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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2795 DELLA COMMISSIONE, 24 luglio 2024

G.U.U.E. 31 ottobre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° novembre 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 461 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per introdurvi, come obblighi di segnalazione, le norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), ossia un insieme completo di requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per rendere le norme FRTB vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

2) Data la natura altamente concorrenziale delle attività di negoziazione internazionali, le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione nelle varie giurisdizioni, in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche, avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti. Dal monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB, e più specificamente in quelle con un gran numero di banche operanti a livello internazionale, è emerso che i ritardi nell'attuazione delle suddette norme in tali giurisdizioni comportano un rischio significativo di produrre effetti distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale. E' pertanto necessario rinviare di un anno l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.

3) Le autorità competenti necessitano di informazioni per monitorare l'impatto dell'FRTB, individuare potenziali problemi e agevolare gli scambi che esse intrattengono con gli enti in relazione all'attuazione. E' pertanto opportuno che gli enti siano tenuti a continuare a segnalare le informazioni relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di entrata in applicazione dell'FRTB per il calcolo di tali requisiti nell'Unione. Allo stesso tempo, è opportuno che gli enti continuino a segnalare alle loro autorità competenti i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore all'8 luglio 2024.

4) Il regolamento (UE) 2024/1623 introduce nel regolamento (UE) n. 575/2013 obblighi di informativa specifici per il rischio di mercato, adattati a quanto stabilito nell'FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato deve però essere rinviata di un anno. Per motivi di coerenza, anche i relativi obblighi di informativa specifici dovrebbero essere rinviati di un anno. Data l'importanza dell'informativa sui requisiti di fondi propri per preservare una solida disciplina di mercato e per orientare le decisioni di investimento dei partecipanti al mercato, gli enti dovrebbero comunque essere tenuti, durante tale periodo di rinvio, a continuare a pubblicare le informazioni pertinenti per la loro esposizione al rischio di mercato e i relativi requisiti di fondi propri sulla base dei metodi di calcolo pre-FRTB.

5) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.

6) Il regolamento (UE) 2024/1623 inizierà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025. E' pertanto necessario allineare a tale data la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento per evitare che gli enti si ritrovino di fronte a prescrizioni contrastanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

Art. 1

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013 è inserito il seguente articolo 520 bis:

«Articolo 520 bis

Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Fino al 1° gennaio 2026 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.».

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN