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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3089 DELLA COMMISSIONE, 30 settembre 2024

G.U.U.E. 9 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di delfino comune (Delphinus delphis) e di altri piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 10 dicembre 2024

Applicabile dal: 10 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1241, le misure tecniche devono contribuire a ridurre al minimo e se possibile eliminare le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che derivano dalle attività di pesca.

2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune presentata ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione delle specie e degli habitat sensibili può stabilire, in particolare, il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all'allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all'articolo 11, fornire informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate e specificare restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona, nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 10 e 11 presenti in detta zona o di altri habitat sensibili. L'articolo 11, paragrafo 1, riguarda i mammiferi marini o i rettili marini elencati negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e alle specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

3) Il delfino comune (Delphinus delphis) è una specie rigorosamente protetta ai sensi dell'allegato IV della direttiva 92/43/ECC, che elenca tutti i cetacei come specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Secondo il CIEM, gli esemplari di delfino comune presenti nel Golfo di Biscaglia sono 634 286 (4). Le catture accidentali sono considerate una seria minaccia e, secondo stime ricavate da osservazioni in mare, tra il 2019 e il 2021 hanno riguardato annualmente 5 938 esemplari di delfino comune. Tale valore è superiore alla soglia di prelievo biologico potenziale (Potential Biological Removal, PBR) (5), pari ad un numero stimato di 4 926 esemplari all'anno (6).

4) Nel 2021 la distribuzione di piccoli delfinidi (delfino comune, stenella striata ed esemplari non identificati di queste due specie) è stata più ampia rispetto al passato e gli avvistamenti di piccoli delfinidi nella zona della piattaforma continentale del Golfo di Biscaglia sono stati numerosi (7). Trent'anni fa si è dato avvio a una serie d'indagini su vasta scala per il monitoraggio delle balene, dei delfini e delle focene nelle acque della piattaforma continentale e d'alto mare dell'Atlantico nordorientale. L'obiettivo generale comprendeva anche una valutazione dell'impatto della mortalità diretta causata dalle attività umane, facendo confluire i dati così ricavati nelle informazioni che sarebbero servite da base per individuare eventuali azioni necessarie per aumentare lo stato di conservazione dei cetacei (8).

5) L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei, specificando le zone e i periodi di restrizione e le limitazioni relative agli attrezzi. E' opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e per monitorare e valutare l'efficacia delle misure di mitigazione istituite a norma dell'allegato XIII.

6) A norma del punto 3 di tale allegato, gli Stati membri sono tenuti a presentare raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione, basate sull'articolo 15 del suddetto regolamento, volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, qualora prove scientifiche convalidate dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) o dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) evidenzino gli effetti negativi degli attrezzi da pesca sulle specie interessate.

7) Nel suo parere del 29 giugno 2023 (9), il CIEM ha rivalutato i 15 scenari di mitigazione che aveva esaminato nel suo parere del 26 maggio 2020 (10) e ha concluso che, con ogni probabilità, sei di essi avrebbero ridotto le catture accidentali di delfino comune nelle attività di pesca esercitate nel Golfo di Biscaglia portandole al di sotto della soglia di prelievo biologico potenziale (potential biological removal, PBR), ma solo limitatamente alle stime di mortalità ricavate dal campionamento in mare. Secondo il CIEM inoltre nessuno degli scenari di mitigazione avrebbe comportato una riduzione della mortalità annuale del delfino comune al di sotto della soglia PBR per quanto riguardava le stime di mortalità ricavate sia dal campionamento in mare che dagli spiaggiamenti. Il CIEM ha infine segnalato: i) che le chiusure temporali nella sottozona 8 per determinate attività di pesca erano probabilmente le misure di gestione più efficaci per ridurre, a breve termine, la mortalità dovuta alle catture accidentali; e ii) che le prestazioni dei dispositivi di dissuasione acustica erano subordinate al funzionamento ottimale di tali dispositivi in determinati attrezzi.

8) Per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia per il 2024, il 17 gennaio 2024 la Francia ha adottato misure spazio-temporali per i pescherecci battenti bandiera straniera (11) che sono andate ad aggiungersi alle misure già in vigore per i pescherecci francesi, introdotte con il decreto del 24 ottobre 2023 modificato dall'ordinanza del Consiglio di Stato francese del 22 dicembre 2023. La Francia ha stabilito una chiusura di quattro settimane che vietava ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che utilizzavano reti da traino pelagiche (OTM, PTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) e reti da circuizione a chiusura (PS) di pescare nelle acque francesi delle sottozone CIEM 8a, 8b, 8c e 8e dal 22 gennaio al 20 febbraio 2024. Il 18 gennaio 2024 anche la Spagna ha adottato un regolamento nazionale per attuare la stessa chiusura delle attività di pesca nelle acque francesi della zona CIEM 8 per la flotta spagnola (12).

9) Il 20 giugno 2024 il gruppo regionale per le acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) ha presentato una raccomandazione comune che proponeva misure specifiche per ridurre le catture accidentali di piccoli cetacei nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8). Gli Stati membri hanno proposto due misure di gestione per la riduzione delle catture accidentali, accompagnate da misure di monitoraggio per migliorare le conoscenze sulle interazioni tra i cetacei e le attività di pesca. Le misure di gestione consistevano nell'uso di dispositivi di dissuasione acustica per tutte le reti da traino pelagiche e le reti a strascico a coppia e nella chiusura delle attività di pesca dal 22 gennaio al 20 febbraio. Le misure di monitoraggio per la raccolta di dati scientifici consistevano invece in registrazioni delle catture accidentali di piccoli cetacei nel giornale di pesca e in registrazioni effettuate coprendo determinate percentuali dello sforzo di pesca con osservatori o sistemi di monitoraggio elettronici comprendenti anche telecamere a bordo.

10) La raccomandazione comune, inoltre, proponeva: i) che i pescherecci con reti a tramaglio e i pescherecci con reti da imbrocco, i pescherecci da traino pelagici e i pescherecci con reti a strascico a coppia fossero incoraggiati a sperimentare nuovi attrezzi e dispositivi per escludere i cetacei; e ii) che gli Stati membri raccogliessero, si scambiassero e condividessero i dati sulle catture accidentali con il CIEM.

11) Durante l'elaborazione della raccomandazione comune, il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici sono stati invitati a partecipare, in parte, alle riunioni del gruppo ad alto livello per le acque sudoccidentali e del gruppo tecnico.

12) Nella riunione plenaria del 12-16 luglio 2024, lo CSTEP ha esaminato le misure proposte nella raccomandazione comune e ha concluso che, pur rimanendo meno rigorose di quelle raccomandate dal CIEM come misure probabilmente in grado di ridurre le catture accidentali di delfino comune nelle attività di pesca esercitate nel Golfo di Biscaglia a livelli inferiori alla soglia PBR, esse rappresentavano comunque un passo avanti nel tentativo di ridurre tali catture (13). Lo CSTEP ha inoltre rilevato che, sebbene non vi fossero ancora dati sufficienti per valutare i risultati della chiusura relativamente alla soglia PBR, rispetto al 2023 il numero totale degli spiaggiamenti di delfino comune era diminuito a seguito delle misure adottate dalla Francia il 17 gennaio 2024.

13) Il 19 settembre 2024 gli Stati membri hanno aggiornato la raccomandazione comune per chiarire quale misurazione dello sforzo di pesca dovesse applicarsi alle reti da imbrocco e alle reti a tramaglio e per aggiungere le reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN) all'elenco degli attrezzi cui applicare la chiusura.

14) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 20 settembre 2024.

15) La Commissione ritiene che, pur essendo meno rigorose di quelle raccomandate dal CIEM nei sei scenari di mitigazione come misure probabilmente in grado di ridurre le catture accidentali a livelli inferiori alla soglia PBR, le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre le catture accidentali di delfino comune nel Golfo di Biscaglia nel 2025.

16) La Commissione rileva inoltre quanto segue: i) lo CSTEP, pur sottolineando la minor efficacia dell'uso dei dispositivi di dissuasione acustica per i delfini rispetto ad altre specie, fa anche riferimento a studi recenti che dimostrano come l'uso di questi dissuasori per i delfini determini una percentuale inferiore di catture accidentali; ii) lo CSTEP ritiene che dalle ricerche in corso, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei dispositivi di dissuasione acustica, dovrebbero presto scaturire dei risultati; e iii) quanto alle interazioni tra i delfini e altri piccoli cetacei e le attività di pesca, lo CSTEP ritiene che il controllo elettronico sia efficace per monitorare i casi di catture accidentali e raccogliere dati che serviranno da base per determinare le percentuali di tali tipi di catture.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione delle misure sintetizzate nel considerando 10, dal momento che: i) il regolamento (UE) 2019/1241 consente già ai pescherecci con reti a tramaglio e reti da imbrocco, ai pescherecci da traino pelagici e ai pescherecci con reti a strascico a coppia di sperimentare nuovi attrezzi e dispositivi di esclusione dei cetacei; e ii) gli Stati membri hanno già l'obbligo giuridico di raccogliere, scambiarsi e condividere i dati sulle catture accidentali con il CIEM.

18) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'uso di telecamere a bordo rispetti le norme in materia di protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Pertanto, il materiale video registrato ottenuto mediante telecamere installate a bordo dovrebbe riguardare soltanto gli attrezzi e le parti del peschereccio in cui le catture vengono salpate a bordo, trattate e immagazzinate e tutte le zone in cui possono verificarsi catture accidentali di piccoli cetacei, senza consentire nella misura del possibile l'identificazione di persone fisiche. Le autorità competenti dovrebbero inoltre garantire, con la massima tempestività, l'anonimizzazione dei dati personali.

19) Il presente regolamento delegato lascia impregiudicate eventuali misure supplementari per la protezione del delfino comune e di altri piccoli cetacei che la Commissione ha la facoltà di adottare a norma del diritto dell'Unione, anche in relazione all'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (15) o per motivi di urgenza inderogabili debitamente giustificati connessi a una grave minaccia alla conservazione delle risorse biologiche marine o all'ecosistema marino a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ed eventuali misure nazionali più severe che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare a tal fine nelle loro acque conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) 2019/1241.

20) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 25.7.2019.

(2)

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).

(3)

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).

(4)

CIEM (2020). Richiesta dell'UE riguardante misure di emergenza per evitare le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell'Atlantico nordorientale, https://doi.org/10.17895/ices.advice.6023.

(5)

Limite stimato dal CIEM per garantire che una data popolazione rimanga o torni a raggiungere il suo livello massimo di produttività netta (in genere, il 50 % della sua capacità di carico), con un tasso di probabilità del 95 %, nell'arco di 100 anni.

(6)

CIEM [2023). Seminario sulle misure di mitigazione miranti a ridurre le catture accessorie di delfino comune nel Golfo di Biscaglia (WKEMBYC2), https://doi.org/10.17895/ices.pub.21940337.v1.

(7)

CIEM (2023). Seminario sulle misure di mitigazione miranti a ridurre le catture accessorie di delfino comune nel Golfo di Biscaglia.

(8)

ASCOBANS. Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea (SCANS-III): Project Introduction. 20a riunione del comitato consultivo ASCOBANS. https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC20_4.1.a_SCANSIII.pdf.

(9)

CIEM (2023). Richiesta dell'UE riguardante misure di mitigazione per ridurre le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8), https://doi.org/10.17895/ices.advice.23515176.

(10)

CIEM (2020). Richiesta dell'UE riguardante misure di emergenza per evitare le catture accessorie di delfino comune (Delphinus delphis) e di focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nell'Atlantico nordorientale, https://doi.org/10.17895/ices.advice.6023. 

(11)

Arrêté du 17 janvier 2024 établissant des mesures spatio-temporelles pour les navires battant pavillon étranger, visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour l'année 2024.

(12)

Orden APA/24/2024, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden APA/1200/2020, de 16 de diciembre, por la que se entilecen medidas de Mitigación y mejora del conocimiento científico para reducir las capturas accidentales de Cetáceos durante las actividades Pesqueras.

(13)

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - relazione della 76a riunione plenaria (STECF-PLEN-24-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024.

(14)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(15)

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva habitat») (GU L 206 del 22.7.1992).

(16)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

Art. 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) nella tabella, punto 1, sottopunto 1.1, lettera b), è aggiunta la voce seguente:

«Zona Attrezzo
Sottozona CIEM 8 Reti da traino pelagiche (OTM, PTM, TM) e reti a strascico a coppia (PTB) (*1)

.

2) è aggiunto il punto seguente:

«4. Misure speciali nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM 8) 

4.1. Divieto di pesca

Ai pescherecci di lunghezza superiore a 8 metri che hanno a bordo reti da traino pelagiche (PTM, OTM), reti a strascico a coppia (PTB), reti da circuizione a chiusura (PS), reti da posta fisse a imbrocco (GNS), reti a tramaglio (GTR) o reti combinate da imbrocco e a tramaglio (GTN) è vietato pescare nelle acque francesi fino al limite esterno della zona economica esclusiva della Francia nella sottozona CIEM 8 tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2025. 

4.2. Misure di monitoraggio 

4.2.1. Le misure di monitoraggio seguenti si applicano fino al 31 dicembre 2025. 

4.2.2. I comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione registrano separatamente nel giornale di pesca le catture accidentali di delfino comune e altri piccoli cetacei*, indipendentemente dai quantitativi e dal peso. 

4.2.3. Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di delfino comune e altri piccoli cetacei tramite osservatori o sistemi di monitoraggio elettronico a bordo, tra cui anche telecamere, coprendo:

- almeno l'1 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche a coppia (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB), le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM), le reti a tramaglio (GTR), le reti da posta fisse a imbrocco (GNS) e le reti a circuizione a chiusura (PS) utilizzate lungo tutto l'arco dell'anno, e

- almeno il 5 % dello sforzo di pesca totale misurato in numero di giorni in mare per le reti da traino pelagiche a coppia (PTM), le reti a strascico a coppia (PTB) e le reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) utilizzate dal gennaio al marzo 2025. 

4.2.4. Durante il periodo ad alto rischio di catture accidentali:

- gli Stati membri possono aumentare la copertura di monitoraggio per le reti a tramaglio (GTR) e le reti da posta fisse a imbrocco (GNS) al 2-5 % dello sforzo di pesca totale misurato in giorni in mare;

- i pescherecci possono essere dotati di sistemi di monitoraggio elettronici comprendenti anche telecamere.

* Specie appartenenti alle famiglie delle Delphinidae e delle Phocoenidae che sono presenti (permanentemente o temporaneamente) nella sottozona CIEM 8.»

_______________

(*1) Questa misura si applica fino al 31 dicembre 2025.»;