
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3094 DELLA COMMISSIONE, 27 novembre 2024
G.U.U.E. 10 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti determinati dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2024
Applicabile dal: 9 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) L'allegato VIII, parte B, punto 1.3.1.1, del regolamento (UE) 2019/1241 prevede la possibilità di fissare agli attrezzi da pesca determinati dispositivi di selettività per ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco del Baltico durante le attività di pesca di pesce piatto nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 26.
2) E' opportuno stabilire le specifiche tecniche di tali dispositivi.
3) Le specifiche tecniche in questione dovrebbero riguardare in particolare l'uso di un dispositivo di selettività con finestra di fuga superiore («Roofless»), di un sacco T90 modificato (con dimensione di maglia di almeno 125 mm e ralinghe rinforzate con lime laterali) e di un sacco a maglie quadrate (costituito da due pannelli con dimensione di maglia minima di almeno 125 mm).
4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso (2) che tali specifiche tecniche sono dettagliate e sufficienti a fini di attuazione.
5) Lo CSTEP ha preso in esame anche una serie di specifiche supplementari suggerite dagli Stati membri durante la riunione del comitato per la pesca e l'acquacoltura del settembre 2022. Tali specifiche comportano una nuova versione della descrizione tecnica degli attrezzi. Lo CSTEP ha concluso (3) che le specifiche proposte sono più chiare e più semplici e non riducono né la funzionalità né la selettività dei dispositivi.
6) E' opportuno concedere ai proprietari di pescherecci il tempo sufficiente per dotare questi ultimi dei nuovi dispositivi di selettività.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.
Le specifiche tecniche dei dispositivi di selettività di cui all'allegato VIII, parte B, punto 1.3.1.1, del regolamento (UE) 2019/1241 figurano nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN