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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2024, n. 1394

- Allegato al Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 27 settembre 2024, n. 227

Abrogazione del decreto 4 dicembre 2013, relativo alla «Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina».

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

VISTA la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;

VISTO l'annesso alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995 nella sua versione aggiornata;

VISTO il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata;

VISTE le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010;

VISTA la regola II/2, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-II/2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza lorda ugualio superiori a 500 GT;

VISTE le regole III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-III/2 e A-III/3 del codice STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei direttori di macchina e primi ufficiali di macchina su navi dotate di impianto principale di propulsione di potenza superiore a 3000 kW e di impianto principale di propulsione di potenza compresa tra 750 kW e 3000 kW;

VISTA la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttorie dei valutatori;

VISTA la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

CONSIDERATO che l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi avvenga attraverso specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da Istituti, Enti e Società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Autorità competente e che, al medesimo fine, le Autorità competenti debbano disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 5;

VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante i "Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW";

VISTO il decreto 4 dicembre 2013 relativo alla "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento della competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina";

VISTO il decreto 4 maggio 2017 inerente "Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013";

VISTO il decreto 7 febbraio 2018 di revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017 inerente "Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013";

VISTI gli esiti della ispezione condotta all'Italia da parte dell'EMSA, dal 4 al 14 ottobre 2022, sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993;

VISTO il decreto nr. 201 del 19 luglio 2024 che - alla luce delle competenze della competente Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero Infrastrutture Trasporti - "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento della competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina".

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il decreto 4 dicembre 2013 relativo alla "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento della competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina" è abrogato dal 1° gennaio 2025.

2. Del presente decreto sarà data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Roma, 19 settembre 2024

Il Comandante Generale

NICOLA CARLONE