
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 aprile 2024, n. 139
- Allegato al Comunicato Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 21 settembre 2024, n. 222
Modalità per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'articolo 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 - Ricerca di sistema elettrico 2025-2027.
TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 6 novembre 2024, n. 388)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;
VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca;
VISTO il decreto interministeriale 26 gennaio 2000, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e, in particolare, l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (successivamente denominato Ministero dello sviluppo economico), di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito "ARERA"), definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa servizi energetici e ambientali, di seguito anche "CSEA");
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sugli aiuti concessi dagli Stati, in particolare l'art. 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno;
VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito "decreto 8 marzo 2006"), di modifica del decreto ministeriale 28 febbraio 2003, relativo alle modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito "Fondo") e il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (di seguito "decreto 16 aprile 2018") di riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico;
VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla CSEA;
VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al medesimo art. 108, paragrafo 3;
VISTE le comunicazioni della Commissione Europea 2014/C 198/01 e 2022/C 414/01 recanti la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data rispettivamente 27 giugno 2014 e 28 ottobre 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 sopra citato, gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo;
RITENUTE ancora valide le considerazioni della nota n. 32943 del 3 novembre 2015 di ARERA sull'opportunità di una programmazione triennale delle suddette attività di ricerca, fatta salva la possibilità di intervenire in corso d'opera in presenza di importanti modifiche del quadro energetico nazionale o di esigenze strategiche nel settore elettrico;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che istituisce il Ministero della transizione ecologica ("MiTE"), il quale assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché competenze in materia di energia, prima attribuite al Ministero dello sviluppo economico ("MiSE"), tra le quali quelle relative alle politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n.128, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n.228, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.180;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che stabilisce, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» (di seguito "MASE" o "Ministero") e che le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».
RITENUTO opportuno ridefinire il meccanismo di gestione della ricerca di sistema per renderne più funzionali e speditive le procedure e l'iter autorizzativo, nel rispetto delle finalità previste dal decreto 26 gennaio 2000;
VISTA l'intesa dell'ARERA espressa con Deliberazione 27 febbraio 2024, numero 58/2024/rds;
Decreta:
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalità per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'articolo 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalità di verifica dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati conseguiti.
2. L'attribuzione delle risorse finanziarie avviene mediante procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento delle attività di ricerca è sottoposto a valutazione del progetto proposto e a verifiche sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti a fine progetto.
Piano triennale della ricerca di sistema elettrico
1. Il Piano Triennale (PT), in accordo con i documenti di programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i programmi europei e gli impegni internazionali sottoscritti dal governo in materia di energia, è predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il mese di febbraio dell'anno precedente il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati:
a) gli obiettivi generali e i temi di ricerca;
b) i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione (PTR);
c) la ripartizione delle risorse e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. Entro il mese di marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento:
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet il testo del PT di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi e nelle forme più opportune per un periodo di trenta giorni; con apposito avviso, al momento della pubblicazione sul sito internet, sono disciplinate le modalità di svolgimento della consultazione;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica invia all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il testo del PT di cui al comma 1, lettera a) e lettera c) del presente articolo; entro trenta giorni dalla ricezione del testo, ARERA formula il parere sul PT e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere di ARERA e le osservazioni scaturite dalla consultazione pubblica e, sulla base delle risultanze, emenda il PT. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emana il decreto di approvazione del PT nella versione definitiva. Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, all'ARERA per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di propria iniziativa o su segnalazione di ARERA, può disporre una revisione del PT già approvato per migliorare l'attuazione dello stesso, anche in virtù di cambiamenti legati agli scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo gli eventuali meccanismi di adeguamento.
Progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto delle norme pertinenti di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e alle comunicazioni della Commissione 2014/C 198/01 e 2022/C 414/01, con le seguenti modalità:
a) i progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad un ammontare massimo definito nel PT a condizione che contemplino attività di ricerca applicata, suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e che le intensità di aiuto non siano comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che i soggetti realizzatori abbiano adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee a garantire il buon esito della ricerca proposta e dimostrino effettiva competenza ed esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.
3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti realizzatori, di garanzie finanziarie o assicurative.
Attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico (tipo a)
(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 6 novembre 2024, n. 388)
1. I progetti della ricerca di sistema elettrico rientranti nelle attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere realizzati tramite accordi di programma o tramite bandi di gara.
2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, come previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. I risultati dei progetti di ricerca sono divulgati, con modalità che ne assicurino la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla CSEA, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.
3. Accordi di programma
3.1 Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i progetti di ricerca da realizzare attraverso accordi di programma (di seguito anche «AdP»), individua con il decreto di approvazione del PT i soggetti pubblici o gli organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, (di seguito «Affidatari») con i quali stipulare accordi di validità triennali.
3.2 Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone lo schema di AdP, entro sessanta giorni dall'approvazione del PT e lo trasmette agli Affidatari; gli Affidatari entro i successivi quindici giorni dalla ricezione dello schema di AdP, sottoscrivono ed inviano al Ministero una dichiarazione contenente:
- l'accettazione dello schema dell'AdP;
- l'accettazione dell'incarico per lo svolgimento dei progetti sui temi di ricerca, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di approvazione del PT nei limiti delle risorse in esso stanziate;
- l'impegno alla successiva sottoscrizione dell'AdP.
3.3 Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisite le dichiarazioni di cui al comma 3.2 del presente articolo, dispone l'erogazione della prima quota di contributo, prevista dall'articolo 7, comma 3, dandone comunicazione alla CSEA affinché possa procedere all'erogazione non oltre il primo mese del triennio di riferimento.
3.4 Ogni Affidatario di cui al comma 3.1 del presente articolo, entro e non oltre il mese di settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, redige e invia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla CSEA il proprio Piano triennale di realizzazione («PTR»), articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale.
3.5 I PTR sono valutati dagli esperti di cui al successivo articolo 9, con il supporto della CSEA, entro sessanta giorni dall'invio dei PTR di cui al precedente comma, secondo criteri di coerenza con il PT, innovatività, originalità, fattibilità tecnica ed economica, congruità di tempi e costi rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli utenti finali a fronte dei costi previsti, orientamento allo sviluppo di ricerche applicate e/o sperimentali con ricadute positive per l'industria di settore. Il PTR, come valutato dagli esperti, comprensivo di eventuali tagli e prescrizioni frutto della valutazione degli esperti stessi, costituisce il capitolato tecnico allegato all'accordo di programma.
3.6 Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il mese dicembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui al comma precedente, dispone l'ammissione dei progetti di ricerca valutati positivamente ai contributi del Fondo, nei limiti delle disponibilità assegnate e, entro lo stesso termine, stipula gli accordi di programma per la realizzazione dei PTR, dandone comunicazione alla CSEA per i seguiti di competenza.
3.7 Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione all'andamento delle attività svolte dagli Affidatari e alle modifiche degli scenari energetici nazionali e internazionali, può chiedere agli Affidatari la revisione dei relativi PTR e la conseguente revisione delle attività, da valutare nuovamente ai sensi del presente articolo.
4. Bandi di gara
4.1 A seguito dell'approvazione del PT di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto ed entro il triennio di riferimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva i bandi di gara per l'attività di ricerca di tipo a), precedentemente redatti dalla CSEA. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto.
Attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica (tipo b)
1. A seguito dell'approvazione del PT di cui all'articolo 2, comma 3, ed entro il triennio di riferimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva i bandi di gara, redatti precedentemente dalla CSEA, relativi a progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, che hanno natura applicativa e riguardano, in particolare, aspetti metodologici, tecnici e tecnologici concernenti il settore elettrico o attività a esso collegate. I bandi sono predisposti in modo da assicurare il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e la conformità alla disciplina prevista dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. I bandi di gara contengono l'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilità dei costi e i criteri per la valutazione delle proposte di progetto presentate, nonché gli schemi contrattuali di attuazione dei progetti stessi. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto di maturità tecnologica dei progetti proposti e possono essere definiti criteri di valutazione premianti per i progetti che presentano il maggiore incremento relativo di maturità tecnologica.
3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare le condizioni per rispettare il divieto di cumulo degli aiuti di Stato secondo la vigente normativa europea.
4. I bandi di gara, pubblicati a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono trasmessi alla CSEA per le attività operative e gestionali connesse al loro svolgimento.
5. La valutazione delle proposte di progetto presentate a seguito della pubblicazione dei bandi di gara è effettuata dagli esperti, individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. La CSEA, a seguito delle valutazioni espresse dagli esperti predispone la graduatoria di ammissione dei progetti ai contributi del Fondo secondo i criteri specificati in dettaglio nel bando di gara.
6. Il Ministero, tenuto conto dei risultati delle attività di valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria delle proposte di progetto predisposta a seguito delle valutazioni degli esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e li trasmette alla CSEA per la stipula dei contratti con i titolari dei progetti ammessi al finanziamento, per l'avvio delle attività connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca, per le verifiche sul loro stato di avanzamento e per l'erogazione della prima quota di contributo. La CSEA stipula i contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo in quote correlate allo stato di avanzamento.
7. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
Verifica sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca
1. I soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono alla CSEA, entro due mesi dal termine delle attività da rendicontare, le relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca o una relazione finale.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, predisposta in conformità ai criteri e secondo le modalità indicate negli accordi di programma o nei bandi di gara, unitamente a una dichiarazione attestante che quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca.
3. La CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all'articolo 9 del presente decreto, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di cui agli articoli 4 e 5, l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali, trasmettendo l'esito delle verifiche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Il Ministero, sulla base dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo, dispone l'erogazione delle quote di contributo, dandone comunicazione alla CSEA.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può disporre in ogni momento verifiche sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, sull'ammissibilità, sulla pertinenza e sulla congruità delle spese documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.
Modalità di erogazione dei contributi
1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le disposizioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, fermo restando il rispetto del regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA.
2. Per le attività affidate tramite procedure concorsuali, la prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero contributo.
3. Per le attività affidate tramite gli accordi di programma triennali, la prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'importo indicato nel PT; qualora il 7 contributo massimo ammesso, come disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 3.6 del presente decreto, fosse minore del suddetto importo, si procederà al conguaglio.
4. Le successive quote di contributo sono erogate in misura proporzionale all'effettivo stato di avanzamento del progetto, nel rispetto del comma 1 del presente articolo, a seguito della presentazione di relazioni intermedie e di avanzamento e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La liquidazione della quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'intero contributo.
Funzioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali e supporto al Ministero
1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale organo di vigilanza, oltre ai compiti espressamente indicati nei precedenti articoli:
a) svolge le attività operative connesse allo svolgimento degli Accordi di programma e dei bandi di gara;
b) presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA, entro il mese di giugno di ogni anno, un rapporto sullo stato della ricerca relativo all'anno precedente, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;
c) assicura la diffusione dei risultati finali di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
d) promuove, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico;
e) svolge le attività connesse alla stipula dei contratti con i soggetti assegnatari dei finanziamenti;
f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo;
g) stipula, entro dieci giorni dalla nomina, i contratti con gli esperti incaricati della valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico;
h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i consuntivi;
i) forma e aggiorna annualmente gli elenchi di esperti organizzati per settore di competenza.
Esperti
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individua i criteri per la costituzione di liste di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza ed esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico che garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio e ne avvia la selezione assicurandone la pubblicità con mezzi idonei.
2. La CSEA, forma e aggiorna annualmente gli elenchi di esperti organizzati per competenza nel cui ambito individuare i valutatori dei singoli progetti.
3. Gli esperti cui affidare le attività di valutazione e verifica sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati negli elenchi di cui al comma 2 e nominati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Gli esperti svolgono, in piena autonomia, attività di valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in base ai criteri definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara, fermo restando le verifiche amministrative e contabili effettuate dalla CSEA.
Copertura finanziaria
1.Gli oneri per le attività sulla ricerca del sistema elettrico svolte dalla CSEA e dagli esperti, di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla base di quanto indicato dall'articolo 8, comma 1, lettere f), e g), del presente decreto.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto del 16 aprile 2018 si applica alle attività riguardanti i precedenti piani triennali.
2. Il presente decreto si applica alle attività relative al Piano triennale 2025-2027 e a quelle dei Piani successivi, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto è trasmesso ai compenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.
Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
GILBERTO PICHETTO FRATIN