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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2746 DELLA COMMISSIONE, 25 ottobre 2024

G.U.U.E. 30 ottobre 2024, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 31 ottobre 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 25

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 8 bis, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009. Attraverso tale modifica la rete d'informazione contabile agricola (RICA) è trasformata in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA). Per garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale modifica, è opportuno adottare alcune norme mediante atti di esecuzione.

2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario fissare soglie di dimensione economica delle aziende. Tali soglie devono variare a seconda degli Stati membri e in alcuni casi in funzione della circoscrizione RISA, in modo da tener conto delle loro diverse strutture agricole.

3) A norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009, ogni Stato membro deve elaborare un piano di selezione delle aziende contabili ("piano di selezione") che assicuri un campione rappresentativo del campo d'osservazione. Ai fini della creazione del piano di selezione è opportuno che il campo di osservazione sia stratificato sulla base delle circoscrizioni RISA elencate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e sulla base delle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica. Il piano di selezione dovrebbe essere predisposto prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, affinché la Commissione possa esaminarne il contenuto prima che sia possibile utilizzarlo per la selezione delle aziende contabili. Al fine di mantenere la rappresentatività del campione selezionato rispetto alle variabili economiche, integrando nel contempo altri aspetti relativi alla sostenibilità, è opportuno aggiornare i modelli e i metodi relativi alla forma e al contenuto del piano di selezione. La selezione delle aziende da parte degli Stati membri dovrebbe tenere conto degli ambiti ambientali e sociali introdotti con la transizione alla RISA.

4) Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009, applicabili ai fini della RISA, è opportuno stabilire norme di esecuzione relative alla tipologia dell'Unione.

5) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende dovrebbero essere determinati secondo un criterio economico. E' opportuno utilizzare a tal fine la produzione standard di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009. Le produzioni standard devono essere stabilite per prodotto e dovrebbero essere in linea con l'elenco delle variabili dei dati strutturali di base di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A tale riguardo, è opportuno garantire una corrispondenza fra le attività caratteristiche contenute nelle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale della RISA.

6) Data l'accresciuta importanza acquisita dalle attività non agricole dell'azienda, è opportuno includere nella tipologia dell'Unione una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza di tali attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

7) Poiché è opportuno utilizzare la produzione standard di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 come criterio economico per determinare l'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica dell'azienda, è inoltre necessario stabilire norme per la trasmissione alla Commissione delle produzioni standard e dei dati necessari al loro calcolo.

8) Al fine di conseguire gli obiettivi della RISA, è opportuno modificare le caratteristiche della scheda aziendale, compresi l'inizio e la fine dell'esercizio di riferimento, il modello di scheda aziendale, la definizione delle variabili e la frequenza di trasmissione dei dati. In particolare le nuove variabili relative alle dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità dell'attività agricola dovrebbero riguardare gli ambiti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. E' opportuno stabilire principi generali per la compilazione delle schede aziendali, anche con riferimento alla necessità di rilevare variabili ambientali e sociali e alle nuove possibilità offerte dalla condivisione dei dati con altre fonti di dati.

9) E' opportuno precisare in maniera dettagliata le variabili e la definizione delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, fornendo informazioni necessarie alla loro analisi specifica. La definizione delle nuove variabili dovrebbe essere coerente con i dati contabili esistenti, che sono inclusi tra i dati RISA, sulla base di un modello simile.

10) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1217/2009 prevede che siano stabiliti i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro. Tenuto conto della diversa organizzazione e dei diversi metodi adottati nella compilazione dei dati nei vari Stati membri, è opportuno stabilire termini pertinenti per talune variabili nel periodo compreso tra l'esercizio di riferimento 2025 e l'esercizio di riferimento 2027. Tale periodo dovrebbe applicarsi sia per la definizione del calendario di trasmissione dei dati sia per la gestione del bilancio annuale.

11) Al fine di garantire la gestione uniforme e tempestiva dei dati forniti, le schede aziendali debitamente compilate dovrebbero essere trasmesse alla Commissione in tempo utile tramite l'organo di collegamento designato da ogni Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009. E' opportuno che la procedura di trasmissione dei dati alla Commissione sia resa agevole e sicura. Pertanto si dovrebbe disporre che l'organo di collegamento trasmetta le pertinenti informazioni direttamente alla Commissione tramite il sistema informatico da essa predisposto ai fini di detto regolamento e prevedere ulteriori modalità a tale riguardo. E' opportuno fissare i termini per la presentazione di tali dati alla Commissione tenendo conto dei tempi di trasmissione dei dati fatti registrare in passato dagli Stati membri.

12) Per essere considerate ammissibili al pagamento dell'importo le schede aziendali trasmesse alla Commissione devono essere debitamente compilate.

13) Il limite del numero totale di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento dell'Unione è fissato per Stato membro e per circoscrizione RISA nel regolamento (CE) n. 1217/2009. Tuttavia, per tenere conto dei cambiamenti strutturali, dovrebbe essere prevista una certa flessibilità riguardo al numero massimo di aziende contabili ammissibili al finanziamento dell'Unione per circoscrizione RISA, in modo tale da compensare un basso livello di rilascio in altre circoscrizioni RISA, purché sia rispettato il numero massimo di aziende contabili dello Stato membro interessato, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1217/2009.

14) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbe essere previsto il versamento agli Stati membri di un importo per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate entro un termine stabilito. Al fine di garantire una transizione agevole dalla RICA alla RISA, le norme concernenti l'importo dovuto agli Stati membri dovrebbero essere adattate per i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra l'esercizio di riferimento 2025 e l'esercizio di riferimento 2027 e tenere conto della misura in cui le schede aziendali debitamente compilate e trasmesse forniscono tutte le informazioni necessarie per l'analisi degli ambiti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.

15) La Commissione, la Procura europea (EPPO) rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti devono poter esercitare le rispettive competenze, anche per quanto riguarda lo svolgimento di audit, controlli in loco e indagini relativamente alle spese finanziate dall'Unione a norma del regolamento.

16) Ai fini dell'attuazione delle norme relative alla condivisione dei dati di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario stabilire disposizioni sui dati da estrarre dalle diverse serie di dati. E' opportuno stabilire specifiche tecniche e termini per la trasmissione dei dati al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità degli Stati membri, tenendo conto della fattibilità dell'estrazione dei dati, di altri sistemi elettronici già esistenti e della gestione del sistema informatizzato della RISA. Ai fini dell'allineamento con l'attuazione dei piani strategici nell'ambito della politica agricola comune (PAC) di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 67, paragrafo 3, è opportuno fissare termini per la trasmissione dei dati che consentano di collegare i dati RISA alle domande di aiuto nell'ambito della PAC presentate dalle stesse aziende. Per quanto riguarda la condivisione dei dati territoriali delle parcelle agricole, è altresì opportuno tenere conto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (8).

17) Ai fini dell'attuazione delle norme in materia di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario stabilire disposizioni concernenti il sistema informatizzato per la trasmissione e l'analisi dei dati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (9).

18) Il numero, la pertinenza e la definizione delle variabili, nonché le disposizioni finanziarie, compresa la definizione di scheda aziendale debitamente compilata, e le disposizioni relative alla condivisione dei dati dovrebbero essere soggetti a revisione nel 2027, alla luce dell'esperienza acquisita con la compilazione dei dati per il primo esercizio di riferimento e sulla base di un'analisi di fattibilità che tenga conto, tra l'altro, dei contributi degli Stati membri, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l'eventuale applicazione di nuovi metodi e l'onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili.

19) Le nuove norme introdotte dal regolamento sostituiscono le disposizioni vigenti stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (10). Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere abrogato. Tuttavia, al fine di garantire che la trasmissione dei dati, la loro verifica e i pagamenti per tutti gli esercizi contabili anteriori al 2025 possano essere completati, tale regolamento di esecuzione dovrebbe continuare ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2025.

20) Data la necessità per gli Stati membri di effettuare la transizione dalla RICA alla RISA, il regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio di riferimento 2025.

21) Affinché gli Stati membri possano iniziare tempestivamente a predisporre il piano di selezione, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha formulato osservazioni formali il 13 settembre 2024.

23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 15.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (GU L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(6)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(7)

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

(9)

Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/46/oj).

(10)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj).

(11)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: https//data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

SEZIONE 1

CAMPO DI OSSERVAZIONE E PIANO DI SELEZIONE

Art. 1

Soglia di dimensione economica

Le soglie di dimensione economica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Numero di aziende contabili

Il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Piano di selezione

1. I modelli e i metodi relativi alla forma e al contenuto dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, il piano di selezione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, approvato dal comitato nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento cui si riferisce tale piano di selezione.

SEZIONE 2

TIPOLOGIA UNIONALE DELLE AZIENDE

Art. 4

Classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari

I metodi di calcolo delle classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la loro corrispondenza con le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali di cui al medesimo articolo sono stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 5

Dimensione economica dell'azienda

Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e le classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

Art. 6

Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell'azienda

1. Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento.

Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell'azienda di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell'allegato IV, parte 2.1, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all'allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento.

2. La produzione standard totale di un'azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.

Art. 7

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

Le altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono definite nell'allegato VII, parte 1, del presente regolamento. La loro rilevanza economica per l'azienda è espressa sotto forma di fascia percentuale del fatturato dell'azienda.

Il metodo di stima della rilevanza delle attività lucrative di cui al primo comma è stabilito nelle parti 2 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento.

Le fasce percentuali di cui al primo comma sono indicate nella parte 3 dell'allegato VII del presente regolamento.

Art. 8

Comunicazione delle produzioni standard e dei dati per la loro determinazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le produzioni standard, i dati per determinarle e i metadati corrispondenti, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1217/2009, per il periodo di riferimento dell'anno N entro il 31 dicembre dell'anno N+ 3.

2. Per la presentazione dei dati e dei metadati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per tale scopo.

SEZIONE 3

SCHEDA AZIENDALE E TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE

Art. 9

Inizio e fine dell'esercizio di riferimento

L'esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 si chiude nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 30 giugno.

Art. 10

Definizioni delle variabili, modello di scheda aziendale e frequenza di trasmissione dei dati

Le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, il modello per la presentazione dei dati e la frequenza di trasmissione dei dati, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento.

Art. 11

Metodi e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

1. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 8 bis, del regolamento (CE) n. 1217/2009. Le informazioni necessarie sono scambiate per via elettronica sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema informatizzato.

2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 in sede di comitato nazionale per la rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.

3. Le tabelle e le variabili RISA figurano nell'allegato IX. Nelle schede aziendali gli Stati membri presentano i dati di cui all'articolo 10 a partire dagli esercizi di riferimento 2025 e 2027 secondo il calendario di cui all'allegato IX. Per l'esercizio di riferimento 2026 le variabili da trasmettere sono le stesse dell'esercizio di riferimento 2025. Per quanto concerne le tabelle di cui all'allegato IX, le nuove variabili RISA di cui all'allegato IX sono trasmesse per la prima volta per l'esercizio di riferimento 2025 o 2027. Dopo tali esercizi di riferimento la trasmissione dei dati prosegue con cadenza annuale.

Tuttavia i dati da trasmettere per l'esercizio di riferimento 2027 possono essere trasmessi anche in un esercizio precedente.

4. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell'esercizio di riferimento in questione.

Tuttavia la Germania può trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a 15 settimane dopo il termine di cui al primo comma.

5. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione una volta che i dati di cui all'articolo 10 siano stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 e dopo che i relativi controlli informatizzati siano stati eseguiti e che l'organo di collegamento abbia confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato.

Art. 12

Proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche

1. Per l'esercizio di riferimento 2025 le esenzioni dalla trasmissione dei dati in relazione a variabili specifiche di cui all'allegato VIII del presente regolamento, concesse a taluni Stati membri come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabilite nell'allegato IX del presente regolamento.

2. Per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027 la Commissione può prorogare il termine per la trasmissione dei dati concernenti variabili specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, se lo Stato membro presenta una richiesta motivata. Tale richiesta è inviata alla Commissione dallo Stato membro interessato entro il 31 maggio dell'anno che precede l'esercizio di riferimento in questione.

3. Per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027 la Commissione può esentare gli Stati membri dalla trasmissione di dati relativi a variabili specifiche di cui all'allegato VIII per un determinato esercizio di riferimento se lo Stato membro presenta una richiesta motivata. Tale richiesta è inviata alla Commissione dallo Stato membro interessato entro il 31 maggio dell'anno che precede l'esercizio di riferimento.

SEZIONE 4

IMPORTO DOVUTO AGLI STATI MEMBRI

Art. 13

Schede aziendali debitamente compilate

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 una scheda aziendale è debitamente compilata se il suo contenuto è conforme ai fatti, affidabile e verificabile e se i dati in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità del modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, affinché le schede aziendali possano essere considerate debitamente compilate, i dati in esse riportati per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027 sono quelli delle tabelle di cui all'allegato VIII, tenuto conto delle esenzioni di cui all'allegato IX.

Art. 14

Numero di schede aziendali ammissibili al pagamento

1. Il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, che sono ammissibili al pagamento dell'importo erogabile a ciascuno Stato membro non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.

2. Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione RISA, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione RISA ammissibili al pagamento può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione RISA in questione nell'allegato II, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro considerato non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell'allegato II.

Tuttavia le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RISA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione RISA nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento in una circoscrizione RISA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.

Art. 15

Pagamento dell'importo

1. L'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è versato in due rate:

(a) un prefinanziamento pari al 50 % dell'importo totale stabilito in base agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, effettuato all'inizio di ogni esercizio di riferimento;

(b) il pagamento a saldo, effettuato una volta che la Commissione abbia verificato le schede aziendali rilasciate e ne abbia accertato la debita compilazione.

2. L'importo versato a ciascuno Stato membro contribuisce a qualsiasi delle seguenti azioni: debita compilazione delle schede aziendali, miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di trasmissione dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali.

3. La Commissione si riserva il diritto di recuperare eventuali importi indebitamente versati.

Art. 16

Importo dovuto agli Stati membri

1. L'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissato a 636 EUR per scheda aziendale.

2. Se le soglie dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non sono soddisfatte né a livello di circoscrizione RISA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello dello Stato membro.

Art. 17

Importo dovuto agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027 l'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 corrisponde agli importi massimi di cui all'allegato X del presente regolamento. Tale importo è:

(a) un importo stabilito in base alla necessità di trasmettere i dati di cui alle tabelle da A a M dell'allegato VIII del presente regolamento ("dati RICA"), ad eccezione delle variabili di cui all'allegato IX del presente regolamento;

(b) un importo stabilito in base alla necessità di migliorare la tempistica, i processi, i sistemi e le procedure di trasmissione dei dati e la qualità complessiva delle schede aziendali;

(c) un importo stabilito in base alla necessità di trasmettere tutti i dati RISA, ad eccezione dei dati RICA, nel rispetto delle esenzioni di cui all'allegato IX del presente regolamento.

2. Se, per uno Stato membro, il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate entro il termine di cui all'articolo 11 è inferiore al numero massimo di aziende contabili stabilito per tale Stato membro nell'allegato II, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono ridotti proporzionalmente.

Tuttavia, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009, se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all'80 % delle aziende contabili stabilite all'allegato II del presente regolamento, è applicata una riduzione agli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.

3. Per quanto riguarda i dati RISA, fatta eccezione per i dati RICA esistenti, come stabilito al paragrafo 1, lettera c), se uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella incompleta, tale scheda aziendale si considera, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, debitamente compilata. Tuttavia l'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è ridotto di 21 EUR per tabella incompleta, tenendo conto delle esenzioni di cui all'allegato IX.

4. Per quanto riguarda i dati RICA di cui al paragrafo 1, lettera a), se uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella incompleta, l'importo dovuto per la scheda aziendale contenente la tabella incompleta non sarà assegnato.

5. Se, per l'esercizio di riferimento 2025 o 2026, uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella contenente dati che sono necessari solo per l'esercizio di riferimento 2027 conformemente all'allegato IX, allo Stato membro è versato un importo aggiuntivo di 21 EUR per ciascuna tabella consegnata in anticipo.

Gli importi annui massimi per la trasmissione anticipata dei dati da trasmettere in conformità dell'allegato IX per l'esercizio di riferimento 2027 sono stabiliti nell'allegato X sotto l'intestazione "Riserva per trasmissione anticipata dei dati". Se l'importo totale derivante dall'applicazione del primo comma del presente paragrafo è superiore all'importo massimo della riserva per trasmissione anticipata dei dati di cui all'allegato X, l'importo per tabella è ridotto proporzionalmente in modo che l'importo totale non superi l'importo annuo massimo di cui all'allegato IX.

SEZIONE 5

TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 bis, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 ALLA COMMISSIONE

Art. 18

Dati da estrarre dalla serie di dati

I dati da estrarre dalla serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono precisati nell'allegato XI del presente regolamento.

Art. 19

Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

1. I dati sono trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009. Il modello per la presentazione dei dati è definito nell'allegato XI del presente regolamento.

2. La Commissione informa gli organi di collegamento delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 in sede di comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.

3. I dati relativi all'esercizio di riferimento N sono trasmessi alla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno N+2.

4. Il primo anno di trasmissione dei dati è il 2027 in relazione all'esercizio di riferimento 2025. Tuttavia gli organi di collegamento possono trasmettere dati in relazione a esercizi di riferimento precedenti. La Commissione può esentare gli organi di collegamento dalla trasmissione dei dati per un determinato esercizio di riferimento su richiesta motivata presentata alla Commissione entro il 31 ottobre dell'esercizio di riferimento N+1.

5. I dati si considerano trasmessi alla Commissione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) i dati di cui all'articolo 18 sono stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) sono stati eseguiti i relativi controlli informatizzati; e

(c) l'organo di collegamento ha confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato.

6. Gli organi di collegamento forniscono i dati contenuti nella serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Gli organi di collegamento non hanno l'obbligo di garantire la piena coerenza di tale serie di dati con i dati RISA trasmessi alla Commissione.

SEZIONE 6

TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 bis, PARAGRAFO 1, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 ALLA COMMISSIONE

Art. 20

Dati da estrarre dalla serie di dati

I dati da estrarre dalla serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009 figurano nell'allegato XII del presente regolamento.

Art. 21

Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

1. L'organo di collegamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 trasmette i dati alla Commissione mediante un sistema informatizzato, come stabilito all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009. Il modello per la presentazione dei dati è definito nell'allegato XII del presente regolamento.

2. La Commissione informa l'organo di collegamento delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 in sede di comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.

3. I dati relativi all'esercizio di riferimento N sono trasmessi alla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno N+1.

4. Il primo anno di trasmissione dei dati è il 2028 in relazione all'esercizio di riferimento 2027.

Tuttavia gli organi di collegamento possono trasmettere dati relativi ad esercizi di riferimento precedenti.

La Commissione può esentare gli organi di collegamento, a partire dall'esercizio di riferimento 2027, dalla trasmissione dei dati per un determinato esercizio di riferimento su richiesta motivata da inviare entro il 31 ottobre dell'esercizio di riferimento N.

5. I dati si considerano trasmessi alla Commissione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) i dati di cui all'articolo 20 sono stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) sono stati eseguiti i relativi controlli informatizzati; e

(c) l'organo di collegamento ha confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato.

6. Gli organi di collegamento forniscono i dati contenuti nella serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Gli organi di collegamento non hanno l'obbligo di garantire la piena coerenza di tale serie di dati con i dati RISA trasmessi alla Commissione.

SEZIONE 7

NORME DETTAGLIATE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE, TRATTAMENTO, RIUTILIZZO E CONDIVISIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 bis, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009

Art. 22

Sistema informatizzato

Il sistema informatizzato di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, istituito dalla Commissione, garantisce lo scambio sicuro di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Il sistema informatizzato di cui al primo comma garantisce una politica di sicurezza informatica applicabile al personale che utilizza il sistema conformemente alle pertinenti norme dell'Unione, in particolare alla decisione (UE, Euratom) 2017/46.

I dati individuali ottenuti durante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono utilizzati conformemente agli articoli 16, 16 bis e 16 ter di tale regolamento.

SEZIONE 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Clausola di revisione

1. Le definizioni delle variabili di cui all'allegato VIII del presente regolamento, le disposizioni finanziarie di cui alla sezione 4 del presente regolamento e le disposizioni relative alla trasmissione dei dati di cui alla sezione 5 del presente regolamento sono riviste dalla Commissione entro e non oltre il 30 settembre 2027, secondo la procedura di cui all'articolo 19 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009.

2. La revisione di cui al paragrafo 1 è preceduta dall'analisi, da parte della Commissione, della fattibilità delle modifiche proposte al presente regolamento basata, tra l'altro, sui contributi degli Stati membri.

Art. 24

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia tale regolamento continua ad applicarsi in relazione agli esercizi contabili anteriori al 2025.

Art. 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio di riferimento 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Soglia di dimensione economica del campo di osservazione di cui all'articolo 1

Stato membro/circoscrizione RISA Soglia (in EUR)
Belgio 25 000
Bulgaria 4 000
Cechia 15 000
Danimarca 25 000
Germania 25 000
Estonia 8 000
Irlanda 8 000
Grecia 8 000
Spagna 8 000
Francia (ad eccezione di La Réunion e Antilles françaises) 25 000
Francia (solo La Réunion e Antilles françaises) 15 000
Croazia 4 000
Italia 8 000
Cipro 4 000
Lettonia 4 000
Lituania 4 000
Lussemburgo 25 000
Ungheria 8 000
Malta 4 000
Paesi Bassi 25 000
Austria 15 000
Polonia 8 000
Portogallo 4 000
Romania 4 000
Slovenia 4 000
Slovacchia 25 000
Finlandia 15 000
Svezia 15 000

.

ALLEGATO V

Dimensione economica delle aziende e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5

1. DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA

La dimensione economica di un'azienda è misurata come la produzione standard totale dell'azienda espressa in EUR.

2. CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole sono classificate per classi di dimensione, i cui limiti figurano in appresso.

Classi Limiti in EUR
I meno di 2 000
II da 2 000 a 3 999
III da 4 000 a 7 999
IV da 8 000 a 14 999
V da 15 000 a 24 999
VI da 25 000 a 49 999
VII da 50 000 a 99 999
VIII da 100 000 a 249 999
IX da 250 000 a 499 999
X da 500 000 a 749 999
XI da 750 000 a 999 999
XII da 1 000 000 a 1 499 999
XIII da 1 500 000 a 2 999 999
XIV oltre 3 000 000

.

Le classi di dimensione II e III; II e IV; IV e V; da III a V; VI e VII; VIII e IX; X e XI; da XII a XIV; o da X a XIV possono essere raggruppate.

ALLEGATO VI

Coefficienti di produzione standard (SOC) di cui all'articolo 6

1. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DEI SOC

(a) La produzione standard (standard output, SO), il coefficiente di produzione standard (standard output coefficient, SOC) e la SO totale dell'azienda sono definiti conformemente all'allegato IV.

(b) Periodo di produzione

Il SOC corrisponde a un periodo di produzione di 12 mesi.

Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a12 mesi si calcola un SOC corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).

(c) Dati di base e periodo di riferimento

Il SOC è calcolato sulla base della produzione per unità e del prezzo "franco azienda" di cui alla definizione di SOC contenuta nell'allegato IV. A tale scopo, i dati di base sono rilevati negli Stati membri per il periodo di riferimento stabilito all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/1417 [1].

(d) Unità

1) Unità fisiche

(a) I SOC per le variabili relative alle produzioni vegetali sono determinati in base alla superficie espressa in ettari.

(b) Per la coltivazione dei funghi i SOC sono determinati in base alla produzione lorda dell'insieme dei raccolti successivi annui e sono espressi per 100 m2 di superficie degli strati. Ai fini del loro utilizzo nell'ambito della RISA, i SOC così determinati sono divisi per il numero di raccolti successivi annui da comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

(c) I SOC per le variabili relative alle produzioni animali sono determinati per capo.

(d) Fanno eccezione il pollame, per il quale il SOC è determinato sulla base di 100 capi, e le api, per le quali il SOC è determinato per alveare.

2) Unità monetarie e arrotondamento

Gli elementi di base per la determinazione dei SOC e le SO calcolate sono espressi in euro. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, i SOC sono convertiti in euro applicando i tassi di cambio medi per il periodo di riferimento di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Questi tassi di cambio medi sono calcolati in base ai tassi di cambio ufficiali pubblicati dalla Commissione (Eurostat).

Se necessario, i SOC possono essere arrotondati al più vicino multiplo di 5 EUR.

2. DISAGGREGAZIONE DEI SOC

(a) Secondo le variabili relative alle produzioni vegetali e animali

I SOC sono determinati per tutte le variabili agricole corrispondenti alle rubriche per l'applicazione dei SOC di cui all'allegato IV, tabella 2.1., del presente regolamento.

(b) Ripartizione secondo criteri geografici

- I SOC sono calcolati almeno sulla base di unità geografiche utilizzabili per le indagini sulla struttura delle aziende agricole (IFS) e per la RISA. Tali unità geografiche sono tutte basate sulla nomenclatura delle unità amministrative territoriali per le statistiche (NUTS) come indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]. Tali unità sono descritte come un raggruppamento delle regioni del livello 3 della NUTS. Le zone soggette a vincoli naturali non sono considerate unità geografiche.

- Per le variabili che non sono pertinenti nella regione interessata non è calcolato alcun SOC.

3. RILEVAMENTO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DEI SOC

(a) I dati di base necessari per determinare i SOC sono rinnovati almeno ogni volta che un'indagine europea sulla struttura delle aziende agricole è effettuata sotto forma di censimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio [3].

(b) Quando l'indagine IFS può essere condotta sotto forma di indagine campionaria a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1091, l'aggiornamento dei SOC è effettuato:

(a) rinnovando i dati di base in modo analogo a quello previsto alla lettera a),

(b) oppure applicando un coefficiente di variazione per mezzo del quale i SOC sono attualizzati al fine di tenere conto, per ogni variabile e ogni regione, delle variazioni, stimate dagli Stati membri, relative alle quantità prodotte per unità e ai prezzi rispetto all'ultimo periodo di riferimento, conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/1417.

4. ESECUZIONE

Gli Stati membri provvedono a raccogliere i dati di base necessari per il calcolo dei SOC, a calcolare i medesimi e a convertirli in euro nonché a rilevare i dati necessari per l'eventuale applicazione del metodo di attualizzazione, in conformità del presente allegato. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono spiegazioni sui calcoli del SOC che la Commissione deve utilizzare al fine di garantire la coerenza della metodologia di calcolo del SOC in tutta l'Unione e per proporre adeguamenti della stessa.

5. CASI PARTICOLARI

Di seguito sono fissate modalità particolari per il calcolo dei SOC relativi a determinate variabili e per il calcolo della SO totale dell'azienda.

(a) Terreni a riposo

Nel calcolo della SO totale dell'azienda si tiene conto del SOC relativo ai terreni a riposo solo quando l'azienda presenta altri SOC positivi.

(b) Orti familiari

Dato che i prodotti degli orti familiari sono generalmente destinati al consumo familiare e non alla vendita, i relativi SOC sono considerati pari a zero.

(c) Bestiame

Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, le variabili sono suddivise per categoria di età. La produzione corrisponde al valore della crescita dell'animale nel periodo trascorso nella categoria, ossia corrisponde alla differenza tra il valore dell'animale quando lascia la categoria e il suo valore quando entra nella stessa (definito anche valore di sostituzione).

(d) Bovini di meno di 1 anno

I SOC determinati per i bovini di meno di un anno sono presi in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se, all'interno di quest'ultima, il numero di detti bovini è superiore al numero delle vacche. In tal caso sono presi in considerazione solo i SOC relativi al numero eccedente di bovini di meno di un anno. Per i bovini di meno di un anno esiste un solo SOC indipendentemente dal sesso dell'animale.

(e) Altri ovini e altri caprini

Il SOC determinato per gli altri ovini è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene fattrici ovine.

Il SOC determinato per gli altri caprini è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre riproduttrici.

(f) Lattonzoli

Il SOC determinato per i lattonzoli è preso in considerazione ai fini del calcolo della SO totale dell'azienda solo se nell'azienda non sono presenti scrofe da riproduzione.

(g) Foraggio

Se nell'azienda non sono presenti erbivori (ossia bovini, ovini o caprini), il foraggio (ossia tuberi, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi parte della produzione di seminativi.

Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato destinato alla loro alimentazione e quindi parte della produzione di erbivori e foraggio.

______________

[1] Regolamento delegato (UE) 2024/1417 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l'analisi della sostenibilità delle aziende e l'accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione (GU L, 2024/1417, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1417/oj).

[2] Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

[3] Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj).

ALLEGATO VII

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda di cui all'articolo 7

1. DEFINIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITA' LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma distinte dalle sue attività agricole, comprendono tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa. Si tratta di attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, prodotti agricoli, ecc.) o dei suoi prodotti.

A tale riguardo l'espressione "attività lucrative" designa il lavoro attivo; sono esclusi gli investimenti di natura puramente finanziaria. La cessione in locazione di terreni o altre risorse agricole dell'azienda per attività diverse senza partecipare alle stesse non è considerata un'AAL, ma parte dell'attività agricola dell'azienda.

E' considerata AAL qualsiasi trasformazione di prodotti dell'azienda, tranne se la trasformazione è considerata parte dell'attività agricola. La produzione di vino e di olio d'oliva sono considerate attività agricole se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è irrilevante.

E' considerata AAL qualsiasi trasformazione nell'azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato; è irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione, ecc.

2. STIMA DELL'IMPORTANZA DELLE ALTRE ATTIVITA' LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

La parte delle AAL direttamente collegate all'azienda nella produzione della stessa è stimata come la parte delle AAL direttamente collegate al fatturato dell'azienda nella somma del fatturato complessivo della stessa e dei pagamenti diretti da essa ricevuti a titolo del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1):

 

3. CLASSI DI IMPORTANZA DELLE AAL DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le aziende sono classificate in classi in funzione della quota di AAL direttamente collegate all'azienda rispetto alla produzione della stessa, secondo i limiti indicati di seguito:

Classi Fasce percentuali
I Dallo 0 % al 10 % (quota marginale)
II Da più di 10 % al 50 % (quota media)
III Da più del 50 % a meno del 100 % (quota significativa)

.

(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/oj).

ALLEGATO XII

Modello per la presentazione dei dati da estrarre dalle serie di dati di cui all'articolo 20

Sono forniti di seguito ulteriori orientamenti per quanto riguarda la trasmissione di dati disaggregati provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

Gli Stati membri determinano la corrispondenza tra i numeri identificativi (ID) dell'azienda contabile nel SIGC e nella RISA, verificando che si riferiscano alla stessa entità.

Con riferimento all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009, gli Stati membri scelgono una tra le opzioni 1, 2.1 o 2.2 di cui in appresso.

Opzione 1: se lo Stato membro sceglie di trasmettere alla Commissione gli identificativi della parcella collegati all'azienda contabile, sono condivisi dal sistema SICG i dati specificati di seguito.

Qualora scelgano questa opzione, gli Stati membri forniscono alla Commissione i seguenti identificativi del SIGC collegati all'ID RISA: identificativo unico (ID) delle parcelle di riferimento, delle parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

Sono possibili più risposte, in quanto a un'azienda RISA potrebbero essere associate più parcelle di riferimento, parcelle agricole e superfici non agricole considerate ammissibili dallo Stato membro.

Opzione 2: se lo Stato membro sceglie di trasmettere alla Commissione direttamente i dati relativi all'azienda contabile, sono condivisi dal sistema SICG le informazioni territoriali specificate di seguito.

Opzione 2.1

Qualora scelgano questa opzione, gli Stati membri forniscono alla Commissione la seguente serie di dati territoriali delle parcelle di riferimento e delle parcelle agricole di cui alla direttiva 2007/2/CE [2] e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 [3], compresi i seguenti attributi:

- Geometria (confine e superficie di ciascuna parcella): parcelle di riferimento, parcelle agricole e unità fondiarie con superfici non agricole considerate ammissibili dallo Stato membro come descritto all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

- Utilizzi del territorio (colture o gruppi di colture).

- Elementi caratteristici del paesaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

- Superficie soggetta ad agricoltura biologica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

Collegato alle informazioni territoriali del SIGC: lo Stato membro fornisce il numero RISA dell'azienda contabile.

Sono possibili più risposte, in quanto a un'azienda RISA potrebbero essere associate più parcelle di riferimento, parcelle agricole e superfici non agricole considerate ammissibili dallo Stato membro.

Opzione 2.2

Qualora scelgano questa opzione, gli Stati membri forniscono alla Commissione i seguenti indicatori:

- Frammentazione dell'azienda numero di parcelle agricole, dimensione media delle parcelle, distanza massima tra le parcelle più lontane, distanza media tra le parcelle, numero di raggruppamenti di parcelle entro una zona cuscinetto di 1 km e 10 km.

- Cambiamento di uso del suolo conversione del suolo, rispetto all'anno precedente, alle categorie d'uso seguenti: terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni di cui al regolamento (UE) 2018/841 [4].

- Elementi caratteristici del paesaggio indicare le aree con elementi caratteristici del paesaggio di cui all'allegato VIII - Tabella BD1 - Biodiversità - Elementi caratteristici del paesaggio.

______________

[1] Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

[2] Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj).

[3] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023).

[4] Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).