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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2022

G.U.R.I. 29 novembre 2022, n. 279

Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale».

TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 23 ottobre 2024 e con annotazioni alla data 23 ottobre 2024)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonchè alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/605 della Commissione europea recante le misure specifiche contro la Peste suina africana;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 riguardante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;

Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 «Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento»;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final];

Vista la comunicazione della Commissione europea «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final) del 20 maggio 2020, in cui è dichiarato che la Commissione intraprenderà azioni volte a ridurre del 50 percento le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminerà la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliando l'ambito di applicazione, rendendo più semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo un livello più elevato di benessere degli animali. La Commissione prenderà inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'art. 6 - Obiettivo specifico 9 di «migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonchè il benessere degli animali»;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (Doc. COMM (2017) 713 Final del 29 novembre 2017 dove al punto 3.5 è indicato che «La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici»;

Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati, le misure di vigilanza e controllo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'implementazione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;

Considerato che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorità competenti nonchè chiare e non ingannevoli per il consumatore, oltrechè conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011;

Considerata la necessità di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonchè di definire i requisiti, le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;

Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;

Ritenuto di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti;

Vista la nota n. 0218950 del 6 luglio 2022 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha informato dell'avvenuta notifica effettuata alla Commissione europea in data 21 giugno 2022, (alla quale è stata assegnata il numero 2022/0439/I) ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, del progetto di regola tecnica relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA. L'adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione europea legittimamente interessati.

2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonchè le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all'art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA.

4. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e delle priorità individuate del settore zootecnico.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all'art. 10, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi. (1)

6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA valuta la possibilità di prevedere un ulteriore sviluppo di un sistema di requisiti di benessere finalizzato ad una maggiore valorizzazione dei diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento;

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo, in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;

Numero unico di registrazione: è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti;

Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;

Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonchè quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicicoltura;

Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal regolamento (UE) n. 2035/2019, registrato nella Banca dati nazionale (di seguito BDN). E' la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori della produzione primaria, tutti aderenti al SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la forma associativa è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA ed è titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati;

Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonchè la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;

Gruppo di operatori del settore alimentare: insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA nonchè intestataria del certificato di conformità per la Catena di custodia;

Catena di custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;

Organismo di certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;

Organismo nazionale di accreditamento: unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. In Italia, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

Valutazione della conformità: procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;

Schema di certificazione: insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;

Certificato di conformità: documento rilasciato da un organismo di certificazione ad un operatore della produzione primaria o operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;

Valutatore: persona, in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1, incaricata da un organismo di certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un operatore del settore primario, di un operatore del settore alimentare o di un gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA;

Banca dati nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'art. 109, paragrafo 1, del regolamento UE n. 429/2016 già istituita con l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise «G. Caporale», accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it

Art. 3

Disposizioni specifiche

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonchè i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, previste dai requisiti di certificazione nell'ambito del SQNBA avviene in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

2. Qualora tali informazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero già utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 7.

3. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per le informazioni relative al sistema di allevamento e che comunque non riguardano il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario.

Art. 4

Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA

1. La domanda di adesione al SQNBA è presentata dall'operatore della produzione primaria ovvero da un operatore del settore alimentare ovvero da un gruppo di operatori del settore alimentare, per le attività oggetto di certificazione.

2. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla normativa di settore vigente.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal presente decreto e adottano misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQNBA.

5. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:

5.1. Operatori della produzione primaria:

5.1.1. che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

5.1.2. che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui all'art. 9;

5.1.3. che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse previsti dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

5.1.4. che garantiscono un sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria per assicurare il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;

5.1.5. nella domanda di adesione, devono indicare:

i. la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al numero unico di registrazione ed il codice fiscale dell'operatore; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, gli stessi dati sono richiesti per ciascun operatore aderente;

ii. l'eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;

iii. il nominativo del veterinario formalmente incaricato dall'operatore ad inserire i dati di valutazione dell'allevamento nel portale di cui all'art. 9;

iv. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;

5.1.6. è ammessa la presentazione da parte del singolo operatore della produzione primaria, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA;

5.1.7. l'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali della specie oggetto dell'adesione, sotto la responsabilità dell'operatore della produzione primaria, siano gestiti secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati come stabilito dall'art. 1, comma 5.

5.2. Operatori del settore alimentare:

5.2.1. che sono riconosciuti o registrati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

5.2.2. che adottano il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'allegato 2;

5.2.3. nella domanda di adesione, devono riportare:

i. i dati e i riferimenti legali dell'operatore del settore alimentare richiedente;

ii. gli estremi relativi all'attività di riconoscimento dell'operatore del settore alimentare (approval number) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attività);

iii. la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;

iv. una breve descrizione dell'operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attività svolte e del numero di animali/volumi trattati;

v. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;

vi. di essere conformi ai requisiti della normativa vigente per il settore della rintracciabilità e di non avere in corso prescrizioni, ancora da chiudere, da parte delle autorità competenti, per il citato settore.

5.3. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un gruppo di operatori del settore alimentare, lo stesso presenta la domanda indicando ogni operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 5

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalità del processo di certificazione previsti all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'organismo di certificazione, inoltre, deve essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità riportate nel citato allegato 1. L'iscrizione ha durata quinquennale e può essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso, così come definita nell'allegato 1, Parte A, paragrafo 2.

3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravità dei casi può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate. In caso contrario, l'iscrizione è revocata.

4. Gli organismi di certificazione rendono disponibili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonchè all'Ente di accreditamento, gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli organismi di certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'art. 9 che, attraverso meccanismi di interoperabilità, rende disponibili le informazioni caricate dall'organismo di certificazione nel database della Banca dati vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.

5. In tal modo gli organismi di certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 6

Attività di certificazione

1. L'organismo di certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, in accordo con le disposizioni dell'allegato 1, Parte C, valuta i requisiti del processo di certificazione e la conformità dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tali valutazioni includono l'idoneità delle procedure di gestione dell'operatore del settore primario o dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonchè la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai sensi dell'art. 8.

2. L'organismo di certificazione valuta il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione richiesta attraverso una valutazione di conformità iniziale presso il singolo richiedente che ha presentato domanda di adesione al SQNBA. Inoltre, verifica l'assenza di non conformità, ovvero la risoluzione di quelle riscontrate, e a seguito di valutazione positiva dei requisiti previsti, rilascia un certificato di conformità che attesta l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione ai sensi dell'SQNBA.

3. Gli organismi di certificazione rivalutano nel tempo il mantenimento della conformità dei soggetti certificati secondo le tempistiche e le modalità previste nell'allegato 1.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformità che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'organismo di certificazione.

5. L'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1, parte C, punto 10.

6. Nel periodo di sospensione, il soggetto è tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA.

7. La mancata risoluzione delle cause che hanno comportato il provvedimento di sospensione della certificazione entro i tempi previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione dal SQNBA, secondo le modalità descritte nell'allegato 1.

8. L'organismo di certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre essere riportato:

a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'operatore della produzione primarie o del settore alimentare;

b) il codice identificativo dell'operatore o del gruppo di operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'organismo di certificazione;

c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli operatori della produzione primaria);

d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.

9. L'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA, di cui al comma 8, è reso anche disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF.

Art. 7

Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 2, l'adeguamento deve essere attuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo quanto riportato nell'art. 1, comma 5.

2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui all'art. 3, comma 2, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1.

3. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente decreto nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.

Art. 8

Commercializzazione ed etichettatura

1. Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicante il posizionamento sui livelli progressivi di certificazione:

a) «Sistema qualità nazionale benessere animale» o, in alternativa, «SQN benessere animale». Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute;

b) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA;

c) «Allevato in....» da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto nel rispetto dei requisiti, modalità e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui all'art. 1, comma 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, è possibile riportare in etichetta la dicitura «Da allevamento... [nazionalità]... certificato SQNBA» o «Proveniente da allevamento... [nazionalità]... certificato SQNBA» e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato membro, l'informazione può essere fornita anche nella forma cumulativa «Origine... [nome dello Stato membro]», eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica;

d) eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:

a) codice di iscrizione dell'organismo di certificazione scelto dall'operatore;

b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.

3. Le informazioni previste al comma 1 devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita.

4. Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria o prodotto alimentare, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalità anche sui relativi imballaggi.

5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un organismo di certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.

6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:

a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 percento nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

b) nel campo visivo dell'etichetta, la denominazione dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA di cui al comma 1, lettera a), in tutti i casi in cui gli ingredienti certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 percento purchè lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.

7. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.

Art. 9

Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm

1. ClassyFarm è il sistema informativo del Ministero della salute, gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 429/2016.

2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:

a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di certificazione, di cui all'art. 5;

c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'organismo di certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto a) nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'iter di certificazione;

d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilità e la fruibilità per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a garanzia della più appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalità di cui al presente decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilità dei dati;

e) la predisposizione di un flusso informativo che permetta all'organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformità rilevate da parte del Servizio veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C.

3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.

Art. 10

Comitato tecnico scientifico benessere animale

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonchè di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema. Al CTSBA è affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.

2. Sulla base delle informazioni disponibili in ClassyFarm, di pertinenza del SQNBA, il CTSBA redige una relazione, con cadenza almeno biennale, riportante le attività svolte nell'arco temporale di riferimento. Tali relazioni saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Il CTSBA assicura la partecipazione degli stakeholders, nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso specifiche consultazioni.

4. Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:

a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) due rappresentanti esperti del Ministero della salute;

c) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

d) un rappresentante di Accredia;

e) tre esperti in materia di Benessere animale designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui due appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

f) tre esperti in materia di benessere animale di cui due designati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e uno designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

5. Il ruolo di Presidente e vice-Presidente del CTSBA è svolto a rotazione, per la durata di due anni, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da un rappresentante del Ministero della salute.

6. Il CTSBA può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.

7. Le funzioni di segreteria del CTSBA sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Ai componenti del CTSBA non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 11

Vigilanza sugli organismi di certificazione

1. La vigilanza sugli organismi di certificazione è svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'attività di vigilanza è effettuata attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, dirette alla verifica della non sussistenza di carenze di requisiti e carenze da parte dell'organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata alla conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, da ultimo recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PATUANELLI

Il Ministro della salute

SPERANZA