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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 6 novembre 2024, n. 388

- Allegato al Comunicato Ministero Ambiente e Sicurezza pubblicato nella G.U.R.I. 10 dicembre 2024, n. 289

Approvazione del Piano triennale della Ricerca di Sistema elettrico nazionale per il triennio 2025-2027.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli Stati che possono considerarsi compatibili con il mercato interno e l'articolo 108; 

VISTO il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al medesimo articolo 108, paragrafo 3; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento UE n. 651/2014, gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, purché soddisfino i requisiti di cui al Capo I e all'articolo 25 del regolamento medesimo; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, recante la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare: 

a) l'articolo 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere: 

i) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; 

ii) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; 

b) l'articolo 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy, e del successivo passaggio delle competenze del settore energia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA), definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca (Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa servizi energetici e ambientali - CSEA); 

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6; 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del 16 settembre 2010, recante "Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010 (DM 16 settembre 2010); 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che istituisce il Ministero della transizione ecologica, il quale assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché competenze in materia di energia, prima attribuite al Ministero dello sviluppo economico, tra le quali quelle relative alle politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n.128, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.180

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che stabilisce, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e che le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»; 

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione Europea il 3 luglio 2024, il quale, con riferimento alla "dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività", ha individuato otto ambiti tecnologici e linee di azione ritieni prioritari e da sviluppare entro il 2030: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; idrogeno; combustibili rinnovabili diversi dall'idrogeno; nucleare; cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2 (CCUS); tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali; 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, sulla riforma della disciplina della ricerca di sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2024, con cui è stata approvata la riforma dei meccanismi di gestione della ricerca di sistema nel settore elettrico; 

CONSIDERATO che, in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, il Piano Triennale (PT) è predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e deve indicare gli obiettivi generali e i temi di ricerca, i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione (PTR) e la ripartizione delle risorse nonché la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000

CONSIDERATO che, in base all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, il Ministero, in data 3 aprile 2024 ha dato avvio alla consultazione pubblica sul sito istituzionale del MASE, aperta a tutti coloro che fino al 6 maggio 2024, avessero interesse a esprimersi sul testo contenente le scelte tecniche e strategiche del Piano Triennale, attraverso la compilazione di un questionario, ospitato dal servizio PartecipaPA; 

PRESO ATTO che dalla consultazione pubblica è emerso un quadro di generale favore per i contenuti del PT e che sono stati recepiti i contributi pervenuti, con particolare riferimento ai temi inerenti al contrasto alla povertà energetica e ai contenuti del dispositivo comunitario REPowerEU (nuove azioni per aumentare la produzione di energia rinnovabile, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda) sui quali si ritiene che anche la ricerca sia chiamata a fornire un contributo significativo; 

RITENUTO, inoltre, di introdurre all'interno del PT due nuovi temi di ricerca proposti: 

1. Bioenergie, per la valorizzazione dei modelli di utilizzazione sostenibile delle biomasse a scopi energetici; 

2. Risorsa idrica e sistema energetico, per la definizione di possibili strategie di adattamento ed ottimizzazione del nexus Acqua-Energia, nei settori a maggior consumo idrico; 

VERIFICATA l'opportunità di proseguire l'esperienza dei "Progetti Integrati" avviati nell'ambito del precedente Piano Triennale 2022-2024, in considerazione dell'ampio consenso manifestato durante la consultazione pubblica; 

RITENUTO di incrementare per il triennio 2025-2027 lo stanziamento complessivo del PT da euro 210.000.000,00 (PT triennio 2022-2024) a euro 242.250.000,00, a copertura di maggiori costi connessi all'ampliamento dei progetti di ricerca e dell'effetto cumulato dell'inflazione; 

CONSIDERATO che, in base all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, emendato il PT sulla base delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, ha trasmesso, in data 24 maggio 2024, il PT medesimo all'ARERA per l'acquisizione del relativo parere (prot. MASE. 96109/2024); 

VISTO il parere ARERA n. 258/2024/RDS del 25 giugno 2024, acquisito in data 28 giugno 2024 (protocollo MASE 17016/2024), che reca alcune indicazioni e considerazioni sullo schema di Piano Triennale (PT); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto 12 aprile 2024 i progetti di ricerca, possono essere realizzati attraverso Accordi di Programma (AdP) da stipularsi con soggetti pubblici o organismi a prevalente partecipazione pubblica ("Affidatari"), come individuati nell'Allegato A), Tabella 1 "Aree prioritarie di intervento e relativi affidatari"; 

RITENUTO di approvare l'Allegato B) denominato "Piano triennale della ricerca di sistema - Sezione tecnica" contenente gli obiettivi generali e i temi di ricerca per il triennio 2025-2027, come emendato in esito alla consultazione pubblica e alle indicazioni e considerazioni formulate da ARERA; 

CONSIDERATO, inoltre che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, i soggetti Affidatari redigono e inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il proprio Piano triennale di realizzazione (PTR) predisposto secondo quanto indicato all'Allegato C) recante "Criteri di valutazione dei Piani triennali di realizzazione"; 

CONSIDERATO che si rende necessario disporre il differimento dei termini per la trasmissione del PTR così come definiti all'articolo 4, comma 3.4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139

CONSIDERATO che è altresì necessario procedere alla rettifica di alcuni errori materiali presenti nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, la ripartizione dei finanziamenti per il triennio 2025-2027 secondo quanto riportato all'articolo 2 del presente provvedimento; 

Decreta 

Art. 1

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139 è approvato il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale per il triennio 2025-2027 (di seguito PT 2025-2027) che si compone del "Piano triennale della ricerca di sistema - Sezione tecnica" e dei "Criteri di valutazione dei Piani triennali di realizzazione", allegati al presente decreto per farne parte integrante alle lettere B) ed C). 

2. Le aree prioritarie di intervento del PT 2025-2027 e i relativi affidatari sono indicati nell'Allegato A) TABELLA 1. 

Art. 2

Affidamento delle attività di ricerca e ripartizione delle risorse del triennio 2025-2027

1. L'importo di euro 242.250.000,00 per l'attuazione del PT 2025-2027, interamente destinato a progetti di ricerca da realizzarsi tramite Accordi di Programma (AdP) da stipularsi con soggetti pubblici o organismi a prevalente partecipazione pubblica ("Affidatari"), come individuati nell'Allegato A), Tabella 1, è così ripartito: 

a. fino a euro 143.100.000,00 per l'Accordo di programma da stipularsi con Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.); 

b. fino a euro 84.800.000,00 di euro per l'Accordo di programma da stipularsi con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui euro 2.500.000,00 milioni di euro all'anno per tre anni per attività da svolgere presso il Polo tecnologico del Sulcis avvalendosi del centro di ricerca SOTACARBO, in continuità con quanto finanziato con il PT 22-24 e in attuazione di apposito Protocollo d'intesa da sottoscriversi tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Regione Autonoma Sardegna, e dei successivi accordi attuativi. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui alla presente lettera, è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento destinato ad ENEA, detratta la quota destinata a SOTACARBO S.p.A. 

c. fino a euro 14.350.000,00 per l'Accordo di programma da stipularsi con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Nell'ambito dell'accordo di programma di cui alla presente lettera è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento. 

Art. 3

Rettifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139

1. Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, è così di seguito rettificato: 

a. L'articolo 4, comma 3, punto 1, nella parte in cui dispone "articolo 3, comma 2 del presente articolo, di seguito «Affidatari»," è così di seguito sostituito "articolo 3, comma 2, (di seguito «Affidatari»)"; 

b. l'articolo 4, comma 3, punto 3, nella parte in cui dispone "di cui al precedente comma, dispone l'erogazione della prima quota di contributo, prevista all'art. 7, comma 2, del presente articolo, dandone comunicazione alla CSEA" è così di seguito sostituito "di cui al comma 3.2 del presente articolo, dispone l'erogazione della prima quota di contributo, prevista dall'articolo 7, comma 3, dandone comunicazione alla CSEA". 

2. Fatte salve le rettifiche previste dal comma 1 del presente articolo e il differimento dei termini per la trasmissione del PTR previsto dal comma 3 dell'art. 4 del presente decreto, restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla CSEA e all'ARERA. 

2. Nelle more dell'individuazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 12 aprile 2024, n. 139, si applica quanto previsto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto 16 aprile 2018, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2019 relativamente alla costituzione dell'elenco di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico. 

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, i termini per la trasmissione del PTR, di cui all'articolo 4, comma 3.4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139, si intendono posticipati di sessanta giorni. 

4. A seguito dell'approvazione del presente decreto, il MASE invia agli affidatari lo schema di Accordo di Programma (AdP), con l'individuazione delle risorse destinate alle singole aree di ricerca, e la dichiarazione di impegno, da sottoscriversi ai sensi dell'articolo 4, comma 3.2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024, n. 139

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

GILBERTO PICHETTO FRATIN

ALLEGATO A

TABELLA n. 1 - Aree prioritarie di intervento e relativi affidatari