
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2681 DELLA COMMISSIONE, 8 ottobre 2024
G.U.U.E. 11 ottobre 2024, Serie L
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024)7111] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/2529 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Cechia, Danimarca e Germania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2529, la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia e l'Ungheria hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella provincia di Plovdiv in Bulgaria, nella regione di Plzeňský in Cechia, nel Land Sassonia in Germania, nel dipartimento di Finistère in Francia, nella regione Veneto in Italia e nelle contee di Békés e Jász-Nagykun-Szolnok in Ungheria.
7) La Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia e l'Ungheria hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Bulgaria, dalla Cechia, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia e dall'Ungheria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
9) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria, l'Italia e l'Ungheria.
10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia e l'Ungheria le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
11) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Cechia, la Germania e la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
12) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria, l'Italia e l'Ungheria.
13) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Bulgaria, dalla Cechia, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia e dall'Ungheria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.
14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2529 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2529, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2529/oj.
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.