
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 10 luglio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero della Cultura pubblicato nella G.U.R.I. 29 ottobre 2024, n. 254
Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
IL MINISTRO DELLA CULTURA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";
VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;
VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che "con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza";
VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:
a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;
VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;
VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;
VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni", e successive modificazioni;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;
SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
c. «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
d. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
1) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera i), del presente articolo;
e. «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
f. «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
g. «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h. «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
i. «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
j. «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
k. «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
l. «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
m. «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
n. «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
o. «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
a. «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
d. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
e. «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
f. «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
1) la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
2) l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
3) l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
g. «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
h. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
i. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
j. «primaria società di distribuzione cinematografica»: la società di distribuzione cinematografica, avente codice Ateco 59.13, che risulti essere una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche nelle due annualità che precedono l'anno di riferimento, secondo le ulteriori specifiche previste nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1, del presente decreto, che disciplina anche le modalità con cui, ai fini del presente decreto, sono considerate equiparabili alle predette venti società ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa;
k. «impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:
1) l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno dei Paesi membri;
2) l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro in Italia;
3) sulla base dell'ultimo bilancio depositato, l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia conseguito, contemporaneamente, un totale attivo di bilancio e un totale del valore di produzione, rispettivamente superiori a euro 100.000.000 ovvero sia parte di un gruppo di imprese che superi detti valori;
4) l'impresa cinematografica o audiovisiva non europea di cui al precedente comma 3, lettera c) del presente articolo.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a. «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
b. «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
c. «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d. «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
e. «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f. «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g. «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
5. Ai fini dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, si intende per:
a. «opera in associazione produttiva»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore indipendente originario, ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. «opera in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato;
c. «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off e remake e simili e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
d. «diritti di sfruttamento dell'opera»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia e all'estero come individuati nella Tabella C, allegata al presente decreto;
e. «Paesi DAC»: tutti i Paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Oggetto e requisiti
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive.
2. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i produttori indipendenti originari, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, e dall'art. 30, del presente decreto.
3. A pena di inammissibilità della richiesta, i soggetti richiedenti presentano la comprova del versamento delle spese di istruttoria, da determinarsi entro il limite minimo di 200 euro e massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.
4. I soggetti richiedenti, oltre a quanto prescritto ai commi 2 e 3 e fermo restando quanto prescritto nei successivi Capi II, III, IV, V e VI, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a. sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b. essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c. essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti all'importo di 10.000 euro in relazione ai cortometraggi;
d. essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
e. essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11, fatta eccezione per i produttori che presentano richiesta di credito d'imposta per la produzione di videoclip;
f. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
g. non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
h. non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione;
i. operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, abbiano la nazionalità italiana e i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
6. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, sono:
a. le opere cinematografiche o film che rispettano i requisiti per la destinazione cinematografica previsti dal decreto attuativo adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
b. le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un servizio di media audiovisivo lineare di ambito nazionale;
c. le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta;
d. le opere di animazione cinematografiche, televisive e web;
e. i documentari cinematografici, televisivi e web;
f. i cortometraggi cinematografici, televisivi e web;
g. i videoclip diffusi al pubblico in Italia mediante un servizio di media audiovisivo lineare oppure a richiesta.
7. Le opere di cui al comma 6 devono essere in possesso dei requisiti previsti nei rispettivi Capi del presente decreto.
8. Non sono in ogni caso ammissibili le opere che rientrano nei casi di esclusione di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.
Costo complessivo e costo eleggibile delle opere
1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al presente decreto e sono specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA.
2. In particolare, con riferimento al costo:
a. sono eleggibili gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione, a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
b. sono eleggibili, nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione, i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione", "Attori principali", così detti "costi sopra la linea", al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali. Non sono, in ogni caso, eleggibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni creative ovvero artistiche di cui alla presente lettera, fatto salvo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali";
c. non sono eleggibili il compenso per la produzione ("producer fee") e le spese generali dell'impresa; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo;
d. i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l'importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del venti per cento. Tale disposizione:
1) si applica in caso di contratti collettivi nazionali stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2019; per i contratti collettivi stipulati in data antecedente e rinnovati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto nonché per i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto la disposizione si applica a decorrere, rispettivamente, dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale ovvero dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo; in caso di mancato rinnovo, entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, di contratti collettivi nazionali esistenti e non rinnovati dopo il 1° gennaio 2019, ovvero in mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti massimi eleggibili dei costi del personale e delle figure professionali possono essere definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1;
2) si applica anche nelle ipotesi di cui al successivo comma 6;
3) non si applica con riferimento alle figure professionali di cui al successivo articolo 5, comma 3.
3. Ai fini del calcolo del credito d'imposta, sono eleggibili le spese:
a. sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
b. sostenute per l'acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c. sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;
d. sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi, sottoscritto dalle parti sociali e riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2020, ed eventuali successive modificazioni, relativo all'emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi i costi assicurativi e per tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione;
e. sostenute per l'adozione di protocolli volti a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni audiovisive o per altre eventuali azioni in materia di sostenibilità ambientale previste dal Protocollo fra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 gennaio 2024.
4. In caso di opere di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, sono eleggibili le spese sostenute dal produttore indipendente italiano ai sensi del comma 3, ivi incluse quelle sostenute in qualità di produttore esecutivo in misura eccedente la propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale. In ogni caso, le disposizioni relative al costo complessivo dell'opera si intendono riferite alla quota del costo dell'opera del produttore italiano, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 4, comma 3.
5. In caso di produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati.
6. Nel caso di contratto di prestazione di servizi stipulato con terzi per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera (cd contratto di service), sono eleggibili i relativi costi, come previsti al precedente comma 2, esclusivamente se aventi i requisiti di cui al precedente comma 3 e a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a subcontrattare a soggetti terzi in modalità cd "a cascata". In sede di rendicontazione, il produttore dovrà specificare le singole prestazioni eseguite dal service, con il rispettivo costo, secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.
7. Sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo le spese che non siano utilizzate per accedere a crediti d'imposta di altri Stati.
Limiti d'intensità d'aiuto
1. I crediti d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e).
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a. opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j), k), l), n), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
b. opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
c. film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
d. film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
e. film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
Limiti massimi dei crediti d'imposta per opera e per impresa
1. Fermi restando i limiti previsti all'articolo 4, il credito d'imposta è riconosciuto in misura non superiore ai seguenti importi:
a. in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, fino all'ammontare massimo di euro 9.000.000 per opera;
b. in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia, fino all'ammontare massimo di euro 18.000.000 per opera.
2. I crediti d'imposta che rientrano nei limiti di cui alla lettera a) del comma 1 sono imputati all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva. Il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è imputato per l'importo massimo di euro 9.000.000 all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva e per l'eccedenza in parti uguali ai tre esercizi fiscali successivi.
3. In ogni caso, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale, non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le ulteriori specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale, anche tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche e della eventuale natura seriale delle opere.
Richiesta dei crediti d'imposta
1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a. la DGCA abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante;
b. le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
c. sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. I crediti d'imposta di cui ai Capi II, III, IV, V e VI sono riconosciuti a condizione che il produttore presenti, alternativamente:
a. la richiesta preventiva, con le modalità indicate agli articoli 14, 18, 22, comma 2, 25 e 29, comma 2 e successivamente la richiesta definitiva di cui agli articoli 15, 19, 22, comma 3, 26 e 29, comma 3;
b. la sola richiesta definitiva di cui agli articoli 15, 19, 22, comma 3, 26 e 29, comma 3.
3. Il credito d'imposta di cui al Capo VII è riconosciuto a condizione che il produttore presenti la richiesta definitiva di cui all'articolo 31.
4. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto.
5. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti per intero all'esito positivo dell'istruttoria e sono utilizzabili in compensazione secondo le modalità di seguito indicate:
a. per il 70 per cento, all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, come definite all'art. 1, comma 3, lett. k), del presente decreto, ovvero per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
b. in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell'importo approvato.
6. Gli importi dei crediti d'imposta sono riconosciuti dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva.
Obblighi da parte dei beneficiari
1. A pena di decadenza dal beneficio, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica i dati, i contenuti e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, inerenti all'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera oggetto del beneficio.
2. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con i fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con i distributori cinematografici, l'obbligo in capo a questi ultimi di trasparenza e di informazione sui dati relativi alla fruizione da parte degli spettatori delle opere sostenute sia in Italia che nel resto del mondo e secondo le specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale. Tali dati devono essere comunicati, a pena di decadenza dal beneficio, alla DGCA, secondo le modalità indicate nel decreto previsto nel precedente periodo, fermo restando la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate.
3. A pena di decadenza dal beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.
4. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le opere cinematografiche, televisive e web devono essere prodotte, distribuite e diffuse al pubblico in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
5. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di dichiarare nei titoli di testa ovvero di coda le parti dell'opera ovvero le fasi di lavorazioni dell'opera per le quali è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. In relazione a quest'ultima, la DGCA richiede ulteriori specifiche e informazioni in modalità telematica all'atto di presentazione della domanda preventiva ovvero della domanda consuntiva.
6. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:
a. agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
b. agli interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.
7. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore.
8. Ai fini dell'ammissione ai benefìci di cui al presente decreto, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito, secondo le disposizioni del presente articolo, comporta la decadenza dai benefìci concessi.
Cedibilità del credito d'imposta
1. I crediti d'imposta approvati in via definitiva di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
2. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso del cessionario nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del medesimo cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario deve avere ottenuto il credito d'imposta definitivo e deve presentare alla DGCA apposita domanda di cessione del credito con la comprova del versamento delle spese di istruttoria, di cui all'articolo 2, comma 3. All'interno della domanda, il beneficiario comunica il valore del credito definitivo maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto, non utilizzato e oggetto di cessione, allegando il contratto di cessione del credito redatto in forma pubblica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 3, la DGCA verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 34 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DGCA i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DGCA comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito.
6. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.
Decadenza e revoca del credito d'imposta
1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
a. qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b. qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilità culturale;
c. qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o adempimenti previsti nei Capi II, III, IV, V, VI e VII del presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Il credito d'imposta è altresì revocato al produttore al quale è subentrato altro produttore. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. Il produttore subentrante può presentare, a proprio nome, le richieste preventive, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.
Idoneità al credito d'imposta
1. Ai fini dell'ammissibilità ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, è possibile richiedere l'idoneità al credito d'imposta, fatta eccezione per le opere di cui al Capo VII, presentando alla DGCA apposita domanda, anche prima dell'inizio delle riprese ovvero della lavorazione e in ogni caso, prima della richiesta preventiva di credito d'imposta, unitamente alla comprova del versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'ottenimento dell'idoneità non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DGCA previsti nei successivi Capi. Le modalità di presentazione delle istanze e i requisiti specifici per l'ottenimento dell'idoneità sono stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo.
3. L'ottenimento dell'idoneità non costituisce in nessun caso titolo preferenziale in merito all'attribuzione del credito d'imposta.
4. L'ottenimento dell'idoneità costituisce riconoscimento dell'eleggibilità culturale.
Certificazione dei costi
1. La certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta definitiva di credito di imposta e i cui oneri sono a carico del produttore, deve:
a. essere firmata digitalmente;
b. attestare:
1) l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
2) l'effettività delle spese, intesa come effettivo sostenimento della spesa medesima, e la stretta inerenza delle stesse rispetto all'opera audiovisiva;
3) la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera alle disposizioni di cui al precedente art. 3, alla Tabella B del presente decreto nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche
1. Sono ammissibili le opere cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), aventi durata superiore a 52 minuti e per le quali il richiedente:
a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 40 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
b. ha sottoscritto un accordo vincolante con primaria società di distribuzione cinematografica, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j). Tale accordo deve prevedere:
1) per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 300.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
2) per le opere con un costo inferiore o pari a euro 3.500.000: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a euro 90.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 980 proiezioni in almeno 70 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, sono altresì ammissibili le opere cinematografiche destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:
a. un contributo selettivo alla produzione di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
b. un contributo da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.
Per tali opere deve essere soddisfatta una circuitazione cinematografica secondo almeno le seguenti specifiche:
i. per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000: un investimento per la promozione non inferiore a euro 200.000 e la previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-2130;
ii. per le opere con costo inferiore o pari a euro 3.500.000: numero minimo di proiezioni pari a 240 nell'arco di 3 mesi o, in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 1.500.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale cinema e audiovisivo e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo.
3. Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative relativamente ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti nei precedenti commi 1 e 2, anche delineando schemi distributivi da considerarsi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, equivalenti a quelli indicati nel comma 1 e 2 individuati nel presente articolo, nonché gli effetti del mancato rispetto del requisito del numero di proiezioni minimo richiesto in caso di fatti sopravvenuti e imprevedibili o comunque di impedimenti oggettivi, debitamente documentati, non imputabili alle società di produzione e distribuzione.
4. Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto e che conservi, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari.
5. Il decreto attuativo dell'articolo 16 della legge n. 220 del 2016 contiene ulteriori disposizioni inerenti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica.
Misura del credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche
1. Ai produttori indipendenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4 del presente decreto, il credito di imposta è concesso nella misura del 40 per cento del costo eleggibile di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5.
2. In caso di domanda presentata da una impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta a:
a. 35 per cento per la parte del costo eleggibile superiore a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000;
b. 30 per cento per la parte di costo eleggibile superiore a euro 10.000.000.
3. Entro i limiti di cui agli articoli 4 e 5, ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'articolo 3, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese. Il credito d'imposta di cui al presente comma è autorizzato nel limite massimo complessivo pari al 15 per cento delle risorse annue stanziate a favore dei crediti d'imposta per la produzione cinematografica, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
4. In caso di opera in produzione associata tra produttore indipendente e produttore non indipendente ovvero impresa cinematografica e audiovisiva non europea:
a. nel caso in cui il produttore indipendente detiene una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento, si applicano le disposizioni del comma 1;
b. nel caso in cui il produttore indipendente detiene una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera inferiore o uguale al 50 per cento, il credito è calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.
5. In caso di opera in produzione associata tra un produttore indipendente e una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera k, numeri 1 e 3, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 si applica nel caso in quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento.
Richiesta preventiva
1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità, spetta a condizione che il produttore presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve:
a. essere presentata successivamente alla richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi della legge n. 220 del 2016;
b. contenere comprova del pagamento delle spese istruttorie;
c. contenere tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1, ivi incluso il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto.
3. In caso di opere realizzate da più produttori, le richieste debbono essere presentate congiuntamente. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
4. La DGCA comunica al produttore il riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1 e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria.
Richiesta definitiva
1. La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve essere presentata:
a. successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
b. successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni, alla conferma della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
c. nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione di detta richiesta.
2. Con riferimento ai termini indicati al comma 1, possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
3. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
a. la certificazione dei costi di cui all'articolo 11;
b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1;
4. In assenza della richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve altresì presentare:
a. la comprova del pagamento delle spese istruttorie;
b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1 e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, la DGCA comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo.
6. Il credito d'imposta è calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili come indicati nella certificazione contabile di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo.
7. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, è attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento.
8. Le disposizioni previste al comma 7 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera, a seguito di apposita richiesta da presentare alla DGCA contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da sopravvenute ragioni connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque salva la previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di opere televisive e web
1. Sono ammissibili le opere televisive e web di cui all'articolo 2, comma 6, lettere b) e c), prodotte da produttori indipendenti originari e per le quali il richiedente:
a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 50 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
b. ha sottoscritto un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio;
c. in alternativa alla lettera b), ha sottoscritto, per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e avente un fatturato pari almeno a euro 5.000.000 in Italia;
2. A pena di inammissibilità, l'accordo di cui al precedente comma 1, lettere b) o c) prevede che il fornitore di servizi di media audiovisivi:
a. in caso di associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. in caso di preacquisto, acquisto e licenza, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. Sono altresì ammissibili le opere televisive e web destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:
a. un contributo selettivo alla produzione di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
b. eventuali contributi da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.
Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettere b) o c), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.
4. Le opere ammesse al beneficio sono realizzate con modalità coerenti con le disposizioni dettate in materia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e rientrano in una delle seguenti categorie:
a. opere in associazione produttiva con fornitore di servizi di media audiovisivi per le quali il produttore indipendente originario, congiuntamente:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Nel contratto di associazione produttiva è, inoltre, previsto a favore del produttore indipendente il diritto di acquistare la quota restante dei predetti diritti, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa;
b. opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto per le quali il produttore indipendente originario:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari;
3) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a 6 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali;
4) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione.
5. Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa:
a. per le opere in associazione produttiva, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. per le opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto, l'eventuale negoziazione di una clausola di prelazione a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi.
6. Le opere di cui al comma 1 devono essere opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto. Tali parametri possono essere derogati con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.
Aliquote applicate
1. Il credito di imposta è concesso nella misura del 25 per cento del costo eleggibile. Tale aliquota è incrementata al 35 per cento, alternativamente, nei casi di:
a. opera tv in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, a condizione che la coproduzione non sia meramente finanziaria;
b. opera tv e web realizzate con apporto di risorse internazionali pari ad almeno il 30 per cento: non rilevano a tal fine, le risorse provenienti da fornitori di servizi media audiovisivi che rivolgono, direttamente o mediante società del medesimo gruppo, offerte editoriali al pubblico italiano ovvero da altre società estere appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa richiedente;
c. opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto;
d. opere in associazione produttiva per le quali:
1) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a 6 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio della stagione, nel caso di opere seriali.
2) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti free tv e dei relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera.
2. Le aliquote previste al comma 1, in caso di domanda presentata da una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k, sono ridotte:
a. di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000;
b. di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 20.000.000.
3. In caso di opera in produzione associata tra un produttore indipendente e una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera k, numeri 1 e 3, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 si applica nel caso in quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento.
Richiesta preventiva
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16, a pena di inammissibilità, spetta a condizione che il produttore originario indipendente presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese, o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve:
a. essere presentata successivamente alla richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi della legge n. 220 del 2016;
b. contenere comprova del pagamento delle spese istruttorie;
c. contenere documentazione attestante gli intervenuti accordi fra produttore originario indipendente e fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero dei contratti, aventi data certa; la trasmissione del contratto, che deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla stipula, è condizione per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al successivo comma 4;
d. contenere tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1, ivi incluso il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto.
3. In caso di opere realizzate da più produttori, le richieste debbono essere presentate congiuntamente. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
4. La DGCA comunica al produttore il riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1 e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria e della trasmissione del contratto di cui al comma 2, lettera c).
Richiesta definitiva
1. La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve essere presentata:
a. successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
b. successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di consegna alla medesima DGCA della copia campione dell'opera;
c. nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della copia campione.
2. Con riferimento ai termini indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
3. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
a. la certificazione dei costi di cui all'articolo 11;
b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.
4. In assenza della richiesta preventiva, il soggetto richiedente deve altresì presentare la comprova del pagamento delle spese istruttorie nonché l'ulteriore documentazione specificata nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, la DGCA comunica al produttore originario indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta è attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento.
6. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma 5 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla DGCA contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di documentari
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo i documentari cinematografici, i documentari televisivi e web in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, di natura seriale e non seriale, di durata complessiva superiore a 20 minuti e per i quali il richiedente:
a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
b. ha sottoscritto per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, alternativamente:
1) un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di documentari, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo. Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2) un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
3) un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e avente un fatturato pari almeno a euro 5.000.000 in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).
2. A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma, lettera b), punti 2) e 3), prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:
a. in caso di documentario tv o web in associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. in caso di documentario tv o web in preacquisto, acquisto e licenza o in caso di documentario cinematografico, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. Sono, altresì, ammissibili i documentari destinatari di almeno uno dei seguenti contributi:
a. un contributo selettivo alla produzione di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
b. un contributo da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.
Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.
4. Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto e che rispetti:
a. per i documentari cinematografici, quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. L'opera deve, inoltre, avere i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 o, in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 1.000.000, deve aver partecipato a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo e deve essere, altresì, oggetto di contratto con fornitore di servizi media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;
b. per i documentari televisivi e web in associazione produttiva con il fornitore di servizi di media audiovisivi, il produttore indipendente originario, congiuntamente:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Nel contratto di associazione produttiva è, inoltre, previsto a favore del produttore indipendente il diritto di acquistare la quota restante dei predetti diritti, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa;
3) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv, SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a 6 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio della stagione, nel caso di opere seriali.
4) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti free tv e dei relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera.
c. per i documentari televisivi e web in preacquisto, acquisto e licenza di prodotto, il produttore indipendente originario:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari;
3) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a 6 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali;
4) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione.
5. Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa:
a. per le opere in associazione produttiva, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. per le opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto, l'eventuale negoziazione di una clausola di prelazione a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi.
Aliquote applicate e ulteriori disposizioni relative ai costi eleggibili
1. Nel caso di comprovate esigenze artistiche o relative allo sviluppo narrativo della storia, preventivamente comunicate e approvate dalla DGCA, sono eleggibili, nel limite massimo del 20 per cento del costo complessivo di produzione, le spese diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
2. Il credito di imposta è concesso nella misura del 40 per cento del costo eleggibile di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5.
3. In caso di domanda presentata da una impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta:
a. per le opere seriali:
1) di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 600.000 e fino a euro 800.000;
2) di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 800.000.
b. per le opere non seriali:
1) di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 330.000 e fino a euro 440.000;
2) di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 440.000.
4. In caso di opera in produzione associata tra un produttore indipendente e una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera k, numeri 1 e 3, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 3 si applica nel caso in quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento.
Richiesta preventiva e definitiva
1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità, spetta a condizione che il produttore presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti al conseguimento del 50 per cento delle giornate di ripresa.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e contiene le prescrizioni di cui all'articolo 14 in caso di documentario con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 18 in caso di documentario con diffusione mediante fornitore di servizi di media audiovisivo.
3. A pena di decadenza, la richiesta definitiva del credito di imposta di cui al presente Capo deve essere presentata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 in caso di documentario con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 19 in caso di documentario con diffusione mediante un fornitore di servizi di media audiovisivo.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di opere di animazione
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo le opere di animazione cinematografiche, televisive e web in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, di natura seriale e non seriale, di durata complessiva superiore a 20 minuti e per i quali il richiedente:
a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
b. ha sottoscritto per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, alternativamente:
1) un accordo vincolante con primaria società di distribuzione cinematografica, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di opere di animazione, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo. Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2) un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
3) un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a euro 5.000.000 in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).
2. A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:
a. in caso di opera di animazione tv o web in associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. in caso di opera di animazione tv o web in preacquisto, acquisto e licenza o in caso di opera di animazione cinematografica, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. Sono altresì ammissibili le opere di animazione destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:
a. un contributo selettivo alla produzione di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
b. un contributo da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.
Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.
4. Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi, altresì, alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto e che rispetti:
a. per le opere cinematografiche, quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. L'opera deve inoltre avere i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016;
b. per le opere televisive e web in associazione produttiva, con il fornitore di servizi di media audiovisivi, il produttore indipendente originario, congiuntamente:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Nel contratto di associazione produttiva è, inoltre, previsto a favore del produttore indipendente il diritto di acquistare la quota restante dei predetti diritti, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa;
3) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv, SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a quella prevista per i diritti free tv;.
4) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti free tv e dei relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera;
c. per le opere televisive e web, in preacquisto, acquisto e licenza di prodotto, il produttore indipendente originario:
1) contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
2) conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari;
3) in caso di prioritario sfruttamento del diritto free tv, FVoD, AVoD dell'opera, il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50 per cento dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD; eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a quella prevista per il diritto free tv;
4) in caso di prioritario sfruttamento del diritto pay tv o del diritto SVoD, il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv, con un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione.
5. Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa:
a. per le opere in associazione produttiva, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. per le opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto, la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto, l "eventuale negoziazione di una clausola di prelazione a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi.
6. Per le opere in coproduzione, compartecipazione o produzione internazionale, il beneficio spetta a condizione che le imprese italiane, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, restino titolari ed abbiano l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa.
7. Per le opere seriali, il credito d'imposta per l'opera realizzata è riconosciuto entro un costo eleggibile massimo di euro 25.000 a minuto. La DGCA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede ad effettuare verifiche di congruità, con particolare riferimento alle opere non seriali, e a rideterminare, in caso di incongruità, il costo eleggibile.
8. I costi del personale e delle figure professionali non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, nei limiti definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.
Aliquote applicate
1. Il credito di imposta è concesso nella misura del 40 per cento del costo eleggibile di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5.
2. In caso di domanda presentata da una impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta a:
a. per le opere seriali:
1) di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3,9 milioni e fino a euro 5,2 milioni;
2) di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 5,2 milioni.
b. per le opere non seriali:
1) di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3 milioni e fino a euro 4,2 milioni;
2) di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 4,2 milioni.
3. In caso di opera in produzione associata tra un produttore indipendente e una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera k, numeri 1 e 3, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 si applica nel caso in quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento.
Richiesta preventiva
1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità, spetta a condizione che il produttore presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti il conseguimento del 50 per cento delle giornate di lavorazione ovvero quattro settimane consecutive di lavorazione.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e contiene le prescrizioni di cui all'articolo 14 in caso di opera di animazione con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 18 in caso di opera di animazione con diffusione mediante un fornitore di servizi di media audiovisivo.
Richiesta definitiva
1. A pena di decadenza, la richiesta definitiva del credito d'imposta di cui al presente Capo deve essere presentata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 in caso di opera di animazione con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 19 in caso di opera di animazione con diffusione mediante un fornitore di servizi di media audiovisivo.
2. I termini di ventiquattro mesi, indicati all'articolo 15, comma 1, lett. c) e di diciotto mesi, indicato all'articolo 19, comma 1, lett. c), sono aumentati di dodici mesi.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di cortometraggi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo i cortometraggi cinematografici, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera n) del presente decreto, televisivi e web in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, con costo massimo eleggibile non superiore a euro 200.000 e per i quali il richiedente:
a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
b. ha sottoscritto per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, alternativamente:
1) un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di cortometraggi, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2) un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
3) un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a euro 5.000.000 in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).
2. A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:
a. in caso di cortometraggio tv o web in associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
b. in caso di cortometraggio tv o web in preacquisto, acquisto e licenza o in caso di cortometraggio cinematografico, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. Sono, altresì, ammissibili i cortometraggi destinatari di almeno uno dei seguenti contributi:
a. un contributo selettivo alla produzione di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
b. un contributo da parte di organismi sovranazionali.
Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettere b) o c), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.
4. Per le opere di cui al presente Capo al momento della presentazione della richiesta definitiva deve essere comprovata, a pena di revoca o decadenza:
a. una circuitazione cinematografica coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, o, in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 200.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, oltre alla sottoscrizione di un contratto con un fornitore di servizi di media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;
b. una diffusione al pubblico mediante un'emittente televisiva di ambito nazionale o mediante un fornitore di servizio di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, che ha acquisito i diritti SVOD dell'opera a condizioni di mercato.
5. Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto.
Aliquote applicate
1. Il credito di imposta è concesso nella misura del 40 per cento del costo eleggibile di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5.
Richiesta preventiva e definitiva
1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità, spetta a condizione che il produttore presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti al conseguimento del 50 per cento delle giornate di ripresa.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e contiene le prescrizioni di cui all'articolo 14 in caso di cortometraggio con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 18 in caso di cortometraggio con diffusione mediante fornitore di servizio di media audiovisivo.
3. A pena di decadenza, la richiesta definitiva del credito di imposta di cui al presente Capo deve essere presentata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 in caso di cortometraggio con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 19 in caso di cortometraggio con diffusione mediante un fornitore di servizi di media audiovisivo.
Requisiti per la richiesta del credito d'imposta per la produzione di videoclip e aliquote applicate
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo i videoclip prodotti da produttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto e dei seguenti ulteriori requisiti:
a. siano in grado di comprovare, per l'opera per cui è richiesto il beneficio, la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 40 per cento del costo di produzione dell'opera; non rileva, a tal fine, il credito di imposta richiesto;
b. presentino, per l'opera per cui è richiesto il beneficio, un accordo di diffusione sottoscritto, direttamente o attraverso le società di gestione dei diritti fonografici iscritte all'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti presente presso l'AGCOM, con enti radio-televisivi ovvero con un fornitore di servizi di media audiovisivi.
2. Il credito di imposta di cui al presente Capo è concesso nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 80.000 per ciascuna opera.
Richiesta definitiva
1. La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve essere presentata:
a. successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
b. successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di prima diffusione dell'opera.
2. Con riferimento ai termini indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere ammesse deroghe per sopravvenute ragioni tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
3. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera:
a. la certificazione dei costi di cui all'articolo 11;
b. tutti gli elementi e la documentazione indicati nel modello di invio della domanda come ulteriormente specificati nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1;
c. la comprova del pagamento delle spese istruttorie;
d. l'accordo di diffusione, di cui all'art. 30, comma 1, lettera b);
e. il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, la DGCA comunica al produttore l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo.
Controllo della spesa
1. Per i crediti disciplinati dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 583 e 584, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabiliti, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive, anche con riferimento alle priorità da accordare ad opere in possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione di cui agli articoli 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 e 31.
Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. La DGCA provvede alla registrazione dei crediti di imposta approvati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
Modalità di fruizione del credito di imposta
1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito di imposta.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DGCA, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Le risorse stanziate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 220 del 2016, per i crediti di imposta di cui al presente decreto, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
Trasmissione dei dati
1. La DGCA trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa entro il giorno 5 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, anche a seguito di operazioni di cessione di cui all'articolo 8, e l'importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla DGCA, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Monitoraggio e sanzioni
1. La DGCA appronta appositi controlli per verificare la legittima concessione e fruizione del credito di imposta assegnato alle imprese. A tal fine, risorse non superiori a euro 1 milione per l'anno 2024 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 assegnate con il decreto di riparto, di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, in favore dei crediti di imposta di cui al presente decreto possono essere destinate all'attività di monitoraggio e controllo, da effettuarsi anche mediante la stipula di una o più Convenzioni con altri organi dello Stato ovvero con enti o società specializzate.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la DGCA provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, ne dà comunicazione alla DGCA la quale, previe verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2.
4. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
5. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DGCA del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
7. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
8. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220".
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
3. Per le richieste di credito d'imposta alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive presentate entro il 21 gennaio 2024 a valere sulle risorse dell'anno 2023 si applicano le disposizioni previste nel decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.
Il Ministro della Cultura
GENNARO SANGIULIANO
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GIANCARLO GIORGETTI