
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2104 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 2024
G.U.U.E. 25 settembre 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 ottobre 2024
Applicabile dal: 3 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale quadro comprende i controlli ufficiali effettuati sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione.
2) L'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone agli Stati membri di effettuare i controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati su ciascuna partita delle categorie di animali e merci di cui a tale disposizione. Per tali animali e merci, ciascuna partita deve essere preventivamente notificata e sottoposta a controlli presso i posti di controllo frontalieri utilizzando il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625. Il DSCE deve essere inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), istituito e gestito dalla Commissione in conformità all'articolo 131, paragrafo 1, di tale regolamento.
3) A norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli ufficiali periodici, in base al rischio e con frequenza adeguata, sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e a cui non si applicano gli articoli 47 e 48 di tale regolamento. La frequenza adeguata deve essere determinata prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, per i prodotti fitosanitari, anche i criteri stabiliti all'articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento. Se effettuati, tali controlli ufficiali devono sempre comprendere un controllo documentale e controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.
4) In conformità all'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi e a cui non si applicano gli articoli 47 e 48 di tale regolamento devono essere effettuati, tra gli altri luoghi previsti, presso un posto di controllo frontaliero.
5) Talune merci che entrano nell'Unione da paesi terzi comportano rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente. Informazioni sulla legislazione dei paesi terzi in un determinato settore, sull'effettuazione, da parte delle autorità competenti dei paesi terzi, di adeguati controlli ufficiali in tale settore o qualsiasi altra informazione pertinente derivante da contatti bilaterali con paesi terzi consentono alle autorità competenti degli Stati membri di valutare i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativamente alle merci in questione.
6) Se le autorità competenti al posto di controllo frontaliero effettuano controlli ufficiali su tali merci, i controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Per poter organizzare tali controlli in modo efficiente al fine di evitare l'introduzione di rischi nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero poter ricevere in anticipo informazioni standardizzate che descrivano le partite con un livello di dettaglio sufficiente a consentire loro di identificare immediatamente e inequivocabilmente le partite, la relativa destinazione e l'uso previsto.
7) E' pertanto opportuno integrare il regolamento (UE) 2017/625 in conformità all'articolo 45, paragrafo 4, di tale regolamento e precisare i casi e le condizioni in cui le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di partite di talune merci provenienti da paesi terzi. La determinazione di tali casi e condizioni dovrebbe basarsi su una valutazione dei rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente connessi con le merci in questione, o dei precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativamente alle merci in questione. Inoltre le notifiche di arrivo dovrebbero riguardare partite di merci soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.
8) A norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, le notifiche di arrivo devono essere effettuate tramite l'IMSOC. Al fine di agevolare lo scambio tempestivo di dati tra le autorità competenti che effettuano i controlli sanitari e fitosanitari e le autorità doganali, compresi gli scambi per via elettronica, l'operatore responsabile della partita dovrebbe notificare l'arrivo di tale partita compilando e inserendo i dati pertinenti nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) dell'IMSOC per la trasmissione alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell'Unione e per l'accesso ai dati da parte delle autorità doganali conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2).
9) Nella notifica di arrivo l'operatore responsabile della partita dovrebbe fornire una descrizione della partita con un livello di dettaglio sufficiente a consentire alle autorità competenti di identificare immediatamente e inequivocabilmente la partita, la relativa destinazione e l'uso previsto, quali il consumo umano, l'alimentazione animale, l'uso come articolo da esposizione, campione, materiali a contatto con gli alimenti, prodotti fitosanitari o altro. Inoltre l'operatore responsabile della partita dovrebbe attestare, mediante una dichiarazione, che le informazioni fornite nella notifica di arrivo sono veritiere e complete. Per agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto, le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando un formato standardizzato.
10) Nel formato standardizzato utilizzato per descrivere la partita gli operatori responsabili della partita dovrebbero poter indicare che tale partita deve essere trasferita a strutture per il successivo trasporto designate in conformità all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (3). Gli operatori responsabili della partita dovrebbero inoltre poter indicare che la partita deve essere trasferita ai depositi doganali di cui all'articolo 240, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o a una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 147, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli operatori dovrebbero descrivere la partita con riferimento al codice e al titolo della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5) e al codice della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC).
11) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti sono tenute a elaborare la documentazione scritta di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati, su supporto cartaceo o in formato elettronico. Al fine di agevolare l'esecuzione dei controlli ufficiali e di quelli doganali, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri dovrebbero poter aggiungere nella notifica di arrivo inserita in TRACES la documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle partite e le eventuali decisioni adottate di conseguenza, compresa la decisione di respingere una partita.
12) Per garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di identificazione e di certificazione elettronica e per digitalizzare e armonizzare la procedura, l'uso di una notifica di arrivo elettronica inserita in TRACES dovrebbe rispettare le norme in materia di firme elettroniche e sigilli elettronici ai loro diversi livelli di garanzia dell'identità stabiliti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (7).
13) E' opportuno prevedere una data di applicazione differita del presente regolamento, considerato il tempo necessario per garantire il collegamento di TRACES per quanto riguarda la notifica di arrivo di cui al presente regolamento con il sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione a cui non si applicano gli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2017/625.
Casi in cui può essere chiesta una notifica
Le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. la notifica è necessaria, prendendo in considerazione:
a) i rischi sanitari individuati per l'uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente connessi con le merci in questione; oppure
b) i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativamente alle merci in questione;
2. le merci in questione sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1. «TRACES»: il sistema di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;
2. «firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 910/2014;
3. «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;
4. «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014.
Condizioni per la richiesta della notifica di arrivo
1. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo delle partite a condizione che il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione delle partite sia situato nel territorio dello Stato membro delle autorità competenti.
2. La notifica di arrivo comprende:
a) informazioni standardizzate che descrivano le partite con un livello di dettaglio sufficiente a consentire alle autorità competenti di identificare immediatamente e inequivocabilmente le partite, la relativa destinazione e l'uso previsto, in conformità al paragrafo 4; e
b) una dichiarazione dell'operatore responsabile delle partite attestante che le informazioni di cui alla lettera a) sono veritiere e complete.
3. L'operatore responsabile delle partite compila e inserisce per ciascuna partita la notifica di arrivo in TRACES, in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro di ingresso, per la trasmissione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione prima dell'arrivo delle partite. Uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che una notifica sia redatta in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro di ingresso.
4. La notifica di arrivo è compilata con le informazioni standardizzate riportate di seguito:
a) il nome, l'indirizzo, il paese e il codice dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) del paese della persona fisica o giuridica che spedisce la partita;
b) il nome del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione;
c) il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui la partita è destinata;
d) il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata;
e) il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero;
f) il tipo di documenti che accompagnano la partita, il loro codice unico e il paese di rilascio, se applicabile;
g) i riferimenti dei documenti commerciali, se applicabile;
h) la data e l'ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliero;
i) il paese di origine delle merci o il paese in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte;
j) il mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l'Unione e l'identificazione del mezzo di trasporto finale;
k) il paese in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l'Unione;
l) il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti di origine e, se applicabile, il relativo numero di registrazione o di riconoscimento;
m) la categoria della temperatura richiesta durante il trasporto (ambiente, di refrigerazione, di congelamento), se applicabile;
n) il numero del contenitore e il numero del sigillo, se applicabile;
o) l'uso previsto delle merci o la loro categoria, come specificato nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali, nelle dichiarazioni o nei documenti commerciali, se richiesto;
p) informazioni sulla conformità delle merci;
q) la destinazione prevista della partita una volta che la partita abbia lasciato il posto di controllo frontaliero, come segue:
i) «per il mercato interno», nel caso in cui la partita sia destinata a essere immessa sul mercato dell'Unione;
ii) «per il transito», nel caso di partite di additivi per mangimi non autorizzati di origine non animale e di prodotti fitosanitari non autorizzati destinati al transito verso un paese terzo di destinazione, con l'indicazione del nome e del codice ISO del paese terzo di destinazione e, nel caso di partite di prodotti non autorizzati che attraversano il territorio dell'Unione su strada, per ferrovia o per via navigabile, il nome del posto di controllo frontaliero di uscita situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero;
iii) «per il trasferimento verso», se la partita può essere trasferita, in forza di norme nazionali, dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero, per ulteriori controlli ufficiali, con l'indicazione del nome del punto di controllo;
iv) «per il successivo trasporto verso», se la partita può essere trasferita, in forza di norme nazionali, a una struttura per il successivo trasporto designata in conformità all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/2124, situata nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero, con l'indicazione dei dati di tale struttura;
v) nel caso di partite di additivi per mangimi non autorizzati di origine non animale e di prodotti fitosanitari non autorizzati che non sono in transito diretto verso un paese terzo, le seguenti destinazioni di controllo in cui la partita sarà consegnata prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui è situato il posto di controllo frontaliero:
1. un deposito doganale di cui all'articolo 240, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
3. una zona franca, se applicabile;
4. uno stabilimento del settore dei mangimi, con l'indicazione del relativo numero di registrazione o di riconoscimento;
r) la descrizione delle merci della partita, basata su certificati ufficiali, attestati ufficiali, dichiarazioni o documenti commerciali, atta a consentirne l'identificazione e il calcolo delle tariffe, comprendente tutti gli elementi seguenti:
i) il codice e il titolo della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e il codice della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC);
ii) il peso netto in chilogrammi;
iii) il peso lordo, composto dal peso netto, più i contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto;
iv) il tipo e il numero complessivo di imballaggi della partita;
v) il numero di lotto;
vi) il tipo di prodotto, compresa l'indicazione se le merci sono destinate a essere immesse sul mercato come prodotti biologici o in conversione;
vii) il numero di pezzi o il volume, a seconda dei casi.
5. Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri possono aggiungere nella notifica di arrivo inserita in TRACES la documentazione scritta dei controlli ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, comprese le seguenti decisioni eventualmente adottate in merito alle partite:
a) «idoneità per il mercato interno»;
b) «idoneità per il trasferimento»;
c) «idoneità per il successivo trasporto»;
d) «idoneità per il transito»;
e) «idoneità per le merci non conformi»;
f) «non idoneità».
6. Le notifiche di arrivo, che gli operatori responsabili della partita firmano in TRACES con la loro firma elettronica, recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato delle autorità competenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN