Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 29 ottobre 2024, n. 379

- Allegato al Comunicato Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 4 dicembre 2024, n. 284

Integrazione di specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto 17 giugno 2024 - Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in particolare l'articolo 39, sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti così come modificato dal Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivamente dal Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6

VISTO il Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica che, con l'articolo 6- bis, ha modificato l'articolo 39 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo: 

a) il comma 1-bis con il quale, a decorrere dal 2023, alla quota percentuale di cui al comma 1 dello stesso articolo, una quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi; 

b) il comma 3-bis del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che incentiva la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter; 

c) il comma 3-ter che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024, altresì prevedendo che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis; 

VISTO il Decreto ministeriale 17 giugno 2024 recante Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024, n. 182 (di seguito il Decreto), che in attuazione dell'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i. definisce i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 ai sensi del quale: 

i. il soggetto gestore per l'attuazione della misura è il GSE;

ii. con apposita Convenzione sottoscritta tra il Ministero e il GSE sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e del soggetto gestore;

iii. alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

VISTO il comma 1, dell'art. 25 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività; che propone al Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), l'entità delle tariffe per le attività di cui da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio, definite sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014; 

RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 adottato ai sensi del predetto art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al fine di introdurre specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal Decreto ministeriale 17 giugno 2024

VISTA la proposta del GSE riguardante i corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura dei costi per la gestione degli incentivi di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2024, trasmessa in conformità alle previsioni dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014, acquisita il 9 ottobre 2024 al prot. n.183313 in data; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante "Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per gli anni 2024-2026" del 24 gennaio 2024; 

VISTA la relazione di congruità tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, del 10 ottobre 2024, prot. n. 183957; 

Decreta 

Art. 1

Corrispettivi a carico dei beneficiari previsti dal Decreto ministeriale 17 giugno 2024

1. Ai fini della copertura dei costi per lo svolgimento da parte del GSE delle attività previste dal Decreto ministeriale 17 giugno 2024, è prevista l'applicazione di un corrispettivo, a carico dei soggetti beneficiari, pari allo 0,3% del beneficio effettivamente erogato, fino a un massimo di € 90.000,00, oltre IVA se dovuta. 

2. Sono approvate in allegato ("Allegato 1") al presente decreto, le modalità di corresponsione dei corrispettivi approvati ai sensi del comma 1. 

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Ministro 

GILBERTO PICHETTO FRATIN 

ALLEGATO 1

Modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui all'art. 1 del D.M 

a) Per i corrispettivi di cui al comma 1, il GSE rende disponibile a ciascun soggetto beneficiario le fatture relative agli importi di cui alla successiva lettera b), maggiorati dell'aliquota IVA se dovuta. Le fatture verranno inviate al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e rese disponibili per via telematica dal GSE. 

b) Gli importi fatturati dovranno essere versati al GSE con le seguenti modalità: 

i. una quota pari € 10.000,00 oltre IVA se dovuta, entro la data di pubblicazione della graduatoria da parte del GSE;

ii. una quota a saldo dell'intero importo dovuto entro la data di trasmissione della prima richiesta di erogazione del contributo.