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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2171 DELLA COMMISSIONE, 20 agosto 2024

G.U.U.E. 21 agosto 2024, Serie L

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 agosto 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato della Florida, confermato il 5 agosto 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questo recente focolaio nello Stato della Florida.

8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla suddetta zona soggetta a restrizioni nello Stato della Florida.

9) Gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l'HPAI, che hanno determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Tali informazioni aggiornate riguardavano la situazione epidemiologica in relazione a nove focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell'Iowa [1], del Massachusetts [1], del Michigan [1], del Minnesota [5] e del Nuovo Messico [1], confermati tra il 7 marzo 2023 e il 31 maggio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

10) Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di tali nove focolai. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio.

11) Dopo aver valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tale paese terzo, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.

12) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti.

13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2028 della Commissione (4) ha inoltre modificato la tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e la tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, introducendo i termini iniziali applicabili a 18 zone precedentemente chiuse negli Stati Uniti. Sono stati tuttavia rilevati errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2028 per quanto riguarda i termini finali nella colonna 6 di tali tabelle per tali 18 zone. Sono stati inoltre rilevati errori in tale allegato per quanto riguarda i termini iniziali nella colonna 7 di tali tabelle per le zone US-2.634 e US-2.635. E' pertanto opportuno rettificare tali termini. E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

15) Inoltre la rettifica degli errori nei termini finali applicabili alle 18 zone degli Stati Uniti e degli errori nei termini iniziali applicabili alle zone US-2.634 e US-2.635 di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2028.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2028 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2024/2028, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2028/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 24 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN