
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 12 agosto 2024
- Allegato al Comunicato Ministero Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 16 ottobre 2024, n. 243
Nuovo regime di aiuti «Mini contratti di sviluppo».
Testo con annotazioni alla data 20 dicembre 2024
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" e, in particolare, l'articolo 8 concernente "Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF" che, al comma 2, stabilisce che:
- un importo pari a 300 milioni di euro del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027" è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) di cui al comma1, lettera a), del medesimo articolo 8;
- il predetto importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati;
- con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento;
Visto il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.
Vista la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C del 13 maggio 2024, concernente "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";
Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
Visto il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027";
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;
Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio DNSH nell'ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio DNSH, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al DNSH nell'ambito dei programmi;
Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il DNSH;
Considerato che i progetti collegati alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse fanno riferimento ai settori di intervento di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/1060, come modificato dall'art. 13, par. 7, lettera a) del regolamento (UE) 2024/795, di cui ai punti 188 "Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse" e n. 189 "Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse", con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente pari al 40%;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014;
Vista la comunicazione della Commissione recante "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 153 del 29 aprile 2021;
Vista la comunicazione della Commissione C(2024) 3570 final del 31 maggio 2024, concernente "Communication from the Commission supplementing the Guidelines on regional State aid with regard the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), con la quale è stato previsto che per gli investimenti coperti dal Regolamento (EU) 2024/795 l'intensità massima di aiuto riconoscibile può essere incrementata di 10 punti percentuali nelle "aree a" e di 5 punti percentuali nelle "aree c";
Visto, in particolare, il paragrafo 6 della predetta comunicazione che prevede che "gli Stati membri che intendono modificare le proprie carte degli aiuti regionali aumentando i massimali di aiuto regionale per gli investimenti coperti dal regolamento (UE) 2024/795 sono invitati a notificare tali modifiche alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE entro il 16 settembre 2024. Tale aumento può essere applicato al periodo compreso tra il 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/795, e il 31 dicembre 2027, data in cui si applicano le attuali carte degli aiuti regionali";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";
Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e, in particolare, l'articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 15410 del 3 luglio 2024, recante "Dimensione di Impresa - indicazioni operative per la qualificazione dello status di micro, piccola e media impresa (PMI)";
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
d) "catena del valore": le attività connesse alla produzione dei prodotti finali, dei componenti e dei macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, delle materie prime critiche, dei servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali;
e) "decreto-legge n. 60/2024": il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito in legge convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
f) "decreto legislativo n. 123 del 1998": il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
g) "delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
h) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do not significant harm") definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i) "imprese di grandi dimensioni": le imprese diverse dalle PMI;
j) "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;
k) "PN RIC 2021 - 2027": il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
l) "Regioni meno sviluppate": le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
l) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
m) "Regolamento STEP": il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, e la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, e successive modificazioni e integrazioni;
n) "Unità produttiva": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Ambito operativo e risorse finanziarie
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, definisce le modalità di intervento a supporto della realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal Regolamento STEP.
2. Le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari ad euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a valere sulle risorse del PN RIC 2021 - 2027, articolate come segue:
a) quanto ad euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulle risorse dell'OP 1 del PN RIC 2021 - 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
b) quanto ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'OP STEP del PN RIC 2021 - 2027, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI e da imprese di grandi dimensioni.
3. La dotazione di cui a comma 2 può essere incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza regionale.
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, il Ministero si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia, in qualità di società in house del Ministero stesso.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono riconosciuti entro il limite massimo del 2,5% (duevirgolacinque per cento) delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, a valere sulla dotazione del PN RIC 2021 - 2027.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie all'Agenzia.
Imprese beneficiarie
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento di cui all'articolo 5 e che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci approvati e depositati;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non sono in difficoltà, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
e) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) hanno integralmente restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. Le imprese non devono, inoltre, aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e devono impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
Piani di investimento ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di investimento proposti dalle imprese di cui all'articolo 4 che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Ai fini di cui al presente decreto e conformemente agli ambiti di intervento previsti dal decreto-legge n. 60/2024, detti piani di investimento devono concernere i seguenti settori:
a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.
2. I piani di investimento di cui al comma 1 devono, in particolare:
a) avere ad oggetto i seguenti ambiti produttivi:
a.1) tecnologie riportate in allegato I al presente decreto;
a.2) medicinali riportati in allegato II al presente decreto;
a.3) materie prime critiche riportate in allegato III al presente decreto;
a.4) componenti e i macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie di cui alla lettera a.1) o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, di cui alla lettera a.2). Ai fini del presente decreto, i componenti e i macchinari specifici si intendono utilizzati primariamente per la produzione dei predetti beni qualora almeno il 50% (cinquanta per cento) del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono le richiamate tecnologie o le richiamate biotecnologie, compresi i medicinali critici;
a.5) servizi essenziali e specifici per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere a.1) e a.2), come individuati in allegato IV al presente decreto.
b) conformemente al Regolamento STEP, contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione negli ambiti di cui alla lettera a) e/o garantire l'apporto di elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia con un notevole potenziale economico negli ambiti di cui alla medesima lettera a).
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente decreto, i piani di investimento:
a) devono riguardare un'unica unità produttiva che deve essere ubicata nelle Regioni meno sviluppate, ammissibili all'intervento del PN RIC 2021 - 2027;
b) devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, al netto di IVA. I piani di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alla predetta soglia, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l'impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest'ultima;
c) devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e dichiarato ammissibile. Il termine di conclusione del piano di investimenti può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con i termini connessi all'utilizzo delle risorse del PN RIC 2021 - 2027;
d) devono prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell'investimento che preveda anche l'assunzione di occupati qualificati;
e) garantiscono il rispetto del principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al PN RIC 2021 -2027 discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;
f) non devono riguardare gli ambiti previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 del 2021, nonché i settori esclusi dall'applicabilità del Regolamento GBER, riportati nell'allegato V.
4. I piani di sviluppo possono riguardare:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l'ampliamento della capacità di produzione di un'unità produttiva esistente;
c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia con un notevole potenziale economico.
5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono obbligate ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
6. Nel caso di investimenti di cui al comma 4, lettera d) realizzati da imprese di grandi dimensioni, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività oggetto di intervento nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni o alle PMI per la diversificazione di uno stabilimento esistente di cui al comma 4, lettera c), i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
c) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
d) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
e) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.
3. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni nel caso di PMI.
4. Per le sole PMI sono altresì ammissibili le spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, nella misura massima del 4% (quattro per cento) dell'importo complessivo ammissibile del piano di investimenti medesimo. Alle predette spese si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
d) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
e) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
f) imputabili a imposte e tasse. L'IVA rappresenta un costo ammissibile qualora la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale;
g) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone e a mezzi targati;
h) ascrivibili a beni il cui importo sia inferiore a 1.000,00 (mille) euro al netto di IVA.
i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica alle spese per attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, purché ubicate nelle Regioni meno sviluppate. Dette spese non possono rappresentare più del 20% delle complessive spese previste per macchinari, impianti e attrezzature varie.
6. Gli investimenti realizzati devono essere mantenuti nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni nel caso di PMI, dalla data dell'ultima erogazione in favore del beneficiario. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
7. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, possono essere fornite ulteriori indicazioni per la corretta determinazione delle spese ammissibili.
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER e nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. Le agevolazioni sono, in particolare, concesse nella forma del contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque per cento);
b) medie imprese: 45% (quarantacinque per cento);
c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque per cento).
2. La concessione delle agevolazioni con l'applicazione delle percentuali di contribuzione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione, entro la data di concessione delle agevolazioni, della modifica alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale prevista dalla comunicazione della Commissione C(2024) 3570 final del 31 maggio 2024 richiamata in premessa. In caso di mancata approvazione della richiamata modifica, le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte di cinque punti percentuali.
3. Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all'articolo 6, comma 4, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Presentazione delle domande e modalità di valutazione
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, fatte salve eventuali successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente decreto.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia attraverso la piattaforma informatica resa disponibile dall'Agenzia medesima, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it ed entro i termini che saranno fissati con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. L'Agenzia provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. (1)
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà contenere, tra l'altro:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa proponente recante i dati utili alla determinazione del punteggio attribuibile al piano di investimenti ai fini della formazione della graduatoria di cui al presente articolo. I dati relativi alle spese che concorrono alla formazione dei punteggi di cui al comma 6, lettere c) e d) dovranno necessariamente coincidere con quelle quantificate nella relazione di cui alla successiva lettera c);
b) una relazione tecnica asseverata che descriva compiutamente le caratteristiche del piano di investimenti, dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni previste per la riconducibilità del piano medesimo nell'ambito del Regolamento STEP e riguardanti l'apporto al mercato interno di un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico e/o il contributo alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione;
c) una relazione tecnica estimativa asseverata relativa alle spese in programma adeguatamente strutturata per consentire l'apprezzamento degli investimenti programmati e che dia separata evidenza delle spese in programma funzionali alla determinazione del punteggio relativo ai criteri di cui al comma 6, lettere c) e d) del presente articolo. Le spese aventi le caratteristiche di cui al comma 6, lettera c), che integrino anche quelle relative alla lettera d), concorrono alla formazione del solo punteggio relativo al criterio di cui alla lettera c);
d) una relazione tecnica asseverata attestante la disponibilità in capo all'impresa proponente dell'unità produttiva oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei relativi titoli di disponibilità, la conformità edilizia urbanistica e di destinazione d'uso degli eventuali immobili esistenti interessati dal programma nonché il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso in relazione al piano di investimenti da realizzare;
e) un questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, mainstreaming di genere ed empowerment femminile.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. In caso di presentazione di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa, sarà presa in considerazione unicamente l'ultima presentata con conseguente decadenza di quelle presentate precedentemente.
5. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione individuato con il provvedimento di cui al comma 2, provvede a formare la graduatoria funzionale all'avvio delle attività istruttorie di propria competenza, secondo quanto previsto all'articolo 9, sulla base del punteggio attribuito ai piani di investimento in applicazione dei criteri di cui al comma 6 e delle maggiorazioni previste al comma 8. L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base delle informazioni che l'impresa proponente è tenuta a fornire in sede di presentazione della domanda di agevolazione mediante la sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera a).
6. La graduatoria di cui al comma 5 è formata sulla base del punteggio attribuito a ciascun piano di investimenti sulla base dei seguenti criteri:
a) grado di indipendenza finanziaria dell'impresa richiedente: il punteggio è dato dal valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi agli ultimi due esercizi contabili. I dati da considerare per il calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
i. mezzi propri: totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
ii. totale passivo: totale del "Passivo";
b) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: il punteggio è dato dal valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato (somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, lettera A), punto 1) relativi agli ultimi due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, tenendo conto del valore del margine operativo lordo (MOL), determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
- Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
- Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
- Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
- Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione".
c) sostenibilità ambientale del piano di investimenti: il punteggio è dato dal rapporto tra le spese relative ai beni di cui all'allegato VI, previste per la realizzazione dei piani di investimenti e l'ammontare totale delle spese previste per il piano di investimenti;
d) innovatività del piano di investimenti: il punteggio è dato dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei piani di sviluppo e l'ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;
e) piano occupazionale: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del piano di investimenti nell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l'ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto nell'esercizio di regime, come individuato con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un peso pari a 1,5.
7. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio di cui al comma 6 è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1.
8. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 6, ponderata secondo i seguenti pesi: 15% per il criterio di cui alla lettera a), 15% per il criterio di cui alla lettera b), 20% per il criterio di cui alla lettera c), 20% per il criterio di cui alla lettera d), e 30% per il criterio di cui alla lettera e). Il punteggio complessivo è aumentato:
a) del 5% (cinque per cento) qualora l'impresa sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);
b) del 5% (cinque per cento) qualora:
b.1) l'impresa aderisca, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001), o
b.2) sia prevista l'applicazione, nel piano di investimenti, di metodologie riconosciute di valutazione del ciclo di vita (es. LCA, LCC) o per il calcolo dell'impronta ambientale delle organizzazioni, dei processi o dei prodotti;
c) del 5% (cinque per cento) qualora l'impresa, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162.
9. In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo in valore nominale. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza alla domanda che ha conseguito il punteggio maggiore per il criterio di cui al comma 6, lettera a).
10. La graduatoria di cui al presente articolo è pubblicata, entro 60 (sessanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet dell'Agenzia (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it).
11. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali, a seguito della formazione dell'ordine di valutazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste, l'Agenzia avvia le attività istruttorie di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente decreto. Qualora a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo ovvero di rideterminazione delle agevolazioni concedibili si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, l'Agenzia procede al tempestivo scorrimento della graduatoria.
12. L'avvio delle attività di verifica relative alla domanda di agevolazione per la quale le risorse disponibili non consentono l'integrale copertura del fabbisogno richiesto è condizionato ad una specifica accettazione da parte dell'impresa proponente e alla verifica, da parte dell'Agenzia, della capacità di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 20 dicembre 2024.
Istruttoria delle domande di agevolazione
1. L'Agenzia, nel rispetto dell'ordine di valutazione definito con la graduatoria di cui all'articolo 8, procede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;
b) verifica della coerenza del piano di investimenti con le finalità del presente decreto, con particolare riferimento alla coerenza dell'iniziativa proposta con gli ambiti di intervento del Regolamento STEP ed alla sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del presente decreto;
c) verifica della fattibilità tecnica del piano di investimenti e della cantierabilità dello stesso, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che l'impresa proponente esibisca, entro il termine massimo di 12 mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata prima della prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione. Qualora allo scadere dei 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate;
d) verifica della solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente, anche in riferimento alla capacità della stessa di sostenere la quota parte dei costi delle spese previste dal piano di investimenti non coperte da aiuto pubblico. La suddetta verifica è effettuata dall'Agenzia anche mediante analisi di tipo parametrico, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2;
e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso la verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l'esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui;
f) verifica dell'assenza di doppio finanziamento;
g) accertamento del rispetto del principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al PN RIC 2021 - 2027 discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea.
2. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 1 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede secondo quanto previsto al comma 5.
3. Nell'ambito delle attività istruttorie di competenza, l'Agenzia procede altresì a ricalcolare il punteggio attribuito al piano di investimenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. L'accertamento da parte dell'Agenzia di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione del punteggio che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo comporta la ricollocazione dell'iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie solo verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Di tale circostanza l'Agenzia provvede a dare adeguata e tempestiva informazione all'impresa interessata.
4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto al comma 5, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.
5. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per la fattispecie richiamata al precedente comma 2, l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo nonché delle eventuali, ulteriori, indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di quattro stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 25% (venticinque per cento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.
3. E' fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere all'Agenzia, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.
4. L'Agenzia, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5 e quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.
6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco, al fine di accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvio delle attività agevolate. In esito alla predetta verifica, l'Agenzia predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. Con la medesima relazione l'Agenzia procede a rideterminare i punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 8, comma 6, lettere c) e d), al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 14 per il mantenimento delle agevolazioni. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente comma, l'Agenzia procede, entro 80 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti.
Variazioni
1. Eventuali operazioni societarie, inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda che incidano sui beni agevolati o sulla titolarità delle agevolazioni, nonché variazioni afferenti al piano di investimenti devono essere comunicate dall'impresa proponente all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano di investimenti. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, devono essere comunicate all'Agenzia in sede di richiesta di erogazione e sono valutate nel corso delle verifiche sulla rendicontazione delle spese propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni.
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato anche a titolo di "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Monitoraggio, controlli e ispezioni. Obblighi a carico dell'impresa
1. In ogni fase del procedimento, l'Agenzia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, è tenuta a:
a) trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello utile alla verifica del conseguimento del piano occupazionale previsto, una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenete i dati utili ad accertare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
b) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre per le PMI, dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione;
c) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, è tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
d) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del regolamento (UE) 1060/2021;
e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
f) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
g) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
h) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
i) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
j) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
k) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;
l) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
m) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
n) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021;
o) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.
Revoche
1. L'Agenzia dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
b) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente decreto, come eventualmente prorogato, salvo i casi in cui l'Agenzia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse messe a disposizione;
d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di erogazione dell'ultima quota di contributo;
e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento dell'iniziativa;
g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'Agenzia sulla realizzazione del programma di spesa;
h) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 11, che l'Agenzia valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
i) l'impresa beneficiaria non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
j) venga modificato l'indirizzo produttivo dell'unità produttiva oggetto di agevolazione, con la conseguenza che i prodotti finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa e non risultino coerenti con le finalità di cui al presente decreto;
k) l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
m) venga accertato il mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
n) a seguito dell'ultimazione del piano di investimenti agevolato e/o dell'attuazione del piano occupazionale previsto, l'Agenzia accerti una variazione dei parametri posti a base della determinazione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'articolo 8, comma 6, lettere c), d) ed e) tale da determinare una diminuzione del punteggio anche di un solo criterio superiore al 30%;
o) l'impresa beneficiaria ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni o dal decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
2. In caso di revoca parziale, l'Agenzia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
3. La revoca, totale o parziale, è disposta dall'Agenzia che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
ADOLFO URSO