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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3039 DELLA COMMISSIONE, 4 dicembre 2024

G.U.U.E. 9 dicembre 2024, Serie L

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024) 8675] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 4 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/2917 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Germania, Francia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2917, Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nei distretti di Brno-Venkov, di Klatovy e di Mladá Boleslav in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia e dello Schleswig-Holstein in Germania, nel dipartimento delle Landes in Francia, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto in Italia, nelle contee di Bács-Kiskun, di Csongrád-Csanád, di Jász-Nagykun-Szolnok e di Somogy in Ungheria, nella provincia della Gheldria nei Paesi Bassi, nei voivodati della Bassa Slesia, di Lublino, di Mazowieckie, di Opole, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia e nella contea di Timiș in Romania.

7) Inoltre uno dei focolai confermati dalla Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio dei Paesi Bassi.

8) Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

9) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

10) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per i Paesi Bassi.

11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

12) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Polonia e Romania nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

13) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza per i Paesi Bassi.

14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2917 della Commissione, del 19 novembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2917, 25.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2917/oj).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2024

Per la Commissione

OLIVE'R VA'RHELYI

Membro della Commissione