
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2970 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024
G.U.U.E. 2 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure volte a prevenire la presenza del Tomato brown rugose fruit virus sulle piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. e stabilisce le frequenze dei controlli ufficiali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 72, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, l'articolo 52 e l'articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione (3) ha istituito misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («organismo nocivo specificato»). Tali misure si basavano sull'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in quanto all'epoca tale organismo nocivo non era elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. L'organismo nocivo specificato è trasmesso attraverso le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L.
2) In base alle relazioni presentate da diversi Stati membri, dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 l'organismo nocivo specificato si è ampiamente diffuso nel territorio dell'Unione nonostante le misure stabilite nel medesimo regolamento. Inoltre l'analisi del rischio fitosanitario aggiornata realizzata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) nel giugno 2024 (4) ha rilevato che la situazione relativa a tale organismo nocivo si è evoluta in misura tale da determinare un aumento della sua area di distribuzione a livello mondiale.
3) Sulla base delle relazioni degli Stati membri e dell'analisi del rischio realizzata dall'EPPO si conclude che l'organismo nocivo specificato è ampiamente presente nel territorio dell'Unione e non può pertanto essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione né essere soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Esso è inoltre trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto e la sua presenza su tali piante ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante. Infine sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione. L'organismo nocivo specificato soddisfa ora tutti i criteri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 per essere elencato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione. L'organismo nocivo specificato dovrebbe pertanto essere elencato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), con una soglia di tolleranza dello 0 %, ed essere soggetto ad adeguate misure per prevenirne la presenza sulle piante specificate.
4) Poiché è trasmesso attraverso le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L., è opportuno elencare l'organismo nocivo specificato, per quanto riguarda tali piante da impianto, nell'allegato IV, parti F e I, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, riguardanti rispettivamente le sementi di ortaggi e le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi.
5) Al fine di garantire che le sementi di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e le sementi di Capsicum annuum L. siano indenni dall'organismo nocivo specificato, è opportuno esigere che sia soddisfatta una delle due prescrizioni seguenti: le sementi sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM), oppure tali sementi sono sottoposte a prove ufficiali o a prove effettuate da operatori professionali sotto sorveglianza ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato al momento del loro ingresso nell'Unione o prima di essere spostate al suo interno, e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a tali prove.
6) Al fine di evitare una distruzione eccessiva delle sementi nel caso di lotti di piccole dimensioni di sementi di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. provenienti da un numero di piante madri pari o inferiore a 30, è opportuno consentire che siano sottoposte a prove solo le piante madri, e non le loro sementi.
7) Al fine di garantire che le piante da impianto, escluse le sementi, di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. siano indenni dall'organismo nocivo specificato, è opportuno esigere che sia soddisfatta una delle due prescrizioni seguenti: le piante da impianto sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure le piante da impianto provengono da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
8) Le piante da impianto appartenenti a varietà di Capsicum annuum L. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato non dovrebbero essere soggette alle prescrizioni del presente regolamento e ai corrispondenti tassi dei controlli, in quanto il rispettivo rischio fitosanitario è accettabile e tale resistenza è sufficientemente documentata e controllata dalle autorità competenti.
9) L'allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 elenca le piante per le quali è richiesto un certificato fitosanitario. Poiché tale certificato dovrebbe essere richiesto per le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L., è opportuno modificare di conseguenza tale allegato. L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 elenca le piante per le quali è richiesto un passaporto delle piante. Poiché tale passaporto dovrebbe essere richiesto per le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L., è opportuno modificare di conseguenza tale allegato.
10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione (6), la frequenza per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante da impianto che entrano nell'Unione deve essere pari al 100 %. A causa del numero di intercettazioni di partite di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. colpite dall'organismo nocivo specificato negli ultimi tre anni, è opportuno mantenere la deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 per quanto riguarda le frequenze minime di campionamento e di prove nell'ambito dei controlli fisici per quanto riguarda tale organismo nocivo. A causa del maggior numero di intercettazioni di tale organismo nocivo nelle piante in questione originarie di Israele e della Cina rispetto ad altri paesi terzi, è opportuno mantenere le frequenze più elevate stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 per le partite contenenti tali piante.
11) Alla luce del rischio rappresentato dall'organismo nocivo specificato e al fine di tenere conto dell'evoluzione del numero di intercettazioni, la deroga relativa alle frequenze minime dovrebbe avere carattere temporaneo.
12) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di evitare qualsiasi vuoto giuridico.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione, del 25 maggio 2023, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 (GU L 139 del 26.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1032/oj).
EPPO (2024), Pest risk analysis for tomato brown rugose fruit virus. EPPO, Parigi. Disponibile all'indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione (GU L 316 dell'8.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Frequenze dei controlli ufficiali sull'introduzione nell'Unione di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. per quanto riguarda il ToBRFV
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, si applicano le norme di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Il campionamento e le prove nell'ambito dei controlli fisici per rilevare la presenza di Tomato brown rugose fruit virus («ToBRFV») sono effettuati su almeno il 20 % delle partite di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. originarie di paesi terzi.
3. Tuttavia il campionamento e le prove per rilevare la presenza del ToBRFV sono effettuati sul 50 % delle partite di piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. originarie di Israele e sul 100 % delle partite di tali piante originarie della Cina.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L'articolo 2 si applica fino al 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN