
REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 6 luglio 2011
G.U.U.E. 22 luglio 2011, n. L 192
Regolamento relativo ai conti economici ambientali europei. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/472)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 agosto 2011
Applicabile dal: 11 agosto 2011
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea enuncia, tra l'altro, che l'Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.».
2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2), ha confermato che informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sui fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione nonché, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. E' opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica.
3) Un approccio scientificamente fondato per la misurazione della scarsità delle risorse sarà, in futuro, decisivo per lo sviluppo sostenibile dell'Unione.
4) La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (3), fa esplicitamente riferimento alla necessità di statistiche e di conti di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 si precisa che, ove necessario, dovrebbero essere elaborate basi giuridiche per settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non disciplinati da atti giuridici.
5) Nella comunicazione del 20 agosto 2009, intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento», la Commissione ha riconosciuto la necessità di integrare gli indicatori esistenti con dati comprendenti aspetti ambientali e sociali in modo da consentire l'elaborazione di politiche maggiormente coerenti e globali. A tal fine, i conti economici ambientali costituiscono uno strumento per monitorare le pressioni esercitate dall'economia sull'ambiente e per individuare come queste potrebbero essere attenuate. I conti economici ambientali illustrano l'interazione tra fattori economici, fattori legati alle famiglie e fattori ambientali e hanno, di conseguenza, una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali. Essi costituiscono un'importante fonte di dati per le decisioni in materia ambientale e la Commissione dovrebbe consultarli per la realizzazione di valutazioni d'impatto. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e alla volontà di progredire verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse e poco inquinante, sanciti dalla strategia Europa 2020 e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche.
6) Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4) («SEC 95»), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN), adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell'Unione, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell'economia (ad esempio la struttura, parti specifiche o l'andamento nel tempo); per alcune particolari esigenze informative, come l'analisi dell'interazione tra ambiente ed economia, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti.
7) Nelle sue conclusioni del giugno 2006 il Consiglio europeo ha invitato l'Unione e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali dovrebbero pertanto essere completati da conti integrati economico-ambientali, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti.
8) E' molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici ambientali europei siano usati in modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri e nell'elaborazione di tutte le pertinenti politiche dell'Unione, quale elemento chiave per le valutazioni d'impatto, i piani d'azione, le proposte legislative e gli altri risultati significativi del processo politico.
9) Dati più tempestivi potrebbero essere ottenuti anche con i modelli di «previsione a breve termine» (now-casting) che usano tecniche statistiche simili a quelle impiegate nelle previsioni per elaborare stime affidabili.
10) I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull'ambiente generate dalle attività umane, senza sovraccaricare o stravolgere il sistema centrale. I conti satellite dovrebbero essere resi disponibili al pubblico su base regolare e in forma comprensibile.
11) Il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), sviluppato congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Banca mondiale, è un sistema satellite del SCN. Esso riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente. Esso fornisce ai responsabili politici indicatori e statistiche descrittive per monitorare tali interazioni, nonché una base di dati per la pianificazione strategica e per l'analisi delle politiche, nell'intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili.
12) Il SEEA sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti economici ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell"SCN di costo, formazione di capitale e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da comprendervi i costi ambientali e l'impiego di risorse naturali nella produzione, o modificandoli attraverso l'inclusione di tali effetti in termini monetari. Nell'ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente per quanto riguarda la metodologia e le problematiche ambientali trattate.
13) La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla «contabilità verde» nel 1994. Da allora la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato metodi contabili, tanto che numerosi Stati membri attualmente forniscono regolarmente le prime serie di conti economici ambientali. I più comuni sono i conti dei flussi fisici relativi alle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e ai consumi di materiali e i conti monetari sulle spese per la protezione dell'ambiente e sulle imposte ambientali.
14) Uno degli obiettivi per il periodo di riferimento del programma statistico comunitario 2008-2012 consiste nell'adozione di iniziative per sostituire degli accordi con una legislazione dell'Unione in taluni settori, in cui sono prodotte regolarmente delle statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità.
15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5), definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare, esso richiede che le statistiche europee siano conformi ai principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e rapporto costo/efficacia.
16) Poiché le diverse tipologie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e si trovano in stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un'adeguata flessibilità e che consenta, tra l'altro, l'introduzione di moduli aggiuntivi.
17) E' opportuno stabilire un programma di studi pilota al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi.
18) L'introduzione di obblighi supplementari in materia di trasmissione dei dati dovrebbe essere preceduta da una valutazione di fattibilità.
19) Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri durante i periodi di transizione nella misura in cui siano necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali.
20) L'Unione dovrebbe favorire l'introduzione di conti economici ambientali nei paesi terzi, in particolare in quelli che condividono risorse ambientali (principalmente idriche) con gli Stati membri.
21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
22) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dei moduli agli sviluppi ambientali, economici e tecnici, nonché dell'elaborazione di orientamenti metodologici. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
23) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).
24) E' stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.
GU L 242 del 10.9.2002.
GU L 344 del 28.12.2007.
GU L 310 del 30.11.1996.
GU L 87 del 31.3.2009.
GU L 55 del 28.2.2011.
Oggetto
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satelliti del sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), fornendo metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Il presente regolamento contribuisce inoltre a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali e sostiene in tal modo il monitoraggio e la valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali in materia ambientale.
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013).
Definizioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall'economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all'atmosfera (parte del sistema ambientale);
2) «imposta ambientale», un'imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un'unità fisica) di qualcosa che produce sull'ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 2010;
3) «conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all'interno dell'economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l'ambiente.
4) "Spese per la protezione dell'ambiente", le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;
5) "Settore dei beni e dei servizi ambientali", le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento;
6) "Conti dei flussi fisici di energia", la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente;
7) "conti delle foreste", i conti patrimoniali delle attività per le foreste, che comprendono terre boscate e il legname ivi presente, e i conti delle attività economiche per le attività di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
8) "contributi ambientali e trasferimenti analoghi", i trasferimenti correnti e in conto capitale, ai sensi del SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse naturali e relativi prodotti;
9) "conti degli ecosistemi", un insieme di conti progettati per fornire informazioni coerenti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi e sui flussi di servizi da tali ecosistemi al sistema socioeconomico.
Moduli
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. I conti economici ambientali da compilare nell'ambito del quadro comune di cui all'articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:
a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell'allegato I;
b) un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell'allegato II;
c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell'allegato III;
d) un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;
e) un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;
f) un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI;
g) un modulo per i conti delle foreste, come specificato nell'allegato VII;
h) un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, come specificato nell'allegato VIII;
i) un modulo per i conti degli ecosistemi, come specificato nell'allegato IX.
2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
a) gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;
b) la copertura dei conti;
c) l'elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;
d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
e) le tabelle per la trasmissione dei dati;
f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all'articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.
3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, allo scopo di:
a) integrare il presente regolamento fornendo orientamenti metodologici;
b) modificare gli allegati da I a VI per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e);
c) modificare gli allegati VII, VIII e IX per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), purché:
i) l'elenco delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sia modificato riguardo a un massimo di quattro caratteristiche per ciascun allegato ogni 3 anni; e
ii) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), siano modificate solo per stabilire il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione di eventuali caratteristiche aggiunte.
Nell'esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano un onere aggiuntivo significativo sugli Stati membri o sui rispondenti. La Commissione giustifica debitamente i propri atti delegati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per specificare i prodotti dell'energia indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, sulla base degli elenchi contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione.
5. Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione istituisce, per mezzo di atti di esecuzione, un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche rientranti nell'allegato V in base alle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali. La Commissione aggiorna il compendio se necessario.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (GU L 304 del 14.11.2008).
Studi pilota e di fattibilità
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota e di fattibilità da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di sviluppare la trasmissione e migliorare la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare i nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sui rispondenti.
2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all'onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all'articolo 10.
3. Oltre al programma di studi pilota e di fattibilità, entro il 27 giugno 2026 la Commissione (Eurostat), in cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, degli eventuali valori da trasmettere laddove tali valori siano mancanti e dei possibili metodi alternativi di misurazione per i conti dei servizi ecosistemici, tenendo conto delle norme internazionali del sistema di conti economici ambientali - conti degli ecosistemi (SEEA EA). Sulla base dei risultati di tale valutazione e di tali studi, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di includere i conti monetari degli ecosistemi.
Raccolta dei dati
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l'osservazione delle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:
a) indagini;
b) procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
c) fonti amministrative;
d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di conti economici ambientali comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) al più presto prima della fine dell'anno che precede l'applicazione del metodo e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.
Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Con riguardo all'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.
Deroghe
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono deroghe agli Stati membri nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Possono essere concesse deroghe agli allegati durante il periodo transitorio ivi indicato. Possono essere concesse deroghe anche alle misure di esecuzione e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 2 anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga agli allegati VII, VIII e IX a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 27 dicembre 2026. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 alle misure di esecuzione o agli atti delegati adottati in conformità del presente regolamento che entrano in vigore dopo il 26 dicembre 2024, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della misura o dell'atto in questione.
Finanziamento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, l'Unione fornisce un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 per:
a) sviluppare metodologie per le statistiche nell'ambito del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 4;
b) migliorare la qualità statistica dei conti, in particolare per lo sviluppo o il miglioramento dei processi, comprese soluzioni digitali volte a produrre statistiche di migliore qualità;
c) migliorare la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione.
2. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario può inoltre essere messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo di altri programmi finanziari applicabili dell'Unione conformemente alle norme di tali programmi.
Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021).
Esercizio della delega
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Portale dei dati statistici dei conti economici ambientali ("quadro operativo")
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
1. La Commissione (Eurostat) istituisce un portale dei dati statistici dei conti economici ambientali ("quadro operativo"), che sintetizza gli indicatori chiave dei conti economici ambientali in modo interattivo e di facile utilizzo.
Il portale dei dati visualizza i dati forniti dagli Stati membri in ciascuno dei moduli che figurano nel presente regolamento e relativi agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 10, quarto comma.
2. Il portale dei dati è operativo entro il 31 dicembre 2024 ed è aggiornato dalla Commissione (Eurostat) una volta all'anno. Il portale dei dati è messo a disposizione del pubblico sul sito web di Eurostat.
Relazione e revisione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l'efficacia di tali statistiche.
Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:
- introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell'ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell'energia; trasferimenti ambientali (sussidi) e conti della spesa per l'uso e la gestione delle risorse naturali (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti dei rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi forniti dagli ecosistemi; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali inutilizzati da scavo (compreso il suolo),
- introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle acque, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti;
Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni 2 anni, la Commissione (Eurostat) elabora una pubblicazione in formato digitale contenente dati e statistiche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli investimenti, elaborati sulla scorta dei dati pertinenti disponibili nei moduli di contabilità economica ambientale e, se del caso, provenienti da altre fonti di dati.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 per modificare, secondo i casi, l'allegato V, sezione 3, al fine di includere caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I dati inclusi nella pubblicazione digitale di cui al terzo comma del presente articolo forniscono una ripartizione di tali dati per Stato membro, anche per quanto riguarda gli investimenti, e riguardano tutti i settori dell'economia e tutti i settori di attività.
Entro il 27 dicembre 2026 la Commissione valuta la qualità dei dati disponibili in materia di sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, adattamento ai cambiamenti climatici e acque e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale per i sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili; per l'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le relative spese, e per i conti delle acque.
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/125 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma coerente con il sistema dei conti nazionali. Essi registrano le emissioni in atmosfera delle economie nazionali secondo l'attività economica che le genera, conformemente al SEC 2010. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni delle attività produttive e delle famiglie alle attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette trasmessi a norma del presente regolamento saranno combinati con le tavole input-output economiche, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 2010.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle emissioni atmosferiche hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 2010 e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC 2010, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di residui gassosi e di particolato generati dall'economia nazionale e immessi nell'atmosfera. Ai fini del presente regolamento per «atmosfera» si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l'economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l'atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata la delimitazione di sistema, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell'uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi tipi di impatti ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:
Denominazione | Simbolo | Unità di misura per la trasmissione dei dati |
Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa | CO2 | 1 000 t (Gg) |
Anidride carbonica da biomassa | CO2 da biomassa | 1 000 t (Gg) |
Protossido di azoto | N2O | t (Mg) |
Metano | CH4 | t (Mg) |
Perfluorocarburi | PFC | t (Mg) di CO2 equivalente |
Idrofluorocarburi | HFC | t (Mg) di CO2 equivalente |
Esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto | SF6 NF3 | t (Mg) di CO2 equivalente |
Ossidi di azoto | NOX | t (Mg) di NO2 equivalente |
Composti organici volatili non metanici | COVNM | t (Mg) |
Monossido di carbonio | CO | t (Mg) |
Particolato < 10 μm | PM10 | t (Mg) |
Particolato < 2,5 μm | PM2,5 | t (Mg) |
Ossidi di zolfo | SOX | t (Mg) di SO2 equivalente |
Ammoniaca | NH3 | t (Mg) |
.
Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il presente regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 2010. Inoltre, sono prodotti dati per:
- le emissioni atmosferiche delle famiglie,
- gli elementi di raccordo, vale a dire la trasmissione di elementi che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche trasmesse a norma del presente regolamento e i dati dichiarati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.
2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:
Emissioni atmosferiche per branca di attività - NACE Rev.2 (A*64)
Emissioni atmosferiche delle famiglie
- Trasporto
- Riscaldamento/condizionamento
- Altro
Elementi di raccordo
Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (attività produttive + famiglie) per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3
Meno residenti nazionali operanti all'estero
- Navi da pesca nazionali operanti all'estero
- Trasporti terrestri
- Trasporti per vie d'acqua
- Trasporti aerei
Più non residenti operanti sul territorio
+ Trasporti terrestri
+ Trasporti per vie d'acqua
+ Trasporti aerei
(+ o -) Altri adeguamenti e discrepanze statistiche
= Totale delle emissioni dell'inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC [1]/CLRTAP [2]
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
___________________
[1] Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
[2] Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/125 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITA' ECONOMICA
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sulle imposte ambientali registrano e presentano i dati dal punto di vista di chi paga le imposte in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 2010. Esse registrano il gettito delle imposte ambientali delle economie nazionali secondo l'attività economica. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle imposte ambientali ripartite per attività economica.
Le statistiche sulle imposte ambientali possono utilizzare direttamente le statistiche fiscali e le statistiche sulla finanza pubblica, ma l'utilizzo di dati sulle imposte trasmessi a norma del SEC 2010, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.
Le statistiche sulle imposte ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o sul gettito rettificato tenendo conto del fattore temporale, al fine di garantire la coerenza con il SEC 2010 e migliorare la comparabilità internazionale.
Il SEC 2010 contiene altresì informazioni su quali branche di attività economica e settori corrispondono le imposte. Le informazioni sulle imposte trasmesse a norma del SEC 2010 possono essere ricavate dai conti dei settori istituzionali e dalle tavole delle risorse e degli impieghi.
Sezione 2
COPERTURA
Le imposte ambientali hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 2010 e consistono in prelievi obbligatori senza contropartita, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione.
Le imposte ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 2010:
- imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),
- imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),
- imposte in conto capitale (D.91).
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:
- imposte sull'energia,
- imposte sui trasporti,
- imposte sull'inquinamento,
- imposte sulle risorse.
Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla loro partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.
Gli Stati membri comunicano inoltre, a titolo di caratteristica distinta, altre imposte ambientali che sono state incluse nelle imposte totali sull'energia, sui trasporti, sull'inquinamento o sulle risorse e che gravano sul tenore di carbonio dei combustibili (altre imposte sul carbonio).
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2016.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista delle unità che corrispondono le imposte.
Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base alla classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64 come previsto nel SEC 2010).
Per i consumatori i dati sono trasmessi per:
- famiglie,
- non residenti.
Qualora non sia possibile imputare l'imposta a uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/125)
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)
Sezione 1
OBIETTIVI
I CFM-IE comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i CFM-IE perseguono principalmente due finalità. I flussi di materiali dettagliati costituiscono una ricca base di dati empirica per numerosi studi analitici. Essi sono utilizzati anche per compilare vari indicatori dei flussi di materia a livello di intera economia per le economie nazionali.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.
Sezione 2
COPERTURA
La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema di flussi di materia. In generale, un flusso è una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre uno stock è una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE rispondono a un concetto di flusso. Essi misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell'ambito di un'economia in unità di massa per anno.
I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Essi registrano i flussi di materia associati alle attività di tutte le unità residenti di un'economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.
Nei CFM-IE vi sono due tipi di flussi di materia che oltrepassano le delimitazioni di sistema che sono pertinenti:
1. i flussi di materia tra l'economia nazionale e il suo ambiente naturale. Ciò consiste nell'estrazione di materiali (cioè non lavorati, grezzi o vergini) dall'ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell'ambiente naturale;
2. i flussi di materia tra l'economia nazionale e l'economia del resto del mondo. Ciò comprende le importazioni e le esportazioni.
Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni di sistema sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall'uomo. Tutti gli altri flussi di materia all'interno dell'economia non sono rappresentati nei CFM-IE. Ciò significa che l'economia nazionale è trattata nel suo insieme nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra industrie non sono descritte. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all'interno dell'ambiente naturale.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.
1. L'estrazione interna (EI) comprende la quantità annuale di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l'aria e l'acqua) estratti dall'ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell'economia.
2. Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche comprendono tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2021.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2021.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2017.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.
Tabella A - Estrazione interna
MF.1. Biomassa
MF.1.1. Colture (escluse le colture foraggere)
MF.1.1.1. Cereali
MF.1.1.2. Radici, tuberi
MF.1.1.3. Colture da zucchero
MF.1.1.4. Legumi
MF.1.1.5. Frutta a guscio
MF.1.1.6. Colture oleose
MF.1.1.7. Ortaggi
MF.1.1.8. Frutta
MF.1.1.9. Fibre
MF.1.1.A. Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
MF 1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
MF.1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)
MF.1.2.1.1. Paglia
MF.1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
MF.1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli
MF.1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
MF.1.2.2.2. Biomassa dei pascoli
MF.1.3. Legno
MF.1.3.1. Legname (legname da lavoro)
MF.1.3.2. Legna da ardere e altro legname
MF.1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
MF.1.4.1. Pescato non da allevamento
MF.1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
MF.1.4.3. Caccia e raccolta
MF.2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)
MF.2.1. Ferro
MF.2.2. Metalli non ferrosi
MF.2.2.1. Rame
MF.2.2.2. Nichel
MF.2.2.3. Piombo
MF.2.2.4. Zinco
MF.2.2.5. Stagno
MF.2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
MF.2.2.7. Bauxite e altro alluminio
MF.2.2.8. Uranio e torio
MF.2.2.9. Altri metalli non ferrosi
MF.3. Minerali non metalliferi
MF.3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
MF.3.2. Gesso e dolomite
MF.3.3. Ardesia
MF.3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
MF.3.5. Sale
MF.3.6. Calcare e pietra di gesso
MF.3.7. Argille e caolino
MF.3.8. Sabbia e ghiaia
MF.3.9. Altri minerali non metalliferi n.c.a.
MF.3.A. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)
MF.4. Materiali e vettori energetici fossili
MF.4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
MF.4.1.1. Lignite
MF.4.1.2. Antracite
MF.4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
MF.4.1.4. Torba
M.F.4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
MF.4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
MF.4.2.2. Gas naturale
Tabelle B (Importazioni - Scambi totali) e D (Esportazioni - Scambi totali)
MF.1. Biomassa
MF.1.1. Colture (escluse le colture foraggere)
MF.1.1.1. Cereali
MF.1.1.2. Radici, tuberi
MF.1.1.3. Colture da zucchero
MF.1.1.4. Legumi
MF.1.1.5. Frutta a guscio
MF.1.1.6. Colture oleose
MF.1.1.7. Ortaggi
MF.1.1.8. Frutta
MF.1.1.9. Fibre
MF.1.1.A. Altre colture (escluse le colture foraggere) n.c.a.
MF 1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
MF.1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)
MF.1.2.1.1. Paglia
MF.1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
MF.1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli
MF.1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
MF.1.3. Legno
MF.1.3.1. Legname (legname da lavoro)
MF.1.3.2. Legna da ardere e altro legname
MF.1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
MF.1.4.1. Pescato non da allevamento
MF.1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
MF.1.5. Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
MF.1.5.1. Animali vivi (esclusi pesci selvatici, fauna e flora acquatica, animali cacciati e raccolti)
MF.1.5.2. Carni e preparazioni a base di carne
MF.1.5.3. Prodotti lattiero-caseari, uccelli, uova e miele
MF.1.5.4. Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio ecc.)
MF.1.6. Prodotti derivati principalmente da biomasse
MF.2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)
MF.2.1. Ferro
MF.2.2. Metalli non ferrosi
MF.2.2.1. Rame
MF.2.2.2. Nichel
MF.2.2.3. Piombo
MF.2.2.4. Zinco
MF.2.2.5. Stagno
MF.2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
MF.2.2.7. Bauxite e altro alluminio
MF.2.2.8. Uranio e torio
MF.2.2.9. Altri metalli non ferrosi
MF.2.3. Prodotti derivati principalmente da metalli
MF.3. Minerali non metalliferi
MF.3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
MF.3.2. Gesso e dolomite
MF.3.3. Ardesia
MF.3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
MF.3.5. Sale
MF.3.6. Calcare e pietra di gesso
MF.3.7. Argille e caolino
MF.3.8. Sabbia e ghiaia
MF.3.9. Altri minerali non metalliferi n.c.a.
MF.3.B. Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici
MF.4. Materiali e vettori energetici fossili
MF.4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
MF.4.1.1. Lignite
MF.4.1.2. Antracite
MF.4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
MF.4.1.4. Torba
M.F.4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
MF.4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
MF.4.2.2. Gas naturale
MF.4.2.3. Rifornimenti di carburanti (Importazioni: all'estero da parte di unità residenti; esportazioni: sul territorio nazionale da parte di unità non residenti)
MF.4.2.3.1. Carburante per trasporti terrestri
MF.4.2.3.2. Carburante per trasporti per vie d'acqua
MF.4.2.3.3. Carburante per trasporti aerei
MF.4.3. Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili
MF.5. Altri prodotti
MF.6. Rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO IV
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/125 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/472, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/472)
MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Tali conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, definita come la somma degli impieghi di servizi di protezione dell'ambiente da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per la realizzazione delle attività di protezione dell'ambiente e dei trasferimenti per la protezione dell'ambiente che non sono la contropartita dei precedenti aggregati, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti della produzione e della generazione del reddito, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti in base alla classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare ai fini dei conti delle spese di protezione dell'ambiente.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:
- le amministrazioni pubbliche (comprese le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie) e le imprese in quanto settori istituzionali che producono servizi di protezione dell'ambiente. I produttori specializzati producono servizi di protezione dell'ambiente come attività principale,
- le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le imprese in quanto consumatori di servizi di protezione dell'ambiente,
- il resto del mondo in quanto beneficiario o fonte di trasferimenti per la protezione dell'ambiente.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti delle spese per la protezione dell'ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:
- la produzione di servizi per la protezione dell'ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinabile alla vendita, la produzione non destinabile alla vendita e la produzione di attività ausiliarie,
- il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente,
- il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente ai fini della produzione di servizi per la protezione dell'ambiente,
- le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell'ambiente,
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre imposte al netto dei sussidi ai prodotti che gravano sui servizi per la protezione dell'ambiente,
- la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attività non finanziarie non prodotte per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente,
- il consumo finale di servizi per la protezione dell'ambiente,
[- i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati).] (trattino soppresso) (1)
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n - 2, n - 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:
- la tipologia di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell'ambiente, come definito alla sezione 2,
- le classi della classificazione delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) raggruppate come segue:
- CEPA 1
- CEPA 2
- CEPA 3
- CEPA 4
- CEPA 5
- CEPA 6
- somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
- le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell'ambiente: sezioni B, C e D e divisione 36 della NACE. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:
- NACE C10-C12 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- NACE C 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- NACE C19-20 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici
- NACE C 21-23 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- NACE C24 - Attività metallurgiche
- NACE C 25-30 - Fabbricazione di prodotti in metallo, compresi macchinari e attrezzature
- NACE C13-16, 18, 31-33 - Altre attività manifatturiere
Gli Stati membri in cui l'importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più di queste disaggregazioni NACE rappresenta meno dell'1 % del totale dell'Unione non sono tenuti a fornire dati per tali disaggregazioni NACE.
2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono le seguenti:
CEPA 1 - Protezione dell'aria e del clima
CEPA 2 - Gestione delle acque reflue
CEPA 3 - Gestione dei rifiuti
CEPA 4 - Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie
CEPA 5 - Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
CEPA 6 - Protezione della biodiversità e del paesaggio
CEPA 7 - Protezione dalle radiazioni
CEPA 8 - Ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente
CEPA 9 - Altre attività di protezione dell'ambiente.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
___________________
[1] Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008).
Trattino soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO V
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/125 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/472, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2025/472)
MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.
I conti del settore dei beni e dei servizi ambientali dovrebbero utilizzare le informazioni già esistenti provenienti dai conti nazionali, dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.
Sezione 2
COPERTURA
Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e comprende l' insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina input - manodopera, capitale, beni e servizi - per produrre beni o fornire servizi.
I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:
- produzione del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
- esportazioni del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso,
- valore aggiunto del settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e delle attività di natura commerciale,
- occupazione nel settore dei beni e dei servizi ambientali nel suo complesso e nelle attività di natura commerciale.
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica «occupazione», la cui unità di riferimento è l'«equivalente a tempo pieno».
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 22 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Ciò vale a decorrere dall'anno di riferimento 2020.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2020.
5. In ciascuna trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n - 2, n - 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2018.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:
- classificazione delle attività economiche NACE, raggruppate come segue:
- NACE A
- NACE B
- NACE C
- NACE D
- NACE E
- NACE F
- NACE J + NACE K
- NACE N
- NACE P
- NACE Q
- Somma di NACE G + NACE H + NACE I + NACE L + NACE M + NACE O + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U + NACE V
- classi della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:
- CEPA 1
- CEPA 2
- CEPA 3
- CEPA 4
- CEPA 5
- CEPA 6
- somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
- CReMA 10
- CReMA 11
- CReMA 13
- CReMA 13 A
- CReMA 13B
- CReMA 13C
- CReMA 14
- Somma di CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16
2. Le classi della CEPA di cui al punto 1 sono elencate nell'allegato IV. Le classi della CReMA di cui al punto 1 sono le seguenti:
CReMA 10 - Gestione delle acque
CReMA 11 - Gestione delle risorse forestali
CReMA 12 - Gestione della fauna e della flora selvatiche
CReMA 13 - Gestione delle risorse energetiche
CReMA 13 A - Produzione di energia da fonti rinnovabili
CReMA 13B - Gestione e risparmio di energia/di calore
CReMA 13C - Riduzione dell'utilizzo delle energie fossili come materie prime
CReMA 14 - Gestione dei minerali
CReMA 15 - Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse
CReMA 16 - Altre attività di gestione delle risorse
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO VI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 538/2014)
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti dei flussi fisici di energia presentano dati sui flussi fisici di energia espressi in terajoule in forma coerente con il SEC. I conti dei flussi fisici di energia registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti dei flussi fisici d'energia.
Sezione 2
COPERTURA
I conti dei flussi fisici di energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.
I conti dei flussi fisici di energia registrano i flussi fisici di energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici di energia secondo le seguenti caratteristiche:
- i flussi fisici di energia divisi in tre categorie generali:
i) le risorse energetiche naturali;
ii) i prodotti energetici;
iii) i residui energetici;
- l'origine dei flussi fisici di energia, divisa in cinque categorie: produzione, consumo, accumulazione, resto del mondo e ambiente,
- la destinazione dei flussi fisici, divisa secondo le stesse cinque categorie dell'origine dei flussi fisici di energia.
Tutti i dati sono espressi in terajoule.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 28 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2015.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2014 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n - 2, n - 1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2014.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i seguenti dati in unità fisiche:
- tavola delle risorse per i flussi di energia: questa tavola registra l'offerta di risorse energetiche naturali, prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro origine, vale a dire per "fornitore" (colonne),
- tavola degli impieghi dei flussi di energia: questa tavola registra gli impieghi di risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro destinazione, vale a dire per "utilizzatore" (colonne),
- tavola degli impieghi dei flussi di energia rispetto alle emissioni: questa tavola registra gli impieghi rilevanti dal punto di vista delle emissioni, delle risorse energetiche naturali e dei prodotti energetici (righe) secondo l'unità che li utilizza e che li emette (colonne),
- tavola di concordanza che mostra i diversi elementi in grado di spiegare la differenza tra i conti dell'energia e i bilanci energetici.
2. Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi rilevanti per l'emissione) sono strutturate nello stesso modo per quanto riguarda le righe e le colonne).
3. Le colonne indicano l'origine (risorse) o la destinazione (impieghi) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:
- la "produzione" si riferisce alla produzione di beni e servizi. Le attività di produzione sono classificate secondo la NACE Rev. 2 e i dati sono trasmessi a livello di aggregazione A*64,
- le attività di "consumo" sono presentate in totale oltre che ripartite in tre sottocategorie (trasporti, riscaldamento/raffreddamento, altro) e si riferiscono al consumo finale delle famiglie,
- "l'accumulazione" si riferisce alle variazioni dello stock di prodotti energetici all'interno dell'economia;
- il "resto del mondo" registra i flussi di prodotti importati ed esportati;
- "l'ambiente" registra l'origine dei flussi di risorse naturali e la destinazione dei flussi di residui.
4. Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati al primo trattino della sezione 3.
5. La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:
- le risorse energetiche naturali sono di due tipi: non rinnovabili e rinnovabili,
- i prodotti energetici sono ripartiti secondo la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia,
- i residui energetici comprendono i rifiuti (senza valore monetario), le perdite durante l'estrazione/il prelievo, la distribuzione/il trasporto, la trasformazione/la conversione e lo stoccaggio, ed inoltre i saldi contabili per bilanciare le tavole delle risorse e degli impieghi.
6. La "concordanza" tra l'indicatore coerente con il principio di residenza e l'indicatore riferito al territorio è presentata per l'economia nazionale nel suo complesso (senza ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:
impiego totale di energia delle unità residenti:
- impiego di energia delle unità residenti all'estero
+ impiego di energia dei non residenti sul territorio
+ differenze statistiche
= consumo interno lordo di energia (relativo al territorio)
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO VII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
MODULO PER I CONTI DELLE FORESTE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle foreste registrano e presentano dati sulle risorse forestali e sull'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 2010. I conti delle foreste forniscono informazioni complementari e usano concetti adattati alla natura specifica delle foreste e del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle foreste.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle foreste registrano gli stock e i flussi delle risorse forestali (terre boscate e legname) e l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, comprese la produzione di tronchi (tondame) e l'estrazione e la raccolta di prodotti forestali non legnosi selvatici.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti delle foreste secondo le caratteristiche descritte nella presente sezione.
1. Conti patrimoniali delle terre boscate e del legname. Le terre boscate sono definite come la somma dei tre punti che seguono.
a) Foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname: foreste non soggette a restrizioni ambientali, sociali o economiche che esercitano un impatto significativo sull'attuale o potenziale approvvigionamento di legname. Tali restrizioni possono essere stabilite per legge, mediante decisioni manageriali o del proprietario o per altri motivi.
b) Foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname: tutte le foreste che non sono considerate disponibili per l'approvvigionamento di legname a norma della lettera a). Si tratta di foreste soggette a restrizioni ambientali, sociali, economiche o legali che impediscono un approvvigionamento significativo di legname. Comprendono i) le foreste soggette a restrizioni legali o a restrizioni derivanti da altre decisioni politiche che escludono completamente o limitano fortemente l'approvvigionamento di legname per motivi quali la conservazione dell'ambiente o della biodiversità (foreste di protezione, parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale); ii) le foreste nelle quali la produttività fisica o la qualità del legno è troppo bassa o i costi di raccolta e trasporto sono troppo elevati per giustificare la raccolta del legno, a parte tagli occasionali per proprio uso finale.
c) Altre terre boscate.
Per "foresta" si intende un'area avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzata dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.
Per "altre terre boscate" si intendono aree non classificate come foreste, aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzate dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta del 5-10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, oppure da una copertura combinata di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non sono compresi terreni adibiti prevalentemente a uso agricolo, né alberi in contesti urbani, quali parchi cittadini, viali e giardini.
Per "accrescimento annuo netto del legname" si intende la crescita media annua in termini di volume di alberi vivi meno la mortalità media annua.
Per "prelievi" si intende il volume di tutti gli alberi, vivi o morti, che sono abbattuti e rimossi dalla foresta, da altre terre boscate o altri luoghi di abbattimento. E' compreso il tondame invenduto e accatastato sul ciglio della strada forestale. Sono comprese anche le perdite naturali recuperate, i prelievi nel corso dell'anno di alberi abbattuti in un periodo precedente, i prelievi di legno non da fusto (come ceppi e rami) e i prelievi di alberi morti o danneggiati per cause naturali (noti come perdite naturali), ad esempio incendi, vento, insetti e malattie. Non sono compresi la biomassa non legnosa, né il legno lasciato nella foresta e non rimosso nel corso dell'anno, ad esempio ceppi, rami, chiome di alberi e residui dell'abbattimento (scarti di raccolta).
Per "perdite irrecuperabili" si intendono i residui dell'abbattimento e tutti gli alberi sradicati dal vento che non possono essere rimossi dalla foresta, nonché il legname perso a causa di incendi forestali.
2. Conti economici concernenti l'attività economica nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali. Il settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali comprende tutte le unità di attività economica a livello locale (UAE locale) che svolgono attività classificate secondo la NACE Rev. 2, divisione A02.Sono trasmessi dati relativi alle caratteristiche seguenti, secondo le definizioni del SEC 2010:
- produzione;
- di cui: produzione di beni e servizi per proprio uso finale;
- consumi intermedi;
- valore aggiunto lordo;
- ammortamenti (consumo di capitale fisso);
- altre imposte sulla produzione;
- altri contributi alla produzione;
- redditi da lavoro dipendente;
- investimenti lordi e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte;
- variazioni delle scorte;
- trasferimenti in conto capitale.
Gli Stati membri indicano l'occupazione nel settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali in migliaia di unità di lavoro annuo (ULA) come definite nel regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati del presente modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2023.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono trasmessi i dati seguenti:
1) terre boscate, ripartite in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Ciascuna di queste categorie è ulteriormente ripartita in:
- superficie di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- imboschimento e altri incrementi;
- deforestazione e altre riduzioni;
- riclassificazione statistica;
- superficie di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono espressi in migliaia di ettari.
2. Volume del legname, ripartito in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- accrescimento netto;
- prelievi;
- perdite irrecuperabili;
- riclassificazione statistica;
- saldo contabile;
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre terre boscate sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- prelievi;
- altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono espressi in migliaia di m3, misurati sopra corteccia.
3. Valore del legname, ripartito in:
- foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname;
- altre terre boscate.
Le foreste disponibili per l'approvvigionamento di legname sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- accrescimento netto;
- prelievi;
- perdite irrecuperabili;
- rivalutazione;
- riclassificazione statistica;
- saldo contabile;
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
Le foreste non disponibili per l'approvvigionamento di legname e altre terre boscate sono ulteriormente ripartite in:
- stock di apertura all'inizio dell'anno di riferimento;
- prelievi;
- altre variazioni (tra gli stock di apertura e chiusura);
- stock di chiusura alla fine dell'anno di riferimento.
I dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
4. Per i conti economici, la produzione di cui alla sezione 3 è indicata secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:
- piante forestali vive (prodotto 02.10.11) e semi di piante forestali (prodotto 02.10.12);
- alberi forestali, definiti come l'accrescimento netto di legname nelle foreste coltivate (prodotto 02.10.30);
- legno grezzo (prodotto 02.20.1), incluse le vendite di legname da foreste non coltivate, che comprende le voci seguenti da indicare in due righe separate:
i) legna da ardere (prodotti 02.20.14 e 02.20.15);
ii) tronchi, ossia la somma di tronchi di conifere (prodotto 02.20.11), tronchi di legname diverso da quello di conifere, escl. legno tropicale (prodotto 02.20.12), e tronchi di legni tropicali (prodotto 02.20.13);
- prodotti vegetali di bosco diversi dal legno (prodotto 02.30);
- caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali definiti come servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da un'unità di attività economica a livello locale (UAE) del settore della silvicoltura;
- altri prodotti derivati da attività secondarie correlate nella UAE locale, quali funghi e tartufi (01.13.8), altri frutti di bosco e frutti del genere Vaccinium n.c.a. (01.25.19), gomma naturale (01.29.10), altro legno grezzo, compresi pali spaccati e picchetti (16.10.39), carbone di legna (20.14.72), servizi delle riserve naturali, compresi i servizi di tutela della fauna e della flora protette (91.04.12) e qualsiasi altro prodotto realizzato da una UAE locale.
I consumi intermedi del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicati secondo la ripartizione seguente, con i prodotti definiti in base alla classificazione dei prodotti associata alle attività, versione 2.1:
- la somma di piante forestali vive (prodotto 02.10.11), semi di piante forestali (prodotto 02.10.12) e alberi forestali (prodotto 02.10.3) utilizzati per produrre legname;
- la somma di energia e oli lubrificanti, compresi energia elettrica (prodotto 35.11.10), benzine per motori (prodotto 19.20.21), gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso (prodotto 06.20.10), oli lubrificanti di petrolio; preparazioni pesanti n.c.a. (prodotto 19.20.29), e altri prodotti analoghi;
- la somma delle caratteristiche dei servizi della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali, compresi servizi vivaistici per piante forestali (prodotto 02.10.2), servizi di supporto per la silvicoltura (prodotto 02.4) e qualsiasi altro servizio fornito da una UAE del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali;
- altri beni e servizi non considerati nelle variabili dei consumi intermedi.
Le variazioni delle scorte del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali di cui alla sezione 3 sono indicate secondo la ripartizione seguente:
- variazioni di prodotti in corso di lavorazione relativi a risorse biologiche coltivate;
- altre variazioni delle scorte.
Tutte le caratteristiche sono trasmesse in milioni di unità monetaria nazionale.
5. I dati relativi ad altre terre boscate sono trasmessi su base volontaria.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
___________________
(*1) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004).
ALLEGATO VIII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
MODULO PER I CONTI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI E TRASFERIMENTI ANALOGHI
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi raccolgono e presentano i dati su trasferimenti correnti e in conto capitale intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, tra cui la produzione e l'uso di prodotti ambientali, in forma coerente con i concetti e le definizioni del SEC 2010.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi. Tali dati sono utilizzati anche per compilare i conti delle spese nazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato IV.
Sezione 2
COPERTURA
I conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi registrano i pagamenti senza contropartita delle amministrazioni pubbliche a settori istituzionali (nell'ambito dell'economia nazionale e al resto del mondo) e di soggetti non residenti (resto del mondo) allo scopo di proteggere l'ambiente o ridurre lo sfruttamento e l'estrazione di risorse naturali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi secondo le seguenti caratteristiche:
- contributi (codice SEC 2010 D.3);
- altri trasferimenti correnti (codici SEC 2010 D.6 e D.7);
- trasferimenti in conto capitale (codice SEC 2010 D.9).
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE per i principali aggregati del presente modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2023.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2022 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati per gli anni a partire dal 2022 ogniqualvolta i dati siano riveduti. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2022.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati per:
- settore istituzionale pagante, come segue:
- amministrazioni pubbliche;
- resto del mondo;
- settore istituzionale ricevente, come segue:
- amministrazioni pubbliche;
- società;
- famiglie;
- istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- resto del mondo.
2. Per ciascuna delle categorie di trasmissione di cui al punto 1, i dati sono riportati secondo le classi della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), raggruppate come segue:
- CEPA 1;
- CEPA 2;
- CEPA 3;
- CEPA 4;
- CEPA 5;
- CEPA 6 (compreso ex CReMA 12);
- somma di CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9;
- CReMA 10;
- CReMA 11;
- CReMA 13;
- CReMA 13A;
- CReMA 13B;
- CReMA 13C;
- CReMA 14;
- somma di CReMA 15 e CReMA 16.
3. I trasferimenti che le società ricevono dalle amministrazioni pubbliche raggruppati sommando tutte le classi CEPA (CEPA 1-9) e tutte le classi CReMA (CReMA 10-16) sono ulteriormente raggruppati in base alla classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2 come segue:
- NACE A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- NACE B - Attività estrattiva;
- NACE C - Attività manifatturiere;
- NACE D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- NACE E - Fornitura di acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti e risanamento;
- NACE F - Costruzioni;
- NACE G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- NACE H - Trasporto e magazzinaggio;
- NACE I-U - altre sezioni NACE.
4. Le classi della CEPA di cui ai punti 2 e 3 sono elencate nell'allegato IV, le classi della CReMA sono elencate nell'allegato V.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO IX
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3024)
MODULO PER I CONTI DEGLI ECOSISTEMI
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti degli ecosistemi presentano i dati relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi e ai servizi che gli stessi forniscono alla società e all'economia. I dati sono in linea con il SEEA EA e compatibili con i dati indicati nel SEC 2010.
I conti degli ecosistemi utilizzano, ove possibile, le informazioni esistenti, anche derivanti dall'osservazione della Terra, dal monitoraggio dell'ambiente e da altre fonti di dati.
Sezione 2
COPERTURA
I conti degli ecosistemi registrano l'estensione degli ecosistemi, la loro condizione e i flussi di servizi ecosistemici.
L'estensione degli ecosistemi è la dimensione degli ecosistemi in una data area. I conti relativi all'estensione degli ecosistemi riguardano gli ecosistemi terrestri (comprese le acque dolci) e marini nel territorio nazionale.
La condizione degli ecosistemi è la qualità di un ecosistema misurata in termini di caratteristiche abiotiche, biotiche e del paesaggio, per tipo di ecosistema.
I servizi ecosistemici sono i benefici che gli ecosistemi apportano alle attività umane, economiche e di altro tipo e comprendono i servizi i) di approvvigionamento, ii) di regolazione e mantenimento, e iii) culturali. I conti dei servizi ecosistemici registrano le risorse e gli impieghi effettivi in termini di servizi forniti dagli ecosistemi nel territorio nazionale.
I conti tematici sono conti che organizzano i dati in base a specifici temi delle politiche, quali biodiversità, cambiamenti climatici, oceani e aree urbane.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri elaborano i conti degli ecosistemi secondo le seguenti caratteristiche.
1) Conti relativi all'estensione degli ecosistemi che registrano la superficie e le relative variazioni per ciascun tipo di ecosistema all'interno del territorio nazionale. Gli Stati membri trasmettono i conti relativi all'estensione degli ecosistemi in migliaia di ettari.
2) Quale componente dei conti relativi all'estensione degli ecosistemi, una matrice di conversione che registra le trasformazioni intervenute tra tipi di ecosistemi tra due momenti diversi, in ettari.
3) Conti relativi alla condizione degli ecosistemi che registrano le caratteristiche degli ecosistemi come segue:
a) per insediamenti e altre aree artificiali:
- le aree verdi in grandi città e città medie e cinture urbane contigue sono indicate in percentuale (%) sulla superficie totale, calcolata per l'intera area delle grandi città e delle città medie e cinture urbane contigue, compresi tutti i tipi di ecosistemi ivi presenti;
- la concentrazione di particolato, con un diametro fino a 2,5 μm nelle grandi città, è indicata in μg/m3 come media nazionale per il periodo di riferimento;
b) per le terre coltivate:
- lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;
c) per le formazioni erbose:
- lo stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo è indicato in tonnellate/ettaro, come media nazionale per il periodo di riferimento;
d) per l'insieme di terre coltivate e formazioni erbose:
- l'indice dell'avifauna comune nelle aree agricole è indicato come indice aggregato nazionale per il periodo di riferimento;
e) per boschi e foreste:
- il legno morto è indicato in m3/ettaro come media nazionale per il periodo di riferimento;
- la densità della copertura arborea è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento;
- l'indice dell'avifauna comune nelle aree boschive; l'indice dell'avifauna nelle aree boschive descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo; è un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa; l'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascuno Stato membro;
f) per spiagge, dune e zone umide costiere:
- la copertura di aree impermeabili artificiali, presenti in una zona costiera che comprende il tipo di ecosistema spiagge, dune e zone umide costiere, è indicata in percentuale (%) come media nazionale per il periodo di riferimento.
Grandi città, città medie e cinture urbane sono unità amministrative locali, classificate secondo il grado di urbanizzazione di cui al regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
4. Conti dei servizi ecosistemici che registrano le risorse e gli impieghi dei servizi ecosistemici in tavole delle risorse e degli impieghi. La tavola delle risorse registra l'offerta di servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi ai sistemi socioeconomici. La tavola degli impieghi registra l'uso dei servizi ecosistemici per tipologia d'uso, come indicato nella sezione 5.
Le tavole delle risorse e degli impieghi sono riportate nelle unità fisiche seguenti.
a) Servizi di approvvigionamento
- La fornitura di prodotti delle coltivazioni è definita come il contributo degli ecosistemi alla crescita delle piante approssimata in base alla quantità di raccolti per diversi impieghi. Comprende la produzione di alimenti e fibre, foraggio ed energia e biomassa pascolata, come indicato nell'allegato III, tabella A, sezioni 1.1. e 1.2.
- L'impollinazione è definita come il contributo degli ecosistemi alla produzione delle colture di cui al primo trattino mediante impollinatori selvatici. I contributi sono indicati in tonnellate di colture dipendenti da impollinazione che possono essere attribuite a impollinatori selvatici, per tipo di coltura per i principali tipi di colture dipendenti da impollinazione, tra cui alberi da frutto, frutti di bosco, pomodori, semi oleosi e "altro".
- La fornitura di legno è definita come il contributo degli ecosistemi alla crescita di alberi e altra biomassa legnosa ed è indicata in termini di accrescimento netto come definito nell'allegato VII, misurato sopra corteccia in migliaia di m3.
b) Servizi di regolazione e mantenimento
- La filtrazione dell'aria è definita come il contributo degli ecosistemi alla filtrazione degli inquinanti atmosferici attraverso la deposizione, l'assorbimento, la fissazione e lo stoccaggio di inquinanti da parte di componenti degli ecosistemi (in particolare gli alberi), il che mitiga gli effetti dannosi dell'inquinamento. I contributi sono indicati in tonnellate di particolato adsorbito.
- La regolazione del clima a livello mondiale è definita come il contributo degli ecosistemi alla riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera grazie alla rimozione (sequestro netto) del carbonio dall'atmosfera e alla ritenzione (stoccaggio) del carbonio negli ecosistemi. I contributi sono indicati in termini di tonnellate di sequestro netto del carbonio e tonnellate di carbonio organico immagazzinato negli ecosistemi terrestri, compreso lo stock nel soprassuolo e nel sottosuolo.
- La regolazione del clima a livello locale è definita come il contributo degli ecosistemi alla regolazione delle condizioni atmosferiche ambientali nelle aree urbane attraverso la vegetazione che migliora le condizioni di vita delle persone e sostiene la produzione economica. E' espressa e indicata come la riduzione della temperatura nelle città dovuta all'effetto della vegetazione urbana, in gradi Celsius nei giorni che superano i 25 gradi Celsius.
c) Servizi culturali
- I servizi connessi al turismo naturalistico sono definiti come i contributi degli ecosistemi, in particolare attraverso le caratteristiche biofisiche e la qualità degli ecosistemi, che consentono alle persone di fruire e godere dell'ambiente grazie a interazioni dirette, in loco, fisiche ed esperienziali. Tali contributi sono indicati in numero di pernottamenti in alberghi, ostelli, campeggi, ecc. che possono essere attribuiti a visite presso gli ecosistemi.
5.
I conti degli ecosistemi utilizzano la seguente tabella dei tipi di ecosistema:
Categoria | Tipo di ecosistema |
1 | Insediamenti e altre aree artificiali |
2 | Terre coltivate |
3 | Formazioni erbose (pascoli, formazioni erbose seminaturali e naturali) |
4 | Boschi e foreste |
5 | Brughiere e arbusteti |
6 | Ecosistemi a vegetazione rada |
7 | Zone umide interne |
8 | Fiumi e canali |
9 | Laghi e bacini |
10 | Insenature marine e acque di transizione |
11 | Spiagge, dune e zone umide costiere |
12 | Ecosistemi marini (acque costiere, di piattaforma e di mare aperto) |
.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. Le statistiche sono compilate e trasmesse:
- ogni tre anni per i conti relativi all'estensione e alla condizione degli ecosistemi; i dati si riferiscono a una media rappresentativa per l'anno di riferimento e alla matrice di conversione per le variazioni nei tre anni tra due anni di riferimento;
- su base annua, a condizione che la Commissione (Eurostat) metta a disposizione strumenti di modellizzazione al fine di calcolare i servizi ecosistemici per i conti dei servizi ecosistemici; in assenza di tali strumenti, ogni 3 anni per i conti dei servizi ecosistemici.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è il 2024. Per la matrice di conversione, il primo anno di riferimento è il 2027.
5. Nella prima trasmissione di dati, gli Stati membri includono i dati dal 2024 per i conti dell'estensione e delle condizioni e le tavole delle risorse e degli impieghi in unità fisiche per i servizi ecosistemici. Per la matrice di conversione, i dati mostrano le variazioni tra il 2024 e il 2027.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati per i conti dei servizi ecosistemici, dell'estensione e delle condizioni per gli anni n-3 e n, in cui n è l'anno di riferimento. Gli Stati membri trasmettono nuovamente i dati a partire dal 2024 ogniqualvolta i dati siano revisionati. Gli Stati membri possono fornire ogni eventuale dato disponibile per gli anni precedenti al 2024.
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. Conti relativi all'estensione degli ecosistemi: per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, i dati della prima trasmissione sono indicati per il primo anno di riferimento. Per tutte le trasmissioni successive, i dati sono indicati come segue:
- estensione nell'anno di riferimento precedente;
- incrementi;
- riduzioni;
- estensione nell'anno di riferimento corrente.
La matrice di conversione indica le conversioni tra tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3 tra l'anno di riferimento precedente e quello corrente.
2. Conti dei servizi ecosistemici: per i servizi ecosistemici di cui alla sezione 3, i dati sono indicati in tavole delle risorse e degli impieghi come segue:
a) la tavola delle risorse registra l'offerta annuale dei servizi di cui alla sezione 3 per tutti i tipi di ecosistemi di cui alla sezione 3, tranne le categorie 10 e 12;
b) la tavola degli impieghi registra l'impiego di servizi ecosistemici in base alla ripartizione seguente:
- consumi intermedi delle attività economiche;
- consumi finali dell'amministrazione pubblica;
- consumi finali delle famiglie;
- investimenti lordi;
- esportazioni.
3. Uno Stato membro non è tenuto a trasmettere dati se la superficie totale del suo territorio non supera lo 0,3 % della superficie totale dell'Unione.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
___________________
(*2) Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (GU L 350 del 29.12.2017).