
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2514 DELLA COMMISSIONE, 3 luglio 2024
G.U.U.E. 27 settembre 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 ottobre 2024
Applicabile dal: 17 ottobre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali attraverso tre componenti principali: i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all'allegato di tale regolamento, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX).
2) Quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede l'espletamento di formalità non doganali dell'Unione, le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbero poter scambiare e verificare automaticamente le informazioni richieste ai fini della procedura di sdoganamento, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399. E' pertanto opportuno specificare gli elementi di dati da scambiare tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione attraverso EU CSW-CERTEX. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui alle parti A e B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, è opportuno identificare le corrispondenti disposizioni della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale che stabiliscono i rispettivi elementi di dati per tali formalità.
3) Per quanto riguarda i regimi doganali e la riesportazione che richiedono l'espletamento di formalità non doganali dell'Unione, tutti i dati di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) e all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) dovrebbero essere scambiati tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
4) L'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4)stabilisce i dati per i documenti sanitari comuni di entrata (DSCE).
5) Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (6) stabiliscono i dati relativi al certificato di ispezione (COI).
6) Gli articoli 16 e 17 e l'allegato VII del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabiliscono i dati per le licenze utilizzate per l'importazione o l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS).
7) Gli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (8) e l'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabiliscono i dati per la registrazione e la gestione dei contingenti/delle autorizzazioni nel portale F-Gas.
8) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione (10) stabilisce i dati per la licenza di importazione per i beni culturali (ICG-L), la dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG-S) e la descrizione generale dei beni culturali (ICG-D).
9) L'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) specifica i dati per le autorizzazioni del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
10) L'allegato del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione (12) stabilisce i dati per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).
11) Gli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabiliscono i dati per le esportazioni di prodotti a duplice uso.
12) Gli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (14) stabiliscono i dati dei certificati relativi al commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
13) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione (15) stabilisce i dati per le informazioni scambiate tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS).
14) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione (16) stabilisce i dati per la notifica di arrivo (NOA).
15) Poiché la nuova legislazione settoriale che istituisce le formalità non doganali dell'Unione prevede l'uso dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, è necessario aggiungere nuove voci alle tabelle esistenti di cui alle parti A e B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399.
16) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2399.
17) Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2022/2399 ai fini della modifica delle parti A e B dell'allegato di tale regolamento sono strettamente connesse alla delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2399 al fine di integrare tale regolamento specificando tutti i dati pertinenti per le formalità non doganali dell'Unione elencate in tali parti. E' pertanto opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, riunire tutte le deleghe di potere in un unico atto legislativo.
18) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 31 maggio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj).
Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU L 112 del 26.4.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/661/oj).
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 234 del 2.7.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1079/oj).
Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj).
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (GU L 453 del 17.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione (GU L, gg.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2104/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX
1. Per i regimi doganali o la riesportazione che richiedono l'espletamento di formalità non doganali dell'Unione, tutti i dati di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che sono pertinenti per le formalità non doganali dell'Unione specificate nella parte A o B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 sono scambiati tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, sono scambiati mediante il sistema EU CSW-CERTEX tutti i dati stabiliti:
a) nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per i documenti seguenti:
i) documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A);
ii) documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P);
iii) documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D);
iv) documento sanitario comune d'entrata per piante e prodotti vegetali (DSCE-PV);
b) negli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2306 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per il certificato di ispezione (COI);
c) negli articoli 16 e 17 e nell'allegato VII del regolamento (UE) 2024/590 per le licenze utilizzate per l'importazione o l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS);
d) negli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 e nell'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573 per i gas fluorurati a effetto serra (F-gas);
e) nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 per:
i) la licenza di importazione per i beni culturali (ICG-L);
ii) la dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG-S);
iii) la descrizione generale dei beni culturali (ICG-D);
f) nell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 per le autorizzazioni nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
3. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, sono scambiati mediante EU CSW-CERTEX tutti i dati stabiliti:
a) nell'allegato del regolamento (CE) n. 1024/2008 per le licenze di importazione emesse nell'ambito dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT);
b) negli allegati II e III del regolamento (UE) 2021/821 per i prodotti a duplice uso;
c) negli allegati da I a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per i certificati relativi al commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
d) nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 per le informazioni scambiate tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS);
e) nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/2104 per la notifica di arrivo (NOA).
Modifica del regolamento (UE) 2022/2399
L'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (UE) 2022/2399 è così modificato:
1) La parte A è così modificata:
a) le righe «Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono», «Gas fluorurati a effetto serra», «Licenza di importazione per i beni culturali», «Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali» e «Descrizione generale dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti:
Formalità non doganale dell'Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell'Unione | Normativa pertinente dell'Unione | Data di applicazione |
«Licenze utilizzate per l'importazione o l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono | ODS | Sistema di licenze ODS 2 | Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) | 3 marzo 2025 |
Gas fluorurati a effetto serra | F-Gas | Portale F-Gas | Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) | 3 marzo 2025 |
Licenza di importazione per i beni culturali | ICG-L | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) | 28 giugno 2025 |
Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali | ICG-S | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 28 giugno 2025 |
Descrizione generale dei beni culturali | ICG-D | TRACES | Regolamento (UE) 2019/880 | 28 giugno 2025 |
.
b) è aggiunta la riga seguente:
Formalità non doganale dell'Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell'Unione | Normativa pertinente dell'Unione | Data di applicazione |
«Autorizzazioni nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere | CBAM | CBAM Registro | Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) | 1° gennaio 2026 |
.
2) nella parte B è aggiunta la riga seguente:
Formalità non doganale dell'Unione | Acronimo | Sistema non doganale dell'Unione | Pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale | Data di applicazione |
«Notifica dell'arrivo | NOA | TRACES | Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione (*5) | 3 marzo 2025 |
_________________
(*1) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj).
(*2) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).
(*3) Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj)»;
(*4) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).»;
(*5) Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione (GU L, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2104/oj).».