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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1975 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 2024

G.U.U.E. 26 luglio 2024, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 4 settembre 2024

Applicabile dal: 4 settembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE sono stabiliti negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), di tale direttiva.

2) Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche ad essi apportate, è opportuno che l'elenco degli strumenti internazionali applicabili sia aggiornato e che sia esplicitamente elencato l'equipaggiamento marittimo che, a seguito di tali modifiche, sia divenuto oggetto di requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione (2) dovrebbe pertanto essere abrogato.

4) E' ragionevole e proporzionato prevedere un periodo transitorio durante il quale un nuovo elemento dell'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possa continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/90/UE.

5) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione a norma della medesima dovrebbero essere adottati sotto forma di regolamenti di esecuzione conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva stessa.

6) Al fine di consentire all'industria dell'equipaggiamento marittimo e agli altri portatori di interessi di adeguarsi alle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 (GU L 215 del 31.8.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj).

Art. 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.

3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN