
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 ottobre 2024
G.U.R.I. 8 novembre 2024, n. 262
Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale».
TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;
Visto il decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute, che definisce le modalità operative per la gestione del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale» istituito ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute n. 0122818 del 24 febbraio 2023 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA) sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 10 del decreto interministeriale del 2 agosto 2022;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0377557 del 19 luglio 2023, con il quale è stato sostituito un componente del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA) sulla base di quanto stabilito dal l'art. 1, comma 3 del decreto n. 0122818 del 24 febbraio 2023;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5 del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 che stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;
Visti i verbali n. 9, 10 e 11 rispettivamente del 25 ottobre 2023, 9 novembre 2023 e 13 dicembre 2023 del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), che ha definito cinque disciplinari con i requisiti di certificazione SQNBA per la specie bovina e per i suini da ingrasso allevati all'aperto, tenendo conto del sistema allevatoriale italiano, nonchè per quanto possibile delle osservazioni del partenariato economico e sociale pervenute a seguito delle varie consultazioni preliminari avvenute negli anni scorsi;
Sentite le regioni e il partenariato economico e sociale nella riunione del 17 aprile 2024, nel corso della quale sono stati illustrati nel dettaglio gli impegni previsti dai disciplinari per la certificazione SQNBA per i bovini e i suini da ingrasso allevati all'aperto, proposti dal CTSBA;
Viste le osservazioni pervenute a seguito della consultazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale, avviata in data 17 aprile 2024;
Ritenuto necessario dare risposta alle richieste di chiarimento pervenute attraverso un documento contenente domande e risposte che sarà messo a disposizione sul sito internet del MASAF;
Ritenuto altresì opportuno apportare alcune integrazioni ai disciplinari posti in consultazione, come specificato nel verbale n. 13 del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), riunitosi in data 22 luglio 2024;
Considerato inoltre di dover apportare, sempre su richiesta del partenariato economico e sociale, alcune modifiche agli allegati 1 e 2 del citato decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 per integrare, nei requisiti minimi, l'elenco dei titoli di studio abilitanti il personale alle fasi di valutazione, riesame e decisione che gli organismi di certificazione, di alcuni titoli di studi idonei all'esercizio dei relativi compiti (allegato 1) e eliminare all'allegato 2 alla lettera b) Gestione degli approvvigionamenti, il riferimento e i requisiti per i fornitori non certificati in quanto tutti i fornitori afferenti al SQNBA devono essere certificati.
Visto la nota Rep. atti n. 24/121/SR10/C10 del 3 ottobre 2024 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle modifiche riguardanti la previsione che il requisito dei novanta capi previsto nel campo di applicazione di alcuni disciplinari venga applicato per le aziende con allevamento ricadenti in zona montana;
Decreta:
L'allegato 1 (Requisiti degli organismi di certificazione e del processo di certificazione) e l'allegato 2 (Requisiti per gli operatori del settore alimentare) del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 emanato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro della salute sono sostituiti rispettivamente dagli allegati «1» e «2» del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto n. 341750 del 2 agosto 2022 sono approvati i seguenti disciplinari per la certificazione nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale:
disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all'aperto (allegato 3);
disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla (allegato 4);
disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne allevamento stallino (allegato 5);
disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (allegato 6);
disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo (allegato 7).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a partire dalla medesima data.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA
Il Ministro della salute
SCHILLACI
ALLEGATO 1
(modificato e integrato dagli artt. 1 e 2 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione
Parte A
Requisiti generali
Le attività di certificazione sono svolte da Organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di cui all'Articolo 5 del Decreto.
1. Modalità di iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF
Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'Articolo 5 del Decreto, l'Organismo di Certificazione (OdC) deve presentare apposita istanza Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le indicazioni emanate dallo stesso dicastero e rese disponibili sul portale www.politicheagricole.it.
L'istanza di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'Organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Comunicazione, rilasciata dall'Organismo nazionale di accreditamento (Accredia), che attesta l'esito positivo della verifica presso la sede dell'Organismo, in fase di primo accreditamento per SQNBA. Il certificato di accreditamento dovrà essere inviato dall'organismo di certificazione entro dodici mesi dalla data di inserimento nell'elenco;
b) procedura predisposta dall'Organismo di Certificazione per definire il processo, le regole, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione presso gli Operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, nonché le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi;
c) piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su proposta del gruppo tecnico-scientifico incaricato della stesura dei piani di controllo dei disciplinari SQNBA, redatto sulla base dello schema di certificazione per cui è stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attività minime di controllo dell'organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalità e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformità (NC) e la loro gravità (lieve o grave), nonchè le azioni correttive che l'operatore deve implementare per ripristinare la conformità e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca)
d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di certificazione per il SQNBA;
e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attività del SQNBA;
f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, distinti tra produzione primaria e/o catena di custodia;
g) curricula del personale dell'Organismo di Certificazione coinvolto nella attività dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
h) modulistica utilizzata per le attività di valutazione;
i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori;
j) modello di contratto da stipulare per l'attività di certificazione.
Il competente Ufficio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, attribuisce all'Organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad iscriverlo nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it.
L'Organismo di Certificazione è tenuto a comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale.
2. Sospensione o Revoca dell'Iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF
Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli Organismi di certificazione:
a) Sospensione:
- mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo;
- mancato rispetto delle procedure di certificazione;
- impedimento all'esercizio della vigilanza o inadempimento alle prescrizioni impartite a seguito dell'attività di vigilanza;
- carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso;
- adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
- mancata o ritardata comunicazione dei risultati dei controlli mediante inserimento nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto;
- mancata o ritardata comunicazione delle non conformità (NC) rilevate all'Operatore;
- mancata adozione da parte dell'OdC delle misure corrispondenti ai casi di NC rilevate presso gli Operatori.
b) Revoca:
- perdita dell'accreditamento;
- tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'iscrizione;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'Articolo 5 del Decreto.
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di cui all'articolo 11 del Decreto, comunica al competente Ufficio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
Parte B
Requisiti per il personale dell'Organismo di Certificazione
Gli Organismi di Certificazione che effettuano le attività di valutazione della conformità al SQNBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attività di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.
L'Organismo di Certificazione deve definire incarichi e responsabilità per l'accesso, con l'assegnazione delle credenziali, all'area dedicata del sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto e si assume la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attività di controllo e vigilanza del SQNBA.
Le attività di certificazione devono essere eseguite in maniera imparziale da personale dell'Organismo di Certificazione non coinvolto in attività di autovalutazione (per gli Operatori della produzione primaria) e consulenza presso gli stabilimenti e/o le aziende oggetto di valutazione.
La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario, e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda la macroarea "Tutela dell'ambiente"; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario.
Gli Organismi di Certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni:
- Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione
Con apposita Circolare del MASAF e del Ministero della salute saranno fornite le indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori in merito ai criteri, contenuti e durata dei corsi di formazione nonché i requisiti minimi che devono possedere gli Enti/società di erogazione degli stessi.
- b. Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione:
Requisiti | Produzione primaria | Filiera |
Titolo di studio | Come per i valutatori. | Come per i valutatori. |
Esperienza lavorativa | Come per i valutatori. | - Esperienza lavorativa sulla tracciabilità. |
Formazione Teorica | Stessi requisiti richiesti ai valutatori, nonché: - Corso sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065; - Formazione sul processo di certificazione e procedure dell'Organismo di Certificazione. |
- Conoscenza del sistema informativo ClassyFarm e del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. - Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia. |
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Parte C
Requisiti del processo di Certificazione
1. Domanda di adesione e riesame:
a. la domanda di adesione degli Operatori al SQNBA deve contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 4 del Decreto.
2. Valutazione iniziale di certificazione:
a. la valutazione iniziale di certificazione deve essere concordata dall'Organismo di Certificazione con l'Operatore laddove i contenuti della domanda siano stati ritenuti completi ed esaustivi. La valutazione iniziale è finalizzata alla verifica della conformità di ciascun Operatore per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione in situ;
b. per gli Operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione;
c. le valutazioni svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.
d. per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, l'Organismo di Certificazione deve svolgere una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle ¥Ni, ove Ni è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto;
e. L'Organismo di Certificazione durante la valutazione iniziale presso gli:
- Operatori della produzione primaria, deve:
- verificare che il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;
- capacità di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.
- Operatori del settore alimentare, deve:
- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.
3. Tempi di valutazione iniziale:
a. l'Organismo di Certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità, sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA.
4. Gestione delle non conformità:
a. Le eventuali carenze rilevate dall'Organismo di Certificazione durante le attività di valutazione devono essere notificate agli Operatori interessati come non conformità.
L'Organismo di Certificazione classifica la non conformità in Lieve o Grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicità e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli schemi di certificazione delle singole specie, e in ogni caso, si classifica come non conformità:
- Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati;
- Grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.
b. La descrizione e la classificazione delle non conformità sono notificate agli Operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato dell'Organismo di Certificazione. L'Operatore a cui è stata notificata una non conformità deve definire, in accordo con l'Organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'OdC deve definire le modalità (documentale e/o in situ) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformità. Nel caso della certificazione di gruppo le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività.
c. In fase di valutazione iniziale, tutte le non conformità gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione.
d. Eventuali non conformità, alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalità definite dal Ministero della salute.
5. Riesame e decisione sulla certificazione:
a. Il riesame e la decisione devono essere assunti da personale che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione.
b. Il riesame e la decisione possono essere assunti da un Comitato, composto da una o più persone, in cui almeno un componente sia un veterinario in possesso degli stessi requisiti di competenza stabiliti per il valutatore.
6. Certificato di conformità:
a. Il certificato di conformità viene rilasciato all'Operatore della produzione primaria, Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare a seguito dell'esito positivo della valutazione iniziale.
b. Il certificato deve includere le seguenti informazioni:
- per l'Operatore della produzione primaria:
- la ragione sociale dell'Operatore del settore primario, oppure della cooperativa o delle altre forme associative riconosciute,
- il numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, lo stesso dato è richiesto per ciascun Operatore aderente.
- per l'Operatore del settore alimentare:
- la ragione sociale dell'Operatore del settore alimentare, e della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo;
- la partita IVA oppure il codice fiscale;
- le data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse;
- il riferimento alla norma di certificazione;
- il nome, l'indirizzo e il logo dell'Organismo di Certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purché non siano ingannevoli o ambigui;
- codice univoco di identificazione dell'Operatore certificato SQNBA, stabilito dall'Organismo di Certificazione;
- il campo di applicazione della certificazione, distinguendo:
- per gli Operatori della produzione primaria:
- i riferimenti alla specie animale allevata e, se applicabile
- l'orientamento produttivo, il metodo di allevamento, la fase di allevamento;
- l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale;
- per gli Operatori del settore alimentare: i riferimenti all'attività (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione.
c. Tutte le attività svolte da un gruppo per la realizzazione dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti per le attività in subappalto, devono essere inserite nel certificato di conformità, insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo.
7. Valutazione di mantenimento
a. L'Organismo di Certificazione attesta il mantenimento della conformità degli Operatori inseriti nel sistema effettuando valutazioni, anche in modalità non annunciata, come di seguito descritto:
- Operatori della produzione primaria: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari alla ¥N, ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti.
In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformità del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione.
Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto;
- Operatori del settore alimentare: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.
8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione
a. L'Organismo di Certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità, sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MASAF su conforme parere di ACCREDIA.
9. Gestione delle non conformità
a. L'Organismo di Certificazione deve aver predisposto una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, a seguito di non conformità gravi.
b. L'Organismo di Certificazione alla terza notifica di una Non Conformità lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, deve essere classificata come grave. Nei casi di non conformità grave, l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa.
c. L'Organismo di Certificazione deve definire le modalità di conduzione delle verifiche supplementari presso gli Operatori a cui è stata notificata una non conformità grave al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione. La terza notifica di una Non Conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, deve prevedere l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.
10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione
a. L'Organismo di Certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di 6 mesi, in tutti i casi in cui:
- si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
- non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti;
- venga impedito all'Organismo di Certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.
b. Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità e deve definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato.
c. Al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dalla procedura di certificazione, l'Organismo di Certificazione deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalità di ripristino della conformità.
d. In assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini concordati con l'Organismo di Certificazione, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, l'Organismo di Certificazione applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA.
e. I provvedimenti adottati dall'Organismo di Certificazione devono essere comunicati agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla valutazione e le informazioni relative al provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto negli stessi tempi.
f. In caso di revoca l'Operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.
11. Gestione dei reclami e ricorsi
a. L'Organismo di Certificazione definisce le modalità di gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso le decisioni assunte durante l'attività di certificazione.
ALLEGATO 2
Requisiti per gli Operatori del settore alimentare
Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA da un Organismo di Certificazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste così come previsto dall'articolo 5 del Decreto.
L'obiettivo della Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), è quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati.
La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato.
a) Requisiti generali
L'Operatore del settore alimentare presenta domanda di certificazione per la CoC del SQNBA ad un Organismo di Certificazione a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilità intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessità delle attività svolte, e che attesti:
- la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva;
- i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;
- l'elenco degli Operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi;
- le modalità di gestione dei prodotti al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilità per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'Operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.
Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività. Nei casi in cui è richiesta la certificazione di gruppo deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attività dell'intero gruppo e verifica l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilità e i compiti, richiedendo espressa disponibilità degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'Organizzazione.
b) Gestione degli approvvigionamenti
Ciascun Operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre, deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato. I documenti di vendita o accompagnatori dei prodotti certificati devono sempre riportare i riferimenti alla certificazione.
c) Responsabilità della direzione dello stabilimento
La direzione dello stabilimento che opera nel settore alimentare deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare e mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA.
d) Gestione delle non conformità
L'Operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA. La documentazione deve includere le azioni che devono essere intraprese a seguito di risultati non conformi derivati da valutazioni in autocontrollo o da parte degli Organismi di Certificazione.
L'Operatore del settore alimentare deve definire una procedura per assicurare e documentare che i prodotti non conformi, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano scambiati o commercializzati come prodotti SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalità per informare gli altri Operatori coinvolti dalla non conformità e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione sui prodotti destinati al consumatore finale.
e) Azioni correttive
L'Operatore del settore alimentare deve documentare le modalità di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni correttive a seguito di non conformità, individuando il tipo di intervento, le responsabilità dell'esecuzione dell'intervento, la tempistica, la verifica dell'efficacia.
f) Gestione dei reclami
L'Operatore del settore alimentare deve dare evidenza della registrazione e della gestione dei reclami.
g) Gestione della documentazione e delle registrazioni
La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno:
- i documenti che attestino gli approvvigionamenti dei prodotti in entrata e le vendite dei prodotti finiti che intendono essere commercializzati con i riferimenti all'SQNBA.
- i documenti e le registrazioni che attestino le attività ed i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati.
- i documenti e le registrazioni necessarie per la corretta implementazione e monitoraggio della CoC.
Nel caso di certificazione di gruppo la documentazione deve includere anche una descrizione della catena produttiva, delle responsabilità e delle modalità di gestione e verifica dei processi e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle attività cedute in subappalto. Inoltre, è necessario sottoscrivere un accordo con i soggetti a cui sono affidate attività in subappalto per definire i criteri di fornitura e le responsabilità.
L'Operatore del settore alimentare deve indicare le responsabilità per l'emissione, la revisione e l'approvazione dei documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati.
Tutti i documenti e le registrazioni devono essere aggiornati, conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.
h) Formazione e addestramento
L'Operatore del settore alimentare deve opportunamente formare, addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che può avere influenza sulla CoC, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Il personale deve essere reso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento.
i) Verifica ispettiva interna e riesame
Ciascun Operatore del settore alimentare o Gruppo di operatori del settore alimentare è tenuto a rivalutare l'efficacia del proprio sistema di CoC almeno ogni 12 mesi, per monitorarne e migliorarne l'efficacia. Tale valutazione deve includere la registrazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità.
Nel caso di una certificazione di gruppo, la verifica ispettiva interna deve essere effettuata dall'Organizzazione responsabile su tutti gli aderenti al gruppo.
La valutazione della CoC e gli eventuali aggiornamenti documentali devono essere effettuati ogni qualvolta si verifichino cambiamenti nei flussi produttivi, o vengano inclusi nuovi prodotti, oppure in considerazione degli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami pervenuti e non conformità rilevate dall'Organismo di Certificazione.
l) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilità di filiera
Per comunicare l'origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell'Operatore.
ALLEGATO 3
(modificato dall'art. 3 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
DISCIPLINARE REQUISITI DI CERTIFICAZIONE DEI SUINI DA INGRASSO (OLTRE 50 KG) ALLEVAMENTO ALL'APERTO
- PARTE GENERALE
1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Definizioni
4. Adesione al SQNBA
5. Requisiti di valutazione
6. Modalità di etichettatura
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
1. Formazione degli addetti
2. Area infermeria - Trattamento degli animali malati o feriti - Abbattimento degli animali
3. Densità animale
4. Ripari e zona riposo
5. Controllo condizioni microclimatiche
6. Animali sottopeso
- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
1. Dogana danese
- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
1. Consumo del medicinale veterinario
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
- PARTE GENERALE
1. Premessa
L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.
Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.
La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.
2. Campo di applicazione
I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di suini, a partire dai 50 kg di peso vivo e comunque per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 4 mesi di vita, allevati in modalità Allevamento da ingrasso all'aperto.
3. Definizioni
- Allevamento da ingrasso all'aperto: nell'ambito della specie suina s'intende un metodo di allevamento permanente all'aperto in cui i suini vengono allevati prevalentemente all'esterno su superfici di terreno delimitate da recinzioni idonee ad evitare il contatto con suini selvatici, dove i suini dispongono di zone attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione, il riposo.
- Operatore della produzione primaria: si intende l'allevatore, come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- Addetto: persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi.
- Stabilimento: si intende l'allevamento
4. Adesione al SQNBA
L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:
- assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
- soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile;
- soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
La verifica dei prerequisiti effettuata dall'Organismo di certificazione è registrata nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.
La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il proseguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti d'accesso non sono soddisfatti.
5. Requisiti di valutazione
La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare 3 MACROAREE relative a:
- MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE: include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - ABMs).
- MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA: si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.
L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, per ottenere la certificazione deve soddisfare i requisiti di certificazione relativi alle MACROAREE Benessere animale (BA) e Biosicurezza (BS), nonché quelli previsti nella MACROAREA Uso consapevole del medicinale veterinario (MV).
6. Modalità di etichettatura
L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a secondo del sistema di allevamento adottato, come: Allevamento all'aperto.
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
- AREA MANAGEMENT
1. Formazione degli addetti
Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. E' necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.
Formazione degli addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). |
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- AREA STRUTTURA
2. Area infermeria - Trattamento degli animali malati o feriti - Abbattimento degli animali
L'allevamento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza. Si valuta la presenza di area infermeria dedicata, circoscritta, segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta e documentata sulla planimetria aziendale. In caso di abbattimento degli animali si valuta la presenza di una procedura documentata che specifichi le modalità, il personale che esegue le operazioni e la strumentazione utilizzata, compresa la sua manutenzione. L'accesso all'infermeria viene concesso soltanto agli animali la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico; in caso contrario deve rimanere vuota. Si valuta se l'infermeria dispone, ove la condizione clinica lo richieda, di lettiera confortevole, asciutta e pulita (paglia o materiali similari) e/o tappetini (di gomma morbida).
Infermeria |
Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda |
Abbattimento degli animali |
Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti |
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3. Densità animale
Gli animali devono avere a disposizione una superficie libera sufficiente per poter esprimere liberamente le proprie esigenze fisiologiche.
Densità animale: superficie libera |
La superficie minima di stabulazione nell'allevamento all'aperto per suini oltre i 50 kg è pari ad almeno 250 m2 /capo, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione ambientale. Nel caso di presenza di ricovero, le superficie minime di stabulazione coperte per le differenti categorie di suini sono le seguenti: - ≥0,55 m2 /capo da 51 a85 kg; - ≥0,65 m2 /capo da 86 a 110 kg; - ≥1 m2 /capo oltre 110 kg. |
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4. Ripari e zona riposo
Gli animali devono avere accesso ad una zona di riposo riparata che sia adeguata a proteggere dalle intemperie, dai rischi per la salute e adeguata alla stagione e alla località.
Zona di riposo riparata |
Presenza di ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località, con funzione protettiva dalle condizioni climatiche avverse e/o eventuali rischi ambientali. I ripari, sia di tipo naturale che artificiale, devono essere facilmente accessibili da tutti gli animali e in grado di proteggere contemporaneamente tutti i suini presenti nello stesso allevamento. |
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5. Controllo condizioni microclimatiche
Gli animali devono poter avere accesso a ripari in grado di garantire il loro benessere anche in situazioni atmosferiche avverse.
Controllo condizioni microclimatiche |
Ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d'acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo. |
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- AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)
6. Animali sottopeso
La valutazione delle condizioni corporee degli animali è uno strumento per monitorarne lo stato di salute e di benessere. Il sottopeso degli animali può avere un'origine multifattoriale e, qualora riscontrato, deve essere indagato in quanto manifestazione di una problematica nascosta e indiretta, quali, per esempio, l'impossibilità di alimentarsi correttamente, la competitività per l'alimento e/o la presenza di patologie.
Il body Condition Score (BCS) si misura con una scala di valori da 1 a 5, dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso).
Animali sottopeso |
Presenza di un piano di monitoraggio degli animali classificati sottopeso, secondo il Body Condition Score (BCS). Il numero di animali con BCS < a 2 deve essere inferiore al 7 % dell'effettivo. Qualora superi il 4 % è previsto che l'allevatore analizzi le cause e i fattori di rischio e identifichi ed attui opportune azioni correttive. Stabulazione degli eventuali animali sottopeso (con BCS insufficiente) avviene nell'area infermeria o in un'area separata. |
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- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Transizione ecologica, del 28 giugno 2022, riportante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", stabilisce delle condizioni complete e di elevato livello.
Premesso quanto sopra, si ritiene sufficiente l'integrazione con i requisiti di seguito riportati.
1. Dogana danese
Il concetto di dogana danese è insito in una serie di prassi adottate per effettuare un corretto accesso alla "zona pulita" dell'allevamento in modo da ridurre al minimo il rischio di contatto dalla "zona sporca" dell'allevamento e dall'esterno.
Dogana danese |
Sulla base dell'analisi del rischio dello stabilimento, l'Operatore ha identificato e documentato le caratteristiche della dogana danese e le modalità per la corretta attuazione e mantenimento |
Isolamento e quarantena |
Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un'area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell'allevamento sia strutturalmente che funzionalmente. |
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- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.
1. Consumo del medicinale veterinario
Valori di DDD (*) |
Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario: a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie suina con indirizzo produttivo da ingrasso; b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022. |
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(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Trattamenti antibiotici |
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. |
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3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
Utilizzo di particolari medicinali veterinari |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
Nel caso in cui siano utilizzati antimicrobici appartenenti alla classe dei Polimixine (Colistina) l'Operatore fornisce evidenza documentata attraverso il monitoraggio sanitario annuale che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro. |
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ALLEGATO 4
(modificato dall'art. 4 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
DISCIPLINARE REQUISITI DI CERTIFICAZIONE DEI BOVINI DA LATTE IN STALLA
- PARTE GENERALE
1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Definizioni
4. Adesione al SQNBA
5. Requisiti di valutazione
6. Modalità di etichettatura
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
AREA MANAGEMENT
1. Numero di addetti
2. Formazione degli addetti
AREA STRUTTURA
3. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
4. Numero di posti disponibili in mangiatoia
5. Libertà di movimento degli animali
6. Pavimentazione
7. Alimentazione
7.1 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera
7.2 Tipologia di alimentazione
8. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
9. Area infermeria
AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)
10. Mortalità annuale degli animali adulti
11. Sanità della mammella
12. Igiene e pulizia
12.1 Pavimenti e aree di camminamento non adibite al decubito
12.2 Ambienti di stabulazione e lettiera
12.3 Locali e delle attrezzature per la mungitura
13. Condizioni ambientali
13.1 Temperatura ed umidità
13.2 Illuminazione
- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
1. Lotta a roditori ed insetti
2. Controllo dell'acqua
3. Accesso dei visitatori
- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
1. Consumo del medicinale veterinario
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
- MACROAREA: TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
2. Gas nocivi
- PARTE GENERALE
1. Premessa
L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente, e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.
Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.
La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobicoresistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.
2. Campo di applicazione
Gli allevamenti sono strutturati per l'allevamento di bovine finalizzato alla produzione di latte.
All'interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi animali che saranno oggetto di valutazione:
- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita,
- gli animali giovani "improduttivi", quali le manze che vanno dai 6 mesi di età fino al primo parto,
- le bovine "in produzione", quali animali in asciutta, nel peri-parto e le bovine in lattazione.
I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovine da latte con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, nei quali tutti gli animali sono allevati a stabulazione libera per 365 giorni all'anno con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo:
- stabulazione libera su lettiera,
- stabulazione libera su cuccette.
3. Definizioni
- Addetto: persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- Bovina da latte: femmina allevata per la produzione di latte destinati al consumo umano.
- Vitello: bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- Manza: bovina di età superiore ai sei mesi che non ha ancora partorito.
- Bovina in lattazione: bovina che produce latte dopo aver partorito.
- Bovina in asciutta: bovina che ha terminato la lattazione.
- Operatore della produzione primaria: come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
4. Adesione al SQNBA
L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.
La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
5. Requisiti di valutazione
L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle 4 MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione.
La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare le MACROAREE relative a:
- MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE: include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - ABMs).
- MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA: si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.
- MACROAREA "AM", TUTELA DELL'AMBIENTE: gestione consapevole dell'acqua. Poiché la salute dell'uomo, la sanità animale e l'ambiente sono correlati, si ritiene necessario comprendere anche la macroarea ambiente seguendo l'approccio One health.
6. Modalità di etichettatura
L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a secondo del sistema di allevamento adottato, come: sistema di allevamento a stabulazione libera.
Qualora i prodotti provenienti da allevamenti a stabulazione libera senza ricorso al pascolo vengano commercializzati unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
AREA MANAGEMENT
1. Numero di addetti
Il numero di addetti deve essere adeguato al numero di animali presenti in stabilimento per garantire un adeguato controllo sulle loro condizioni di salute e benessere.
Nel conteggio è da considerare che:
- coloro che lavorano a tempo pieno devono essere conteggiati come 1 persona,
- coloro che lavorano mezza giornata devono essere conteggiati come 0,5.
Numero di addetti |
Numero ottimale di addetti che si occupa degli animali: - almeno un operatore ogni 80 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura) - almeno un operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura) |
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2. Formazione degli addetti
Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. E' necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.
Formazione degli addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). |
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AREA STRUTTURA
3. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato agli animali presenti e alla capienza dell'allevamento. In particolare, è molto importante che la collocazione degli abbeveratoi agevoli l'assunzione di acqua da parte di tutti gli animali presenti nelle diverse aree dell'allevamento
Bovine in lattazione |
Presenza di almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali; nel caso di abbeveratoi a vasca, 6-7 cm/capo e collocati in zone differenti. |
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4. Numero di posti disponibili in mangiatoia
Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei per garantire un facile accesso e la possibilità di ingerire la quantità di alimento necessaria ai propri fabbisogni.
Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia.
Bovine in lattazione - in asciutta - manze |
Per ogni capo è necessario uno spazio di almeno 68 cm lineari (50 cm lineari per le manze). L'accesso agli alimenti deve rispettare le seguenti condizioni: - per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; - per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente. |
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5. Libertà di movimento degli animali
L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, e non deve causare inutili sofferenze o lesioni.
In particolare, gli animali devono avere a disposizione una superficie libera al coperto, accessibile e fruibile da ciascun bovino, necessaria a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e di coricata senza alcun impedimento.
Per il calcolo della superficie disponibile per il decubito è necessario tener conto che, per i bovini adulti, quando la superficie di decubito e di alimentazione coincidono, la zona di accesso all'alimentazione è da escludere per 1,5 m (1 m per le manze).
Bovine in lattazione, in asciutta e in peri-parto |
La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile, in lettiera permanente, superiore a 6 m²/capo oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di animali presenti. |
Manze |
La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile, in lettiera permanente, superiore a 3,5 m²/capo oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero degli animali presenti. |
Vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a: - 1,70 m2 /capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg; - 1,90 m2 /capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg; - 2,00 m2 /capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg p.v. Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione. |
Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*) |
I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m2 /capo. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m2) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. |
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(*) Il requisito "Vitelli da 3 a 8 settimane di vita" è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.
6. Pavimentazione
Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dalle bovine in produzione nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona e di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.
La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.
Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli accessi all'aperto.
Bovine in lattazione e in asciutta |
Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano le bovine, oppure deve essere presente una lettiera costituita da materiale organico adeguato, ovvero abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente. |
Manze |
Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali. |
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7. Alimentazione
7.1 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera
I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (manzeasciutta-lattazione) e composta da alimenti sani. |
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7.2 Tipologia di alimentazione
L'alimentazione inoltre dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni).
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Gli animali devono avere accesso all'alimentazione ad intervalli corretti, garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte) |
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8. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.
L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli. Non sono da considerarsi ispezioni giornaliere le attività altamente specializzate o relative all'esecuzione di specifici compiti (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione, preparazione del carro unifeed, ecc). La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 o più volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate. |
Vitelli fino a 6 mesi d'età |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. |
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9. Area infermeria
Lo stabilimento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza.
Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum.
Infermeria |
Presenza di locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti |
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AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)
10. Mortalità annuale degli animali adulti
Questo requisito è applicabile solo agli allevamenti di dimensioni superiori a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana. Il dato da rilevare e registrare deve considerare le bovine adulte (oltre i 6 mesi di vita), in lattazione o in asciutta, morte spontaneamente in allevamento, eutanasizzate o macellate d'urgenza (MSU) negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovine adulte (lattazione e asciutta) presenti il giorno della valutazione.
Bovine in lattazione e asciutta |
La mortalità dev'essere inferiore al 5%. |
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11. Sanità della mammella
La mastite nella bovina da latte è una patologia condizionata, ad eziologia multifattoriale, che provoca importanti conseguenze sul benessere degli animali.
Un metodo per valutare la sanità della mammella e monitorare la prevalenza delle infezioni nello stabilimento è rappresentato dal conteggio delle cellule somatiche nel latte di massa.
Il mantenimento di bassi tenori di conta delle cellule somatiche nel latte di massa è desiderabile in quanto è un indicatore della salute e del benessere delle bovine da latte, ottenuto dall'integrazione di buone condizioni di management, controllo dei batteri mastitogeni, e soprattutto da una buona igiene e gestione della mungitura.
Sanità della mammella |
Media geometrica mobile delle cellule somatiche del latte di massa minore di 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese |
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12. Igiene e pulizia
Tutte le superfici dedicate al decubito e al camminamento, come paddock, pavimenti, corridoi e passaggi, siano esse deputate ad ospitare gli animali giovani e improduttivi o gli animali adulti, devono essere mantenute pulite, asciutte ed igienicamente adeguate ad evitare problematiche sanitarie e/o disturbo nei movimenti e comportamenti dei bovini. In aggiunta, le strutture e superfici disponibili dovrebbero garantire un facile e sicuro accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia periodica e di accesso alle lettiere.
12.1 Pavimenti e aree di camminamento non adibite al decubito
La valutazione deve considerare l'igiene, la pulizia e la gestione dei pavimenti al momento della visita in allevamento e le condizioni in cui vive la maggioranza dei soggetti.
Vanno considerati i corridoi, i passaggi e le aree di esercizio.
Bovine in lattazione, in asciutta e manze |
Gli ambienti devono essere discretamente puliti e gestiti sufficientemente in quasi tutti i gruppi. |
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12.2 Ambienti di stabulazione e lettiera
L'igiene delle attrezzature e delle operazioni di mungitura riveste una notevole importanza, sia per la salute ed il benessere degli animali, sia per l'aspetto igienico-sanitario del latte, con evidenti ricadute sulla salute pubblica.
Per garantire condizioni adeguate è necessario considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.
Vitelli, manze, bovine in lattazione, in asciutta, al peri-parto |
Gli ambienti di stabulazione e/o lettiera devono essere discretamente puliti asciutti e gestiti sufficientemente attraverso un ricambio idoneo del materiale di lettiera che deve essere prevalente rispetto al materiale fecale. In caso di grigliati, questi devono risultare puliti e senza accumuli fecali sulla maggior parte della superficie disponibile. |
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12.3 Locali e delle attrezzature per la mungitura
Valutare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (es. sala di mungitura) senza confonderlo con il loro livello tecnologico. In presenza del robot di mungitura, valutare l'igiene dell'ambiente in cui è inserito e quella del robot stesso.
Bovine in lattazione |
Valutare se i gruppi di mungitura sono adeguatamente puliti, seppur in presenza di feci su pavimenti e muri. |
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13. Condizioni ambientali
13.1 Temperatura ed umidità
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono essere in grado di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo e allo stesso tempo garantire una buona qualità dell'aria, consentendo di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).
Le stalle di bovine da latte possono essere molto diverse fra loro, per questo le condizioni adeguate devono essere valutate in funzione della tipologia di stalla e delle attrezzature di raffrescamento presenti.
Tutti i gruppi |
Presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (es. stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei senza sistemi automatici di controllo e per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche (es. coibentazione delle gabbiette, teloni ombreggianti o antivento, ecc.) |
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13.2 Illuminazione
I bovini necessitano di un'illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche.
Tutti i gruppi |
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. |
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- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente in accordo con il proprio veterinario. E' fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.
1. Lotta a roditori ed insetti
La presenza di roditori ed insetti (mosche, parassiti) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.
Piano di biosicurezza |
Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. |
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2. Controllo dell'acqua
La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.
Controllo dell'acqua non proveniente da acquedotto pubblico |
Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica batterica totale. |
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3. Accesso dei visitatori
Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione e pertanto è necessario gestire gli accessi.
Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Accesso dei visitatori |
Tutti visitatori sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale. |
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- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.
1. Consumo del medicinale veterinario
Valori di DDD (*) |
Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario: a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l'indirizzo dei bovini da latte; b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022. |
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(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Trattamenti antibiotici |
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. |
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3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
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Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
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- MACROAREA: TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
L'ambiente è una delle componenti da tutelare in ottica One Health. In questa visione infatti la salute umana, la salute animale e l'ambiente sono legate indissolubilmente.
Prendersi cura dell'ambiente significa prestare attenzione a non inquinarlo e a non sprecare i bene primari a disposizione.
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
L'allevatore, consapevole dell'importanza di tutelare l'ambiente, adotta delle misure per la riduzione degli sprechi d'acqua.
Utilizzo dell'acqua |
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l'uso dell'acqua per il lavaggio delle superfici. |
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2. Gas nocivi
I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l'ammoniaca (NH3) e l'anidride carbonica (CO2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).
Animali adulti |
La concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti deve rimane entro i seguenti limiti: - NH3 < 20 ppm; - CO2 < 3000 ppm. |
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ALLEGATO 5
(integrato e modificato dall'art. 5 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
DISCIPLINARE PER IL BENESSERE ANIMALE DEI BOVINI DA CARNE
ALLEVAMENTO STALLINO
- PARTE GENERALE
1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Definizioni
4. Adesione al SQNBA
5. Requisiti di valutazione
6. Modalità di etichettatura
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
1. Numero di addetti
2. Formazione degli addetti
3. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
4. Alimentazione
4.1. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera
4.2. Tipologia di alimentazione
5. Igiene e pulizia delle superfici dedicate al decubito e al camminamento
6. Numero di posti disponibili in mangiatoia
7. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
8. Libertà di movimento degli animali
9. Pavimentazione
10. Area infermeria
11. Condizioni ambientali
11.1. Temperatura ed umidità
11.2. Illuminazione
12. Lesioni cutanee
- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
1. Lotta a roditori ed insetti
2. Controllo dell'acqua
3. Accesso dei visitatori
MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
1. Consumo del medicinale veterinario
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
- MACROAREA TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
2. Gas nocivi
- PARTE GENERALE
1. Premessa
L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente, e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.
Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.
La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobicoresistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.
2. Campo di applicazione
Gli allevamenti sono strutturati per l'allevamento di bovini finalizzato alla produzione di carne.
All'interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi animali che saranno oggetto di valutazione:
- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita;
- i bovini "in produzione".
I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti da carne rossa con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:
- stabulazione libera su lettiera;
- stabulazione libera su pavimento pieno;
- stabulazione libera su pavimento fessurato.
I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
3. Definizioni
- Addetto: persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- Bovino da carne: bovino maschio o femmina di età superiore ai 6 mesi, allevato per la produzione di carne rossa, incluse le vacche nutrici ed i tori.
- Vitello: bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- Operatore della produzione primaria: come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
4. Adesione al SQNBA
L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.
La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
5. Requisiti di valutazione
L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle 4 MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione.
La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare le MACROAREE relative a:
- MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE: include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - ABMs).
- MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA: si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.
- MACROAREA "AM", TUTELA DELL'AMBIENTE: gestione consapevole dell'acqua. Poiché la salute dell'uomo, la sanità animale e l'ambiente sono correlati, si ritiene necessario comprendere anche la macroarea ambiente seguendo l'approccio One health.
6. Modalità di etichettatura
L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a secondo del sistema di allevamento adottato, come: Allevamento in stalla.
Qualora i prodotti provenienti da allevamenti in stalla vengano commercializzati unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
- AREA MANAGEMENT
1. Numero di addetti
Il numero di addetti deve essere adeguato al numero di animali presenti in stabilimento per garantire un adeguato controllo sulle loro condizioni di salute e benessere.
Nel conteggio è da considerare che:
- coloro che lavorano a tempo pieno devono essere conteggiati come 1 persona,
- coloro che lavorano mezza giornata devono essere conteggiati come 0,5.
Numero di addetti |
Il numero addetti che si occupa degli animali deve prevedere almeno un operatore ogni 400 animali. |
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2. Formazione degli addetti
Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. E' necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.
Formazione degli addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). |
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3. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.
L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli. Non sono da considerarsi ispezioni giornaliere le attività altamente specializzate o relative all'esecuzione di specifici compiti (es. distribuzione dell'alimentazione, preparazione del carro unifeed, ecc). La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate. |
Vitelli fino a 6 mesi d'età |
Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. |
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4. Alimentazione
4.1. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera
I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani. |
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4.2.Tipologia di alimentazione
L'alimentazione inoltre dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni).
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Gli animali devono avere accesso all'alimentazione ad intervalli corretti, garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte). |
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5. Igiene e pulizia delle superfici dedicate al decubito e al camminamento
Tutte le superfici dedicate al decubito e al camminamento, come paddock, pavimenti, corridoi e passaggi, siano esse deputate ad ospitare gli animali giovani o gli animali adulti, devono essere mantenute pulite, asciutte ed igienicamente adeguate ad evitare problematiche sanitarie e/o disturbo nei movimenti e comportamenti dei bovini. In aggiunta, le strutture e superfici disponibili dovrebbero garantire un facile e sicuro accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia periodica e di accesso alle lettiere.
Per garantire condizioni adeguate è necessario considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e dell'eventuale lettiera valutando, se del caso, la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.
Tutti i gruppi |
Tutte le superfici dedicate al decubito e al camminamento devono essere discretamente pulite asciutte e gestite sufficientemente. In caso di lettiera, questa deve essere gestita attraverso un ricambio idoneo del materiale di lettiera, che deve essere prevalente rispetto al materiale fecale. In caso di grigliati, questi devono risultare puliti e senza accumuli fecali sulla maggior parte della superficie disponibile. |
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- AREA STRUTTURA
6. Numero di posti disponibili in mangiatoia
Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei per garantire un facile accesso e la possibilità di ingerire la quantità di alimento necessaria ai propri fabbisogni.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Per ogni capo sono necessari i seguenti spazi lineari: - per animali sotto 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo; - per animali tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo; - per animali tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo; - per animali tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo; - per animali oltre 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo. L'accesso agli alimenti deve rispettare le seguenti condizioni: - per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente; - per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente. |
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7. Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi
Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato agli animali presenti e alla capienza dell'allevamento.
In particolare, è molto importante che la collocazione degli abbeveratoi agevoli l'assunzione di acqua da parte di tutti gli animali presenti nelle diverse aree dell'allevamento.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Presenza di almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali. Nel caso di abbeveratoi a vasca, 6 cm/capo. |
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8. Libertà di movimento degli animali
L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, e non deve causare inutili sofferenze o lesioni.
In particolare, gli animali devono avere a disposizione una superficie libera al coperto, accessibile e fruibile da ciascun bovino, necessaria a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e di coricata senza alcun impedimento.
Per il calcolo della superficie disponibile per il decubito è necessario tener conto che, per i bovini adulti, quando la superficie di decubito e di alimentazione coincidono, va esclusa dal calcolo la zona di accesso all'alimentazione. Nel caso di recinti o box dalla forma uguale o simile a un quadrato oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, è necessario escludere dal computo della superficie circa 1,5 metri di profondità.
In caso, invece, di recinti con forma spiccatamente rettangolare con un fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte la profondità (lato corto) del recinto stesso, lo spazio da escludere dal computo della superficie disponibile può essere ridotto fino ad 1 metro.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a: - 2,5 m²/capo per animali con peso vivo inferiore a 500 kg; - 3,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 500 e 600 kg; - 3,5 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 600 e 700 kg; - 4,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 700 e 800 kg; - 4,5 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 800 kg. |
Vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a: - 1,70 m²/capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg; - 1,90 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg; - 2,00 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg. Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione. |
Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*) |
I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m2 /capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m2 ) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. |
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(*) Il requisito "Vitelli da 3 a 8 settimane di vita" è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.
9. Pavimentazione
Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dai bovini nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.
La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.
Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli accessi all'aperto.
Bovini oltre i 6 mesi d'età |
Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali. |
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10. Area infermeria
Lo stabilimento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza.
Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum.
In caso di allevamenti non superiori a 100 capi, dove la necessità di isolare animali malati o feriti è sporadica, l'infermeria può essere solo identificabile ovvero l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.
Infermeria |
Presenza di locale appositamente preparato e identificato per accogliere animali malati o feriti |
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11. Condizioni ambientali
11.1. Temperatura ed umidità
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono essere in grado di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo e allo stesso tempo garantire una buona qualità dell'aria, consentendo di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).
Le stalle di bovini da carne possono essere molto diverse fra loro, per questo le condizioni adeguate devono essere valutate in funzione della tipologia di stalla e delle attrezzature di raffrescamento presenti.
Tutti i gruppi |
Presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (es. stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei senza sistemi automatici di controllo e per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche (es. coibentazione delle gabbiette, teloni ombreggianti o antivento, ecc.) |
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11.2. Illuminazione
I bovini necessitano di un'illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche.
Tutti i gruppi |
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale devono disporre di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. |
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- AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMS)
12. Lesioni cutanee
Tutti i gruppi |
Meno del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli |
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- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente in accordo con il proprio veterinario. E' fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.
1. Lotta a roditori ed insetti
La presenza di roditori ed insetti (es. mosche, ...) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.
Piano di biosicurezza |
Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. |
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2. Controllo dell'acqua
La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.
Controllo dell'acqua non proveniente da acquedotto pubblico |
Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica batterica totale. |
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3. Accesso dei visitatori
Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione e pertanto è necessario gestire gli accessi.
Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Accesso dei visitatori |
Tutti visitatori sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale. |
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- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.
1. Consumo del medicinale veterinario
Valori di DDD (*) |
Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario: a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per l'indirizzo dei bovini da carne; b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022. |
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(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Trattamenti antibiotici |
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. |
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3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
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- MACROAREA TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
L'ambiente è una delle componenti da tutelare in ottica One Health. In questa visione infatti la salute umana, la salute animale e l'ambiente sono legate indissolubilmente.
Prendersi cura dell'ambiente significa prestare attenzione a non inquinarlo e a non sprecare i bene primari a disposizione.
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
L'allevatore, consapevole dell'importanza di tutelare l'ambiente, adotta delle misure per la riduzione degli sprechi d'acqua.
Utilizzo dell'acqua |
Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l'uso dell'acqua per il lavaggio delle superfici. |
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2. Gas nocivi
I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l'ammoniaca (NH3) e l'anidride carbonica (CO2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).
Animali adulti |
La concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti deve rimane entro i seguenti limiti: - NH3 < 20 ppm; - CO2 < 3000 ppm. |
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ALLEGATO 6
(integrato e modificato dall'art. 6 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
DISCIPLINARE PER IL BENESSERE ANIMALE DEI BOVINI IN ALLEVAMENTO
FAMILIARE
- PARTE GENERALE
1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Definizioni
4. Adesione al SQNBA
5. Requisiti di valutazione
6. Modalità di etichettatura
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
1. Formazione degli addetti
2. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
3. Libertà di movimento degli animali
4. Pavimentazione della stalla
5. Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS)
- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
1. Lotta a roditori ed insetti
2. Controllo dell'acqua
3. Accesso dei visitatori
- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
1. Consumo del medicinale veterinario
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
- PARTE GENERALE
1. Premessa
L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.
Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.
La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobicoresistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.
2. Campo di applicazione
Gli allevamenti sono strutturati per l'allevamento di bovini, finalizzato alla produzione di latte e/o carne, in stabilimenti di limitata dimensione. All'interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi di animali che saranno oggetto di valutazione:
- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita;
- i bovini in produzione (sia maschi sia femmine), oltre i 6 mesi di vita.
I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini allevati in stalle fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, di seguito meglio specificato in:
- stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
- stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.
I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
3. Definizioni
- Addetto: persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- Allevamento di limitata dimensione (c.d allevamento familiare): allevamento composto da un massimo di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica, indipendentemente dalla loro proprietà, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana.
- Animal Based Measures (ABMs): misure dirette, ovvero criteri standard per stabilire lo stato di benessere degli animali sulla base di loro condizioni.
- Body condition score (BCS): metodo per la valutazione delle condizioni corporee degli animali.
- Bovino in produzione: animale di età superiore ai 6 mesi, quali il bovino da carne, il bovino da latte, la bovina in asciutta, la bovina in lattazione, la manza, il bovino da riproduzione.
- Bovino da carne: animale di età superiore ai 6 mesi, maschio o femmina, allevato per la produzione di carne rossa, incluse le vacche nutrici e i tori.
- Bovina da latte: femmina allevata per la produzione di latte destinato al consumo umano.
- Manza: bovina di età superiore ai sei mesi che non ha ancora partorito.
- Bovina in lattazione: bovina che produce latte dopo aver partorito.
- Bovina in asciutta: bovina che ha terminato la lattazione.
- Pascolo: superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2 /UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.
- Vitello: bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- Operatore della produzione primaria: come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
4. Adesione al SQNBA
L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.
La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
5. Requisiti di valutazione
La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare diverse MACROAREE.
L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione:
- MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE: include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - ABMs).
- MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA: si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.
6. Modalità di etichettatura
L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata come:
- allevamento familiare con ricorso al pascolo;
- allevamento familiare.
La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall'effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa.
Qualora i prodotti provenienti da allevamenti familiari o da allevamenti familiari con ricorso al pascolo vengano commercializzati assieme e/o unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
- AREA MANAGEMENT
1. Formazione degli addetti
Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. E' necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.
Formazione degli addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). |
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2. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.
L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli.
La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla: Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 o più volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate. |
Vitelli |
In stalla: Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. |
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- AREA STRUTTURA
3. Libertà di movimento degli animali
Valutare l'area coperta adibita al decubito (cuccette o lettiera permanente). Ove la parte di decubito e di alimentazione coincidano, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m).
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla - Stabulazione libera (esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenza). La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile, minima di: - 6 m²/capo su lettiera per le bovine adulte, oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di bovini presenti; - 3,5 m2/capo su lettiera per le manze da latte oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di manze presenti; - 2,5 m²/capo fino a 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v. per i bovini da carne. In stalla - Stabulazione fissa: tutti gli animali dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee. Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un'area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l'accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2 /capo. Al pascolo: In fase di stabulazione al pascolo, si valuta l'intera zona di pascolamento a disposizione degli animali. |
Vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
In stalla - La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a: - 1,70 m2/capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg; - 1,90 m2/capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg; - 2,00 m2/capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg p.v. Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione. |
Vitelli da 3 a 8 settimane (*) |
In stalla - I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m2 /capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m2 ) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. |
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(*) Il requisito "Vitelli da 3 a 8 settimane di vita" è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.
4. Pavimentazione della stalla
Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dalle bovine in produzione nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.
La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.
Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli eventuali accessi a recinti esterni.
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla - Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i bovini, oppure deve essere presente una lettiera costituita da materiale organico adeguato, ovvero abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente. |
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- AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMs)
5. Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS)
La valutazione delle condizioni corporee degli animali, eseguita tramite Body Condition Score (BCS), è uno strumento per monitorarne lo stato di salute e di benessere.
Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare lo stato sanitario e che i fabbisogni nutrizionali degli animali siano soddisfatti.
Il BCS si misura su animali non sottoposti a terapie con una scala di valori da 1 a 5, dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso).
Bovini adulti da latte |
I valori di BCS devono essere compresi tra 2 e 4,25. Il numero di animali con BCS al di fuori dei limiti dev'essere inferiore al 10%. |
Bovini adulti da carne |
I valori di BCS devono essere superiori a 2. Il numero di animali con BCS inferiore al limite dev'essere inferiore al 10%. |
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- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. E' fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.
1. Lotta a roditori ed insetti
La presenza di roditori e insetti (es. mosche, ...) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.
Piano di biosicurezza |
In stalla - Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. |
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2. Controllo dell'acqua
La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti.
Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.
Controllo dell'acqua |
In stalla - Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica batterica totale. |
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3. Accesso dei visitatori
Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione ed è pertanto necessario gestire gli accessi.
Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Accesso dei visitatori |
Tutti visitatori sono obbligati a indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale. |
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- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.
1. Consumo del medicinale veterinario
Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario: a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne; b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022. |
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(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Utilizzo antibiotici |
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. |
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3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
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ALLEGATO 7
(integrato e modificato dall'art. 7 del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025)
DISCIPLINARE PER IL BENESSERE ANIMALE DEI BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO
- PARTE GENERALE
1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Definizioni
4. Adesione al SQNBA
5. Requisiti di valutazione
6. Modalità di etichettatura
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
1. Numero di addetti
2. Formazione degli addetti
3. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
4. Libertà di movimento degli animali
5. Pavimentazione della stalla
6. Area infermeria (Requisito applicabile solo ad allevamenti con oltre 100 capi).
7. Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS)
8. Mortalità annuale degli animali adulti, oltre 6 mesi di vita
- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
1. Lotta a roditori ed insetti
2. Controllo dell'acqua
3. Accesso dei visitatori
- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
1. Consumo del medicinale veterinario Valori di DDD
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
- MACROAREA: TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
- PARTE GENERALE
1. Premessa
L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatoriali devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.
Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.
La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di One Health.
2. Campo di applicazione
Gli allevamenti sono strutturati per l'allevamento di bovini, finalizzato alla produzione di latte e/o carne, con ricorso al pascolo. All'interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi di animali che saranno oggetto di valutazione:
- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita;
- i bovini in produzione (sia maschi sia femmine), oltre i 6 mesi di vita.
I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:
- stabulazione libera su lettiera o cuccette con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per 60 gg/anno
- allevamento integrale al pascolo.
I bovini devono essere allevati secondo i requisiti riportati nel seguito per un periodo minimo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Nel caso in cui detto periodo sia superiore ai sei mesi, la relativa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
3. Definizioni
- Addetto: persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- Allevamento con ricorso al pascolo: Allevamento nel quale almeno il 30% dei bovini accedono al pascolo per almeno 60 giorni all'anno.
- Allevamento integrale al pascolo: gli animali non dispongono, se non eccezionalmente, di aree di stabulazione all'interno di edifici e sono tenuti costantemente al pascolo.
- Animal Based Measures (ABMs): Misure dirette, ovvero criteri standard per stabilire lo stato di benessere degli animali sulla base di loro condizioni.
- Body condition score (BCS): La valutazione delle condizioni corporee degli animali.
- Bovino in produzione: animale di età superiore ai 6 mesi, quali il bovino da carne, il bovino da latte, la bovina in asciutta, la bovina in lattazione, la manza, il bovino da riproduzione.
- Bovino da carne: animale di età superiore ai 6 mesi, maschio o femmina, allevato per la produzione di carne rossa, incluse le vacche nutrici e i tori.
- Bovina da latte: femmina allevata per la produzione di latte destinato al consumo umano.
- Bovina in lattazione: bovina che produce latte dopo aver partorito.
- Bovina in asciutta: bovina che ha terminato la lattazione.
- Bovino da riproduzione: animale maschio allevato per la riproduzione.
- Vitello: bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- Manza: bovina di età superiore ai sei mesi che non ha ancora partorito.
- Operatore della produzione primaria: come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- Pascolo: superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m2 /UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.
4. Adesione al SQNBA
L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.
La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.
La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
5. Requisiti di valutazione
La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare diverse MACROAREE.
L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione:
- MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE: include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - ABMs).
- MACROAREA "BS", BIOSICUREZZA: si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- MACROAREA "MV", USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO: Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.
- MACROAREA "AM", TUTELA DELL'AMBIENTE: gestione consapevole dell'acqua. Poiché la salute dell'uomo, la sanità animale e l'ambiente sono correlati, si ritiene necessario comprendere anche la macroarea ambiente seguendo l'approccio One health.
6. Modalità di etichettatura
L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata, a secondo del sistema di allevamento adottato, come:
- allevamento con ricorso pascolo;
- allevamento integrale al pascolo.
Qualora i prodotti provenienti da allevamenti con pascolo o da allevamenti al pascolo integrale vengano commercializzati unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
- MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)
- AREA MANAGEMENT
1. Numero di addetti
Requisito applicabile solo ad allevamenti con oltre 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana. Il numero di addetti deve essere adeguato al numero di animali presenti in stabilimento per garantire un adeguato controllo sulle loro condizioni di salute e benessere.
Nel conteggio è da considerare che:
- coloro che lavorano a tempo pieno devono essere conteggiati come 1 persona,
- coloro che lavorano mezza giornata devono essere conteggiati come 0,5.
Bovini da latte |
In stalla: Il numero di addetti, deve considerare: - almeno un operatore ogni 80 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche le operazioni di mungitura) - almeno un operatore ogni 200 animali (nel caso in cui la stessa persona non esegua la mungitura) |
Bovini da carne |
Al pascolo: Il numero di addetti, deve considerare - Un operatore ogni 400 animali |
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2. Formazione degli addetti
Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. E' necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.
Formazione degli addetti |
Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). |
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3. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli
Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.
L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli.
Non sono da considerarsi ispezioni giornaliere le attività altamente specializzate o relative all'esecuzione di specifici compiti (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione, preparazione del carro unifeed, ecc).
La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla: Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 o più volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate. |
Vitelli |
In stalla: Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate. |
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- AREA STRUTTURA
4. Libertà di movimento degli animali
Valutare l'area coperta adibita al decubito (cuccette o lettiera permanente). In caso di stabulazione libera, se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m).
[In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.] (periodo soppresso) (1)
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla - Stabulazione libera (esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenze): La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile minima di: - 6 m²/capo su lettiera per le bovine adulte oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero delle bovine presenti; - 3,5 m2/capo su lettiera per le manze da latte oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero delle vacche presenti; - 2,5 m²/capo fino a 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v. per i bovini da carne. Al pascolo: In fase di stabulazione al pascolo, si valuta l'intera zona di pascolamento a disposizione degli animali. |
Vitelli da 8 settimane a 6 mesi |
In stalla: La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a: - 1,70 m2 /capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg; - 1,90 m2 /capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg; - 2,00 m2 /capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg p.v. Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione. |
Vitelli da 3 a 8 settimane (*) |
In stalla: I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 mq) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. |
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(*) Il requisito "Vitelli da 3 a 8 settimane di vita" è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.
5. Pavimentazione della stalla
Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dalle bovine in produzione nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.
La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.
Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli accessi all'aperto.
Bovini adulti (da latte, da carne) |
In stalla: Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano le bovine, oppure deve essere presente una lettiera costituita da materiale organico adeguato, ovvero abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente. |
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6. Area infermeria (Requisito applicabile solo ad allevamenti con oltre 100 capi).
L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Anche durante la fase di pascolo, l'operatore/addetto deve implementare un efficace sistema per identificare e catturare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli.
Infermeria |
In stalla: presenza di un locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda. Al pascolo: presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili, in grado di accogliere animali malati o feriti per il trattamento del caso (non vale per il pascolo su terreni adiacenti alla stalla). |
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- AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMs)
7. Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS)
La valutazione delle condizioni corporee degli animali, eseguita tramite Body Condition Score (BCS), è uno strumento per monitorarne lo stato di salute e di benessere. Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare che lo stato sanitario e i fabbisogni nutrizionali degli animali siano soddisfatti.
Il BCS si misura con una scala di valori da 1 a 5, dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso).
Bovini adulti da latte |
I valori di BCS devono essere compresi tra 2 e 4,25. Il numero di animali con BCS al di fuori dei limiti dev'essere inferiore al 10%. |
Bovini adulti da carne |
I valori di BCS devono essere superiori a 2. Il numero di animali con BCS inferiore al limite dev'essere inferiore al 10%. |
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8. Mortalità annuale degli animali adulti, oltre 6 mesi di vita
Questo requisito è applicabile solo agli allevamenti di dimensioni superiori a 100 capi.
Il dato da rilevare e registrare deve considerare le bovine adulte (oltre i 6 mesi di vita), in lattazione o in asciutta, morte spontaneamente in allevamento, eutanasizzate o macellate d'urgenza (MSU) negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovine adulte (lattazione e asciutta) presenti il giorno della valutazione.
Bovini adulti (da latte, da carne) |
La mortalità deve essere inferiore al 5% |
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- MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)
Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. E' fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.
1. Lotta a roditori ed insetti
La presenza di roditori e insetti (es. mosche, ...) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.
Piano di biosicurezza |
In stalla: Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. |
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2. Controllo dell'acqua
La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.
Controllo dell'acqua |
In stalla: per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica batterica totale. |
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3. Accesso dei visitatori
Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione ed è pertanto necessario gestire gli accessi.
Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Accesso dei visitatori |
In stalla: tutti visitatori sono obbligati a indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale. |
.
- MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)
In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.
1. Consumo del medicinale veterinario Valori di DDD
Valori di DDD (*) |
Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, espresso in DDD (Defined daily dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario: a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'allegato XI del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per la specie bovina con indirizzo produttivo latte e/o carne; b) i valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022. |
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(*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale
Trattamenti antibiotici |
L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. |
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3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi |
Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. |
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- MACROAREA: TUTELA DELL'AMBIENTE (AM)
I requisiti di questa MACRO AREA sono applicabili solo nelle fasi di allevamento in stalla.
L'ambiente è una delle componenti da tutelare in ottica One Health. In questa visione infatti la salute umana, la salute animale e l'ambiente sono legate indissolubilmente.
Prendersi cura dell'ambiente significa prestare attenzione a non inquinarlo e a non sprecare i bene primari a disposizione.
1. Tecniche per limitare lo spreco idrico
L'allevatore, consapevole dell'importanza di tutelare l'ambiente, adotta delle misure per la riduzione degli sprechi d'acqua.
Utilizzo dell'acqua |
In stalla: Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l'uso dell'acqua per il lavaggio delle superfici. |
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Periodo soppresso dall'art. 7, lett. b), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 21 luglio 2025.