
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO 20 dicembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 10 gennaio 2025, n. 7
Supporto alla realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del Regolamento STEP (c.d. Mini CDS).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" e, in particolare, l'articolo 8 concernente "Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF" che, al comma 2, stabilisce che:
- un importo pari a 300 milioni di euro del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027" è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) di cui al comma1, lettera a), del medesimo articolo 8;
- il predetto importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati;
- con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 12 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 ottobre 2024, n. 243, adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95, e recante criteri, modalità e condizioni di operatività dell'intervento predetto;
Visto il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C del 13 maggio 2024, concernente "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";
Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
Visto il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successiva modifica adottata con decisione di esecuzione C(2024) 7214 final del 14 ottobre 2024;
Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027";
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027";
Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio DNSH nell'ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio DNSH, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al DNSH nell'ambito dei programmi;
Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il DNSH;
Considerato che i progetti collegati alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse fanno riferimento ai settori di intervento di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/1060, come modificato dall'art. 13, par. 7, lettera a) del regolamento (UE) 2024/795, di cui ai punti 188 "Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse" e n. 189 "Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse", con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente pari al 40%;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014;
Vista la comunicazione della Commissione recante "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 153 del 29 aprile 2021;
Vista la comunicazione della Commissione C(2024) 3570 final del 31 maggio 2024 "Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", con la quale è stato previsto che per gli investimenti coperti dal Regolamento (EU) 2024/795 l'intensità massima di aiuto riconoscibile può essere incrementata di 10 punti percentuali nelle "aree a" e di 5 punti percentuali nelle "aree c";
Visto, in particolare, il paragrafo 6 della predetta comunicazione che prevede che "gli Stati membri che intendono modificare le proprie carte degli aiuti regionali aumentando i massimali di aiuto regionale per gli investimenti coperti dal regolamento (UE) 2024/795 sono invitati a notificare tali modifiche alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE entro il 16 settembre 2024. Tale aumento può essere applicato al periodo compreso tra il 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/795, e il 31 dicembre 2027, data in cui si applicano le attuali carte degli aiuti regionali";
Vista la Decisione della Commissione europea C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024, recante "Approvazione della modifica alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia (1ºgennaio 2022 - 31 dicembre 2027) - Maggiorazione delle intensità di aiuto per gli investimenti contemplati dal regolamento STEP", con cui è stata approvata la maggiorazione delle intensità di aiuto per il periodo dal 1º marzo 2024 al 31 dicembre 2027, rispettivamente fino a 10 punti percentuali per gli investimenti nelle "aree a" e fino a 5 punti percentuali per investimenti nelle "aree c";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";
Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 11162 del 10 giugno 2024 recante "Aggiornamento indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)" fornite con la precedente circolare direttoriale n. 267782 del 12 luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e, in particolare, l'articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 15410 del 3 luglio 2024, recante "Dimensione di Impresa - indicazioni operative per la qualificazione dello status di micro, piccola e media impresa (PMI)";
Visto l'articolo 8 del citato decreto 12 agosto 2024 che prevede:
- al comma 1, che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998;
- al comma 2, che con successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy sono definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e sono fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;
Visto altresì l'articolo 10 del medesimo decreto 12 agosto 2024 che prevede, al comma 1, che con successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy sono fornite ulteriori indicazioni in merito all'erogazione delle agevolazioni;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
d) "catena del valore": le attività connesse alla produzione dei prodotti finali, dei componenti, anche digitali, e dei macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, delle materie prime critiche, dei servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali;
e) "decreto": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 12 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 ottobre 2024, n. 243, adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, recante modalità di intervento a supporto della realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal Regolamento STEP;
f) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) "imprese di grandi dimensioni": le imprese diverse dalle PMI;
h) "piattaforma informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "XXX" del sito web dell'Agenzia (www.invitalia.it);
i) "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;
j) "PN RIC 2021 - 2027": il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e da ultimo oggetto di modifica approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2024) 7214 final del 14 ottobre 2024;
k) "Regioni meno sviluppate": le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
l) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
m) "Regolamento STEP": il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, così come integrato dalla Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209 del 13 maggio 2024 e successive modificazioni e integrazioni;
n) "Unità produttiva": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Ambito operativo e risorse finanziarie
1. Il presente decreto fornisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto, le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento a supporto della realizzazione di investimenti in grado di sostenere lo sviluppo e/o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal Regolamento STEP, in funzione degli obiettivi da esso perseguiti e dalla normativa unionale di volta in volta applicabile, nonché le modalità di selezione dei progetti da sostenere con le risorse previste al comma 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento definisce le modalità attuative di uno sportello agevolativo operante, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto, attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
3. All'attuazione dello sportello di cui al comma 2 sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati:
a) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", Azione 1.3.1 "Sostegno degli investimenti produttivi" del PN RIC 2021 - 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
b) euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo specifico 1.6 "Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", Azione 1.6.1 "Sostegno alle tecnologie critiche STEP" del PN RIC 2021 - 2027, destinati a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI e da imprese di grandi dimensioni.
Piani di investimento ammissibili
1. Ai fini dell'accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all'articolo 4 del decreto, da realizzare presso un'unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l'implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell'ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto, i piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto:
a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.
3. I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle definite dall'articolo 6 del decreto, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Regolamento STEP e siano inerenti a beni la cui installazione è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera i) del decreto.
2. Fermo restando il requisito generale di inammissibilità delle spese ascrivibili a beni di importo inferiore 1.000,00 euro prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto, è ammessa la spesa riferita nella medesima fattura a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione.
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).
2. Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet dell'Agenzia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. L'Agenzia provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.
2. L'accesso alla piattaforma informatica, riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica.
3. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito dell'Agenzia indicato al comma 1 e deve essere firmata digitalmente, pena l'improcedibilità della stessa.
4. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:
a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;
b) l'indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate dall'articolo 5, comma 4, del decreto, e i dati principali del piano di investimento proposto;
c) le spese oggetto della complessiva iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili; le spese esposte per la realizzazione dei piani di investimento dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell'ambito della relazione tecnica estimativa di cui al successivo comma 5;
d) le agevolazioni richieste.
5. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) la DSAN a firma del legale rappresentante dell'impresa recante i dati utili alla determinazione del punteggio attribuibile al piano di investimenti ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del decreto, ivi compresi quelli utili al riconoscimento delle eventuali maggiorazioni riconoscibili ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto;
b) la relazione tecnica asseverata che descriva compiutamente le caratteristiche del piano di investimenti, dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni previste per la riconducibilità del piano medesimo nell'ambito del Regolamento STEP, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto. La relazione dovrà fornire adeguati elementi necessari:
i. a ricondurre il piano di investimenti nell'ambito dei settori di intervento ammissibili, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto;
ii. a ricondurre il piano di investimenti negli ambiti produttivi ammissibili, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto;
iii. a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per la riconducibilità del piano di investimenti nell'ambito del Regolamento STEP, relative all'apporto al mercato interno di un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico e/o al contributo alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche;
c) la relazione tecnica estimativa asseverata relativa alle spese in programma, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto;
d) la relazione tecnica asseverata concernente gli immobili interessati dal piano di investimento, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) del decreto, che dovrà tra l'altro attestare che il programma è progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché della salvaguardia dell'ambiente, con riferimento a specifiche normative ambientali Nazionali e UE;
e) una DSAN a firma del legale rappresentante dell'impresa in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento;
f) una DSAN a firma del legale rappresentante dell'impresa relativa alla determinazione della dimensione di impresa;
g) una DSAN a firma del legale rappresentante dell'impresa in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) una DSAN a firma del legale rappresentante dell'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative;
i) il questionario, da compilare a fini statistici, volto a monitorare l'impatto delle politiche su ambiente, clima, inclusione, mainstreaming di genere ed empowerment femminile di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto;
l) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta;
m) copia delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto, eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda;
j) l'ulteriore eventuale documentazione indicata dall'Agenzia nel sito internet di cui al comma 1.
6. Per il completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.
7. In esito alla presentazione della domanda di agevolazione, l'Agenzia richiede il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo alla domanda presentata e lo comunica all'impresa all'indirizzo PEC di cui al comma 6. Per le spese sostenute antecedentemente alla comunicazione del CUP, l'impresa è tenuta a riportare sui relativi giustificativi di spesa il codice di protocollo della domanda di agevolazione presentata, rilasciato automaticamente dalla piattaforma informatica in esito alla procedura di invio.
Formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie
1. L'Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, procede a formare, sulla base dei punteggi attributi ai singoli piani di investimento come definiti dall'articolo 8 del decreto, la graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 1, l'Agenzia tiene conto delle informazioni fornite nell'ambito della DSAN di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto.
3. Per la determinazione del punteggio di cui all'articolo 8, comma 6, lettera e) del decreto, relativo al piano occupazionale, si applicano le previsioni riportate in allegato 1 al presente decreto.
4. Per il calcolo dell'interpolazione lineare prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto si applica la formula riportata in allegato 2 al presente decreto.
5. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sui siti internet dell'Agenzia e del Ministero entro 60 (sessanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1.
Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. L'Agenzia, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 7 del presente decreto, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell'ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 11, del decreto.
2. Le verifiche istruttorie di competenza dell'Agenzia sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto. Ai fini di una corretta applicazione delle predette previsioni, si specifica quanto segue:
1. le verifiche in ordine alla disponibilità dell'unità produttiva oggetto del piano di investimento e alla conformità urbanistica/edilizia dell'unità produttiva interessata dal programma sono effettuate sulla base delle relative attestazioni presenti all'interno della relazione tecnica asseverata prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera d) del presente decreto, ferme restando le necessarie verifiche puntuali da parte dell'Agenzia in sede attuativa dell'intervento agevolato;
2. le verifiche in ordine alla solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente, anche in riferimento alla capacità della stessa di sostenere la quota parte dei costi delle spese previste dal piano di investimenti non coperte da aiuto pubblico, sono effettuate dall'Agenzia con le modalità e l'applicazione dei parametri indicati in allegato 3, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di effettuare in ogni caso gli approfondimenti istruttori ritenuti eventualmente necessari;
3. ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Agenzia procede alla verifica della conformità dell'attività rispetto agli ambiti di intervento esclusi di cui all'allegato V del decreto.
4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 10, fatti salvi i maggiori termini necessari per l'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.
5. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. La fase di erogazione, successiva alle verifiche istruttorie di competenza del Agenzia, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 10 del decreto. In tale fase l'Agenzia verifica, altresì, l'effettiva disponibilità, da parte di imprese non residenti sul territorio italiano, di almeno una sede in Italia attiva e iscritta al Registro delle imprese.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, con particolare riferimento ai requisiti di accesso, caratteristiche dei piani di investimento ammissibili, istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, si rinvia a quanto disposto dal decreto. Ulteriori specificazioni potranno essere fornite dall'Agenzia con la documentazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 4 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR") e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia e del Ministero.
4. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.
5. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO