Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2924 DELLA COMMISSIONE, 27 novembre 2024

G.U.U.E. 28 novembre 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione per quanto riguarda l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 27 novembre 2024

Entrata in vigore il: 1° dicembre 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,

considerando quanto segue:

1) Per garantire la connettività di determinate isole, l'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all'obbligo di restituzione delle quote in relazione ad alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti.

2) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione (2) stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

3) Dopo l'inizio del periodo di riferimento dell'anno 2024, la Danimarca e la Grecia hanno presentato richieste di inclusione nell'elenco di porti e isole supplementari interessati dalla deroga temporanea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.

4) Per semplificare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e per garantire il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni all'interno dell'Unione, come pure la prevedibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi dalla data d'inizio del periodo di riferimento successivo.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj).

Art. 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN