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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3095 DELLA COMMISSIONE, 29 luglio 2024

G.U.U.E. 9 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo sui loro prodotti biologici.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 dicembre 2024

Applicabile dal: 12 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative ai controlli per la certificazione degli operatori o dei gruppi di operatori e ai controlli effettuati su tali operatori e gruppi di operatori e sui loro prodotti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 («regime di conformità»).

2) Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) («regime di equivalenza») scade il 31 dicembre 2024.

3) A decorrere dal 1° gennaio 2025 le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono essere riconosciuti nell'ambito del regime di conformità per certificare e controllare gli operatori e i gruppi di operatori nei paesi terzi. Tale riconoscimento si basa sulla valutazione delle loro domande di riconoscimento, presentate conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, costituite da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.

4) Solo un numero limitato di domande di riconoscimento presentate conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è stato presentato alla Commissione con sufficiente anticipo per consentire alle autorità di controllo e agli organismi di controllo di preparare correttamente il rilascio di certificati per gli operatori e i gruppi di operatori nei paesi terzi conformemente al regime di conformità.

5) A norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1698, il rilascio di certificati di operatori e gruppi di operatori deve basarsi sui risultati della verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848, che include un'ispezione fisica in loco. A causa dei ritardi nel riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nell'ambito del regime di conformità dovuti alla presentazione tardiva delle domande di riconoscimento, tali autorità di controllo e organismi di controllo potrebbero non essere in grado di effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie per il rilascio in tempo utile dei certificati agli operatori e ai gruppi di operatori di paesi terzi conformemente al regime di conformità.

6) Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi di prodotti biologici in attesa del rilascio di certificati agli operatori e ai gruppi di operatori conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1698 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (4), è necessario disporre che, per un periodo di tempo limitato, le autorità di controllo e gli organismi di controllo già riconosciuti nell'ambito del regime di conformità possano rilasciare certificati di ispezione sulle partite di prodotti di tali operatori e gruppi di operatori in paesi terzi in possesso di valide prove documentali rilasciate dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti nell'ambito del regime di equivalenza, sulla base della verifica della conformità di tali partite alle norme di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

7) E' inoltre necessario prevedere che, a tal fine, le prove documentali rilasciate dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti nell'ambito del regime di equivalenza agli operatori e ai gruppi di operatori la cui certificazione nell'ambito del regime di conformità è in corso al 31 dicembre 2024 rimangano validi dopo il 31 dicembre 2024 fino alla data di scadenza e, in ogni caso, per un periodo di tempo limitato.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1698,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj.

(3)

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).

Art. 1

Nel regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione è inserito il seguente articolo:

«Articolo 30 bis

Deroga per la certificazione in corso degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi

1. In deroga all'articolo 16 del presente regolamento, se la certificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 10, e all'articolo 10 del presente regolamento e all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (*1)da parte dell'autorità o dell'organismo di controllo competenti degli operatori e dei gruppi di operatori di paesi terzi è in corso al 31 dicembre 2024, la verifica da parte di tale autorità o organismo di controllo delle partite destinate all'importazione nell'Unione di tali operatori e gruppi di operatori è effettuata, per quanto riguarda la conformità alle norme di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*2), fino al 15 ottobre 2025.

2. A seguito di una verifica a norma del paragrafo 1, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente rilascia un certificato di ispezione a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (*3).

3. Le prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 agli operatori e ai gruppi di operatori la cui certificazione di cui al paragrafo 1 è in corso al 31 dicembre 2024 restano valide fino alla fine del loro periodo di validità, ma non oltre il 15 ottobre 2025.

4. Per quanto riguarda i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori di cui al paragrafo 1, i riferimenti alla conformità al regolamento (UE) 2018/848 contenuti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), nell'articolo 14, paragrafo 1, nell'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 3, e nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento sono intesi come riferimenti alle norme di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e i riferimenti al certificato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 contenuti nell'articolo 16, paragrafo 3, nell'articolo 19, paragrafo 3, e nell'articolo 23, paragrafo 4, del presente regolamento sono intesi come riferimenti alle prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 agli operatori e ai gruppi di operatori di cui al paragrafo 1.».

______________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).

(*2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj).

(*3) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN