
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2901 DELLA COMMISSIONE, 14 novembre 2024
G.U.U.E. 18 novembre 2024, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 14 novembre 2024
Entrata in vigore il: 18 novembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 224, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 allinea le norme stabilite in detto regolamento per i servizi finanziari connessi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) utilizzati dalla Commissione nell'ambito delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti alle norme applicabili a tali servizi contenute nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento allinea quindi le modalità con cui la Commissione acquista i servizi necessari per prestare servizi essenziali per un'esecuzione autonoma ed efficace del bilancio dell'Unione alle modalità con cui le stesse attività sono intraprese dagli Stati membri e da altre istituzioni. Di conseguenza, le norme dell'Unione in materia di appalti, con l'eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, non si applicano ai servizi finanziari acquistati dalla Commissione per lo svolgimento delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.
2) La funzione di capofila o capofila associato per operazioni sindacate rientra nell'ambito dei servizi finanziari di cui all'articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e riguarda direttamente l'emissione di titoli di debito dell'Unione. L'articolo 13 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione (4) stabilisce la procedura per la selezione degli operatori principali che fungeranno da capofila o capofila associato per operazioni sindacate. L'articolo 13, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 stabilisce che tale selezione avviene mediante una procedura negoziata speciale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti. Detto articolo 13, paragrafo 1, dovrebbe essere abrogato per dare riscontro del fatto che ai servizi finanziari acquistati dalla Commissione per lo svolgimento delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti non si applicano le norme in materia di appalti.
3) La Commissione continuerà ad attuare procedure trasparenti e obiettive per la selezione dei sindacati sulla base dell'articolo 13, paragrafi da 2 a 5, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 e delle pertinenti condizioni generali pubblicate sul sito web della Commissione e accettate da ciascun operatore principale. Tali procedure saranno attuate sulla base dei manuali operativi che ne specificano dettagliatamente le modalità di svolgimento da parte dei servizi della Commissione responsabili della selezione delle banche sindacate. L'attuale procedura altamente strutturata definita in detta decisione e nel manuale interno sulle operazioni sindacate per la selezione dei sindacati (e capofila associati) continuerà quindi ad applicarsi al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure di selezione dei sindacati. Tale selezione sarà organizzata d'ora in poi al di fuori del quadro legislativo in materia di appalti e non sarà necessario giustificare le decisioni con un riferimento preciso alla legislazione in materia di appalti.
4) A norma dell'articolo 163, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento, con l'eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, non si applicano ai servizi finanziari. Ne consegue che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara non si applicherebbe alla selezione di capofila e capofila associato per un'operazione sindacata. Poiché gli operatori principali sono remunerati con fondi dell'Unione durante le operazioni sindacate, le norme comuni, comprese le disposizioni applicabili al sistema di individuazione precoce e di esclusione, continuerebbero ad applicarsi ai membri della rete di operatori principali.
5) L'appartenenza alla rete di operatori principali costituisce un rapporto di fiducia in corso e continuativo tra l'UE e i membri della rete di operatori principali. Tale rapporto presuppone la continua ottemperanza ai criteri di ammissibilità per fungere da capofila o capofila associato, il che richiede il rispetto degli impegni e l'assunzione di ulteriori impegni da parte dei membri. Allo stesso tempo, i membri della rete di operatori principali sono soggetti autorizzati e sottoposti a vigilanza e a controlli significativi da parte delle autorità competenti a livello di Stati membri e di Unione a norma della legislazione UE e nazionale.
6) Gli operatori principali dovrebbero notificare immediatamente alla Commissione qualunque variazione sostanziale di status per quanto concerne la loro idoneità o i documenti presentati in sede di domanda di partecipazione alla rete di operatori principali o di successivo aggiornamento della documentazione. Gli operatori principali dovrebbero inoltre essere tenuti a notificare alla Commissione i casi che potrebbero dar luogo a una situazione di esclusione. Oltre a tali obblighi di notifica immediata, il precedente sistema basato sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando imponeva agli operatori principali di ripresentare ogni anno parte dei documenti della domanda. Il mantenimento di tale pratica in aggiunta all'obbligo di notifica immediata apporterebbe un beneficio limitato e rappresenterebbe un obbligo di documentazione considerevole. Per garantire la solidità e l'affidabilità della rete di operatori principali, gli operatori principali dovrebbero essere invitati a confermare almeno una volta all'anno che i documenti presentati in sede di domanda di adesione, o i relativi aggiornamenti successivi, restano rilevanti, così come a rinnovare la documentazione presentata almeno ogni 3 anni anche qualora non vi siano state modifiche sostanziali.
7) Qualora un operatore principale si trovasse in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tale caso dovrebbe essere valutato in linea con le norme ivi stabilite. E' opportuno allo stesso tempo riconoscere, ai fini della valutazione di una situazione di esclusione effettiva o potenziale, che il rapporto in corso e continuativo e l'insieme dei diritti e degli impegni inerenti allo status di operatore principale, nonché lo stretto legame tra tale status e la capacità di emissione di debito dell'Unione costituiscono una situazione assimilabile a quella in cui esiste un impegno giuridico ininterrotto tra l'Unione e un beneficiario. In tale situazione, l'impegno giuridico continua ad essere eseguito fino a che non si estingue. Analogamente, è opportuno consentire che l'idoneità di un operatore principale a fungere da capofila o capofila associato perduri anche se si verifica una situazione di esclusione effettiva o potenziale.
8) Considerando che l'attuale sistema di sospensione degli operatori principali, stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1602, non si è dimostrato efficace nella pratica, è opportuno modificarlo e renderlo idoneo allo scopo perseguito. Poiché gli operatori principali devono adempiere stabilmente i loro obblighi in qualità di membri della rete di operatori principali per rimanere idonei a fungere da capofila o capofila associato su base continuativa nelle transazioni sindacate, la sospensione di un operatore principale dalla rete avrebbe lo stesso effetto della cessazione della loro appartenenza alla rete. Per questo motivo sarebbe opportuno separare il processo di sospensione e riservarlo a casi in cui potrebbe sussistere una minaccia grave e sensibile al fattore temporale per gli interessi finanziari dell'Unione, non prevenibile mediante la valutazione e l'esclusione di un operatore principale. Gli operatori principali interessati dovrebbero avere la possibilità di esprimere le proprie osservazioni e obiezioni. In casi eccezionali, ciò potrebbe avvenire successivamente alla sospensione, che potrebbe poi essere revocata sulla base delle informazioni fornite.
9) Nel caso di una sospensione o di una decisione di cessazione dell'appartenenza alla rete nei confronti di un soggetto che funge da operatore principale, la Commissione dovrebbe valutare l'effetto che la sospensione o la cessazione dell'appartenenza avrebbe sulla continuità dell'attività della rete di operatori principali e la proporzionalità di tale sospensione o cessazione dell'appartenenza alla rete.
10) E' pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2023/1602,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione, del 31 luglio 2023, relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 196 del 4.8.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1602/oj).
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 è modificata come segue:
1) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi sentenza o decisione amministrativa, anche non definitiva, pertinente a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) adottata nei suoi confronti da un'autorità competente di uno Stato membro in riferimento all'attività svolta dall'operatore principale in qualità di ente creditizio o impresa di investimento, e dell'apertura di qualsiasi indagine o azione relativa a una delle condotte illecite di cui all'articolo 138, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
________________
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
2) all'articolo 7, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nei casi in cui tali operazioni sono effettuate al fine di sostenere la liquidità sul mercato secondario;»;
3) l'articolo 13 è modificato come segue:
i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I sindacati sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.»
;
ii) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione può invitare gli operatori principali a esprimere interesse per il mandato di capofila associato per un'operazione sindacata, oltre che di capofila congiunto o capifila congiunti, in funzione delle circostanze di mercato e con l'obiettivo di garantire il rendimento ottimale di una data operazione. La Commissione può invitare tutti gli operatori principali idonei in conformità all'articolo 9 della presente decisione o un sottogruppo degli stessi, selezionato per ordine alfabetico e con un meccanismo di rotazione. Tale invito è contemplato per almeno un'operazione sindacata nel periodo coperto da un piano di finanziamento stabilito ai sensi dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione (*2).
________________
(*2) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che stabilisce le disposizioni per l'amministrazione e l'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'Unione nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti (GU L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).»;"
4) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all'articolo 4 e che tutti i documenti presentati dagli operatori principali nel corso della loro domanda di adesione o di un successivo aggiornamento sono ancora rilevanti.»
;
5) è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Monitoraggio e sospensioni
1. Gli operatori principali provvedono periodicamente, e almeno ogni 3 anni, a rinnovare le informazioni presentate alla Commissione durante la procedura di presentazione della domanda.
2. L'operatore principale che si trova in una situazione di esclusione rimane idoneo a fungere da capofila e capofila associato per le operazioni sindacate finché è in corso la valutazione con cui l'ordinatore delegato accerta se l'operatore principale debba essere escluso a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. La Commissione può sospendere gli operatori principali dalla funzione di capofila o capofila associato in operazioni sindacate qualora la loro selezione per l'esecuzione dei fondi dell'Unione presenti una minaccia grave e imminente per gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione comunica i motivi della decisione di sospensione all'operatore principale interessato appena possibile e dà a quest'ultimo almeno 3 giorni per presentare osservazioni prima di adottare la decisione definitiva di sospensione. In circostanze eccezionali, la Commissione può adottare la decisione di sospensione e consentire all'operatore principale interessato di presentare osservazioni e obiezioni successivamente.»
;
6) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Cessazione dell'appartenenza alla rete di operatori principali
1. La Commissione pone fine all'appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali in uno dei seguenti casi:
a) se l'operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 4;
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c).
2. La cessazione di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalla procedura seguente:
a) l'operatore principale è invitato mediante avviso a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell'avviso;
b) la decisione di cessazione è notificata all'operatore principale e ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica.
3. La Commissione può porre fine all'appartenenza di un operatore principale alla rete di operatori principali nei casi seguenti:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere a), b), d), e) ed f);
b) esclusione dell'operatore principale a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. I casi di cui al paragrafo 3 sono disciplinati dalla procedura seguente:
a) l'operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi del rilievo di non conformità, una richiesta di presentare osservazioni e le misure correttive che intende prendere per ripristinare e/o assicurare la conformità ai criteri e/o il rispetto degli obblighi pertinenti, ed è disposto un termine per la presentazione di osservazioni non inferiore a 7 giorni dalla data in cui l'operatore principale ha ricevuto l'avviso;
b) dopo l'esame delle osservazioni ed eventualmente delle misure correttive presentate, può essere presa la decisione di porre fine all'appartenenza dell'operatore principale non conforme alla rete di operatori principali;
c) la decisione di cessazione indica i motivi su cui si basa la cessazione;
d) la decisione di cessazione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all'operatore principale escluso.
5. La cessazione dell'appartenenza alla rete di operatori principali a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo oppure le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell'articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell'operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data di efficacia, rispettivamente, dell'esclusione, della sospensione o delle dimissioni.
6. La cessazione dell'appartenenza di un operatore principale alla rete non preclude a tale operatore la possibilità di ripresentare domanda di partecipazione alla rete di operatori principali e di esservi riammesso qualora i motivi della cessazione siano venuti meno e siano stati pienamente sanati. Se la cessazione dell'appartenenza alla rete di operatori principali è stata decisa in seguito a un'esclusione a norma degli articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è possibile presentare una nuova domanda di partecipazione durante il periodo di esclusione. L'articolo 14 si applica a qualsiasi nuova domanda.».