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REGOLAMENTO (UE) 2024/2862 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2024

G.U.U.E. 13 novembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 21. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.

2) Il 15 agosto 2023 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale n. 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (IAS 21). Le modifiche specificano quando una valuta è scambiabile con un'altra valuta e, se non lo è, in che modo l'impresa determina il tasso di cambio da applicare, e le informazioni integrative che l'impresa deve fornire quando una valuta non è scambiabile.

3) In conseguenza delle modifiche allo IAS 21, l'International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è stato anch'esso modificato al fine di garantire la coerenza tra tali principi.

4) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 21 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 243 dell'11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è così modificato:

1) il principio contabile internazionale n. 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (IAS 21) è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2) l'International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 21 di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2025 o successivamente.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Impossibilità di cambio

Modifiche allo IAS 21

Modifiche allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

Si modificano i paragrafi 8 e 26. Si aggiungono i paragrafi 8 A-8B, 19 A e i relativi titoli, i paragrafi 57 A-57B, 60L-60M e l'Appendice A.

DEFINIZIONI

8. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:...

Una valuta è scambiabile con un'altra valuta quando l'entità è in grado di ottenere l'altra valuta entro un lasso di tempo che ammetta un normale ritardo amministrativo e attraverso un mercato o un meccanismo di cambio in cui un'operazione di cambio creerebbe diritti e obbligazioni legalmente esercitabili.

...

Sviluppo delle definizioni

Scambiabile (paragrafi A2-A10)

8 A L'entità verifica se una valuta è scambiabile con un'altra valuta:

a) a una data di valutazione; e

b) per uno scopo specificato.

8B Se alla data di valutazione l'entità è in grado di ottenere solamente un importo irrilevante dell'altra valuta per lo scopo specificato, la valuta non è scambiabile con l'altra valuta....

STIMA DEL TASSO DI CAMBIO A PRONTI QUANDO UNA VALUTA NON E' SCAMBIABILE (PARAGRAFI A11-A17)

19 A Se alla data di valutazione una valuta non è scambiabile con un'altra valuta (come descritto nei paragrafi 8, 8 A-8B e A2-A10), l'entità deve stimare il tasso di cambio a pronti a quella data. L'obiettivo dell'entità nella stima del tasso di cambio a pronti è quello di riflettere il tasso al quale, alla data di valutazione, si verificherebbe una regolare operazione di cambio tra operatori di mercato nelle condizioni economiche prevalenti.

PRESENTAZIONE NELLA VALUTA FUNZIONALE DI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

...

Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi

...

26.  Quando sono disponibili diversi tassi di cambio, il tasso utilizzato è quello al quale i flussi finanziari futuri rappresentati dall'operazione o dal saldo residuo potrebbero essere stati regolati se tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione....

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

...

57 A Quando stima un tasso di cambio a pronti perché una valuta non è scambiabile con un'altra valuta (cfr. paragrafo 19 A), l'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere come la valuta non scambiabile con l'altra valuta incide, o si prevede che incida, sul suo risultato economico, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria e sui suoi flussi finanziari. A questo scopo, l'entità deve fornire informazioni sugli elementi seguenti:

a) la natura e gli effetti finanziari della valuta non scambiabile con l'altra valuta;

b) il tasso (i tassi) di cambio a pronti utilizzato(i);

c) il processo di stima; e

d) i rischi ai quali l'entità è esposta perché la valuta non è scambiabile con l'altra valuta.

57B I paragrafi A18-A20 specificano come l'entità applica il paragrafo 57 A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

60L Impossibilità di cambio, pubblicato nell'agosto 2023, ha modificato i paragrafi 8 e 26 e aggiunto i paragrafi 8 A-8B, 19 A, 57 A-57B e l'Appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva. E' consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. La data della prima applicazione è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche.

60M Nell'applicare Impossibilità di cambio, l'entità non deve riformulare le informazioni comparative; al contrario:

a) quando presenta le operazioni in valuta estera nella sua valuta funzionale e, alla data della prima applicazione, l'entità conclude che la valuta funzionale non è scambiabile con la valuta estera o, se del caso, conclude che la valuta estera non è scambiabile con la valuta funzionale, alla stessa data essa deve:

i) convertire gli elementi monetari in valuta estera interessati e gli elementi non monetari valutati al fair value (valore equo) in una valuta estera utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data; e

ii) rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo;

b) quando l'entità utilizza una moneta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale, o converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera e, alla data della prima applicazione, conclude che la sua valuta funzionale (o la valuta funzionale della gestione estera) non è scambiabile con la sua moneta di presentazione o, se del caso, conclude che la sua moneta di presentazione non è scambiabile con la sua valuta funzionale (o la valuta funzionale della gestione estera), alla stessa data essa deve:

i) convertire le attività e le passività interessate utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data;

ii) convertire le voci di patrimonio netto interessate utilizzando il tasso di cambio a pronti stimato a tale data se la sua valuta funzionale è iperinflazionata; e

iii) rilevare qualsiasi effetto della prima applicazione delle modifiche come rettifica dell'importo cumulativo delle differenze di conversione, accumulato in una componente separata di patrimonio netto.

...

Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.

POSSIBILITA' DI CAMBIO

A1 Lo scopo del seguente diagramma è aiutare le entità a verificare se una valuta è scambiabile e, qualora non lo fosse, a stimare il tasso di cambio a pronti.

Fase I: verifica della possibilità di cambio della valuta (paragrafi 8 e 8 A-8B)

A2 I paragrafi A3-A10 espongono la guida operativa per aiutare l'entità a verificare se una valuta è scambiabile con un'altra valuta. L'entità potrebbe determinare che una valuta non è scambiabile con un'altra valuta, anche se quest'ultima potrebbe essere scambiabile nell'altra direzione. Ad esempio, l'entità potrebbe determinare che la valuta PC non è scambiabile con la valuta LC, anche se la valuta LC è scambiabile con la valuta PC.

Tempistica

A3 Il paragrafo 8 definisce il tasso di cambio a pronti come il tasso di cambio per consegna immediata. Tuttavia può succedere che il completamento di un'operazione di cambio non sia istantaneo a causa di requisiti normativi o legislativi o per ragioni pratiche, come i giorni festivi. Un normale ritardo amministrativo nell'ottenimento dell'altra valuta non esclude che la valuta sia scambiabile con tale altra valuta. Ciò che configura un normale ritardo amministrativo dipende dai fatti e dalle circostanze.

Capacità di ottenere l'altra valuta

A4 Nel verificare se una valuta è scambiabile con un'altra valuta, l'entità deve considerare la sua capacità di ottenere l'altra valuta, piuttosto che la sua intenzione o decisione di farlo. Fatte salve le altre disposizioni dei paragrafi A2-A10, una valuta è scambiabile con un'altra valuta quando l'entità è in grado di ottenere l'altra valuta - direttamente o indirettamente - anche laddove intenda o decida di non farlo. Ad esempio, fatte salve le altre disposizioni di cui ai paragrafi A2-A10, indipendentemente dal fatto che l'entità intenda o decida di ottenere una valuta PC, la valuta LC è scambiabile con quella PC se l'entità è in grado di scambiare LC con PC o di scambiare LC con un'altra valuta, FC, e quindi di scambiare FC con PC.

Mercati o meccanismi di cambio

A5 Nel verificare se una valuta è scambiabile con un'altra valuta, l'entità deve considerare unicamente i mercati o i meccanismi di cambio in cui un'operazione di cambio della valuta con l'altra valuta creerebbe diritti e obbligazioni legalmente esercitabili. L'esigibilità di tali diritti e obbligazioni è disciplinata dalla legge.La possibilità che un'operazione di cambio in un mercato o in un meccanismo di cambio crei diritti e obbligazioni legalmente esercitabili dipende dai fatti e dalle circostanze.

Scopo di ottenere l'altra valuta

A6 Potrebbero essere disponibili tassi di cambio diversi per diversi usi di una valuta. Ad esempio, è possibile che una giurisdizione soggetta a pressioni sulla bilancia dei pagamenti desideri scoraggiare le rimesse di capitali (come i pagamenti di dividendi) verso altre giurisdizioni, ma incoraggiare le importazioni di beni specifici da queste ultime. In tali circostanze le autorità competenti potrebbero:

a) fissare un tasso di cambio preferenziale per le importazioni di tali beni e un tasso di cambio «penalizzante» per le rimesse di capitali verso altre giurisdizioni, determinando così tassi di cambio diversi applicabili alle diverse operazioni di cambio; oppure

b) rendere disponibile l'altra valuta solo per il pagamento delle importazioni di tali beni e non per quello delle rimesse di capitali verso altre giurisdizioni.

A7 Di conseguenza, il fatto che una valuta sia scambiabile con un'altra valuta potrebbe dipendere dallo scopo per il quale l'entità ottiene (o potrebbe ipoteticamente dover ottenere) l'altra valuta. Nel verificare la possibilità di cambio:

a) quando presenta le operazioni in valuta estera nella sua valuta funzionale (cfr. paragrafi 20-37), l'entità deve presumere che lo scopo di ottenere l'altra valuta sia quello di realizzare o regolare singole operazioni, attività o passività in valuta estera;

b) quando utilizza una moneta di presentazione diversa dalla sua valuta funzionale (cfr. paragrafi 38-43), l'entità deve presumere che lo scopo di ottenere l'altra valuta sia quello di realizzare o regolare le proprie attività nette o passività nette;

c) quando converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di una gestione estera nella moneta di presentazione (cfr. paragrafi 44-47), l'entità deve presumere che lo scopo di ottenere l'altra valuta sia realizzare o regolare il suo investimento netto nella gestione estera.

A8 Le attività nette di un'entità o il suo investimento netto in una gestione estera potrebbero essere realizzati, ad esempio, mediante:

a) la distribuzione di un rendimento finanziario ai soci;

b) l'ottenimento di un rendimento finanziario dalla gestione estera dell'entità; oppure

c) il recupero dell'investimento da parte dell'entità o dei suoi soci, ad esempio attraverso la dismissione dell'investimento.

A9 L'entità deve verificare se una valuta è scambiabile con un'altra valuta separatamente per ciascuno degli scopi specificati nel paragrafo A7. Essa deve, ad esempio, verificare la possibilità di cambio ai fini della presentazione di operazioni in valuta estera nella sua valuta funzionale (cfr. paragrafo A7, lettera a)] separatamente dalla possibilità di cambio ai fini della conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una gestione estera (cfr. paragrafo A7, lettera c)].

Capacità di ottenere solo importi limitati dell'altra valuta

A10 Una valuta non è scambiabile con un'altra valuta se, per uno scopo specificato nel paragrafo A7, l'entità è in grado di ottenere solamente un importo irrilevante dell'altra valuta. Per valutare la rilevanza dell'importo dell'altra valuta che è in grado di ottenere per uno scopo specificato, l'entità deve confrontare tale importo con quello totale dell'altra valuta richiesto a tal fine. Ad esempio, un'entità la cui valuta funzionale è LC detiene passività denominate nella valuta FC. L'entità valuta se l'importo totale in FC che può ottenere per estinguere tali passività sia solamente un importo irrilevante rispetto all'importo aggregato (la somma) dei saldi delle passività denominate in FC.

Fase II: stima del tasso di cambio a pronti quando una valuta non è scambiabile (paragrafo 19 A)

A11 Il presente Principio non specifica come l'entità stima il tasso di cambio a pronti per soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A. L'entità può utilizzare un tasso di cambio osservabile senza alcuna rettifica (cfr. paragrafi A12-A16) o un'altra tecnica di stima (cfr. paragrafo A17).

Utilizzo di un tasso di cambio osservabile senza alcuna rettifica

A12 Per stimare il tasso di cambio a pronti come richiesto dal paragrafo 19 A, l'entità può utilizzare un tasso di cambio osservabile senza alcuna rettifica se esso soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A. Tra gli esempi di tasso di cambio osservabile figurano:

a) un tasso di cambio a pronti per uno scopo diverso da quello per cui l'entità verifica la possibilità di cambio (cfr. paragrafi A13-A14); e

b) il primo tasso di cambio al quale l'entità è in grado di ottenere l'altra valuta per lo scopo specificato una volta ripristinata la possibilità di cambio della valuta (primo tasso di cambio successivo) (cfr. paragrafi A15-A16).

Utilizzo di un tasso di cambio osservabile per altro scopo

A13 Una valuta non scambiabile con un'altra valuta per un determinato scopo potrebbe esserlo per uno scopo diverso. Ad esempio, l'entità potrebbe essere in grado di ottenere una valuta per importare beni specifici ma non per corrispondere dividendi. In tali circostanze, essa potrebbe concludere che un tasso di cambio osservabile per un altro scopo soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A. Se il tasso soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A, l'entità può utilizzarlo come tasso di cambio a pronti stimato.

A14 Nel valutare se tale tasso di cambio osservabile soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A, l'entità deve considerare, tra gli altri fattori:

a) se sussistono più tassi di cambio osservabili; l'esistenza di più di un tasso di cambio osservabile potrebbe indicare che i tassi di cambio sono fissati per incoraggiare le entità ad ottenere l'altra valuta per scopi particolari o per dissuaderle dal farlo. Tali tassi di cambio osservabili potrebbero comportare un «incentivo» o una «penalità» e pertanto non riflettere le condizioni economiche prevalenti;

b) lo scopo per il quale la valuta è scambiabile; se l'entità è in grado di ottenere l'altra valuta solo per scopi limitati (come l'importazione di forniture di emergenza), il tasso di cambio osservabile potrebbe non riflettere le condizioni economiche prevalenti;

c) la natura del tasso di cambio; un tasso di cambio osservabile flessibile riflette con maggiore probabilità le condizioni economiche prevalenti rispetto a un tasso di cambio fissato attraverso interventi regolari delle autorità competenti;

d) la frequenza di aggiornamento dei tassi di cambio; un tasso di cambio osservabile invariato nel tempo riflette con minore probabilità le condizioni economiche prevalenti rispetto a un tasso di cambio osservabile aggiornato su base giornaliera (o anche più frequentemente).

Utilizzo del primo tasso di cambio successivo

A15 Una valuta che alla data di valutazione non è scambiabile con un'altra valuta per uno scopo specificato, potrebbe divenirlo in seguito. In tali circostanze, l'entità potrebbe concludere che il primo tasso di cambio successivo soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A. Se il tasso soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A, l'entità può utilizzarlo come tasso di cambio a pronti stimato.

A16 Nel valutare se il primo tasso di cambio successivo soddisfa l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A, l'entità deve considerare, tra gli altri fattori:

a) il lasso di tempo che intercorre tra la data di misurazione e la data di ripristino della possibilità di cambio; tanto più breve sarà tale periodo, maggiore sarà la probabilità che il primo tasso di cambio successivo rifletta le condizioni economiche prevalenti;

b) i tassi di inflazione; quando un'economia è soggetta a un'inflazione elevata, inclusi i casi in cui è iperinflazionata (come specificato nello IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate), spesso i prezzi cambiano rapidamente, probabilmente più volte al giorno. Di conseguenza il primo tasso di cambio successivo per una valuta di tale economia potrebbe non riflettere le condizioni economiche prevalenti.

Utilizzo di un'altra tecnica di stima

A17 L'entità che utilizza un'altra tecnica di stima può applicare qualsiasi tasso di cambio osservabile - compresi i tassi di operazioni di cambio in mercati o meccanismi di cambio che non creano diritti e obbligazioni legalmente esercitabili - adeguandolo, se necessario, per soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 19 A.

Informazioni integrative quando una valuta non è scambiabile

A18 L'entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 57 A. Deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi A19-A20 e qualsiasi altra informazione necessaria per soddisfare l'obiettivo informativo di cui al paragrafo 57 A.

A19 Nell'applicare il paragrafo 57 A, l'entità deve indicare:

a) la valuta e una descrizione delle restrizioni che non la rendono scambiabile con l'altra valuta;

b) una descrizione delle operazioni interessate;

c) il valore contabile delle attività e passività interessate;

d) i tassi di cambio a pronti utilizzati e se tali tassi sono:

i) tassi di cambio osservabili senza alcuna rettifica (cfr. paragrafi A12-A16); oppure

ii) tassi di cambio a pronti stimati utilizzando un'altra tecnica di stima (cfr. paragrafo A17);

e) una descrizione di qualsiasi tecnica di stima da essa utilizzata e informazioni qualitative e quantitative sugli input e sulle ipotesi impiegati nell'applicarla; e

f) informazioni qualitative su ciascun tipo di rischio cui l'entità è esposta perché la valuta non è scambiabile con l'altra valuta, nonché la natura e il valore contabile delle attività e delle passività esposte a ciascun tipo di rischio.

A20 Quando la valuta funzionale di una gestione estera non è scambiabile con la moneta di presentazione o, se del caso, la moneta di presentazione non è scambiabile con la valuta funzionale di una gestione estera, l'entità deve inoltre indicare:

a) il nome della gestione estera; se la gestione estera è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una filiale; e la sede operativa principale;

b) il riepilogo dei dati economico-finanziari sulla gestione estera; e c) la natura e i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l'entità fornisca sostegno finanziario alla gestione estera, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l'entità a una perdita.

Si modifica un titolo.

Modifiche ad altri pronunciamenti

Appendice B

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si modificano i paragrafi 31C e D27 ed è aggiunto il paragrafo 39AI.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

...

Spiegazione del passaggio agli IFRS

...

Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione

31C Se l'entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS (cfr. paragrafi D26-D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale soggetta a grave iperinflazione, e perché poi ha cessato di averla.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

39AI Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21), pubblicato nell'agosto 2023, ha modificato i paragrafi 31C e D27. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 21 (come modificato nell'agosto 2023)....

Appendice D

Esenzioni da altri IFRS

...

Grave iperinflazione

...

D27 La valuta di un'economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti caratteristiche:

a) non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi attendibile;

b) la valuta non è scambiabile con una valuta estera relativamente stabile. La possibilità di cambio è verificata secondo quanto previsto dallo IAS 21.