
REGOLAMENTO (UE) 2023/1803 DELLA COMMISSIONE, 13 settembre 2023 (1)
G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L 237
Regolamento che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2862)
Data sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2023, n. L 239.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 ottobre 2023
Applicabile dal: 16 ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 stabilisce che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le imprese i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico soggette al diritto di uno Stato membro devono redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali definiti all'articolo 2 del predetto regolamento e adottati tramite regolamento della Commissione.
2) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) ha adottato i Principi contabili internazionali e le relative Interpretazioni emessi o adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB) fino al 15 ottobre 2008. Tale regolamento è stato modificato al fine di includere i Principi e le relative Interpretazioni emessi o adottati dallo IASB e adottati dalla Commissione fino all'8 settembre 2022 conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.
3) Il 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17") e il 25 giugno 2020 le modifiche a tale IFRS.
4) L'IFRS 17 stabilisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l'obiettivo di garantire che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti assicurativi. Tali informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio solidi elementi per valutare l'effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari delle imprese.
5) L'IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione, nonché ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Nell'Unione esistono molti contratti diversi di assicurazione vita e di risparmio vita, con una passività complessiva che, secondo le migliori stime, è pari a circa 5 900 miliardi di EUR (esclusi i contratti unit-linked). In molti Stati membri alcuni di questi contratti presentano elementi di partecipazione diretta e discrezionali che consentono la condivisione dei rischi e dei flussi finanziari tra diverse generazioni di assicurati.
6) In diversi Stati membri anche i contratti di assicurazione vita sono gestiti in modo intergenerazionale al fine di attenuare l'esposizione ai rischi di tasso di interesse e di longevità e hanno uno specifico pool di attività sottostanti la passività assicurativa, ma tali contratti non presentano elementi di partecipazione diretta ai sensi dell'IFRS 17. Se soddisfano i requisiti della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e previa approvazione delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, alcuni di questi contratti possono applicare l'aggiustamento di congruità per il calcolo del loro coefficiente di solvibilità II.
7) Il parere sull'omologazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è giunto alla conclusione che l'IFRS 17 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'EFRAG non ha però raggiunto un consenso sul fatto che il raggruppamento dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali soddisfi i criteri di omologazione tecnica o contribuisca al bene pubblico europeo. Ciò è in linea con i pareri espressi dai portatori di interessi in merito al parere sull'omologazione dell'EFRAG e con i pareri degli esperti degli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile.
8) Le imprese dell'Unione dovrebbero poter applicare l'IFRS 17 emesso dallo IASB per facilitare la quotazione nei paesi terzi o soddisfare le aspettative degli investitori mondiali.
9) Tuttavia l'obbligo di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari di cui ai considerando 5 e 6. Tali contratti rappresentano più del 70 % delle passività totali dell'assicurazione vita nell'Unione. L'obbligo di applicare a tali contratti il raggruppamento in coorti annuali non sempre ha un rapporto costi-benefici positivo.
10) Poiché gli IFRS si collocano nel contesto dei mercati dei capitali mondiali, è opportuno limitare gli scostamenti dagli IFRS a circostanze eccezionali e ambiti di applicazione ristretti.
11) Pertanto, fatta salva la definizione di gruppo di contratti assicurativi stabilita nell'appendice A dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento, le imprese dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di esentare i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari dall'applicazione dell'obbligo di raggruppamento in coorti annuali di cui all'IFRS 17.
12) Gli investitori dovrebbero poter capire se un'impresa ha applicato l'esenzione dall'obbligo di raggruppamento in coorti annuali per i gruppi di contratti. Le imprese dovrebbero pertanto indicare, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note al bilancio, il ricorso all'esenzione come principio contabile rilevante e fornire altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione. Ciò non dovrebbe comportare una valutazione quantitativa dell'impatto del ricorso alla possibilità di esenzione dall'obbligo di raggruppamento in coorti annuali.
13) Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione dovrebbe riesaminare l'esenzione dall'applicazione dell'obbligo di raggruppamento in coorti annuali per i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari, tenendo conto della revisione post-attuazione dell'IFRS 17 condotta dallo IASB.
14) I diritti d'autore, i diritti relativi alle banche dati e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale riguardanti gli IFRS e le relative Interpretazioni emesse dall'International Financial Reporting Interpretations Committee sono di proprietà della Fondazione IFRS. Un avviso sul diritto d'autore dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato del presente regolamento.
15) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 ha subito numerose modifiche. Al fine di semplificare la legislazione dell'Unione in materia di Principi contabili internazionali, è appropriato, per motivi di chiarezza e trasparenza, sostituire tale regolamento. E' pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1126/2008.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 243 dell'11.9.2002.
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008).
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).
L'impresa può scegliere di non applicare l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17") di cui all'allegato del presente regolamento:
(a) ai gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell'appendice A dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti, o ne sono influenzati, come previsto nei paragrafi B67 e B68 dell'appendice B dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento;
(b) ai gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l'approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento di congruità.
Se non applicano l'obbligo previsto al paragrafo 22 dell'IFRS 17 di cui all'allegato del presente regolamento conformemente alla lettera a) o b), le imprese lo indicano, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l'esenzione.
La Commissione riesamina l'opzione di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2027 e, se del caso, propone di modificarla o di porvi fine.
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2023 (1)
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Data sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2023, n. L 239.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2468, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2468, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2579, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2579, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2822, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2822, all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1317, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1317 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2862, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/2862.