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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento delle autonomie locali.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 3 "COORDINAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - UFFICIO ISPETTIVO"

CIRCOLARE 3 ottobre 2024, n. 12, Prot. n. 15905

Relazione sullo stato di attuazione del programma. L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, art. 119 - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lettera a).

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento delle autonomie locali.

Ai Sindaci

Ai Presidenti dei Consigli

Ai Consiglieri

Ai Segretari dei Comuni siciliani

e, p.c. Al Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia

Al Presidente dell'A.S.A.E.L.

Al Presidente della Lega delle Autonomie Locali

La legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I, n. 7 del 3.2.2024, con l'art. 119 ha interamente sostituito l'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 relativo alla "Relazione allo stato di attuazione del programma" di competenza del Sindaco, introducendo previsioni sanzionatorie ed interventi sostitutivi in caso di inadempienza al decorrere dei termini ivi previsti per ogni organo competente.

La nuova norma, al comma 1, prevede che "Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti." Rispetto al testo previgente, mediante l'inciso "a decorrere dalla data di insediamento", viene fugato ogni dubbio interpretativo sull'arco temporale da tenere in considerazione tenuto conto che l'anno, con l'intervenuta modifica della norma, dovrà essere calcolato in relazione alla data di insediamento del Sindaco: in questo modo viene, pertanto, meno ogni possibile interpretazione alternativa secondo la quale l'arco temporale della relazione coincideva con la durata dell'esercizio finanziario. Ai fini dell'esatto computo del periodo di un anno, si assume come principio generale quanto statuito dall'art. 155 c.p.c., il quale stabilisce che "Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune".

In ordine alle sanzioni, il comma 1 del novellato art. 17 ha previsto, a seguito di una inadempienza protratta per oltre sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione della relazione, "una riduzione dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco cosi come determinata dalla normativa vigente." Per quanto attiene il fondo regionale, il competente Dipartimento regionale delle Autonomie Locali provvederà, ogni anno, a svolgere l'attività ricognitiva volta ad accertare l'avvenuto adempimento da parte del Sindaco entro i termini previsti ed, in caso di inadempimento, quantificare il ritardo accumulato per operare le relative decurtazioni sul fondo. A questo proposito, si precisa che il senso letterale dell'inciso "per ogni mese di ritardo" è volto ad escludere che possa essere ugualmente applicata la sanzione anche per la frazione di mese. L'attività ricognitiva di cui sopra è già stata avviata per la verifica della fase transitoria e di prima applicazione, per l'irrogazione delle sanzioni sui trasferimenti del 2024, mediante le disposizioni impartite con la circolare assessoriale n. 8 del 7.8.2024.

In merito all'apparente discrasia fra il periodo a cui si riferisce la relazione, che non coinciderà mai con l'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), ed il periodo relativo ai trasferimenti su cui operare le sanzioni che, invece, è ancorato all'esercizio finanziario e pertanto all'anno civile, si fa presente, per ovvie ragioni, che il regime applicativo non può che fare riferimento alla relazione annuale il cui orizzonte temporale abbia termine entro l'anno precedente ai "trasferimenti relativi all'anno successivo". In questo senso, con la circolare assessoriale sopra richiamata è stato inviato un modulo contenente una dichiarazione relativa all'adempimento in questione che doveva fare riferimento alla relazione dell'anno 2023.

E', invece, di competenza degli organi e degli uffici dei singoli Comuni l'onere di operare le riduzioni sulla indennità di funzione del Sindaco secondo quanto parimenti indicato dalla norma.

Nell'ambito dei commi 2 e 3 viene indicata la procedura attraverso la quale la relazione del Sindaco viene sottoposta all'esame del Consiglio comunale affinché quest'ultimo esprima pubblicamente le proprie valutazioni, prevedendo eventuali ulteriori sanzioni in caso di inadempimento a carico dei Consiglieri, nonché l'eventuale azione sostitutiva di competenza di questo Assessorato. Il tempo entro il quale il Consiglio comunale "esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni" è di dieci giorni, trascorsi i quali decorrerà un ulteriore termine di sessanta giorni al termine del quale senza che vi sia stato esito "l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma." Appare chiaro che il termine di sessanta giorni decorra dopo che siano trascorsi i dieci giorni dalla presentazione della relazione.

Anche in questo caso, sono gli organi e gli uffici del Comune ad essere competenti ad operare la riduzione del 10 per cento dell'importo del gettone di presenza ai Consiglieri comunali per il ritardo la cui causa sia da imputare a questi ultimi, sempre in ragione di mese per quanto riguarda il computo.

Nel comma 3 si prescrive che il Sindaco partecipi alla seduta dedicata alle valutazioni sulla relazione e, anche in questo caso, l'inadempienza da parte del Sindaco stesso, tale da determinare di conseguenza un ritardo del Consiglio, viene sanzionata con una decurtazione del 10 per cento sull'indennità di funzione per ogni mese di ritardo.

Per quanto riguarda la norma transitoria contenuta nel comma 4, considerato che l'orizzonte temporale della relazione viene ora ad essere chiaramente circoscritto, essa scaturisce dalla necessità di riallineare la tempistica delle relazioni già presentate sulla base delle diverse interpretazioni della norma previgente che i Comuni avevano adottato.

Nel merito, la norma non indica esplicitamente da quando decorrono i sessanta giorni entro i quali i Comuni "adempiono a quanto disposto dai precedenti commi.", lasciando presupporre che il termine decorra dall'entrata in vigore della legge, non potendosi, però, escludere che la disposizione possa essere anche interpretata nel senso di far decorrere tale termine dalla scadenza naturale dell'adempimento.

Tuttavia, è proprio dall'attività ermeneutica esplicata nella lettura dei commi precedenti, a cui in ogni caso il comma 4 fa espresso richiamo anche nella fase transitoria e di prima applicazione, che l'interpretazione prevalente della decorrenza non possa essere altra se non quella della entrata in vigore della legge dal momento che, come già sopra precisato, il regime applicativo fa riferimento alla relazione annuale il cui orizzonte temporale abbia termine entro l'anno precedente ai "trasferimenti relativi all'anno successivo". ed il cui adempimento, pertanto, era già scaduto al momento dell'entrata in vigore della legge. Si è, quindi, voluto transitoriamente consentire ai comuni già inadempienti, in virtù del fatto che non può essere applicato un regime sanzionatorio retroattivamente, di adeguare la propria situazione al nuovo dettato normativo senza incorrere nelle decurtazioni previste.

Da ciò ne consegue che i Comuni che sono stati interessati da consultazioni elettorali nel 2023, non sono coinvolti dalla fase transitoria, ma dovranno applicare la norma a regime, e cioè i commi 1, 2 e 3, allo scadere del primo anno di mandato del Sindaco, a pena delle sanzioni ivi previste che, per quanto riguarda i trasferimenti regionali, saranno applicate sul fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni dell'anno 2025.

In ogni caso e solo nella fase transitoria, nel rispetto del principio di riallineamento temporale sopra richiamato, sono da considerarsi ai fini dell'avvenuto adempimento anche le relazioni riferite ad un arco temporale che pur iniziato nel 2023 ricada anche nel 2024.

Restano, infine, confermate le modalità attuative disposte con la circolare n. 8 del 7.8.2024 sull'attività ricognitiva posta in capo al Servizio 3 - Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali relative alla fase transitoria e di prima applicazione.

L'Assessore

ANDREA BARBARO MESSINA 

Il Dirigente Generale

SALVATORE TAORMINA

L'Istruttore Direttivo

ENZO ABBINANTI

Il Dirigente del Servizio 3

MONICA TARDO