
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2910 DELLA COMMISSIONE, 28 maggio 2024
G.U.U.E. 26 novembre 2024, Serie L
Regolamento relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 novembre 2024
Applicabile fino al: 31 dicembre 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
2) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.
3) La raccomandazione CGPM/46/2023/2 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (General Fisheries Commission for the Mediterranean, CGPM) vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di gambero rosso e gambero viola con carapace di lunghezza inferiore a 25 mm nel Canale di Sicilia.
4) La raccomandazione CGPM/46/2023/3 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di gambero rosso e gambero viola con carapace di lunghezza inferiore a 25 mm nel Mar Ionio.
5) La raccomandazione CGPM/46/2023/4 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di gambero rosso e gambero viola con carapace di lunghezza inferiore a 25 mm nel Mar di Levante.
6) Conformemente al punto 4 delle suddette raccomandazioni è possibile prevedere un margine di tolleranza del 5 % per le catture accidentali di gambero rosso e gambero viola di taglia inferiore alla taglia minima.
7) La raccomandazione CGPM/46/2023/14 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di lampuga di lunghezza totale inferiore a 35 cm nel Mar Mediterraneo. Conformemente al punto 16 di tale raccomandazione è inoltre possibile prevedere un margine di tolleranza del 5 % per le catture accidentali di lampuga di taglia inferiore alla taglia minima.
8) Per garantire la coerenza tra le raccomandazioni sopracitate e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni.
9) Poiché tale divieto riguarda attualmente la zona di applicazione dell'accordo CGPM, al fine di garantire continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 28.12.2013 (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Esso si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1. «sottozone geografiche della CGPM» («GSA»): le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
2. «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
3. «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
4. «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
5. «Mar di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).
Gambero rosso e gambero viola
1. Il presente articolo si applica al gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e al gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza di carapace di 25 mm.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, è possibile tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita una percentuale massima del 5 % di catture accidentali di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) con carapace di lunghezza inferiore a 25 mm.
4. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 3 è calcolata in base al peso del gambero rosso e del gambero viola rispetto al totale delle catture del peschereccio per sbarco.
Lampuga
1. Il presente articolo si applica alla lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo pescata utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices, FAD).
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di lampuga (Coryphaena hippurus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 35 cm.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, è possibile tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita una percentuale massima del 5 % di catture accidentali di lampuga (Coryphaena hippurus) di lunghezza totale inferiore a 35 cm.
4. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 3 è calcolata in base al peso o/e al numero di esemplari per sbarco rispetto al totale delle catture di lampuga del peschereccio.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN