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REGOLAMENTO (UE) 2024/3115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024

G.U.U.E. 16 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 gennaio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Per garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono necessarie maggiore chiarezza, trasparenza e coerenza, poiché piante sane sono essenziali per una produzione agricola e orticola sostenibile e contribuiscono alla sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare e alla protezione dell'ambiente dagli organismi nocivi.

2) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Tali norme comprendono la classificazione e la redazione di un elenco degli organismi nocivi regolamentati, prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, indagini, notifiche di focolai, misure di eradicazione degli organismi nocivi se ne è stata rilevata la presenza nel territorio dell'Unione e certificazione.

3) Il regolamento (UE) 2016/2031 contiene inoltre una serie di prescrizioni in materia di comunicazione riguardanti la definizione di aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, sugli organismi nocivi prioritari e sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare e semplificare tali prescrizioni in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» e promuovere procedure armonizzate, standardizzate e digitalizzate per far sì che tali prescrizioni raggiungano l'obiettivo previsto e per ridurre la burocrazia, limitando nel contempo gli oneri amministrativi e finanziari.

4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente.

5) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che risulta più efficace, ai fini del coordinamento della politica fitosanitaria a livello dell'Unione, notificare le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione. La notifica immediata delle aree delimitate da parte di uno Stato membro aiuta gli altri Stati membri, la Commissione e gli operatori professionali a divenire consapevoli della presenza e della diffusione dell'organismo nocivo in questione e a decidere in merito alle successive misure da adottare. E' pertanto opportuno includere nell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 un obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tale obbligo non aggiungerebbe alcun nuovo onere amministrativo, in quanto è tale obbligo è già stabilito all'allegato I, punto 7.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (4) della Commissione ed è applicato da tutti gli Stati membri. La definizione di tale obbligo all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 migliorerebbe ulteriormente la chiarezza in merito alle norme applicabili in relazione alle aree delimitate, mentre il corrispondente obbligo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 deve essere soppresso per evitare sovrapposizioni delle disposizioni in questione.

6) Inoltre, come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente non fa che aggiungere oneri amministrativi, e non ha nessun valore pratico, in vista dell'obbligo di notifica immediata delle aree delimitate. E' pertanto opportuno che la corrispondente disposizione sia rimossa da tale articolo.

7) Al fine di razionalizzare gli obblighi di notifica e migliorare la digitalizzazione delle notifiche, la notifica immediata delle aree delimitate dovrebbe essere effettuata attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031. Per motivi di coerenza, anche le notifiche a seguito della rilevazione della presenza dell'organismo nocivo in questione nella zona cuscinetto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e l'abolizione delle aree delimitate di cui all'articolo 19, paragrafo 4, di tale regolamento, dovrebbero essere effettuate attraverso tale sistema elettronico per le notifiche.

8) L'esperienza ha dimostrato che in alcune occasioni gli Stati membri hanno bisogno dell'assistenza di esperti per poter intervenire rapidamente contro nuovi focolai di particolari organismi nocivi nei loro territori. E' pertanto opportuno istituire un gruppo dell'Unione per le emergenze fitosanitarie («gruppo»), allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente in relazione alle misure da adottare per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 del regolamento (UE) 2016/2031, e alle misure da adottare a norma dell'articolo 30 di tale regolamento. Al fine di proteggere il territorio dell'Unione da eventuali focolai in paesi terzi confinanti o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, il gruppo potrebbe inoltre essere disponibile a fornire ai paesi terzi assistenza urgente, su richiesta di uno o più Stati membri e del paese terzo interessato, in relazione ai focolai nei loro territori di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 di tale regolamento.

9) Per garantire l'adeguato funzionamento del gruppo, è necessario stabilire norme relative alla sua nomina, alla sua composizione e al suo finanziamento da parte della Commissione. Al fine di assicurare un migliore coordinamento ed efficienza, i membri del gruppo dovrebbero essere nominati dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri o i paesi terzi interessati, tra gli esperti proposti dagli Stati membri, e tali esperti dovrebbero possedere diverse specializzazioni relative alla salute delle piante.

10) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate durante l'anno civile precedente in merito alla presenza di determinati organismi nocivi nel territorio dell'Unione, in particolare di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 di tale regolamento, organismi nocivi prioritari e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, dopo averli elaborati, gli Stati membri sono tenuti a notificare su richiesta i loro programmi d'indagine pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. Al fine razionalizzare e gli obblighi di notifica e migliorare la digitalizzazione delle notifiche, gli articoli interessati dovrebbero essere modificati specificando che tali notifiche devono essere trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di tale regolamento.

11) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, i programmi d'indagine pluriennali devono essere elaborati per un periodo di cinque-sette anni. Al fine di far fronte alle sfide legate all'attuazione dei programmi d'indagine pluriennali e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti, tale periodo dovrebbe essere esteso a 10 anni e tali programmi dovrebbero essere oggetto di revisione e aggiornamento.

12) L'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che se la Commissione conclude che un organismo nocivo soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, di tale regolamento, deve adottare immediatamente, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi all'organismo nocivo in questione.

13) Nel corso dell'attuazione di tale disposizione, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi circa l'esatta portata del termine «misure» e, in particolare, se esso contempli azioni intraprese nel contesto delle importazioni o degli spostamenti interni delle merci, al fine di prevenire l'ingresso e la diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio dell'Unione. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica e completezza, l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe essere modificato al fine di indicare specificamente che tali misure possono includere il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell'organismo nocivo interessato nel territorio dell'Unione e prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento all'interno del territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Tuttavia, a norma degli articoli 8 e 48 di tale regolamento, è ancora possibile concedere deroghe a tali divieti, laddove necessario, ad esempio per le attività di ricerca o di allevamento pertinenti per quanto riguarda le resistenze o le tolleranze.

14) L'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce l'obbligo di prevenire la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante, sui prodotti vegetali o su altri oggetti. Il paragrafo 4 di tale articolo stabilisce che, qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1 di detto articolo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali e darne notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di tale regolamento.

15) Non è previsto tuttavia alcun obbligo di notificare la non conformità alle norme stabilite all'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») sulle piante da impianto al di sopra delle soglie specificate quando sono introdotti o spostati nel territorio dell'Unione. E' pertanto opportuno modificare tale articolo prevedendo che, in caso di non conformità alle prescrizioni relative agli ORNQ, gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie e ne debbano dare notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e al paese terzo interessato attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di tale regolamento.

16) Di conseguenza anche l'articolo 104 del regolamento (UE) 2016/2031, che riguarda le notifiche in caso di presenza di organismi nocivi, dovrebbe includere un riferimento all'articolo 37, paragrafo 10, di tale regolamento.

17) E' opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di integrare il regolamento (UE) 2016/2031 stabilendo la procedura di redazione dell'elenco piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale procedura dovrebbe comprendere gli elementi seguenti: la preparazione delle prove per la valutazione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio; le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali prove; le procedure per tale valutazione; e il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita ha dimostrato che una procedura specifica di redazione dell'elenco delle piante ad alto rischio potrebbe garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

18) In alcuni casi è opportuno consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi, in deroga al divieto stabilito a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o alle prescrizioni particolari ed equivalenti stabilite dall'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono attualmente elencati negli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6). Tali casi si verificano se la Commissione ha ricevuto prove che giustificano l'adozione di deroghe temporanee con prescrizioni equivalenti o più rigorose di quelle di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure se un paese terzo ha presentato una richiesta di deroga temporanea e ha fornito garanzie scritte del fatto che le misure che applica sul proprio territorio riducono efficacemente il pertinente rischio derivante da tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti e da una valutazione provvisoria dei rischi è emerso che il rischio per il territorio dell'Unione può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure temporanee di cui all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

19) A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che prevedano tali deroghe. Per motivi di completezza, tali atti dovrebbero inoltre stabilire le misure temporanee e proporzionate necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

20) Al fine di garantirne il riesame tempestivo, il periodo di applicazione di tutti tali atti di esecuzione non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In casi eccezionali, se giustificato sulla base di una valutazione aggiornata, dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo e subordinare la deroga in questione a requisiti modificati, al fine di affrontare eventuali rischi fitosanitari.

21) E' inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il regolamento (UE) 2016/2031 con elementi relativi alla procedura da seguire per concedere deroghe temporanee all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che una procedura standardizzata per la concessione di tali deroghe temporanee è necessaria per garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati.

22) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto devono essere rimossi dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la loro introduzione nel territorio dell'Unione deve essere soggetta a divieto, a prescrizioni particolari o non deve essere soggetta ad alcuna prescrizione. Tuttavia, l'esperienza acquisita con l'applicazione di tale articolo, ha dimostrato che in alcuni casi l'introduzione di tali merci nel territorio dell'Unione potrebbe essere soggetta a misure speciali che riducono il rischio fitosanitario in questione a un livello accettabile, mentre per alcuni dei pertinenti organismi nocivi non è ancora disponibile una valutazione completa. Per tale motivo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di rimuovere piante, prodotti vegetali o altri oggetti dall'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio adottato a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 se presentano un rischio fitosanitario che non è ancora stato pienamente valutato e non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione in merito a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, di tale regolamento. Al fine di ridurre a un livello accettabile eventuali rischi fitosanitari, gli atti di esecuzione adottati in virtù di tali competenze dovrebbero stabilire misure temporanee relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, che dovrebbero limitarsi al periodo di tempo adeguato e ragionevole necessario per effettuare la valutazione completa. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

23) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, su richiesta di un paese terzo, la Commissione deve stabilire prescrizioni equivalenti mediante atti di esecuzione se il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati.

24) L'esperienza acquisita con l'attuazione di tale disposizione ha dimostrato che stabilire prescrizioni equivalenti solo alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non è né adeguato né possibile nel caso in cui tali prescrizioni relative agli spostamenti non esistano. Avviene di frequente che le norme dell'Unione riguardino organismi nocivi presenti solo nei paesi terzi e non nel territorio dell'Unione e che siano adottate solo prescrizioni per l'introduzione di merci nel territorio dell'Unione.

25) Per tale motivo, il livello di protezione fitosanitaria richiesto al paese terzo in questione dovrebbe essere equivalente anche alle prescrizioni particolari applicabili per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione provenienti da tutti o da determinati paesi terzi.

26) Conformemente all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il certificato fitosanitario deve specificare, sotto il titolo «Dichiarazione supplementare», quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione deve includere il testo integrale della pertinente prescrizione.

27) L'applicazione pratica del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che i certificati fitosanitari dovrebbero indicare anche un riferimento alle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, di tale regolamento, vale a dire le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate, di cui all'articolo 36, lettera f), di tale regolamento, nel caso in cui la rispettiva disposizione preveda varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Ciò è coerente con l'approccio relativo agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, in quanto l'articolo 71, paragrafo 2, di tale regolamento fa riferimento all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Garantirebbe inoltre maggiore chiarezza e certezza alle autorità competenti, agli operatori professionali e ai paesi terzi per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative agli ORNQ e alle piante da impianto interessate.

28) Per tale motivo, l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe includere un riferimento agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, di tale regolamento. Inoltre il riferimento all'articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere soppresso in quanto non pertinente al contenuto della dichiarazione supplementare di un certificato fitosanitario. La Commissione dovrebbe garantire che, entro la data di applicazione di tali modifiche, le norme relative alla presenza di ORNQ sulle piante da impianto siano aggiornate adeguando le pertinenti prescrizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

29) L'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti. Tuttavia, tale eccezione non si applica agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza.

30) L'esperienza maturata dopo l'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che in alcuni casi è opportuno che determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti non siano accompagnati da un passaporto delle piante, anche se distribuiti attraverso vendite a distanza. E' pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di stabilire che l'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), non si applica, a determinate condizioni, a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti distribuiti attraverso vendita tramite contratti a distanza. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

31) Conformemente all'articolo 88 del regolamento (UE) 2016/2031, gli operatori professionali interessati devono apporre i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 79 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 80 di tale regolamento. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante deve essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

32) Dalle pratiche commerciali basate sul regolamento (UE) 2016/2031 è emerso che, in alcuni casi, non è fattibile apporre passaporti delle piante sulle unità di vendita di particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti in ragione delle loro dimensioni, della loro forma o di altre caratteristiche specifiche. Dovrebbe invece essere consentito lo spostamento nel territorio dell'Unione di unità di vendita di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti con un passaporto delle piante ad essi associato con una modalità diversa dall'apposizione fisica. E' opportuno lasciare invariate le prescrizioni del regolamento (UE) 2016/2031 per il rilascio di passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione.

33) E' pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per consentire lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti senza l'apposizione di un passaporto delle piante sulle relative unità di vendita, in ragione delle loro dimensioni, forma, modalità di imballaggio o di altre caratteristiche specifiche che rendono tale apposizione impraticabile. A tale riguardo, è necessario stabilire le modalità per garantire che il passaporto delle piante continui a essere utilizzato, anche se non apposto, e continui a far riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti in questione. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

34) L'articolo 94 del regolamento (UE) 2016/2031 prevede che i passaporti delle piante siano rilasciati ai posti di controllo frontalieri in sostituzione dei certificati fitosanitari di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione. Invece di emettere passaporti delle piante ai posti di controllo frontalieri, gli Stati membri sono già autorizzati a sostituire il certificato fitosanitario con una copia certificata del certificato fitosanitario originale che accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti durante il loro spostamento fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante. Al fine di contribuire al processo di digitalizzazione, ridurre gli oneri amministrativi e fare ulteriore uso del sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare in tali casi le informazioni contenute in tale sistema, a condizione che il certificato fitosanitario elettronico, o una copia digitale del certificato fitosanitario, sia accessibile nel sistema e sia reso disponibile su richiesta delle autorità competenti. Tenendo conto delle garanzie fornite dal sistema di elettronico per le notifiche per quanto riguarda l'accesso sicuro ai documenti, tale possibilità non dovrebbe più essere limitata al territorio dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli fitosanitari all'importazione. Per motivi analoghi, tale limitazione al territorio dello Stato membro non dovrebbe più essere applicata all'uso di copie certificate.

35) Conformemente all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili. Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 non sono state adottate norme internazionali di questo tipo né sono attualmente in corso lavori preparatori da parte di organizzazioni internazionali per elaborare tali norme. Non è pertanto possibile adottare tali atti delegati e, di conseguenza, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti non possono essere introdotti nel territorio dell'Unione con tali attestati ufficiali in alternativa ai certificati fitosanitari.

36) Inoltre, e conformemente a taluni atti di esecuzione adottati a norma delle direttive 77/93/CEE (8) e 2000/29/CE (9) del Consiglio, piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono ancora introdotti nel territorio dell'Unione accompagnati da attestati ufficiali, diversi dai certificati fitosanitari, rilasciati in diversi paesi terzi. Nello specifico, tali atti di esecuzione sono le decisioni 93/365/CEE (10), 93/422/CEE (11), 93/423/CEE (12) e la decisione di esecuzione 2013/780/UE (13) della Commissione. Tali decisioni sono state adottate in assenza di norme internazionali pertinenti e sono ancora in vigore.

37) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e delle decisioni 93/365/CEE, 93/422/CEE, 93/423/CEE e 2013/780/UE, indica che gli attestati ufficiali ai quali fanno riferimento offrono garanzie adeguate per la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione, nonostante non siano mai esistite norme internazionali pertinenti. Per tale motivo, e al fine di garantire la continuazione dell'uso degli attestati ufficiali a norma del regolamento (UE) 2016/2031, la condizione secondo cui gli elementi dell'atto delegato interessato siano richiesti dalle norme internazionali applicabili dovrebbe essere soppressa dall'articolo 99, paragrafo 1, del presente regolamento.

38) Conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031, la Commissione deve istituire un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri. Al fine di garantire che tale sistema elettronico possa essere applicato anche alla trasmissione di relazioni, come le relazioni delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, sugli organismi nocivi prioritari, sugli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 di tale regolamento e sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, il primo comma dell'articolo 103 di tale regolamento dovrebbe essere modificato al fine di includere anche la trasmissione di relazioni da parte degli Stati membri. Ciò è necessario per razionalizzare il sistema di comunicazione e rafforzare il processo di digitalizzazione delle misure fitosanitarie.

39) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/2031.

40) Dall'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esperienza ha dimostrato che la notifica dell'assenza del certificato fitosanitario o di altri attestati ufficiali nel caso di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nell'Unione nel bagaglio personale dei passeggeri o attraverso i servizi postali e destinati al consumo o all'uso personali aumenta gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti in modo sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario in questione. La notifica di tali partite, se soggette alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, dovrebbe pertanto essere esentata dall'articolo 66, paragrafo 5, di tale regolamento se la non conformità riguarda l'assenza del certificato fitosanitario o di altri attestati ufficiali di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tuttavia, al fine di garantire un'efficace visione d'insieme dell'origine e della natura dei casi di non conformità in ciascuno Stato membro, le autorità competenti dovrebbero tenere un registro di tali casi di non conformità e presentare annualmente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri una relazione contenente una sintesi di tale registro. Al fine di razionalizzare gli obblighi di notifica e migliorare la digitalizzazione delle notifiche, tali relazioni dovrebbero essere presentate mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

41) Al fine di consentire ai paesi terzi e ai relativi operatori professionali di adeguarsi alle nuove norme sul rilascio di certificati fitosanitari per quanto riguarda la conformità alle pertinenti norme sugli ORNQ, la modifica dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe applicarsi a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C, C/2024/1588, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1588/oj.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2024.

(3)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).

(5)

GU L 123 del 12.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).

(7)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(8)

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26 del 31.1.1977).

(9)

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).

(10)

Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico (GU L 151 del 23.6.1993).

(11)

Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) (GU L 195 del 4.8.1993).

(12)

Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) (GU L 195 del 4.8.1993).

(13)

Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America (GU L 346 del 20.12.2013).

(14)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

1) all'articolo 18, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tali notifiche sono effettuate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. La rilevazione della presenza dell'organismo nocivo in questione nella zona cuscinetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo e l'abolizione delle aree delimitate di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono notificate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Gruppo dell'Unione per le emergenze fitosanitarie

1. E' istituito un gruppo dell'Unione per le emergenze fitosanitarie ("gruppo") composto da esperti, allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente in relazione alle misure da adottare a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 per i nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30. In casi giustificati, il gruppo può inoltre fornire assistenza urgente ai paesi terzi che confinano con il territorio dell'Unione o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, su richiesta di uno o più Stati membri e del paese terzo interessato, in relazione ai focolai nei loro territori di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30.

Per ogni caso di assistenza, la Commissione nomina membri specifici di tale gruppo, sulla base delle loro competenze e in consultazione con lo Stato membro o il paese terzo interessato.

Tale assistenza può includere in particolare:

a) assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco o da remoto per quanto riguarda l'eradicazione degli organismi nocivi interessati, la prevenzione della loro diffusione e altre misure, in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessato da focolai di organismi nocivi o da sospetti tali;

b) consulenza scientifica specifica sui metodi diagnostici adeguati in, a seconda dei casi, coordinamento con il pertinente laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625 e con altri laboratori di riferimento;

c) assistenza specifica, a seconda dei casi, per sostenere il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e con tali laboratori.

Il contenuto, le condizioni e il calendario di tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione in accordo con lo Stato membro o il paese terzo interessato e con i rispettivi Stati membri che forniscono gli esperti.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione l'elenco degli esperti che propongono di designare come membri del gruppo e mantenere tale elenco aggiornato. Gli Stati membri forniscono contestualmente tutte le informazioni pertinenti relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.

3. I membri del gruppo hanno diritto a un'indennità per la loro partecipazione alle attività in loco del gruppo e, se del caso, per aver ricoperto la funzione di coordinatore del gruppo o di relatore in merito a una specifica missione di assistenza.

L'indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sono pagati dalla Commissione in conformità delle norme per il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altro tipo per gli esperti.»

;

4) all'articolo 22, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario delle indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato. Tali relazioni sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

5) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I programmi d'indagine pluriennali sono elaborati per un periodo di cinque-dieci anni. Tali programmi sono rivisti e aggiornati sulla base delle norme applicabili e della situazione fitosanitaria del territorio interessato.»

;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri notificano, su richiesta della Commissione, i loro programmi d'indagine pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. Tali notifiche sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

6) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

7) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. Analogamente, gli Stati membri possono cooperare per sincronizzare i piani di emergenza per talune specie, se del caso per specie di organismi nocivi prioritari aventi una biologia e gamme sovrapposte o adiacenti di specie ospiti simili.»

;

8) all'articolo 30, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). Tali misure possono includere il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione e prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.»

;

9) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali notifiche sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.»

;

10) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Qualora piante da impianto siano state introdotte o spostate nel territorio dell'Unione in modo non conforme al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie e notificano tale non conformità e tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.

Gli Stati membri notificano tali misure anche al paese terzo dal quale le piante da impianto sono state introdotte nel territorio dell'Unione.»

;

11) all'articolo 42 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura di redazione dell'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio.

Tale atto delegato definisce tutti gli elementi seguenti:

a) la preparazione delle prove per la valutazione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio;

b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali prove;

c) le procedure per tale valutazione;

d) il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.»

;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 42 bis

Deroghe temporanee ai divieti di cui agli articoli 40 e 42 e alle prescrizioni di cui all'articolo 41

1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee al divieto di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e alle prescrizioni particolari ed equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici originari di uno o più paesi terzi che presentano un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato.

Tali atti di esecuzione:

a) stabiliscono misure temporanee relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2; e

b) modificano le pertinenti parti degli atti di esecuzione di cui all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 2, inserendo un riferimento alla deroga relativa alla pianta, al prodotto vegetale o ad altro oggetto in questione.

2. Le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i) la Commissione ha ricevuto prove che giustificano l'adozione di deroghe temporanee con prescrizioni equivalenti o più rigorose di quelle di cui all'articolo 41; oppure

ii) il paese terzo in questione ha presentato alla Commissione una richiesta contenente garanzie ufficiali scritte relative all'applicazione nel suo territorio, prima e al momento della presentazione della richiesta, delle misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione; e

b) è stato dimostrato mediante una valutazione che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando le misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura da seguire per concedere le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto delegato definisce gli elementi della procedura seguenti:

a) la preparazione, il contenuto e la presentazione delle richieste e dei fascicoli da parte dei paesi terzi in questione;

b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali richieste e fascicoli, compresa, se del caso, la consultazione di organismi scientifici o l'esame di pareri o studi scientifici;

c) il trattamento delle richieste e dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.

4. In deroga all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee agli atti di cui all'articolo 42, paragrafo 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il rischio fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti ad alto rischio in questione non è stato ancora pienamente valutato;

b) è stato dimostrato mediante una valutazione provvisoria che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando le misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione;

c) non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione.

Tali atti di esecuzione stabiliscono misure temporanee relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'Unione, necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 4 prevedono che il paese terzo in questione presenti una relazione annuale in merito all'applicazione delle rispettive misure temporanee. Qualora, in base a una relazione, si concluda che il rischio in questione non è adeguatamente affrontato dalle misure comunicate, l'atto che prevede tali misure è immediatamente abrogato o modificato a seconda del caso.

6. Il periodo di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 non è superiore a cinque anni. Tuttavia, se giustificato sulla base di una valutazione aggiornata, tale periodo può essere prorogato e la deroga in questione può essere oggetto di prescrizioni modificate.

7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 4 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.»

;

13) all'articolo 44, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione all'introduzione o agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati provenienti da altri paesi terzi;»

;

14) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione. Nel caso di una o più categorie di piante da impianto di cui all'articolo 37, paragrafo 7, in relazione agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, tale specificazione include il testo integrale dell'opzione applicabile per la categoria in questione.»

;

15) all'articolo 81 è aggiunto il comma seguente:

«3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire i casi in cui il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti distribuiti attraverso vendita tramite contratti a distanza. Tali atti di esecuzione possono specificare le condizioni di applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.»

;

16) all'articolo 88 sono aggiunti i commi seguenti:

«La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, disposizioni:

a) che determinino le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che, in deroga al primo comma, possono essere spostati all'interno dell'Unione con un passaporto delle piante ad essi associato tramite una modalità diversa dall'apposizione fisica, in ragione delle loro dimensioni, forma o modalità di imballaggio, che rendono tale apposizione impossibile o estremamente difficoltosa; e

b) che prevedano norme atte a garantire che il passaporto delle piante interessato, anche se non apposto, continui a far riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.»

;

17) all'articolo 94, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono decidere, nel punto di ingresso nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, di sostituire un certificato fitosanitario con:

a) una copia certificata del certificato fitosanitario originale; tale copia è rilasciata dall'autorità competente e accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati durante il loro spostamento soltanto fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante; o

b) le informazioni contenute nel sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103, a condizione che il certificato fitosanitario elettronico, o una copia digitale del certificato fitosanitario, sia accessibile in tale sistema e sia reso disponibile, su richiesta delle autorità competenti, durante lo spostamento della pianta, del prodotto vegetale o di altro oggetto in questione fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante.»

;

18) all'articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 30, paragrafo 1 o 3, dell'articolo 41, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 44 oppure dell'articolo 54, paragrafo 2 o 3.»

;

19) all'articolo 103, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni da parte degli Stati membri.»

;

20) all'articolo 104, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafi 2 e 8, all'articolo 28, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 10, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 2, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5. Tali norme riguardano uno o più degli elementi seguenti:»

;

21) l'articolo 105 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42, paragrafo 1 bis, e all'articolo 42 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, all'articolo 21, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 42, paragrafo 1 bis, all'articolo 42 bis, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 51, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 87, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

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c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 42, paragrafo 1 bis, dell'articolo 42 bis, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'articolo 51, dell'articolo 65, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 81, paragrafo 2, dell'articolo 83, paragrafo 6, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'articolo 96, paragrafo 2, dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'articolo 99, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 5, e dell'articolo 102, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2017/625

All'articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), che entrano nell'Unione nel bagaglio personale dei passeggeri o attraverso i servizi postali e destinati al consumo o all'uso personale, sono esentati dall'obbligo di notifica stabilito al paragrafo 5 del presente articolo se la non conformità riguarda l'assenza del certificato fitosanitario o di altro attestato ufficiale di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Le autorità competenti tengono un registro di tali casi di non conformità e presentano annualmente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri una relazione contente una sintesi di tale registro.

Tale relazione è presentata mediante l'IMSOC.»

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Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 14), si applica a decorrere dal 6 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.