
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1893 DELLA COMMISSIONE, 4 luglio 2024
G.U.U.E. 5 luglio 2024, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 luglio 2024
Applicabile dal: 6 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati dell'Iowa [1] e del Minnesota [2], confermati rispettivamente il 21 giugno 2024 e il 27 giugno 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai negli Stati dell'Iowa e del Minnesota.
8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai negli Stati dell'Iowa e del Minnesota.
9) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti.
10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) l'allegato V è così modificato:
a) nella parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.663 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666:
«US Stati Uniti | US-2.664 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 21.6.2024 | ||
US-2.665 | N, P1 | 27.6.2024 | ||||
US-2.666 | N, P1 | 27.6.2024»; |
.
b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.663 sono aggiunte le descrizioni seguenti relative alle zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666:
«Stati Uniti | US-2.664 | State of Iowa Sac 04 Sac County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9790233°W 42.5787866°N) |
US-2.665 | State of Minnesota Otter Tail 12 Otter Tail County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.6672050°W 46.7548956°N) |
|
US-2.666 | State of Minnesota Swift 09 Swift County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4074309°W 45.4849444°N)»; |
.
2) nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.663 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666:
«US Stati Uniti | US-2.664 | POU, RAT | N, P1 | 21.6.2024 | ||
GBM | P1 | 21.6.2024 | ||||
US-2.665 | POU, RAT | N, P1 | 27.6.2024 | |||
GBM | P1 | 27.6.2024 | ||||
US-2.666 | POU, RAT | N, P1 | 27.6.2024 | |||
GBM | P1 | 27.6.2024». |
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