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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

DECRETO 6 settembre 2024

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 28 ottobre 2024, n. 253

Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 42 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi; le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

VISTO il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'articolo 139, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

VISTE le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)";

VISTO il decreto 24 agosto 2023, recante "Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l'anno 2023", della cui pubblicazione è stato dato avviso con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2023, n. 240;

VISTO il decreto 10 agosto 2023 recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2023 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2023, n. 232;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1:

- Comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;

- Il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213;

- Comma 213, lettera a), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- Comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;

- Comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, prot. n. 1770 del 29 marzo 2024, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2023/2024, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

RITENUTO di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore dei Comuni, per l'anno 2024, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

VISTO l'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO di assicurare anche per l'anno scolastico 2024-2025 il medesimo livello di spesa per ogni alunno, pari a euro 448,720, già garantito per l'anno scolastico 2023-2024, per uno stanziamento complessivo di 103.684.886,67 euro;

ACQUISITO il parere favorevole reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 19 giugno 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione e del merito;

Decretano:

Art. 1

Criteri di ripartizione

1. La quota di 103.684.886,67 euro, per l'anno 2024, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è assegnata per l'anno 2024 ai Comuni al fine di potenziare le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La quota di 103.684.886,67 euro di cui al comma 1 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2023/2024 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ciascun comune, rilevato con i criteri definiti nel comma 1 e sulla base della nota del Ministero dell'istruzione e del merito citata in premessa, secondo gli importi indicati nella tabella "Allegato A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, le risorse di cui al presente decreto spettanti ai Comuni ricompresi nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia sono assegnate alla predetta Regione, che provvede al successivo trasferimento in favore dei propri Comuni secondo il riparto di cui all'allegata tabella.

3. I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per la funzione indicata al comma 1, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.

4. I Comuni possono trasferire le risorse di cui al presente decreto a Enti cui è delegata l'erogazione del servizio di cui al comma 1. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.

Art. 2

Modalità di monitoraggio

1. I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione, ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, che corredata delle istruzioni relative alla compilazione è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost. e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Ciascun Comune percettore del contributo di cui al presente decreto è tenuto a trasmettere la scheda di monitoraggio relativamente alle risorse ricevute col presente decreto, anche nel caso in cui si sia avvalso di delega o abbia definito accordi compensativi con altri Enti territoriali o altre forme associate ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Della pubblicazione del provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 

Il Ministro per le disabilità

ALESSANDRA LOCATELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIANCARLO GIORGETTI

Il Ministro dell'interno

MATTEO PIANTEDOSI

Il Ministro dell'istruzione e del merito

GIUSEPPE VALDITARA