
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2145 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 2024
G.U.U.E. 27 settembre 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 ottobre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 22
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 19,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali basato su tre componenti principali: i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX).
2) Il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione. Tale scambio è generalmente avviato dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione contenente il numero di riferimento del documento di accompagnamento rilasciato dalla pertinente autorità competente partner. Affinché il sistema EU CSW-CERTEX possa compiere controlli e processi automatizzati, è necessario stabilire norme dettagliate per migliorare l'integrazione e l'allineamento delle procedure doganali e non doganali dell'Unione, in modo da consentirne un'effettuazione senza soluzione di continuità.
3) Tenuto conto delle varie decisioni amministrative delle autorità competenti partner, indicate nei documenti di accompagnamento, e dei diversi regimi doganali o della riesportazione per i quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati, è opportuno includere una tabella di norme nell'allegato I del presente regolamento. Detta tabella dovrebbe essere utilizzata come uno strumento di mappatura per allineare il pertinente regime doganale o la riesportazione alla rispettiva decisione amministrativa dell'autorità competente partner e viceversa, un processo noto come trasformazione operativa dei dati. La tabella dovrebbe contenere un elenco di tutti i regimi doganali, dei possibili status e delle decisioni amministrative indicate nei documenti di accompagnamento relativi a una formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, ad eccezione del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»). Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare il necessario scambio di dati con l'ICSMS in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione (2) al fine di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato.
4) Per razionalizzare la gestione dei dati nel processo di sdoganamento è essenziale che le autorità doganali e le autorità competenti partner abbiano la possibilità di scambiare e verificare automaticamente le informazioni necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione a seguito della presentazione di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione da parte di un operatore economico. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire che i dati doganali e non doganali siano compatibili trasformandone il formato o la struttura, ove necessario, senza modificarne il contenuto. Tale processo è noto come trasformazione tecnica dei dati. E' necessario stabilire norme per la mappatura dei dati compresi nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) e di quelli indicati all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 (5).
5) Dal momento che il sistema EU CSW-CERTEX non può sempre mappare direttamente i significati esatti dei dati presentati nell'ambito di una formalità non doganale dell'Unione con quelli espressi nella rispettiva formalità doganale, è opportuno creare dati specifici intesi a risolvere tali discrepanze di mappatura. Tali dati specifici non dovrebbero essere giuridicamente integrati in alcuna formalità doganale o non doganale dell'Unione, in quanto né l'operatore economico né l'autorità doganale sono tenuti a trasmetterli. E' invece necessario includere tali dati nel presente regolamento per assicurare l'allineamento e la conversione senza soluzione di continuità dei dati tra i regimi doganali e la riesportazione, da un lato, e le formalità non doganali dell'Unione, dall'altro.
6) L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce i diversi tipi di scambio di informazioni e le funzionalità che il sistema EU CSW-CERTEX deve consentire. E' opportuno specificare ulteriormente le funzionalità che consentono di effettuare tali tipi di scambio di informazioni. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali funzionalità singolarmente o in combinazione tra loro, se necessario, per consentire l'espletamento completamente automatizzato delle formalità doganali e non doganali e qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che stabilisce formalità non doganali dell'Unione.
7) Una delle funzioni operative più importanti che il sistema EU CSW-CERTEX svolge per le amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri è lo scambio automatizzato delle informazioni richieste con i sistemi non doganali dell'Unione. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il recupero dei documenti di accompagnamento dai sistemi non doganali dell'Unione, la mappatura dei dati inclusi in tali documenti e la trasmissione di tali dati agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se necessario, tale processo dovrebbe essere ripetuto per consentire all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ricevere notifiche quando lo status di un documento di accompagnamento cambia in base a parametri specifici.
8) Per migliorare la precisione e l'affidabilità delle operazioni doganali e non doganali in tutta l'Unione e ridurre i rischi di frode e di falsificazione di documenti, è necessario istituire nel sistema EU CSW-CERTEX una funzionalità automatizzata intesa a verificare che le quantità dichiarate nelle dichiarazioni doganali e nelle dichiarazioni di riesportazione non superino le quantità autorizzate indicate nei documenti di accompagnamento. In caso di esito positivo delle verifiche automatizzate, i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero porre in riserva le quantità dichiarate e il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe trasmettere l'esito relativo alle quantità di merci poste in riserva agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se dalle verifiche automatizzate emergono discrepanze, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comunicare a tali ambienti i motivi per cui non sono state effettuate riserve. Quando la riserva ha esito positivo e le merci sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe recuperare le informazioni sulle quantità svincolate o riesportate dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e trasmetterle ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, che contrassegnano la quantità riservata come consumata. Al contrario, se le merci non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe seguire la stessa procedura e i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero registrare tali quantità come non riservate né consumate.
9) Per garantire l'integrità e il monitoraggio efficace del processo di sdoganamento delle merci, è opportuno prevedere che, a seguito di una modifica o di un invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, lo scambio di dati tra gli ambienti nazionali dello sportello unico e i sistemi non doganali dell'Unione sulle quantità aggiornate o ritirate di merci dovrebbe avvenire tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
10) Per garantire l'adattabilità e la reattività delle operazioni doganali in circostanze impreviste, le autorità doganali, in casi eccezionali e con piena responsabilità, dovrebbero essere in grado di disattivare le verifiche e le funzioni automatizzate svolte dal sistema EU CSW-CERTEX. Tale intervento dovrebbe consentire alle autorità doganali di dare istruzione al sistema EU CSW-CERTEX di modificare, accettare o rifiutare le quantità specifiche di merci indicate nel documento di accompagnamento. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe quindi poter trasmettere l'esito di tali interventi al rispettivo sistema non doganale dell'Unione, garantendo che tutte le modifiche siano adeguatamente documentate e comunicate.
11) La normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale può imporre alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione ogniqualvolta un documento di accompagnamento sia menzionato in una dichiarazione doganale. Per garantire il rispetto di tale requisito, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare il reperimento di tali informazioni dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e metterle a disposizione dei sistemi non doganali dell'Unione appropriati. Questa funzionalità dovrebbe inoltre consentire alle autorità doganali di modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse ai sistemi non doganali dell'Unione.
12) Per garantire un flusso di informazioni senza soluzione di continuità in tutti i sistemi doganali e non doganali dell'Unione, è opportuno che gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano chiedere un elenco specifico di documenti di accompagnamento ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione. Si dovrebbe pertanto prevedere una funzionalità che consenta agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane di chiedere e ricevere, tramite EU CSW-CERTEX, un elenco di documenti di accompagnamento, che rispondano se del caso a parametri specifici, e di ripetere tali richieste a determinate condizioni.
13) E' necessario stabilire determinati dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX. Il regolamento (UE) 2022/2399 non pregiudica le disposizioni relative alle formalità doganali o alla normativa specifica dell'Unione diversa dalla normativa doganale di cui all'allegato dello stesso regolamento. Pertanto qualsiasi scambio di informazioni nei periodi di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avvenire in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alla pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione.
14) A norma del regolamento (UE) 2022/2399, la Commissione deve stabilire, ove opportuno, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali durante lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX. La Commissione è inoltre tenuta a stabilire le rispettive responsabilità delle autorità doganali, delle autorità competenti partner e della Commissione, che agiscono in qualità di contitolari a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, per il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, conformemente alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 (7) e (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, quando le autorità doganali, le autorità competenti partner o la Commissione agiscono da sole nel trattamento di aspetti specifici dei dati personali e assumono pertanto una responsabilità indipendente per tale trattamento, tali soggetti dovrebbero essere identificati rispettivamente come «titolari del trattamento» o «titolare del trattamento». Al fine di mantenere un allineamento operativo e una comunicazione efficaci tra i contitolari del trattamento, è opportuno che la Commissione e i coordinatori nazionali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399, mantengano aggiornati le informazioni di contatto e i dati pertinenti per tali titolari del trattamento.
15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbero collaborare per definire le funzionalità e i requisiti tecnici di progettazione necessari per interconnettere gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e gli specifici sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399. Durante questo processo di collaborazione è necessario tener conto delle varie esigenze specifiche delle diverse autorità competenti partner. Inoltre, su richiesta degli Stati membri, è opportuno che la Commissione possa svolgere adeguate attività pilota che contribuiscano al buon funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX. Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per tale interconnessione al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399.
16) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme a sostegno delle esigenze e del calendario operativi per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, accordando particolare attenzione agli sviluppi informatici richiesti agli Stati membri prima di interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, considerando che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è un ambiente integrato e che EU CSW-CERTEX ne costituisce l'elemento centrale collegando i sistemi non doganali dell'Unione con i sistemi doganali nazionali, la Commissione dovrebbe garantire che ogni sistema interconnesso con EU CSW-CERTEX funzioni come previsto e che l'interconnessione sia pienamente operativa.
17) Poiché il sistema EU CSW-CERTEX è operativo dal 2017 e le specifiche tecniche sono già disponibili per le formalità e i sistemi non doganali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, la norma sulla disponibilità delle specifiche tecniche dovrebbe applicarsi unicamente alle nuove formalità e ai nuovi sistemi non doganali dell'Unione e solo a decorrere da due anni dalle date indicate in tale allegato.
18) I conferimenti di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2399 sono legati in modo strutturale e sostanziale, in quanto consentono rispettivamente di stabilire le responsabilità dei contitolari del trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, le norme per lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX, compresi i dati personali, e un programma di lavoro volto a garantire l'interoperabilità tra i sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane entro le date specificate nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399. Dato il loro allineamento strutturale e sostanziale, è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, combinare tali conferimenti di potere in un unico atto legislativo, eliminando in tal modo le ridondanze, razionalizzando il quadro giuridico e garantendo un approccio unificato alle operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema EU CSW-CERTEX.
19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 31 maggio 2024.
20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (GU L 453 del 17.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (GU L, 2024/2104, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.201, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
Individuazione delle procedure in ambito doganale e non doganale
1. Il sistema EU CSW-CERTEX effettua una trasformazione operativa dei dati abbinando i regimi doganali pertinenti e la riesportazione con la rispettiva decisione amministrativa o il rispettivo status indicati nei documenti di accompagnamento per una formalità non doganale dell'Unione, o viceversa, compresa la determinazione dell'applicabilità della gestione delle quantità, conformemente alle tabelle di norme di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di dati ai fini della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248.
Mappatura dei dati tra i sistemi doganali e non doganali dell'Unione
Il sistema EU CSW-CERTEX abbina i dati identificati conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2514 a quelli specificati nel regolamento (UE) n. 952/2013 ed effettua una trasformazione tecnica di tali dati conformemente alle tabelle di mappatura dei dati di cui all'allegato II del presente regolamento.
Dati con procedure di mappatura indiretta
I dati nell'ambito delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 che non possono essere abbinati direttamente ai dati relativi a formalità doganali sono mappati utilizzando un dato specifico designato come «dato EU SWE-C».
Uso delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX
Le funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX di cui al presente capo operano singolarmente o in combinazione tra loro per lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399.
Funzionalità di verifica della disponibilità
1. Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento, il sistema EU CSW-CERTEX:
a) verifica che il documento di accompagnamento sia disponibile e lo recupera dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione;
b) trasforma i dati inclusi in tale documento di accompagnamento conformemente agli articoli 1, 2 e 3;
c) trasmette i dati, insieme al documento di accompagnamento originale, ove richiesto, all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in cui è stata presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione.
2. Se lo status di un documento di accompagnamento cambia in modo tale da incidere sull'individuazione delle procedure a norma dell'articolo 1, il sistema EU CSW-CERTEX esegue le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo automatizzato.
Gestione automatizzata della quantità
1. Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento e tale dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, con applicazione di una gestione della quantità conforme all'allegato I del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX:
a) esegue le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
b) trasmette una verifica dai sistemi non doganali dell'Unione agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane confermando che le quantità specifiche di merci dichiarate nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione non superano quelle indicate nel documento di accompagnamento.
2. Se le verifiche di cui al paragrafo 1 hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica l'esito relativo alla riserva delle quantità e il contenuto del documento di accompagnamento agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
3. Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulla quantità svincolata o riesportata e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità sono considerate consumate.
4. Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulle quantità non svincolate e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità non sono considerate né riservate né consumate.
5. Se le verifiche di cui al paragrafo 1 non hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane il motivo del mancato inserimento di una riserva.
Modifica o invalidamento a posteriori della dichiarazione doganale
Se una dichiarazione doganale è modificata in conformità dell'articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013 o invalidata in conformità dell'articolo 174 di tale regolamento e nella dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX riceve le informazioni sulla modifica o sull'invalidamento dai rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e le trasmette ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione per aggiornare o ritirare la quantità di merci consumate. Il riscontro sulle quantità aggiornate o ritirate è ritrasmesso agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
Gestione manuale delle quantità
1. In deroga all'articolo 6, le autorità doganali possono, sotto la loro piena responsabilità e in circostanze eccezionali, dare istruzioni al sistema EU CSW-CERTEX di omettere le verifiche automatizzate di cui al paragrafo 1 di tale articolo e di modificare, accettare o rifiutare, a seconda del caso, le quantità specifiche di merci descritte nei documenti di accompagnamento.
2. Il sistema EU CSW-CERTEX trasmette l'esito delle azioni di cui al paragrafo 1 al rispettivo sistema non doganale dell'Unione.
Funzionalità di accesso alle registrazioni
1. Se la normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale impone alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione e in una dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento per tale formalità non doganale dell'Unione, il sistema EU CSW-CERTEX facilita il reperimento di tali informazioni aggiuntive dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e le mette a disposizione del pertinente sistema non doganale dell'Unione.
2. La funzionalità di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata dalle autorità doganali per modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse al sistema non doganale dell'Unione tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
Richiesta di un elenco di documenti di accompagnamento
1. Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, come richiesto.
2. Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede periodicamente un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, esso specifica il periodo per il quale è presentata tale richiesta. In tal caso il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, in conformità alla richiesta e per il periodo indicato.
Indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX e dispositivi di emergenza
1. La Commissione informa immediatamente e senza indugio le autorità doganali e le autorità competenti partner di quanto segue:
a) l'eventuale indisponibilità programmata del sistema EU CSW-CERTEX o delle sue funzionalità;
b) l'indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX o di una delle sue funzionalità a causa di un guasto temporaneo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo scambio di formalità doganali e formalità non doganali dell'Unione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner avviene conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale.
Trattamento dei dati personali nell'ambito della contitolarità del trattamento
1. Le seguenti attività di trattamento dei dati svolte dal sistema EU CSW-CERTEX rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento tra la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679:
a) la ricezione di dati personali provenienti dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e dai sistemi non doganali dell'Unione;
b) la trasformazione operativa e tecnica di dati personali a norma degli articoli 1, 2 e 3;
c) la trasmissione di dati personali trasformati agli ambienti nazionali dello sportello unico per i sistemi doganali o non doganali dell'Unione.
2. Nel trattare i dati personali i contitolari del trattamento si conformano ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Trattamento dei dati personali al di fuori della contitolarità del trattamento
1. La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito delle seguenti attività:
a) manutenzione del sistema e interventi di manutenzione urgente;
b) trasformazione operativa e tecnica dei dati personali in conformità della normativa doganale e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, fatta salva la trasformazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
2. Ciascuna autorità doganale è considerata responsabile del trattamento dei dati personali necessari per adottare decisioni sulle formalità doganali in conformità della normativa doganale.
3. Le autorità competenti partner sono considerate ciascuna titolare del trattamento dei dati personali necessari per espletare le formalità non doganali dell'Unione in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione.
Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner
1. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo del sistema EU CSW-CERTEX in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399;
b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali;
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
e) assistere le autorità doganali e le autorità competenti partner nel rispondere alle richieste degli interessati, ove necessario.
2. Le autorità doganali hanno le seguenti responsabilità:
a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo dell'interconnessione tra il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399;
b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) cooperare con le autorità di controllo nazionali nello svolgimento dei loro compiti;
e) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
f) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità competenti partner e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.
3. Ciascuna autorità competente partner ha le seguenti responsabilità:
a) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
d) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità doganali e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.
Sicurezza del trattamento
1. La Commissione, previa consultazione delle autorità doganali e delle autorità competenti partner, attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti partner attuano misure organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento.
3. Le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono intese a:
a) garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la disponibilità e la continuità dei dati personali trattati, in conformità della legislazione pertinente;
b) proteggere i dati personali in loro possesso da trattamenti, perdite, usi, divulgazioni o accessi non autorizzati o illeciti;
c) limitare la divulgazione dei dati personali o l'accesso agli stessi ai destinatari previsti in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale pertinente per le specifiche formalità non doganali dell'Unione.
4. I contitolari del trattamento si notificano reciprocamente e si prestano assistenza in caso di incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali. Tali notifiche hanno luogo entro 48 ore dal momento in cui uno dei contitolari del trattamento viene a conoscenza dell'incidente di sicurezza.
5. In caso di violazione dei dati personali la Commissione notifica il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725.
6. I contitolari del trattamento si notificano comunque reciprocamente:
a) eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX;
b) eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento.
Responsabilità dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati
1. In conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, le autorità competenti partner e le autorità doganali provvedono affinché gli interessati siano debitamente informati delle operazioni di trattamento effettuate nel quadro del presente regolamento e aggiornano di conseguenza la dichiarazione sulla protezione dei dati dei loro sistemi.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti partner provvedono affinché qualsiasi informazione e comunicazione agli interessati in merito ai loro diritti sia fornita in modo trasparente. La Commissione provvede affinché le autorità doganali e le autorità competenti partner dispongano delle informazioni richieste per fornire successivamente tali informazioni e comunicazioni agli interessati.
3. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner facilitano l'esercizio dei diritti degli interessati.
4. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner trattano le richieste degli interessati e cooperano senza indebito ritardo per trattarle e si prestano reciprocamente un'assistenza rapida ed efficiente.
5. Se un contitolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell'articolo 12, trasmette tale richiesta al contitolare del trattamento responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. La Commissione presta assistenza per individuare il contitolare del trattamento responsabile.
6. Se un interessato chiede l'accesso ai dati personali e i dati personali sono trattati dal sistema EU CSW-CERTEX, il contitolare del trattamento al quale è rivolta la richiesta consulta gli altri contitolari del trattamento prima di trattare la richiesta.
7. Se un contitolare del trattamento decide di limitare i diritti degli interessati per attività di trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento e riguardano dati personali che possono essere scambiati a norma del presente regolamento, ne informa senza indebito ritardo gli altri contitolari del trattamento.
8. In conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento responsabile di una violazione dei dati personali notifica agli interessati se la violazione dei dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento responsabile informa gli altri titolari in merito a tale notifica.
Accesso ai dati personali da parte della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner
Fatte salve le norme specifiche per l'accesso ai dati personali o per la determinazione dei loro destinatari in conformità della normativa doganale o della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, l'accesso ai dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX è consentito unicamente al personale autorizzato della Commissione, alle autorità doganali e alle autorità competenti partner ai fini della gestione e del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX.
Ricorso a responsabili del trattamento dei dati
1. Un contitolare del trattamento informa gli altri contitolari del trattamento prima di incaricare uno o più responsabili del trattamento dei dati di effettuare trattamenti per suo conto.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 ha luogo al più tardi cinque giorni lavorativi prima della conclusione dell'accordo di trattamento con un responsabile del trattamento dei dati.
Ruolo dei coordinatori nazionali in materia di protezione dei dati
1. I coordinatori nazionali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399 e la Commissione provvedono affinché i dati di contatto dei contitolari del trattamento, unitamente a qualsiasi altra informazione pertinente di cui al presente capo, siano tenuti aggiornati e condivisi tra i contitolari del trattamento.
2. La Commissione mette a disposizione dei contitolari del trattamento le informazioni di cui al paragrafo 1.
Progettazione delle funzionalità, specifiche tecniche e attività pilota
1. La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner collaborano alla progettazione tecnica delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX.
2. Al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX e i sistemi non doganali dell'Unione specifici in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento.
3. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può svolgere attività pilota che contribuiscono al funzionamento e alla progettazione delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX in vista del suo potenziamento e della sua preparazione all'interconnessione con i nuovi sistemi non doganali dell'Unione e a scambiare i dati necessari per espletare le nuove formalità non doganali dell'Unione.
Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione con almeno un mese di anticipo la loro intenzione di:
a) interconnettere il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX;
b) aggiornare l'interconnessione del rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione assiste gli Stati membri, anche garantendo che le necessarie attività tecniche e operative siano svolte nel sistema EU CSW-CERTEX o nei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione.
3. Una volta effettuata l'interconnessione, la Commissione autorizza uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica di cui al paragrafo 1 tenga conto del tempo necessario affinché gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano interconnettersi con successo con il sistema EU CSW-CERTEX.
5. In deroga al paragrafo 3, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane se l'interconnessione è funzionale ma non completata.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 20, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 3 marzo 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN