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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/856 DELLA COMMISSIONE, 5 maggio 2025

G.U.U.E. 24 luglio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 luglio 2025

Applicabile fino al: 31 dicembre 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura («obbligo di sbarco»). L'articolo 15 del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

2) Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione (2) recepisce gli obblighi internazionali dell'Unione nella zona di applicazione dell'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevedendo una serie di deroghe all'obbligo di sbarco, in ottemperanza alle raccomandazioni adottate durante le riunioni annuali della CGPM.

3) In occasione della 47a riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti della CGPM hanno adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/8. Il paragrafo 2 di tale raccomandazione vieta di tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, immagazzinare, vendere ed esporre esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale.

4) Per garantire la coerenza tra la raccomandazione sopracitata e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tale raccomandazione.

5) E' pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2024/2910 per tenere conto della decisione adottata dalla CGPM.

6) Poiché tale divieto riguarda attualmente la zona di applicazione dell'accordo CGPM, al fine di garantire continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 28.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione, del 28 maggio 2024, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L, 2024/2910, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2910/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6:

«6. "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.»;

2) tra l'articolo 4 e l'articolo 5 è inserito l'articolo 4 bis seguente:

«Articolo 4 bis

Rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN