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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 ottobre 2024, n. 448

- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 22 novembre 2024, n. 52

Riparto definitivo dei trasferimenti regionali in favore dei comuni per l'anno 2024, di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2024 la spesa annua di 350.000.000,00 euro da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno nel quale risulta iscritto il capitolo di spesa 191301 destinato all'erogazione dei trasferimenti regionali di cui al citato comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;

VISTO il comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15bis del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO ancora il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

VISTO il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce con le assegnazioni ordinarie in favore di ciascun Comune la copertura della quota parte, già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati, eccedente rispetto alle assegnazioni disposte a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

VISTO il verbale (inviato, a mezzo P.E.C., dal comune di Misiliscemi in data 14 febbraio 2022 ed acquisito agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al prot. n. 2759 del 15 febbraio 2022) concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi con il quale, tra l'altro, è stato convenuto di utilizzare quale modalità per il riparto dei trasferimenti regionali quello previsto, per i trasferimenti erariali, dal comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTO il comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che - in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti - la ripartizione dei fondi specificati alla lett. a) del precedente comma 17, venga effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

VISTO l'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2024 n. 25 ai sensi del quale le risorse da assegnare in attuazione dei commi 4, 5, 6, 9 e 20 dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni costituiscono "quote vincolate in sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni non soggette a rendicontazione";

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 16456 del 14 ottobre 2024 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta dell'8 ottobre 2024 nel corso della quale è stato convenuto di procedere al riparto definitivo dei trasferimenti regionali in favore dei comuni dell'anno 2024 secondo quanto dettagliatamente illustrato nella Nota metodologia allegata al presente decreto per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO che, in virtù di apposite disposizioni di legge, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per l'anno 2024, si è provveduto alla copertura di specifici interventi finanziari autorizzati in favore di alcuni Comuni e/o categorie di comuni e dettagliatamente elencati nella richiamata Nota metodologica e che al netto di tali interventi l'ammontare dei trasferimenti di parte corrente da ripartire risulta pari ad 292.997.000,00 euro;

CONSIDERATO che - nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed al fine della conseguente determinazione delle ulteriori risorse spettanti ai comuni quali quarta trimestralità dei trasferimenti regionale per l'anno 2024 - è necessario procedere, secondo quanto convenuto in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'8 ottobre 2024, al riparto definitivo della somma complessiva di 292.997.000,00 euro;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di dovere approvare - in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei comuni, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del dell'8 ottobre 2024 - il riparto definitivo della somma complessiva di 292.997.000,00 euro, destinata ai Comuni per l'anno 2024 a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., dettagliatamente riportato nelle Tabelle n. 1, n. 2 e n. 3 allegate al presente decreto, per costituirne parti integranti;

per quanto sopra esposto

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni citate in premessa, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'8 ottobre 2024, è approvato - secondo quanto previamente specificato nelle Tabelle n. 1, n. 2 e n. 3 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e conclusivamente esposto nella colonna "W" della Tabella n. 3 il riparto definitivo della somma complessiva di 292.997.000,00 euro spettante, per l'anno 2024, ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali autorizzati dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Gli importi di competenza di ciascun comune derivanti dal riparto approvato con il presente decreto comprendono - in conformità alle disposizioni di cui ai commi 10, lett. a), 11 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., nonché del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - le quote del costo del personale con contratti di lavoro già a tempo determinato (negli importi specificati alla colonna "I" della Tabella n. 2 allegata al presente decreto) non coperte con il fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, garantite dalla Regione per l'anno 2024.

Art. 3

Sulla scorta del riparto approvato con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse già assegnate nell'anno 2024 a titolo di 1^, 2^ e 3^ trimestralità, saranno determinate, assegnate ed impegnate le risorse spettanti ai Comuni a titolo di 4^ trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2024.

Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme complessivamente assegnate per l'anno 2024 (al netto delle quote complementari, richiamate al precedente articolo 2), con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Per effetto del comma 1quater del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data di assegnazione dei trasferimenti in argomento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito informatico della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 ottobre 2024

L'Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica

ANDREA BARBARO MESSINA

L'Assessore per l'Economia

ALESSANDRO DAGNINO