
REGOLAMENTO (UE) 2024/2858 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2024
G.U.U.E. 13 novembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1871 per quanto concerne l'applicazione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i nitrofurani e i loro metaboliti nel collagene. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024
Applicabile dal: 3 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione (2) ha stabilito valori di riferimento per interventi (reference points for action, RPA) riguardanti determinate sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale, per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui. Per il semicarbazide (SEM), un metabolita del nitrofurano nitrofurazone, è concessa l'esenzione dall'applicazione dell'RPA per alcuni prodotti trasformati di origine animale, a meno che in tali prodotti trasformati, in concomitanza al SEM, non siano rilevati altri nitrofurani o loro metaboliti.
2) Sulla base dei dati e delle informazioni relativi alle indagini sui parametri e sui fattori delle fasi di trasformazione che hanno portato, durante la trasformazione, alla formazione di SEM in tali prodotti trasformati, forniti dagli operatori del settore alimentare e da altre parti interessate, è presente un livello più elevato di SEM anche nel collagene come conseguenza della trasformazione, e non in relazione all'impiego illegale di nitrofurani. E' pertanto opportuno aggiungere il collagene ai prodotti di origine animale trasformati esentati dall'applicazione dell'RPA per il SEM.
3) Poiché gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate hanno fornito i dati e le informazioni richiesti in modo soddisfacente entro il termine di cui alla nota 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2019/1871, tale requisito dovrebbe essere soppresso.
4) E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1871.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 152 del 16.6.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.
Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (GU L 289 dell'8.11.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1871/oj).
Nell'allegato del regolamento (UE) 2019/1871, sotto la tabella, la nota 2 è sostituita dalla seguente:
«2) A causa della presenza di SEM a livelli superiori all'RPA dovuta alla trasformazione nella gelatina, nel collagene, nell'idrolizzato di collagene, nei prodotti di cartilagine idrolizzata, nei prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, nei concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, nei caseinati e nel latte in polvere (escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento), solo i livelli di AOZ, AMOZ, AHD e DNSH superiori all'RPA indicano chiaramente un impiego illegale di nitrofurani e dei loro metaboliti. L'RPA di 0,5 μg/kg per il SEM nella gelatina, nel collagene, nell'idrolizzato di collagene, nei prodotti di cartilagine idrolizzata, nei prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, nei concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, nei caseinati e nel latte in polvere (escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento) si applica solo se è stato accertato l'impiego illegale di nitrofurazone o SEM, vale a dire se è stato rilevato almeno uno degli altri metaboliti di nitrofurano.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN