
REGOLAMENTO (UE) 2024/3024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024
G.U.U.E. 6 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 dicembre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
1) La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito l'ottavo programma di azione per l'ambiente e ha confermato che il monitoraggio, anche attraverso la comunicazione di informazioni affidabili in materia di cambiamenti ambientali, è essenziale per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione e per la responsabilizzazione dei cittadini. E' opportuno sviluppare strumenti, quali i conti economici ambientali, che consentano di aumentare la consapevolezza generale degli effetti delle attività socioeconomiche sull'ambiente e del contributo dell'ambiente all'economia e al benessere.
2) Il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regolamento e, se del caso e tenuto conto dei risultati degli studi pilota di cui al medesimo regolamento, proponga l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali trasferimenti ambientali (contributi), conti delle foreste e conti dei servizi ecosistemici.
3) I nuovi moduli di contabilità economica ambientale devono contribuire direttamente alle priorità delle politiche dell'Unione in materia ambientale stabilite, tra l'altro, nell'ottavo programma di azione per l'ambiente.
4) La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (System of Environmental-Economic Accounting - SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43a sessione nel febbraio 2012 e i conti degli ecosistemi del SEEA (SEEA Ecosystem Accounting - SEEA EA), capitoli da 1 a 7, che descrivono il quadro contabile e i conti fisici, in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli introdotti dal presente regolamento sono conformi al quadro centrale del SEEA e al SEEA EA. Inoltre, il SEEA ha sviluppato il sistema di conti economici ambientali per le acque (SEEA-Acqua), a sostegno del quadro centrale del SEEA.
5) Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati e dal diritto internazionale, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato sull'evidenza necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consigli (4). E' inoltre necessario che la Commissione (Eurostat) presenti i dati raccolti in modo più accessibile e di facile utilizzo, promuovendoli attivamente.
6) Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, è fondamentale allineare tutti gli atti giuridici e i processi dell'Unione ai suoi obiettivi a lungo termine in materia di ambiente e clima stabiliti nel quadro del Green Deal europeo, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del pacchetto «Pronti per il 55 %». Diversi atti giuridici dell'Unione richiedono già un attento monitoraggio delle tendenze e, di conseguenza, dati supplementari e più precisi. A tale riguardo, è fondamentale raccogliere dagli Stati membri dati pertinenti e dettagliati sui loro investimenti ambientali al fine di garantire che l'Unione sia sulla buona strada per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Per tutti questi motivi, il sistema dei conti economici ambientali europei deve essere trasformato in uno strumento completo che fornisca ulteriori dati significativi per il monitoraggio dell'attuazione del diritto ambientale e della politica ambientale dell'Unione.
7) L'ottavo programma di azione per l'ambiente chiede l'istituzione, senza indugio, di un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, sulla base di una metodologia concordata e fissando un termine a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale per l'eliminazione graduale di tali sussidi, in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura dell'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a tale tema nel suo programma di studi pilota e di fattibilità e valutare la qualità dei dati disponibili sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a introdurre un modulo sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, nei conti economici ambientali europei.
8) L'acqua è una risorsa fondamentale ed è pertanto necessario garantire una gestione sostenibile di tale risorsa e comprenderne il rapporto con l'attività economica. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la qualità dei dati disponibili sull'acqua e presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di introdurre un modulo sull'acqua nei conti economici ambientali europei.
9) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. E' necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla salubrità e sicurezza del cibo e dell'acqua, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e atti giuridici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone agli Stati membri di adottare strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Poiché è necessario monitorare i progressi compiuti verso l'adattamento ai cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe valutare la qualità dei dati disponibili sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Sulla base dei risultati ottenuti la Commissione, se del caso, dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per introdurre un modulo sull'adattamento ai cambiamenti climatici nei conti economici ambientali europei.
10) La perdita di biodiversità è una delle principali vulnerabilità che le economie si trovano ad affrontare, unitamente ai cambiamenti climatici, che la amplificano. La biodiversità è fondamentale per la sicurezza alimentare, il benessere degli esseri umani e la resilienza generale delle società e delle economie. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro risposta alla crisi della biodiversità in linea con gli impegni internazionali assunti nell'ambito del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato dalla 15a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite.
11) In quanto strumento per presentare i dati relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi e ai servizi che le stesse forniscono alla società e all'economia, i conti degli ecosistemi mirano ad attribuire un valore alla natura, consentendo di tenere meglio in considerazione i costi per la natura. La determinazione di valori monetari dovrebbe avere come obiettivo quello di aumentare la visibilità del costo dell'inazione e di sostenere l'Unione nel raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali. Al fine di prepararsi adeguatamente all'introduzione di obblighi in materia di trasmissione di valori monetari dei servizi ecosistemici, è opportuno realizzare preventivamente studi di fattibilità e pilota, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali. Tali studi dovrebbero mirare a esaminare, tra l'altro, i valori monetari da trasmettere, le relazioni tra tali valori e i cambiamenti concernenti le risorse e gli impieghi esistenti dei servizi ecosistemici, i potenziali utilizzi per le politiche dei risultati dei diversi metodi di stima, le condizioni alle quali le stime sono adatte all'aggregazione tra loro e con altri aggregati dei conti nazionali e il formato più adatto delle tabelle per la trasmissione dei dati. Al fine di produrre pienamente gli effetti auspicati, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della misurazione monetaria dei servizi ecosistemici, tenendo conto del SEEA EA. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione dovrebbe poter presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifichi il regolamento (UE) n. 691/2011 al fine di includere i conti monetari degli ecosistemi.
12) Nelle conclusioni del 6 novembre 2020 sulle statistiche europee, il Consiglio ha incoraggiato il sistema statistico europeo a rispondere alle nuove richieste di informazioni derivanti dal Green Deal europeo, anche per quanto riguarda il riesame e l'ampliamento del programma di conti economici ambientali europei.
13) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 16/2019 dal titolo «Conti economici ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare». La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle foreste.
14) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali incaricati di produrre conti economici ambientali dovrebbero adoperarsi per ampliare costantemente la copertura e migliorare la qualità dei dati statistici che sostengono il monitoraggio e la valutazione dei progressi dell'Unione nell'attuazione degli atti legislativi adottati nel quadro del pacchetto «Pronti per il 55 %» e in linea con il Green Deal europeo, il regolamento (UE) 2021/1119, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e di altri atti giuridici pertinenti, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, tenendo conto nel contempo delle norme statistiche internazionali elaborate dalle Nazioni Unite e da altri organismi.
15) Dal 2011 i conti economici ambientali europei forniscono dati e statistiche di alta qualità a sostegno dell'elaborazione di politiche basate sull'evidenza nei settori del Green Deal europeo e di altre politiche dell'Unione. E' di fondamentale importanza pubblicare e presentare tali dati e statistiche in modo comprensibile e accessibile per tutti gli utenti. La Commissione (Eurostat) dovrebbe sviluppare e mantenere un portale di dati statistici che sintetizzi gli indicatori chiave dei conti economici ambientali in modo facilmente fruibile. L'accesso a tale portale di dati dovrebbe essere pubblico e gratuito. Il portale dei dati statistici dovrebbe mirare a migliorare la diffusione e la comunicazione dei conti economici ambientali europei. Non dovrebbe inoltre interferire con i meccanismi di governance istituiti per riferire e monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi e i traguardi di iniziative specifiche dell'Unione, come l'ottavo programma di azione per l'ambiente.
16) Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di ricorrere ad altri pertinenti metodi, fonti e approcci innovativi, quali l'osservazione della Terra (servizi Copernicus). Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci.
17) Gli Stati membri dovrebbero poter ricevere un sostegno finanziario per la modernizzazione e il miglioramento della qualità e della tempestività delle statistiche ambientali nonché per l'attuazione di studi pilota e di fattibilità nell'ambito del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Nel contesto dei successivi quadri finanziari pluriennali, il sostegno finanziario dovrebbe essere fornito conformemente alle norme del programma statistico europeo applicabile di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.
18) Poiché l'Unione è costituita da 27 Stati membri, è opportuno fare riferimento all'«UE a 27».
19) L'elenco dei possibili futuri conti economici ambientali europei di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 deve essere aggiornato per allinearlo alle attuali priorità politiche dell'Unione.
20) Il sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95) è stato sostituito dal sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
21) Il SEC 2010 contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.
22) La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe pubblicare un manuale metodologico contenente orientamenti supplementari sulla compilazione dei conti economici ambientali inseriti nei diversi moduli introdotti dal presente regolamento. Il manuale dovrebbe includere orientamenti per il calcolo delle caratteristiche dei conti delle foreste, quali l'incremento annuo netto del legname proveniente dallo stock di alberi vivi o il calcolo dei servizi ecosistemici di approvvigionamento, come il contributo alla regolazione del clima a livello mondiale derivante dalla riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra. Il manuale dovrebbe essere pubblicato a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
23) La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La Commissione (Eurostat) dovrebbe iniziare a fornire periodicamente dati e statistiche elaborati sulla scorta dei dati pertinenti disponibili nei moduli di contabilità economica ambientale e, se del caso, provenienti da altre fonti di dati. Tali dati dovrebbero essere ripartiti per Stato membro e riguardare tutti i settori dell'economia pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
24) Al fine di tenere conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, ove necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il regolamento (UE) n. 691/2011 fornendo orientamenti metodologici e per modificare gli allegati da I a IX di tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche per le quali elaborare e trasmettere dati, in particolare l'allegato V, sezione 3, al fine di includere caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici. La Commissione dovrebbe garantire che i suoi atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
25) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare atti di esecuzione che concedano deroghe agli Stati membri entro un determinato periodo di tempo, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano adeguamenti importanti. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale nel quadro giuridico per le statistiche europee sui conti economici ambientali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
27) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.
28) E' pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 691/2011,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2024.
Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022).
Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).
Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021).
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satelliti del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), fornendo metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Il presente regolamento contribuisce inoltre a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali e sostiene in tal modo il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali in materia ambientale.
_____________________
(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013).»;"
2) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«7) "conti delle foreste", i conti patrimoniali delle attività per le foreste, che comprendono terre boscate e il legname ivi presente, e i conti delle attività economiche per le attività di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
8) "contributi ambientali e trasferimenti analoghi", i trasferimenti correnti e in conto capitale, ai sensi del SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse naturali e relativi prodotti;
9) "conti degli ecosistemi", un insieme di conti progettati per fornire informazioni coerenti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi e sui flussi di servizi da tali ecosistemi al sistema socioeconomico.»
;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
«g) un modulo per i conti delle foreste, come specificato nell'allegato VII;
h) un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, come specificato nell'allegato VIII;
i) un modulo per i conti degli ecosistemi, come specificato nell'allegato IX.»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, allo scopo di:
a) integrare il presente regolamento fornendo orientamenti metodologici;
b) modificare gli allegati da I a VI per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e);
c) modificare gli allegati VII, VIII e IX per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), purché:
i) l'elenco delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sia modificato riguardo a un massimo di quattro caratteristiche per ciascun allegato ogni 3 anni; e
ii) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), siano modificate solo per stabilire il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione di eventuali caratteristiche aggiunte.
Nell'esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano un onere aggiuntivo significativo sugli Stati membri o sui rispondenti. La Commissione giustifica debitamente i propri atti delegati.»
;
4) l'articolo 4 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Studi pilota e di fattibilità»
;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione elabora un programma di studi pilota e di fattibilità da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di sviluppare la trasmissione e migliorare la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare i nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sui rispondenti.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Oltre al programma di studi pilota e di fattibilità, entro il 27 giugno 2026 la Commissione (Eurostat), in cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, degli eventuali valori da trasmettere laddove tali valori siano mancanti e dei possibili metodi alternativi di misurazione per i conti dei servizi ecosistemici, tenendo conto delle norme internazionali del sistema di conti economici ambientali - conti degli ecosistemi (SEEA EA). Sulla base dei risultati di tale valutazione e di tali studi, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di includere i conti monetari degli ecosistemi.»
;
5) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
a) è aggiunta la lettera seguente:
«d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di conti economici ambientali comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.»
;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) al più presto prima della fine dell'anno che precede l'applicazione del metodo e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.»
;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Deroghe
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono deroghe agli Stati membri nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Possono essere concesse deroghe agli allegati durante il periodo transitorio ivi indicato. Possono essere concesse deroghe anche alle misure di esecuzione e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 2 anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga agli allegati VII, VIII e IX a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 27 dicembre 2026. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 alle misure di esecuzione o agli atti delegati adottati in conformità del presente regolamento che entrano in vigore dopo il 26 dicembre 2024, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della misura o dell'atto in questione.»
;
7) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Finanziamento
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, l'Unione fornisce un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 per:
a) sviluppare metodologie per le statistiche nell'ambito del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 4;
b) migliorare la qualità statistica dei conti, in particolare per lo sviluppo o il miglioramento dei processi, comprese soluzioni digitali volte a produrre statistiche di migliore qualità;
c) migliorare la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione.
2. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario può inoltre essere messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo di altri programmi finanziari applicabili dell'Unione conformemente alle norme di tali programmi.
_____________________
(*2) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021).»;"
8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
9) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Portale dei dati statistici dei conti economici ambientali ("quadro operativo")
1. La Commissione (Eurostat) istituisce un portale dei dati statistici dei conti economici ambientali ("quadro operativo"), che sintetizza gli indicatori chiave dei conti economici ambientali in modo interattivo e di facile utilizzo.
Il portale dei dati visualizza i dati forniti dagli Stati membri in ciascuno dei moduli che figurano nel presente regolamento e relativi agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 10, quarto comma.
2. Il portale dei dati è operativo entro il 31 dicembre 2024 ed è aggiornato dalla Commissione (Eurostat) una volta all'anno. Il portale dei dati è messo a disposizione del pubblico sul sito web di Eurostat.»
;
10) l'articolo 10 è così modificato:
a) al secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«- introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle acque, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti;»
;
b) sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni 2 anni, la Commissione (Eurostat) elabora una pubblicazione in formato digitale contenente dati e statistiche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli investimenti, elaborati sulla scorta dei dati pertinenti disponibili nei moduli di contabilità economica ambientale e, se del caso, provenienti da altre fonti di dati.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare, secondo i casi, l'allegato V, sezione 3, al fine di includere caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I dati inclusi nella pubblicazione digitale di cui al terzo comma del presente articolo forniscono una ripartizione di tali dati per Stato membro, anche per quanto riguarda gli investimenti, e riguardano tutti i settori dell'economia e tutti i settori di attività.
Entro il 27 dicembre 2026 la Commissione valuta la qualità dei dati disponibili in materia di sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, adattamento ai cambiamenti climatici e acque e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale per i sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili; per l'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le relative spese, e per i conti delle acque.»
;
11) nell'allegato IV, sezione 3, primo comma, l'ottavo trattino è soppresso;
12) nel testo e negli allegati, tutti i riferimenti all'«UE a 287» e a «SEC 95» sono sostituiti rispettivamente da «UE a 27» e «SEC 2010»;
13) gli allegati VII, VIII e IX sono aggiunti conformemente all'allegato del presente regolamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 i dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente ricevuti o pagati precedentemente trasmessi a titolo dell'allegato IV sono trasmessi a titolo dell'allegato VIII.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 11, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
MODULO PER I CONTI DELLE FORESTE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle foreste registrano e presentano dati sulle risorse forestali e sull'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 2010. I conti delle foreste forniscono informazioni complementari e usano concetti adattati alla natura specifica delle foreste e del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle foreste.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle foreste registrano gli stock e i flussi delle risorse forestali (terre boscate e legname) e l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, comprese la produzione di tronchi (tondame) e l'estrazione e la raccolta di prodotti forestali non legnosi selvatici.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti delle foreste secondo le caratteristiche descritte nella presente sezione.
1. Conti patrimoniali delle terre boscate e del legname. Le terre boscate sono definite come la somma dei tre punti che seguono.
a) Foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname: foreste non soggette a restrizioni ambientali, sociali o economiche che esercitano un impatto significativo sull'attuale o potenziale approvvigionamento di legname. Tali restrizioni possono essere stabilite per legge, mediante decisioni manageriali o del proprietario o per altri motivi.
b) Foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname: tutte le foreste che non sono considerate disponibili per l'approvvigionamento di legname a norma della lettera a). Si tratta di foreste soggette a restrizioni ambientali, sociali, economiche o legali che impediscono un approvvigionamento significativo di legname. Comprendono i) le foreste soggette a restrizioni legali o a restrizioni derivanti da altre decisioni politiche che escludono completamente o limitano fortemente l'approvvigionamento di legname per motivi quali la conservazione dell'ambiente o della biodiversità (foreste di protezione, parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale); ii) le foreste nelle quali la produttività fisica o la qualità del legno è troppo bassa o i costi di raccolta e trasporto sono troppo elevati per giustificare la raccolta del legno, a parte tagli occasionali per proprio uso finale.
c) Altre terre boscate.
Per "foresta" si intende un'area avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzata dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.
Per "altre terre boscate" si intendono aree non classificate come foreste, aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzate dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta del 5-10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, oppure da una copertura combinata di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.
Per "accrescimento annuo netto del legname" si intende la crescita media annua in termini di volume di alberi vivi meno la mortalità media annua.
Per "prelievi" si intende il volume di tutti gli alberi, vivi o morti, che sono abbattuti e rimossi dalla foresta, da altre terre boscate o altri luoghi di abbattimento. E' compreso il tondame invenduto e accatastato sul ciglio della strada forestale. Sono comprese anche le perdite naturali recuperate, i prelievi nel corso dell'anno di alberi abbattuti in un periodo precedente, i prelievi di legno non da fusto (come ceppi e rami) e i prelievi di alberi morti o danneggiati per cause naturali (noti come perdite naturali), ad esempio incendi, vento, insetti e malattie. Non sono compresi la biomassa non legnosa, né il legno lasciato nella foresta e non rimosso nel corso dell'anno, ad esempio ceppi, rami, chiome di alberi e residui dell'abbattimento (scarti di raccolta).
Per "perdite irrecuperabili" si intendono i residui dell'abbattimento e tutti gli alberi sradicati dal vento che non possono essere rimossi dalla foresta, nonché il legname perso a causa di incendi forestali.
2. Conti economici concernenti l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali. Il settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali comprende tutte le unità di attività economica a livello locale (UAE locale) che svolgono attività classificate secondo la NACE Rev. 2, divisione A02.Sono trasmessi dati relativi alle caratteristiche seguenti, secondo le definizioni del SEC 2010:
- produzione;
- di cui: produzione di beni e servizi per proprio uso finale;
- consumi intermedi;
- valore aggiunto lordo;
- ammortamenti (consumo di capitale fisso);
- altre imposte sulla produzione;
- altri contributi alla produzione;
- redditi da lavoro dipendente;
- investimenti lordi e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte;
- variazioni delle scorte;
- trasferimenti in conto capitale.
Gli Stati membri indicano l'occupazione nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in migliaia di unità di lavoro annuo (ULA) come definite nel regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati del presente modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2023.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i dati seguenti:
1) terre boscate, ripartite in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Ciascuna di queste categorie è ulteriormente ripartita in:
- superficie di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- imboschimento e altri incrementi;
- deforestazione e altre riduzioni;
- riclassificazione statistica;
- superficie di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono espressi in migliaia di ettari.
2. Volume del legname, ripartito in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- accrescimento netto;
- prelievi;
- perdite irrecuperabili;
- riclassificazione statistica;
- saldo contabile;
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre terre boscate sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- prelievi;
- altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono espressi in migliaia di m3, misurati sopra corteccia.
3. Valore del legname, ripartito in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- accrescimento netto;
- prelievi;
- perdite irrecuperabili;
- rivalutazione;
- riclassificazione statistica;
- saldo contabile;
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre terre boscate sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- prelievi;
- altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
4. Per i conti economici, la produzione di cui alla sezione 3 è indicata secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:
- piante forestali vive (prodotto 02.10.11) e semi di piante forestali (prodotto 02.10.12);
- alberi forestali, definiti come l'accrescimento netto di legname nelle foreste coltivate (prodotto 02.10.30);
- legno grezzo (prodotto 02.20.1), incluse le vendite di legname da foreste non coltivate, che comprende le voci seguenti da indicare in due righe separate:
i) legna da ardere (prodotti 02.20.14 e 02.20.15);
ii) tronchi, ossia la somma di tronchi di conifere (prodotto 02.20.11), tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale (prodotto 02.20.12), e tronchi di legni tropicali (prodotto 02.20.13);
- prodotti vegetali di bosco diversi dal legno (prodotto 02.30);
- caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali definiti come servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da un'unità di attività economica a livello locale (UAE) del settore della silvicoltura;
- altri prodotti derivati da attività secondarie correlate nella UAE locale, quali funghi e tartufi (01.13.8), altri frutti di bosco e frutti del genere Vaccinium n.c.a. (01.25.19), gomma naturale (01.29.10), altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti (16.10.39), carbone di legna (20.14.72), servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette (91.04.12) e qualsiasi altro prodotto realizzato da una UAE locale.
I consumi intermedi del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicati secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:
- la somma di piante forestali vive (prodotto 02.10.11), semi di piante forestali (prodotto 02.10.12) e alberi forestali (prodotto 02.10.3) utilizzati per produrre legname;
- la somma di energia e oli lubrificanti, compresi energia elettrica (prodotto 35.11.10), benzine per motori (prodotto 19.20.21), gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso (prodotto 06.20.10), oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a. (prodotto 19.20.29), e altri prodotti analoghi;
- la somma delle caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, compresi servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da una UAE del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali;
- altri beni e servizi non considerati nelle variabili dei consumi intermedi.
Le variazioni delle scorte del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicate secondo la ripartizione seguente:
- variazioni di prodotti in corso di lavorazione relativi a risorse biologiche coltivate;
- altre variazioni delle scorte.
Tutte le caratteristiche sono trasmesse in milioni di unità monetaria nazionale.
5. I dati relativi ad altre terre boscate sono trasmessi su base volontaria.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO VIII
MODULO PER I CONTI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI E TRASFERIMENTI ANALOGHI
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi raccolgono e presentano i dati su trasferimenti correnti e in conto capitale intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, tra cui la produzione e l'uso di prodotti ambientali, in forma coerente con i concetti e le definizioni del SEC 2010.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi. Tali dati sono utilizzati anche per compilare i conti delle spese nazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato IV.
Sezione 2
COPERTURA
I conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi registrano i pagamenti senza contropartita delle amministrazioni pubbliche a settori istituzionali (nell'ambito dell'economia nazionale e al resto del mondo) e di soggetti non residenti (resto del mondo) allo scopo di proteggere l'ambiente o ridurre lo sfruttamento e l'estrazione di risorse naturali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi secondo le seguenti caratteristiche:
- contributi (codice SEC 2010 D.3);
- altri trasferimenti correnti (codici SEC 2010 D.6 e D.7);
- trasferimenti in conto capitale (codice SEC 2010 D.9).
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati del presente modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2023.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati per:
- settore istituzionale pagante, come segue:
- amministrazioni pubbliche;
- resto del mondo;
- settore istituzionale ricevente, come segue:
- amministrazioni pubbliche;
- società;
- famiglie;
- istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- resto del mondo.
2. Per ciascuna delle categorie di trasmissione di cui al punto 1, i dati sono riportati secondo le classi della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:
- CEPA 1;
- CEPA 2;
- CEPA 3;
- CEPA 4;
- CEPA 5;
- CEPA 6 (compreso ex CReMA 12);
- somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9;
- CReMA 10;
- CReMA 11;
- CReMA 13;
- CReMA 13A;
- CReMA 13B;
- CReMA 13C;
- CReMA 14;
- somma di CReMA 15 e CReMA 16.
3. I trasferimenti che le società ricevono dalle amministrazioni pubbliche raggruppati sommando tutte le classi CEPA (CEPA 1-9) e tutte le classi CReMA (CReMA 10-16) sono ulteriormente raggruppati in base alla classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 come segue:
- NACE A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- NACE B - Attività estrattiva;
- NACE C - Attività manifatturiere;
- NACE D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- NACE E - Fornitura di acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti e risanamento;
- NACE F - Costruzioni;
- NACE G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- NACE H - Trasporto e magazzinaggio;
- NACE I-U - altre sezioni NACE.
4. Le classi della CEPA di cui ai punti 2 e 3 sono elencate nell'allegato IV, le classi della CReMA sono elencate nell'allegato V.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO IX
MODULO PER I CONTI DEGLI ECOSISTEMI
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti degli ecosistemi presentano i dati relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi e ai servizi che gli stessi forniscono alla società e all'economia. I dati sono in linea con il SEEA EA e compatibili con i dati indicati nel SEC 2010.
I conti degli ecosistemi utilizzano, ove possibile, le informazioni esistenti, anche derivanti dall'osservazione della Terra, dal monitoraggio dell'ambiente e da altre fonti di dati.
Sezione 2
COPERTURA
I conti degli ecosistemi registrano l'estensione degli ecosistemi, la loro condizione e i flussi di servizi ecosistemici.
L'estensione degli ecosistemi è la dimensione degli ecosistemi in una data area. I conti relativi all'estensione degli ecosistemi riguardano gli ecosistemi terrestri (comprese le acque dolci) e marini nel territorio nazionale.
La condizione degli ecosistemi è la qualità di un ecosistema misurata in termini di caratteristiche abiotiche, biotiche e del paesaggio, per tipo di ecosistema.
I servizi ecosistemici sono i benefici che gli ecosistemi apportano alle attività umane, economiche e di altro tipo e comprendono i servizi i) di approvvigionamento, ii) di regolazione e mantenimento, e iii) culturali. I conti dei servizi ecosistemici registrano le risorse e gli impieghi effettivi in termini di servizi forniti dagli ecosistemi nel territorio nazionale.
I conti tematici sono conti che organizzano i dati in base a specifici temi delle politiche, quali biodiversità, cambiamenti climatici, oceani e aree urbane.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano i conti degli ecosistemi secondo le seguenti caratteristiche.
1) Conti relativi all'estensione degli ecosistemi che registrano la superficie e le relative variazioni per ciascun tipo di ecosistema all'interno del territorio nazionale. Gli Stati membri trasmettono i conti relativi all'estensione degli ecosistemi in migliaia di ettari.
2) Quale componente dei conti relativi all'estensione degli ecosistemi, una matrice di conversione che registra le trasformazioni intervenute tra tipi di ecosistemi tra due momenti diversi, in ettari.
3) Conti relativi alla condizione degli ecosistemi che registrano le caratteristiche degli ecosistemi come segue:
a) per insediamenti e altre aree artificiali:
- le aree verdi in grandi città e città medie e cinture urbane contigue sono indicate in percentuale (%) sulla superficie totale, calcolata per l'intera area delle grandi città e delle città medie e cinture urbane contigue, compresi tutti i tipi di ecosistemi ivi presenti;
- la concentrazione di particolato, con un diametro fino a 2,5 μm nelle grandi città, è indicata in μg/m3 come media nazionale per il periodo di riferimento;
b) per le terre coltivate:
- lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;
c) per le formazioni erbose:
- lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;
d) per l'insieme di terre coltivate e formazioni erbose:
- l'indice dell'avifauna comune nelle aree agricole è indicato come indice aggregato nazionale per il periodo di riferimento;
e) per boschi e foreste:
- il legno morto è indicato in m3/ettaro come media nazionale per il periodo di riferimento;
- la densità della copertura arborea è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento;
- l'indice dell'avifauna comune nelle aree boschive; l'indice dell'avifauna nelle aree boschive descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo; è un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa; l'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascuno Stato membro;
f) per spiagge, dune e zone umide costiere:
- la copertura di aree impermeabili artificiali, presenti in una zona costiera che comprende il tipo di ecosistema spiagge, dune e zone umide costiere, è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento.
Grandi città, città medie e cinture urbane sono unità amministrative locali, classificate secondo il grado di urbanizzazione di cui al regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
4. Conti dei servizi ecosistemici che registrano le risorse e gli impieghi dei servizi ecosistemici in tavole delle risorse e degli impieghi. La tavola delle risorse registra l'offerta di servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi ai sistemi socioeconomici. La tavola degli impieghi registra l'uso dei servizi ecosistemici per tipologia d'uso, come indicato nella sezione 5.
Le tavole delle risorse e degli impieghi sono riportate nelle unità fisiche seguenti.
a) Servizi di approvvigionamento
- La fornitura di prodotti delle coltivazioni è definita come il contributo degli ecosistemi alla crescita delle piante approssimata in base alla quantità di raccolti per diversi impieghi. Comprende la produzione di alimenti e fibre, foraggio ed energia e biomassa pascolata, come indicato nell'allegato III, tabella A, sezioni 1.1. e 1.2.
- L'impollinazione è definita come il contributo degli ecosistemi alla produzione delle colture di cui al primo trattino mediante impollinatori selvatici. I contributi sono indicati in tonnellate di colture dipendenti da impollinazione che possono essere attribuite a impollinatori selvatici, per tipo di coltura per i principali tipi di colture dipendenti da impollinazione, tra cui alberi da frutto, frutti di bosco, pomodori, semi oleosi e "altro".
- La fornitura di legno è definita come il contributo degli ecosistemi alla crescita di alberi e altra biomassa legnosa ed è indicata in termini di accrescimento netto come definito nell'allegato VII, misurato sopra corteccia in migliaia di m3.
b) Servizi di regolazione e mantenimento
- La filtrazione dell'aria è definita come il contributo degli ecosistemi alla filtrazione degli inquinanti atmosferici attraverso la deposizione, l'assorbimento, la fissazione e lo stoccaggio di inquinanti da parte di componenti degli ecosistemi (in particolare gli alberi), il che mitiga gli effetti dannosi dell'inquinamento. I contributi sono indicati in tonnellate di particolato adsorbito.
- La regolazione del clima a livello mondiale è definita come il contributo degli ecosistemi alla riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera grazie alla rimozione (sequestro netto) del carbonio dall'atmosfera e alla ritenzione (stoccaggio) del carbonio negli ecosistemi. I contributi sono indicati in termini di tonnellate di sequestro netto del carbonio e tonnellate di carbonio organico immagazzinato negli ecosistemi terrestri, compreso lo stock nel soprassuolo e nel sottosuolo.
- La regolazione del clima a livello locale è definita come il contributo degli ecosistemi alla regolazione delle condizioni atmosferiche ambientali nelle aree urbane attraverso la vegetazione che migliora le condizioni di vita delle persone e sostiene la produzione economica. E' espressa e indicata come la riduzione della temperatura nelle città dovuta all'effetto della vegetazione urbana, in gradi Celsius nei giorni che superano i 25 gradi Celsius.
c) Servizi culturali
- I servizi connessi al turismo naturalistico sono definiti come i contributi degli ecosistemi, in particolare attraverso le caratteristiche biofisiche e la qualità degli ecosistemi, che consentono alle persone di fruire e godere dell'ambiente grazie a interazioni dirette, in loco, fisiche ed esperienziali. Tali contributi sono indicati in numero di pernottamenti in alberghi, ostelli, campeggi, ecc. che possono essere attribuiti a visite presso gli ecosistemi.
5.
I conti degli ecosistemi utilizzano la seguente tabella dei tipi di ecosistema:
Categoria | Tipo di ecosistema |
1 | Insediamenti e altre aree artificiali |
2 | Terre coltivate |
3 | Formazioni erbose (pascoli, formazioni erbose seminaturali e naturali) |
4 | Boschi e foreste |
5 | Brughiere e arbusteti |
6 | Ecosistemi a vegetazione rada |
7 | Zone umide interne |
8 | Fiumi e canali |
9 | Laghi e bacini |
10 | Insenature marine e acque di transizione |
11 | Spiagge, dune e zone umide costiere |
12 | Ecosistemi marini (acque costiere, di piattaforma e di mare aperto) |
.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse:
- ogni tre anni per i conti relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi; i dati si riferiscono a una media rappresentativa per l'anno di riferimento e alla matrice di conversione per le variazioni nei tre anni tra due anni di riferimento;
- su base annua, a condizione che la Commissione (Eurostat) metta a disposizione strumenti di modellizzazione al fine di calcolare i servizi ecosistemici per i conti dei servizi ecosistemici; in assenza di tali strumenti, ogni 3 anni per i conti dei servizi ecosistemici.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2024. Per la matrice di conversione, il primo anno di riferimento è il 2027.
5. Nella prima trasmissione di dati, gli Stati membri includono i dati dal 2024 per i conti dell'estensione e delle condizioni e le tavole delle risorse e degli impieghi in unità fisiche per i servizi ecosistemici. Per la matrice di conversione, i dati mostrano le variazioni tra il 2024 e il 2027.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati per i conti dei servizi ecosistemici, dell'estensione e delle condizioni per gli anni n-3 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati a partire dal 2024 ogniqualvolta i dati siano revisionati. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2024.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Conti relativi all'estensione degli ecosistemi: per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, i dati della prima trasmissione sono indicati per il primo anno di riferimento. Per tutte le trasmissioni successive, i dati sono indicati come segue:
- estensione nell'anno di riferimento precedente;
- incrementi;
- riduzioni;
- estensione nell'anno di riferimento corrente.
La matrice di conversione indica le conversioni tra tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3 tra l'anno di riferimento precedente e quello corrente.
2. Conti dei servizi ecosistemici: per i servizi ecosistemici di cui alla sezione 3, i dati sono indicati in tavole delle risorse e degli impieghi come segue:
a) la tavola delle risorse registra l'offerta annuale dei servizi di cui alla sezione 3 per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, tranne le categorie 10 e 12;
b) la tavola degli impieghi registra l'impiego di servizi ecosistemici in base alla ripartizione seguente:
- consumi intermedi delle attività economiche;
- consumi finali dell'amministrazione pubblica;
- consumi finali delle famiglie;
- investimenti lordi;
- esportazioni.
3. Uno Stato membro non è tenuto a trasmettere dati se la superficie totale del suo territorio non supera lo 0,3 % della superficie totale dell'Unione.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
_____________________
(*1) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004).
(*2) Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (GU L 350 del 29.12.2017).»."