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti e dovrebbero quindi ridurre significativamente l'onere amministrativo cui sono soggetti gli enti piccoli e non complessi. Allo stesso tempo la centralizzazione delle informative non dovrebbe incidere in alcun modo sui costi per gli altri enti, quanto piuttosto aumentare la trasparenza e ridurre i costi per l'accesso a informazioni prudenziali da parte dei partecipanti al mercato. Tale maggiore trasparenza dovrebbe facilitare la comparabilità dei dati tra gli enti e promuovere la disciplina di mercato.
54) Per conseguire le ambizioni ambientali e climatiche del Green Deal europeo stabilite nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 e contribuire all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile è necessario indirizzare quantità notevoli di investimenti dal settore privato verso investimenti sostenibili nell'Unione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe rispecchiare l'importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG) e la piena comprensione dei rischi delle esposizioni verso attività legate alla sostenibilità generale o agli obiettivi ESG. Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e una comprensione uniforme dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno stabilire definizioni generali. I fattori ambientali, sociali e di governance possono avere un impatto positivo o negativo sui risultati finanziari o sulla solvibilità di un soggetto, di un emittente sovrano o di una persona fisica. Esempi comuni di fattori ambientali, sociali e di governance comprendono le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità e l'uso e il consumo di acqua nel settore dell'ambiente; i diritti umani e le considerazioni relative al lavoro e alla forza lavoro nel settore sociale; i diritti e le responsabilità dei membri del personale di inquadramento superiore e la retribuzione nel settore della governance. Gli attivi o le attività soggetti all'impatto di fattori ambientali o sociali dovrebbero essere definiti con riferimento all'ambizione dell'Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, e con riferimento ai pertinenti obiettivi di sostenibilità dell'Unione. I criteri di vaglio tecnico in relazione al principio «non arrecare un danno significativo» adottati conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché ad atti giuridici specifici dell'Unione volti a prevenire i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità, dovrebbero essere utilizzati per individuare le attività o le esposizioni al fine di valutare trattamenti prudenziali dedicati e differenziali di rischio.
55) Le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance non sono necessariamente proporzionali alle dimensioni e alla complessità di un ente. Anche i livelli delle esposizioni verso i rischi ambientali, sociali e di governance nell'Unione sono piuttosto eterogenei, con alcuni Stati membri che mostrano potenziali impatti transitori lievi e altri che mostrano potenziali impatti transitori elevati sulle esposizioni relative ad attività che hanno un impatto negativo significativo, in particolare sull'ambiente. Gli obblighi di trasparenza cui sono soggetti gli enti e gli obblighi di informativa sulla sostenibilità stabiliti in altri atti giuridici esistenti dell'Unione forniranno dati più dettagliati in pochi anni. Tuttavia, per valutare correttamente i rischi ambientali, sociali e di governance cui gli enti potrebbero essere soggetti, è imperativo che i mercati e le autorità competenti ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi. Gli enti dovrebbero essere in grado di individuare e garantire sistematicamente un'adeguata trasparenza per quanto riguarda le loro esposizioni verso attività ritenute provocare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di dati dettagliati, completi e comparabili ai fini di una vigilanza efficace, le informazioni sulle esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni per fini di vigilanza degli enti. Al fine di garantire una trasparenza completa nei confronti dei mercati, le informative sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero inoltre essere estese a tutti gli enti. Il dettaglio di tali informazioni dovrebbe essere coerente con il principio di proporzionalità, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'ente interessato e della rilevanza delle sue esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance. In sede di revisione delle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, l'ABE dovrebbe valutare i mezzi per rafforzare le informative sui rischi ambientali, sociali e di governance degli aggregati di copertura delle obbligazioni garantite e valutare se le informazioni sulle pertinenti esposizioni degli insiemi di prestiti sottostanti obbligazioni garantite emesse da enti, direttamente o tramite il trasferimento di prestiti a una società veicolo, debbano essere incluse nelle norme tecniche di attuazione rivedute o nel quadro normativo e di informativa per le obbligazioni garantite.
56) Dato che la transizione dell'economia dell'Unione verso un modello economico sostenibile acquisisce slancio, i rischi per la sostenibilità diventano più evidenti e richiedono potenzialmente ulteriore considerazione. Un'adeguata valutazione della disponibilità e dell'accessibilità di dati ESG affidabili e coerenti dovrebbe costituire la base per stabilire un pieno collegamento tra i fattori di rischio ESG e le categorie tradizionali di rischi finanziari e insiemi di esposizioni. L'AESFEM dovrebbe altresì contribuire a tale raccolta di prove segnalando se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nei rating del rischio di credito delle controparti o nelle esposizioni che gli enti potrebbero detenere. In un contesto di sviluppi rapidi e continui in materia di individuazione e quantificazione dei rischi ESG da parte sia degli enti che delle autorità di vigilanza, è inoltre necessario anticipare alla data di entrata in vigore del presente regolamento parte del mandato dell'ABE per valutare se sarebbe giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali o sociali, e presentare una relazione in materia. Data la lunghezza e la complessità del lavoro di valutazione da svolgere, l'attuale mandato dell'ABE dovrebbe essere suddiviso in una serie di relazioni. Pertanto, dovrebbero essere elaborate due relazioni successive e annuali di follow-up dell'ABE entro la fine del 2024 e del 2025, rispettivamente. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, per raggiungere l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, non possono aver luogo nuove prospezioni ed espansioni di combustibili fossili. Ciò significa che le esposizioni ai combustibili fossili sono propense a rappresentare un rischio maggiore sia al microlivello, in quanto il valore di tali attività è destinato a diminuire nel tempo, sia al macrolivello, in quanto il finanziamento delle attività nel settore dei combustibili fossili compromette l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 oC al di sopra dei livelli preindustriali e pertanto minaccia la stabilità finanziaria. Le autorità competenti e i partecipanti al mercato dovrebbero pertanto beneficiare di una maggiore trasparenza da parte degli enti riguardo alle loro esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili, compresa la loro attività in relazione alle fonti energetiche rinnovabili.
57) Per garantire che eventuali rettifiche per le esposizioni per le infrastrutture non compromettano le ambizioni climatiche dell'Unione, le nuove esposizioni otterrebbero lo sconto sui fattori di ponderazione del rischio solo se gli attivi finanziati contribuiscono positivamente a uno o più degli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 e non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi di cui a tale regolamento, o se gli attivi finanziati non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale regolamento.
58) E' essenziale che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per valutare e misurare in modo completo i rischi a cui un gruppo bancario è esposto a livello consolidato e dispongano della flessibilità necessaria per adattare i propri metodi di vigilanza a nuove fonti di rischio. E' importante evitare lacune tra il consolidamento prudenziale e quello contabile che possano dar luogo a operazioni volte a spostare le attività fuori dall'ambito del consolidamento prudenziale, anche se i rischi permangono nel gruppo bancario. La mancanza di coerenza nelle definizioni di «impresa madre», «filiazione» e «controllo», nonché la mancanza di chiarezza nella definizione di «impresa strumentale», «società di partecipazione finanziaria» e «ente finanziario» rendono più difficile per le autorità di vigilanza assicurare l'applicazione in modo coerente nell'Unione delle norme pertinenti nonché individuare e affrontare adeguatamente i rischi a livello consolidato. Tali definizioni dovrebbero pertanto essere modificate e chiarite ulteriormente. Inoltre, si ritiene opportuno che l'ABE indaghi ulteriormente sull'eventualità che i poteri conferiti alle autorità di vigilanza possano essere involontariamente limitati da eventuali discrepanze o lacune residue nelle disposizioni normative o nella loro interazione con la disciplina contabile applicabile.
59) I mercati delle cripto-attività sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni. Per affrontare i rischi potenziali per gli enti causati dalle loro esposizioni alle cripto-attività che non sono sufficientemente coperte dal quadro prudenziale esistente, il CBVB ha pubblicato nel dicembre 2022 uno standard globale per il trattamento prudenziale delle esposizioni alle cripto-attività. La data raccomandata di applicazione di tale standard è il 1° gennaio 2025, ma alcuni elementi tecnici dello stesso hanno continuato a essere sviluppati ulteriormente a livello di CBVB nel corso del 2023 e del 2024. Alla luce degli sviluppi in corso nei mercati delle cripto-attività e riconoscendo l'importanza di attuare pienamente il principio di Basilea sulle esposizioni degli enti alle cripto-attività nel diritto dell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2025 una proposta legislativa per attuare tale standard e dovrebbe specificare il trattamento prudenziale applicabile a tali esposizioni durante il periodo transitorio fino all'attuazione di tale principio. Il trattamento prudenziale transitorio dovrebbe tenere conto del quadro giuridico introdotto dal regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per (14) gli emittenti di cripto-attività e specificare il trattamento prudenziale di tali cripto-attività-. Pertanto, durante il periodo transitorio, le attività tradizionali tokenizzate, compresi i token di moneta elettronica, dovrebbero essere riconosciute come comportanti rischi simili a quelli per le attività tradizionali e le cripto-attività conformi a tale regolamento e facenti riferimento ad attività tradizionali diverse da una moneta fiduciaria unica dovrebbero beneficiare di un trattamento prudenziale coerente con i requisiti di tale regolamento. Alle esposizioni verso altre cripto-attività, compresi i derivati tokenizzati su cripto-attività diversi da quelli ammissibili al trattamento patrimoniale più favorevole, dovrebbe essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
60) La mancanza di chiarezza in merito a taluni aspetti del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli, sviluppato dal CBVB nel contesto del quadro completo di Basilea III, nonché le riserve sulla giustificazione economica della sua applicazione a determinati tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, hanno sollevato il quesito se sia possibile conseguire gli obiettivi prudenziali di tale quadro senza creare conseguenze indesiderabili. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli nel diritto dell'Unione. Al fine di fornire alla Commissione prove sufficienti, l'ABE, in stretta collaborazione con l'AESFEM, dovrebbe riferire alla Commissione sull'impatto di tale quadro e sull'approccio più appropriato per la sua attuazione nel diritto dell'Unione.
61) Nel contesto del quadro completo di Basilea III, la natura a brevissimo termine delle operazioni di finanziamento tramite titoli potrebbe non essere rispecchiata adeguatamente nell'SA-CR, con la conseguenza che i requisiti di fondi propri calcolati secondo tale metodo potrebbero essere eccessivamente più elevati rispetto a quelli calcolati secondo il metodo IRB. Pertanto, tenuto conto anche dell'introduzione dell'output floor, i requisiti di fondi propri calcolati per tali esposizioni potrebbero aumentare in modo significativo, incidendo sulla liquidità dei mercati del debito e dei titoli, compresi i mercati del debito sovrano. L'ABE dovrebbe pertanto riferire in merito all'adeguatezza e all'impatto delle norme sul rischio di credito per le operazioni di finanziamento tramite titoli, indicando in particolare se un adeguamento dell'SA-CR per tali esposizioni sarebbe giustificato per riflettere la loro natura a breve termine.
62) La Commissione dovrebbe attuare nel diritto dell'Unione i principi di Basilea III riveduti sui requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), pubblicati dal CBVB nel luglio del 2020, dato che tali principi migliorano nel complesso il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA affrontando diverse questioni osservate in precedenza, in particolare quella relativa al fatto che il quadro esistente dei requisiti di fondi propri per il CVA non riesce a rilevare adeguatamente il rischio di CVA.
63) Nell'attuare i principi iniziali di Basilea III sul trattamento del rischio di CVA nel diritto dell'Unione, talune operazioni sono state esentate dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. Tali esenzioni sono state concordate per prevenire un aumento potenzialmente eccessivo del costo di alcune operazioni in derivati innescato dall'introduzione dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, in particolare quando gli enti non potevano attenuare tale rischio per alcuni clienti che non erano in grado di scambiare garanzie reali. Secondo l'impatto stimato calcolato dall'ABE, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i principi di Basilea III riveduti rimarrebbero indebitamente elevati per le operazioni esentate con tali clienti. Al fine di assicurare che tali clienti continuino a coprire i propri rischi finanziari tramite operazioni in derivati, nell'attuare i principi di Basilea III riveduti tali esenzioni dovrebbero essere mantenute.
64) L'effettivo rischio di CVA delle operazioni esentate potrebbe tuttavia costituire una fonte di rischio significativo per gli enti che applicano tali esenzioni. Se tali rischi si concretizzassero, gli enti interessati potrebbero subire perdite significative. Come evidenziato dall'ABE nella sua relazione sull'aggiustamento della valutazione del credito del 25 febbraio 2015, il rischio di CVA delle operazioni esentate solleva preoccupazioni prudenziali che non vengono affrontate dal regolamento (UE) n. 575/2013. Per assistere le autorità di vigilanza a monitorare il rischio di CVA derivante dalle operazioni esentate, gli enti dovrebbero segnalare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA delle operazioni esentate che sarebbero tenuti a rispettare qualora tali operazioni non fossero esentate. Inoltre, l'ABE dovrebbe elaborare orientamenti destinati ad aiutare le autorità di vigilanza a individuare un rischio di CVA eccessivo e a migliorare l'armonizzazione delle azioni di vigilanza in tale settore in tutta l'Unione.
65) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE per quanto riguarda gli indicatori volti a determinare le circostanze straordinarie per le rettifiche di valore supplementari; il metodo con cui specificare il principale fattore di rischio per una posizione e se si tratta di una posizione lunga o corta; il processo per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all'esterno del portafoglio di negoziazione; il trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale; i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio; i criteri per il finanziamento di progetti di qualità elevata e le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nel contesto di finanziamenti specializzati per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile; i tipi di fattori da prendere in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio; il termine «un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole»; le condizioni per valutare il carattere sostanziale dell'uso di un sistema di rating esistente; la metodologia di valutazione della conformità ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB; la categorizzazione del finanziamento di progetti, del finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e del finanziamento su merci; specificare ulteriormente le classi di esposizioni secondo il metodo IRB; i fattori per i finanziamenti specializzati; il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati; la valutazione dell'integrità del processo di assegnazione; la metodologia di un ente per stimare la probabilità di default; l'immobile comparabile; il delta di vigilanza delle opzioni call e put; le componenti dell'indicatore di attività; la rettifica dell'indicatore di attività; la definizione di «indebitamente oneroso» nell'ambito del calcolo della perdita annuale da rischio operativo; la tassonomia del rischio operativo; la valutazione da parte delle autorità competenti del calcolo della perdita annuale da rischio operativo; le rettifiche ai dati sulle perdite; la gestione dei rischi operativi; il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci; la metodologia di valutazione per le autorità competenti nel quadro del metodo standardizzato alternativo; i portafogli di negoziazione dell'organismo di investimento collettivo; i criteri per la deroga alla maggiorazione per il rischio residuo; le condizioni e gli indicatori utilizzati per determinare se si siano verificate circostanze straordinarie; i criteri per l'utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi; i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio; le condizioni e i criteri in base ai quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento; i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche; le condizioni e i criteri per valutare il rischio di CVA derivante da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo; le variabili proxy; la valutazione delle estensioni e delle modifiche al metodo standardizzato per il rischio di CVA; e gli elementi tecnici necessari per il calcolo dei requisiti di fondi propri da parte degli enti in relazione a determinate cripto-attività. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
66) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE per quanto riguarda la procedura di adozione della decisione congiunta per il metodo IRB presentata da enti imprese madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE; gli elementi dell'indicatore di attività assegnando tali elementi alle celle di segnalazione interessate; i modelli uniformi per l'informativa, le relative istruzioni, le informazioni sulla politica di ripresentazione e le soluzioni informatiche per l'informativa; e le informative ESG. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
67) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare requisiti prudenziali uniformi applicabili agli enti in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
68) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 233 del 16.6.2022.
GU C 290 del 29.7.2022.
Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009).
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937(GU L 150 del 9.6.2023).
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) svolgere una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l'impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento per la quale si applica una deroga all'autorizzazione come ente creditizio a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE:
i) il valore totale delle attività consolidate dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
ii) il valore totale delle attività dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo stabilite nell'Unione, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in un paese terzo, che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
iii) il valore totale delle attività dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l'autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione;
______________
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).»;"
ii) il punto 12 è soppresso;
iii) i punti 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:
«15) "impresa madre", un'impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;
16) "filiazione", un'impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un'altra impresa; le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;»
;
iv) il punto 18 è sostituito dal seguente:
«18) "impresa strumentale", un'impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all'interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in una delle seguenti:
a) estensione diretta dell'attività bancaria;
b) leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività sono accessorie all'attività bancaria;
c) altra attività che l'ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);»
;
v) il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20) "società di partecipazione finanziaria", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è un ente finanziario;
b) non è una società di partecipazione finanziaria mista;
c) ha almeno una filiazione che non è un ente;
d) più del 50 % di uno qualsiasi degli indicatori seguenti è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall'impresa stessa non connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:
i) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
ii) gli attivi dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iii) le entrate dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iv) il personale dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
v) altri indicatori considerati rilevanti dall'autorità competente.
L'autorità competente può decidere che un soggetto non si qualifica come società di partecipazione finanziaria anche se è soddisfatto uno degli indicatori di cui al primo paragrafo, punti da i) a iv) se l'autorità competente ritiene che l'indicatore pertinente non fornisca un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo. Prima di adottare tale decisione l'autorità competente consulta l'ABE e fornisce una giustificazione circostanziata e dettagliata di natura qualitativa e quantitativa. L'autorità competente tiene debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decida di discostarsene, trasmette a quest'ultima, entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE, le ragioni per cui si è discostata dal relativo parere;»
;
vi) è inserito il punto seguente:
«20 bis) "holding di investimento", una holding di investimento ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033»
;
vii) il punto 26 è sostituito dal seguente:
«26) "ente finanziario", un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione;
b) soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i) l'attività principale dell'impresa consiste nell'assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell'esercizio di uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
ii) l'impresa è un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento quali classificati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale;
______________
(*2) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015).»;"
viii) è inserito il punto seguente:
«26 bis) "società di partecipazione industriale pura", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) la sua attività principale consiste nell'assunzione o nella detenzione di partecipazioni;
b) non è contemplata al punto 27, lettera a), o al punto 27, lettere da d) a l), del presente paragrafo, e non è un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio, o un prestatore di servizi di pagamento secondo le categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366;
c) non detiene partecipazioni in un soggetto del settore finanziario;»
;
ix) al punto 27, la lettera c) è soppressa;
x) il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario, o che detiene una partecipazione in un ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;»
;
xi) il punto 35 è sostituito dal seguente:
«35) "partecipazione": una partecipazione quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
______________
(*3) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).»;"
xii) il punto 37 è sostituito dal seguente:
«37) "controllo", il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
______________
(*4) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002).»;"
xiii) il punto 52 è sostituito dal seguente:
«52) "rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione;»
;
xiv) sono inseriti i punti seguenti:
«52 bis) "rischio giuridico", il rischio di perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, in cui potrebbe incorrere un ente in conseguenza di eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:
a) azioni di vigilanza e transazioni private;
b) mancata azione, nei casi in cui tale azione sia necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
c) azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
d) eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari o la fornitura di informazioni inadeguate o fuorvianti sul rischio finanziario dei prodotti venduti dall'ente;
e) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
f) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
g) mancato rispetto delle norme in materia di etica;
52 ter) "rischio di modello", il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell'attuazione, nell'utilizzo o nel monitoraggio di tali modelli, incluso quanto segue:
a) l'inadeguata progettazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
b) l'inadeguata verifica dell'idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
c) gli errori nell'applicazione di un determinato modello interno;
d) l'erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
e) l'uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
f) il monitoraggio o la validazione non tempestivi o inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
52 quater) "rischio informatico", il rischio di perdite correlate a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile legata all'uso della rete e dei sistemi informatici che, qualora si concretizzi, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informatici, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi, producendo effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico;
52 quinquies) "rischio ambientale, sociale e di governance" o "rischio ESG", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance - ESG) sulle controparti o le attività investite di tale ente. I rischi ambientali, sociali e di governance si concretizzano nelle categorie tradizionali dei rischi finanziari;
52 sexies) "rischio ambientale", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, di fattori ambientali sulle controparti o le attività investite di tale ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;
52 septies) "rischio fisico", nell'ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite di tale ente;
52 octies) "rischio di transizione", nell'ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 nonies) "rischio sociale", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 decies) "rischio di governance", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite di tale ente;
______________
(*5) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).»;"
xv) i punti 54, 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:
«54) "probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito nell'orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione nell'orizzonte temporale di un anno;
55) "perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito e l'importo in essere al momento del default o a una determinata data di riferimento successiva alla data del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a un credito acquistato dovuta alla diluizione e l'importo in essere del credito acquistato;
56) "fattore di conversione" o "fattore di conversione del credito" o "CCF", il rapporto tra l'importo non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato a partire da un determinato momento prima del default e pertanto in essere al momento del default e l'importo non utilizzato dell'impegno derivante da tale linea, dove l'entità dell'impegno è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;»
;
xvi) i punti 58, 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti:
«58) "protezione del credito di tipo reale" o "FCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
59) "protezione del credito di tipo personale" o "UFCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito, o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
60) "strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente prestatore, per il quale tale ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;»
;
xvii) è inserito il punto seguente:
«60 bis) "oro fisico", oro sotto forma di merce, compresi barre d'oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per l'oro fisico, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;»
;
xviii) è inserito il punto seguente:
«74 bis) "valore dell'immobile", il valore di un immobile residenziale o di un immobile non residenziale determinato conformemente all'articolo 229, paragrafo 1;»
;
xix) il punto 75 è sostituito dal seguente:
«75) "immobile residenziale", uno degli elementi seguenti:
a) un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
b) un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l'immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
c) il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
d) un terreno accessorio di un bene immobile di cui alla lettera a), b) o c);»
;
xx) sono inseriti i punti seguenti:
«75 bis) "immobile non residenziale", un immobile che non è un immobile residenziale;
75 ter) "esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" o "esposizione IPRE", un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa consiste nei canoni di leasing o di locazione o nei proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali;
75 quater) "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" o "esposizione non-IPRE", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione IPRE;
75 quinquies) "esposizione garantita da immobili residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali", un'esposizione garantita da immobili residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 4;
75 sexies) "esposizione garantita da immobili non residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali", un'esposizione garantita da immobili non residenziali;
75 septies) "esposizione garantita da beni immobili" o "esposizione garantita da un'ipoteca su beni immobili" o "esposizione assistita da garanzie immobiliari", un'esposizione garantita da immobili residenziali o immobili non residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 4;»
;
xxi) il punto 78 è sostituito dal seguente:
«78) "tasso annuale di default", il rapporto tra il numero di debitori o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito rispetto ai quali si considera sia intervenuto un default in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito assegnati a tale classe o pool un anno prima di tale data di osservazione T;»
;
xxii) sono inseriti i punti seguenti:
«78 bis) "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni" o "esposizioni ADC", esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;
78 ter) "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione ADC;»
;
xxiii) il punto 79 è soppresso;
xxiv) il punto 114 è sostituito dal seguente:
«114) "partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall'ente fossero cancellati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall'ente;»
;
xxv) il punto 126 è sostituito dal seguente:
«126) "posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;»
;
xxvi) al punto 127, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;»
;
xxvii) il punto 144 è sostituito dal seguente:
«144) "unità di negoziazione", un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) istituito dall'ente in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui ai paragrafi 5 e 6 di detto articolo, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell'ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;»
;
xxviii) al punto 145, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le attività o passività consolidate dell'ente relative ad attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo, escluse le esposizioni infragruppo nello Spazio economico europeo, superano il 75 % sia delle attività totali consolidate dell'ente sia delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo;»
;
xxix) sono inseriti i punti seguenti:
«151) "esposizione rotativa", qualsiasi esposizione nella quale il saldo in essere del debitore può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;
152) "esposizione transattiva", qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:
a) un'esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l'importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;
b) una concessione di scoperto non utilizzata nel corso dei 12 mesi precedenti;
153) "soggetto del settore dei combustibili fossili", una società o un'impresa classificata a fini statistici come avente la sua principale attività economica nel settore delle attività economiche del carbone, del petrolio o del gas, come indicato nell'allegato XXXIX, modello 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (*6) e identificata con riferimento ai codici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Revisione 2) elencati nell'allegato I, sezioni B, C, D e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); se l'attività economica principale di una società o un'impresa non è classificata utilizzando i codici NACE Revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 o una classificazione nazionale da essa derivata, gli enti determinano in maniera prudente se tale società o impresa ha la propria attività principale in uno di tali settori;
154) "esposizioni soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali", esposizioni che ostacolano l'ambizione dell'Unione di conseguire i propri obiettivi normativi relativi ai fattori ESG, in un modo che potrebbe avere un impatto finanziario negativo sugli enti nell'Unione;
155) "soggetto del sistema bancario ombra", un soggetto che svolge attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato;
______________
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021)."
(*7) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).»;"
xxx) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), se l'impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell'Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punto iii), l'autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere all'impresa tutte le informazioni pertinenti per adottare la sua decisione.
Ai fini del primo comma, punto 52 bis, il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti nel contesto di opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l'evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo;
Ai fini del primo comma, punto 145, lettera e), del presente paragrafo, un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente.»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Entro il 10 gennaio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che precisano i criteri per l'individuazione delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 18, del presente articolo.»
;
2) l'articolo 5 è così modificato:
a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) "perdita attesa" o "EL", il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l'importo che si prevede di perdere su un'esposizione in una delle seguenti situazioni e l'importo seguente:
a) in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l'importo in essere al momento del default;
b) in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l'importo in essere alla data in cui si verifica l'evento di diluizione;»
;
b) sono inseriti i punti seguenti:
«4) "obbligazione creditizia", qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;
5) "esposizione creditizia", qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un'obbligazione creditizia;
6) "linea di credito", un'esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;
7) "margine di cautela", una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell'intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;
8) "rettifica appropriata", l'impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall'applicazione di metodologie nell'ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;
9) "piccola e media impresa" o "PMI", una società o un'impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR;
10) "impegno", qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest'ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;
b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;
c) accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;
d) gli accordi contrattuali consentono all'ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo e l'ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell'esecuzione di ciascun utilizzo;
e) accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;
11) "impegno revocabile incondizionatamente", qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all'ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore.»
;
3) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Definizioni specifiche per le cripto-attività
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "cripto-attività", una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) che non sia una valuta digitale della banca centrale;
2) "token di moneta elettronica", un token di moneta elettronica quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;
3) "esposizione alle cripto-attività" un'attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;
4) "attività tradizionale" qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:
a) strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;
b) fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;
c) depositi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), compresi i depositi strutturati;
d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;
f) prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
g) schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) o della direttiva 2009/138/CE;
h) singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11);
j) sistemi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13);
5) "attività tradizionale tokenizzata", un tipo di cripto-attività che rappresenta un'attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;
6) "token collegato ad attività", un token collegato ad attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
7) "servizio per le cripto-attività": un servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.
______________
(*8) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023)."
(*9) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014)."
(*10) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016)."
(*11) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019)."
(*12) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004)."
(*13) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009).»;"
4) l'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 bis
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell'UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un'impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»
;
5) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.»
;
6) l'articolo 18 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le partecipazioni in enti e in enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento sono consolidate proporzionalmente, in base alla quota di capitale detenuta, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.»
;
c) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.»
;
d) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.»
;
e) al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente o un ente finanziario e siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»
;
f) è inserito il paragrafo seguente:
«10. L'ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025 in merito alla completezza e all'adeguatezza delle definizioni e delle disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato. L'ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza su base consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L'ABE aggiorna la relazione almeno una volta ogni tre anni.
Alla luce delle conclusioni dell'ABE, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l'ambito del consolidamento prudenziale»
;
7) l'articolo 19 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:»
;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:»
;
8) l'articolo 20 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;»
;
ii) il terzo comma è soppresso;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.»
;
c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione comune di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9 e agli articoli 283 e 325 terquinquagies, al fine di facilitare l'adozione di decisioni comuni.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
9) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi
1. Gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione o della società di partecipazione finanziaria intermedia che è una filiazione o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia che è una filiazione.»
;
10) all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il punto v) è soppresso;
11) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Rettifiche di valore supplementari
1. Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, in circostanze straordinarie, la cui esistenza è determinata da un parere fornito dall'ABE conformemente al paragrafo 3, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell'importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1.
3. Ai fini dell'emissione del parere di cui al paragrafo 2, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
4. L'ABE, in consultazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l'esistenza delle circostanze straordinarie di cui al paragrafo 2 nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
12) l'articolo 36 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all'articolo 159;»
;
ii) la lettera k) è così modificata:
1) il punto v) è soppresso;
2) è aggiunto il punto seguente:
«vi) esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % conformemente all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma.»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Al solo fine di calcolare l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate in conformità del paragrafo 1, lettera m), del presente articolo, in deroga all'articolo 47 quater e previa notifica all'autorità competente, l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate acquistate da un soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito è pari a zero. La deroga di cui al presente comma si applica su base individuale e, nel caso di gruppi in cui tutti gli enti possono essere considerati soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito, su base consolidata.
Ai fini del presente paragrafo per "soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito" si intende un ente che, nell'esercizio precedente, soddisfaceva tutte le condizioni seguenti, su base sia individuale che consolidata:
a) l'attività principale dell'ente è l'acquisto, la gestione e la ristrutturazione di esposizioni deteriorate seguendo un processo decisionale interno chiaro ed efficace attuato dal suo organo di amministrazione;
b) il valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi non supera il 15 % delle sue attività totali;
c) almeno il 5 % del valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi costituisce un rifinanziamento integrale o parziale, o una rettifica dei termini pertinenti, delle esposizioni deteriorate acquistate che si configura come misura di concessione in conformità dell'articolo 47 ter;
d) il valore totale delle attività dell'ente non supera i 20 miliardi di EUR;
e) l'ente mantiene, su base continuativa, un coefficiente netto di finanziamento stabile pari almeno al 130 %;
f) i depositi a vista dell'ente non superano il 5 % delle passività totali dell'ente.
Se una o più delle condizioni di cui al secondo comma non sono più soddisfatte, il soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito lo notifica senza ritardo all'autorità competente. Le autorità competenti informano l'ABE almeno una volta l'anno in merito all'applicazione del presente paragrafo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.
L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito. L'ABE monitora l'attività dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito e, entro il 31 dicembre 2028, riferisce alla Commissione in merito a tale monitoraggio; se del caso, fornisce consulenza alla Commissione riguardo alla questione se le condizioni per essere considerato un "soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito" siano sufficientemente basate sul rischio e adeguate al fine di favorire il mercato secondario dei crediti deteriorati, e valuta se siano necessarie condizioni aggiuntive.»
;
13) all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
14) l'articolo 47 quater è così modificato:
a) il paragrafo 4 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), laddove alle esposizioni non garantite verso quest'ultimo sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i fattori seguenti:»
;
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, a meno che il fornitore di protezione ammissibile abbia acconsentito ad assolvere tutti gli obblighi di pagamento del debitore nei confronti dell'ente integralmente e in conformità dell'originario programma contrattuale di pagamento, nel qual caso si applica un fattore 0 per la parte dell'esposizione deteriorata assistita da garanzie.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 3, la parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione non è soggetta ai requisiti stabiliti nel presente articolo.»
;
15) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
b) alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
16) all'articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2.
Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.»
;
17) all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
18) all'articolo 62, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, il valore in eccesso risultante dall'IRB se applicabile, al lordo degli effetti fiscali, calcolato conformemente all'articolo 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.»
;
19) all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
20) all'articolo 72 ter, paragrafo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, purché:»
;
21) all'articolo 72 decies, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;»
;
22) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Articolo 74
Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2.»
;
23) l'articolo 84 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;»
;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo degli interessi di minoranza è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.»
;
b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37;»
;
24) all'articolo 85, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;»
;
b) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.»
;
25) all'articolo 87, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
ii) l'importo dei fondi propri relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;»
;
b) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo dei fondi propri è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.»
;
26) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 88 ter
Imprese di paesi terzi
Ai fini del presente titolo, i termini "impresa di investimento" ed "ente" comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell'Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.»
;
27) l'articolo 89 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.»
;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
28) l'articolo 92 è così modificato:
a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli enti calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come segue:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
dove:
TREA (total risk exposure amount) = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto;
U-TREA (un-floored total risk exposure amount) = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;
S-TREA (standardised total risk exposure amount) = l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;
x = 72,5 %.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
4. L'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell'ente;
b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
i) il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
d) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
e) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
f) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
g) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell'ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv) operazioni con regolamento a lungo termine.»
;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. L'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell'ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
i) il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 221;
ii) il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
iii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 265;
iv) il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
i) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
ii) qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
c) i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.
6. Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
a) i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5.»
;
29) all'articolo 92 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3;»
;
30) l'articolo 94 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:»
;
b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a).»
;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.»
;
ii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).»
;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un'operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 273 bis, paragrafo 3, e all'articolo 325 bis, paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
31) all'articolo 95, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) a e) e lettera g), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 6;»
;
32) all'articolo 96, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) ad e) e lettera g), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 6;»
;
33) all'articolo 102, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione.»
;
34) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Articolo 104
Inclusione nel portafoglio di negoziazione
1. Un ente segue politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto delle rispettive capacità e prassi in materia di gestione del rischio. Un ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l'anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti.
Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all'interno o all'esterno del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a) strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio - ACTP);
b) strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui alla lettera e);
c) strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno acquistati dall'ente alla data di regolamento;
d) strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all'ente;
e) strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making);
f) posizioni detenute a fini di negoziazione in OIC, a condizione che tali OIC soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8;
g) strumenti di capitale quotati;
h) operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
i) opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell'ente esterni al portafoglio di negoziazione che si riferiscono al rischio di credito o azionario.
Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l'ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell'emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l'ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.
Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l'opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l'opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l'intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell'applicazione di tale trattamento.
3. Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a) strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
b) strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;
c) strumenti di capitale non quotati;
d) strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
e) posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
f) contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
g) strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);
h) passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;
i) strumenti in fondi speculativi.
4. In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.
5. In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l'ente soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8 per tale posizione.
6. Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o c), l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione.
7. Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione.
8. Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l'ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) l'ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC;
b) l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti devono utilizzare per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all'esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
35) l'articolo 104 bis è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 10 luglio 2027, orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo e del paragrafo 5 del presente articolo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.»
;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile, fatto salvo nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l'autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all'ente. L'ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.»
;
36) l'articolo 104 ter è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), gli enti istituiscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne a tale portafoglio di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se tali posizioni sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono coerentemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.»
;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti assegnano ciascuna delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci a unità di negoziazione istituite a norma del paragrafo 1 che gestiscono rischi analoghi ai rischi di tali posizioni.
6. In deroga al paragrafo 5, nel calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti possono istituire una o più unità di negoziazione alle quali assegnare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci. Tali unità di negoziazione non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.»
;
37) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 104 quater
Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale
1. Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione della sua autorità competente, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'importo massimo della posizione di rischio che è escluso dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all'importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;
b) la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno sei mesi;
c) l'ente ha stabilito un adeguato quadro di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
d) l'ente ha fornito all'autorità competente una giustificazione per l'esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l'importo da escludere.
2. L'eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente.
3. L'autorità competente approva eventuali modifiche da parte dell'ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui al paragrafo 1;
b) le modalità per la definizione dell'importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente deve escludere tale importo per ciascuno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1;
c) i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
38) l'articolo 106 è così modificato:
a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.
4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, l'operazione in derivati su crediti o su strumenti di capitale conclusa da un ente può essere composta da più operazioni con più terzi, ammissibili come fornitori di protezione, a condizione che l'operazione aggregata risultante soddisfi le condizioni di cui ai summenzionati paragrafi.»
;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando i metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dalle altre posizioni del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
b) per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.»
;
d) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«5 bis. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con il suo stesso portafoglio di negoziazione assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi.
5 ter. All'unità di negoziazione di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano i requisiti seguenti:
a) tale unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o con altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali posizioni soddisfino i requisiti per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 e tali altre unità di negoziazione compensino perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
b) a tale unità di negoziazione non sono assegnate posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) in deroga all'articolo 104 ter, tale unità di negoziazione non è soggetta ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo.»
;
e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), o all'unità di negoziazione di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono calcolati su base autonoma, in aggiunta ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.
7. Se un ente copre un'esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l'esposizione al rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i metodi di cui all'articolo 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell'articolo 386;
b) se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), o all'articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l'ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.
La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell'ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»
;
39) all'articolo 107 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.
2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.
3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.»
;
40) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Articolo 108
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione
1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).
2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).
3. Se applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore di protezione, un ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera d). In tutti gli altri casi, a tali fini, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 4.
4. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall'ente esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
a) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
b) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore di protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l'ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
c) l'ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione di cui alla lettera b) non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
Le autorità competenti informano l'ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5.
L'ABE pubblica l'elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.
5. Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) per un'esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato "esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili" ai sensi degli articoli 124 e 125, con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;
b) per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;
c) l'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente che ha originariamente concesso il prestito;
d) il fornitore di protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 e ha una valutazione del merito di credito, da parte di un'ECAI prescelta, corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
e) il fornitore di protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti di fondi propri comparabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
f) il fornitore di protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;
g) l'ente dispone del potere contrattuale e giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
6. Gli enti che ricorrono all'opzione di cui al paragrafo 4 per un determinato fornitore di protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.»
;
41) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 110 bis
Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni
Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.»
;
42) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Articolo 111
Valore dell'esposizione
1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.
2. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
a) 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
b) 50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;
c) 40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;
d) 20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;
e) 10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.
3. Il valore dell'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell'impegno dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
a) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all'elemento in relazione al quale si assume l'impegno;
b) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.
4. Gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, sono trattati come impegni e la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2.
Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %.
5. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.
6. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato conformemente al capo 4 o 6.
7. Qualora l'esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione può essere modificato conformemente al capo 4.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell'allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all'allegato I;
b) i fattori che potrebbero limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all'allegato I;
c) il processo per notificare all'ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all'allegato I.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
43) l'articolo 112 è così modificato:
a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;»
;
b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) esposizioni da debito subordinato;»
;
44) l'articolo 113 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente regolamento, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, qualora la valutazione a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella classe di merito di credito alla quale l'esposizione sarebbe assegnata in base alla valutazione del merito di credito applicabile effettuata dall'ECAI prescelta o dall'agenzia per il credito all'esportazione, l'ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione.»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione, a seconda dei casi, può essere modificato conformemente al presente capo e al capo 4.»
;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al valore dell'esposizione di qualsiasi elemento per il quale non è fornita alcuna ponderazione del rischio a norma del presente capo è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.»
;
d) il paragrafo 6, primo comma, è modificato come segue:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;»
;
45) l'articolo 115 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«-1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
Per le esposizioni di cui al primo comma, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o delle autorità locali è priva di rating.»
;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga ai paragrafi -1 e 1, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.»
;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In tal caso il paragrafo 2 non si applica.»
;
e) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga ai paragrafi -1 e 1, se le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.»
;
f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga ai paragrafi -1 e 1, alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale o autorità locale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.»
;
46) l'articolo 116 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 115, paragrafo -1.»
;
b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutti gli organismi del settore pubblico all'interno dell'Unione di cui al primo comma.»
;
47) all'articolo 117, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 %.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
»;
48) all'articolo 119, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
49) all'articolo 120, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle esposizioni verso enti per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
2. Alle esposizioni verso enti con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 2
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 % |
»;
50) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:
«Articolo 121
Esposizioni verso enti privi di rating
1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:
a) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
i) l'ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e dell'articolo 459, lettera a), del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
b) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
i) l'ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e dell'articolo 459, lettera a) del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
c) qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:
i) l'ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
ii) è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l'incapacità dell'ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
iii) laddove la legge prescriva per l'ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione contabile, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali in merito alla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale nelle relazioni sottoposte a revisione contabile o nei bilanci sottoposti a revisione contabile nei 12 mesi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE.
2. Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili.
3. Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
a) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti è assegnato n fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 1:
i) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;
ii) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;
b) alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
i) l'esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);
ii) il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell'ente è pari o superiore al 14 %;
iii) il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è pari o superiore al 5 %;
c) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b), è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1.
Se un'esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l'obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l'esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla lettera a), b) o c) alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un'esposizione verso l'amministrazione centrale del paese in cui l'ente è costituito.
Tabella 1
Valutazione del rischio di credito | Classe A | Classe B | Classe C |
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine | 20 % | 50 % | 150 % |
Fattore di ponderazione del rischio | 40 % | 75 % | 150 % |
»;
51) l'articolo 122 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % |
»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 %.»
;
52) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 122 bis
Esposizioni da finanziamenti specializzati
1. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
b) si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
2. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 1.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % |
.
3. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
a) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra cui navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall'attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore ("esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
b) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (exchange-traded commodities), compresi petrolio greggio, metalli o derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci ("esposizioni da finanziamento su merci"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
c) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare un singolo progetto, sotto forma di finanziamento della costruzione di una nuova infrastruttura o di rifinanziamento di un'infrastruttura esistente, con o senza miglioramenti, per lo sviluppo o l'acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, anche nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell'ambiente e delle telecomunicazioni, e l'ente prestatore tenga primariamente in considerazione i redditi generati dal progetto finanziato, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito ("esposizioni da finanziamento di progetti"), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:
i) 130 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;
ii) a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis, l'80 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:
1) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che potrebbero ledere gli interessi dei finanziatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
2) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con un soggetto per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento, purché a tale soggetto sia stato assegnato un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora il soggetto non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che il soggetto sia valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
3) il progetto al quale l'esposizione fa riferimento genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
4) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la fonte del rimborso dell'obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
- una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating, emesso da un'ECAI riconosciuta, almeno nella classe di merito di credito 3; oppure, nel caso di enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, se la banca centrale, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale non dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, è loro assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che esse siano valutate internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
- un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora l'organismo del settore pubblico non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, che gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, purché l'organismo del settore pubblico sia valutato internamente dall'ente in conformità del capo 3, sezione 6;
- una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora la società non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, le sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che la società sia valutata internamente dall'ente in conformità del capo 3, sezione 6;
5) le disposizioni contrattuali che disciplinano l'esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l'ente prestatore in caso di default del debitore;
6) la controparte principale o le altre controparti che soddisfano analogamente i criteri di ammissibilità della controparte principale tutelano in maniera efficace l'ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
7) all'ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
8) l'ente prestatore è in grado di assumere il controllo del soggetto debitore in caso di evento di default;
iii) 100 % se il progetto al quale l'esposizione si riferisce è in fase operativa e l'esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii);
d) ai fini della lettera c), punto ii), punto 3), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i) le entrate sono basate sulla disponibilità, vale a dire che, una volta completata la costruzione, il debitore ha diritto, purché siano soddisfatte le condizioni contrattuali, a pagamenti dalle sue controparti contrattuali che coprano i costi operativi e di manutenzione, i costi del servizio del debito e i rendimenti degli strumenti di capitale man mano che il debitore gestisce il progetto, e tali pagamenti non sono soggetti a oscillazioni della domanda, come i livelli di traffico, e sono generalmente adeguati solo per la mancanza di prestazioni o la mancanza di disponibilità delle attività verso il pubblico;
ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
e) ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto, o economicamente comparabile, soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
i) il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l'eventuale obbligazione contrattuale residua;
ii) il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3,lettera c), punto ii).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
53) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:
«Articolo 123
Esposizioni al dettaglio
1. Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:
a) l'esposizione è verso una o più persone fisiche o verso una PMI;
b) l'importo totale dovuto all'ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali, fino al valore dell'immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all'ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;
c) l'esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;
d) l'ente interessato tratta l'esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l'esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell'ente di altre esposizioni al dettaglio.
Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emette orientamenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un'esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.
2. Le esposizioni seguenti non sono considerate esposizioni al dettaglio:
a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);
c) tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.
3. Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.
4. Se uno qualsiasi dei criteri di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto per un'esposizione verso una o più persone fisiche, l'esposizione è considerata esposizione al dettaglio ed è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
5. In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell'ente;
c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a 10 anni.»
;
54) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 123 bis
Esposizioni con disallineamento di valuta
1. Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h), o per le esposizioni verso persone fisiche che sono considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al presente capo è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
a) l'esposizione è denominata in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;
b) il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell'esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di ciascuna rata per l'esposizione in questione.
Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.
2. Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell'ente.
3. In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.»
;
55) gli articoli 124, 125 e 126 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 124
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
1. Un'esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile, è trattata come segue:
a) un'esposizione non IPRE è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte che non è garantita dal bene immobile interessato;
b) a un'esposizione IPRE è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
2. Un'esposizione non ADC, fino all'importo nominale del gravame sull'immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, è trattata come segue:
a) se l'esposizione è garantita da un immobile residenziale,
i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1;
ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
1) il bene immobile a garanzia dell'esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell'esposizione sia un'unità abitativa che costituisce una parte separata all'interno del bene immobile;
2) l'esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un'unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa unica quanto laddove l'unità abitativa sia una parte separata all'interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell'ente verso tale persona fisica non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all'interno di beni immobili;
3) l'esposizione è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;
4) l'esposizione è verso imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
iii) un'esposizione IPRE che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al punto ii), della presente lettera, è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 2;
b) se l'esposizione è garantita da immobili non residenziali, è trattata come segue:
i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 1;
ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 2.
3. Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un'esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) il bene immobile che garantisce l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
i) il bene immobile è stato completato integralmente;
ii) il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;
iii) il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
1) il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;
2) un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso cui sono trattate rispettivamente ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, o dell'articolo 116, paragrafo 4, è coinvolta/o e dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a garantirlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un siffatto lasso di tempo ragionevole; in alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole;
b) l'esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall'ente sul bene immobile oppure l'ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro gravame di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
c) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
d) tutte le informazioni richieste al momento dell'assunzione dell'esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell'immobile.
e) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione per quanto riguarda l'assunzione delle esposizioni garantite da beni immobili che includano la valutazione della capacità di rimborso del debitore. Le politiche di sottoscrizione comprendono le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), nelle giurisdizioni nelle quali privilegi di rango inferiore (junior) conferiscono al titolare un diritto sulla garanzia reale validamente opponibile e che costituisce un fattore efficace di attenuazione del rischio di credito, si possono riconoscere anche i privilegi di rango inferiore (junior) detenuti da un ente diverso da quello che detiene il privilegio di rango senior, anche nel caso in cui l'ente non detenga quest'ultimo privilegio o non detenga un privilegio che si colloca tra un privilegio di rango più senior e un privilegio di rango più junior, entrambi detenuti da tale ente.
Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:
a) ogni ente che detiene un gravame su un bene immobile può avviare la vendita di quest'ultimo indipendentemente dagli altri soggetti che detengono un gravame su tale bene immobile;
b) laddove la vendita del bene immobile non sia effettuata mediante un'asta pubblica, i soggetti che detengono un privilegio di rango senior adottano misure ragionevoli per ottenere un valore equo di mercato o il miglior prezzo ottenibile nelle circostanze in cui esercitano autonomamente qualsiasi potere di vendita.
5. Al fine di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle linee di credito non utilizzate, i privilegi che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, al paragrafo 4, possono essere riconosciuti se l'utilizzo della linea di credito è subordinato alla costituzione anticipata o simultanea di un privilegio nella misura in cui l'ente è interessato al gravame a fronte dell'utilizzo della linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun interesse nel privilegio se la linea di credito non è utilizzata.
6. Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, e dell'articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore (exposure-to-value - ETV) è calcolato dividendo l'importo lordo dell'esposizione per il valore dell'immobile alle condizioni che seguono:
a) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come il valore contabile dell'elemento dell'attivo relativo all'esposizione garantita da immobili e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell'esposizione garantita da immobili; tale importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto:
i) delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110;
ii) delle rettifiche di valore supplementari conformemente all'articoli 34 relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente;
iii) degli importi dedotti conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m); e
iv) di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo;
b) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto di alcun tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l'ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile al solo fine dell'adempimento dell'obbligazione creditizia connessa all'esposizione garantita da beni immobili;
c) per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, o dell'articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall'ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall'ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come la somma dell'importo lordo dell'esposizione del privilegio dell'ente e degli importi lordi dell'esposizione per tutti gli altri privilegi di rango pari o superiore a quello del privilegio dell'ente.
Ai fini del primo comma, lettera a), se un ente dispone di più di un'esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da gravami su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un'unica esposizione combinata e gli importi lordi dell'esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l'importo lordo dell'esposizione per tale unica esposizione combinata.
Ai fini del primo comma, lettera c), se non si dispone di informazioni sufficienti per poter accertare il rango degli altri privilegi, l'ente tratta tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente. L'ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2 ("ponderazione del rischio di base"), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango inferiore (junior). Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria esposizione/valore inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all'esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano stati soddisfatti.
7. Le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, sono considerate esposizioni garantite da beni immobili e sono trattate conformemente al trattamento definito all'articolo 125 o 126, se sono soddisfatte le condizioni applicabili stabilite al presente articolo, purché l'esposizione dell'ente sia garantita dalla proprietà del bene.
8. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 9. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 9.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
9. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l'anno se le ponderazioni del rischio di cui agli articoli 125 e 126 per le esposizioni garantite da beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di tale autorità siano basate in maniera appropriata su quanto segue:
a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da beni immobili;
b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un'autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato e possono indicare in tale parere, ove necessario, se ritengono che gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri siano raccomandati anche per altri Stati membri. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall'autorità pertinente.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 126, paragrafo 1, primo comma, o all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tale autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può altresì ridurre le percentuali del valore dell'immobile di cui all'articolo 125, paragrafo 1, o all'articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell'esposizione/valore che definiscono la categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore di cui all'articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, o all'articolo 126, paragrafo 2, tabella 1. L'autorità pertinente garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio esposizione/valore in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore superiore.
10. Qualora l'autorità designata a norma del paragrafo 8 stabilisca fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del paragrafo 9,gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per applicarli.
11. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo9.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
12. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:
a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 9, secondo comma;
b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 8 deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
13. Alle loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 9.
14. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole", conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iii), punto 2).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 125
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali
1. Per un'esposizione garantita da immobili residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti i) o ii), alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell'articolo 124, paragrafo 9.
L'eventuale parte restante dell'esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali.
2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
ETV | ETV ≤ 50 % | 50 % < ETV ≤ 60 % | 60 % < ETV ≤ 80 % | 80 % < ETV ≤ 90 % | 90 % < ETV ≤ 100 % | ETV > 100 % |
Fattore di ponderazione del rischio | 30 % | 35 % | 45 % | 60 % | 75 % | 105 % |
.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3, tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell'anno precedente:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
3. Gli enti possono inoltre applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.
Se un'autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l'ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale.
Articolo 126
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali
1. Per un'esposizione garantita da immobili non residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto i), alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %.
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
L'eventuale parte restante dell'esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte non garantita da immobili non residenziali.
2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è assegnatoli fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
ETV ≤ 60 % | 60 % < ETV ≤ 80 % | ETV > 80 % | |
Fattore di ponderazione del rischio | 70 % | 90 % | 110 % |
.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3), tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell'anno precedente:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
3. Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, anche nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.
Se un'autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l'ABE può pubblicare tali informazioni per un paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare non residenziale.
4. L'ABE valuta l'opportunità di rettificare il trattamento delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali, comprese le esposizioni IPRE e non IPRE, tenendo conto dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e delle differenze relative nel rischio delle esposizioni garantite da immobili residenziali, delle differenze di sensibilità al rischio delle esposizioni IPRE garantite da immobili residenziali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, e delle esposizioni IPRE garantite da immobili non residenziali di cui alla tabella 1 del presente articolo nonché delle raccomandazioni del CERS sulle vulnerabilità nel settore degli immobili non residenziali nell'Unione. L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2027.
Sulla base della relazione di cui al primo comma e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.»
;
56) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 126 bis
Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni
1. A un'esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
2. Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che l'ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a) i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l'acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto, o qualora il finanziamento sia garantito in modo equivalente, o i contratti di vendita o locazione giuridicamente vincolanti, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato a rate in funzione dei progressi dei lavori di costruzione, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;
b) il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell'immobile residenziale al momento del completamento.
3. Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i termini "cospicuo deposito in denaro", "finanziamento garantito in modo equivalente", "parte significativa dei contratti totali" e "importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore", tenendo conto delle specificità dei prestiti degli enti all'edilizia residenziale pubblica o alle entità senza scopo di lucro in tutta l'Unione che sono disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata.»
;
57) l'articolo 127 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al primo comma per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l'eventuale differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.»
;
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per definire la parte garantita di un'esposizione in stato di default, le garanzie reali e personali sono ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito in conformità del capo 4.
3. Al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali in conformità rispettivamente degli articoli 125 e 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.»
;
c) il paragrafo 4 è soppresso;
58) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:
«Articolo 128
Esposizioni da debito subordinato
1. Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;
b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafo 1; e
c) esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell'ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter.
2. Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»
;
59) l'articolo 129 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Fatto salvo il primo comma, lettera c), del presente paragrafo, fino al 1° luglio 2027, le esposizioni indirette verso enti creditizi senza rating esterno che garantiscono mutui ipotecari fino alla loro registrazione sono trattate ai fini di tale lettera come esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, a condizione che si tratti di esposizioni a breve termine assegnate alla classe A ai sensi dell'articolo 121 e che i mutui ipotecari garantiti, una volta registrati, saranno ammissibili al trattamento preferenziale ai sensi del primo comma, lettere d), e) e f), del presente paragrafo.»
;
b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure, negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile, senza applicare i limiti di cui all'articolo 229, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.»
;
c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 10 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % |
.
5. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
a) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
a bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;
a ter) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
b) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 25 %;
b bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %;
c) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
d) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.»
;
60) all'articolo 132 bis, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.»
;
61) all'articolo 132 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni in strumenti di capitale sottostanti esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC verso entità alle cui obbligazioni creditizie è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del presente capo, comprese le entità ove un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % può essere applicato, e le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, ed applicare invece il trattamento di cui all'articolo 133 a tali esposizioni in strumenti di capitale.»
;
62) all'articolo 132 quater, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell'articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.»
;
63) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Articolo 133
Esposizioni in strumenti di capitale
1. Tutti gli elementi seguenti sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:
a) qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
i) è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell'investimento o la vendita dei diritti sull'investimento oppure mediante la liquidazione dell'emittente;
ii) non costituisce un'obbligazione da parte dell'emittente;
iii) conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;
c) strumenti che costituiscono un'obbligazione da parte dell'emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
i) l'emittente può differire il regolamento dell'obbligazione a tempo indeterminato;
ii) l'obbligazione impone, o consente a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero fisso di azioni dell'emittente;
iii) l'obbligazione impone, o consente a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente e, ceteris paribus, qualsiasi variazione del valore dell'obbligazione è attribuibile a, comparabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell'emittente;
iv) il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l'obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) nel caso di uno strumento negoziato, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento è negoziato sul mercato più come debito dell'emittente che come suo capitale;
2) nel caso di strumenti non negoziati, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria;
d) obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;
e) esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (conversione del debito in azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iii), le obbligazioni includono quelle che richiedono o consentono il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell'obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l'ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell'autorità competente;
2. Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:
a) gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1;
b) gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.
3. Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.
4. Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:
a) investimenti per fini di rivendita a breve termine;
b) investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l'ente intrattiene o intende stabilire una relazione d'affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l'intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall'alta dirigenza dell'ente.
5. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell'economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;
b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
c) i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l'ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all'ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell'investimento per l'ente che effettua l'investimento.
6. Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
7. A una partecipazione che è registrata come prestito ma che deriva da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se tale partecipazione fosse trattata come un'esposizione da debito.»
;
64) all'articolo 134, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall'ente, o in transito, e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.»
;
65) all'articolo 135, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Entro il 10 luglio 2025 l'AESFEM elabora una relazione per stabilire se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nelle metodologie di rating del rischio di credito delle ECAI e presenta tale relazione alla Commissione.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.»
;
66) l'articolo 138 è così modificato:
a) è aggiunta la lettera seguente:
«g) Per le esposizioni verso enti, un ente non utilizza una valutazione del merito di credito di un'ECAI che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito, fatto salvo il caso in cui la rispettiva valutazione del merito di credito dell'ECAI si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.»
;
b) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera g), nel caso di enti, diversi da enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, per i quali esistono solo valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all'articolo 121.
Per "sostegno pubblico implicito" si intende che l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale interverrebbero per impedire ai creditori dell'ente di subire perdite in caso di default o crisi finanziaria dell'ente.»
;
67) all'articolo 139, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:
i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
ii) è di rango pari (pari passu) o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
b) la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:
i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
ii) è di rango pari (pari passu) o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;»
;
68) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Articolo 141
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
1. Una valutazione del merito di credito relativa a un elemento denominato nella valuta nazionale del debitore non è utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione del rischio per un'esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un'esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera.
Ai fini del primo comma, qualora l'esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.»
;
69) all'articolo 142, il paragrafo 1 è così modificato:
a) sono inseriti i punti seguenti:
«1 bis). "classe di esposizioni", una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punti i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), lettera e bis), lettera f) o lettera g);
1 ter). "esposizione verso imprese", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
1 quater). "esposizione al dettaglio", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), ii), iii) o iv);
1 quinquies) "esposizione verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2), lettera a bis), punto i) o ii);»
;
b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) "tipo di esposizione", un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;»
;
c) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4) "soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato", un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un'impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile per determinare la dimensione delle attività;
b) il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell'Unione;
5) "soggetto del settore finanziario non regolamentato", un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);»
;
d) è inserito il punto seguente:
«5 bis) "grande impresa", qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR;»
;
e) sono inseriti i punti seguenti:
«8 bis) "metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD", una rettifica della LGD o la modellizzazione di una rettifica tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante;
9) "soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione", il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;
10) per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143, per protezione del credito di tipo personale "riconosciuta" si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell'esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3:
a) metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;
b) metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB, quale definito all'articolo 192, punto 5;
11) "SA-CCF", la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, in conformità dell'articolo 111, paragrafo 2;
12) "IRB-CCF", stime interne del fattore di conversione del credito.»
;
f) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, punto 5 bis, nell'effettuare la valutazione della soglia del fatturato, gli importi sono indicati come nel bilancio sottoposto a revisione contabile delle imprese o, per le imprese che fanno parte di gruppi consolidati, dei loro gruppi consolidati conformemente al principio contabile applicabile all'impresa madre capogruppo del gruppo consolidato. Le cifre sono basate sugli importi medi calcolati nel corso dei tre anni precedenti o sugli ultimi importi aggiornati ogni tre anni dall'ente.»
;
70) l'articolo 143 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il ricorso al metodo IRB, nonché alle stime interne della LGD e dell'IRB-CCF, è soggetto ad autorizzazione preventiva per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating nonché per ciascun metodo utilizzato per la stima delle LGD e dei CCF.»
;
b) al paragrafo 3, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare;
b) modifiche sostanziali di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare.»
;
c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei sistemi di rating.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per la valutazione della rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di rating e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating nel quadro del metodo IRB.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
71) l'articolo 144 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tale sistema di rating, ha valutato durante tale periodo se ciascun sistema di rating è adatto al rispettivo ambito di applicazione e ha apportato a ciascun sistema di rating le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;»
;
ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
72) l'articolo 147 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
a bis) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;
ii) esposizioni verso organismi del settore pubblico;
b) esposizioni verso enti;
c) esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) imprese generali;
ii) esposizioni da finanziamenti specializzati;
iii) crediti verso imprese acquistati;
d) esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) esposizioni rotative al dettaglio qualificate ("QRRE");
ii) esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
iii) crediti al dettaglio acquistati;
iv) altre esposizioni al dettaglio;
e) esposizioni in strumenti di capitale;
e bis) esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g) altre attività diverse dai crediti.»
;
b) al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, se tali esposizioni sono trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115 o 116.»
;
d) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono soppresse;
e) il paragrafo 5 è così modificato:
i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) esposizioni verso una PMI, a condizione che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell'immobile, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l'importo di tale esposizione, superi 1 milione di EUR;
iii) le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito home equity rotative e le esposizioni di cui all'articolo 108, paragrafi 4 e 5, indipendentemente dall'entità dell'esposizione, a condizione che l'esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:
1) un'esposizione verso una persona fisica;
2) un'esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;»
;
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui al primo comma, lettera a), punto iii), e alle lettere b), c) e d), del presente paragrafo, sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).
In deroga al terzo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative, compresi i prestiti a favore di persone fisiche di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii).»
;
f) è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), sono assegnate le esposizioni al dettaglio appartenenti a un tipo di esposizione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono verso una o più persone fisiche;
b) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente;
c) l'esposizione massima di tale tipo di esposizione verso un'unica persona fisica è al massimo pari a 100 000 EUR;
d) tale tipo di esposizione ha presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
e) il trattamento delle esposizioni classificate in tale tipo di esposizioni in quanto esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti di tale tipo di esposizione.
In deroga al primo comma, lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nelle stime della LGD.
Gli enti individuano all'interno della classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), le esposizioni transattive ("QRRE transattive") e le esposizioni che non sono transattive ("QRRE rotative"). In particolare le QRRE con una storia in materia di rimborso inferiore a 12 mesi sono classificate come QRRE rotative.»
;
g) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Fatto salvo il caso in cui siano assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e bis) del presente articolo, le esposizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 1, sono classificate nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.
7. Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), lettera a bis, punto i) o ii), lettera b), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), e bis) o f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c), punto i), ii) o iii) di tale paragrafo.»
;
h) al paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:
«Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono classificate come segue: "finanziamento di progetti (PF)", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)", "finanziamento su merci (CF)" e "immobili produttori di reddito (IPRE)"»;
i) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
b) la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri per la classificazione delle esposizioni nelle classi di cui al paragrafo 2 e, se necessario, per specificare ulteriormente tali classi di esposizioni.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
73) l'articolo 148 è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv),o lettera g). Quando un ente ha attuato il metodo IRB per un determinato tipo di esposizione rientrante in una classe di esposizioni, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all'articolo 150.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e all'interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l'uso di stime interne della LGD o per l'uso delle IRB-CCF.
2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e in diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa unità operativa, in diverse unità operative del medesimo gruppo o per l'uso di stime interne della LGD o l'uso delle IRB-CCF. Tale periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente interessato o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.
3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo tale da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda i tipi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere inclusi nel metodo IRB o nell'uso di stime interne della LGD o nell'uso delle IRB-CCF.»
;
b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;
74) all'articolo 149, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è finalizzato a praticare un arbitraggio regolamentare, anche riducendo indebitamente i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di quel tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;»
;
75) l'articolo 150 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:
a) esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e);
b) esposizioni classificate in classi di esposizioni o appartenenti a tipi di esposizione all'interno di una classe di esposizioni, per le quali gli enti non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.
Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, comprese esposizioni di succursali estere e diversi gruppi di prodotti, laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, un ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per le esposizioni seguenti quando il metodo IRB è applicato ad altri tipi di esposizioni nell'ambito della stessa classe di esposizioni:
a) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, purché:
i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
ii) alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4;
b) esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
c) esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7.
Un ente al quale è consentito utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soltanto per alcuni tipi di esposizione rientranti in una classe di esposizioni applica il metodo standardizzato per i restanti tipi di esposizioni all'interno di tale classe di esposizioni.
Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, e al presente paragrafo, un ente può applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso chiese e comunità religiose che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 115, paragrafo 3.»
;
c) il paragrafo 2 è soppresso;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Entro il 10 luglio 2028, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare cosa costituisca tipi di esposizioni irrilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito.»
;
e) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
76) l'articolo 151 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a) lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv) o lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»
;
b) il paragrafo 4 è soppresso;
c) i paragrafi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti forniscono stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell'IRB-CCF in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6. Gli enti utilizzano le SA-CCF laddove l'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, non consenta l'uso delle IRB-CCF.
8. Gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF conformemente all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:
a) esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
b) esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
c) esposizioni verso grandi imprese non classificate nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), o lettera c), punti i), ii) o iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all'articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne della LGD e dell'IRB-CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.
9. Per le esposizioni di cui al paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell'IRB-CCF in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6.»
;
d) è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 152, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»
;
77) l'articolo 152 è così modificato:
a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per tutte o per tali parti delle esposizioni sottostanti conformemente ai principi seguenti:
a) per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.»
;
78) l'articolo 153 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese»
;
b) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti:»
;
ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) se 0 < PD < 1, allora:
dove:
N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
R = il coefficiente di correlazione, definito come:
b = il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:
b = [0,11852 - 0,05478 · ln(PD)]2;
M = la durata, espressa in anni e determinata conformemente all'articolo 162.»
;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.»
;
d) il paragrafo 3 è soppresso;
e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
79) l'articolo 154 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) se PD < 1, allora:
dove:
N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
R = il coefficiente di correlazione, definito come:
»;
b) il paragrafo 2 è soppresso;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le esposizioni al dettaglio che non sono in stato di default e sono garantite o parzialmente garantite da immobili residenziali, un coefficiente di correlazione R di 0,15 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.
Il fattore di ponderazione calcolato per un'esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali ai sensi del paragrafo 1, punto ii), tenuto conto di un coefficiente di correlazione R di cui al primo comma del presente paragrafo, è applicato sia alla parte garantita che alla parte non garantita di tale esposizione.»
;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le QRRE che non sono in stato di default, un coefficiente di correlazione R di 0,04 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.
Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, con gli Stati membri e con l'ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.»
;
80) l'articolo 155 è soppresso;
81) all'articolo 157 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
a) la metodologia per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l'uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back;
b) la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
82) l'articolo 158 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:
Perdita attesa (EL) = PD * LGD
Importo della perdita attesa | = | EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione.
Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).»
;
b) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;
83) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Articolo 159
Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell'eccesso in base al metodo IRB
1. Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:
a) le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell'articolo 110;
b) rettifiche di valore supplementari per default della controparte, determinate a norma dell'articolo 34 e connesse alle esposizioni per le quali gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10;
c) altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle deduzioni effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).
Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l'importo ottenuto è denominato "eccesso in base al metodo IRB". Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l'importo ottenuto è denominato "carenza in base al metodo IRB".
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti trattano gli sconti determinati a norma dell'articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sconti su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB.»
;
84) nella parte tre, dopo la sezione 4 «PD, LGD e durata» è inserita la sottosezione seguente:
«Sottosezione -1
Esposizioni coperte da garanzie fornite da amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri o dalla BCE
Articolo 159 bis
Non applicazione degli input floor per la PD, la LGD e il CCF
Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l'articolo 160, paragrafo 1, l'articolo 161, paragrafo 4, l'articolo 164, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un'esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita da un'amministrazione centrale o da una banca centrale o dalla BCE, gli input floor per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell'esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia, la parte dell'esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli input floor per la PD, la LGD e il CCF interessati.»
;
85) nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, il titolo della sottosezione 1 è sostituito dal seguente:
«Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico»
;
86) l'articolo 160 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), ovvero lettera c), punti i), ii) e iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell'articolo 153, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,05 %.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto i) o ii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo dei importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,03 %.»
;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.»
;
d) il paragrafo 5 è soppresso;
e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alle stime della EL dell'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare le stime della PD derivanti da detta scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente al capo 4.
7. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.»
;
87) l'articolo 161 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso soggetti del settore finanziario e verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico: 45 %;»
;
ii) è inserita la lettera seguente:
«a bis) per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;»
;
iii) la lettera c) è soppressa;
iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;»
;
v) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.»
;
b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.
4. Per le esposizioni classificate nelle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai seguenti valori di input floor della LGD, calcolati ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
Tabella 1
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i) ii) o iii) | ||
Esposizione priva di FCP ammissibile (LGDU-floor) | Esposizione pienamente garantita da FCP ammissibile (LGDS-floor) | |
25 % | garanzie reali finanziarie | 0 % |
crediti | 10 % | |
immobili residenziali o non residenziali | 10 % | |
altre garanzie reali su beni materiali | 15 % |
»;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punti i) o ii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157, e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, il valore della LGD utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese per le esposizioni prive di FCP ammissibile non è inferiore al valore di input floor della LGD seguente: 5 %.
6. Ai fini del paragrafo 4, gli input floor della LGD di cui alla tabella 1 di detto paragrafo per le esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale ammissibile si applicano quando il valore della protezione del credito di tipo reale, in seguito all'applicazione delle rettifiche per volatilità Hc ed Hfx in questione ai sensi dell'articolo 230, è almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante.
Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo e ai fini dell'applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, in conformità dell'articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo. In tal caso, il tipo di protezione del credito di tipo reale "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, tabella, 1, è inteso come "altre garanzie reali e altre garanzie ammissibili su beni materiali".
L'input floor della LGD (LGDfloor) applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di LGDU-floor per la parte dell'esposizione priva di FCP e LGDS-floor per la parte pienamente garantita, come segue:
dove:
LGDU-floor e LGDS-floor sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 1;
E, ES, EU e HE sono determinati conformemente all'articolo 230.
7. Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizioni non garantite verso imprese e esposizioni non garantite verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non è in grado di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nella stima interna della LGD a causa della carenza di dati su recuperi per tale protezione del credito di tipo reale, l'ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all'articolo 230, con l'eccezione che l'LGDU in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell'ente per esposizioni non garantite. In tal caso la protezione del credito di tipo reale è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell'ente utilizzata come LGDU è calcolata sulla base della perdita sottostante, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale protezione del credito di tipo reale.»
;
88) l'articolo 162 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2.»
;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata (M) è calcolato utilizzando periodi espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 2, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti:»
;
ii) sono inseriti i punti seguenti:
«d bis) per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni; la durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
d ter) per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alla lettera c), d), o d bis) del presente paragrafo, M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo, espresso in anni, applicabile a tali operazioni di cui all'articolo 224, paragrafo 2, 10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;»
;
iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo, espresso in anni, di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali, compresi capitale, interessi e commissioni, e non può essere comunque inferiore a un anno;»
;
iv) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
«i) per gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o g), a seconda dei casi;
j) per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito; gli enti non utilizzano la data di rimborso dell'utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione contrattuale della linea di credito.»
;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per:»
;
ii) il secondo comma è così modificato:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;»
;
2) è aggiunta la lettera seguente:
«e) le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi.»
;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le esposizioni verso imprese stabilite nell'Unione che non sono grandi imprese, gli enti possono scegliere di fissare per tutte tali esposizioni M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2.»
;
e) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Ai fini dell'espressione in anni del numero minimo di giorni di cui al paragrafo 2, lettere da c) a d ter), e al paragrafo 3, il numero minimo di giorni è diviso per 365,25.»
;
89) l'articolo 163 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, la PD per ciascuna esposizione utilizzata come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese è superiore alla PD a un anno associata alla classe o al pool interni di debitore cui è assegnata l'esposizione al dettaglio e ai valori di input floor della PD seguenti:
a) 0,1 % per le QRRE rotative;
b) 0,05 % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.»
;
90) l'articolo 164 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli enti forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 100 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della perdita attesa per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare le stime interne della LGD.
2. Gli enti che utilizzano stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.»
;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni al dettaglio, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, punto ii), dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori degli input floor della LGD di cui alla tabella 1, calcolati conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo:
Tabella 1
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni al dettaglio | |||
esposizione priva di FCP (LGDU-floor) | esposizione garantita da FCP (LGDS-floor) | ||
Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali | N/A | Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali | 5 % |
QRRE | 50 % | QRRE | N/A |
Altre esposizioni al dettaglio | 30 % | Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie | 0 % |
Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali | 10 % | ||
Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali | 10 % | ||
Altre esposizioni al dettaglio garantite da altre garanzie reali su beni materiali | 15 % |
»;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:
a) gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, sono applicabili alle esposizioni garantite da protezione del credito di tipo reale quando tale protezione è ammissibile ai sensi del presente capo;
b) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, del presente articolo, sono applicabili alle esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale laddove il valore della FCP, previa applicazione delle rettifiche per volatilità pertinenti ai sensi dell'articolo 230, sia almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante; ai fini dell'applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, a norma dell'articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo;
c) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'input floor della LGD applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da protezione del credito di tipo reale è calcolata secondo la formula di cui all'articolo 161, paragrafo 6;
d) per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'input floor della LGD applicabile è fissato al 5 % indipendentemente dal livello di garanzia reale fornita dall'immobile residenziale.»
;
e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori di input floor della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori di input floor della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tali valori di input floor della LGD più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i valori di input floor della LGD più elevati di cui al secondo comma del presente paragrafo.
7. Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori di input floor della LGD più elevati ai sensi del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.»
;
91) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, la sottosezione 3 è soppressa;
92) l'articolo 166 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché esposizioni al dettaglio»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti di cui all'elenco dell'allegato II è calcolato utilizzando le IRB-CCF o le SA-CCF, in conformità dei paragrafi 8 bis e 8 ter del presente articolo e dell'articolo 151, paragrafo 8.
Qualora solo i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l'importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione.
Un ente che non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione come l'importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione.
L'ente che utilizza le IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l'importo non utilizzato per le IRB-CCF.»
;
c) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«8 bis. Per un'esposizione per la quale un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF, il CCF applicabile è la SA-CCF come previsto al capo 2 per gli stessi tipi di elementi di cui all'articolo 111. L'importo al quale deve essere applicata la SA-CCF è il valore inferiore tra quello dell'importo irrevocabile ma non utilizzato e quello che riflette eventuali vincoli alla disponibilità della linea di credito, compresa l'esistenza di un limite massimo del potenziale importo del prestito correlato al flusso di cassa comunicato del debitore. Laddove una linea di credito sia soggetta a vincoli in tal modo, l'ente dispone di procedure di monitoraggio e gestione sufficienti di tale linea per sostenere l'esistenza di tale vincolo.
8 ter. Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 utilizzano le IRB-CCF per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati trattati secondo il metodo IRB, a condizione che tali esposizioni non siano soggette a una SA-CCF del 100 % nel quadro del metodo standardizzato. Le SA-CCF sono utilizzate per:
a) tutti gli altri elementi fuori bilancio, in particolare gli impegni non rotativi non utilizzati;
b) esposizioni per le quali l'ente non soddisfa i requisiti minimi per il calcolo delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 o per le quali l'autorità competente non ha consentito l'uso delle IRB-CCF.
Ai fini del presente articolo, un impegno è considerato "rotativo" quando consente al debitore di ottenere un prestito nel contesto del quale il debitore stesso ha la flessibilità di decidere con quale frequenza e con quali intervalli utilizzare il prestito, consentendogli di utilizzare, rimborsare e riutilizzare prestiti ad esso anticipati. Gli accordi contrattuali che consentono pagamenti anticipati e successivi riutilizzi di tali pagamenti anticipati sono considerati rotativi.
8 quater. Laddove le IRB-CFF siano utilizzate ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese delle esposizioni derivanti da impegni rotativi diverse dalle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), in particolare ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore dell'esposizione per ciascuna esposizione utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo dell'esposizione ponderata del rischio e delle perdite attese non è inferiore alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo utilizzato dell'impegno rotativo;
b) il 50 % dell'importo dell'esposizione fuori bilancio della parte rimanente non utilizzata dell'impegno rotativo calcolato utilizzando la SA-CCF applicabile di cui all'articolo 111.
La somma delle lettere a) e b) è denominata "input floor del CCF".»
;
d) il paragrafo 10 è soppresso;
93) l'articolo 167 è soppresso;
94) all'articolo 169, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l'uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio.»
;
95) l'articolo 170 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico è conforme ai requisiti seguenti:»
;
b) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresi i tipi di prodotto e di protezione del credito di tipo reale, la protezione del credito di tipo personale riconosciuta, le misure del rapporto prestito/valore, il seasoning e il rango (seniority); gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;»
;
96) all'articolo 171 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per l'assegnazione dei rating gli enti utilizzano un orizzonte temporale superiore a un anno. Un rating del debitore rappresenta la valutazione dell'ente sulla capacità e la volontà del debitore di operare secondo il contratto nonostante condizioni economiche avverse o il verificarsi di eventi imprevisti. I sistemi di rating sono progettati in modo tale che le modifiche idiosincratiche e, nel caso in cui rappresentino fattori di rischio significativi per il tipo di esposizione, le modifiche specifiche del settore costituiscano un fattore determinante delle migrazioni da una classe all'altra o da un pool all'altro. Anche gli effetti dei cicli economici possono costituire un fattore determinante delle migrazioni.»
;
97) all'articolo 172, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l'assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti:»
;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente;»
;
c) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera d), l'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono una procedura per l'individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l'ente è esposto.
Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell'esposizione.»
;
98) l'articolo 173 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti:»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
99) l'articolo 174 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi matematici ("modelli") per l'assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni. Sono soddisfatti i requisiti seguenti:»
;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.»
;
100) l'articolo 176 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, gli enti rilevano e conservano:»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le esposizioni per le quali il presente capo consente l'utilizzo di stime interne della LGD o l'utilizzo delle IRB-CCF ma per le quali gli enti non ricorrono a tali stime, questi ultimi rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra CCF effettivi e SA-CCF di cui all'articolo 166, paragrafo 8 bis.»
;
101) l'articolo 177 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli scenari di cui al paragrafo 2 includono anche i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance, in particolare i fattori di rischio fisici e di transizione derivanti dai cambiamenti climatici.
L'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione dei paragrafi 2 e 2 bis.»
;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
102) l'articolo 178 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Default di un debitore o di una linea di credito»
;
b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.»
;
c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'ente acconsente a una misura di concessione di cui all'articolo 47 ter dell'obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;»
;
d) al paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale aggiornamento tiene debitamente conto in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori.
Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una ridotta obbligazione finanziaria ai fini del paragrafo 3, lettera d).»
;
103) all'articolo 179, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) per superare le distorsioni, l'ente include nelle proprie stime, nella misura del possibile, rettifiche appropriate; dopo aver incluso una rettifica appropriata, integra nelle proprie stime un fattore di cautela sufficiente, commisurato al presumibile margine di errore; allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, l'intervallo previsto di errori è più ampio e il margine di cautela è maggiore.»
;
104) l'articolo 180 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, alle esposizioni verso enti e alle esposizioni verso imprese:»
;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) nella misura in cui, per la stima della PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano gli attuali requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente; se i parametri di sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, dopo aver incluso una rettifica appropriata, l'ente applica un più ampio margine di cautela nelle sue stime della PD in relazione all'intervallo previsto di errori di stima che non è già coperto dalla rettifica appropriata;»
;
iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;»
;
iv) è aggiunta la lettera seguente:
«i) a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media aritmetica basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero); il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l'esposizione, non è consentito.»
;
v) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e tali dati sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne della LGD o a utilizzare le IRB-CCF possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono almeno cinque anni.»
;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe o pool di debitore o operazione sulla base di medie di lungo periodo dei tassi annuali di default e i tassi di default sono calcolati a livello di operazione solo se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma;»
;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera a), la PD si basa sul tasso annuale di default medio storico osservato.
Ai fini del primo comma, lettera e), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.»
;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
105) l'articolo 181 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:
«c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall'altro;
d) eventuali disallineamenti di valuta tra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell'ente;
e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;
f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3, sottosezione 1;
g) nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;»
;
ii) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
«i) nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell'ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell'esposizione e della perdita calcolata dall'ente;
j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, i governi regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.»
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale nonché in relazione a una protezione del credito di tipo personale che non rientra nella definizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 10.
Ai fini del primo comma, lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.
Ai fini del primo comma, lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.»
;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;»
;
ii) è inserito il comma seguente dopo il primo comma:
«Ai fini del primo comma, lettera b), nel caso in cui gli enti includano utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati nella LGD sia al numeratore che al denominatore. Laddove gli enti non includono utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati solo al numeratore della LGD;»
;
iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.»
;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. L'ABE emana orientamenti, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, volti a chiarire il trattamento di qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché ai fini dell'applicazione dei parametri relativi alla LGD;
5. Ai fini del calcolo delle perdite, l'ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:
a) per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;
b) valutando se la calibrazione e l'applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.»
;
106) l'articolo 182 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;»
;
ii) sono inseriti i punti seguenti:
«g) le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;
h) le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell'operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera a), qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni è pari a zero ai fini della quantificazione delle loro IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato negativo nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.
Ai fini del primo comma, lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.
Ai fini del primo comma, lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default.»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), le IRB-CCF applicate ad esposizioni specifiche non si basano su dati che combinano gli effetti di caratteristiche o dati diversi relativi ad esposizioni che presentano caratteristiche di rischio sostanzialmente differenti. Le IRB-CCF sono basate su segmenti opportunamente omogenei. A tal fine, le prassi seguenti sono consentite solo sulla base di un esame e una motivazione dettagliati da parte di un ente:
a) applicazione di dati sottostanti relativi a PMI/mid-market a debitori che sono grandi imprese;
b) applicazione di dati provenienti da impegni caratterizzati da un limite esiguo di disponibilità residua ad operazioni caratterizzate da un limite ampio di disponibilità residua;
c) applicazione di dati su debitori morosi o bloccati per utilizzi aggiuntivi alla data di riferimento a debitori per i quali non sono noti casi di morosità o restrizioni pertinenti;
d) uso di dati interessati da modifiche della combinazione di assunzione di prestiti e altri prodotti correlati al credito dei debitori nel periodo di osservazione, fatto salvo il caso in cui tali dati siano stati rettificati in maniera efficace eliminando gli effetti di tali modifiche della combinazione di prodotti.
1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera d), gli enti dimostrano alle autorità competenti di disporre di una comprensione dettagliata dell'impatto delle modifiche della combinazione di prodotti della clientela sui set di dati di riferimento delle esposizioni e sulle relative IRB-CCF, e che tale impatto è irrilevante o è stato attenuato in maniera efficace nel loro processo di stima. A tale riguardo non è ritenuto adeguato quanto segue:
a) definizione di soglie minime o massimali per il CCF o le osservazioni dei valori delle esposizioni, ad eccezione del fattore di conversione realizzato pari a zero, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
b) uso di stime a livello di debitore che non coprono completamente le opzioni di trasformazione del prodotto pertinenti o che combinano in modo inadeguato prodotti con caratteristiche notevolmente diverse;
c) rettifica delle sole osservazioni rilevanti influenzate dalla trasformazione del prodotto;
d) esclusione di osservazioni interessate dalla trasformazione del profilo del prodotto.
1 quater. Gli enti assicurano che le loro IRB-CCF siano efficacemente isolate dagli effetti potenziali di una regione di instabilità causata da una linea di credito prossima al pieno utilizzo alla data di riferimento.
1 quinquies. I dati di riferimento non sono limitati all'importo principale in essere di una linea di credito o al limite della linea di credito disponibile. Gli interessi maturati, gli altri pagamenti dovuti e gli utilizzi eccedenti i limiti della linea di credito sono inclusi nei dati di riferimento.»
;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.»
;
d) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«3.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.»
;
e) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare la metodologia che gli enti devono applicare per stimare le IRB-CCF.»
;
107) l'articolo 183 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti per valutare l'effetto della protezione del credito di tipo personale per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, nonché le esposizioni verso imprese, nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio»
;
b) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;»
;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«d) la garanzia è incondizionata.»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera d), per "garanzia incondizionata" si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore e che potrebbe evitare al garante l'obbligo di effettuare tempestivamente il pagamento a seguito del default del debitore o di mancato pagamento da parte del debitore originario riconosciuto come tale. Una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata dovuta diligenza o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata.
Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l'ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l'ente ha completato il processo di rinegoziazione.»
;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale utilizzando il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, conformemente al presente articolo e fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, oppure il metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB conformemente all'articolo 236 bis e previo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al capo 4. Gli enti dispongono di politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche degli enti sono coerenti con le loro pratiche interne di gestione dei rischi e riflettono i requisiti del presente articolo. Tali politiche specificano chiaramente quale dei metodi specifici descritti nel presente paragrafo è utilizzato per ciascun sistema di rating e gli enti applicano tali politiche in modo coerente nel tempo.»
;
d) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«I derivati su crediti di tipo first -to-default possono essere riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile. Tuttavia, i derivati su crediti di tipo second-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile.»
;
e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Laddove gli enti riconoscano la protezione del credito di tipo personale mediante il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, alla parte garantita dell'esposizione sottostante non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio che sarebbe inferiore alla soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione. A tal fine la soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione è calcolata utilizzando la stessa PD, LGD e funzione di ponderazione del rischio rispetto a quelle applicabili a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 236 bis.»
;
f) il paragrafo 6 è soppresso;
108) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, la sottosezione 4 è soppressa;
109) all'articolo 192, è aggiunto il punto seguente:
«5) "metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime interne della LGD a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.»
;
110) all'articolo 193 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate, se l'utilizzo della linea di credito è subordinato all'acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura del diritto dell'ente sulla garanzia reale una volta utilizzata la linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun diritto sulla garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata.»
;
111) all'articolo 194, il paragrafo 10 è soppresso;
112) l'articolo 197 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o da un'agenzia per il credito all'esportazione in cui:
i) l'ECAI o l'agenzia per il credito all'esportazione è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c) i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d) i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e) i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;»
;
ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) oro fisico;»
;
b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, se un OIC ("OIC d'origine") o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, si applica quanto segue:
a) se gli enti applicano il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1 o all'articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo;
b) se gli enti applicano il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2 o all'articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.»
;
113) all'articolo 198, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:
a) se gli enti possono applicare il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1 o all'articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
b) se gli enti possono applicare il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2 o all'articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a) calcolano il valore totale degli strumenti non ammissibili;
b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale degli strumenti ammissibili.»
;
114) l'articolo 199 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e altri locali non residenziali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia reale.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.»
;
b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.»
;
c) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.»
;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Gli enti possono inoltre applicare le deroghe di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.»
;
e) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, del presente regolamento conceda un prestito agevolato ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, del presente regolamento a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all'ente creditizio pubblico di sviluppo, quest'ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.»
;
f) al paragrafo 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale; In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione dell'autorità competente che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.»
;
115) l'articolo 201 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 118;»
;
ii) è inserita la lettera seguente:
«f bis) soggetti del settore finanziario regolamentati;»
;
iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) se la protezione del credito non è fornita a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l'esposizione diretta verso tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all'esposizione verso il debitore;»
;
iv) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera f bis), del presente articolo per "soggetto del settore finanziario regolamentato" si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Oltre ai fornitori di protezione di cui al paragrafo 1, le società valutate internamente dall'ente in conformità al capo 3, sezione 6, sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale se l'ente utilizza il metodo IRB per le esposizioni verso tali società.»
;
116) l'articolo 202 è soppresso;
117) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. I derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono tipi ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.»
;
118) all'articolo 207, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance inducono a valutare se si sia verificato un calo significativo del valore di mercato della garanzia reale;»
;
119) l'articolo 208 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance, comprese quelle relative alle limitazioni imposte dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, sono considerate un'indicazione del fatto che il valore dell'immobile potrebbe essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato; per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.»
;
ii) il secondo comma è soppresso;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Gli enti possono sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione, conformemente al paragrafo 3, mediante metodi statistici o altri metodi matematici avanzati ("modelli"), a condizione che tali metodi siano sviluppati indipendentemente dal processo di decisione del credito e che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti stabiliscono nelle loro politiche e procedure i criteri per l'utilizzo dei modelli destinati a monitorare i valori delle garanzie reali e a individuare gli immobili che devono essere rivalutati; tali politiche e procedure tengono conto dell'esperienza comprovata in relazione a tali modelli, delle variabili specifiche dell'immobile in questione, dell'uso di informazioni minime disponibili e accurate e dell'incertezza dei modelli;
b) gli enti assicurano che i modelli utilizzati siano:
i) specifici dell'immobile e dell'ubicazione con un livello sufficiente di granularità;
ii) validi e accurati nonché soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai prezzi effettivi osservati delle operazioni;
iii) basati su un campione sufficientemente ampio e rappresentativo, sulla base dei prezzi osservati delle operazioni;
iv) basati su dati aggiornati di qualità elevata;
c) gli enti sono in definitiva responsabili per l'adeguatezza e le prestazioni dei modelli;
d) gli enti assicurano che la documentazione dei modelli sia aggiornata;
e) gli enti dispongono di processi, sistemi e capacità di IT adeguati nonché di dati sufficienti e accurati per svolgere qualsiasi monitoraggio basato su modelli del valore delle garanzie reali immobiliari e per l'individuazione degli immobili che necessitano di rivalutazione;
f) le stime dei modelli sono convalidate in modo indipendente e il processo di validazione è generalmente coerente con i principi di cui all'articolo 185, se del caso.»
;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorare l'adeguatezza dell'assicurazione.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni garantite da beni immobili concesse prima del 1° gennaio 2025, gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3 del presente titolo utilizzando stime interne della LGD non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.»
;
120) l'articolo 210 è così modificato:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data; Per le garanzie reali su beni materiali, l'obsolescenza delle garanzie reali include anche considerazioni di valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance in relazione ai divieti o alle limitazioni imposti dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di garanzia generale (floating charge), forniscano all'ente prestatore un credito registrato sulle attività di un'impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l'ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l'ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.»
;
121) all'articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la protezione del credito è diretta;
b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;
ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;
iii) potrebbe evitare al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;
iv) potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
d) il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata dovuta diligenza o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile.
Ai fini del primo comma, lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.»
;
122) l'articolo 215 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione.»
;
ii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
i) il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell'importo della perdita che è probabile l'ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
ii) il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento; tale giustificazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione.»
;
123) all'articolo 216 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, per un'esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l'evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell'esposizione verso imprese sottostante;
b) il domicilio legale presso il quale è disciplinata l'esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un'impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori.
Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall'articolo 233, paragrafo 2.»
;
124) l'articolo 217 è soppresso;
125) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:
«Articolo 219
Compensazione in bilancio
I prestiti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell'effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.»
;
126) l'articolo 220 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione»
;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti che calcolano il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.»
;
c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci»
;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti calcolano E * conformemente alla formula seguente:
dove:
i = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall'ente alla controparte;
j = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall'ente;
k = l'indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell'ambito dell'accordo;
Ei = il valore dell'esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i, oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all'accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;
Cj = il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell'ente nell'ambito dell'accordo;
Efxk= la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);
Hfxk= la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k;
Enetta = l'esposizione netta dell'accordo, calcolata come segue:
dove:
l = l'indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo;
Elsec= la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, nell'ambito dell'accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);
Hlsec= la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c); il segno di Hlsec
è determinato nel modo seguente:
a) ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
b) ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo simile a operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
N = il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi
Elsec
per i quali
| Elsec |
è inferiore a
;
Elorda = l'esposizione lorda dell'accordo, calcolata come segue:
.»
;
127) l'articolo 221 è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) dell'accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;
b) l'ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalla sua autorità competente.
3. Un ente che utilizza il metodo dei modelli interni lo fa per tutte le controparti e tutti i titoli, ad eccezione dei portafogli irrilevanti per i quali può ricorrere al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 220.»
;
b) il paragrafo 8 è soppresso;
128) all'articolo 222, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 111, paragrafo 2.»
;
129) l'articolo 223 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 2;
b) per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell'esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.»
;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli enti calcolano le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 224 a 227.»
;
130) all'articolo 224, paragrafo 1, le tabelle da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti:
«Tabella 1
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito | Durata residua (m), espressa in anni | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) | Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) | ||||||
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | ||
1 | m ≤ 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 |
1 < m ≤ 3 | 2,828 | 2 | 1,414 | 4,243 | 3 | 2,121 | 11,314 | 8 | 5,657 | |
3 < m ≤ 5 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 | 5,657 | |
5 < m ≤ 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 8,485 | 6 | 4,243 | 22,627 | 16 | 11,314 | |
m > 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485 | 22,627 | 16 | 11,314 | |
da 2 a 3 | m ≤ 1 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 |
1 < m ≤ 3 | 4,243 | 3 | 2,121 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485 | |
3 < m ≤ 5 | 4,243 | 3 | 2,121 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | |
5 < m ≤ 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | 33,941 | 24 | 16,971 | |
m > 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 28,284 | 20 | 14,142 | 33,941 | 24 | 16,971 | |
4 | tutti | 21,213 | 15 | 10,607 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine | Durata residua (m), espressa in anni | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine | Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine | ||||||
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | ||
1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | |
da 2 a 3 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 |
.
Tabella 3
Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | |
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili | 28,284 | 20 | 14,142 |
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute | 42,426 | 30 | 21,213 |
Contante | 0 | 0 | 0 |
Oro fisico | 28,284 | 20 | 14,142 |
.
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
11,314 | 8 | 5,657»; |
.
131) l'articolo 225 è soppresso;
132) l'articolo 226 è sostituito dal seguente:
«Articolo 226
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
H = la rettifica per volatilità applicabile;
HM = la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;
NR = il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni;
TM = il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.»
;
133) all'articolo 227, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli 224 e 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h), del presente articolo, siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.»
;
134) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:
«Articolo 228
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato
Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E * quale calcolata a norma dell'articolo 223, paragrafo 5, come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E * come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 111, paragrafo 2, per giungere al valore dell'esposizione.»
;
135) l'articolo 229 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell'ente di acquisizione dell'ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l'esperienza necessarie per effettuare una valutazione;
b) il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
i) il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;
ii) il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;
c) il valore è documentato in modo chiaro e trasparente;
d) il valore non è superiore al valore di mercato dell'immobile laddove quest'ultimo possa essere stabilito;
e) laddove l'immobile sia rivalutato, il valore dell'immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, negli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o otto anni per gli immobili non residenziali o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda di quale sia più elevato.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all'articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell'immobile potrebbe superare tale valore medio o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda dei casi, nel caso di modifiche apportate all'immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti della prestazione energetica o miglioramenti della resilienza, della protezione e dell'adattamento ai rischi fisici dell'edificio o dell'unità abitativa. Il valore dell'immobile non è rivalutato verso l'alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l'aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore.
La valutazione dell'immobile tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull'immobile, a meno che un diritto di prelazione sia preso in considerazione nel calcolo dell'importo lordo dell'esposizione a norma dell'articolo 124, paragrafo 6, lettera c), o a riduzione dell'importo del 55 % del valore dell'immobile a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, o dell'articolo 126, paragrafo 1, e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 3.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine "immobile comparabile" di cui al paragrafo 1, lettera e).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
136) l'articolo 230 è sostituito dal seguente:
«Articolo 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un'esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB
1. Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD * come segue:
dove:
E = il valore dell'esposizione prima di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale; per un'esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3; in caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti; per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell'esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (HE) ai sensi degli articoli da 223 a 227;
ES = il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (HC) e l'applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (Hfx) tra l'esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 3; ES è limitato al seguente valore massimo: E·(1+HE);
EU = E·(1+HE) - ES;
LGDU = la LGD applicabile per un'esposizione non garantita come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1;
LGDS = la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell'operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 1.
2. La tabella 1 specifica i valori di LGDS e Hc applicabili nella formula di cui al paragrafo 1.
Tabella 1
Tipo di FCP | LGDS | Rettifica per volatilità (Hc) |
Garanzie reali finanziarie | 0 % | Rettifica per volatilità Hc di cui agli articoli da 224 a 227 |
Crediti | 20 % | 40 % |
Immobili residenziali e non residenziali | 20 % | 40 % |
Altre garanzie reali su beni materiali | 25 % | 40 % |
FCP non ammissibile | Non applicabile | 100 % |
.
3. Se una protezione del credito di tipo reale ammissibile è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, la rettifica per volatilità per il disallineamento di valuta (Hfx) è la stessa che si applica ai sensi degli articoli da 224 a 227.
4. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 126, paragrafo 1, primo comma, pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.
5. Per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per le esposizioni IRB che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano E * conformemente all'articolo 220, paragrafo 4, e utilizzano la LGD per le esposizioni non garantite, come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b).»
;
137) l'articolo 231 è sostituito dal seguente:
«Articolo 231
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB
Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezione del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all'articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell'esposizione non garantita (EU) del valore corretto della garanzia reale (ES) riconosciuto in tale fase. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, il totale di ES in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di E·(1+HE), risultante nella formula seguente:
dove:
LGDS,i = la LGD applicabile alla FCP i, come specificato all'articolo 230, paragrafo 2;
ES,i = il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (Hc) ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2.»
;
138) l'articolo 232 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall'ente terzo.»
;
b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«b bis) un fattore di ponderazione del rischio del 52,5 % nel caso in cui all'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 75 %»
139) all'articolo 233, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.»
;
140) l'articolo 235 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:
max{0, E - GA} · r + GA · g
dove:
E = il valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 2;
GA = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;
g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.»
;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.»
;
141) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 235 bis
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
1. Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:
max{0, E - GA} · r + GA · g
dove:
E = il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5; a tal fine, gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando un CCF del 100 % anziché le SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;
GA = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3;
g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
2. Quando l'importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.
4. L'importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell'esposizione è pari a zero.
5. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.»
;
142) l'articolo 236 è sostituito dal seguente:
«Articolo 236
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l'utilizzo di stime interne della LGD e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, l'ente determina la parte garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA).
1 bis. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi di stime interne della PD calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD del fornitore della protezione e la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale conformemente al presente capo.
1 ter. Gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD specificata al paragrafo 1 bis del presente articolo e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
1 quater. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.
1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater del presente articolo, gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni garantite avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo, e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
2. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.
3. Ai fini del presente articolo, (GA) è l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato in applicazione dell'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo. Il valore dell'esposizione (E) è il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.»
;
143) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 236 bis
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della LGD e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 ma senza avvalersi di stime interne della LGD, l'ente determina la parte garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA), calcolato conformemente all'articolo 235 bis, paragrafo 1. L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo della perdita attesa per la parte garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
2. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all'articolo 161, paragrafo 1. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
3. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
4. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.
5. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.»
;
144) nella parte tre, titolo II, capo 4, la sezione 6 è soppressa;
145) all'articolo 252, lettera b), la definizione di RW * è sostituita dalla seguente:
«RW * = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a);»
;
146) l'articolo 273 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.»
;
b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) conformemente all'articolo 183, se l'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 143.»
;
147) all'articolo 273 bis, il paragrafo 3 è così modificato:
a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata;»
;
b) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera c).»
;
148) l'articolo 273 ter è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA»
;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli enti cessano di calcolare i valori dell'esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:»
;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell'esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385 soltanto qualora dimostrino all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.»
;
149) l'articolo 274 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora più accordi di garanzia (margin agreeement) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (netting set) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l'ente calcola il valore dell'esposizione come segue:
a) l'ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (sub-netting set) interessati, composti da operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione, come segue:
i) tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) e allo stesso periodo con rischio di margine (margin period of risk) come determinato ai sensi dell'articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;
ii) tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i) del presente paragrafo;
b) l'ente calcola il costo di sostituzione dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente all'articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all'interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (margin agreeement), e applica tutto quanto segue:
i) il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
ii) il NICA, il VM, la TH e l'MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (margin agreeement) dell'insieme di attività soggette a compensazione (netting set);
c) l'ente calcola l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278 applicando tutto quanto segue:
i) il moltiplicatore di cui all'articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
ii) ∑a AddOn(a)
è calcolato conformemente all'articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione (sub-netting set) di cui alla lettera a) del presente paragrafo.»
;
b) al paragrafo 6 sono aggiunti i commi seguenti:
«In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un'opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:
a) le due opzioni della combinazione collar presentano:
i) la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione digitale vanilla;
ii) strike pari rispettivamente a 0,95∙K e 1,05∙K;
b) la combinazione collar replica esattamente il payoff dell'opzione digitale vanilla al di fuori dell'intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).
La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all'articolo 279.»
;
150) all'articolo 276, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all'articolo 223;»
;
151) all'articolo 277 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni a un insieme di attività coperte distinto della pertinente categoria di rischio seguendo la stessa struttura per gli insiemi di attività coperte di cui al paragrafo 1.»
;
152) l'articolo 279 bis è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:»
;
b) il paragrafo 3 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;»
;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.»
;
153) l'articolo 285 è così modificato:
a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che l'ente non utilizzi le rettifiche per la volatilità nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione.»
;
154) all'articolo 291, paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) nella misura in cui il calcolo usi i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di default di cui al titolo IV, capo 1 bis, sezione 4 o 5, o per i rischi di default utilizzando un modello interno di rischio di default di cui al titolo IV, capo 1 ter, sezione 3, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.»
;
155) nella parte tre, il titolo III è sostituito dal seguente:
«TITOLO III
REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO
CAPO 1
CALCOLO DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO
Articolo 311 bis
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
1) "evento di rischio operativo", qualsiasi evento connesso a un rischio operativo che generi una perdita o più perdite, nell'arco di uno o più esercizi;
2) "perdita lorda aggregata", la somma di tutte le perdite lorde connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
3) "perdita netta aggregata", la somma di tutte le perdite nette connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
4) "perdite raggruppate", tutte le perdite operative provocate da un fattore di attivazione sottostante o una causa principale comuni che potrebbero essere raggruppate in un unico evento di rischio operativo.
Articolo 312
Requisito di fondi propri per il rischio operativo
Il requisito di fondi propri per il rischio operativo è la componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313.
Articolo 313
Componente dell'indicatore di attività
Gli enti calcolano la loro componente dell'indicatore di attività conformemente alla formula seguente:
dove:
BIC = la componente dell'indicatore di attività (BIC);
BI = l'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di EUR, calcolato conformemente all'articolo 314.
Articolo 314
Indicatore di attività
1. Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente:
BI = ILDC + SC + FC
dove:
BI = l'indicatore di attività, espresso in miliardi di EUR;
ILDC = la componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 2;
SC = la componente servizi (SC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 5;
FC = la componente finanziaria (FC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.
2. Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:
ILDC = min(IC, 0,0225 · AC) + DC
dove:
ILDC = la componente interessi, contratti di leasing e dividendi;
IC = la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;
AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;
DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.
3. In deroga al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell'UE può chiedere alla sua autorità di vigilanza su base consolidata l'autorizzazione a calcolare una componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni e ad aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente interessi, contratti di leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per gli altri soggetti del gruppo, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale della filiazione costituiscono la maggior parte della loro attività;
b) una quota significativa dei servizi bancari al dettaglio o dei servizi bancari a carattere commerciale della filiazione include prestiti associati ad un'elevata PD;
c) il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell'ente impresa madre nell'UE.
Una volta concessa, l'autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall'autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.
L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE non appena tale autorizzazione è concessa, confermata o revocata.
Entro il 31 dicembre 2031 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'uso e all'opportunità della deroga di cui al primo comma, tenendo conto, in particolare, degli specifici modelli aziendali interessati e dell'adeguatezza del relativo requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2032.
4. Fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata non concede l'autorizzazione a norma del paragrafo 3, un ente impresa madre nell'UE che ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato alternativo alle sue linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale per il calcolo dei suoi requisiti di fondi propri per il rischio operativo può, dopo averne informato l'autorità di vigilanza su base consolidata, continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo quale stabilito nella versione del presente regolamento applicabile l'8 luglio 2024 ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo relativo a tali due linee di business e in funzione dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione esistente.
5. Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:
SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)
dove:
SC = la componente servizi;
OI = gli altri ricavi operativi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;
OE = le altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;
FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;
FE = la componente spese relative a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.
Previa autorizzazione dell'autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale abbia a sua disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, possono calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi. Eventuali perdite derivanti dai rischi operativi connessi sono oggetto di mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale.
6. Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:
FC = TC + BC
dove:
FC = la componente finanziaria;
TC = la componente portafoglio di negoziazione, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la negoziazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;
BC = la componente portafoglio bancario, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, derivante tra l'altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.
7. Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:
a) ricavi e costi da attività di assicurazione o riassicurazione;
b) premi pagati e pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;
c) spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;
d) il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;
e) spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da eventi di rischio operativo;
f) il deprezzamento di attività materiali e l'ammortamento di attività immateriali, ad eccezione del deprezzamento relativo ad attività in leasing operativo, da includere nelle spese per contratti di leasing finanziario e operativo;
g) accantonamenti e storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a eventi di rischio operativo;
h) spese per capitale azionario rimborsabile a richiesta;
i) riduzioni di valore e storno di riduzioni di valore;
j) variazioni dell'avviamento rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
k) l'imposta sul reddito delle società.
8. Se un ente è operativo da meno di tre anni, si avvale di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle componenti rilevanti del proprio indicatore di attività, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla sua autorità competente. L'ente inizia ad usare dati storici appena tali dati sono disponibili.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le componenti dell'indicatore di attività, e il loro uso, mediante l'elaborazione di elenchi di sottovoci tipiche, tenendo conto delle norme di regolamentazione internazionali e, se del caso, dei limiti prudenziali definiti nella parte tre, titolo I, capo 3;
b) gli elementi elencati al paragrafo 7 del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell'indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*14), se del caso.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 315
Rettifiche relative all'indicatore di attività
1. Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell'acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.
2. Gli enti possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all'indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c) le tempistiche per le rettifiche di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
RACCOLTA DI DATI E GOVERNANCE
Articolo 316
Calcolo della perdita annuale da rischio operativo
1. Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la loro perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all'articolo 319, paragrafo 1 o 2.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all'obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l'ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l'ente stesso applicare il primo comma.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l'ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione. Un ente che non ha ancora segnalato il proprio indicatore di attività utilizza l'indicatore di attività più recente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di "indebitamente oneroso" ai fini del paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 317
Set di dati sulle perdite
1. Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.
2. I set di dati sulle perdite dell'ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell'ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti:
a) includono nei set di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi;
b) utilizzano la data di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo nei set di dati sulle perdite;
c) imputano le perdite e i recuperi, relativi a un evento di rischio operativo comune o a eventi di rischio operativo connessi nel tempo e contabilizzati su più esercizi, ai corrispondenti esercizi dei set di dati sulle perdite, in linea con il loro trattamento contabile.
4. Gli enti raccolgono inoltre:
a) informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
i) la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio ("data dell'evento"), laddove disponibile;
ii) la data in cui l'ente è venuto a conoscenza dell'evento di rischio operativo ("data di rilevazione");
iii) la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l'accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell'ente ("data di contabilizzazione");
b) informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.
Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all'entità dell'importo della perdita lorda.
5. L'ente non include nei set di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di credito contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
6. Gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
7. Su richiesta dell'autorità competente, l'ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di evento.
8. Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dei rispettivi sistemi e infrastrutture informatici necessaria per mantenere e aggiornare i set di dati sulle perdite, in particolare garantendo tutto quanto segue:
a) i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e che tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
b) i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
c) se un ente esternalizza parti della manutenzione dei propri sistemi e infrastrutture informatici, la robustezza, la solidità e le prestazioni dei sistemi e infrastrutture informatici sono garantite, confermando almeno quanto segue:
i) i propri sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
ii) il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici è robusto e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio, alla governance, all'ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l'accettazione da parte degli utenti;
iii) i propri sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
iv) il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici e dei piani di emergenza è approvato dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente ed essi sono periodicamente informati sulle prestazioni dei sistemi e delle infrastrutture informatici.
9. Ai fini del paragrafo 7, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo conforme alle norme internazionali nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nei set di dati basati su tale tassonomia del rischio operativo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Ai fini del paragrafo 8, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere i set di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici.
Articolo 318
Calcolo della perdita netta e della perdita lorda
1. Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:
perdita netta = perdita lorda - recupero
dove:
perdita lorda = una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;
recupero = uno o più eventi indipendenti, correlati all'evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l'ente riceve fondi o flussi di benefici economici da un soggetto terzo.
Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi 10 esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell'arco di tale intervallo temporale di 10 anni, l'ente calcola e mantiene aggiornati:
a) la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell'intervallo temporale di 10 anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;
b) la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell'intervallo temporale di 10 anni.
2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:
a) costi diretti, come riduzioni di valore, regolamenti, importi pagati per risarcire danni, sanzioni e interessi di mora e spese legali, rilevati in conto economico dell'ente e svalutazioni dovute all'evento di rischio operativo, includendo:
i) se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, i costi per liquidare le posizioni di mercato rientranti nell'importo delle perdite registrato relativo alle voci del rischio operativo;
ii) se i pagamenti sono connessi a inadempienze o inadeguatezza dei processi dell'ente, sanzioni, interessi passivi, oneri per pagamenti tardivi, spese legali e imposte, ad esclusione dell'importo originariamente dovuto a titolo d'imposta, a meno che tale importo non sia già incluso alla lettera e);
b) i costi sostenuti in conseguenza dell'evento di rischio operativo, comprese le spese esterne direttamente connesse all'evento di rischio operativo e i costi di riparazione o sostituzione, sostenuti per ripristinare la situazione che era predominante prima che si verificasse l'evento di rischio operativo;
c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto economico per le potenziali ripercussioni da perdite operative, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;
d) le perdite derivanti da eventi di rischio operativo aventi un impatto finanziario definito, temporaneamente iscritte in conti transitori o d'ordine e non ancora rispecchiate nel conto economico ("pending losses");
e) gli impatti economici negativi contabilizzati in un esercizio, dovuti a eventi di rischio operativo che hanno inciso sui flussi di cassa o sui bilanci degli esercizi precedenti ("timing losses").
Ai fini del primo comma, lettera d), le "pending losses" significative sono incluse nei set di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all'età della voce in sospeso.
Ai fini del primo comma, lettera e), l'ente include le "timing losses" significative nei set di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio. Gli enti includono nell'importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano "timing losses" significative e l'evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, l'ente include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:
a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;
b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo le perdite da rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative concernenti la valutazione del rischio;
c) i premi assicurativi.
4. Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l'ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.
Su richiesta dell'autorità competente, l'ente fornisce tutta la documentazione necessaria per verificare i pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.
Articolo 319
Soglie relative ai dati sulle perdite
1. Ai fini del calcolo della perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, del presente articolo, e ai fini dell'articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.
3. In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è la perdita netta aggregata.
Articolo 320
Esclusione di perdite
1. L'ente può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a escludere dal calcolo della propria perdita annuale da rischio operativo eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente può dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che la causa dell'evento di rischio operativo all'origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;
b) la perdita netta aggregata del corrispondente evento di rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:
i) è pari o superiore al 10 % della perdita annuale media da rischio operativo dell'ente, calcolata sugli ultimi 10 esercizi e sulla base della soglia di cui all'articolo 319, paragrafo 1, quando l'evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell'indicatore di attività;
ii) riguarda un evento di rischio operativo che si riferisce ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2;
c) la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati sulle perdite per un periodo minimo di un anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo il periodo minimo di un anno decorre dalla data in cui l'evento di rischio operativo, incluso nei set di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza prevista all'articolo 319, paragrafo 1.
2. L'ente che richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all'autorità competente giustificazioni documentate per l'esclusione di un evento eccezionale di rischio operativo, che includono:
a) la descrizione dell'evento di rischio operativo;
b) la prova che la perdita derivante dall'evento di rischio operativo è superiore alla soglia di rilevanza per l'esclusione della perdita di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), compresa la data in cui tale evento di rischio operativo è divenuto superiore alla soglia di rilevanza;
c) la data in cui l'evento di rischio operativo interessato sarebbe escluso, tenuto conto del periodo minimo di conservazione di cui al paragrafo 1, lettera c);
d) il motivo per cui l'evento di rischio operativo non è più ritenuto rilevante per il profilo di rischio dell'ente;
e) una dimostrazione che non esistono esposizioni giuridiche analoghe o residue e che l'evento di rischio operativo da escludere non ha rilevanza per altre attività o altri prodotti;
f) relazioni di riesame o validazione indipendenti dell'ente, che confermano che l'evento di rischio operativo non è più rilevante e che non vi sono esposizioni giuridiche analoghe o residue;
g) prova del fatto che gli organi competenti dell'ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, hanno approvato la richiesta di esclusione dell'evento di rischio operativo e la data di tale approvazione;
h) l'impatto dell'esclusione dell'evento di rischio operativo sulla perdita annuale da rischio operativo.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l'autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 321
Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione
1. Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nei set di dati sulle perdite non appena gli elementi dell'indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell'ente a norma dell'articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di 10 anni prima dell'acquisizione o della fusione.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 322
Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite
1. Gli enti dispongono di un'organizzazione e di processi per garantire la completezza, l'esattezza e la qualità dei dati sulle perdite e per sottoporre tali dati a riesame indipendente.
2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano una perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività che supera 1 miliardo di EUR.
Articolo 323
Quadro di gestione del rischio operativo
1. Gli enti dispongono di:
a) un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare; il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell'ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;
b) una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell'ente;
c) un sistema di segnalazione all'alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all'interno dell'ente;
d) un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;
e) procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;
f) riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell'ente, svolti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie;
g) processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;
h) processi e flussi di dati associati al sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente che siano trasparenti e accessibili.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'ente.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
______________
(*14) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021).»;"
156) l'articolo 325 è così modificato:
a) i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:
a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione dalla propria autorità competente a utilizzare tale metodo alternativo di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 1;
c) il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1.
In deroga al primo comma, l'ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell'ente. L'ente documenta il proprio uso della deroga di cui al presente comma, compresi il suo impatto e la sua rilevanza, e, su richiesta, rende disponibili le informazioni alla propria autorità competente.
2. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato semplificato corrispondono alla somma dei requisiti di fondi propri seguenti, a seconda dei casi:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2, moltiplicati per:
i) 1,3, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di debito, esclusi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337;
ii) 3,5, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di capitale;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3, moltiplicati per 1,2;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4, moltiplicati per 1,9;
d) i requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337.
3. L'ente che utilizza il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci segnala alla propria autorità competente il calcolo mensile dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per ciascuna unità di negoziazione alla quale tali posizioni sono state assegnate ai sensi dell'articolo 104 ter.
4. Un ente può utilizzare congiuntamente il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, su base permanente, a condizione che i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato calcolati utilizzando il metodo alternativo dei modelli interni rappresenti almeno il 10 % dei requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato. Su base individuale, l'ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. A livello consolidato, l'ente può utilizzare una combinazione di questi tre metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 325 ter, paragrafo 4, lettera b), purché il metodo standardizzato semplificato non sia utilizzato in combinazione con gli altri due metodi all'interno di un unico soggetto giuridico.
5. L'ente non si avvale del metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del suo portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio - ACTP) di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.»
;
b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
157) l'articolo 325 bis è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Condizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato»;
b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:»
;
c) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, ad eccezione delle posizioni che sono escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio in conformità dell'articolo 104 quater o che sono dedotte dai fondi propri dell'ente;»
;
ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.»
;
iii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alle lettere a) e b) di tale comma.»
;
d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti:»
;
e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.»
;
f) il paragrafo 8 è soppresso;
158) all'articolo 325 ter è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Qualora un'autorità competente non abbia concesso all'ente l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un'impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:
a) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;
b) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l'ente non ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c) l'ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.»
;
159) l'articolo 325 quater è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti dispongono e mettono a disposizione delle autorità competenti una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al presente capo. Eventuali modifiche di tali politiche, procedure e controlli sono notificate alle autorità competenti in tempo utile.»
;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. In deroga al paragrafo 2, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo standardizzato alternativo per le posizioni detenute dall'ente in strumenti di debito propri come somma delle due componenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni detenute dall'ente in strumenti di debito propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ente esclude da tale calcolo i rischi derivanti dai differenziali creditizi propri dell'ente.
4. Gli enti dispongono di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato alternativo. Essa elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati del metodo standardizzato alternativo, nonché sull'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente.
5. Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza. L'esito di tale revisione è comunicato agli organismi di gestione adeguati.
Ai fini del primo comma, per "impresa terza" si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato.
6. La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 5 riguarda tanto le attività delle unità di negoziazione quanto quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio e valuta almeno gli elementi seguenti:
a) le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) l'adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
c) l'accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, di cui all'articolo 325 unvicies;
d) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l'indipendenza di tali fonti di dati.
L'ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta all'anno o con minore frequenza, non inferiore a una volta ogni due anni, qualora possa dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che le dimensioni, la rilevanza sistemica, la natura, la portata e la complessità delle attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione giustificano una revisione meno frequente.
7. Le autorità competenti verificano che il calcolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresa l'attuazione da parte dell'ente dei requisiti di cui al presente capo e all'articolo 325 bis, sia effettuato integralmente.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti svolgono la verifica di cui al paragrafo 7.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
160) l'articolo 325 undecies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:
a) un ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell'OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;
b) un "ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:
i) considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria "altri settori" di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
ii) tiene conto dei limiti fissati nel regolamento di gestione dell'OIC e nella normativa pertinente.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettera b), punto ii), del presente paragrafo l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Ai fini dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo l'ente:
a) applica i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 a una posizione nell'OIC, qualora il regolamento di gestione di quest'ultimo gli consenta di investire in esposizioni soggette a tali requisiti di fondi propri; utilizzando il metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, l'ente considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale priva di rating assegnata alla categoria "senza rating" di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 1, tabella 2; e
b) utilizza, per tutte le posizioni nello stesso OIC, lo stesso metodo tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri su base autonoma come portafoglio separato.»
;
c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico dell'OIC cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell'OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.
L'ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell'OIC.
La metodologia elaborata dall'ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.
5. Un ente può usare le metodologie di cui al paragrafo 1 solamente ove l'OIC soddisfi tutte le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3. Ove l'OIC non soddisfi tutte le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3, l'ente assegna le proprie posizioni in tale OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.
6. Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
iii) un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera o da un altro fornitore esterno di questo tipo;
b) il terzo fornisce all'ente dati, informazioni o metriche di rischio per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
c) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui alla lettera b), del presente paragrafo e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati,, informazioni o metriche di rischio su richiesta.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici della metodologia volta a determinare i portafogli teorici ai fini del metodo di cui al paragrafo 4, compreso il modo in cui gli enti devono tenere conto nella metodologia, ove applicabile, della leva finanziaria nella misura massima.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
161) all'articolo 325 octodecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.»
;
162) all'articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula per sk è sostituita dalla seguente:
«
»;
163) l'articolo 325 unvicies è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del suo metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di cui all'articolo 325, paragrafo 3.»
;
b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;»
;
c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione, che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da quelle che applicano tali formule.»
;
164) l'articolo 325 duovicies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2032 un ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui agli strumenti intesi esclusivamente a coprire il rischio di mercato di posizioni nel portafoglio di negoziazione che generano un requisito di fondi propri per i rischi residui e che sono soggetti allo stesso tipo di rischi residui delle posizioni che coprono.
L'autorità competente concede l'autorizzazione ad applicare il trattamento di cui al primo comma se l'ente è in grado di dimostrare su base continuativa, con soddisfazione dell'autorità competente, che gli strumenti soddisfano i criteri per essere trattati come posizioni di copertura.
L'ente comunica all'autorità competente il risultato del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui per tutti gli strumenti ai quali si applica la deroga di cui al primo comma.»
;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri che gli enti devono utilizzare per individuare le posizioni ammissibili alla deroga di cui al paragrafo 4 bis. Tali criteri comprendono almeno la natura degli strumenti di cui a tale paragrafo, il profitto netto e la perdita netta delle posizioni combinate, le sensibilità delle posizioni combinate e i rischi che rimangono non coperti nelle posizioni combinate, tenendo conto in particolare della possibilità che la posizione originaria possa essere coperta da un importo parziale.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Entro il 31 dicembre 2029 l'ABE presenta una relazione alla Commissione in merito all'impatto dell'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 4 bis. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per prorogare il trattamento di cui a tale paragrafo.»
;
165) all'articolo 325 tervicies è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.»
;
166) all'articolo 325 quinvicies è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Se i termini contrattuali o giuridici di una posizione derivata avente come sottostante uno strumento di debito o di capitale e coperta da tale strumento consentono all'ente di chiudere entrambe le componenti (legs) di tale posizione al momento della scadenza della componente senza esposizione al rischio di default del sottostante che tra le due giunge a scadenza per prima, l'importo netto del default improvviso e inatteso della posizione combinata è fissato a zero.»
;
167) all'articolo 325 sexvicies è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.»
;
168) all'articolo 325 novovicies, il paragrafo 2 è soppresso;
169) l'articolo 325 untricies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
a) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;
b) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.»
;
b) al paragrafo 3, la formula per DRCb è sostituita dalla seguente:
«
»;
170) all'articolo 325 duotricies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I fattori di ponderazione del rischio relativi ai fattori di rischio basati sulle valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e sulla valuta nazionale dell'ente sono i seguenti:
a) per i fattori di rischio del tasso privo di rischio, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1, tabella 3, del presente articolo divisi per √2
;
b) per il fattore del rischio di inflazione e i fattori del rischio di base cross currency, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 2 del presente articolo divisi per √2
.»
;
171) l'articolo 325 quintricies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) alla tabella 4, il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:
«Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite»
;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che ha emesso l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.»
;
172) all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1, la definizione di ρkl (nome) è sostituita dalla seguente:
«ρkl (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, mentre è pari all'80 % negli altri casi»
;
173) all'articolo 325 septricies, la definizione di γbc (rating) è sostituita dalla seguente:
«γbc (rating) è uguale a:
a) 1, se le categorie b e c sono categorie da 1 a 17 e ad entrambe le categorie corrisponde la stessa categoria di merito di credito (o classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), altrimenti è considerato pari al 50 %; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie con classe di merito di credito da 1 a 3;
b) 1, se la categoria b o c è la categoria 18;
c) 1, se la categoria b o c è la categoria 19 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 1 a 3, altrimenti è considerato pari al 50 %;
d) 1, se la categoria b o c è la categoria 20 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 4 a 6, altrimenti è considerato pari al 50 %;»
;
174) l'articolo 325 octotricies è così modificato:
a) la tabella 6 è così modificata:
i) la colonna «Merito di credito» è così modificata:
1) la seconda riga è sostituita dalla seguente:
«Classe di merito di credito da 1 a 10»
;
2) la terza riga è sostituita dalla seguente:
«Classe di merito di credito da 11 a 17»
;
ii) il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:
«Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite»
;
b) sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.
In deroga al secondo comma, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che emette l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.»
;
175) l'articolo 325 quadragies è così modificato:
a) al paragrafo 1, tabella 7, la colonna «Merito di credito» è così modificata:
i) la prima riga è sostituita dalla seguente:
«Classe di merito di credito da 1 a 10 e di primo rango (senior)»
ii) la seconda riga è sostituita dalla seguente:
«Classe di merito di credito da 1 a 10 e non di primo rango (non-senior)»
;
iii) la terza riga è sostituita dalla seguente:
«Classe di merito di credito da 11 a 17 e senza rating»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo basato sui rating esterni di cui al titolo II, capo 5.»
;
176) all'articolo 325 sexquadragies, la tabella 9 è così modificata:
a) il nome della categoria 3 è sostituito dal seguente:
«Energia - elettricità»
;
b) sono inseriti i campi seguenti:
«
3 bis | Energia - scambio di emissioni EU ETS | 40 % |
3 ter | Energia - scambio di emissioni non EU ETS | 60 % |
»;
177) l'articolo 325 unquinquagies è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente alla sezione 3, sottosezione 1.
2. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:
Tabella 1
Classe di rischio | Fattori di ponderazione del rischio |
GIRR | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) | 100 % |
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici) | 77,78 % |
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori) | 100 % |
Posizione in merci | 100 % |
Rischio di cambio | 100 % |
»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la categoria di rischio pertinente.»
;
178) l'articolo 325 terquinquagies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il metodo alternativo dei modelli interni può essere utilizzato dall'ente per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, a condizione che l'ente soddisfi tutti i requisiti di cui al presente capo.»
;
b) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3;
d) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ("assegnazione P & L") di cui all'articolo 325 sexagies;»
;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«g) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni in OIC che soddisfano la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera b).»
;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni soddisfano anche l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 325, paragrafo 3.»
;
d) al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui al presente capo.»
;
e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'ABE emette un parere in merito all'effettivo concretizzarsi dei casi straordinari di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, secondo comma.
Ai fini dell'emissione di tale parere, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano concretizzati casi straordinari e, qualora sia così, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e gli indicatori che essa deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
179) l'articolo 325 quaterquinquagies è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando un modello interno conformemente al primo comma, un ente non include i propri differenziali creditizi nel calcolo delle misure di cui alle lettere a) e b) per le posizioni in strumenti di debito propri dell'ente.»
;
b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, un ente non è soggetto al requisito aggiuntivo di fondi propri per le posizioni detenute in strumenti di debito propri.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci conformemente alla formula seguente:
dove:
AIMA = la somma dei requisiti di fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2;
PLAmaggiorazione = il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 2;
ASAnon-aima = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza il metodo standardizzato alternativo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;
ASAtutti i portafogli = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci;
ASAaima = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza l'approccio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»
;
180) all'articolo 325 sexquinquagies è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l'accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
181) all'articolo 325 septquinquagies è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Le valute degli Stati membri che partecipano all'ERM II sono incluse nella sottocategoria "valute più liquide e valuta nazionale" nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2.»
;
182) l'articolo 325 octoquinquagies è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della valutazione di cui al primo comma, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le autorità competenti possono imporre a un ente di considerare non modellizzabile un fattore di rischio che è stato valutato come modellizzabile dall'ente a norma del paragrafo 1, del presente articolo qualora i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati al fattore di rischio non rispettino, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, i requisiti di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 6.»
;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In circostanze straordinarie, che si verificano durante periodi di significativa riduzione di determinate attività di negoziazione sui mercati finanziari, le autorità competenti possono consentire agli enti che utilizzano il metodo di cui al presente capo di considerare modellizzabili i fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili da tali enti conformemente al paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i fattori di rischio oggetto del trattamento corrispondono alle attività di negoziazione che sono significativamente ridotte sui mercati finanziari;
b) il trattamento è applicato temporaneamente e per non più di sei mesi nell'arco di un esercizio;
c) il trattamento non riduce significativamente i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato degli enti che lo applicano;
d) le autorità competenti notificano immediatamente all'ABE qualsiasi decisione che consenta agli enti di applicare il metodo di cui al presente capo per considerare modellizzabili i fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili, nonché le attività di negoziazione interessate, motivando tale decisione.»
;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, nonché la frequenza di tale valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
183) l'articolo 325 novoquinquagies è così modificato:
a) il paragrafo 6 è così modificato:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde quanto meno alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione stabilita in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, tale maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai requisiti seguenti:»
;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In casi straordinari le autorità competenti possono consentire a un ente di procedere con una o entrambe delle azioni seguenti:
a) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nel contesto di test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nel contesto dei test retrospettivi sulle variazioni reali non sia dovuto a carenze del modello interno alternativo dell'ente;
b) escludere dal calcolo della maggiorazione gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali qualora tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno alternativo dell'ente.»
;
iii) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono aumentare il valore di mc al di sopra della somma di cui a tale comma qualora il modello interno alternativo dell'ente evidenzi carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»
;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga ai paragrafi 2 e 6, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri secondo i quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
184) l'articolo 325 sexagies è così modificato:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'unità di negoziazione di un ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione P & L se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.
2. In deroga al paragrafo 1, del presente articolo se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente, quest'ultimo calcola, per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione, un requisito aggiuntivo di fondi propri oltre ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafi 1 e 2.
3. Sulla base dei risultati del requisito relativo all'assegnazione P & L di cui al paragrafo 1, del presente articolo un ente stabilisce e documenta un elenco preciso dei fattori di rischio inclusi nel modello di misurazione dei rischi che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies. L'ente tiene traccia di eventuali modifiche all'elenco di tali fattori di rischio.»
;
b) il paragrafo 4 è così modificato:
i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
b) il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 2;»
;
ii) la lettera e) è soppressa;
iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.»
;
185) l'articolo 325 unsexagies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute estere in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita;»
;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«i) per le posizioni in OIC, gli enti esaminano le posizioni sottostanti degli OIC almeno su base settimanale ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri conformemente al presente capo; quando il metodo look-through è applicato settimanalmente, gli enti devono essere in grado di monitorare i rischi derivanti da modifiche significative della composizione dell'OIC; gli enti che non dispongono di dati immessi o informazioni adeguati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo look-through, possono fare affidamento su un terzo per l'ottenimento di tali dati immessi o informazioni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) il terzo è:
1) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
2) la società di gestione dell'OIC, purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
3) un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui al punto 1 o 2, del presente punto o da un altro fornitore esterno di questo tipo;
ii) il terzo fornisce all'ente i dati, le informazioni o le metriche di rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo look-through di cui al primo comma;
iii) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui al punto ii) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati, informazioni o metriche di rischio su richiesta.»
;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ente può utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) UESt di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il suo metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili o, con soddisfazione dell'autorità competente, con l'orizzonte temporale di base di 10 giorni di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, e attuato integralmente.»
;
c) il paragrafo 3 è soppresso;
186) all'articolo 325 duosexagies, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità:
i) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio utilizzati nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo;
ii) è responsabile del sistema di gestione globale del rischio;
iii) elabora e analizza giornalmente relazioni sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti in materia di attività di negoziazione;»
;
b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Un'unità di controllo del rischio, diversa dall'unità di controllo del rischio di cui al primo comma, lettera b), effettua la validazione iniziale e continuativa di qualsiasi modello interno di misurazione del rischio utilizzato nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo.»
;
187) all'articolo 325 octosexagies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi di base rilevanti nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, anzianità e altre differenze.
Gli enti assicurano che i disallineamenti di durata tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero verificarsi nell'orizzonte temporale di un anno, qualora tali disallineamenti non siano riflessi nel loro modello interno di rischio di default, non comportino una rilevante sottostima del rischio.
Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuto anche se il debitore si avvicina a un evento creditizio o di altro tipo.»
;
188) l'articolo 325 novosexagies è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,01 % per le esposizioni alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente agli articoli da 114 a 118 e dello 0,01 % per le obbligazioni garantite alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129; negli altri casi le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;»
;
ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo.»
;
iii) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera d), i dati per stimare le probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.»
;
b) il paragrafo 6 è così modificato:
i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) un ente che è stato autorizzato a stimare la LGD a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le stime della LGD di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la LGD di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la LGD in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della LGD ai sensi del presente articolo.»
;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera c), i dati per stimare la LGD di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la LGD conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.»
;
189) all'articolo 332, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I derivati su crediti conformemente all'articolo 325, paragrafi 6 o 8, sono inclusi soltanto nella determinazione del requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 338, paragrafo 2.»
;
190) l'articolo 337 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano esclusivamente il metodo di cui al titolo II, capo 5, sezione 3.»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l'articolo 338, paragrafo 2.»
;
191) l'articolo 338 è sostituito dal seguente:
«Articolo 338
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
1. Ai fini del presente articolo, un ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
2. Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:
a) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;
b) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.»
;
192) all'articolo 348, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l'oro di cui all'articolo 352, paragrafo 4, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e per il rischio di cambio del 40 %.»
;
193) l'articolo 351 è sostituito dal seguente:
«Articolo 351
De minimis e ponderazione per il rischio di cambio
Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.»
;
194) all'articolo 352, il paragrafo 2 è soppresso;
195) l'articolo 361 è così modificato:
a) la lettera c) è soppressa;
b) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti.»
;
196) nella parte tre, titolo IV, il capo 5 è soppresso;
197) all'articolo 381 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del presente titolo, per "rischio di CVA" si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.»
;
198) l'articolo 382 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un ente include nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, un ente può scegliere di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, per le operazioni escluse a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni. Gli enti stabiliscono politiche per specificare l'applicazione e il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni.
4 ter. Gli enti segnalano alle proprie autorità competenti i risultati dei calcoli dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini di tale obbligo di segnalazione, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando i metodi pertinenti di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, che avrebbero utilizzato per soddisfare un requisito di fondi propri per il rischio di CVA se tali operazioni non fossero escluse dall'ambito di applicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che gli enti devono utilizzare per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
199) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 382 bis
Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all'articolo 382 secondo i metodi seguenti:
a) il metodo standardizzato di cui all'articolo 383, qualora l'ente abbia ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
b) il metodo di base di cui all'articolo 384;
c) il metodo semplificato di cui all'articolo 385, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
2. Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con il metodo di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo.
3. Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente per:
a) controparti diverse;
b) differenti insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) ammissibili con la stessa controparte;
c) operazioni diverse dello stesso insieme di attività soggette a compensazione ammissibile, purché sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 5.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c, gli enti suddividono l'insieme di attività soggette a compensazione ammissibile in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), e in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), le condizioni ivi indicate comprendono quanto segue:
a) la suddivisione è coerente con il trattamento dell'insieme giuridico di attività soggette a compensazione al momento del calcolo del CVA a fini contabili;
b) l'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all'insieme di attività soggette a compensazione ipotetico corrispondente e non comprende tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione ammissibile.
Gli enti documentano le modalità con cui utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente.»
;
200) l'articolo 383 è sostituito dal seguente:
«Articolo 383
Metodo standardizzato
1. L'autorità competente concede a un ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando il metodo standardizzato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo aver valutato se l'ente soddisfa i requisiti seguenti:
a) l'ente ha istituito un'unità distinta responsabile della gestione globale del rischio dell'ente e della copertura del rischio di CVA;
b) per ciascuna controparte interessata, l'ente ha sviluppato un modello del CVA regolamentare per calcolare il CVA di tale controparte conformemente all'articolo 383 bis;
c) per ciascuna controparte interessata, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità del proprio CVA ai fattori di rischio interessati come stabilito in conformità dell'articolo 383 ter;
d) per tutte le posizioni in coperture ammissibili riconosciute in conformità dell'articolo 386 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità di tali posizioni ai fattori di rischio pertinenti determinati conformemente all'articolo 383 ter;
e) l'ente ha istituito un'unità di controllo del rischio, che è indipendente dalle unità di negoziazione e dall'unità di cui alla lettera a) e riferisce direttamente all'organo di amministrazione; tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato ed elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati di tale metodo e, inoltre, l'unità di controllo del rischio valuta l'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente e include i risultati di tale valutazione nelle sue relazioni mensili; l'unità di controllo del rischio dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere i propri compiti.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la sensibilità del CVA di una controparte rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale CVA, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale CVA, calcolata utilizzando il modello del CVA regolamentare dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, la sensibilità di una posizione in una copertura ammissibile rispetto a un fattore di rischio consiste nella variazione relativa del valore di tale posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le definizioni seguenti:
1) "classe di rischio", una delle categorie seguenti:
a) rischio di tasso di interesse;
b) rischio di differenziali creditizi della controparte;
c) rischio di differenziali creditizi di riferimento;
d) rischio azionario;
e) rischio di posizione in merci;
f) rischio di cambio;
2) "portafoglio CVA", il portafoglio composto dal CVA aggregato e dalle coperture ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera d);
3) "CVA aggregato", la somma dei CVA calcolati utilizzando il modello del CVA regolamentare per le controparti di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. Gli enti determinano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato come somma dei seguenti requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 383 ter:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio delta che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio non connessi alla volatilità;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio vega che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio connessi alla volatilità.»
;
201) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 383 bis
Modello del CVA regolamentare
1. Il modello del CVA regolamentare utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383 è concettualmente solido, è applicato integralmente e soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo accordi di compensazione e di garanzia (margin agreements) a livello di insieme di attività soggette a compensazione (netting set), se del caso, conformemente al presente articolo;
b) l'ente stima le probabilità di default della controparte in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato per tale controparte;
c) la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l'ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;
d) in ogni momento futuro, l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d'interesse privi di rischio;
e) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;
f) se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell'esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) l'ente determina il periodo con rischio di margine (margin period of risk) per tale insieme di attività soggette a compensazione (netting set) conformemente ai requisiti di cui all'articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
ii) tutte le caratteristiche applicabili dell'accordo di garanzia (margin agreement), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l'ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
iii) l'ente ha istituito un'unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
Ai fini del primo comma, lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell'operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio.
Ai fini della dimostrazione di cui al primo comma, lettera c), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell'esposizione.
Ai fini del primo comma, lettera f), punto iii), del presente paragrafo, laddove abbia già istituito un'unità di gestione delle garanzie reali per l'utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, l'ente non è tenuto a istituire un'unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alla propria autorità competente che tale unità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l'ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l'ente utilizza uno dei metodi seguenti:
a) differenziali creditizi tratti da altri strumenti emessi dalla controparte che rispecchiano le condizioni di mercato correnti;
b) variabili proxy del differenziale che sono adeguate in considerazione del rating, del settore e della regione della controparte.
3. L'ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:
a) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;
b) l'ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1;
c) l'ente dispone di un'unità indipendente di validazione responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale unità è indipendente dalle unità che si occupano di attività relative al credito e dalle unità di negoziazione, compresa l'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), e riferisce direttamente all'alta dirigenza; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere tale compito;
d) l'alta dirigenza partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;
e) l'ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 con un livello di dettaglio tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l'analisi; tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;
f) i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1 per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un'ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello; i modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
g) un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell'ente su base regolare; tale riesame comprende tanto le attività dell'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell'unità indipendente di validazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
h) il modello del CVA regolamentare utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione e gli accordi di garanzia in modo tempestivo, completo e prudente; le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell'operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;
i) i dati di mercato attuali e storici utilizzati dall'ente nel modello per il calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business e immessi in tale modello in modo tempestivo e completo e conservati in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; l'ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate; qualora il modello faccia affidamento su variabili proxy dei dati di mercato, l'ente elabora politiche interne per individuare variabili proxy adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che dette variabili proxy forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;
j) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 riflette informazioni specifiche e contrattuali dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione (netting set); l'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello.
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti stabiliti all'articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le modalità con cui l'ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle probabilità di default;
b) ulteriori elementi tecnici che gli enti devono prendere in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1;
c) quali altri strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso del metodo standardizzato di cui all'articolo 383, paragrafo 3;
b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti devono verificare la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 383 ter
Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti agli articoli da 383 quater a 383 nonies e la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Per ciascuna classe di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 2, la sensibilità dei CVA aggregati e la sensibilità di tutte le posizioni in coperture ammissibili rientranti nell'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per i rischi delta o vega nei confronti di ciascuno dei fattori di rischio delta o vega inclusi in tale classe di rischio sono calcolate utilizzando le formule corrispondenti di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
Per il calcolo delle sensibilità al rischio vega dei CVA aggregati, sono incluse le sensibilità tanto alle volatilità utilizzate nel modello di esposizione per simulare i fattori di rischio quanto alle volatilità utilizzate per rivalutare le operazioni in opzioni in portafoglio con la controparte.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, previa autorizzazione dell'autorità competente, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies, e che le sensibilità al rischio delta e vega che ne risultano non differiscono sostanzialmente da quelle ottenute applicando le formule di cui rispettivamente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
3. Se una copertura ammissibile è uno strumento su indici, gli enti calcolano le sensibilità di tale copertura ammissibile a tutti i fattori di rischio pertinenti applicando la variazione di uno dei fattori di rischio pertinenti a ciascuna delle componenti dell'indice.
4. L'ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:
a) rischio di differenziali creditizi della controparte;
b) rischio di differenziali creditizi di riferimento; e
c) rischio azionario.
Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili.
L'ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non inerenti a indici.
L'ente calcola le sensibilità al rischio delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all'indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 septdecies, 383 vicies e 383 tervicies, l'ente assegna l'indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l'ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile.
5. Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione del rischio corrispondente, secondo le formule seguenti:
WSkCVA = RWk · SkCVA
WSkcoperture = RWk · Skcoperture
dove:
k = l'indice che rappresenta il fattore di rischio k;
WSkCVA = la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k;
RWk = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k;
SkCVA = la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k;
WSkcoperture = la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k;
Skcoperture = la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k.
6. Gli enti calcolano la sensibilità ponderata netta WSk del portafoglio CVA al fattore di rischio k secondo la formula seguente:
WSk = WSkCVA -WSkcoperture
7. Le sensibilità ponderate nette all'interno della stessa categoria sono aggregate secondo la formula seguente, utilizzando le correlazioni corrispondenti ρkl alle sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria di cui agli articoli 383 terdecies, 383 unvicies e 383 octodecies che danno luogo alla sensibilità specifica per categoria Kb:
dove:
Kb = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;
WSk = le sensibilità ponderate nette;
ρkl = i corrispondenti parametri di correlazione infracategoria;
R = il parametro di limitazione della copertura pari a 0,01.
8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies e 383 septvicies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove:
mCVA = un fattore moltiplicatore pari a 1; l'autorità competente può aumentare il valore di mCVA se il modello del CVA regolamentare dell'ente presenta carenze che impediscono l'adeguata misurazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
Kb = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;
γbc = il parametro di correlazione tra le categorie b e c;
Articolo 383 quater
Fattori del rischio di tasso di interesse
1. Per i fattori di rischio delta su tasso di interesse, compreso il rischio di tasso di inflazione, è prevista una categoria per ogni valuta e, in tale contesto, ciascuna categoria contiene diversi tipi di fattori di rischio.
I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili ai tassi di interesse compresi nel portafoglio CVA sono i tassi privi di rischio per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.
I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA sono i tassi di inflazione per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.
2. Le valute per le quali un ente applica i fattori di rischio delta su tasso di interesse conformemente al paragrafo 1 sono l'euro, la corona svedese, il dollaro australiano, il dollaro canadese, la lira sterlina britannica, lo yen giapponese e il dollaro USA, la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e la valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II.
3. Per le valute non specificate al paragrafo 2, i fattori di rischio delta su tasso di interesse corrispondono alla variazione assoluta del tasso di inflazione e la variazione parallela dell'intera curva priva di rischio per una determinata valuta.
4. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel loro portafoglio di negoziazione che hanno il rischio di credito più basso, compresi gli swap su indici overnight.
5. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 4, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al primo comma siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.
6. Il fattore di rischio vega applicabile agli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde alle volatilità del tasso di interesse di tutte le scadenze per una determinata valuta. Il fattore di rischio vega del tasso di inflazione applicabile a tutti gli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde a tutte le volatilità del tasso di inflazione di tutte le scadenze per una determinata valuta. E' calcolata una sensibilità del tasso di interesse netta e una sensibilità del tasso di inflazione netta per ciascuna valuta.
Articolo 383 quinquies
Fattori del rischio di cambio
1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai tassi di cambio a vista corrispondono ai tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità dell'articolo 325 octodecies, paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.
2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un'unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un'unica sensibilità netta.
3. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per i fattori di rischio delta e vega sui cambi.
Articolo 383 sexies
Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
2. La classe di rischio di differenziali creditizi della controparte non è soggetta ai requisiti di fondi propri per il rischio vega.
Articolo 383 septies
Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrispondono alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
Articolo 383 octies
Fattori del rischio azionario
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all'articolo 383 unvicies.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
3. I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
Articolo 383 nonies
Fattori del rischio di posizione in merci
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all'articolo 383 quinvicies.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.
3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.
Articolo 383 decies
Sensibilità al rischio delta
1. Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:
a) le sensibilità delta del CVA aggregato a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio, nonché di una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
SrktCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
rkt = il valore del fattore di rischio del tasso privo di rischio k con scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a rkt in VCVA;
Srktcopertirai= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
b) le sensibilità delta a fattori di rischio costituiti da tassi di inflazione, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
SinflktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
inflkt = il valore di un fattore di rischio di tasso di inflazione k con scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a inflkt in VCVA;
Sinflktcoperturai= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a inflkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
2. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SFXkCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
FXk = il valore del fattore di rischio del tasso di cambio a vista k;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a FXk in VCVA;
SFXkcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a FXk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
3. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi della controparte, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SccsktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso dei differenziali creditizi della controparte;
ccskt = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte k alla scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccskt in VCVA;
Sccsktcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
4. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi di riferimento, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SrcsktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;
rcskt = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento k alla scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccskt in VCVA;
Srcsktcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
5. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di strumenti di capitale, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SEQCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;
EQ = il valore del prezzo a pronti degli strumenti di capitale;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a EQ in VCVA;
SEQcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a EQ nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
6. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di merci, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SCTYCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;
CTY = il valore del prezzo a pronti delle merci;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a CTY in VCVA;
SCTYcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a CTY nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
Articolo 383 undecies
Sensibilità al rischio vega
Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SvolkCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di volatilità implicita;
volk = il valore del fattore del rischio di volatilità implicita;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = i fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo VCVA;
Svolkcoperturai = le sensibilità dello strumento di copertura ammissibile i a un fattore del rischio di volatilità implicita;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
Articolo 383 duodecies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse
1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti:
Tabella 1
Categoria | Scadenza | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | 1 anno | 1,11 % |
2 | 2 anni | 0,93 % |
3 | 5 anni | 0,74 % |
4 | 10 anni | 0,74 % |
5 | 30 anni | 0,74 % |
.
2. Per le valute diverse da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all'1,58 %.
3. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,11 %.
4. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,58 %.
5. I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse e ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %.
Articolo 383 terdecies
Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse
1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano all'aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui all'articolo 383 duodecies, tabella 1, sono i seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 100 % | 91 % | 72 % | 55 % | 31 % |
2 | 100 % | 87 % | 72 % | 45 % | |
3 | 100 % | 91 % | 68 % | ||
4 | 100 % | 83 % | |||
5 | 100 % |
.
2. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l'aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta.
3. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l'aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta.
Articolo 383 quaterdecies
Correlazione tra categorie per il rischio di tasso di interesse
Il parametro di correlazione tra categorie per i rischi delta e vega su tasso di interesse è fissato a 0,5 per tutte le coppie di valute.
Articolo 383 quindecies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
1. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità delta al fattore di rischio di cambio tra la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e un'altra valuta sono pari all'11 %.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II è uno dei seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla BCE, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui a tale paragrafo che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.
4. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità vega al fattore di rischio di cambio sono pari al 100 %.
Articolo 383 sexdecies
Correlazioni per il rischio di cambio
1. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio delta tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.
2. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio vega tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.
Articolo 383 septdecies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 0,5 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 0,5 % |
3 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 1,0 % | |
10 | Classe di merito di credito 1 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 1,5 % |
Classi di merito di credito da 2 a 3 | 2,5 % | ||
11 | Classi di merito di credito da 1 a 3 | Altri settori | 5,0 % |
12 | Indici ammissibili | 1,5 % | |
13 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 2,0 % |
14 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
15 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 12,0 % | |
16 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 7,0 % | |
17 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 8,5 % | |
18 | Tecnologia, telecomunicazioni | 5,5 % | |
19 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 5,0 % | |
20 | Altri settori | 12,0 % | |
21 | Indici ammissibili | 5,0 % |
.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali di cui alla tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 1, a seconda del merito di credito dell'emittente.
3. Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 1 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.
4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.
Articolo 383 octodecies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte
1. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20 quali stabilite all'articolo 383 septdecies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 11 o rientrano entrambi nelle categorie da 13 a 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
2. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 12 o entrambi nella categoria 21, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
Articolo 383 novodecies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte
Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi della controparte sono le seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1, 2, 3, 13 e 14 | 4 e 15 | 5 e 16 | 6 e 17 | 7 e 18 | 8 e 19 | 9 e 10 | 11 e 20 | 12 e 21 |
1, 2, 3, 13 e 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % |
4 e 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | |
5 e 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | ||
6 e 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | |||
7 e 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | ||||
8 e 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | |||||
9 e 10 | 100 % | 0 % | 45 % | ||||||
11 e 20 | 100 % | 0 % | |||||||
12 e 21 | 100 % |
.
Articolo 383 vicies
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 0,5 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 0,5 % |
3 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 1,0 % | |
10 | Classe di merito di credito 1 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 1,5 % |
Classi di merito di credito da 2 a 3 | 2,5 % | ||
11 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Indici ammissibili | 1,5 % |
12 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 2,0 % |
13 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
14 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 12,0 % | |
15 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 7,0 % | |
16 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 8,5 % | |
17 | Tecnologia, telecomunicazioni | 5,5 % | |
18 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 5,0 % | |
19 | Indici ammissibili | 5,0 % | |
20 | Altri settori | 12,0 % |
.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
2. I fattori di ponderazione del rischio per le volatilità dei differenziali creditizi di riferimento sono fissati al 100 %.
3. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 20 della tabella 1.
4. Gli enti assegnano alle categorie 11 e 19 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.
5. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.
Articolo 383 unvicies
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
1. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 10, da 12 a 18 e 20 di cui all'articolo 383 vicies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 10, rientrano entrambi nelle categorie da 12 a 18 o rientrano entrambi nella categoria 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
2. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 11 e 19, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 11 o entrambi nella categoria 19, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
Articolo 383 duovicies
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
1. Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi di riferimento e il rischio vega su differenziali creditizi di riferimento sono le seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1, 2 e 12 | 3 e 14 | 4 e 15 | 5 e 16 | 6 e 17 | 7 e 18 | 8 e 19 | 9 e 10 | 20 | 11 | 19 |
1, 2 e 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
3 e 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
4 e 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
5 e 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
6 e 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
7 e 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
8 e 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
9 e 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
11 | 100 % | 75 % | |||||||||
19 | 100 % |
.
2. In deroga al paragrafo 1, i valori di correlazione tra categorie calcolati in tale paragrafo sono divisi per 2 per le correlazioni tra una categoria del gruppo di categorie da 1 a 10 e una categoria del gruppo di categorie da 12 a 18.
Articolo 383 tervicies
Categorie di ponderazione del rischio per il rischio azionario
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio azionario all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Capitalizzazione di mercato | Economia | Settore | Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale |
1 | Alta | Economia di mercato emergente | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 55 % |
2 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 60 % | ||
3 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 45 % | ||
4 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 55 % | ||
5 | Economia avanzata | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 30 % | |
6 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 35 % | ||
7 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 40 % | ||
8 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 50 % | ||
9 | Bassa | Economia di mercato emergente | Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 | 70 % |
10 | Economia avanzata | Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 | 50 % | |
11 | Altri settori | 70 % | ||
12 | Alta | Economia avanzata | Indici ammissibili | 15 % |
13 | Altro | Indici ammissibili | 25 % |
.
2. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione e quelli di una bassa capitalizzazione sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.
3. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3.
4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie settoriali di cui al paragrafo 1, tabella 1, e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.
5. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega su strumenti di capitale sono fissati al 78 % per le categorie da 1 a 8 e per la categoria 12 e al 100 % per tutte le altre categorie.
Articolo 383 quatervicies
Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:
a) 15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
c) 45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1, e l'altra categoria rientra tra le categorie da 1 a 10 dell'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
d) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1.
Articolo 383 quinvicies
Categorie di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di merci sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio di posizione in merci all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Nome della categoria | Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di merci |
1 | Energia - combustibili solidi | 30 % |
2 | Energia - combustibili liquidi | 35 % |
3 | Energia - elettricità | 60 % |
4 | Energia - scambio di emissioni EU ETS | 40 % |
5 | Energia - scambio di emissioni non EU ETS | 60 % |
6 | Trasporto | 80 % |
7 | Metalli - non preziosi | 40 % |
8 | Combustibili gassosi | 45 % |
9 | Metalli preziosi (incluso l'oro) | 20 % |
10 | Semi e semi oleosi | 35 % |
11 | Zootecnia e settore lattiero-caseario | 25 % |
12 | Merci tenere (softs) e altre merci agricole | 35 % |
13 | Altre merci | 50 % |
.
2. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega di posizione in merci sono fissati al 100 %.
Articolo 325 septvicies
Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
1. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta di posizione in merci è fissato a:
a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 12 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 13 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1.
2. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio vega di posizione in merci è fissato a:
a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 12 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 13 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1.»
;
202) gli articoli 384, 385 e 386 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 384
Metodo di base
1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3, del presente articolo a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:
a) la formula di cui al paragrafo 2, del presente articolo qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;
b) la formula di cui al paragrafo 3, del presente articolo qualora l'ente non includa nel calcolo alcuna copertura ammissibile riconosciuta ai sensi dell'articolo 386.
I metodi di cui al primo comma, lettere a) e b) non sono utilizzati in combinazione.
2. L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
BACVAtotale = β ∙ BACVAcsr-senza copertura + DSCVA ∙ (1 - β) ∙ BACVAcsr-con copertura
dove:
BACVAtotale = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;
BACVAcsr-senza copertura = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);
DSCVA = 0,65;
β = 0,25;
a = 1,4;
ρ = 0,5;
c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
I = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
RWc = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c"; la controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio basato su una combinazione di settore e merito di credito e determinato conformemente alla tabella 1.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6; altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
McNS= la scadenza effettiva (effective maturity) dell'insieme di attività soggette a compensazione (netting set) NS con la controparte c;
McNS è calcolata conformemente all'articolo 162; tuttavia, ai fini di tale calcolo,
non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;
EADcNS = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi, sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g);
DFcNS = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.
Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1; in tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:
rhc = il fattore di correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;
MhSN = la durata residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
BhSN = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
DFhSN = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
RWhSN = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile; tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;
Miind = la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, Miind è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;
Biind = l'importo nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;
DFiind = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
RWiind = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;
RWiind si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:
a) se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, come determinato conformemente alla tabella 1,
RWiind è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;
b) se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito,
RWiind è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.
Tabella 1
Settore della controparte | Merito di credito | |
Classe di merito di credito da 1 a 3 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating | |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 0,5 % | 2,0 % |
Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | 4,0 % |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | 12,0 % |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | 7,0 % |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | 8,5 % |
Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | 5,5 % |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | 5,0 % |
Altri settori | 5,0 % | 12,0 % |
.
Tabella 2
Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name | |
Copertura single-name h della controparte i | Valore di rhc |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i) | 100 % |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii) | 80 % |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii) | 50 % |
.
3. Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
dove tutti i termini sono quelli di cui al paragrafo 2.
Articolo 385
Metodo semplificato
1. Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalla propria autorità competente a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all'articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), divisi per 12,5.
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
a) solo le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all'articolo 382 sono soggette a tale calcolo;
b) i derivati su crediti riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di controparte non sono inclusi in tale calcolo.
3. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, a seconda dei casi, si conforma ai requisiti di cui all'articolo 273 ter.
Articolo 386
Coperture ammissibili
1. Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a) sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;
b) possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell'ente come copertura interna, nel qual caso devono rispettare l'articolo 106, paragrafo 7;
c) solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in conformità degli articoli 383 e 384 rispettivamente.
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 383, le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili se, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tali strumenti di copertura costituiscono una posizione unica in una copertura ammissibile e non sono suddivisi in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.
2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
a) strumenti a copertura della variabilità del differenziale creditizio della controparte, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5;
b) strumenti a copertura della variabilità della componente relativa all'esposizione del rischio di CVA, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5.
3. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
a) credit default swap single-name e contingent-credit default swap single-name, che fanno riferimento:
i) direttamente alla controparte;
ii) a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui il nome di riferimento e la controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;
iii) a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;
b) index credit default swap.
4. Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.
5. Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.»
;
203) all'articolo 394, il paragrafo 2 è così modificato:
a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:»
;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Oltre alle informazioni di cui al primo comma, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti la loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra.»
;
204) all'articolo 395 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Entro il 10 gennaio 2027, l'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Nell'aggiornare tali orientamenti, l'ABE tiene debitamente conto, tra l'altro, del contributo di soggetti del sistema bancario ombra all'unione dei mercati dei capitali, del potenziale impatto negativo che un'eventuale modifica di tali orientamenti, anche i limiti aggiuntivi, potrebbe avere sul modello aziendale e sul profilo di rischio degli enti nonché sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2027 l'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, presenta alla Commissione una relazione sul contributo di soggetti del sistema bancario ombra all'unione dei mercati dei capitali e sulle esposizioni degli enti verso tali soggetti, compresa l'adeguatezza dei limiti aggregati o dei singoli limiti più severi rispetto a tali esposizioni, tenendo debitamente conto del quadro normativo e dei modelli aziendali di tali soggetti.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, se del caso, sulla base di tale relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.»
;
205) l'articolo 400 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio della "categoria 5" nell'allegato I o accordi contrattuali che soddisfano le condizioni per non essere trattati come impegni e purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;»
;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) obbligazioni garantite di cui all'articolo 129;»
;
ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio della "categoria 4" e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della "categoria 3" di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;»
;
206) l'articolo 402 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:»
;
ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 9;»
;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:»
;
ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 60 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 9;»
;
iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i requisiti di cui all'articolo 124, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;»
;
207) all'articolo 425, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la controparte è l'impresa madre o un ente filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;»
;
208) all'articolo 428, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) linee di credito non utilizzate classificate come elementi della categoria 4, della categoria 3 o della categoria 2 ai sensi dell'allegato I.»
;
209) l'articolo 429 è così modificato:
a) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e).»
;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell'articolo 429 octies, per "acquisto o vendita standardizzati" si intende l'acquisto o la vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività finanziaria entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.»
;
210) all'articolo 429 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente:
«c bis) ove l'ente sia membro di una rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, le esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 114 e derivanti da attività equivalenti a depositi nella stessa valuta di altri membri della rete risultanti da un deposito minimo legale o statutario conformemente all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b); in tal caso le esposizioni di altri membri di tale rete che costituiscono un deposito minimo legale o statutario non sono soggette alla lettera c) del presente paragrafo.»
;
b) è inserita la lettera seguente:
«d bis) le esposizioni dell'ente verso i suoi azionisti, a condizione che tali esposizioni siano garantite a un livello pari almeno al 125 % dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed e), e che tali attività siano contabilizzate nel requisito del coefficiente di leva finanziaria degli azionisti, se l'ente non è un ente creditizio pubblico di sviluppo ma soddisfa le condizioni seguenti:
i) i suoi azionisti sono enti creditizi e non esercitano alcun controllo sull'ente;
ii) è conforme al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), del presente articolo;
iii) le sue esposizioni sono situate nello stesso Stato membro;
iv) è soggetto ad una qualche forma di vigilanza da parte dell'amministrazione centrale di uno Stato membro su base continuativa;
v) il suo modello aziendale è limitato alla trasmissione dell'importo corrispondente ai proventi raccolti mediante l'emissione di obbligazioni garantite ai propri azionisti, sotto forma di strumenti di debito;»
;
211) l'articolo 429 quater è così modificato:
a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell'ente;»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie reali ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis.»
;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga ai paragrafi 3 e 4, un ente può riconoscere le garanzie reali ricevute a norma della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la garanzia reale è ricevuta da un cliente per un contratto derivato compensato dall'ente per conto di tale cliente;
b) il contratto di cui alla lettera a) è compensato mediante QCCP;
c) se è stata ricevuta sotto forma di margine iniziale, la garanzia reale è separata dalle attività dell'ente.»
;
d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione di quanto segue:
a) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b) derivati su crediti ai quali applicano il trattamento di cui all'articolo 273, paragrafo 3 o 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'uso di tale metodo.»
;
212) l'articolo 429 septies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 2, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.
Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro elemento fuori bilancio, si applica l'articolo 111, paragrafo 3.»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 495 quinquies, gli enti applicano un fattore di conversione del 10 % agli elementi fuori bilancio sotto forma di impegni revocabili incondizionatamente.»
;
213) all'articolo 429 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti trattano il contante connesso ad acquisti standardizzati e le attività finanziarie connesse a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).»
;
214) l'articolo 430 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) le loro esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
i) le loro esposizioni nuove ed esistenti verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
ii) le loro esposizioni a rischi fisici e rischi di transizione;
i) le loro esposizioni alle cripto-attività;»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci.
2 ter. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), punti i) e ii), e per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.»
;
c) il paragrafo 7 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di segnalazione, nonché le definizioni, ed elabora soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.»
;
ii) al quarto comma è aggiunta la lettera seguente:
«c) le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, da presentare entro il 10 luglio 2025.»
;
215) l'articolo 430 bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale;
c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale;
d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale;
f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale.»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), unitamente ai dati storici, se disponibili, per ciascun mercato immobiliare nazionale per il quale tali dati sono stati raccolti. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.»
;
216) l'articolo 430 ter è soppresso;
217) l'articolo 433 è sostituito dal seguente:
«Articolo 433
Frequenza e ambito di applicazione delle informative
Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.
L'ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno.
L'ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno.
Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.»
;
218) all'articolo 433 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera b) è così modificata:
i) il punto xiv) è sostituito dal seguente:
«xiv) articolo 455, paragrafo 2, lettere a), b) e c);»
;
ii) sono inseriti i punti seguenti:
«xv) articolo 449 bis;
xvi) articolo 449 ter;»
;
b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) articolo 438, lettere d), d bis) e h);»
;
219) l'articolo 433 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 433 ter
Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
1. Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni di cui alle disposizioni su base annuale seguenti:
a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) e f);
b) articolo 438, lettere c), d) e d bis);
c) articolo 442, lettere c) e d);
d) le metriche principali di cui all'articolo 447;
e) articolo 449 bis;
f) articolo 449 ter;
g) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 e i rischi ambientali, sociali e di governance di cui all'articolo 449 bis su base annua.»
;
220) all'articolo 433 quater, il paragrafo 2 è così modificato:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) articolo 438, lettere c), d) e d bis);»
b) è inserita la lettera seguente:
«d bis) articolo 442, lettere c) e d);»
;
c) sono inserite le lettere seguenti:
«e bis) le informazioni di cui all'articolo 449 bis;
e ter) le informazioni di cui all'articolo 449 ter;»
;
221) l'articolo 434 è sostituito dal seguente:
«Articolo 434
Mezzi di informazione
1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L'ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web.
L'ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all'ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 434 bis. L'ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.
L'ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE.
Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell'ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato.
2. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE le informative richieste ai sensi degli articoli 433 bis e 433 quater in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle segnalazioni a fini di vigilanza o il prima possibile dopo tale data. Se l'informativa è richiesta per un periodo nel quale l'ente non redige alcuna relazione finanziaria, l'ente trasmette all'ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile dopo la fine di tale periodo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, gli enti possono presentare all'ABE le informazioni richieste a norma dell'articolo 450 separatamente dalle altre informazioni richieste a norma dei titoli II e III entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l'anno corrispondente.
4. L'ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 430.
5. La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti che li producono. L'ABE fornisce un punto di accesso unico per le informative degli enti e rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.
6. L'ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico per le informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.»
;
222) l'articolo 434 bis è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l'informativa, nonché informazioni sulla politica di ripresentazione, ed elabora soluzioni informatiche, comprese istruzioni, per le informative richieste a norma dei titoli II e III.»
;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.»
;
223) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 434 quater
Relazione di fattibilità sull'uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell'ABE
L'ABE elabora una relazione sulla fattibilità di utilizzare le informazioni segnalate alle autorità competenti dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi conformemente all'articolo 430 al fine di pubblicare tali informazioni sul suo sito web riducendo in tal modo l'onere di informativa a carico di tali enti.
Tale relazione prende in considerazione i precedenti lavori dell'ABE in materia di raccolta integrata di dati, si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include i costi sostenuti dalle autorità competenti, dagli enti e dall'ABE, e prende in considerazione tutte le potenziali sfide di ordine tecnico, operativo e giuridico.
L'ABE presenta detta relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.»
;
224) l'articolo 438 è così modificato:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione;»
;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;»
;
c) è inserita la lettera seguente:
«d bis) laddove siano tenuti a calcolare l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, e l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;»
;
d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 133, paragrafi da 3 a 6, e all'articolo 495 bis, paragrafo 3.»
;
225) l'articolo 445 è sostituito dal seguente:
«Articolo 445
Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
1. Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all'articolo 325 bis o il metodo standardizzato alternativo a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L'informativa sui requisiti di fondi propri per le misure del metodo basato sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita negli strumenti seguenti:
a) strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
b) strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
c) strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.»
;
226) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 445 bis
Informativa sul rischio di CVA
1. Gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano le informazioni seguenti:
a) una panoramica dei loro processi per individuare, misurare, coprire e monitorare il loro rischio di CVA;
b) se gli enti soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2; laddove tali condizioni siano soddisfatte, se gli enti hanno scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 385; laddove gli enti abbiano scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo tale metodo;
c) il numero totale di controparti per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato, ripartito per tipi di controparti.
2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui all'articolo 383 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, del presente articolo le informazioni seguenti:
a) la struttura e l'organizzazione della loro governance e funzione interna di gestione in relazione al rischio di CVA;
b) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo standardizzato con una ripartizione per classe di rischio;
c) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipi di strumenti ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2.
3. Gli enti che utilizzano il metodo di base di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni seguenti:
a) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo di base nonché le componenti BACVAtotale e BACVAcsr-con copertura;
b) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipo di strumenti di cui all'articolo 386, paragrafo 3.»
;
227) l'articolo 446 è sostituito dal seguente:
«Articolo 446
Informativa sul rischio operativo
1. Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a) le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
b) il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313;
c) l'indicatore di attività, calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell'indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell'indicatore di attività;
d) l'importo della riduzione dell'indicatore di attività per ogni esclusione dall'indicatore di attività a norma dell'articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.
2. Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a) le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, calcolate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1;
b) il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.»
;
228) l'articolo 447 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2;»
;
b) è inserita la lettera seguente:
«a bis) se del caso, i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, utilizzando l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio anziché l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;»
;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e, se del caso, l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4;»
;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;»
;
229) l'articolo 449 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 449 bis
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)
1. Gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance distinguendo tra rischi ambientali, rischi sociali e rischi di governance e, per quanto riguarda i rischi ambientali, tra rischi fisici e rischi di transizione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
a) l'importo totale delle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
b) il modo in cui gli enti integrano i rischi ambientali, sociali e di governance individuati nei processi e nella strategia di business, nonché nella governance e nella gestione del rischio.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi, come stabilito all'articolo 434 bis, per l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, garantendo che rispettino il principio di proporzionalità e siano coerenti con esso, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa già stabiliti in altra normativa dell'Unione applicabile. Tali modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e tengono conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell'ente nonché della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 ter.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»
;
230) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 449 ter
Informativa sull'esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra
Gli enti pubblicano le informazioni relative alla loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra di cui all'articolo 394, paragrafo 2, secondo comma.»
;
231) all'articolo 451, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione.»
;
232) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 451 ter
Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse
1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulle cripto-attività e sui servizi per le cripto-attività nonché su qualsiasi altra attività relativa alle cripto-attività:
a) gli importi delle esposizioni dirette e indirette in relazione alle cripto-attività, tra cui le componenti lunghe e corte lorde delle esposizioni nette;
b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo;
c) la classificazione contabile delle esposizioni alle cripto-attività;
d) una descrizione delle attività relative alle cripto-attività e della loro incidenza sul profilo di rischio dell'ente;
e) una descrizione specifica delle loro politiche di gestione del rischio concernenti le esposizioni alle cripto-attività e i servizi per le cripto-attività.
Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, gli enti forniscono informazioni più dettagliate sulle attività rilevanti, comprese informazioni sull'emissione di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e sulla prestazione di servizi per le cripto-attività a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Gli enti non applicano l'eccezione prevista all'articolo 432 ai fini degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
;
233) l'articolo 455 è sostituito dal seguente:
«Articolo 455
Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato
1. Un ente che utilizza i modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:
a) i suoi obiettivi nell'intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato;
b) le politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;
c) una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nei modelli interni, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;
d) una panoramica delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter;
e) la struttura e l'organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione al rischio di mercato;
f) l'ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso una descrizione generale di quanto segue:
i) il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;
ii) la metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3;
iii) il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.
2. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione incluse nei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, se del caso, le componenti seguenti:
a) il valore più recente, nonché il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i) la misura della perdita attesa non vincolata di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii) la misura della perdita attesa non vincolata di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, per ciascuna categoria generale di fattori di rischio regolamentare;
b) il valore più recente nonché quello medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i) la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii) la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b);
iii) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2;
iv) la somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo3, comprese tutte le componenti della formula e il fattore moltiplicativo applicabile;
c) il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi al 99o percentile di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6.
3. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l'autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.»
;
234) all'articolo 456, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) importo specificato all'articolo 123, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 153, paragrafo 4, e all'articolo 162, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;»
;
235) l'articolo 458 è così modificato:
a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.»
;
b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l'ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.»
;
236) l'articolo 461 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 461 bis
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
1. La Commissione monitora le differenze tra l'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione e nei paesi terzi, anche per quanto concerne l'impatto della normativa in termini di requisiti di fondi propri e la loro data di applicazione.
2. Qualora si riscontrino differenze significative in tale attuazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 462 per modificare il presente regolamento:
a) applicando, fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui al paragrafo 3 del presente articolo o per un periodo di non oltre tre anni in assenza di tale atto e, ove necessario per preservare la parità di condizioni e compensare le differenze riscontrate, misure mirate di sostegno operativo oppure moltiplicatori mirati pari o superiori a 0 e inferiori a 1 nel calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per il rischio di mercato, per classi di rischio o fattori di rischio specifici utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, e di cui agli:
i) articoli da 325 quater a 325 duoquinquagies, che specificano il metodo standardizzato alternativo;
ii) articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies, che specificano il metodo alternativo dei modelli interni;
iii) articoli da 326 a 361, che specificano il metodo standardizzato semplificato;
b) posticipando fino a due anni la data a decorrere dalla quale gli enti applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, o uno dei metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325, paragrafo 1.
Qualora adotti l'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per adeguare l'attuazione nell'Unione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato al fine di preservare condizioni di parità più permanenti con i paesi terzi, in termini di requisiti di fondi propri e di impatto di tali requisiti.
3. Entro il 10 luglio 2026 l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nei paesi terzi.
Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di garantire condizioni di parità a livello mondiale.»
;
237) l'articolo 465 è sostituito dal seguente:
«Articolo 465
Disposizioni transitorie per l'output floor
1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore "x" seguente per il calcolo del TREA:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 55 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 65 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 70 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare fino al 31 dicembre 2029 la formula seguente per il calcolo del TREA:
TREA = min{max {U-TREA; x · S-TREA}; 125 % · U-TREA}
Ai fini di tale calcolo, gli enti tengono conto del fattore "x" applicabile di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e a condizione che le stime della PD calcolate da tali enti per detti debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non siano superiori allo 0,5 %.
L'ABE e l'AESFEM, in cooperazione con l'AEAP, monitorano il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e valutano, in particolare:
a) la disponibilità di valutazioni del merito di credito emesse da ECAI prescelte per le imprese e la misura in cui ciò incide sui prestiti degli enti alle imprese;
b) lo sviluppo di agenzie di rating del credito, le barriere all'ingresso nel mercato di nuove agenzie di rating del credito, il tasso di adozione da parte delle imprese che scelgono di essere valutate da una o più di tali agenzie e gli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito per le imprese emesse da ECAI;
c) possibili misure per affrontare gli ostacoli, tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le aree geografiche e dello sviluppo di soluzioni private o pubbliche quali credit scoring, rating privati richiesti dagli enti e rating delle banche centrali;
d) l'adeguatezza degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese prive di rating e le loro implicazioni per la stabilità finanziaria;
e) i metodi adottati da paesi terzi per quanto riguarda l'applicazione dell'output floor alle esposizioni verso imprese e le considerazioni in materia di parità di condizioni a lungo termine che potrebbero derivarne;
f) la conformità alle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB.
L'ABE e l'AESFEM, in cooperazione con l'AEAP, presentano alla Commissione una relazione contenente le loro conclusioni entro il 10 luglio 2029.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
4. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell'esposizione per i contratti di cui all'allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, laddove gli stessi valori dell'esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, ai fini dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio.
5. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:
a) fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell'immobile determinato conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma.
b) fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % a qualsiasi parte rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all'80 % del valore dell'immobile determinato conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
7. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) l'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
8. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le esposizioni sono ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1;
b) le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3;
c) l'immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;
d) negli ultimi otto anni le perdite dell'ente in un dato anno, come segnalato dall'ente a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c), o a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), nella versione di tali lettere applicabile al 27 giugno 2021, sulla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 9, non superano in media lo 0,25 % della somma dei valori di tutte le esposizioni in essere garantite da ipoteche su immobili residenziali;
e) per le esposizioni ammissibili l'ente detiene i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:
i) un diritto sull'immobile residenziale a garanzia dell'esposizione o il diritto di ipotecare l'immobile residenziale conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera g);
ii) un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;
f) l'autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) sono soddisfatte.
9. Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio all'eventuale parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui al paragrafo 5, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:
a) 52,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
b) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
c) 67,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.
10. Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l'ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all'ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f).
11. L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al paragrafo 5 presenta alla Commissione una relazione contenente le sue conclusioni in merito all'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati entro il 31 dicembre 2028.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
12. Qualsiasi proroga delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 3, 5 e 9 del presente articolo, nonché agli articoli 495 ter, paragrafo 1, 495 quater, paragrafo 1, e 495 quinquies, paragrafo 1, è limitata a quattro anni ed è motivata da una valutazione equivalente a quelle di cui ai suddetti articoli.
13. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all'articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:
a) p = 0,25 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 262;
b) p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 261.»
;
238) l'articolo 468 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo»;
b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In deroga all'articolo 35, fino al 31 dicembre 2025 ("periodo di trattamento temporaneo"), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A, determinato conformemente alla formula seguente:
A = a · f
dove:
a = l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ("allegato relativo all'IFRS 9"); e
f = il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.
2. Per calcolare l'importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il fattore f con un valore pari a 1 fino al 31 dicembre 2025.»
;
239) all'articolo 493, il paragrafo 3 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) obbligazioni garantite di cui all'articolo 129;»
;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio della categoria 4 e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della categoria 3 di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;»
;
240) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 494 quinquies
Ritorno a metodi meno sofisticati
In deroga all'articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente esisteva già all'8 luglio 2024 ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;
b) l'ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
c) la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
d) l'ente ha notificato formalmente all'autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
e) l'autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell'ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).»
;
241) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:
«Articolo 495
Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
1. In deroga all'articolo 107, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l'articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l'importo maggiore tra i seguenti:
a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento nella versione applicabile l'8 luglio 2024.
2. Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all'articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029.
Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2.
Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all'uso di metodi meno sofisticati di cui all'articolo 149.
3. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l'importo della perdita attesa conformemente all'articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all'8 luglio 2024 e applicano l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all'8 luglio 2024 se l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
4. Qualora gli enti chiedano l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il 31 dicembre 2024.»
;
242) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 495 bis
Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
1. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 130 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 190 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024 e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 280 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 340 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
3. In deroga all'articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile all'8 luglio 2024 alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotta dai fondi propri conformemente all'articolo 471, nella versione di tale articolo applicabile al 27 ottobre 2021, verso soggetti di cui erano azionisti al 27 ottobre 2021 per sei anni consecutivi e sui quali esercitano, anche insieme alla rete (network) cui appartengono, un'influenza notevole o un controllo ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l'ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure in conseguenza di un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica o rete (network) di enti e un'impresa, o qualora un ente abbia la capacità di nominare almeno un membro dell'organo di amministrazione del soggetto.
Articolo 495 ter
Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 4, gli input floor della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli input floor della LGD applicabili di cui all'articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. L'ABE redige una relazione sull'adeguata calibrazione dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di input floor della LGD, per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio. L'ABE raccomanda specifiche calibrazioni dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, che riflettano il profilo di rischio specifico e diverso per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
3. In deroga all'articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell'80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis e se l'esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
a) il debitore è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le caratteristiche seguenti:
i) adeguato rapporto esposizione/valore;
ii) cauto profilo di rimborso dell'esposizione;
iii) durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell'esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
iv) basso rischio di rifinanziamento dell'esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell'attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
v) il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;
vi) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
vii) i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;
b) gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:
i) i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;
ii) esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di operare modifiche all'attività che avrebbero un impatto negativo sul suo valore;
iii) qualora l'attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;
c) le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:
i) la tecnologia e la progettazione dell'attività sono state sottoposte a prova;
ii) sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l'esercizio delle attività;
iii) laddove l'attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell'attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni.
4. L'ABE elabora una relazione in cui analizza quanto segue:
a) l'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nell'Unione;
b) la rischiosità effettiva delle esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica durante un intero ciclo economico;
c) l'impatto sui requisiti di fondi propri del trattamento di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, senza tenere conto dell'articolo 465, paragrafo 1;
d) l'adeguatezza della definizione della sottoclasse "finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica di qualità elevata" e l'assegnazione a tale sottoclasse di esposizioni di un diverso trattamento prudenziale.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2030.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
Articolo 495 quater
Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito
1. In deroga all'articolo 230, il valore applicabile di Hc corrispondente ad "altre garanzie reali su beni materiali" per le esposizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 7, qualora l'attività oggetto di leasing corrisponda al tipo di protezione del credito di tipo reale "altre garanzie reali su beni materiali", è il valore di Hc per "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, paragrafo 2, tabella 1, moltiplicato per i fattori seguenti:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. L'ABE redige una relazione sulle adeguate calibrazioni dei parametri di rischio associati alle esposizioni da leasing nel quadro del metodo IRB, e dei fattori di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato, e in particolare in relazione a LGDs e a Hc di cui all'articolo 230. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per esposizioni associate a diversi tipi di immobili oggetto di leasing e diversi tipi di enti che praticano attività di leasing.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Sulla base di tale relazione e tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.
Articolo 495 quinquies
Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:
a) 0 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
b) 25 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
c) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
d) 75 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.
2. L'ABE redige una relazione in cui valuta se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 e specifica, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, nonché dell'impatto di tali norme sulla stabilità finanziaria, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
Articolo 495 sexies
Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un'ECAI degli enti
In deroga all'articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un'ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 495 septies
Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
In deroga all'articolo 229, paragrafo 1, lettere da a) a d), per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del 1° gennaio 2025, gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure negli Stati membri che hanno previsto criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell'immobile conformemente all'articolo 208, paragrafo 3, o fino al 31 dicembre 2027, se quest'ultima data è anteriore.
Articolo 495 octies
Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
In deroga all'articolo 183, paragrafo 1, e all'articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all'articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024.
Articolo 495 nonies
Disposizioni transitorie per l'utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
In deroga all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), fino al 1° gennaio 2026 gli enti possono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 325 sexagies.»
;
243) l'articolo 500 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 31 dicembre 2024.»
;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 31 dicembre 2024 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.»
;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se il livello delle esposizioni in stato di default nei bilanci degli enti è aumentato in maniera significativa, se prevede un significativo deterioramento della qualità delle attività degli enti e se il grado di sviluppo dei mercati secondari per le esposizioni in stato di default non è adeguato a garantire vendite efficienti delle esposizioni in stato di default da parte degli enti, anche tenendo conto degli sviluppi normativi in materia di cartolarizzazione.
La Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per estendere, reintrodurre o modificare, in base alle necessità, la correzione di cui al presente articolo.»
;
244) l'articolo 500 bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:
a) fino al 31 dicembre 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;
b) nel 2025 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;
c) nel 2026 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.»
;
b) al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2025;
b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;
c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.»
;
245) l'articolo 500 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 500 quater
Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell'addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all'articolo 325 novoquinquagies, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell'addendo di cui all'articolo 325 novoquinquagies gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.»
;
246) all'articolo 501, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili, ma escluse le esposizioni ADC;
b) il termine PMI ha il significato di cui all'articolo 5, punto 9;»
;
247) all'articolo 501 bis, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'esposizione è assegnata alla classe delle esposizioni di cui all'articolo 112, lettera g), o a una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) o iii), con esclusione delle esposizioni in stato di default;»
;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) il rischio di rifinanziamento del debitore è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più dei soggetti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);»
;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) per le esposizioni sorte dopo il 1° gennaio 2025, il debitore ha condotto una valutazione per stabilire che le attività finanziate contribuiscono positivamente a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi di cui a tale articolo, o che le attività finanziate non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale articolo.»
;
248) l'articolo 501 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 501 quater
Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
1. L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l'ABE valuta:
a) la disponibilità e l'accessibilità di dati in materia ambientale, sociale e di governance affidabili e coerenti per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II;
b) in consultazione con l'AEAP, la fattibilità dell'introduzione di una metodologia standardizzata per individuare e qualificare le esposizioni, per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II, sulla base di una serie comune di principi per la classificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, utilizzando le informazioni sugli indicatori di rischio di transizione e di rischio fisico rese disponibili dai quadri in materia di rendicontazione di sostenibilità adottati nell'Unione e, se disponibili a livello internazionale, gli orientamenti e le conclusioni derivanti da prove di stress prudenziali o analisi di scenario dei rischi finanziari connessi al clima condotte dall'ABE o dalle autorità competenti e, ove rifletta adeguatamente i rischi ambientali, sociali e di governance, il pertinente punteggio in materia ambientale, sociale e di governance del rating del rischio di credito da parte di un'ECAI prescelta;
c) l'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni e le eventuali revisioni aggiuntive e più complete del quadro che dovrebbero essere prese in considerazione, tenendo conto degli sviluppi concordati a livello internazionale dal CBVB;
d) i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine dell'adeguamento del trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione;
e) i miglioramenti mirati che potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale.
2. L'ABE presenta relazioni successive contente le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro le seguenti date:
a) 9 luglio 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettera e);
b) 31 dicembre 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere a) e b);
c) 31 dicembre 2025 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).
Sulla base di tali relazioni dell'ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.»
;
249) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 501 quinquies
Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali e del regolamento (UE) 2023/1114. Tale proposta legislativa comprende quanto segue:
a) criteri per assegnare le cripto-attività a diverse categorie di cripto-attività in base alle loro caratteristiche di rischio e al rispetto di condizioni specifiche;
b) requisiti specifici di fondi propri per tutti i rischi derivanti da cripto-attività diverse;
c) un limite aggregato per le esposizioni a tipi specifici di cripto-attività;
d) requisiti specifici relativi al coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni alle cripto-attività;
e) poteri di vigilanza specifici per quanto riguarda l'assegnazione dell'esposizione alle cripto-attività, il monitoraggio e il calcolo dei requisiti di fondi propri;
f) requisiti di liquidità specifici per le esposizioni alle cripto-attività;
g) obblighi di informativa e di segnalazione.
2. Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano i loro requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività come segue:
a) le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate sono trattate come esposizioni verso le attività tradizionali che rappresentano;
b) alle esposizioni verso token collegati ad attività i cui emittenti sono conformi al regolamento (UE) 2023/1114 e che si riferiscono a una o più attività tradizionali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %;
c) alle esposizioni alle cripto-attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
In deroga al primo comma, lettera a), le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate i cui valori dipendono da qualsiasi altra cripto-attività sono attribuite alla lettera c).
3. Il valore dell'esposizione complessiva dell'ente a cripto-attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non supera l'1 % del capitale di classe 1 dell'ente.
4. Un ente che supera il limite di cui al paragrafo 3 notifica immediatamente la violazione all'autorità competente e dimostra con soddisfazione della stessa autorità il tempestivo ritorno alla conformità.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici necessari agli enti per calcolare i loro requisiti di fondi propri secondo i metodi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), comprese le modalità per calcolare il valore delle esposizioni e aggregare le esposizioni corte e lunghe ai fini dei paragrafi 2 e 3.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB e delle autorizzazioni esistenti nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2023/1114.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività, gli enti non applicano la deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).»
;
250) gli articoli 505 e 506 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 505
Revisione dei finanziamenti agricoli
1. Entro il 31 dicembre 2030 l'ABE redige una relazione sull'impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli, anche per quanto riguarda:
a) l'adeguatezza di un fattore di ponderazione del rischio dedicato per i requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolato conformemente alla parte III, titolo II, per le esposizioni verso un'impresa agricola;
b) se del caso, criteri giustificati sul piano prudenziale per l'applicazione di tale fattore di ponderazione del rischio dedicato, comprese le pratiche agricole, nonché l'inclusione delle esposizioni nelle classi di esposizioni verso imprese, al dettaglio o garantite da ipoteche su beni immobili;
c) l'allineamento alla strategia "Dal produttore al consumatore" definita nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" e il relativo impatto ambientale ai sensi del regolamento (UE) 2020/852, in particolare con gli indicatori raccolti nella rete d'informazione contabile agricola dell'Unione, indicando punteggi dei contributi in merito ai seguenti aspetti:
i) emissioni nette di gas a effetto serra per ettaro;
ii) uso di pesticidi e fertilizzanti per ettaro;
iii) indici di efficienza dei minerali del suolo, compresi carbonio, ammoniaca, fosfato e azoto per ettaro;
iv) efficienza dell'uso dell'acqua;
v) una conferma dell'impatto positivo sugli indicatori di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera con un logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).
2. Tenendo conto della relazione dell'ABE di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento al fine di attenuarne gli effetti negativi sui finanziamenti agricoli.
3. Entro il 31 dicembre 2027 l'ABE redige inoltre una relazione intermedia sull'impatto delle prescrizioni del presente regolamento sui finanziamenti agricoli.
Articolo 506
Rischio di credito - assicurazione dei crediti
Entro il 30 giugno 2024, l'ABE, in stretta collaborazione con l'AEAP, riferisce alla Commissione in merito all'ammissibilità e all'utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:
a) l'adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4;
b) un'analisi della rischiosità effettiva e osservata delle esposizioni al rischio di credito quando l'assicurazione del credito sia stata riconosciuta come tecnica di attenuazione del rischio di credito;
c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all'assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.
______________
(*15) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).»;"
251) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 506 quater
Rischio di credito - interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito
Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché in merito al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB di cui all'articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 166 e con la stima della LGD.
Tale relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari.
Articolo 506 quinquies
Trattamento prudenziale della cartolarizzazione
1. Entro il 31 dicembre 2026, l'ABE, in stretta collaborazione con l'AESFEM, riferisce alla Commissione in merito al trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tra cedenti e investitori e tra operazioni STS e non-STS.
2. In particolare, l'ABE monitora il ricorso alla disposizione transitoria di cui all'articolo 465, paragrafo 13, e valuta in che misura l'applicazione dell'output floor alle esposizioni verso la cartolarizzazione inciderebbe sulla riduzione del capitale ottenuta dagli enti cedenti nelle operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio, ridurrebbe eccessivamente la sensibilità al rischio e inciderebbe sulla sostenibilità economica di nuove operazioni di cartolarizzazione. In siffatti casi di riduzione delle sensibilità al rischio, l'ABE può valutare la possibilità di proporre una ricalibrazione al ribasso dei fattori di "non neutralità" per le operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. L'ABE valuta inoltre l'adeguatezza dei fattori di "non neutralità" nell'ambito sia del SEC-SA che del SEC-IRBA, tenendo conto dei dati storici sulla performance del credito delle operazioni di cartolarizzazione nell'Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 506 sexies
Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima
1. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE presenta una relazione alla Commissione in merito a quanto segue:
a) le condizioni che le garanzie con limiti massimi (cap) o minimi (floor) stabiliti a livello di un portafoglio di esposizioni ("garanzie di portafoglio") devono soddisfare per essere considerate una cartolarizzazione;
b) il trattamento normativo applicabile ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, alle garanzie di portafoglio che non sono considerate una cartolarizzazione;
c) l'applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 per le garanzie di portafoglio che sono considerate una cartolarizzazione;
d) l'applicazione dell'articolo 234 per le garanzie individuali che comportano una segmentazione.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 l'ABE valuta in particolare quanto segue:
a) in relazione al paragrafo 1, lettera a), le condizioni alle quali le garanzie di portafoglio determinano un trasferimento del rischio in segmenti;
b) in relazione al paragrafo 1, lettera b):
i) i pertinenti criteri di ammissibilità delle garanzie di portafoglio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4;
ii) l'applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c) in relazione al paragrafo 1, lettera d), l'applicazione dei requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 506 septies
Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli
Entro il 10 luglio 2026, l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'impatto del nuovo quadro per le operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di requisiti di fondi propri attribuiti alle corrispondenti operazioni di finanziamento tramite titoli che sono, per loro natura, attività a brevissimo termine, con particolare attenzione al suo possibile impatto sui mercati del debito sovrano in termini di costi e capacità di supporto agli scambi (market making).
L'ABE valuta se una ricalibrazione dei fattori di ponderazione del rischio associati nel metodo standardizzato sia appropriata, considerati i rischi associati per quanto riguarda le scadenze a breve termine, in particolare per le durate residue inferiori a un anno.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.»
;
252) all'articolo 514, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base della relazione dell'ABE di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto dell'attuazione nei paesi terzi delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.» (1)
;
253) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 518 quater
Riesame del quadro per i requisiti prudenziali
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la situazione generale del sistema bancario nel mercato unico, in stretta cooperazione con l'ABE e con la BCE, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'adeguatezza dei quadri normativi e di vigilanza dell'Unione per il settore bancario.
Tale relazione fa il punto sulle riforme del settore bancario avvenute dopo la grande crisi finanziaria e valuta se esse garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria a livello di Stati membri, di unione bancaria e di Unione.
Tale relazione prende inoltre in considerazione tutte le dimensioni dell'unione bancaria nonché, più in generale, l'attuazione dell'output floor nell'ambito dei requisiti patrimoniali e in materia di liquidità. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull'unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.»
;
254) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 519 quinquies
Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli
1. L'ABE, in stretta collaborazione con l'AESFEM, riferisce alla Commissione entro il 10 gennaio 2027 in merito all'opportunità di attuare nel diritto dell'Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli al fine di affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta tutti gli elementi seguenti:
a) il grado di leva finanziaria al di fuori del sistema bancario nell'Unione e la misura in cui il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto potrebbe ridurre tale leva laddove diventi eccessiva;
b) la rilevanza delle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute dagli enti dell'Unione che sono soggette al quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, compresa la ripartizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli che non rispettano le soglie minime del coefficiente di scarto;
c) l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per gli enti dell'Unione nel contesto dei due metodi di attuazione raccomandati dal Consiglio per la stabilità finanziaria, ossia una regolamentazione del mercato o un requisito di fondi propri più rigoroso ai sensi del presente regolamento, in uno scenario nel quale gli enti dell'Unione non rettifichino i coefficienti di scarto delle loro operazioni di finanziamento tramite titoli per rispettare le soglie minime del coefficiente di scarto, e l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in uno scenario alternativo nel quale gli enti dell'Unione rettifichino detti coefficienti di scarto per conformarsi alle soglie minime del coefficiente di scarto;
d) le principali determinanti di tali impatti stimati, nonché le potenziali conseguenze indesiderate dell'introduzione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto sul funzionamento dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli dell'Unione;
e) il metodo di attuazione che sarebbe più efficace nel conseguimento degli obiettivi normativi del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, alla luce delle considerazioni di cui alle lettere da a) a d) nonché tenendo conto della parità di condizioni nel settore finanziario nell'Unione.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto della raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria riguardo all'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 10 gennaio 2028.
Articolo 519sexies
Rischio operativo
Entro il 10 gennaio 2028, l'ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:
a) il ricorso all'assicurazione nel contesto del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;
b) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi possa comportare l'arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell'esposizione effettiva a perdite operative;
c) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sull'adeguata copertura delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda;
d) la disponibilità e la qualità dei dati utilizzati dagli enti per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029.
Articolo 519 septies
Proporzionalità
L'ABE elabora una relazione di valutazione del quadro prudenziale complessivo per gli enti piccoli e non complessi, in particolare:
a) valutando tali requisiti anche in relazione ai gruppi bancari e a modelli aziendali specifici;
b) tenendo conto della pertinenza degli enti piccoli e non complessi a livello di enti e per regione ai fini del mantenimento della stabilità finanziaria e dell'erogazione di credito nelle comunità locali.
Nel valutare le possibilità di modifica del quadro prudenziale, l'ABE si basa sul principio generale secondo cui eventuali requisiti semplificati devono essere più prudenti.
L'ABE presenta alla Commissione tale relazione entro il 31 dicembre 2027.»
;
255) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Punto modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2025, Serie L.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Tuttavia, i seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 9 luglio 2024: punto 1, lettera a), punto iv), punto 1), lettera b); punti 2, 3, e 4; punto 6, lettera f); punto 8, lettera c); punto 11 concernente l'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 30, lettera d); punto 34, concernente l'articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 42 relativo all'articolo 111, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 52 concernente l'articolo 122 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 53 concernente l'articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 575/2013; punto 55 concernente l'articolo 124, paragrafo 11, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 56 concernente l'articolo 126 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/201; punto 57 e 65; punto 70, lettera c), concernente l'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 71, lettera b); punto 72, lettera i; punto 75, lettera d); punto 78, lettera e); punto 81; punto 98, lettera b); punto 102, lettera d), punto 104, lettera c); punto 105, lettera c); punto 106, lettera e) punto 13, lettera c); punto 152, lettera b), punto ii); punto 155, concernente l'articolo 314, paragrafi 9 e 10, l'articolo 315, paragrafo 3, l'articolo 317, paragrafi 9 e 10, l'articolo 320, paragrafo 3, l'articolo 231, paragrafo 2, e l'articolo 323, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 156, lettera b); punto 159, lettera c) concernente l'articolo 325 quater, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 160, lettera c), concernente l'articolo 325 undecies, del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 164, lettera b); punto 178, lettera e); punto 182, lettera d); punto 183, lettera c); punto 184, lettera b); punto 178, lettera e(; punto 180; punto 182, lettera d); punto 183, lettera c); punto 184, lettera b), punto iii); punto 198, lettera c); punto 201 concernente l'articolo 383 bis, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 204; punto 205, lettera b), punto i); punti 214, lettere a) e c); punti 222 e 223; punti 229 concernenti l'articolo 449 bis, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 232, 235, 236 e 238; punti 239, lettera a); punto 242 concernente l'articolo 495 bis, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 495 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 243, 244, 248, 249; punto 250 concernente l'articolo 506 del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 251 concernente articoli 506 sexies e 506 septies del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 252, 253 e 254.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Classificazione degli elementi fuori bilancio
Categoria | Elementi |
1 | a) Derivati su crediti e garanzie generali d'indebitamento, comprese lettere di credito standby che servono da garanzia finanziaria per prestiti e titoli, e accettazioni, comprese girate aventi carattere di accettazioni, nonché eventuali altri sostituti del credito diretto; b) contratti di vendita e di vendita con patto di riacquisto e cessioni di attività pro solvendo nel contesto delle quali il rischio di credito rimane in capo all'ente; c) titoli concessi in prestito dall'ente o titoli forniti dall'ente a titolo di garanzia reale, compresi i casi in cui essi derivano da operazioni del tipo pronti contro termine; d) acquisti a termine di attività, depositi forward e azioni e titoli parzialmente pagati, che rappresentano impegni con utilizzo certo; e) elementi fuori bilancio che costituiscono un sostituto del credito ove non esplicitamente inclusi in alcuna altra categoria; f) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
2 | a) Agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante; b) fideiussioni a garanzia di corretta esecuzione, fideiussioni a garanzia di offerte, garanzie e le lettere di credito standby relative a particolari operazioni e analoghi elementi potenziali relativi a operazioni, esclusi gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui alla categoria 4; c) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
3 | a) L'importo non utilizzato degli impegni, indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante, fatto salvo il caso in cui rientrino in un'altra categoria; b) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
4 | a) Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio: i) garanzie, comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia, e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito; ii) lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito; iii) lettere di credito commerciali autoliquidantisi e a breve termine derivanti da operazioni mercantili, in particolare crediti documentari garantiti dalla spedizione sottostante, nel caso di un ente ordinante o di un ente accettante; b) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
5 | a) L'importo non utilizzato degli impegni revocabili incondizionatamente; b) l'importo non utilizzato di linee di credito al dettaglio per le quali le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dagli atti giuridici collegati; c) aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; d) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE.» |
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