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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2707 DELLA COMMISSIONE, 21 ottobre 2024

G.U.U.E. 22 ottobre 2024, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 novembre 2024

Applicabile dal: 11 novembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 90 bis, paragrafo 6, lettere b) e c), e l'articolo 91, lettere b), d) e g),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione (2) stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull'olio di oliva per verificare l'attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 (3).

2) La mediana dei difetti organolettici di cui alla tabella A dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è uno dei parametri che distinguono la categoria dell'olio d'oliva extravergine dalla categoria dell'olio d'oliva vergine. I difetti organolettici potrebbero formarsi durante il processo di produzione dell'olio d'oliva ma potrebbero risultare anche da un trasporto e da condizioni di conservazione inadeguate. E' pertanto necessario precisare le modalità di notifica fra i diversi Stati membri dei difetti organolettici individuati in un olio d'oliva etichettato come olio d'oliva extravergine.

3) I metodi di analisi da utilizzare nel controllo delle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI).

4) Al fine di garantire l'attuazione corretta a livello dell'Unione dei metodi di analisi più recenti stabiliti dal COI, è opportuno includere tali metodi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

5) Alla luce delle diverse interpretazioni delle autorità che effettuano i controlli di conformità, si dovrebbe chiarire la metodologia di campionamento.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva (GU L 284 del 4.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/oj).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (GU L 284 del 4.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all'allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.»

;

2) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sono così modificati:

1) all'allegato I, il testo della terza colonna («Metodo COI da utilizzare») della riga n. 7 è sostituito dal seguente:

«COI/T.20/Doc. n. 28 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare)»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1.1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Dimensione minima del campione elementare:

In caso di imballaggi di capacità Il campione elementare deve essere costituito dall'olio di oliva proveniente
a) uguale o superiore a 750 ml a) da almeno 1 imballaggio
b) inferiore a 750 ml b) dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 750 ml

.

Il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima di eseguire le diverse valutazioni e analisi.»;

b) al punto 1.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il "campione elementare" per gli imballaggi di capacità superiore a cinque litri sarà costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi definiti nella tabella 2. Gli imballaggi sono selezionati a caso dalla partita. Una volta costituito, il campione elementare deve avere un volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici unità.»;

c) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze.»;

d) al punto 2.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel controllare l'omogeneità di una partita, l'autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella seguente:».