
REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024
G.U.U.E. 18 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 gennaio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 96
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato nel contesto del mercato interno al fine di armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed eliminare gli ostacoli al commercio di tali prodotti tra gli Stati membri.
2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, affinché un prodotto da costruzione coperto da una specifica tecnica armonizzata possa essere immesso sul mercato, il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione per tale prodotto. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e ai requisiti applicabili. I fabbricanti sono esentati da tale obbligo per determinati prodotti.
3) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, la valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019 e la relazione sull'Organizzazione europea per la valutazione tecnica hanno evidenziato le prestazioni insufficienti del quadro sui prodotti da costruzione sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'elaborazione di norme e la vigilanza del mercato. I riscontri ricevuti nel corso della valutazione hanno inoltre evidenziato la necessità di ridurre le sovrapposizioni, eliminare le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell'Unione, al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica e limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Di conseguenza è necessario aggiornare e allineare gli obblighi giuridici degli operatori economici a quelli previsti da altre normative dell'Unione, nonché aggiungere nuove disposizioni, anche per quanto riguarda la vigilanza del mercato, in modo da aumentare la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti.
4) E' necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, anche per via elettronica e utilizzando un formato leggibile meccanicamente, al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. Inoltre, fornire l'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe anche che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità ai requisiti.
5) Nella sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) (4) il Parlamento europeo ha accolto con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione relativa alla prestazione di sostenibilità dei prodotti da costruzione nella revisione del regolamento (UE) n. 305/2011, come annunciato nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva». Nelle conclusioni sull'economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 2019 il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione in sede di revisione del regolamento (UE) n. 305/2011. Nella sua comunicazione del 10 marzo 2020 intitolata «Una nuova strategia industriale per l'Europa» la Commissione ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica. Nella sua comunicazione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» la Commissione ha individuato nell'edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e ha sottolineato che la competitività di detto settore dipende dalla loro capacità di farlo. Di conseguenza è opportuno stabilire norme per dichiarare le prestazioni ambientali di sostenibilità dei prodotti da costruzione, compresa la possibilità di stabilire pertinenti livelli di soglia e classi. Le classi di prestazione per le prestazioni ambientali dei prodotti dovrebbero riflettere accuratamente la diversità dei prodotti e il loro stato dell'arte e dovrebbero consentire di identificare con precisione i prodotti più rispettosi dell'ambiente. Inoltre, quando si fa riferimento agli impatti ambientali, tali classi di prestazione dovrebbero essere comprensibili, non dovrebbero essere fuorvianti né consentire un trasferimento degli oneri.
6) Analogamente, la strategia dell'UE in materia di normazione del 2022 illustrata nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2022 intitolata «Una strategia dell'UE in materia di normazione - Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale» ha individuato nell'edilizia uno degli ambiti più pertinenti in cui l'elaborazione di norme armonizzate potrebbe migliorare la competitività e ridurre gli ostacoli al mercato.
7) Il perseguimento degli obiettivi ambientali, compresa la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare, rende necessario, senza aumentare in modo sproporzionato la burocrazia e i costi per gli operatori economici, specie per le piccole e medie imprese (PMI), stabilire nuovi obblighi ambientali e gettare le basi per lo sviluppo e l'applicazione di un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. I calcoli dovrebbero riguardare il ciclo di vita del prodotto utilizzando i metodi stabiliti mediante la standardizzazione. Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale, compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti. Per i prodotti usati e rifabbricati, il ciclo di vita calcolato dovrebbe iniziare con la disinstallazione da un'opera di costruzione e dovrebbe includere tutte le fasi successive fino allo smaltimento finale. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione software per eseguire il calcolo, in particolare i fattori di caratterizzazione applicabili conformemente alla norma europea EN 15804 o alle future norme applicabili. Qualsiasi aggiornamento di tale software dovrebbe essere comunicato e far scattare l'aggiornamento dei calcoli pertinenti entro un anno.
8) Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, nonché la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, è necessario garantire che determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica, i mercati online e gli attori che forniscono servizi di intermediazione non contribuiscano alla non conformità di altri attori. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori.
9) Per creare il necessario collegamento tra i prodotti da costruzione e le opere di costruzione, compresi gli edifici, in cui potrebbero essere incorporati, la nozione di opere di costruzione dovrebbe essere definita solo ai fini del presente regolamento e fatte salve le competenze degli Stati membri di definire e regolamentare le opere di costruzione e gli edifici.
10) Al fine di evitare che modelli di distribuzione innovativi siano utilizzati per eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno chiarire che qualsiasi fornitura di un prodotto nel corso di un'attività commerciale, anche quando la proprietà o il possesso dei prodotti sono trasferiti nell'ambito della prestazione di un servizio, sarebbe considerata come se il prodotto fosse messo a disposizione sul mercato.
11) Garantire la libera circolazione dei kit per i prodotti da costruzione sul mercato interno sosterrebbe la competitività dell'industria. Tale approccio amplierebbe la portata del mercato, razionalizzerebbe i processi di produzione per le imprese e migliorerebbe la comodità sia per i consumatori sia per le imprese.
12) La conformità dei prodotti da costruzione alla legislazione dell'Unione dipende spesso dalla conformità delle loro parti essenziali a tale legislazione. Tuttavia, dato che le parti essenziali sono spesso integrate in vari prodotti da costruzione, la sicurezza e la protezione dell'ambiente, compreso il clima, sarebbero meglio conseguite se tali parti essenziali fossero valutate a monte, ossia se le loro prestazioni e la loro conformità venissero valutate in anticipo e indipendentemente dalla valutazione del prodotto da costruzione finale in cui sono integrate. Analogamente la vigilanza del mercato sarebbe più efficiente se fosse possibile individuare le parti essenziali non conformi e concentrarsi su di esse. E' pertanto necessario stabilire norme obbligatorie applicabili alle parti essenziali dei prodotti da costruzione. Lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per le parti o i materiali destinati a essere utilizzati per i prodotti da costruzione che beneficerebbero dell'applicazione volontaria del regolamento.
13) Gli elementi, come i prodotti da costruzione, le loro parti essenziali o altre parti o materiali, possono essere immessi sul mercato in quanto tali o come una serie di componenti separati, destinati a essere utilizzati insieme e dovrebbero essere soggetti a determinate specifiche tecniche armonizzate. Al fine di semplificare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno identificare chiaramente gli elementi e i componenti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia, tale identificazione non dovrebbe precludere la possibilità di commercializzare i componenti come prodotti da costruzione quando tali componenti sono immessi sul mercato separatamente, come parti essenziali o in altro modo.
14) Pur mantenendo un ampio ambito di applicazione per l'eventuale applicazione del presente regolamento, la sua applicazione a determinati prodotti già armonizzati da altri atti giuridici dell'Unione dovrebbe essere esclusa per evitare sovrapposizioni normative. Sempre a tal fine, è altresì importante distinguere tra gli aspetti degli stessi prodotti contemplati dal presente regolamento e quelli disciplinati da altre normative settoriali. Sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti per l'illuminazione e dei prodotti elettrici ed elettronici, che sono soggetti alle direttive 2014/35/UE (5), 2014/30/UE (6), 2014/53/UE (7), e 2001/95/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il fatto di conferire al presente regolamento un ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia essere interpretato come l'intenzione di armonizzare tutti i prodotti che possono essere immessi sul mercato in modo da incorporarli nelle opere di costruzione. I prodotti che non si prestano a essere armonizzati, ad esempio a causa della loro relazione con il patrimonio culturale, l'utilizzo di materiali specifici che possono essere reperiti solo in determinate località o a condizioni eterogenee tra gli Stati membri, non dovrebbero essere soggetti all'effetto di armonizzazione del presente regolamento. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito scegliendo attivamente di non perseguirne la copertura attraverso specifiche tecniche armonizzate.
15) I prodotti usati soggetti al presente regolamento importati da paesi terzi dovrebbero, in assenza di norme specifiche per i prodotti usati, essere soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione.
16) I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
17) Per garantire il mantenimento di un forte legame tra le norme e le esigenze normative degli Stati membri, un gruppo di esperti dovrebbe dare sostegno alla Commissione nella preparazione delle richieste di normazione e di altre specifiche tecniche armonizzate. Il gruppo di esperti dovrebbe seguire un piano di lavoro elaborato sulla base dei contributi degli Stati membri in aggiunta alle priorità generali dell'Unione, quali gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed economia circolare. Nel definire le priorità del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla sostituzione delle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011. La Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e il Parlamento europeo su base annua in merito ai progressi nell'attuazione del piano di lavoro, incluse informazioni sulle richieste di normazione emesse, sul numero di norme proposte dalle organizzazioni europee di normazione, sul tempo medio necessario per la valutazione delle norme da parte della Commissione e sul rapporto tra le norme accettate dalla Commissione e quelle respinte.
18) Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale dell'armonizzazione del mercato interno dei prodotti da costruzione è necessario e opportuno rispondere alle esigenze normative degli Stati membri, definendo solo le caratteristiche essenziali necessarie per valutare la prestazione del prodotto. La definizione di tali caratteristiche essenziali e i metodi di valutazione ad esse applicabili dovrebbero fornire all'approccio meno oneroso un'affidabilità sufficiente ed evitare duplicazioni e incoerenze. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).
19) Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ciò è in linea con la recente tendenza della legislazione in materia di prodotti di sviluppare una soluzione di riserva nel caso in cui le organizzazioni europee di normazione non forniscano norme armonizzate valide. Quando un'organizzazione europea di normazione emette una norma armonizzata conformemente alla richiesta di normazione che comprende elementi che non soddisfano le esigenze normative degli Stati membri o che non sono allineati agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, la Commissione dovrebbe rivedere la richiesta di normazione o rendere la norma armonizzata obbligatoria con restrizioni. Dovrebbe essere possibile applicare una soluzione alternativa alle norme armonizzate che non sono conformi alla richiesta di normazione e riguardano una famiglia di prodotti o una categoria di prodotti che non è stata precedentemente contemplata da una norma armonizzata o che è già contemplata da una norma armonizzata applicabile da più di 5 anni o che è disciplinata da una norma armonizzata applicabile con restrizioni.
20) Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, tali norme dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento come norme di prestazione armonizzate, poiché soltanto tali norme obbligatorie conseguono l'obiettivo di consentire la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche del prodotto correlate ai requisiti di base delle opere di costruzione in considerazione della loro specifica situazione nazionale, come le differenze di clima, geologia e geografia e altre condizioni. Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia di prodotti o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In linea con la decisione n. 768/2008/CE, tali norme volontarie dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.
21) La valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali può richiedere la fissazione di livelli di soglia. I livelli di soglia volontari devono essere rispettati in relazione a determinate domande. I livelli di soglia obbligatori devono essere rispettati come condizione per l'immissione del prodotto sul mercato interno, indipendentemente dalla domanda.
22) Al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo definiti nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», nel piano d'azione per l'economia circolare e nel piano d'azione per l'inquinamento zero definiti nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» nonché di garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione, dato che la sicurezza è uno degli obiettivi da perseguire nella legislazione basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono necessari requisiti dei prodotti relativi alla funzionalità, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, compreso il clima. Nel fissare tali requisiti la Commissione dovrebbe far fronte ai rischi nell'ambito della sicurezza e tenere conto del potenziale contributo del prodotto al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica nel corso del loro ciclo di vita. Tali requisiti non riguardano la prestazione dei prodotti da costruzione. Contrariamente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (11) che lo precedeva, il regolamento (UE) n. 305/2011 non prevede la possibilità di stabilire tali requisiti dei prodotti. Tuttavia, talune norme armonizzate per i prodotti da costruzione contengono tali requisiti dei prodotti. Tali norme dimostrano la necessità pratica di tali requisiti relativi alla funzionalità, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente. L'articolo 114 TFUE, quale base giuridica del presente regolamento, impone altresì il perseguimento di un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe reintrodurre o convalidare i requisiti dei prodotti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di specificare tali requisiti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti.
23) La fabbricazione e la distribuzione di prodotti da costruzione diventano sempre più complesse, una circostanza questa che determina l'emergere di nuovi operatori specializzati, come i fornitori di servizi di logistica. Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento.
24) Al fine di promuovere pratiche armonizzate tra gli Stati membri anche qualora non sia stato possibile trovare un consenso in merito alle stesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull'attuazione del presente regolamento relativamente a una serie limitata di questioni. I rispettivi poteri conferiti dovrebbero riguardare gli obblighi e i diritti degli operatori economici e gli obblighi degli organismi notificati.
25) Al fine di migliorare la certezza del diritto e attenuare la frammentazione del mercato dell'Unione dei prodotti da costruzione è necessario definire chiaramente il settore regolamentato a livello dell'Unione, la cosiddetta «zona armonizzata», anziché gli elementi che continuano a rientrare tra le competenze degli Stati membri. Gli Stati membri restano competenti a stabilire disposizioni sulle opere di costruzione, compresa la loro progettazione e il loro dimensionamento. L'istituzione della zona armonizzata non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di specificare i requisiti nazionali relativi alle opere di costruzione e non dovrebbe ridurre il livello di protezione già esistente e giustificato negli Stati membri. Le politiche ambientali nazionali applicabili alle opere di costruzione non dovrebbero essere considerate divieti o ostacoli alla messa a disposizione di prodotti sul mercato purché rispettino la zona armonizzata.
26) Gli Stati membri fissano il livello di sicurezza delle opere di costruzione sulla base delle loro responsabilità nei confronti dei cittadini, mentre l'Unione europea stabilisce le condizioni quadro per il mercato interno. La competenza ad adottare disposizioni in materia di opere di costruzione spetta agli Stati membri. I requisiti di base applicabili alle opere di costruzione di cui al presente regolamento dovrebbero stabilire i collegamenti con i prodotti da costruzione tecnicamente necessari e fungere da base per la presentazione di richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione, degli atti delegati corrispondenti e di documenti per la valutazione europea.
27) La zona armonizzata dovrebbe applicarsi anche ai contratti pubblici, alle sovvenzioni o ad altri incentivi positivi, fatta eccezione per gli incentivi fiscali.
28) Al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e i legittimi interessi degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per riflettere meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. Per lo stesso motivo è opportuno istituire un meccanismo supplementare di autorizzazione preventiva che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o di protezione dell'ambiente, requisiti diversi da quelli stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate per i prodotti che rientrano nella zona armonizzata. Tale meccanismo dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità, in attesa di specifiche tecniche armonizzate aggiornate che rispondano alle loro esigenze normative, di notificare e chiedere l'autorizzazione per le misure nazionali che incidono sulla prestazione di una caratteristica essenziale non contemplata dalla specifica tecnica armonizzata. Tale meccanismo dovrebbe essere complementare alla possibilità per uno Stato membro di notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 114 TFUE, se ritiene necessario introdurre disposizioni nazionali basate su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a tale Stato membro in contrasto con le specifiche tecniche armonizzate. Al fine di garantire che le misure nazionali autorizzate rimangano solo come deviazioni temporanee dalla zona armonizzata, è importante consentire consultazioni rapide sulla necessità di aggiornare le specifiche tecniche armonizzate alla luce di tali esigenze normative anche, se del caso, attraverso richieste di normazione con scadenze specificamente fissate per affrontare l'urgenza in questione.
29) L'economia circolare, elemento fondamentale del piano d'azione per l'economia circolare, può essere promossa mediante sistemi obbligatori di cauzione-rimborso e l'obbligo dei fabbricanti di riacquisire la proprietà di prodotti nuovi, eccedentari o invenduti non fabbricati su misura. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare tali misure e a stabilire obblighi in materia di raccolta e trattamento dei prodotti da smaltire. Il proprietario del prodotto dovrebbe essere responsabile del trasporto al distributore, all'importatore o al fabbricante.
30) Al fine di migliorare la chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è necessario evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute e della sicurezza delle persone o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di atti giuridici dell'Unione diversi. Ciò è stato confermato dalla piattaforma REFIT, istituita dalla decisione C(2015) 3261 della Commissione, nella quale si raccomanda alla Commissione di affrontare in via prioritaria i problemi rappresentati dalla sovrapposizione e dalla ripetitività dei requisiti. Pur senza ridurre o interferire con il livello di protezione già esistente e giustificato negli Stati membri a livello edilizio, la Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altri atti giuridici dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento, nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto della salute e della sicurezza delle persone o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, verrebbe valutato parallelamente a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
31) Al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE per stabilire se determinati elementi rientrino nella definizione di prodotto.
32) Poiché il presente regolamento è elaborato in linea con il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ma le sue disposizioni sono adattate alle specificità settoriali dei prodotti da costruzione, esso sarà, con limitate eccezioni, l'atto giuridico utilizzato per armonizzare tutti gli aspetti pertinenti dei prodotti da costruzione, compresi gli aspetti di sostenibilità, anche se questi ultimi potrebbero essere affrontati anche attraverso il regolamento (UE) 2024/1781. Se un'esigenza politica è individuata orizzontalmente nel quadro del regolamento (UE) 2024/1781, la Commissione dovrebbe utilizzare principalmente il presente regolamento per rispondere a tale esigenza per quanto riguarda i prodotti da costruzione. Solo in casi eccezionali in cui i requisiti di cui al presente regolamento sono insufficienti e non possono essere modificati o integrati in tempi ragionevoli, dovrebbe essere possibile applicare il regolamento (UE) 2024/1781 in modo complementare ai prodotti da costruzione, a condizione che i costi amministrativi che ne derivano, anche a causa dell'eventuale assoggettamento degli operatori economici a due procedure di valutazione della conformità, si dimostrino ragionevoli. In via eccezionale, nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data a detto regolamento. Ciò vale ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento si applicherebbe ancora in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. E' opportuno che, in caso di conflitto con il regolamento (UE) 2024/1781, prevalgano le pertinenti disposizioni del presente regolamento. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.
33) Al fine di incentivare la conformità, il fabbricante dei prodotti da costruzione dovrebbe essere ritenuto responsabile in caso di dichiarazioni di prestazione e di conformità inesatte.
34) Il maggiore riutilizzo di prodotti da costruzione rientra nel passaggio a un'economia più circolare e nella riduzione dell'impronta ambientale e di carbonio della costruzione. Il mercato dell'usato per i prodotti da costruzione non è attualmente molto sviluppato e i requisiti dei prodotti da costruzione utilizzati in precedenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Pertanto, i prodotti da costruzione usati, compresi altri elementi usati oggetto del presente regolamento, dovrebbero essere oggetto di un'armonizzazione a lungo termine stabilendo la possibilità di elaborare specifiche tecniche armonizzate a norma del presente regolamento. Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero essere applicabili ai prodotti usati fino a quando il prodotto usato non è un rifiuto o ha cessato di esserlo. L'adozione di specifiche tecniche armonizzate per i prodotti usati non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione e la definizione dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Tuttavia, i prodotti direttamente riutilizzati in un'opera di costruzione non dovrebbero essere considerati nuovamente immessi sul mercato e pertanto non dovrebbero essere soggetti ad alcuna misura ai sensi del presente regolamento.
35) Al fine di chiarire l'estensione della zona armonizzata, è importante che tutte le specifiche tecniche armonizzate siano esplicite sul fatto che coprano o escludano dal proprio ambito di applicazione i prodotti usati. L'esclusione dei prodotti usati dall'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata non dovrebbe tuttavia impedire agli operatori economici di optare per l'applicazione del presente regolamento come se il prodotto usato fosse nuovo.
36) Secondo la definizione di prodotti usati, le specifiche tecniche armonizzate che includono esplicitamente i prodotti usati nel loro ambito di applicazione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti usati che sono stati sottoposti a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione definite dalla specifica tecnica armonizzata come processi di trasformazione non essenziali per le prestazioni del prodotto. Ai fini del calcolo dell'impatto ambientale dei prodotti rifabbricati durante il loro ciclo di vita, non andrebbero inclusi eventi precedenti all'ultima disinstallazione del prodotto, indipendentemente dalla specifica tecnica armonizzata. I prodotti rifabbricati dovrebbero inoltre beneficiare di requisiti o incentivi che promuovano un elevato contenuto riciclato.
37) Al fine di migliorare l'accesso a informazioni facilmente disponibili e complete sui prodotti da costruzione, contribuendo in tal modo alla sicurezza, alla funzionalità e alla sostenibilità di tali prodotti, è opportuno garantire che la dichiarazione di prestazione e conformità fornisca tutte le informazioni necessarie agli utenti e alle autorità. In considerazione della sua utilità per gli utenti, i fabbricanti dovrebbero poter includere in tale dichiarazione informazioni supplementari, a condizione che le dichiarazioni di prestazione e conformità restino uniformi e facilmente leggibili e che non siano utilizzate impropriamente come pubblicità.
38) Al fine di ridurre l'onere per gli operatori economici, in particolare i fabbricanti, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e di conformità dovrebbero essere autorizzati a fornire copie di tali dichiarazioni per via elettronica ed essere autorizzati a metterle a disposizione sui siti web a condizioni che non siano modificabili, leggibili dall'uomo e meccanicamente, disponibili, accessibili e inequivocabilmente collegate al prodotto. Al fine di semplificare le comunicazioni della catena di approvvigionamento, le dichiarazioni di prestazione e di conformità dovrebbero permetterebbe all'utente di svolgere attraverso un'applicazione informatica un controllo di conformità alle norme di applicazione dello Stato membro in cui il prodotto viene utilizzato. Un formato informatico standardizzato, che è richiesto per ciascuna specifica tecnica armonizzata, costituisce un importante prerequisito delle dichiarazioni leggibili meccanicamente.
39) Affinché i fabbricanti dimostrino che i prodotti da costruzione che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione, è necessario richiedere una dichiarazione di conformità complementare alla dichiarazione di prestazione, avvicinando così anche il sistema normativo per i prodotti da costruzione al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i potenziali oneri amministrativi, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di prestazione dovrebbero essere combinate. L'onere amministrativo per le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbe essere ulteriormente ridotto mediante disposizioni di semplificazione mirate, anche mediante la condivisione dei risultati di prova, il riconoscimento dei certificati, l'uso a cascata di una documentazione tecnica e di dichiarazioni senza valutazione, consentendo alle microimprese di utilizzare il sistema di valutazione e verifica più indulgente e riducendo i requisiti per i prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non in serie. Quando tali prodotti sono installati in un'unica opera di costruzione identificata, dovrebbero essere possibili esenzioni dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità. Qualora soddisfi i criteri per l'applicazione di una procedura semplificata e per l'esenzione dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità, il fabbricante dovrebbe avere la possibilità di scegliere uno di essi o di fornire una dichiarazione di prestazione e conformità senza applicare la procedura semplificata, in modo da adattare meglio la sua offerta alle esigenze dei potenziali clienti.
40) Al fine di conseguire l'allineamento con altre normative in materia di prodotti e fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione e di conformità. Il fabbricante si assume pertanto in questo modo la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e ai requisiti dei prodotti applicabili.
41) Occorre che diritti procedurali di tutti gli operatori economici e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto in relazione alle misure, alle decisioni o alle disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza del mercato e da altre autorità nazionali competenti siano garantiti conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). E' necessario che gli Stati membri garantiscano l'esistenza di adeguate procedure di ricorso avverso tali misure, decisioni o disposizioni.
42) Al fine di garantire la funzionalità, la sicurezza e la sostenibilità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che essi immettano, mettano a disposizione o contribuiscano a mettere a disposizione sul mercato solo prodotti da costruzione conformi ai requisiti vincolanti dell'Unione. Al fine di migliorare la chiarezza giuridica, è necessario stabilire esplicitamente gli obblighi degli operatori economici.
43) E' necessario che i fabbricanti di prodotti da costruzione determinino il prodotto-tipo in modo preciso e inequivocabile al fine di garantire una base precisa per la valutazione della conformità di tali prodotti ai requisiti dell'Unione. Al tempo stesso, al fine di evitare l'elusione dei requisiti applicabili, è opportuno vietare ai fabbricanti di creare nuovi prodotti-tipo laddove i prodotti in questione siano identici, tenuto conto delle caratteristiche fondamentali.
44) Sul mercato interno la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta la conformità ai metodi di valutazione in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate. Onde evitare la frammentazione del mercato e dichiarazioni fuorvianti derivanti dall'applicazione di metodi di valutazione diversi, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura consentita sui prodotti contemplati da una specifica tecnica armonizzata che indica che il prodotto in questione è stato valutato in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate ed è conforme ai requisiti dei prodotti applicabili. Il mercato dei prodotti da costruzione deve far fronte a una proliferazione di marcature che spesso non solo creano confusione e diffondono sfiducia tra gli operatori del mercato, ma anche inducono in errore i consumatori. Il ricorso a marcature supplementari incide negativamente sul valore probatorio della marcatura CE quando si basa su metodi di valutazione diversi da quelli definiti nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Inoltre, le PMI non sempre possono beneficiare di tali marcature, il che crea una distorsione tra gli operatori del mercato e potrebbe ostacolare l'accesso al mercato. Tali marcature supplementari non dovrebbero pertanto essere apposte sui prodotti unitamente alla marcatura CE. Tale divieto non impedisce tuttavia l'immissione sul mercato unico di prodotti recanti altre marcature, purché queste non inducano in errore il consumatore né creino confusione con la marcatura CE. Inoltre, le marcature non dovrebbero compromettere la visibilità, la leggibilità o il significato della marcatura CE. Tali marcature non dovrebbero pertanto contenere informazioni, testi o dichiarazioni in relazione alle prestazioni del prodotto.
45) Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate, se disponibile.
46) La documentazione tecnica sui prodotti da costruzione, redatta dal fabbricante, facilita la verifica di tali prodotti da parte delle autorità nazionali competenti e degli organismi notificati rispetto ai requisiti dell'Unione. Per migliorare l'accesso a informazioni complete, tale documentazione tecnica dovrebbe includere le informazioni necessarie ai fini della convalida del calcolo su cui si basa la valutazione della sostenibilità ambientale del prodotto da costruzione.
47) Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, i prodotti da costruzione e il relativo uso previsto dovrebbero essere individuati con precisione dal fabbricante. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati ad uso professionale. Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, i fabbricanti dovrebbero indicare il codice di identificazione unico specifico del fabbricante del prodotto-tipo sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del prodotto.
48) Per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, i fabbricanti dovrebbero cercare attivamente, archiviare e valutare le informazioni e adottare misure adeguate qualora sia stata confermata la non conformità o la prestazione insufficiente oppure vi sia un rischio in tal senso.
49) Al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione dovrebbe poter specificare i livelli di soglia minimi per le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione e requisiti ambientali dei prodotti che prevengano e riducano l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente. Tuttavia, il principio «sicurezza innanzitutto», applicabile tanto al prodotto da costruzione quanto alle opere di costruzione, dovrebbe essere rispettato in tutti i casi e dovrebbe comprendere la protezione della salute.
50) Con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione, i fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti possano essere utilizzati il più a lungo possibile. Un uso così lungo richiede una progettazione adeguata, l'uso di parti affidabili, la riparabilità dei prodotti, la disponibilità di informazioni sulla riparazione e l'accesso a pezzi di ricambio. Qualora i pezzi di ricambio non siano comunemente disponibili sul mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di imporre al fabbricante di garantire la disponibilità di tali pezzi di ricambio a un prezzo ragionevole e non discriminatorio per un periodo di dieci anni, prorogabile nel caso in cui si preveda che la disponibilità per un periodo più lungo aumenti la durata di vita del prodotto.
51) Al fine di migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare e con la gerarchia dei rifiuti, i requisiti dei prodotti dovrebbero altresì poter aumentare l'efficienza delle risorse, prevenire la produzione di rifiuti, dare priorità alla riparazione, al riutilizzo e alla rifabbricazione, favorire l'uso di materiali secondari, nonché tenere conto della riciclabilità del prodotto e della produzione di sottoprodotti. La preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio richiedono una progettazione specifica che faciliti in particolare la separazione di prodotti, componenti e materiali durante la disinstallazione, lo smantellamento e la demolizione nonché nella fase avanzata del riciclaggio e, ove possibile, eviti materiali misti, miscelati o intricati e sostanze che destano preoccupazione. Poiché le normali istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza non raggiungeranno necessariamente gli operatori economici responsabili della preparazione per il riutilizzo, del riutilizzo, della rifabbricazione e del riciclaggio, le informazioni necessarie a tale riguardo dovrebbero essere rese disponibili nei passaporti digitali dei prodotti accessibili mediante i supporti dati e sui siti web dei fabbricanti.
52) Le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza rappresentano uno strumento essenziale per fornire a un vasto gruppo che potrebbe averne bisogno informazioni sufficienti per prendere decisioni consapevoli in merito all'acquisto, all'installazione, all'utilizzo, alla manutenzione, allo smantellamento, al riutilizzo e al riciclaggio del prodotto. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare gli elementi che devono figurare nelle informazioni generali relative ai prodotti, nelle istruzioni per l'uso e nelle informazioni sulla sicurezza, mentre nelle norme armonizzate di prestazione dovrebbe essere possibile includere orientamenti su come contemplare tali elementi in relazione a un determinato prodotto. Tali orientamenti non dovrebbero tuttavia ampliare né limitare la responsabilità del fabbricante di fornire informazioni conformemente al presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di garantire un'attuazione adeguata e omogenea dell'obbligo di fornire informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza per determinate famiglie di prodotti o categorie di prodotti qualora ciò non sia possibile mediante le norme armonizzate di prestazione.
53) Alcuni prodotti da costruzione diventano rifiuti anche se non sono mai stati utilizzati. Per evitare questo spreco di risorse, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di obbligare i fabbricanti ad accettare di riacquisire, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, la proprietà di prodotti che, dopo la consegna in un cantiere o all'utilizzatore, non sono stati utilizzati e si trovano in uno stato equivalente a quello in cui sono stati immessi sul mercato.
54) Per poter compiere scelte consapevoli, gli utilizzatori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere sufficientemente informati sulle prestazioni ambientali dei prodotti, sulla loro conformità ai requisiti ambientali e sul grado di soddisfacimento degli obblighi ambientali del fabbricante a tale proposito. Di conseguenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura.
55) I mandatari sono spesso le uniche persone raggiungibili nel caso di prodotti importati, ma i fabbricanti spesso attribuiscono loro compiti molto limitati e non forniscono loro tutte le informazioni necessarie per rappresentare efficacemente i fabbricanti. Il ruolo e le responsabilità dei mandatari dovrebbero pertanto essere rafforzati e definiti chiaramente nel presente regolamento, ad esempio indicando i compiti che devono figurare nel mandato del fabbricante. Il mandato del mandatario non dovrebbe includere la redazione di documentazione tecnica. Tuttavia, ai fabbricanti dovrebbero essere consentito stipulare un contratto distinto con il loro mandatario a tal fine, al di fuori dell'ambito del mandato.
56) Nei casi in cui il presente regolamento stabilisce obblighi in merito all'immissione di un prodotto sul mercato, è opportuno che vi sia sempre un fabbricante. Qualora non vi sia alcun fabbricante ai sensi del presente regolamento, il distributore o l'importatore dovrebbero agire in qualità di fabbricante e assumerne le responsabilità.
57) Un operatore economico che modifichi un prodotto o lo immagazzini in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse. Tuttavia tale obbligo non dovrebbe essere imposto a un operatore economico che effettua il reimballaggio di prodotti, poiché altrimenti il commercio secondario e quindi la libera circolazione dei prodotti sarebbero ostacolati, e inoltre il reimballaggio non dovrebbe, in linea di principio, incidere sulle prestazioni o sulla sicurezza del prodotto da costruzione. Comunque, anche al fine di preservare le prestazioni e la sicurezza dei prodotti, l'operatore economico che effettua il reimballaggio dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione di tali operazioni per garantire che il prodotto non sia danneggiato e che gli utilizzatori siano comunque correttamente informati nella lingua prevista dallo Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione.
58) Alla luce dei suoi effetti sull'ambiente, il calcolo della sostenibilità ambientale di un prodotto da costruzione dovrebbe tenere conto anche dell'imballaggio utilizzato o che più probabilmente sarà utilizzato. Anche l'imballaggio di un prodotto può risultare fondamentale per preservarne le prestazioni lungo la catena di distribuzione fino all'utilizzatore. Sebbene l'imballaggio di per sé non sia incluso in altre valutazioni delle prestazioni di un prodotto, tutti gli operatori economici, nell'ambito del loro obbligo di adottare le misure necessarie per garantire la conformità costante dei prodotti al presente regolamento, dovrebbero essere tenuti a utilizzare imballaggi idonei a preservare le prestazioni e la conformità ai requisiti dei prodotti. L'imballaggio potrebbe di per sé rappresentare un rischio per gli utilizzatori e l'obbligo di fornire informazioni sui rischi connessi all'uso del prodotto dovrebbe tenerne conto.
59) Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per contribuire ad affrontare le carenze individuate e a migliorare la vigilanza del mercato, i prestatori di servizi di logistica, i mercati online e altri attori del mercato dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.
60) Per evitare l'elusione degli obblighi previsti dal presente regolamento quando la tecnologia di produzione coinvolge diversi attori che contribuiscono alla progettazione e alla fabbricazione di un prodotto da costruzione, è necessario stabilire un ruolo chiaramente definito del fabbricante nel caso in cui la persona fisica o giuridica che produce effettivamente un prodotto da costruzione assuma le responsabilità previste dal presente regolamento in relazione all'intero prodotto, a meno che non vi sia un'altra persona che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o si assume la responsabilità del prodotto redigendo una dichiarazione di prestazione e di conformità. Ciò è particolarmente importante in relazione alla stampa 3D, per cui una persona fisica o giuridica stampa i prodotti da costruzione in 3D e li immette sul mercato. Tale persona dovrebbe rispettare gli obblighi che incombono ai fabbricanti, anche per quanto riguarda l'utilizzo di serie di dati 3D appropriate e di materiali che sono stati sottoposti alle procedure applicabili ai prodotti nonché per quanto riguarda le informazioni che il fabbricante è tenuto a fornire delle serie di dati 3D e le informazioni che il fabbricante è tenuto a fornire del materiale per la stampa.
61) Nei casi in cui il prodotto non è destinato alle costruzioni, ma il suo aspetto può indurre i consumatori a utilizzarlo nelle opere di costruzione, il prodotto è corredato di istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza a norma del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) o di un'altra normativa applicabile, che indichino che, nonostante il suo aspetto, non è stato progettato come prodotto da costruzione. Le autorità di vigilanza del mercato devono adottare le misure opportune, compresa la possibilità di ritirare il prodotto dal mercato, qualora il suo aspetto possa generare confusione per il consumatore o comportare un uso improprio.
62) Per chiarire l'applicabilità del presente regolamento alle vendite online e ad altre vendite a distanza è opportuno definire a quali condizioni si considera che un determinato prodotto sia offerto a clienti nell'Unione. Poiché il commercio elettronico presenta maggiori probabilità di non conformità, gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo particolare per designare un'unica autorità di vigilanza del mercato per individuare le offerte di vendita a distanza rivolte ai clienti sul loro territorio, affinché le autorità di vigilanza del mercato competenti possano adottare misure adeguate. Le offerte nella valuta degli Stati membri, disponibili tramite un dominio Internet registrato in uno degli Stati membri o facente riferimento all'Unione o a uno degli Stati membri e per le quali è previsto l'invio in qualsiasi Stato membro, dovrebbero essere considerate rivolte a clienti nell'Unione. Anche altri elementi, come l'uso della lingua ufficiale di uno Stato membro, possono essere considerati dalle autorità di vigilanza del mercato come un'indicazione del fatto che l'offerta è rivolta a clienti nell'Unione.
63) Le tecnologie digitali, che offrono un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, stanno evolvendo rapidamente. La diffusione delle tecnologie digitali contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare.
64) Al fine di garantire la tempestiva adozione di norme armonizzate e documenti per la valutazione europea, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di renderli obbligatori prevedendo limitazioni dei loro effetti giuridici a norma del presente regolamento. Tali limitazioni dovrebbero poter comprendere, ad esempio, riferimenti obsoleti ad altre norme o ad altri documenti, disposizioni in contrasto con il presente regolamento o con altre normative dell'Unione, disposizioni in contrasto con altre norme armonizzate o disposizioni non conformi ai requisiti che devono essere soddisfatti in relazione ai principi fondamentali e ai punti di riferimento stabiliti in una richiesta di normazione.
65) Per garantire la coerenza del sistema, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro giuridico orizzontale per la normazione. Di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012 dovrebbe applicarsi anche, nella misura del possibile, alle norme rese obbligatorie in conformità del presente regolamento. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 deve quindi prevedere, tra l'altro, una procedura per sollevare obiezioni in relazione alle norme qualora tali norme non siano pienamente conformi ai requisiti giuridici applicabili o non soddisfino interamente i requisiti stabiliti nella pertinente richiesta di normazione o altri requisiti del presente regolamento.
66) La Commissione dovrebbe sostenere gli enti europei di normazione nell'elaborazione di orientamenti che stabiliscano un insieme chiaro e stabile di norme per l'intero processo di normazione, compresi i ruoli, le responsabilità, le competenze e i termini procedurali generali per tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché i modelli da utilizzare. La Commissione dovrebbe altresì fornire sostegno al fine di garantire la coerenza e la conformità delle norme ai requisiti giuridici e dovrebbe partecipare alle discussioni informali e formali degli enti europei di normazione che sviluppano i prodotti della normazione europea richiesti, in particolare su questioni riguardanti la conformità dei prodotti della normazione al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. Tali attività dovrebbero beneficiare dei lavori orizzontali svolti nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012.
67) Quando la Commissione approva mediante atti delegati le proposte degli enti europei di normazione relative a livelli di soglia volontari od obbligatori e alle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali e alle caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti, tali proposte dovrebbero essere corredate di una valutazione d'impatto, ove richiesto in conformità dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17).
68) Non trattandosi di atti di applicabilità generale, bensì della prima fase di una procedura amministrativa in due fasi che porta alla marcatura CE, i documenti per la valutazione europea non dovrebbero essere considerati specifiche tecniche armonizzate. Tuttavia i principi fondamentali dell'elaborazione di norme armonizzate, quali la trasparenza per i concorrenti, possono e dovrebbero applicarsi anche ai documenti per la valutazione europea. Inoltre i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere menzionati nel processo di valutazione e verifica allo stesso modo delle norme armonizzate. Al fine di garantire la trasparenza per i concorrenti, i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere resi accessibili al pubblico e i riferimenti a tutti i documenti per la valutazione europea dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
69) Attualmente il numero crescente di documenti per la valutazione europea poco distinguibili, che spesso hanno scarso valore aggiunto rispetto ad altri o alle norme armonizzate esistenti, rischia di rallentarne la pubblicazione. Per far fronte a questo rischio in modo efficace sotto il profilo dei costi, è opportuno stabilire o rendere più concreti alcuni principi per l'elaborazione e l'adozione di documenti per la valutazione europea. Inoltre il controllo da parte della Commissione dovrebbe essere rafforzato.
70) Qualora l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica («TAB») ritenga che l'elaborazione di un documento per la valutazione europea sia utile anche in assenza di una richiesta da parte di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB dovrebbe sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, la quale dovrebbe decidere se richiedere l'elaborazione del documento per la valutazione europea tenendo conto della giustificazione fornita dall'organizzazione dei TAB e delle esigenze del mercato.
71) I requisiti applicabili alle autorità designatrici dei TAB non dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle autorità notificanti, date le analogie tra i rispettivi ruoli. Per lo stesso motivo, i TAB dovrebbero avere lo stesso grado di indipendenza e controllo del processo decisionale degli organismi notificati.
72) Al fine di rispondere a una percentuale significativa di notifiche basate su valutazioni incomplete o errate, in particolare quando sono stati notificati organismi giuridici privi di proprie competenze tecniche interne, è necessario rendere più precisi i requisiti per gli organismi notificati, in particolare per quanto riguarda la loro indipendenza, la delega ad altri soggetti giuridici e la propria capacità di operare; richiedere che gli organismi notificati dispongano in misura sufficiente di adeguato personale qualificato e verificare l'adeguatezza del personale, compito per il quale una matrice delle qualifiche può rappresentare uno strumento efficiente; garantire e verificare che sia l'organismo notificato a controllare effettivamente il personale, l'assegnazione di esperti esterni, le procedure, i criteri e il processo decisionale, e non un subappaltatore, una filiale o un'altra impresa appartenente alla stessa famiglia di imprese; ed ampliare la documentazione che gli organismi devono fornire al momento della domanda di designazione come organismo notificato, in modo da fornire una base più approfondita e relativamente più equa per la decisione delle autorità notificanti.
73) Onde garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è necessario garantire che gli organismi di accreditamento utilizzino come base per l'accreditamento il presente regolamento e non norme divergenti. E' inoltre importante garantire che gli organismi di accreditamento valutino la capacità dell'organismo richiedente e non di un gruppo di imprese, in quanto è l'organismo richiedente stesso che dovrà controllare la certificazione futura.
74) Per raggiungere la parità di condizioni ed evitare l'incertezza del diritto, gli obblighi degli organismi notificati dovrebbero essere definiti in modo più chiaro e resi espliciti, tanto per le loro attività di valutazione e verifica quanto per gli aspetti connessi.
75) Al fine di evitare legami tra il personale degli organismi notificati e i fabbricanti, gli organismi notificati dovrebbero poter consentire la rotazione tra il personale che svolge compiti diversi di valutazione della conformità.
76) Le autorità degli Stati membri potrebbero avere domande a cui soltanto un determinato organismo notificato è in grado di rispondere. Gli organismi notificati dovrebbero pertanto rispondere anche alle eventuali domande delle autorità di altri Stati membri.
77) Per consentire alle autorità di individuare più facilmente i casi di non conformità degli organismi notificati, dei fabbricanti e dei prodotti e per garantire parità di condizioni, gli organismi notificati dovrebbero essere autorizzati e, qualora la non conformità possa essere dimostrata in modo evidente, addirittura essere tenuti a trasmettere in modo proattivo le informazioni sui casi di non conformità alle pertinenti autorità nazionali competenti o alle autorità notificanti. Gli organismi notificati non dovrebbero tuttavia andare oltre l'obbligo di informazione indagando su operatori diversi dai propri clienti o dai propri omologhi.
78) Al fine di creare condizioni di parità per gli organismi notificati e i fabbricanti è opportuno rafforzare il coordinamento tra gli organismi notificati. Poiché soltanto la metà degli attuali organismi notificati partecipa di propria iniziativa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati già esistente, la partecipazione diretta o tramite rappresentanti designati a tale gruppo dovrebbe diventare obbligatoria.
79) I tentativi di stabilire procedure semplificate per le piccole e medie imprese nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011 e di ridurre così gli oneri e i costi a carico delle PMI e delle microimprese non sono stati del tutto efficaci e sono spesso stati fraintesi o non utilizzati per mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa la loro applicazione. Affrontando le carenze individuate e basandosi nel contempo sulle norme precedentemente stabilite è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le PMI garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.
80) Il riconoscimento dei risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 305/2011, dovrebbe essere generalizzato, al fine di ridurre in generale l'onere per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti. Tale meccanismo di riconoscimento è particolarmente necessario per evitare multiple valutazioni della sostenibilità ambientale delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finali.
81) Per garantire la certezza del diritto in caso di problemi di sicurezza o prestazione, tale riconoscimento dovrebbe essere consentito soltanto se gli operatori economici valutati e verificati accettano di cooperare tra loro e con gli organismi notificati interessati, anche ai fini della necessaria condivisione dei dati.
82) La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento e dal pertinente diritto dell'Unione a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni su casi di non conformità attraverso un portale per i reclami istituito e gestito dalla Commissione. La gestione dei reclami rispetta il diritto a una buona amministrazione conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel trattare i reclami la Commissione dovrebbe tenere conto della pertinenza e della fondatezza del reclamo, dando priorità ai reclami che sollevano questioni aventi ripercussioni negative di portata particolarmente ampia per i cittadini o per il mercato interno. Affinché un reclamo sia ritenuto fondato, la Commissione dovrebbe in particolare verificare se esso riesce a esporre una rimostranza o se solleva una questione in merito alla quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente che è stata comunicata al reclamante. La Commissione dovrebbe rispondere al reclamante senza indebito ritardo e trasmettere in maniera efficiente i reclami agli Stati membri interessati, i quali dovrebbero trattarli in modo tempestivo ed efficace conformemente ai rispettivi quadri giuridici e obblighi.
83) Al fine di colmare le carenze individuate per quanto riguarda la vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, il presente regolamento dovrebbe prevedere maggiori poteri giustificati per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e per la Commissione, che dovrebbero consentire alle autorità di intervenire in tutte le possibili circostanze problematiche.
84) La pratica della vigilanza del mercato ha dimostrato che, nella valutazione dei prodotti, a un certo punto nel tempo esiste un rischio di non conformità che non ha un'incidenza mentre, in un momento successivo, accade il contrario. Inoltre vi sono situazioni nelle quali vi è una non conformità diversa da quella formale che non determina un rischio. Per questi motivi, agli Stati membri dovrebbe essere conferito il potere di intervenire in tutti i casi di sospetta non conformità o rischio, mentre la definizione di «prodotto che presenta un rischio» deve essere estesa ai rischi per l'ambiente. E' necessario offrire agli Stati membri una flessibilità procedurale sufficiente per distinguere tra casi di non conformità ad alta e bassa priorità, e tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati anche sui casi meno importanti.
85) Per garantire l'applicazione efficace dei requisiti e rafforzare la vigilanza del mercato negli Stati membri, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, nonché elaborare prassi e metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato, compresi, ad esempio, elementi quali raccomandazioni sul numero e la tipologia di controlli che devono essere effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato su una specifica categoria o una specifica famiglia di prodotti o in relazione a requisiti specifici. E' opportuno che tali raccomandazioni si basino sulle buone pratiche messe a punto nel quadro della vigilanza del mercato.
86) Inoltre, al fine di rafforzare le capacità mediamente deboli delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e di conseguire un allineamento ulteriore al regolamento (UE) 2024/1781, è necessario fornire un sostegno più dettagliato al coordinamento amministrativo e conferire a tali autorità il diritto di recuperare i costi delle ispezioni e delle prove dagli operatori economici in relazione ai prodotti non conformi.
87) Per incentivare l'aumento delle capacità delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e per conseguire l'allineamento al regolamento (UE) 2024/1781, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle loro attività di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento, anche per quanto riguarda le sanzioni imposte.
88) Per servire meglio gli operatori economici, i punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero diventare più efficaci e dovrebbero pertanto ottenere maggiori risorse. Al fine di agevolare il lavoro degli operatori economici, i compiti dei punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero essere perfezionati ed ampliati in modo da includere informazioni sulle disposizioni del presente regolamento relative ai prodotti, nonché sugli atti adottati in conformità dello stesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sensibilizzare gli operatori economici in merito ai punti di contatto per i prodotti da costruzione sul loro territorio.
89) Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di coordinamento adeguato, efficiente ed efficace in termini di costi per garantire un'applicazione coerente degli obblighi e dei requisiti stabiliti e rafforzare il sistema generale, tenendo anche conto del fatto che possono sorgere nuove questioni interpretative in relazione alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti e delle opere di costruzione. Poiché decisioni divergenti creano condizioni diseguali, contribuiscono a rendere più complesso il quadro giuridico, creano ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno nonché oneri e costi amministrativi aggiuntivi per gli operatori economici, tali decisioni divergenti dovrebbero essere evitate da detto meccanismo di coordinamento.
90) In particolare, dovrebbe essere istituito un sistema di informazione e comunicazione destinato a raccogliere domande relative all'interpretazione, trovare soluzioni comuni adeguate e migliorare la condivisione delle informazioni al riguardo. Per facilitare la condivisione delle informazioni, tale sistema dovrebbe basarsi su sistemi nazionali. Tali sistemi nazionali dovrebbero inoltre individuare i casi di applicazione disomogenea del presente regolamento, al fine di garantire che le pratiche divergenti non diventino una prassi comune e permanente. Il sistema di informazione e comunicazione dovrebbe inoltre trattare le questioni sollevate in relazione all'emergere di nuovi prodotti o modelli commerciali, a situazioni impreviste e a situazioni nelle quali si applicano anche altre disposizioni del diritto dell'Unione.
91) La digitalizzazione e la disponibilità delle informazioni sui prodotti aumenta la trasparenza a vantaggio della sicurezza dei prodotti e della protezione dell'ambiente e della salute umana, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli operatori economici. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione allineato, nella misura del possibile, al passaporto digitale dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2024/1781.
92) Al fine di migliorare la leggibilità meccanica, occorre mettere a punto un dizionario di dati comune basato su norme europee, vale a dire uno strumento che consenta di disciplinare e pubblicare la struttura dei dati nonché le loro definizioni e descrizioni significative per tutti i prodotti da costruzione pertinenti. Per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il dizionario di dati dovrebbe includere tutte le caratteristiche essenziali e le altre proprietà stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, nonché altre informazioni richieste dal presente regolamento. Un dizionario di dati armonizzato a livello dell'Unione consente la classificazione e l'uso di definizioni strutturate sia da parte delle autorità nazionali competenti che nell'ulteriore digitalizzazione del settore delle costruzioni, in particolare nella modellazione delle informazioni di costruzione, nei registri degli edifici, nei passaporti digitali e nei registri.
93) Per migliorare il livello di competenza degli operatori economici, armonizzare il loro processo decisionale e creare per loro condizioni di parità, è opportuno organizzare corsi di formazione per le autorità di vigilanza del mercato, i punti di contatto di prodotti da costruzione, le autorità designatrici, le autorità notificanti, i rappresentanti degli organismi notificati e i TAB. Gli stessi obiettivi dovrebbero essere perseguiti anche mediante scambi di personale tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità notificanti e gli organismi notificati di due o più Stati membri.
94) Gli Stati membri non dispongono sempre della competenza tecnica per adempiere tutti gli obblighi che incombono loro conformemente alla normativa dell'Unione cumulativamente per tutti i settori di prodotti. Di conseguenza ottengono un sostegno informale da altri Stati membri. Poiché tale sostegno è inevitabile in alcuni casi, il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme di base per tale sostegno, in particolare per chiarire le responsabilità.
95) Le attività commerciali connesse ai prodotti da costruzione stanno gradualmente diventando sempre più internazionali. Di conseguenza si verificano situazioni in cui è necessario contrastare anche la non conformità di operatori economici con sede al di fuori dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere disposizioni in materia di cooperazione internazionale.
96) Un certo numero di paesi terzi applica la normativa dell'Unione in materia di prodotti o almeno riconosce i certificati rilasciati in conformità della stessa, sulla base di accordi internazionali o unilateralmente, nell'interesse dell'Unione. Al fine di incentivare tali paesi terzi a continuare tale pratica e altri paesi terzi a fare altrettanto, è opportuno prevedere, caso per caso, alcune possibilità supplementari per i paesi terzi che applicano la normativa dell'Unione in materia di prodotti o riconoscono i certificati rilasciati in conformità della stessa. Per questo motivo dovrebbe essere possibile, previa consultazione degli Stati membri, sostenere tali paesi terzi particolarmente cooperativi consentendo loro di partecipare a determinate formazioni e al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione, al sistema di informazione per un processo decisionale armonizzato e allo scambio di informazioni tra le autorità. Inoltre, per lo stesso motivo, dovrebbe essere possibile informare tali paesi terzi particolarmente cooperativi in merito a prodotti non conformi o che pongono rischi.
97) Al fine di incentivare l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo distorsioni del mercato, nonché di assicurare l'allineamento con il regolamento (UE) 2024/1781, gli incentivi per l'uso di prodotti da costruzione sostenibili offerti dagli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di coordinare gli incentivi degli Stati membri al fine di stimolare la domanda di determinati prodotti ecosostenibili. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere incentivi per promuovere prodotti da costruzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili non contemplati da specifiche tecniche armonizzate, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
98) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di promuovere l'uso di prodotti da costruzione sostenibili, che contribuirebbe agli obiettivi di conseguire la neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, nonché di conseguire l'allineamento con il regolamento (UE) 2024/1781, le pratiche in materia di appalti pubblici degli Stati membri dovrebbero essere conformi ai requisiti di prestazione minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione stabiliti dagli atti delegati. La Commissione dovrebbe decidere le caratteristiche essenziali di cui tenere conto e la loro attuazione sotto forma di uno o più dei seguenti elementi: specifiche tecniche, criteri di selezione, clausole di esecuzione dell'appalto o criteri di aggiudicazione dell'appalto. I requisiti di prestazione minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale riguardano unicamente le caratteristiche essenziali e non escludono la possibilità degli Stati membri di essere più ambiziosi nei loro appalti esigendo prestazioni migliori in relazione alle pertinenti caratteristiche essenziali, rispettando nel contempo la zona armonizzata.
99) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se del caso, essere tenuti ad allineare i loro appalti a criteri specifici in materia di appalti pubblici verdi, da stabilire negli atti delegati di cui al presente regolamento. I criteri per determinate famiglie di prodotti o categorie di prodotti dovrebbero essere rispettati qualora i contratti richiedano una prestazione minima obbligatoria in materia di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali coperte da specifiche tecniche armonizzate. Tali requisiti minimi dovrebbero essere stabiliti secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Nell'elaborare atti delegati relativi agli appalti pubblici verdi, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle diverse circostanze geografiche, sociali ed economiche degli Stati membri. Nel valutare gli effetti sulla situazione del mercato, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione, tra l'altro, gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza, le PMI e i migliori prodotti e soluzioni ambientali disponibili sul mercato. Nel valutare la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che le diverse amministrazioni aggiudicatrici nei vari Stati membri potrebbero avere capacità di bilancio diverse. In casi debitamente giustificati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter derogare ai requisiti, ad esempio quando vi è un solo fornitore, non vi sono offerte adeguate o la sua applicazione comporterebbe un costo sproporzionato.
100) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno in caso di emergenze nel mercato interno di cui al regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), per i motivi indicati in tale regolamento, è necessario prevedere norme sui prodotti da costruzione designati come beni di rilevanza per le crisi, sull'attribuzione di priorità alla valutazione e alla verifica di tali prodotti, sulla valutazione e sulla dichiarazione di prestazione basata su norme e specifiche comuni, nonché sulla definizione delle priorità per le attività di vigilanza del mercato e sull'assistenza reciproca tra le autorità, nel caso di una modalità di emergenza del mercato interno attiva ai sensi di tale regolamento.
101) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze relative a nuovi dati scientifici, garantire il corretto funzionamento del mercato interno, facilitare l'accesso alle informazioni e garantire un'attuazione omogenea delle norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, IX e X e modificare il presente regolamento per specificare ulteriormente, aggiungere e rimuovere alcune funzionalità e rivedere alcune disposizioni al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità con il regolamento (UE) 2024/1781. Per gli stessi motivi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento determinando livelli soglia facoltativi o obbligatori in relazione alle caratteristiche essenziali, classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, e le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti; determinando elementi di richieste di normazione e le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori; stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all'allegato III; stabilendo norme sulla fornitura di informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e di informazioni sulla sicurezza per la rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti; determinando, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato IX; stabilendo le condizioni alle quali gli obblighi relativi alla valutazione della prestazione di un prodotto o al rispetto di determinati requisiti di prodotto possono essere soddisfatti mediante l'adempimento di obblighi previsti da altri atti giuridici dell'Unione; imponendo ai fabbricanti, per determinate famiglie di prodotti e categorie di prodotti, l'obbligo di mettere a disposizione sul mercato pezzi di ricambio specifici non comunemente disponibili per i prodotti che immettono sul mercato; stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti; creando un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione; e specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell'elaborare tali atti, la Commissione dovrebbe mirare a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e tenere conto delle esigenze delle PMI.
102) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
103) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell'ambiente, imperativi motivi d'urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
104) Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce norme concernenti un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti a norma del presente regolamento, che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, soddisfino requisiti che garantiscono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la protezione della salute e della sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, tale regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura o lo stesso effetto nel presente regolamento.
105) Per rendere più efficiente l'attuazione del presente regolamento e ridurre l'onere per gli operatori economici, dovrebbe essere possibile presentare domande e decisioni su supporto cartaceo o in un formato elettronico di uso comune. Per garantire la certezza del diritto, tali domande e decisioni dovrebbero essere valide soltanto se la firma elettronica soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e se la persona firmataria è incaricata di rappresentare l'organismo o l'operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell'Unione.
106) Per ridurre ulteriormente l'onere per gli operatori economici, dovrebbe essere possibile fornire la documentazione in un formato elettronico di uso comune e soddisfare i requisiti di informazione per via elettronica per impostazione predefinita.
107) Al fine di garantire un livello elevato di conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità e garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
108) Per garantire la certezza del diritto è opportuno specificare se e per quanto tempo le designazioni dei punti di contatto per i prodotti da costruzione, dei TAB o degli organismi notificati e le norme armonizzate, i documenti per la valutazione europea, le valutazioni tecniche europee e i certificati degli organismi notificati o i rapporti di prova adottati o rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 mantengano gli effetti giuridici a norma del presente regolamento. I rispettivi periodi di transizione dovrebbero essere sufficientemente lunghi da evitare strozzature per quanto riguarda la designazione degli organismi notificati e dei TAB nonché l'adozione o il rilascio di documenti per la valutazione europea, valutazioni tecniche europee e certificati o rapporti di prova degli organismi notificati.
109) Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire per quanto tempo i prodotti immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche rilasciate in conformità dei documenti per la valutazione europea adottati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possano essere immessi sul mercato.
110) Tanto le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione quanto i loro metodi di valutazione possono essere stabiliti soltanto mediante specifiche tecniche armonizzate da sviluppare per le varie famiglie di prodotti e categorie di prodotti o mediante documenti per la valutazione europea. Di conseguenza, i requisiti e gli obblighi incombenti agli operatori economici in relazione a una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti dovrebbero applicarsi obbligatoriamente soltanto a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore della specifica tecnica armonizzata relativa alla famiglia di prodotti o categoria di prodotti in questione, a meno che non sia specificata una data di applicazione successiva nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
111) Per facilitare un'agevole introduzione graduale di future specifiche tecniche armonizzate e tenendo conto del tempo necessario per redigere la dichiarazione di prestazione e di conformità, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a optare per l'applicazione volontaria del presente regolamento a decorrere dall'entrata in vigore di tali specifiche tecniche armonizzate.
112) E' necessario evitare che gli operatori economici possano eludere in modo permanente l'applicazione del presente regolamento applicando le specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011. Per questo motivo la Commissione dovrebbe ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea pubblicati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 e riguardanti una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti entro l'entrata in applicazione della specifica tecnica armonizzata adottata a norma del presente regolamento relativa a tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti.
113) Sebbene il concetto di requisiti di base per le opere di costruzione sia mantenuto quale collegamento tecnicamente necessario tra le opere di costruzione e i prodotti da costruzione, è opportuno precisare che essi non costituiscono obblighi a carico degli operatori economici o degli Stati membri, dal momento che il diritto di regolamentare le opere di costruzione è di competenza degli Stati membri. Al fine di trattare la valutazione ambientale dei prodotti da costruzione nonché i requisiti dei prodotti esistenti anche nelle attuali specifiche tecniche armonizzate, è opportuno elaborare un allegato I più completo, che comprenda altresì un elenco dettagliato delle caratteristiche essenziali ambientali predeterminate relative alla valutazione del ciclo di vita e un quadro per i requisiti dei prodotti. In tale occasione, dovrebbero essere eliminate le sovrapposizioni tra i requisiti di base delle opere di costruzione e dovrebbero essere forniti chiarimenti.
114) Al fine di raggiungere un'intensità minima di controllo della valutazione e della verifica dei fabbricanti da parte degli organismi notificati e di creare parità di condizioni tanto per i fabbricanti quanto per gli organismi notificati, l'allegato IX sui sistemi di valutazione e verifica dovrebbe determinare in modo più preciso e completo i compiti dei fabbricanti e degli organismi notificati nell'ambito di diversi possibili sistemi di valutazione e verifica. Inoltre tale allegato dovrebbe stabilire le valutazioni e le verifiche da effettuare per verificare la sostenibilità ambientale dei prodotti, in termini di prestazioni e requisiti dei prodotti. Quando la Commissione definisce il sistema di valutazione e verifica applicabile a una famiglia di prodotti o categoria di prodotti, i principi guida dovrebbero essere la continuità con il regolamento (UE) n. 305/2011 e la coerenza tra famiglie di prodotti.
115) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione sicuri e sostenibili sul mercato interno, contribuire alla transizione verde e digitale, e proteggere la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto questi ultimi tendono a stabilire requisiti molto divergenti per i prodotti da costruzione, con un livello disomogeneo di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione istituendo un quadro di valutazione armonizzato della prestazione dei prodotti da costruzione e specifici requisiti dei prodotti ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 75 del 28.2.2023.
Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2024.
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011).
GU C 474 del 24.11.2021.
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014).
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014).
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014).
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008).
Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989).
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019).
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico (GU L, 2024/2748, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:
a) norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
b) requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre:
a) i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; e
b) gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:
a) parti essenziali dei prodotti; e
b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alle scale mobili o ai loro componenti;
b) ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, di detta direttiva.
3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 TFUE. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le normative, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative nazionali che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti esentati non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 17. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell'Unione ai sensi del presente regolamento.
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014);
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;
2) «prodotto»: un prodotto da costruzione o un altro elemento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento come indicato all'articolo 2;
3) «permanente»: destinato a rimanere nell'opera di costruzione, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione;
4) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;
5) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione o la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione;
6) «prestazione»: il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili;
7) «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, e quelle che sono elencate come caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II;
8) «requisito di prodotto»: una caratteristica, conformemente all'allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato;
9) «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento;
10) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1020;
11) «serie di dati 3D»: una serie di dati numerici che descrivono la forma di un oggetto mediante le sue dimensioni esterne e le sue cavità;
12) «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell'acqua, compresi tra l'altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d'acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie;
13) «livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
14) «classe»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
15) «livello di soglia»: livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto in relazione a una determinata caratteristica essenziale;
16) «parte essenziale»: una parte utilizzata come componente o pezzo di ricambio di un prodotto e che è stata descritta da una specifica tecnica armonizzata come essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o la prestazione di un prodotto;
17) «kit»: un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione;
18) «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
19) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
20) «prodotto usato»: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un'opera di costruzione e che:
a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o
b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto;
21) «uso previsto»: la finalità di un prodotto quale definita nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o nei documenti per la valutazione europea;
22) «uso dichiarato»: l'uso previsto dal fabbricante, comprese le condizioni d'uso, stabilito nella documentazione tecnica, sulle etichette, nelle informazioni generali relative ai prodotti, nelle istruzioni per l'uso, nelle informazioni di sicurezza o nel materiale pubblicitario;
23) «riparazione»: il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riparato o i suoi componenti difettosi vengono sostituiti, al fine di riportare il prodotto in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso dichiarato;
24) «manutenzione»: un'azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento specificato;
25) «prodotto rifabbricato»: un prodotto che non è un rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un'opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, sono qualificate come essenziali per le prestazioni del prodotto;
26) «rischio»: un rischio quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1020;
27) «prodotto-tipo»: il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall'uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento, mentre prodotti identici di fabbricanti diversi appartengono a prodotti-tipo diversi;
28) «stato dell'arte»: il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, o un modo che è attualmente possibile applicando le tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che sia o meno la soluzione tecnologicamente più avanzata;
29) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;
30) «fornitore di servizi di logistica»: un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;
31) «famiglia di prodotti»: tutti i prodotti-tipo appartenenti a una delle famiglie di cui all'allegato VII;
32) «categoria di prodotti»: un sottoinsieme dei prodotti-tipo di una determinata famiglia di prodotti comprendente i prodotti-tipo che hanno in comune un determinato uso previsto, come specificato nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea;
33) «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo documentato, continuo e interno della produzione in uno stabilimento di produzione in relazione a determinati parametri o aspetti qualitativi, che riflette le specificità di una rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché di processi di fabbricazione e che mira alla costanza della prestazione o al rispetto continuo dei requisiti dei prodotti, eseguito conformemente all'allegato IX;
34) «importatore»: un importatore quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1020;
35) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento diversa dal fabbricante o dall'importatore che mette un prodotto a disposizione sul mercato, tra l'altro offrendo prodotti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate o esponendo prodotti ai clienti o agli installatori nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza, a titolo oneroso o gratuito;
36) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
37) «fabbricato in un unico esemplare»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, è necessario un riadattamento del processo di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;
38) «microimpresa»: una microimpresa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (1);
39) «su specifica del committente»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;
40) «permalink» (collegamento permanente): un collegamento Internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo («URL»);
41) «supporto dati»: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;
42) «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 2;
43) «organizzazione europea di normazione»: una organizzazione europea di normazione quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
44) «processo non in serie»: un processo che non è né prevalentemente automatizzato o prevalentemente realizzato utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto molto spesso in relazione al volume di produzione dall'operatore economico interessato o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese, determinato da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune, o dalla stessa struttura organizzativa;
45) «ritiro»: un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020;
46) «richiamo»: un richiamo quale definito all'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;
47) «mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti;
48) «interfaccia online»: un'interfaccia online quale definita all'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1020;
49) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti o ad altre persone che forniscono materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti;
50) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio a un fabbricante o a un fornitore di una parte essenziale, a condizione che il servizio sia pertinente per la fabbricazione di prodotti, compresa la loro progettazione o la loro disinstallazione in caso di prodotti utilizzati;
51) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
52) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;
53) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall'ultima disinstallazione dall'opera di costruzione fino allo smaltimento finale;
54) «punto unico di collegamento»: l'autorità designata come punto focale per i contatti con la Commissione e altri Stati membri su questioni relative ai prodotti da costruzione;
55) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere compiti di valutazione e verifica di parte terza a norma del presente regolamento e che è stato debitamente notificato;
56) «autorità notificante»: il singolo organismo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla notifica e al controllo degli organismi notificati;
57) «organismo di valutazione tecnica» o «TAB»: un organismo, designato a norma del presente regolamento, che emette valutazioni tecniche europee sulla base di documenti per la valutazione europea;
58) «autorità designatrice»: il singolo organo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla designazione e al controllo dei TAB in uno Stato membro;
59) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l'ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell'arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto e nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;
60) «prodotto che presenta un rischio grave»: un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1020;
61) «sottoprodotto»: un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE;
62) «riciclabilità»: la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione;
63) «beni di rilevanza per le crisi»: beni di rilevanza per le crisi come definiti dall'articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
64) «modalità di emergenza del mercato interno»: modalità di emergenza del mercato interno definita dall'articolo 3, punto 3) del regolamento (UE) 2024/2747.
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).
Regolamento (UE) 2024/2747 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza del mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate
1. La Commissione è supportata da un gruppo di esperti («gruppo di esperti sull'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione» o «gruppo di esperti sull'acquis del CPR»). Il gruppo di esperti sull'acquis del CPR è composto almeno da esperti designati dagli Stati membri, da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e da rappresentanti delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. Il gruppo di esperti sull'acquis del CPR assiste la Commissione nel trattamento delle richieste degli Stati membri di armonizzazione a livello dell'Unione attraverso specifiche tecniche armonizzate. In particolare, il gruppo di esperti sull'acquis del CPR assiste la Commissione nel definire e aggiornare un piano di lavoro per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate, nel preparare i contenuti tecnici relativi alle specifiche tecniche armonizzate, nel decidere sulla necessità di avviare le procedure in relazione alle specifiche tecniche armonizzate che presentano carenze, non sono disponibili o non sono in grado di coprire le esigenze di regolamentazione immediate, e nel determinare l'inclusione dei prodotti usati nelle specifiche tecniche armonizzate.
2. Previa consultazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, la Commissione stabilisce un piano di lavoro per l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate per le famiglie di prodotti elencate nell'allegato VII, compresi i requisiti dei prodotti, nonché le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per il loro uso e le informazioni sulla sicurezza, che copra almeno il triennio successivo. La Commissione stabilisce le priorità del piano di lavoro utilizzando una metodologia trasparente ed equilibrata, che è pubblicata insieme al piano di lavoro. Tale metodologia riflette almeno le esigenze di regolamentazione degli Stati membri, delle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti da costruzione e degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed economia circolare.
La Commissione pubblica il primo piano di lavoro entro l'8 gennaio 2026.
La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro almeno ogni tre anni. Pubblica il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della scadenza del piano di lavoro in vigore.
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e gli Stati membri circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo e comunica al Parlamento europeo e agli Stati membri le relative motivazioni.
3. Conformemente al piano di lavoro stabilito ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione e al gruppo di esperti sull'acquis del CPR le caratteristiche essenziali che richiedono per una famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché i metodi di valutazione, i livelli di soglia o le classi di prestazione e i requisiti di prodotto che ritengono necessari.
Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze di regolamentazione ai sensi del primo comma, la Commissione le integra o fornisce una motivazione per cui non è possibile farlo.
4. Sulla base dei requisiti di base per le opere di costruzione di cui all'allegato I e tenendo conto delle esigenze di regolamentazione comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo, nonché degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, la Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, individua gli aspetti tecnici necessari per preparare le richieste di normazione, comprese le pertinenti caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche essenziali e l'elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II costituiscono la base per la preparazione delle richieste di normazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
5. La Commissione garantisce che le caratteristiche essenziali siano coperte da specifiche tecniche armonizzate nella misura in cui lo sviluppo di tali specifiche sia proporzionato dal punto di vista tecnico ed economico.
6. La Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, individua i requisiti dei prodotti di cui all'articolo 7, così come altre specifiche tecniche armonizzate, e determina se i prodotti usati debbano essere coperti o esclusi da una richiesta di normazione o da una specifica tecnica armonizzata. Il gruppo di esperti sull'acquis del CPR è consultato con urgenza in merito alle notifiche degli Stati membri effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di modificare:
a) l'elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II, per adeguarlo al progresso tecnico e ai nuovi rischi ambientali e rispettare le priorità stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri;
b) le famiglie di prodotti elencate nell'allegato VII, per adeguarle al progresso tecnico e alle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.
Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione
1. I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate rese obbligatorie mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 («norme armonizzate di prestazione»). Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme armonizzate di prestazione forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
2. La Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le caratteristiche essenziali e i relativi metodi di valutazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia. La richiesta di normazione stabilisce i principi di base e i punti di riferimento per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Nella richiesta di normazione è indicato esplicitamente se i prodotti usati sono inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione della richiesta.
3. Nell'ambito delle richieste di normazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può anche chiedere alle organizzazioni europee di normazione di fornire i dettagli tecnici necessari per l'attuazione del sistema di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
4. Le richieste di normazione di cui al paragrafo 2 possono contemplare la richiesta di proporre uno o più dei seguenti elementi:
a) livelli di soglia facoltativi o obbligatori in relazione alle caratteristiche essenziali;
b) classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali;
c) le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti.
Tali richieste di normazione stabiliscono i principi di base e i punti di riferimento per la definizione degli elementi richiesti.
5. Se nella richiesta di normazione presentata dalla Commissione è contemplata la richiesta di proporre elementi conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando, per le famiglie o le categorie di prodotti e per gli elementi oggetto di tale richiesta, gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.
Previa consultazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, la Commissione può discostarsi dalle proposte dell'organizzazione europea di normazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, indipendentemente da eventuali previe richieste di normazione ma sulla base del parere del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in relazione a uno qualsiasi dei gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale di cui all'allegato X.
6. Nei casi in cui, in base alla natura o alle caratteristiche tecniche di un prodotto, emerga il fatto che le prove sarebbero superflue o ridondanti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o livello di soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori.
7. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altre normative dell'Unione, compresi i principi generali del diritto. La Commissione può valutare se le norme armonizzate siano conformi ad altre norme armonizzate a norma del presente regolamento o ad altre norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e ne presenta i motivi per iscritto alla corrispondente organizzazione europea di normazione e al gruppo di esperti sull'acquis del CPR entro sei mesi dalla trasmissione della norma armonizzata pertinente. Se ritiene che una norma, o parte di essa, sia insoddisfacente, la Commissione precisa quali siano le carenze. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
8. Se una norma armonizzata è conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfa i requisiti che occorre soddisfare in relazione ai principi di base e ai punti di riferimento stabiliti nella richiesta di normazione, nonché in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che rende tale norma obbligatoria. Un anno dopo tale adozione, la norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria ai fini del presente regolamento, a meno che nell'atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. E' specificata una data di applicazione successiva solo in casi eccezionali e il suo utilizzo è debitamente motivato. Una norma armonizzata di prestazione può essere applicata volontariamente a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione.
Se ritiene insoddisfacente una norma armonizzata o parte di essa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tale norma armonizzata obbligatoria con limitazioni.
Gli atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Qualora non sia possibile rendere una norma armonizzata obbligatoria con limitazioni, la Commissione può adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 6.
9. Se uno Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione, quest'ultima con il supporto del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, ritiene che una norma armonizzata di prestazione non soddisfi interamente i requisiti giuridici applicabili o non soddisfi le esigenze che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, si applica la procedura per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di modificare l'allegato X aggiungendo ulteriori gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale.
Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali
1. Benché la priorità sia attribuita all'elaborazione di norme, in deroga all'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 114 TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici a norma dell'articolo 5 del presente regolamento per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia.
Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata e:
i) la richiesta non è stata accettata; o
ii) la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non oltre tre anni dall'accettazione della richiesta di normazione; o
iii) la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e
b) negli ultimi cinque anni non è stato adottato alcun atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, che rende obbligatoria una norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici di cui all'articolo 5, o tale atto di esecuzione è stato adottato negli ultimi cinque anni, ma con limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull'acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione a una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti rispetto a una norma armonizzata di cui è stato pubblicato un riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in relazione alla quale è stato adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento a tale norma armonizzata o abroga tale atto di esecuzione. Se l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda solo parzialmente la norma armonizzata, la Commissione mantiene l'atto di esecuzione che stabilisce una norma armonizzata, che è soggetta a restrizioni.
5. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, ne informa la Commissione, presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione in questione.
6. La Commissione segue la procedura di cui all'articolo 5 per richiedere l'eventuale revisione o aggiornamento delle caratteristiche essenziali o dei metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie o categorie di prodotti contemplati dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se la norma armonizzata elaborata dall'organismo europeo di normazione è idonea ad essere adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione abroga l'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o le parti di tale atto che riguardano le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie di prodotti o categorie di prodotti contemplati dalla norma armonizzata.
Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità
1. Se una famiglia di prodotti, o una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia di prodotti, è contemplata da una norma armonizzata di prestazione o da un atto di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all'allegato III per tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti o per parti di essi.
2. Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti applicabili.
3. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare progetti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità («norme armonizzate volontarie») per i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora una norma armonizzata volontaria richiesta a norma del paragrafo 3 sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata volontaria conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012.
5. Qualora una norma armonizzata volontaria sia conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfi i requisiti in relazione ai requisiti dei prodotti stabiliti nella richiesta di normazione, la Commissione pubblica senza indugio il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Qualora il riferimento di una norma armonizzata volontaria non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni. Qualora il riferimento di una norma armonizzata non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non possa essere pubblicato come riferimento con limitazioni, la Commissione sottopone la questione all'attenzione del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e del gruppo di esperti sull'acquis del CPR.
7. Un prodotto soggetto ai requisiti dei prodotti che è conforme alle norme armonizzate volontarie o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti contemplati in tali norme o in parti di esse.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato III al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali, nonché di rispettare le priorità stabilite all'articolo 4, sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.
Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni le quali rappresentano un mezzo alternativo per conformarsi ai requisiti dei prodotti stabiliti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata volontaria riguardante i requisiti dei prodotti e:
i) la richiesta non è stata accettata; o
ii) la norma armonizzata volontaria relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
iii) la norma armonizzata volontaria non è conforme alla richiesta; e
b) nessun riferimento di norme armonizzate che contemplano i requisiti dei prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull'acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Un prodotto che è conforme alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, disciplinati da tali specifiche comuni o da parti di esse.
5. La Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti dei prodotti contemplati da una norma armonizzata volontaria il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 o 6.
6. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
1. Sono fornite informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza in relazione ai prodotti da costruzione contemplati da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. Il contenuto delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sulla sicurezza figura all'allegato IV.
2. Nell'ambito della richiesta di normazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all'organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti, fra cui dettagli tecnici, necessari per l'elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato IV.
3. Se la Commissione ritiene che gli orientamenti emanati dall'organismo europeo di normazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo per una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti non garantiscano un'attuazione adeguata e omogenea del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sulla fornitura di informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza per la rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato IV al fine di adeguarlo al progresso tecnico e alle nuove esigenze in materia di informazioni.
Sistemi di valutazione e verifica
1. La valutazione e la verifica della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, quali stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma degli articoli 5 e 6 o nei documenti per la valutazione europea di cui all'articolo 31, o della sua conformità ai requisiti dei prodotti adottati a norma dell'articolo 7, sono effettuate conformemente a uno o più sistemi indicati all'allegato IX.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato IX. Tali atti delegati possono stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi all'interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti, operando una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti. I sistemi di valutazione e verifica sono determinati prima che diventino applicabili le specifiche tecniche armonizzate o i documenti per la valutazione europea.
3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 tengono conto degli usi previsti, dei potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, della sensibilità del prodotto alle variazioni di prestazione in condizioni di produzione, della probabilità di errori durante la fabbricazione e della possibilità di individuare facilmente gli errori di fabbricazione. Tali atti delegati sono adattati alle rispettive famiglie di prodotti o categorie di prodotti e riducono al minimo l'onere per i fabbricanti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato IX al fine di:
a) introdurre ulteriori sistemi di valutazione e verifica, ove necessario, per adeguarsi al progresso tecnico; o
b) modificare i sistemi di valutazione e verifica esistenti per contrastare la non conformità sistematica da parte degli organismi notificati o dei fabbricanti e per armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi in essi contenuti, senza che tali modifiche aggiungano o eliminino alcun compito definito in un sistema.
Nell'adottare atti delegati in applicazione della lettera a), la Commissione non può introdurre sistemi aggiuntivi che impongano agli operatori economici obblighi più rigorosi di quelli previsti dal sistema 1+. Inoltre, la Commissione può introdurre tali sistemi aggiuntivi solo quando è evidente che gli orientamenti sull'applicazione dei sistemi esistenti si sono rivelati insufficienti.
Zona armonizzata e misure nazionali
1. Il presente regolamento e le specifiche tecniche armonizzate adottate in conformità dello stesso istituiscono congiuntamente una «zona armonizzata».
La zona armonizzata contempla tutti i prodotti soggetti a specifiche tecniche armonizzate.
Si presume che le specifiche tecniche armonizzate siano complete per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) la definizione di tutte le caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione;
b) la precisazione di tutti i requisiti dei prodotti diversi da quelli disciplinati da altre normative dell'Unione; e
c) la determinazione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili.
Le specifiche tecniche armonizzate per i nuovi prodotti si applicano ai prodotti usati provenienti da paesi terzi, a meno che la specifica tecnica armonizzata non preveda esplicitamente norme per i prodotti usati.
2. Gli Stati membri rispettano la zona armonizzata nelle loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali e non vietano né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da essa contemplati quando tali prodotti sono conformi al presente regolamento. Gli Stati membri non stabiliscono caratteristiche essenziali e relativi metodi di valutazione o requisiti dei prodotti diversi da quelli stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate.
La zona armonizzata non pregiudica il diritto degli Stati membri di specificare requisiti nazionali per l'uso di prodotti che sono soggetti a specifiche tecniche armonizzate. I metodi e i sistemi di valutazione per la valutazione e la verifica indicati in tali requisiti nazionali sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.
Gli Stati membri garantiscono che la messa a disposizione sul mercato di prodotti contemplati dalla zona armonizzata che sono conformi al presente regolamento non sia ostacolata da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscono come imprese pubbliche o da organismi privati che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.
3. Nell'adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri applicano in particolare le seguenti norme:
a) non sono stabiliti requisiti per le informazioni o le registrazioni correlate all'immissione del prodotto sul mercato diversi da quelli stabiliti nella zona armonizzata;
b) non sono rese obbligatorie valutazioni del prodotto diverse da quelle stabilite nella zona armonizzata;
c) non è richiesta alcuna marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alle prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalla zona armonizzata, a eccezione della marcatura CE, e le disposizioni vigenti nelle misure nazionali che impongono tali marcature sono ritirate;
d) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali rispettano i livelli di soglia stabiliti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5;
e) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non si basano su classi, sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all'articolo 5;
f) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non richiedono più valutazioni e verifiche di quelle stabilite a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) tutte le loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali relative ai prodotti da costruzione nel loro territorio che sono contemplati dalla zona armonizzata.
5. Qualora uno Stato membro ritenga necessario per motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell'ambiente e per rispondere a esigenze di regolamentazione immediate, adottare misure applicabili a prodotti all'interno della zona armonizzata in relazione a caratteristiche non stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità delle misure adottate e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare.
A tal fine, gli Stati membri si avvalgono della procedura istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Nell'avvalersi di tale procedura, gli Stati membri fanno riferimento al presente paragrafo e specificano quali elementi fanno parte della misura.
La Commissione risponde alla notifica entro i termini stabiliti nella procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535. Entro sei mesi dalla notifica, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o comunica i motivi per i quali respinge la misura nazionale.
Al ricevimento di una notifica di cui al primo comma, la Commissione, indipendentemente dall'intenzione di autorizzare la misura, sottopone senza indugio la questione al gruppo di esperti sull'acquis del CPR per consultazioni sulla necessità di richiedere in via prioritaria aggiornamenti delle norme armonizzate di prestazione esistenti.
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 5 se:
a) la misura notificata sembra essere debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell'ambiente, compreso il clima;
b) l'esigenza di regolamentazione non è coperta dalle specifiche tecniche armonizzate o da altre disposizioni del diritto dell'Unione;
c) la misura notificata non discrimina gli operatori economici di altri Stati membri;
d) la misura notificata è in grado di coprire la rispettiva esigenza di regolamentazione;
e) la misura notificata non costituisce un ostacolo grave al funzionamento del mercato dell'Unione; e
f) non si prevede che la misura notificata sarà contemplata da una norma armonizzata la cui elaborazione è dovuta entro un anno dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a seguito di una richiesta di normazione presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, oppure, al momento di tale notifica, non è stato presentato alcun atto di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, al comitato di cui all'articolo 90, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3. Essi sono ritirati una volta che l'esigenza di regolamentazione sia soddisfatta da specifiche tecniche armonizzate o da altre normative dell'Unione.
Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 4.
7. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di introdurre sistemi obbligatori di cauzione-rimborso o di obbligare i fabbricanti ad accettare di riacquisire, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, la proprietà di prodotti nuovi, eccedentari o invenduti non fabbricati su specifica del committente che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato, purché la misura non comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri.
8. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di vietare la distruzione dei prodotti eccedentari o invenduti o di subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018).
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015).
Relazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione
1. Al fine di evitare una doppia valutazione degli stessi aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell'ambiente in relazione ai prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni alle quali gli obblighi relativi alla valutazione della prestazione di un prodotto o al rispetto di determinati requisiti dei prodotti, tra cui l'equivalenza dei sistemi di valutazione e verifica di cui al presente regolamento e gli obblighi relativi alle informazioni generali relative ai prodotti, alle istruzioni per l'uso del prodotto e ai requisiti in materia di informazioni sulla sicurezza, possono essere soddisfatti mediante l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni previste nel diritto dell'Unione.
Le condizioni di cui al primo comma non consentono livelli di sicurezza dei prodotti meno rigorosi di quelli stabiliti a norma del presente regolamento.
2. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781, nonché il regolamento (UE) n. 1025/2012, prevalgono le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Dichiarazione di prestazione e di conformità
1. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente agli articoli 5 o 6, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato IX e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 7, il fabbricante verifica anche la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili specificati mediante atti delegati. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.
2. Redigendo la dichiarazione di prestazione e di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli eventuali requisiti dei prodotti applicabili e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione e di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora tale dichiarazione sia richiesta, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato.
Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, un fabbricante può decidere di non assoggettarsi al sistema di valutazione e verifica applicabile della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili e di non redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente e soddisfi tutte le condizioni seguenti:
i) è fabbricato mediante un processo non in serie;
ii) è prodotto a seguito di una specifica ordinazione;
iii) è installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera di costruzione; e
iv) è fabbricato conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;
b) il prodotto sia fabbricato con metodi esclusivamente atti alla conservazione del patrimonio e mediante un processo non in serie per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, conformemente alle normative nazionali applicabili.
Contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità
1. La dichiarazione di prestazione e di conformità è redatta in base al modello di cui all'allegato V. La dichiarazione di prestazione e di conformità descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.
Qualora siano applicabili i requisiti dei prodotti di cui all'articolo 7, la dichiarazione di prestazione e di conformità attesta che è stato dimostrato il rispetto di tali requisiti.
2. La dichiarazione di prestazione e di conformità comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate all'allegato II per le caratteristiche dichiarate. La prestazione comprende l'imballaggio utilizzato o che sarà molto probabilmente utilizzato ed è calcolata usando l'ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione.
Gli aggiornamenti del software di cui al primo comma diventano obbligatori ai fini del presente regolamento un anno dopo la loro pubblicazione. Gli aggiornamenti del software possono essere applicati a titolo volontario a partire dalla data della loro pubblicazione.
3. La dichiarazione di prestazione e di conformità riguarda quanto meno la prestazione di un prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:
a) le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da a) a d), a decorrere dall'8 gennaio 2026;
b) le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da e) a m), a decorrere dal 9 gennaio 2030;
c) le caratteristiche essenziali di cui all'allegato II, lettere da n) a s), a decorrere dal 9 gennaio 2032.
La dichiarazione di prestazione e di conformità comprende anche le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate, come stabilito negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.
4. Nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare il modello di cui all'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda le nuove esigenze in materia di informazioni, agevolare il rispetto dei requisiti di passaporto digitale dei prodotti di cui agli articoli 76 e 77 e garantire l'interoperabilità e la corretta integrazione con il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell'articolo 75.
6. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione e di conformità.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).
Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità
1. Il fabbricante fornisce per via elettronica una copia della dichiarazione di prestazione e di conformità di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, a meno che la dichiarazione non sia inclusa in un passaporto digitale del prodotto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 76 ed è disponibile grazie al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell'articolo 75.
Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione e di conformità.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un fabbricante può rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) garantisce che il contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità sia reso disponibile sul sito web in un formato elettronico non modificabile;
b) fornisce la dichiarazione di prestazione e di conformità in un formato leggibile dall'uomo e meccanicamente e offre la possibilità di scaricare una copia in un formato comunemente leggibile;
c) garantisce che il sito web in cui è stata resa disponibile la dichiarazione di prestazione e di conformità verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
d) garantisce che i destinatari dei prodotti da costruzione possano accedere gratuitamente alla dichiarazione di prestazione e di conformità;
e) fornisce istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione e di conformità redatte per tali prodotti disponibili sul sito web;
f) fornisce un collegamento tra il prodotto e la dichiarazione di prestazione e di conformità ad esso relativa attraverso il codice di identificazione unico del prodotto-tipo; i fabbricanti possono utilizzare un supporto dati, compreso un permalink, per fornire il collegamento, purché sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a).
3. Nell'ambito della richiesta di normazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all'organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti per garantire l'interoperabilità dei formati leggibili dall'uomo e meccanicamente di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Il fabbricante fornisce o rende disponibile nel passaporto del prodotto conformemente al paragrafo 1, o su un sito web conformemente al paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione e di conformità nella lingua o nelle lingue richieste dagli Stati membri in cui intende mettere a disposizione il prodotto. Un altro operatore economico che mette a disposizione un prodotto del fabbricante in un ulteriore Stato membro rende disponibile una o più traduzioni della dichiarazione di prestazione e di conformità nelle lingue richieste da tale ulteriore Stato membro unitamente alla rispettiva versione originale.
Principi generali e uso della marcatura CE
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente agli articoli 13 e 15. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali.
3. Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l'operatore economico indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti dei prodotti applicabili stabiliti conformemente al presente regolamento. Apponendo la marcatura CE, l'operatore economico diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
4. La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al presente regolamento, nonché la conformità del prodotto al presente regolamento.
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta su un'etichetta applicata al prodotto o all'imballaggio oppure, qualora anche ciò non fosse possibile, sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è seguita da:
a) le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta; oppure, nel caso di prodotti usati, le ultime due cifre dell'anno in cui il prodotto è stato disinstallato, seguite dalle ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta sul prodotto usato;
b) il nome e l'indirizzo della sede legale del fabbricante o il marchio di identificazione che consenta l'identificazione facile e univoca del nome e dell'indirizzo del fabbricante;
c) il nome e l'indirizzo della sede legale del mandatario o il marchio di identificazione che consenta l'identificazione facile e univoca del nome e dell'indirizzo del mandatario, qualora il fabbricante non abbia una sede di attività nell'Unione o scelga di avere un mandatario;
d) il codice di identificazione unico del prodotto-tipo;
e) il codice di dichiarazione della dichiarazione di prestazione e di conformità;
f) il numero di identificazione dell'organismo o degli organismi notificati che verificano il prodotto-tipo e che valutano il controllo della produzione in fabbrica, se applicabile; e
g) un supporto dati collegato al passaporto digitale del prodotto di cui all'articolo 76, se quest'ultimo è disponibile attraverso il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell'articolo 75.
Le informazioni elencate alle lettere d) ed e) del primo comma possono essere sostituite da un supporto dati, incluso un permalink collegato alla dichiarazione di prestazione e di conformità a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), se la dichiarazione di prestazione e di conformità è disponibile su un sito web. Le informazioni elencate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo possono essere omesse se è fornito un supporto dati di cui al primo comma, lettera g), del presente paragrafo.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.
Altre marcature e asserzioni di prestazione
1. Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano che la valutazione delle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili è dovuta avvenire in un modo diverso rispetto da quello stabilito dal presente regolamento.
I marchi di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuti (EN ISO 14024) possono essere apposti su un prodotto se soddisfano i requisiti di cui al primo comma.
2. Su un prodotto possono essere apposte le marcature consentite a norma del paragrafo 1 e altre marcature stabilite dalla normativa dell'Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.
3. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, la dichiarazione di un operatore economico in relazione alle prestazioni del prodotto, che riguarda una caratteristica essenziale contemplata dalla specifica tecnica armonizzata, è conforme al metodo di valutazione di tale caratteristica essenziale particolare stabilito nelle specifiche tecniche armonizzate.
4. In aggiunta, se un prodotto è coperto da specifiche tecniche armonizzate, le dichiarazioni sulle sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite in tali specifiche tecniche armonizzate possono essere fornite al di fuori della dichiarazione di prestazione e di conformità solo a condizione che siano già fornite anche in tale dichiarazione.
Il primo comma non si applica alle situazioni in cui, conformemente all'articolo 14, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione e di conformità.
Obblighi di tutti gli operatori economici
1. Gli obblighi degli operatori economici a norma del presente capo si applicano solo in relazione ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o ai prodotti recanti la marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea.
2. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa.
3. Su richiesta di un'autorità nazionale competente, un operatore economico notifica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:
a) che hanno fornito a tale operatore economico un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o che gli hanno fornito un servizio contemplato dal presente regolamento;
b) ai quali tale operatore economico ha fornito un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o ai quali ha fornito un servizio contemplato dal presente regolamento.
Nell'identificare gli operatori economici o gli altri attori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità nazionale competente almeno in merito ai seguenti dati:
a) i dati di contatto, compresi gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica, di tali operatori economici o attori;
b) il numero di registrazione fiscale e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di tali operatori economici o attori.
4. Gli operatori economici tengono a disposizione delle autorità nazionali competenti tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni da quando l'operatore economico ha fornito il prodotto o il servizio in questione o da quando questi ultimi gli sono stati forniti, fatto salvo il caso in cui i documenti o le informazioni siano stati resi disponibili attraverso il passaporto digitale del prodotto di cui all'articolo 76. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di un'autorità nazionale competente.
5. Gli operatori economici possono registrarsi nel corrispondente sistema nazionale istituito conformemente all'articolo 71, paragrafo 5.
Gli operatori economici mettono a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori canali di comunicazione, compresi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica o sezioni dedicate del proprio sito web, che consentano loro di segnalare eventuali incidenti, nonché qualsiasi altro inconveniente o problema di sicurezza riscontrato in relazione al prodotto.
6. Qualora ritengano che un prodotto non conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Gli operatori economici possono informare le autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi altra probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza, alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli operatori economici sono responsabili delle violazioni del presente articolo e degli articoli di cui al presente capo in relazione alle loro attività, conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Diritti dei fabbricanti
1. I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi le informazioni necessarie in relazione ai loro prodotti per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Se sono soggetti a compiti di parte terza svolti da un organismo notificato, i fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori o prestatori di servizi di consentire a tale organismo notificato di accedere alla loro documentazione e ai loro locali nella misura in cui l'organismo notificato lo richieda per svolgere i suoi compiti.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fabbricanti che immettono sul mercato un prodotto usato o rifabbricato in relazione al fornitore del prodotto usato, compreso, se del caso, il disinstallatore. Le informazioni richieste possono comprendere, tra l'altro, informazioni sull'uso precedente del prodotto e sul processo di disinstallazione di quest'ultimo.
4. I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi i dati e i calcoli prescritti dall'articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle forniture o ai servizi prestati, comprese le necessarie relazioni di convalida rilasciate da un organismo notificato.
Obblighi dei fabbricanti
1. Quando immette un prodotto sul mercato, il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 27). Il fabbricante garantisce che la prestazione del prodotto sia valutata in relazione sia alle caratteristiche essenziali obbligatorie, sia alle caratteristiche essenziali destinate a essere dichiarate. Se il prodotto è coperto dai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il fabbricante garantisce che il prodotto sia stato altresì progettato e costruito conformemente a tali requisiti.
Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3D soddisfa gli obblighi che incombono ai fabbricanti al momento della sua immissione sul mercato. Gli obblighi comprendono, tra l'altro, l'uso di serie di dati 3D adeguate, l'uso di materiali conformi alle procedure applicabili a norma del presente regolamento e la verifica della compatibilità delle serie di dati 3D, dei materiali per la stampa e della tecnologia di stampa utilizzati.
2. Se la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state dimostrate conformemente al sistema o ai sistemi di valutazione e verifica applicabili di cui all'allegato IX, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e di conformità a norma degli articoli da 13 a 15, appone la marcatura CE conformemente agli articoli 17 e 18 e, se del caso, garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, come indicato al paragrafo 8 del presente articolo, e appone l'etichettatura a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
3. Come base per la dichiarazione di prestazione e di conformità, il fabbricante redige una documentazione tecnica in cui indica:
a) l'uso dichiarato, che rientra nell'ambito dell'uso previsto applicabile;
b) tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità;
c) informazioni sulle procedure in atto di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
d) informazioni sul sistema o sui sistemi applicabili di cui all'allegato IX;
e) se del caso, informazioni sull'applicazione delle procedure semplificate applicate a norma degli articoli da 59 a 61; e
f) il calcolo della prestazione di sostenibilità ambientale in relazione alle caratteristiche ambientali essenziali di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che i prodotti soddisfino la prestazione dichiarata e rimangano conformi al presente regolamento. La progettazione dei prodotti, compresi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, è adeguata. Se il prodotto è fabbricato in serie, il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che il prodotto mantenga la prestazione dichiarata e rimanga conforme al presente regolamento. Le modifiche della progettazione dei prodotti, inclusi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, sono adeguate. Le modifiche delle specifiche tecniche armonizzate applicabili sono tenute in debita considerazione e, qualora incidano sulla prestazione o sulla conformità del prodotto, fanno scattare una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione.
Ove lo ritenga opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione e della conformità dichiarate di un prodotto, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se opportuno, mantiene un registro degli stessi, e ne tiene informati gli importatori e i distributori.
5. Il fabbricante garantisce che i suoi prodotti rechino un codice di identificazione unico del prodotto-tipo specifico del fabbricante e, ove disponibile, un numero di lotto o di serie facilmente visibile e leggibile per gli utilizzatori. Qualora ciò non sia possibile in considerazione della natura del prodotto, le informazioni richieste sono fornite su un'etichetta apposta, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del prodotto.
Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» se sono necessarie competenze per utilizzarlo ed espone l'etichetta ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza. I prodotti non etichettati con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/988.
Il fabbricante espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento.
6. All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il fabbricante provvede affinché esso sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.
7. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, il fabbricante mette a disposizione un passaporto digitale del prodotto di cui all'articolo 76 attraverso il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 75, collegato a un supporto dati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g).
8. Al fine di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento imponendo ai fabbricanti, per determinate famiglie di prodotti e categorie di prodotti, l'obbligo di mettere a disposizione sul mercato pezzi di ricambio specifici non comunemente disponibili per i prodotti che immettono sul mercato.
L'obbligo stabilito dagli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo si applica per un periodo di 10 anni dopo che l'ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato, a meno che l'atto delegato non fissi un periodo diverso.
I fabbricanti soggetti all'obbligo di cui al primo comma offrono i pezzi di ricambio entro un termine di consegna ragionevolmente breve, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, e ne informano il pubblico.
9. Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il prodotto è di norma scelto o acquistato dai consumatori; e
b) il prodotto non presenta prestazioni ambientali complessive significativamente diverse nel corso del suo ciclo di vita in funzione della sua installazione.
L'etichettatura si basa sulle prestazioni del prodotto, valutate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e fornisce informazioni di facile comprensione per i consumatori che non sono esperti.
10. Gli atti delegati di cui al paragrafo 9 stabiliscono le modalità di apposizione dell'etichetta da parte del fabbricante, specificando quanto segue:
a) il contenuto dell'etichetta;
b) la configurazione dell'etichetta, tenendo conto della sua visibilità e leggibilità;
c) il modo in cui l'etichetta deve essere esposta ai clienti, anche in caso di vendita a distanza;
d) ove opportuno, i mezzi elettronici da usare per la creazione delle etichette.
11. Il fabbricante che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o al presente regolamento adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Se la questione è legata a un componente fornito o a un servizio prestato esternamente, il fabbricante ne informa il fornitore o il prestatore di servizi e l'autorità nazionale competente per il fabbricante.
12. Se il prodotto presenta un rischio, il fabbricante ne informa senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatari, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella sua distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto un utilizzatore finale o un consumatore che non può essere identificato o contattato direttamente, il fabbricante, attraverso i mezzi di comunicazione e altri canali adeguati per garantire la massima divulgazione possibile, diffonde informazioni in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di rischio grave, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.
Obblighi dei mandatari
1. Il fabbricante stabilito nell'Unione può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico.
La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i compiti seguenti:
a) tenere la dichiarazione di prestazione e di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto alla sua prestazione dichiarata e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;
c) risolvere il contratto qualora il fabbricante abbia agito in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento e informarne il fabbricante, le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività;
d) qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività; e
e) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato del mandatario e per porre rimedio alla non conformità degli stessi.
3. Il mandatario verifica a livello documentale che:
a) il prodotto rechi la marcatura CE e l'etichettatura conformemente all'articolo 22, paragrafo 9;
b) il prodotto sia accompagnato da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che tale dichiarazione sia disponibile a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2; e che
c) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi 5, 6 e 7.
4. Qualora un mandatario identifichi un caso di non conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, chiede al fabbricante di agire conformemente all'articolo 22, paragrafi 11 e 12.
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi al presente regolamento.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore garantisce che la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti siano state dimostrate dal fabbricante conformemente all'articolo 22, paragrafi 1 e 2.
L'importatore garantisce che:
a) il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 22, paragrafo 3;
b) il prodotto rechi la marcatura CE e l'etichettatura conformemente all'articolo 22, paragrafo 9;
c) il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2; e che
d) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi 5, 6 e 7.
3. L'importatore verifica che l'uso del prodotto sia stato dichiarato dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. L'importatore espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.
4. L'importatore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente responsabile.
6. L'importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, la propria sede di attività economica, il proprio indirizzo di contatto e, se disponibili, i propri mezzi elettronici di comunicazione.
7. L'importatore esamina i reclami e, se necessario, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei ritiri o richiami dei prodotti e tiene informati i fabbricanti e i distributori di tali controlli.
8. Gli importatori che ritengano o abbiano ragione di credere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori che vendono a utilizzatori finali adempiono altresì gli obblighi che incombono ai distributori.
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono prodotti a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che:
a) il prodotto rechi la marcatura CE e l'etichettatura conformemente all'articolo 22, paragrafo 9, ove richiesto;
b) il prodotto sia accompagnato, ove richiesto, da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;
c) il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 22, paragrafo 6, redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato;
d) il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 22, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 24, paragrafo 6.
3. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il distributore espone in modo visibile ai clienti le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento.
4. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti responsabili.
5. Il distributore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
6. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento provvede affinché siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi di un fabbricante a norma dell'articolo 22 qualora:
a) detto soggetto immetta sul mercato un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio;
b) detto soggetto modifichi un prodotto intenzionalmente o il prodotto sia modificato involontariamente in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento o adottati conformemente allo stesso;
c) detto soggetto metta a disposizione sul mercato un prodotto con un uso dichiarato diverso da quello attribuito dal fabbricante nel processo di valutazione e verifica;
d) detto soggetto dichiari che il prodotto presenta caratteristiche che si discostano da quelle dichiarate dal fabbricante; oppure
e) detto soggetto opti per assumere il ruolo di fabbricante.
2. Il paragrafo 1 si applica anche a un operatore economico che immette sul mercato:
a) un prodotto usato coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati;
b) un prodotto usato non coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati e non immesso sul mercato dell'Unione in precedenza;
c) un prodotto rifabbricato.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'operatore economico si limita a:
a) aggiungere le traduzioni delle informazioni fornite dal fabbricante;
b) sostituire l'imballaggio esterno di un prodotto già immesso sul mercato, anche in caso di modifica delle dimensioni dell'imballaggio, qualora il reimballaggio sia effettuato in modo tale che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente.
4. L'operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che tale operatore economico sia proprietario dei prodotti o presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto o la sua conformità al presente regolamento non possano essere alterati dal reimballaggio e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente. L'operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento.
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
1. Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento.
2. Il fornitore di servizi di logistica provvede affinché l'etichettatura e i documenti forniti dal fabbricante o dall'importatore siano disponibili o accompagnino il prodotto, in particolare:
a) la marcatura CE e l'etichettatura di cui all'articolo 22, paragrafo 9;
b) la dichiarazione di prestazione e di conformità;
c) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 22, paragrafo 6.
3. Il fornitore di servizi di logistica garantisce che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità di un prodotto alla prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. I fabbricanti o gli importatori di prodotti da costruzione forniscono ai rispettivi fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell'imballaggio, dell'indirizzamento o della spedizione e l'ulteriore funzionamento del prodotto.
4. I fornitori di servizi di logistica forniscono sostegno a ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità di vigilanza del mercato, dai fabbricanti, dai mandatari o dagli importatori.
5. Il fornitore di servizi di logistica che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non fornisce sostegno all'immissione del prodotto sul mercato finché tale prodotto non sia conforme alla pertinente dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il fornitore di servizi di logistica ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente responsabile.
Obblighi dei mercati online
1. Un mercato online:
a) ai fini della conformità all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento;
b) istituisce un punto di contatto unico per la comunicazione diretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri in relazione alla conformità al presente regolamento, che può essere lo stesso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065;
c) dà una risposta adeguata alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065;
d) coopera per garantire misure efficaci di vigilanza del mercato, anche astenendosi dall'ostacolare tali misure;
e) informa le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa in relazione ai casi di non conformità o sospetta non conformità di prodotti coperti dal presente regolamento;
f) instaura uno scambio regolare e strutturato di informazioni sui contenuti che sono stati rimossi dai mercati online su richiesta delle autorità nazionali competenti.
2. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.
3. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065 gli ordini di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo si applica anche ai fabbricanti, agli importatori o ai distributori che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online.
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022).
Vendite online e altre vendite a distanza
1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è rivolta a clienti nell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi rivolta a clienti nell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Si considera, tra l'altro, che un'offerta sia rivolta a clienti nell'Unione quando:
a) l'operatore economico utilizza la valuta di uno Stato membro;
b) il nome di dominio Internet utilizzato dall'operatore economico è registrato in uno degli Stati membri o l'operatore utilizza un dominio Internet che si riferisce all'Unione o a uno degli Stati membri; oppure
c) le zone geografiche verso le quali è disponibile la spedizione comprendono uno Stato membro.
Le condizioni di cui al primo comma non si applicano se l'operatore economico esclude esplicitamente ed efficacemente il mercato dell'Unione.
2. Se un operatore economico mette un prodotto a disposizione sul mercato online o mediante altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tale prodotto indica in modo chiaro e visibile, ove richiesto, la marcatura CE, le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'etichetta di cui all'articolo 22, paragrafo 9, e un supporto dati collegato a un passaporto digitale del prodotto conformemente all'articolo 22, paragrafo 7.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato di prodotti soddisfa gli obblighi previsti per gli operatori economici a norma del paragrafo 2 in relazione ai servizi prestati.
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici
Qualora sia necessario per garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti frammentino il mercato interno per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi e dei diritti di cui al presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
Documenti per la valutazione europea
1. I metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti, compresi i prodotti usati, in relazione alle loro caratteristiche essenziali possono essere stabiliti nei documenti per la valutazione europea, a condizione che i prodotti non siano coperti da:
a) una norma armonizzata resa obbligatoria da un atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 8;
b) un atto di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1; oppure
c) una norma armonizzata da presentare entro un periodo inferiore a un anno, conformemente a una richiesta di normazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Un prodotto non è considerato coperto dalle norme armonizzate o dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se:
a) l'uso dichiarato del prodotto non rientra nell'ambito di applicazione dell'uso previsto stabilito nella norma armonizzata o nell'atto di esecuzione;
b) i materiali utilizzati non sono identici ai materiali destinati a essere utilizzati conformemente alla norma armonizzata o all'atto di esecuzione; oppure
c) il metodo di valutazione stabilito nella norma armonizzata o nell'atto di esecuzione non è adeguato per tale prodotto.
3. A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante, di un gruppo di fabbricanti o di un'associazione di fabbricanti, o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione dei TAB può, d'intesa con la Commissione, redigere e adottare un documento per la valutazione europea.
I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I e l'elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II costituiscono la base per la preparazione dei documenti per la valutazione europea. L'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea seguono i principi e la procedura di cui all'articolo 32.
4. I documenti per la valutazione europea non sono redatti in relazione a una caratteristica essenziale o a un metodo di valutazione di un prodotto quando esiste un altro documento per la valutazione europea riguardante la stessa caratteristica essenziale o il medesimo metodo di valutazione in relazione a quel prodotto specifico, il cui riferimento sia già stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o che sia stato sottoposto alla valutazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.
5. L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea conformemente all'allegato VI, punto 5.
6. Dalla data di applicazione obbligatoria di una specifica tecnica armonizzata adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, o dell'articolo 6, paragrafo 1, riguardante lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto di un documento per la valutazione europea, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento. In tal caso la Commissione ritira il riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. I documenti per la valutazione europea costituiscono la base per le valutazioni tecniche europee di cui all'articolo 37.
Principi e procedura relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea
1. Nell'elaborare e adottare i documenti per la valutazione europea, i singoli TAB e l'organizzazione dei TAB seguono la procedura di cui all'allegato VI.
2. Nell'elaborare e adottare documenti per la valutazione europea, i singoli TAB e l'organizzazione dei TAB:
a) sono trasparenti nei confronti degli Stati membri, del fabbricante interessato e degli altri fabbricanti o portatori di interessi che chiedono di essere informati;
b) divulgano informazioni riservate alla Commissione solo se necessario per valutare la conformità di un documento per la valutazione europea alle disposizioni regolamentari e tutelano il segreto commerciale e la riservatezza;
c) specificano opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;
d) consentono un'adeguata partecipazione degli Stati membri e della Commissione;
e) sono efficaci sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e
f) garantiscono una collegialità e un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.
Il bilanciamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato VI, punto 3, nonché la divulgazione del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato VI, punto 8.
3. I TAB, insieme all'organizzazione dei TAB, sostengono interamente i costi dell'elaborazione e dell'adozione dei documenti per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui tale elaborazione sia avviata dalla Commissione.
4. I TAB e l'organizzazione dei TAB evitano la proliferazione di documenti per la valutazione europea qualora non vi sia alcuna giustificazione tecnica per differenziare i prodotti. Privilegiano, in particolare, l'estensione dell'ambito di applicazione dei documenti per la valutazione europea esistenti rispetto alla creazione di nuovi documenti.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione con l'organizzazione dei TAB, atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato VI al fine di aggiungere ulteriori norme procedurali per l'elaborazione e l'adozione di documenti per la valutazione europea, laddove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea.
Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea
1. Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea da un fabbricante, un gruppo di fabbricanti o un'associazione di fabbricanti rispetta i seguenti requisiti:
a) se il prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata o non è possibile redigere un documento per la valutazione europea a norma dell'articolo 31, il TAB comunica al richiedente che non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;
b) se il prodotto è coperto interamente da un documento per la valutazione europea il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il TAB informa il richiedente che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;
c) se il prodotto è idoneo per un documento per la valutazione europea di cui all'articolo 31 e nessun siffatto documento è in fase di elaborazione, il TAB informa il richiedente che saranno avviate le procedure di cui all'allegato VI.
Nei casi di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, ma qualora si preveda che una norma armonizzata riguardante lo stesso prodotto sia consegnata in un periodo superiore a un anno, come stabilito in una richiesta di normazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il TAB informa il richiedente della possibilità che non sia più utilizzato un documento per la valutazione europea a norma dell'articolo 31, paragrafo 6.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, il TAB comunica all'organizzazione dei TAB e alla Commissione il contenuto della richiesta e il riferimento a un atto delegato pertinente che stabilisce il sistema di valutazione e verifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o la mancanza di un siffatto atto delegato.
3. Se la Commissione ritiene che per il prodotto non esista un atto delegato adeguato che stabilisca il sistema di valutazione e verifica, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.
Pubblicazione di riferimenti
1. La Commissione, conformemente all'allegato VI, punto 9, valuta la conformità dei documenti per la valutazione europea alle specifiche tecniche armonizzate, al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. Se un documento per la valutazione europea è conforme ai requisiti giuridici applicabili, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale documento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora un riferimento a un documento per la valutazione europea non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni.
2. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un documento per la valutazione europea può, conformemente all'articolo 37, essere usato come base per una valutazione tecnica europea per un periodo di 10 anni, a meno che il riferimento del documento per la valutazione europea non sia stato ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o che il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6. Nell'ultimo anno di tale periodo l'organizzazione dei TAB può decidere di presentare il documento per la valutazione europea ai fini del rinnovo. In tal caso la Commissione riesamina il documento per la valutazione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Contenuto del documento per la valutazione europea
1. Il documento per la valutazione europea contiene gli elementi seguenti:
a) una descrizione del prodotto o della categoria di prodotti coperti e del suo uso previsto; e
b) l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto o della categoria di prodotti convenute tra il fabbricante e l'organizzazione dei TAB, così come le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto o della categoria di prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali elencate.
2. Il documento per la valutazione europea stabilisce:
a) i dettagli tecnici necessari per l'attuazione dei sistemi di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
b) gli orientamenti, compresi i dettagli tecnici necessari per l'elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato IV;
c) gli orientamenti volti a garantire l'interoperabilità dei formati leggibili dall'uomo e meccanicamente per la dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b).
3. Se la prestazione del prodotto può essere adeguatamente valutata con riferimento alle sue caratteristiche essenziali, compresi metodi e criteri di valutazione, già stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o in altri documenti per la valutazione europea, tali caratteristiche essenziali esistenti e i loro metodi e criteri sono integrati nel documento per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui non sia tecnicamente necessario discostarsi da tale norma.
Se del caso, tali principi si applicano anche ai livelli di soglia e alle classi di prestazione adottati conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
1. Gli Stati membri informano la Commissione:
a) se ritengono che un documento per la valutazione europea non sia del tutto conforme ai requisiti giuridici applicabili o non adempia alle condizioni da soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I e alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'allegato II;
b) se ritengono che un documento per la valutazione europea sollevi una grave preoccupazione per la salute e la sicurezza delle persone, la protezione dell'ambiente o la tutela dei consumatori;
c) se ritengono che un documento per la valutazione europea non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 1.
Lo Stato membro interessato motiva i suoi punti di vista. La Commissione si consulta con gli altri Stati membri in merito alle questioni sollevate dallo Stato membro interessato.
2. Alla luce dei pareri espressi dagli Stati membri, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei documenti per la valutazione europea in questione o se non pubblicarli, pubblicarli con limitazioni, conservarli, conservarli con limitazioni o ritirarli.
3. La Commissione informa gli Stati membri e l'organizzazione dei TAB della sua decisione di cui al paragrafo 2 e, all'occorrenza, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.
Valutazione tecnica europea
1. Una valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 34.
Purché esista un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 34, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di normazione. Tale rilascio è possibile fino a quando il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6.
2. Quando viene presentata una richiesta di valutazione tecnica europea, si applica la procedura di cui all'allegato VI.
3. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso dichiarato, nonché i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica.
La valutazione tecnica europea comprende anche la valutazione delle prestazioni per le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
5. Le valutazioni tecniche europee rilasciate sulla base di un documento per la valutazione europea restano valide per cinque anni dopo la fine del periodo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o per cinque anni dal ritiro del riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quando il pertinente documento per la valutazione europea di un prodotto non è più utilizzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, tale prodotto non può più essere immesso sul mercato sulla base di una valutazione tecnica europea.
6. I prodotti coperti da un documento per la valutazione europea per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea possono recare la marcatura CE e ottenere quindi lo stesso status dei prodotti recanti la marcatura CE sulla base di specifiche tecniche armonizzate, se il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento. Qualora tali obblighi facciano riferimento a specifiche tecniche armonizzate, il fabbricante fa invece riferimento al documento per la valutazione europea o, qualora anche le specifiche tecniche armonizzate siano pertinenti, fa riferimento a entrambi.
Autorità designatrice
1. Gli Stati membri che intendono designare TAB designano un'unica autorità designatrice responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la designazione dei TAB. Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e all'articolo 44. Gli Stati membri possono designare l'autorità notificante di cui all'articolo 43 come autorità designatrice. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1.
2. Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione.
Designazione, controllo e valutazione dei TAB
1. Gli Stati membri possono, tramite le loro autorità designatrici, designare TAB all'interno del proprio territorio per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII. Gli Stati membri possono inoltre designare TAB all'interno del proprio territorio come competenti per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui all'allegato VII.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome del TAB, il suo indirizzo e la famiglia o le famiglie di prodotti per cui è competente.
2. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun TAB.
La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei TAB designati a norma del presente regolamento per via elettronica e ne indica i numeri di identificazione, le famiglie di prodotti per le quali sono designati e le eventuali limitazioni nel modo più preciso possibile.
La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.
3. L'autorità designatrice controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designatrice impone ai TAB misure correttive in caso di violazione del presente regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e delle loro competenze e di qualsiasi modifica al riguardo.
4. I TAB informano senza indugio, e al più tardi entro 15 giorni, l'autorità designatrice in merito a eventuali modifiche che possono incidere sulla loro conformità ai requisiti di cui al presente capo o sulla loro capacità di adempiere gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.
5. Su richiesta dell'autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la loro conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.
6. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento, l'autorità designatrice ne limita, sospende o revoca la designazione per la famiglia di prodotti pertinente, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti. Se un TAB non ha rispettato ripetutamente le misure correttive imposte a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità designatrice ne può limitare, sospendere o revocare la designazione. L'autorità designatrice informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi limitazione, sospensione o revoca di una designazione. Si applicano l'articolo 53, paragrafo 2, e l'articolo 54.
Requisiti dei TAB
1. Un TAB è competente e dispone delle risorse per effettuare la valutazione in relazione alle famiglie di prodotti per le quali è stato designato. Il personale avente compiti decisionali e almeno la metà del personale tecnico competente sono alle dipendenze del TAB a norma del diritto nazionale dello Stato membro designante.
2. Il TAB soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, nell'ambito di applicazione della sua designazione. Si applicano l'articolo 46, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 46, paragrafo 6, lettere a) e b), l'articolo 46, paragrafi 7, 8, 9 e 11 e l'articolo 47.
3. Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.
4. Un TAB partecipa alle attività dell'organizzazione dei TAB o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato in merito a tali attività.
Coordinamento dei TAB
1. I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica («organizzazione dei TAB») a norma del presente regolamento.
2. L'organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:
a) fornisce alla Commissione i pertinenti contenuti tecnici relativi ai documenti per la valutazione europea quando è prevista l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate basate sulle stesse famiglie di prodotti conformemente al piano di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Tali informazioni si basano su una stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni europee di normazione;
b) organizza il coordinamento dei TAB e, se necessario, assicura la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;
c) assicura che i TAB condividano esempi delle migliori pratiche al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;
d) elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;
e) coordina l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 2, e all'articolo 61, paragrafo 2, e fornisce il sostegno necessario a tal fine;
f) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle procedure di cui all'articolo 60, paragrafo 2, e all'articolo 61, paragrafo 2, e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita;
g) comunica eventuali osservazioni relative a un TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 61, paragrafo 2, alla Commissione e allo Stato membro che ha designato tale TAB;
h) riferisce annualmente alla Commissione in merito:
i) all'esecuzione dei compiti di cui sopra;
ii) all'assegnazione dei compiti di elaborazione di documenti per la valutazione europea ai TAB;
iii) alla distribuzione geografica uniforme dei compiti tra TAB;
iv) alle valutazioni tecniche europee rilasciate per ciascun documento di valutazione europea, compresa la distribuzione geografica dei TAB interessati e dei fabbricanti che ricevono i documenti; e
v) alle prestazioni e all'indipendenza dei TAB; e
i) assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.
Per lo svolgimento di tali compiti l'organizzazione dei TAB istituisce un segretariato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano adeguatamente con risorse umane e finanziarie all'organizzazione dei TAB. L'organizzazione dei TAB stabilisce il contributo di ciascun TAB, che è proporzionato tenendo conto del bilancio annuale o del fatturato annuale di ciascun TAB in relazione alle sue attività in qualità di TAB.
4. Il peso nel processo decisionale dell'organizzazione dei TAB non dipende dal contributo finanziario dei TAB, dal numero di documenti per la valutazione europea elaborati o dal numero di valutazioni tecniche europee da essi rilasciate.
5. La Commissione è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell'organizzazione dei TAB.
6. Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB per l'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni stabiliti in tali compiti.
Notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nella valutazione e nella verifica della prestazione, nella valutazione della conformità e nella verifica dei calcoli relativi alla sostenibilità ambientale ai fini del presente regolamento.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere tali compiti e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Autorità notificanti
1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la relativa conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 46 e 48.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dal loro organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 44. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.
4. L'autorità notificante si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui ai paragrafi 2 e 3.
Requisiti relativi alle autorità notificanti
1. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti di interessi con gli organismi notificati.
2. L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità notificanti di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti, che salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. Ai fini della notifica l'autorità notificante, anche nei casi in cui è l'organismo nazionale di accreditamento, valuta esclusivamente lo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. L'autorità notificante valuta l'organismo in relazione a tutti i requisiti e i compiti di valutazione e verifica di parte terza pertinenti.
7. L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici
1. La Commissione garantisce che siano istituiti e gestiti un coordinamento e una cooperazione adeguati tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici sotto forma di gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designatrici nel settore dei prodotti da costruzione. Tale gruppo si riunisce periodicamente e almeno una volta all'anno.
Le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici a norma del presente regolamento partecipano alle attività di tale gruppo.
2. La Commissione può stabilire le modalità specifiche per il funzionamento del gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designatrici.
3. La Commissione organizza scambi regolari di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica e le autorità notificanti e designatrici.
Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 12.
2. Un organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che esso valuta.
Non ha alcun legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, in particolare con i fabbricanti, i loro partner commerciali e gli investitori che detengono una partecipazione azionaria.
Tuttavia, un organismo appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. Ciò non preclude lo svolgimento, da parte dell'organismo, di attività di valutazione e verifica per fabbricanti concorrenti.
4. Un organismo di valutazione della conformità, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti che tale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di prodotti a fini personali.
Un organismo di valutazione della conformità, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza relativi alle famiglie di prodotti per i quali sono stati notificati.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività della loro società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività di valutazione o verifica.
Un organismo di valutazione della conformità non delega a un subappaltatore o a una filiale l'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altre norme interne, l'assegnazione del proprio personale a compiti specifici e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità.
5. Nel processo di valutazione e verifica gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico. Sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato IX e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo di valutazione della conformità stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone:
a) del personale competente necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica;
b) delle descrizioni delle procedure necessarie in base alle quali si effettua il processo di valutazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure, compresa una descrizione delle competenze che mostri in che modo il personale interessato, il relativo status e i rispettivi compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;
c) di politiche e procedure appropriate per distinguere i compiti che svolge in qualità di organismo di valutazione della conformità dalle sue altre attività;
d) delle procedure per lo svolgimento delle attività, che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutte le apparecchiature o impianti necessari.
7. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo intende essere notificato possiede:
a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni, comprese una conoscenza e una comprensione adeguate delle specifiche tecniche armonizzate applicabili, dei documenti per la valutazione europea e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
c) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.
8. Il personale responsabile dell'adozione di decisioni di valutazione:
a) è costituito da dipendenti dell'organismo di valutazione della conformità a norma della legislazione nazionale dello Stato membro notificante;
b) non ha alcun potenziale conflitto di interessi;
c) è competente per verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori;
d) è presente in numero sufficiente per assicurare la continuità delle attività e un approccio coerente alla valutazione della conformità.
9. E' garantita l'imparzialità dell'organismo, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni.
La remunerazione del gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni di un organismo non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai loro risultati.
10. Un organismo di valutazione della conformità sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione o verifica.
11. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato IX, tranne che nei confronti delle autorità notificanti e delle altre autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
12. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora un organismo di valutazione della conformità da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica dimostri la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nelle specifiche tecniche armonizzate di cui all'articolo 5, nei documenti per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie per i requisiti dei prodotti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, o nelle specifiche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o in parti di esse, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 46 nella misura in cui i documenti applicabili coprono tali requisiti.
Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
1. Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica o si serve di una filiale, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 46 e ne informa l'autorità notificante.
2. L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti, e controlla la loro competenza in relazione alla propria, come descritto all'articolo 46, paragrafo 6, lettera b).
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente.
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale e il lavoro svolto da questi ultimi a norma dell'allegato IX.
Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato
1. Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche inerenti alla natura del prodotto o all'apparecchiatura di prova, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato IX per i sistemi di valutazione e verifica 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.
Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti a operare al di fuori delle proprie strutture di prova e, a tale proposito, soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 46.
2. Prima di effettuare le prove di cui al paragrafo 1, gli organismi notificati verificano se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valutano se:
a) l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni; e
b) la qualità dei risultati delle prove è garantita.
Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità delle prove, comprese l'accuratezza e la tracciabilità della calibrazione e delle misurazioni, e dell'affidabilità dei risultati delle prove.
Domanda di notifica
1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere compiti di parte terza nei sistemi di valutazione e verifica presenta una domanda di notifica all'autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente, dalla descrizione delle competenze si cui all'articolo 46, paragrafo 6, lettera b), nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46. Il certificato di accreditamento si riferisce unicamente allo specifico organismo giuridico specifico che presenta la domanda di notifica e si basa, oltre che sulle norme armonizzate del caso, sulle prescrizioni e sui compiti specifici previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'organismo interessato non possa produrre un certificato di accreditamento, fornisce all'autorità notificante tutta la documentazione necessaria per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 46.
Procedura di notifica
1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46.
2. Le autorità notificanti notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
Eccezionalmente, nei casi che riguardano gruppi di caratteristiche essenziali di cui all'allegato X, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta una notifica tramite altre modalità elettroniche.
3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al pertinente documento per la valutazione europea e, ai fini del sistema di cui all'allegato IX, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente e la relativa attestazione di competenza.
Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al pertinente documento per la valutazione europea non è tuttavia richiesto nei casi riguardanti gruppi di caratteristiche essenziali di cui all'allegato X.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 46.
5. L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi dalla notifica, qualora non si faccia uso di un accreditamento.
Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. La Commissione inserisce le notifiche valide nell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
7. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.
Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.
Modifiche della notifica
1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 46 o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità nazionali notificanti e competenti responsabili, su loro richiesta.
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che l'organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, tra cui, all'occorrenza, la revoca della notifica.
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Conformemente all'allegato IX, gli organismi notificati effettuano le seguenti valutazioni e verifiche:
a) valutano la prestazione e la conformità dei prodotti;
b) verificano la conformità dei prodotti;
c) verificano la costanza della prestazione dei prodotti;
d) convalida i calcoli della sostenibilità ambientale effettuati dal fabbricante;
e) verificano la conformità del fabbricante agli obblighi del presente regolamento.
Tali compiti sono di seguito denominati «valutazioni e verifiche».
2. Le valutazioni e le verifiche sono effettuate in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.
3. Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione e la conformità del prodotto fabbricato, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato né una relazione di valutazione.
4. Se, durante un controllo teso a verificare la conformità e la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato o la relazione di valutazione.
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato o la relazione di valutazione, se opportuno.
6. Nell'adottare decisioni di valutazione, anche in merito alla necessità di sospendere o ritirare un certificato o una relazione di valutazione alla luce di possibili casi di non conformità, gli organismi notificati applicano criteri chiari e prestabiliti.
7. Su richiesta di un fabbricante o fornitore, gli organismi notificati cooperano e condividono tutte le informazioni pertinenti con gli organismi notificati che hanno riconosciuto le sue valutazioni e verifiche a norma dell'articolo 62. Gli organismi notificati concludono un accordo a tal fine.
Obblighi di informazione degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, relazioni di valutazione o rapporti di prova;
b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità nazionali competenti del mercato sulle attività di valutazione e verifica svolte; e
d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica e per prodotti coperti dalla stessa specifica tecnica armonizzata informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi di tali valutazioni, in particolare in merito a qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, relazioni di convalida o rapporti di prova e su richiesta ai risultati positivi di tali valutazioni.
Un organismo notificato, su richiesta di un altro organismo notificato, di un'autorità nazionale competente o della Commissione informa la parte richiedente se i certificati, le relazioni di convalida o i rapporti di prova da esso rilasciati sono validi, limitati, sospesi o ritirati.
3. Se la Commissione o un'autorità nazionale competente del mercato di uno Stato membro presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante una valutazione effettuata da tale organismo notificato, quest'ultimo invia una copia di tale richiesta all'autorità notificante di tale altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità notificante garantisce che tali richieste siano risolte dall'organismo notificato, fatto salvo il caso in cui vi sia un motivo legittimo per non procedere in tal senso.
4. Se gli organismi notificati hanno ricevuto o ricevono prove che:
a) un altro organismo notificato non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 46 o gli obblighi a esso spettanti;
b) un prodotto immesso sul mercato non è conforme al presente regolamento;
c) un prodotto immesso sul mercato, in ragione delle sue condizioni fisiche, può comportare un rischio grave, essi avvertono le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o autorità notificanti, secondo i casi, e condividono le prove con esse.
Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati
Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e qualora il gruppo di coordinamento delle autorità notificanti e designanti non sia stato in grado di risolvere una controversia relativa alle loro prassi divergenti, conformemente all'articolo 45, e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti frammentino il mercato interno per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che forniscano dettagli sulle modalità di esecuzione degli obblighi degli organismi notificati di cui agli articoli 55 e 56.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
Coordinamento degli organismi notificati
1. La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. Le autorità notificanti garantiscono che gli organismi notificati partecipino al lavoro di tale gruppo.
2. Gli organismi notificati applicano in linea generale qualsiasi documento pertinente prodotto grazie al lavoro del gruppo di cui al paragrafo 1.
3. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 sono intesi a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento.
Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo
1. Il fabbricante può sostituire le prove di tipo o il calcolo di tipo con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che dimostri che:
a) si ritiene che il prodotto che il fabbricante immette sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 6; oppure
b) il prodotto, coperto da una specifica tecnica armonizzata o da un documento per la valutazione europea, che il fabbricante immette sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni, anche in termini di criteri di compatibilità in caso di componenti individuali, del fornitore dell'insieme o del fornitore di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata o al documento per la valutazione europea. Se queste condizioni sono soddisfatte e se il fabbricante ha in particolare verificato il preciso soddisfacimento dei criteri di compatibilità indicati dal fornitore, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o del componente ad esso forniti;
c) il prodotto oggetto di una specifica tecnica armonizzata o di una valutazione tecnica europea, che il fabbricante immette sul mercato, corrisponde a un prodotto tipo fabbricato da un altro fabbricante ed è già soggetto a prove di tipo o calcoli di tipo.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), il fabbricante può dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di tale altro prodotto. Il fabbricante applica questa semplificazione soltanto una volta ottenuta un'autorizzazione da un altro fabbricante, che resta responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova in questione.
2. Se il sistema di valutazione e verifica applicabile comporta anche una valutazione della prestazione da parte di un organismo notificato di cui all'allegato IX, un organismo notificato o TAB, al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all'allegato IX, valuta e certifica il corretto soddisfacimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
1. Una microimpresa può sostituire le prove di tipo o i calcoli di tipo per una caratteristica essenziale nell'ambito del sistema 3 di valutazione e verifica di cui all'allegato IX, punto 5, con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che contiene dati equivalenti alla valutazione richiesta per tale caratteristica essenziale in conformità delle specifiche tecniche armonizzate applicabili o al documento per la valutazione europea.
2. Al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all'allegato IX, un organismo notificato o TAB valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie
1. In alternativa all'esenzione di cui all'articolo 14, lettera a), un fabbricante di un prodotto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, lettera a), può sostituire la valutazione della prestazione del prodotto con una sezione specifica della documentazione tecnica di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che dimostra la conformità di tale prodotto alle prescrizioni applicabili e fornisce dati equivalenti ai dati richiesti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili o dal documento per la valutazione europea.
2. Se il sistema di valutazione e verifica applicabile comporta anche una valutazione della prestazione da parte di un organismo notificato di cui all'allegato IX, un organismo notificato o TAB, al posto della valutazione della prestazione del prodotto di cui all'allegato IX, valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato
1. Allorché un organismo notificato deve valutare e verificare un determinato prodotto conformemente all'allegato IX, può astenersi dalla valutazione e dalla verifica e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il prodotto è stato correttamente valutato e verificato dall'altro organismo notificato;
b) l'operatore economico valutato o verificato accetta di condividere tutti i dati e i documenti pertinenti con l'organismo notificato che attua il riconoscimento; e
c) la validità del certificato è limitata alla validità del certificato rilasciato dall'altro organismo notificato.
Il presente paragrafo si applica anche alle relazioni di convalida e alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Allorché l'organismo notificato deve valutare e verificare un determinato prodotto conformemente all'allegato IX, esso può astenersi dalla valutazione e dalla verifica delle sue parti o dei suoi materiali e riconoscere i risultati della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato, se il fornitore di tali parti o materiali ha applicato loro il sistema di valutazione e verifica richiesto e se sussiste un accordo tra il fabbricante del prodotto e il fornitore che assicura la libera circolazione di tutte le informazioni tra loro e gli organismi notificati al fine di garantire la conformità al presente regolamento.
Il presente paragrafo si applica anche alle valutazioni del calcolo della sostenibilità ambientale effettuate a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
Portale per i reclami
1. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento e le attività delle autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione istituisce un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.
2. Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, sulla base di criteri ben definiti, la Commissione trasmette senza indebito ritardo tale reclamo o segnalazione al punto unico di collegamento dello Stato membro interessato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020.
Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento
1. Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità di vigilanza del mercato, una o più «autorità» che dispongono delle conoscenze particolari necessarie per valutare i prodotti da un punto di vista tanto tecnico quanto giuridico.
2. Gli Stati membri designano un punto unico di collegamento che funge da punto focale per i contatti con la Commissione e con i punti unici di collegamento di altri Stati membri competenti a norma del presente regolamento, anche per le richieste in conformità degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2019/1020.
3. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo esercitano i poteri di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020.Ai fini del presente regolamento tali poteri si applicano a tutti gli operatori economici contemplati dal presente regolamento.
4. Ai fini della vigilanza del mercato, delle indagini e dell'applicazione della normativa, le autorità di vigilanza del mercato hanno la facoltà di chiedere ad altre autorità o organismi pubblici informazioni pertinenti in loro possesso.
Procedura per trattare la non conformità
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive appropriate e proporzionate previste all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, per porre fine alla non conformità oppure, ove ciò non sia possibile, di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, che è proporzionato alla natura della non conformità.
L'autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza gli organismi notificati, se detti organismi sono coinvolti.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato ritenga che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, essa informa, tramite il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che ha chiesto di adottare all'operatore economico.
3. L'operatore economico provvede a che siano adottate tutte le misure correttive appropriate riguardo a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4. Qualora l'operatore economico interessato, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non adotti le misure correttive di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure laddove la non conformità persista, l'autorità di vigilanza del mercato garantisce che il prodotto interessato sia ritirato o richiamato o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata.
L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente il pubblico e, tramite il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dei prodotti non conformi in questione, la loro origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:
a) mancato raggiungimento della prestazione dichiarata;
b) non conformità dei prodotti ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
c) mancato rispetto degli obblighi da parte del fabbricante;
d) carenze nelle specifiche tecniche armonizzate, nel documento per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie per i requisiti dei prodotti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o nelle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dei prodotti interessati e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Se entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto o al fabbricante interessato, quali il ritiro dei prodotti dal loro mercato.
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 65, paragrafi 4, 6 e 7, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore economico interessato e valuta la misura nazionale. Il periodo di consultazione non supera i due mesi. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione si adopera per adottare atti di esecuzione, entro due ulteriori mesi dopo la fine del periodo di consultazione, con cui stabilisce se la misura sia giustificata o meno.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore economico interessato.
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono senza indugio affinché siano adottate le opportune misure restrittive, come il ritiro, nei confronti del prodotto non conforme e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto o del fabbricante è attribuita a carenze nelle specifiche tecniche armonizzate, nel documento per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie o nelle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera d), la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 6, o all'articolo 36, del presente regolamento o all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a seconda dei casi.
Prodotti conformi ma che comportano rischi
1. Se l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, per l'ambiente o per altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che i prodotti in questione, all'atto dell'immissione sul mercato, cessino di presentare tali rischi, di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine di tempo ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, che può essere stabilito dall'autorità.
2. L'operatore economico provvede affinché siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'Unione.
3. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente il punto unico di collegamento, la Commissione e gli altri Stati membri, tramite l'autorità nazionale competente. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento del prodotto, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui decide se la misura nazionale sia giustificata o meno e impone, all'occorrenza, le opportune misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
5. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore economico interessato.
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, il gruppo di cooperazione amministrativa istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 (ADCO) si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta motivata della Commissione o di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti.
Nel contesto dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020, l'ADCO sostiene l'attuazione del presente regolamento, in particolare individuando le priorità comuni per la vigilanza del mercato.
2. Sulla base delle priorità individuate in consultazione con l'ADCO, la Commissione:
a) organizza progetti congiunti di vigilanza del mercato e di prova in settori di interesse comune;
b) organizza investimenti congiunti nelle capacità di vigilanza del mercato, compresi gli strumenti informatici e le attrezzature;
c) organizza sessioni di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento e i metodi e le tecniche pertinenti per l'applicazione o la verifica della conformità allo stesso;
d) elabora orientamenti per l'applicazione e il rispetto del presente regolamento, tra cui i requisiti e gli obblighi stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento, nonché le pratiche e le metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato.
Se opportuno, l'Unione finanzia le azioni di cui alle lettere a), b) e c).
3. La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per garantire che l'ADCO svolga i compiti di cui al presente articolo e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020.
Recupero dei costi
Qualora un prodotto sia risultato non conforme, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici che hanno immesso o reso disponibile il prodotto sul mercato i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti, purché i costi in questione siano corredati di una giustificazione.
Relazioni e analisi comparative
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 informazioni sulla natura e sulla gravità delle sanzioni irrogate in relazione alla non conformità al presente regolamento.
2. Ogni quattro anni, entro il 30 giugno, la Commissione elabora una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La prima di tali relazioni sarà pubblicata entro il 9 gennaio 2030.
Tale relazione comprende:
a) informazioni sulla natura e il numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i quattro anni civili precedenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;
b) informazioni sui livelli di non conformità individuati e sulla natura e la gravità delle sanzioni irrogate per i quattro anni civili precedenti in relazione ai prodotti contemplati nelle specifiche tecniche armonizzate o recanti la marchiatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea;
c) parametri di riferimento indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli e alla natura e alla gravità delle sanzioni irrogate.
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione.
Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato
1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, al fine di assicurare un'applicazione armonizzata di tali norme.
Oltre alla Commissione e agli Stati membri, possono accedere al sistema di informazione e comunicazione le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le autorità notificanti, i rappresentanti del gruppo di organismi notificati e dell'organizzazione dei TAB e i punti di contatto per i prodotti da costruzione.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 possono utilizzare il sistema di informazione e comunicazione per sollevare domande o questioni relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, compreso il loro rapporto con altre disposizioni del diritto dell'Unione.
3. Ai fini del paragrafo 2, gli organismi di cui al paragrafo 1 possono porre quesiti o sollevare questioni relative ai seguenti temi:
a) l'applicazione o l'interpretazione, da parte di qualsiasi altro soggetto, delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso in un modo che si discosti dalla propria pratica;
b) domande o questioni sollevate attraverso il sistema di informazione e comunicazione relative alla situazione in cui si trovano o alla propria pratica;
c) una situazione non prevista dalle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso al momento della prima pubblicazione o del primo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni determinate dall'emergere di nuovi prodotti o modelli di business;
d) se devono applicare le norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso a una situazione alla quale si applicano anche altre disposizioni del diritto dell'Unione, il che fa sorgere domande.
4. Quando solleva una domanda o una questione, il soggetto pertinente inserisce nel sistema di informazione e comunicazione informazioni riguardanti:
a) qualsiasi decisione presa in relazione alla domanda o alla questione sollevata;
b) il la logica presunta alla base dell'approccio adottato;
c) qualsiasi approccio alternativo individuato e la rispettiva logica.
5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione nazionale o un servizio di informazione per posta elettronica al fine di informare le loro autorità nazionali competenti, gli operatori economici attivi sul loro territorio, i TAB e gli organismi notificati con sede di attività nel loro territorio e, su richiesta, anche altri TAB e organismi notificati, in merito a tutte le questioni pertinenti per la corretta interpretazione o applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Nel procedere in tal senso, tengono conto delle informazioni disponibili nel sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1.
6. Le autorità nazionali competenti, i TAB e gli organismi notificati con una sede di attività nel rispettivo Stato membro si registrano nel sistema o servizio di informazione tramite posta elettronica e tengono conto di tutte le informazioni trasmesse tramite tali strumenti. Gli operatori economici possono registrarsi nel sistema o per il servizio di distribuzione di posta elettronica. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per portare il sistema o il servizio di distribuzione di posta elettronica all'attenzione degli operatori economici.
7. Il sistema di informazione nazionale o il servizio di informazione tramite posta elettronica è in grado di ricevere reclami da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i TAB e gli organismi notificati, in merito all'applicazione disomogenea delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. Qualora lo ritenga opportuno, il punto unico di collegamento trasmette tali reclami alle sue omologhe degli altri Stati membri e alla Commissione.
Punti di contatto per i prodotti da costruzione
1. Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 e si coordinino con i punti di contatto per i prodotti per il reciproco riconoscimento istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità nazionale competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili relative al prodotto, quali:
a) copie elettroniche delle regole tecniche e delle procedure amministrative nazionali applicabili ai prodotti nel territorio in cui sono stabiliti i punti di contatto per i prodotti da costruzione, oppure accesso online alle stesse;
b) informazioni indicanti se tali prodotti sono soggetti o meno ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale;
c) norme applicabili all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione dei prodotti.
I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono inoltre informazioni sulle disposizioni relative ai prodotti del presente regolamento e degli atti adottati in conformità dello stesso.
3. I punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscono informazioni a titolo gratuito entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 2.
4. I punti di contatto per i prodotti da costruzione sono in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai prodotti che non sono ancora coperti da specifiche tecniche armonizzate.
6. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei punti di contatto nazionali per i prodotti da costruzione.
Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019).
Sessioni di formazione e scambi di personale
1. Le autorità di vigilanza del mercato, i punti di contatto per i prodotti da costruzione, le autorità designatrici, i TAB, le autorità notificanti e gli organismi notificati garantiscono che il loro personale:
a) si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se opportuno, ulteriore formazione periodica a tale fine; e che
b) riceva periodicamente formazione sull'interpretazione e sull'applicazione armonizzate delle norme stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso.
2. La Commissione organizza, periodicamente e almeno una volta l'anno, eventi di formazione congiunti per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, dei punti di contatto per i prodotti da costruzione, delle autorità designatrici, delle autorità notificanti e degli organismi notificati. La Commissione organizza tali eventi di formazione in cooperazione con gli Stati membri.
Gli eventi di formazione sono aperti alla partecipazione del personale delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, degli uffici unici di collegamento designati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, se opportuno, di altre autorità degli Stati membri coinvolte nell'attuazione o nell'applicazione del presente regolamento.
3. La Commissione può organizzare, in cooperazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio di personale tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità notificanti e gli organismi notificati di due o più Stati membri.
Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto
1. Al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento in materia di vigilanza del mercato, designazione e supervisione dei TAB, organismi notificati e punti di contatto per i prodotti da costruzione, gli Stati membri possono designare:
a) un organismo o un'autorità istituiti in cooperazione con un altro Stato membro o con altri Stati membri ai fini della designazione congiunta;
b) un organismo o un'autorità già designati da un altro Stato membro per la stessa finalità, in cooperazione con tale Stato membro.
Gli Stati membri interessati garantiscono congiuntamente che gli organismi o le autorità comuni soddisfino tutti i requisiti pertinenti. Essi ne sono corresponsabili, mentre le decisioni adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche in un determinato Stato membro sono giuridicamente imputabili soltanto a tale Stato membro.
2. Le autorità di diversi Stati membri possono, fatti salvi i loro obblighi individuali a norma del presente regolamento o di altri atti legislativi, condividere risorse e responsabilità al fine di garantire l'applicazione armonizzata o l'attuazione efficace del presente regolamento.
A tal fine, esse possono anche:
a) adottare decisioni congiunte, in particolare in relazione ad attività transfrontaliere congiunte o in relazione agli operatori economici attivi nel territorio degli Stati membri interessati;
b) istituire progetti comuni, come ad esempio progetti congiunti di vigilanza del mercato o di prova;
c) mettere in comune risorse per finalità specifiche, come lo sviluppo di capacità di prova o la sorveglianza su Internet;
d) delegare l'esecuzione dei compiti a un'autorità omologa di un altro Stato membro, pur rimanendo formalmente responsabili delle decisioni adottate da tale autorità;
e) trasferire un compito da uno Stato membro all'altro, a condizione che tale trasferimento sia comunicato chiaramente a tutti gli interessati.
Gli Stati membri interessati sono congiuntamente responsabili delle azioni intraprese conformemente al presente paragrafo.
Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione conformemente alle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione:
a) è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 e si basa sullo stesso, senza che sia compromessa l'interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling - BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione;
b) dispone delle funzionalità necessarie per attuare e gestire i passaporti digitali dei prodotti di cui all'articolo 76;
c) determina i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto e a quali informazioni è necessario che abbiano accesso, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
d) determina i soggetti, compresi i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori e i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto che sono autorizzati a inserire o aggiornare le informazioni nel passaporto digitale del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto digitale del prodotto, e le informazioni che essi possono inserire o aggiornare;
e) stabilisce modalità dettagliate per l'aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto digitale di un prodotto esistente;
f) stabilisce procedure per garantire la disponibilità di passaporti digitali dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l'istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto;
g) stabilisce requisiti per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti, basato sugli sviluppi a norma del regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo, nella misura del possibile;
h) stabilisce, se necessario, norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo;
i) garantisce che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l'operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
j) tiene conto della necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.
Passaporto digitale del prodotto
1. Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate.
2. Il passaporto digitale del prodotto relativo a un prodotto disciplinato dal presente regolamento:
a) include le seguenti informazioni:
i) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 15, comprese le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 6, che possono essere incluse mediante un collegamento ad altre banche dati dell'Unione, se disponibili, e la documentazione fornita congiuntamente in conformità dell'allegato V;
ii) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 22, paragrafo 6;
iii) la documentazione tecnica di cui all'articolo 22, paragrafo 3, comprese le sezioni specifiche richieste a norma degli articoli da 59 a 61;
iv) l'etichetta conformemente all'articolo 22, paragrafo 9;
v) gli identificativi unici emessi ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1;
vi) la documentazione richiesta ai sensi di altre normative dell'Unione applicabili al prodotto;
vii) i supporti di dati delle parti essenziali per le quali è disponibile un passaporto digitale del prodotto;
b) è collegato a uno o più supporti di dati;
c) è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati visualizzato conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g);
d) corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico di cui all'articolo 22, paragrafo 5;
e) è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati;
f) offre diversi livelli di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
g) consente ai soggetti specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di introdurre o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto;
h) è accessibile per un periodo stabilito dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2:
a) assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere e comprendere facilmente le informazioni sui prodotti di loro interesse;
b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e
c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore.
4. Anche i prodotti per i quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 sono esentati dall'obbligo di fornire un passaporto digitale del prodotto.
Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto
1. Il passaporto digitale del prodotto soddisfa le condizioni seguenti:
a) è collegato, tramite uno o più supporti dati, al codice di identificazione unico persistente per il prodotto-tipo;
b) il supporto dati è apposto conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g);
c) il supporto dati è conforme all'articolo 79, paragrafo 1;
d) tutte le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta, senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 78; i documenti forniti insieme alla dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto i), e la documentazione tecnica di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto iii), sono esentati da tale obbligo se giustificato da motivi tecnici;
e) i dati personali relativi all'utilizzatore finale non sono conservati nel passaporto digitale del prodotto senza il consenso esplicito dell'utilizzatore finale conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
f) le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto comprendono un riferimento al prodotto-tipo di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera d);
g) l'accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 78 e i diritti di accesso specifici sono indicati a norma dei livelli di accesso del sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
h) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto i), segue gli orientamenti emanati conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.
2. Se altra legislazione dell'Unione esige o consente l'inserimento di informazioni specifiche nel passaporto digitale del prodotto, tali informazioni possono essere incluse nel passaporto digitale del prodotto conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1.
3. Il fabbricante che immette il prodotto sul mercato fornisce ai soggetti che rendono il prodotto disponibile sul mercato online o tramite altri mezzi di vendita a distanza una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo del prodotto, per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale o un link a una pagina web gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:
a) i passaporti digitali dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti digitali dei prodotti per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
b) un destinatario del passaporto digitale del prodotto può accedervi facilmente e gratuitamente, sulla base dei rispettivi diritti di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
c) i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati come specificato nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 75;
d) se i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati o fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, tali operatori o fornitori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato;
e) il passaporto digitale del prodotto rimane disponibile per il periodo di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera h), anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto, e soddisfa le condizioni stabilite conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda l'obbligo di istituire un sistema di back-up;
f) il diritto di accedere alle informazioni nel passaporto digitale del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati ai diritti di accesso specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
g) è garantita la protezione delle informazioni che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o diritti di proprietà intellettuale;
h) sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;
i) i passaporti digitali dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016).
Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti
1. L'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda gli identificativi univoci e i supporti dati, a meno che l'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tali identificativi univoci e supporti dati di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.
2. L'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il registro dei passaporti digitali dei prodotti, a meno che l'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tale registro di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.
3. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il portale web per le informazioni nel passaporto digitale del prodotto.
Utilizzo obbligatorio e adeguamento tecnico
1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, il sistema è pienamente operativo e soddisfa gli obiettivi previsti, comprese le funzionalità di cui all'articolo 76. 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, si applicano gli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 22, paragrafo 7. Il sistema può essere utilizzato volontariamente dai costruttori nel periodo transitorio.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 del presente regolamento per modificare il presente regolamento al fine di:
a) specificare ulteriormente, aggiungere ed eliminare le funzionalità di cui all'articolo 75, paragrafo 2, al fine di adeguarlo al progresso tecnico o di adeguarlo al principio «una tantum» in relazione agli obblighi di informazione previsti da altre normative dell'Unione;
b) rivedere l'articolo 77, paragrafo 1, e l'articolo 78 del presente regolamento per garantire la compatibilità e l'interoperabilità con il regolamento (UE) 2024/1781.
Cooperazione internazionale
1. Ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone o dell'ambiente, la Commissione può cooperare con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nel campo di applicazione del presente regolamento. Tale cooperazione può includere:
a) scambi di informazioni sulle attività di contrasto e misure relative alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, compresa la vigilanza del mercato;
b) lo scambio di dati degli operatori economici;
c) lo scambio di informazioni sui metodi di valutazione e sulle prove dei prodotti;
d) lo scambio di informazioni sui richiami coordinati di prodotti, sulle richieste di azioni correttive e su altre azioni analoghe;
e) la cooperazione su questioni scientifiche, tecniche e regolamentari volte a migliorare la sicurezza dei prodotti o la protezione dell'ambiente e dei consumatori;
f) lo scambio di informazioni su questioni emergenti di notevole rilevanza ambientale, nonché per la salute e la sicurezza;
g) lo scambio di informazioni sulle attività di normazione;
h) lo scambio di funzionari.
Lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo rispetta le norme in materia di riservatezza e il diritto dell'Unione applicabile.
2. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di:
a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; oppure
b) uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le modalità dello scambio.
La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito alle attività di cooperazione che intraprende con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali a norma del primo comma.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che diano alle autorità di determinati paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi normativi per i prodotti da costruzione simili al presente regolamento, l'accesso o il diritto di partecipare pienamente a uno o più dei seguenti elementi:
a) le informazioni e il sistema di comunicazione istituito a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;
b) il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito conformemente all'articolo 75;
c) gli eventi di formazione organizzati conformemente all'articolo 73, paragrafo 2.
L'accesso ai sistemi e agli eventi di cui al primo comma è concesso a condizione che il paese terzo interessato si impegni ad agire contro gli operatori economici che violano il presente regolamento provenienti dal loro territorio e a garantire la riservatezza.
La piena partecipazione ai sistemi di cui agli articoli 71 e 75 può essere concessa solo se gli accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi lo prevedono. Tale partecipazione può essere offerta ai paesi terzi a condizione che la legislazione del paese terzo sia allineata al presente regolamento e che le autorità nazionali competenti dei paesi terzi riconoscano i certificati rilasciati dagli organismi notificati o le valutazioni tecniche europee a norma del presente regolamento. Tale partecipazione è soggetta al soddisfacimento degli stessi obblighi che si applicano agli Stati membri conformemente al presente regolamento, compresi gli obblighi di notifica e di seguito.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
4. Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è effettuato in conformità delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del paese terzo interessato o dell'organizzazione internazionale interessata, lo scambio di informazioni esclude i dati personali. Se è stata adottata una decisione di adeguatezza per il paese terzo o l'organizzazione internazionale, lo scambio di informazioni con tale paese terzo od organizzazione internazionale può contenere dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione di adeguatezza, ma soltanto nella misura in cui tale scambio sia necessario al solo scopo di tutelare la salute e la sicurezza o l'ambiente.
Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione
Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti per la quale le prestazioni sono espresse come classe di prestazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, o come classe inclusa nell'etichettatura di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 22, paragrafo 9, tali incentivi sono destinati alle due classi di prestazione più elevate.
Se sono definite classi di prestazione in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo.
Nel fare ciò, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a) il numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione; e
b) la necessità di garantire l'accessibilità economica dei prodotti che soddisfano tali prescrizioni, al fine di evitare ripercussioni negative significative sui consumatori.
Appalti pubblici verdi
1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 89 per integrare il presente regolamento specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.
2. Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE (1) o 2014/25/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali disciplinate da specifiche tecniche armonizzate, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1.
Ciò non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di stabilire:
a) requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al primo comma; oppure
b) requisiti di sostenibilità ambientale aggiuntivi relativi a caratteristiche essenziali diverse da quelle di cui al primo comma.
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori incaricati degli appalti pubblici su come rispettare i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1.
4. I requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai enti aggiudicatori possono, a seconda della famiglia di prodotti o della categoria di prodotti interessati, assumere la forma di:
a) «specifiche tecniche» ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE;
b) «criteri di selezione» ai sensi dell'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE;
c) «condizioni di esecuzione dell'appalto» ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE;
d) «criteri di aggiudicazione dell'appalto» ai sensi dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 82 della direttiva 2014/25/UE.
5. Nello stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi, la Commissione, in linea con i paragrafi 13 e 28 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e i pertinenti portatori di interessi, effettua una valutazione d'impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti:
a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per la famiglia di prodotti o categoria di prodotti interessata;
b) i benefici ambientali derivanti dalla diffusione di prodotti appartenenti alle due classi di prestazione più elevate;
c) la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale;
d) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati, e la disponibilità di tali prodotti sul mercato;
e) la situazione del mercato, a livello di Unione, della pertinente famiglia di prodotti o categoria di prodotti;
f) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
g) l'impatto sulle PMI e le loro necessità.
h) le esigenze normative e le diverse condizioni climatiche degli Stati membri.
La prima valutazione d'impatto sarà avviata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo se, dopo una consultazione preliminare di mercato in linea con l'articolo 40 della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 58 della direttiva 2014/25/UE, è emerso che:
a) il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli;
b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto; o
c) l'applicazione del paragrafo 1 o l'incorporazione del prodotto da costruzione richiesto nelle opere di costruzione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore a sostenere costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di valore stimato dell'appalto superiori al 10 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si avvalgono della deroga di cui al presente paragrafo, la procedura di appalto non può essere considerata ecosostenibile in relazione ai prodotti da costruzione ai quali sono state applicate le eccezioni.
Ogni tre anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'uso del presente paragrafo, conformemente all'articolo 83 della direttiva 2014/24/UE.
Il presente paragrafo non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE.
7. Il marchio Ecolabel UE e altri sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica in conformità della norma EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale se tale marchio è conforme ai requisiti di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010).
Status normativo dei prodotti
Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione, stabilendo se un determinato elemento o una determinata categoria di elementi sia un prodotto ai sensi del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
Applicazione di procedure di emergenza
1. Gli articoli da 86 a 88 del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti da costruzione disciplinati deal presente regolamento.
2. Gli articoli da 86 a 88 del presente regolamento si applicano solo ai prodotti da costruzione designati come beni di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3. Il presente capo, tranne per quanto riguarda il potere della Commissione di cui all'articolo 87, paragrafo 7, del presente regolamento, si applica solo durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione ai prodotti da costruzione immessi sul mercato a norma degli articoli 86 e 87. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.
Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi
1. Il presente articolo si applica ai prodotti da costruzione elencati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 85, paragrafo 1, che sono oggetto di compiti di parte terza degli organismi notificati relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.
2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria le richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1, a prescindere dal fatto che tali richieste siano state depositate prima o dopo l'attivazione delle procedure di emergenza a norma dell'articolo 85.
3. L'assegnazione della priorità alle richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali richieste.
4. Gli organismi notificati compiono ogni ragionevole sforzo per aumentare le rispettive capacità di valutazione e verifica per quanto riguarda i prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1 in relazione ai quali sono stati notificati.
Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni
1. Laddove i prodotti da costruzione siano stati designati come beni di rilevanza per la crisi, la Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione che elencano le norme appropriate o stabiliscono specifiche comuni riguardanti i metodi e i criteri di valutazione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, nei casi seguenti:
a) quando non esistono norme armonizzate di prestazione né atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, che contemplino i metodi e i criteri pertinenti per valutare le prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e non si prevede che tali norme o atti siano adottati entro un termine ragionevole; oppure
b) quando gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno, che hanno portato all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747, limitano in modo significativo le possibilità dei fabbricanti di avvalersi di norme armonizzate di prestazione o di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento che forniscono i metodi e i criteri pertinenti per valutare le prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono la soluzione tecnica alternativa più appropriata per fornire la valutazione e la dichiarazione di prestazione conformemente al paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti delle norme europee o i riferimenti delle pertinenti norme internazionali o nazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o pertinenti norme internazionali o nazionali applicabili, possono essere stabilite specifiche comuni da tali atti di esecuzione.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3, e si applicano fino all'ultimo giorno del periodo durante il quale la modalità di emergenza nel mercato interno è attivata, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel preparare tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti sull'acquis del CPR e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
5. Fatti salvi gli articoli 13 e 15, i metodi e i criteri previsti nelle norme o specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti dello stesso, possono essere utilizzati per valutare e dichiarare la prestazione dei prodotti da costruzione contemplati da tali norme o specifiche comuni in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Dal giorno successivo alla scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno non è più possibile redigere dichiarazioni di prestazione e di conformità basate sulle norme o sulle specifiche comuni di cui all'atto di esecuzione specificato al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, a meno che non vi siano motivi sufficienti per ritenere che i prodotti da costruzione disciplinati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o non raggiungano la prestazione dichiarata, le dichiarazioni di prestazione e di conformità dei prodotti da costruzione immessi sul mercato in conformità a tali norme o specifiche comuni restano valide dopo la scadenza o l'abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
7. Se uno Stato membro ritiene che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non siano corrette in termini di metodi e criteri per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l'atto di esecuzione che elenca la norma o stabilisce la specifica comune in questione.
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative ai prodotti da costruzione elencati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 85, paragrafo 1. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi per l'assegnazione della priorità attraverso la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante la modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando squadre di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per i prodotti da costruzione elencati nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 85, paragrafo 1.
Atti delegati
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 10, all'articolo 7, paragrafi 1 e 8, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 10, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 75, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 2, e all'articolo 83, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 10, all'articolo 7, paragrafi 1 e 8, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 10, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 75, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 2, e all'articolo 83, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafi 5, 6 o 10, dell'articolo 7, paragrafi 1 o 8, dell'articolo 9, paragrafi 3 o 4, dell'articolo 10, paragrafi 2 o 4, dell'articolo 12, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafi 8 o 9, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 75, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche
1. Tutte le domande presentate dagli organismi notificati o dai TAB o ad essi destinate e le decisioni prese da tali organismi conformemente al presente regolamento possono essere presentate in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune, a condizione che la firma sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e che la persona che firma sia stata incaricata di rappresentare l'organismo o l'operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell'Unione.
2. Tutti gli obblighi di informazione previsti dal presente regolamento possono, salvo diversamente indicato, essere soddisfatti per via elettronica. Qualora le informazioni siano fornite per via elettronica, esse sono fornite in un formato elettronico comunemente leggibile che consente al destinatario di scaricare e di stampare le informazioni.
Quando l'obbligo è stabilito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, gli operatori economici adempiono agli obblighi di informazione relativi ai documenti di cui all'articolo 76, paragrafo 2, fornendo il passaporto digitale del prodotto.
La dichiarazione di prestazione e di conformità come pure le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza sono fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito, se richiesto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto.
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di non conformità al presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro l'8 dicembre 2026 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Valutazione
Non più tardi del 9 gennaio 2033 e successivamente almeno ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato. La valutazione esamina, tra l'altro, la correlazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781 e i potenziali benefici ambientali ed economici nonché l'impatto della responsabilità estesa del produttore dei fabbricanti di determinati prodotti da costruzione e della riacquisizione della proprietà di prodotti eccedentari e invenduti a livello di Unione. La Commissione valuta altresì l'effetto dell'applicazione del presente regolamento sullo stato del mercato per diverse categorie di prodotti usati. La Commissione valuta se le sanzioni applicate dagli Stati membri sono effettive e se possono creare una frammentazione del mercato interno. Se necessario, la Commissione propone come armonizzare tali sanzioni
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.
Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l'articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l'articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.
Deroghe e disposizioni transitorie
1. I punti di contatto per i prodotti da costruzione designati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati anche a norma del presente regolamento.
2. I TAB e gli organismi notificati che sono designati o notificati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati o notificati anche a norma del presente regolamento. Tuttavia essi sono valutati e designati nuovamente dagli Stati membri designanti conformemente al loro ciclo di rivalutazione periodica e al più tardi entro l'8 gennaio 2030. Si applica la procedura di obiezione di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del presente regolamento.
3. Le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 che sono in vigore l'8 gennaio 2026 restano valide a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 fino a quando non sono ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate.
4. I documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono inclusi nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l'8 gennaio 2026, restano validi fino al 9 gennaio 2031, fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tali documenti per la valutazione europea dopo il 9 gennaio 2036.
5. Quando una specifica tecnica armonizzata adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8. o dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento copre lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto del documento per la valutazione europea, il cui riferimento è incluso nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento e i prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tale documento per la valutazione europea.
6. Le valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità dei documenti per la valutazione europea i cui riferimenti non sono inclusi nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l'8 gennaio 2026 sono trattati come richieste di valutazione tecnica europea a norma del presente regolamento. Il trasferimento amministrativo avviene senza alcun costo per il fabbricante.
7. I certificati, i rapporti di prova e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possono essere utilizzati come base tecnica per dimostrare la conformità di un prodotto al presente regolamento nei casi in cui il prodotto-tipo corrisponde a un prodotto-tipo a norma del presente regolamento e i requisiti e i metodi di valutazione sono validi alla luce della norma tecnica armonizzata applicabile o dei documenti per la valutazione europea. Il riconoscimento di tali documenti è possibile alle condizioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento, applicate mutatis mutandis.
8. L'articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l'articolo 55 e gli articoli da 60 a 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 si applicano unicamente ai prodotti coperti dalle norme di cui al paragrafo 3 del presente articolo o ai prodotti coperti dai documenti per la valutazione europea di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 e che non sono state ritirate sono trattate come norme armonizzate di prestazione.
9. I requisiti e gli obblighi degli operatori economici di cui ai capi I, II e III sono applicabili unicamente in relazione a una determinata famiglia di prodotti o a una categoria di prodotti all'interno di tale famiglia a decorrere da un anno dalla data di adozione di un atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 8, che rende obbligatoria norma armonizzata o un atto di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, relativa a tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti, a meno che nell'atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. Tuttavia gli operatori economici possono scegliere di applicare tali specifiche tecniche armonizzate a partire dalla loro entrata in vigore sottoponendosi alla procedura che porta alla dichiarazione di prestazione e di conformità.
10. Entro un anno dalla data di applicazione dei requisiti e degli obblighi in relazione a una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti di cui al paragrafo 9 del presente articolo, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea o di parti di essi pubblicati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 quando coprono la stessa rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 63, l'articolo 89 e l'articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l'articolo 92, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.
ALLEGATO I
Requisiti di base delle opere di costruzione
Il seguente elenco di requisiti di base delle opere di costruzione deve essere utilizzato come base per l'individuazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti e per la preparazione di richieste di normazione, di specifiche tecniche armonizzate e di documenti per la valutazione europea.
Tali requisiti di base delle opere di costruzione non costituiscono obblighi incombenti sugli operatori economici o sugli Stati membri.
La durata di vita prevista in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione deve tenere conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici.
1. Integrità strutturale delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e le loro parti rilevanti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo tale che tutti i carichi rilevanti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.
La struttura e gli elementi strutturali delle opere di costruzione devono essere concepiti, fabbricati, realizzati, sottoposti a manutenzione e smantellati o demoliti in modo da soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere durevoli per la loro durata di vita prevista (requisito di durabilità);
b) essere in grado di sostenere tutte le azioni e le influenze che possono verificarsi durante la costruzione, l'uso e lo smantellamento o la demolizione con un adeguato livello di affidabilità e in modo efficace sotto il profilo dei costi (requisito di resistenza strutturale) e non devono:
i) crollare;
ii) deformarsi a livelli inammissibili;
iii) danneggiare altre parti delle opere di costruzione, o impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
c) rimanere entro i loro requisiti di servizio specificati nel corso della loro durata di vita prevista con adeguati livelli di affidabilità e in modo economico (requisito di funzionalità);
d) mantenere adeguatamente l'integrità in caso di eventi avversi, tra i quali terremoti, esplosioni, incendi, impatto o conseguenze di errori umani, in misura sproporzionata rispetto alla causa originaria (requisito di robustezza).
2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e le loro parti rilevanti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da prevenire adeguatamente un principio d'incendio, anche attraverso un uso adeguato di rilevatori e di allarmi. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione.
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo da soddisfare, in caso di incendio, i requisiti seguenti:
a) la capacità portante delle opere di costruzione è mantenuta per un periodo di tempo determinato per lasciare agli occupanti il tempo di evacuare l'edificio;
b) l'accesso dei servizi di soccorso e di emergenza è garantito e sono disponibili mezzi adeguati per facilitarne il lavoro;
c) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo è controllata e limitata;
d) la propagazione del fuoco e del fumo alle opere di costruzione adiacenti è limitata;
e) la sicurezza dei servizi di soccorso e di emergenza è presa in considerazione.
3. Protezione contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, non si ripercuotano negativamente sull'igiene o sulla salute e la sicurezza di lavoratori edili, occupanti, visitatori o vicini in ragione di quanto segue:
a) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili o particolato pericoloso, incluse le microplastiche, nell'aria interna;
b) emissione di radiazioni pericolose nell'ambiente interno;
c) dispersione di sostanze pericolose nell'acqua potabile o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
d) passaggio dell'umidità all'interno dell'edificio;
e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell'ambiente interno.
4. Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, rischi inaccettabili di incidenti o danni durante l'uso o il funzionamento, compresi scivolamento, caduta, collisione, ustione, elettrocuzione e lesioni dovute a cadute o rotture di parti causate da fattori esterni quali condizioni meteorologiche estreme o esplosioni.
In particolare, le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili e di persone con mobilità ridotta o con orientamento ridotto.
5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da garantire, per tutto il loro ciclo di vita, una protezione ragionevole contro carichi sonori avversi attraverso l'aria o i materiali provenienti da altre parti della stessa opera di costruzione o da fonti esterne alla sua struttura. Tale protezione deve garantire che i carichi sonori:
a) non creino rischi immediati o cronici per la salute umana;
b) consentano agli occupanti e alle persone nelle vicinanze di dormire, riposare e svolgere le loro normali attività in condizioni soddisfacenti.
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo tale da fornire un assorbimento e una riflessione sufficienti del suono, laddove tali proprietà acustiche siano necessarie.
6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
Le opere di costruzione, inclusi i processi automatizzati al loro interno, e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti, realizzati e sottoposti a manutenzione in modo che il consumo di energia richiesto durante la loro fase di utilizzo sia moderato, tenuto conto di quanto segue:
a) l'obiettivo di edifici a energia quasi zero e di edifici a zero emissioni nell'Unione;
b) le condizioni climatiche esterne;
c) le condizioni climatiche interne.
7. Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, un rischio per l'ambiente esterno in ragione di quanto segue:
a) dispersione di sostanze, microplastiche o radiazioni pericolose nell'aria, nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
b) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell'ambiente esterno;
c) danni all'edificio, compresi i danni dovuti al trasporto di contaminanti presenti nell'acqua verso le fondamenta dell'edificio;
d) rilascio di emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera.
8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:
a) la massimizzazione dell'utilizzo efficiente sotto il profilo delle risorse di materie prime e secondarie ad elevata sostenibilità ambientale;
b) la riduzione al minimo della quantità complessiva di materie prime utilizzate;
c) la riduzione al minimo della quantità complessiva di energia incorporata;
d) la riduzione al minimo dei rifiuti prodotti;
e) la riduzione al minimo dell'uso complessivo di acqua potabile e di acque grigie;
f) la massimizzazione del riutilizzo o della riciclabilità delle opere di costruzione, in parte o interamente, e dei loro materiali dopo lo smantellamento o la demolizione;
g) la facilità dello smantellamento.
ALLEGATO II
Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate
Le specifiche tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione europea devono coprire il seguente elenco di caratteristiche ambientali essenziali predeterminate relative alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto:
a) effetti dei cambiamenti climatici - totale;
b) effetti dei cambiamenti climatici - combustibili fossili;
c) effetti dei cambiamenti climatici - biogenici;
d) effetti dei cambiamenti climatici - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo e) riduzione dello strato di ozono;
f) potenziale di acidificazione
g) eutrofizzazione delle acque dolci;
h) eutrofizzazione delle acque marine;
i) eutrofizzazione terrestre;
j) ozono fotochimico;
k) impoverimento abiotico - minerali, metalli;
l) impoverimento abiotico - combustibili fossili;
m) consumo di acqua;
n) particolato;
o) radiazioni ionizzanti, salute umana;
p) ecotossicità, acque dolci;
q) tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
r) tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
s) impatti legati all'uso del suolo.
Le specifiche tecniche armonizzate devono anche coprire, per quanto possibile, le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate della capacità di fissare temporaneamente il carbonio e di altri assorbimenti di carbonio.
ALLEGATO III
Requisiti dei prodotti
1. Requisiti dei prodotti atti a garantire il funzionamento e la prestazione adeguati
1.1. Le specifiche tecniche armonizzate adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, possono, se del caso per i prodotti che coprono, specificare che i prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale che, durante il loro ciclo di vita, uno o più dei seguenti requisiti funzionali e di prestazione siano affrontati in modo conforme allo stato dell'arte e nella misura in cui non sono coperti da altri atti giuridici dell'Unione:
a) conseguire la finalità prevista in modo efficace e affidabile;
b) non compromettere il soddisfacimento della prestazione dichiarata;
c) non compromettere il rispetto dei requisiti di sicurezza e ambientali stabiliti in conformità dei punti 2.1 e 3.1;
d) la funzionalità del prodotto è mantenuta.
1.2. Le norme armonizzate volontarie per i requisiti dei prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e le specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità stabiliscono come i requisiti di cui al punto 1.1 possono essere soddisfatti, ad esempio attraverso:
a) l'uso di materiali specifici che possono essere specificati anche in termini della loro composizione chimica;
b) dimensioni e forme specifiche dei prodotti o dei loro componenti;
c) l'uso di determinati componenti che possono essere specificati anche in termini di materiali, dimensioni e forme;
d) l'uso di determinati accessori e i relativi requisiti;
e) la facilità di installazione e di disinstallazione;
f) la facilità di manutenzione o la mancanza di manutenzione richiesta per la durata di vita prevista;
g) le caratteristiche del prodotto, inclusa la sua lavabilità, la resistenza ai graffi e la resistenza alla rottura, in condizioni di funzionamento usuali.
1.3. Nel definire i requisiti di funzionalità e di prestazione dei prodotti, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziare i prodotti in base alle loro classi di prestazione.
2. Requisiti dei prodotti in materia di sicurezza
La sicurezza riguarda professionisti (lavoratori) e non professionisti (consumatori, occupanti) mentre trasportano, installano, sottopongono a manutenzione, utilizzano o smantellano il prodotto, nonché durante il trattamento del prodotto per la sua fase di fine vita o per il suo riutilizzo o riciclaggio.
2.1. Le specifiche tecniche armonizzate stabilite mediante gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono, se del caso per i prodotti che coprono, specificare che i prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare in modo conforme allo stato dell'arte e nella misura in cui non sono coperti da altri atti giuridici dell'Unione, uno o più dei seguenti rischi intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza durante il ciclo di vita del prodotto:
a) rischi chimici dovuti a fuoriuscite o lisciviazioni;
b) il rischio di una composizione non equilibrata in termini di sostanze con conseguente funzionamento difettoso e rilevante per la sicurezza dei prodotti;
c) rischi meccanici;
d) guasto meccanico;
e) guasto fisico;
f) rischi di guasto elettrico;
g) rischi connessi all'interruzione della fornitura di energia elettrica;
h) rischi connessi a cariche o a scariche involontarie di energia elettrica;
i) rischi connessi a un guasto del software;
j) rischi di manipolazione del software;
k) rischi di incompatibilità di sostanze o materiali;
l) rischi connessi all'incompatibilità di elementi diversi, almeno uno dei quali è un prodotto;
m) il rischio di non garantire la prestazione prevista, laddove tale prestazione sia rilevante ai fini della sicurezza;
n) il rischio di fraintendimento delle istruzioni per l'uso in un settore che incide sulla salute e sulla sicurezza;
o) il rischio di installazione o di uso improprio involontario;
p) il rischio di uso improprio volontario.
2.2. Le norme armonizzate volontarie e le specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità devono indicare il modo in cui i requisiti in conformità del punto 2.1 possono essere soddisfatti, ad esempio:
a) definendo lo stato dell'arte per una possibile riduzione del rischio in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, compreso il rischio di incompatibilità di elementi diversi, di cui almeno uno sia un prodotto;
b) fornendo soluzioni tecniche che evitino i rischi legati alla sicurezza; oppure
c) qualora non sia possibile evitare i rischi, riducendo e attenuando i rischi affrontandoli mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso;
2.3. Nel definire i requisiti dei prodotti in materia di sicurezza, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione.
3. Requisiti dei prodotti in materia di ambiente
L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, il trasporto di materiali e prodotti, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita.
3.1. Le specifiche tecniche armonizzate stabilite mediante gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono, se del caso per i prodotti che coprono, specificare che i prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare uno o più dei seguenti aspetti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, durante il ciclo di vita del prodotto, se possibile senza che ciò comporti perdite di sicurezza o che prevalga un impatto ambientale negativo, e nella misura in cui non siano coperti da altri atti giuridici dell'Unione:
a) massimizzazione della durabilità e dell'affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di indicazione della durata tecnica delle informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti e in termini di durata di vita media prevista, in termini di durata di vita minima nelle condizioni peggiori ma comunque realistiche nonché in termini di requisiti relativi alla durata di vita minima e di prevenzione dell'obsolescenza prematura;
b) riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita;
c) massimizzazione del contenuto riutilizzato, riciclato e di sottoprodotto;
d) scelta di sostanze sicure, sostenibili fin dalla progettazione e rispettose dell'ambiente;
e) consumo di energia ed efficienza energetica;
f) efficienza delle risorse;
g) modularità;
h) individuazione delle tipologie e delle quantità di prodotti o di loro parti che è possibile riutilizzare dopo la disinstallazione (riutilizzabilità);
i) possibilità di aggiornamento;
j) facilità della riparabilità nel corso della durata di vita prevista, inclusa la compatibilità con parti di ricambio comunemente disponibili;
k) facilità di manutenzione e ammodernamento nel corso della durata di vita prevista;
l) riciclabilità e possibilità di rifabbricazione;
m) capacità dei diversi materiali o delle diverse sostanze di essere separati e recuperati durante le procedure di smantellamento o riciclaggio.
n) approvvigionamento sostenibile
o) riduzione al minimo del rapporto imballaggio/prodotto;
p) quantità di rifiuti prodotti, segnatamente i rifiuti pericolosi.
3.2. Le norme armonizzate volontarie e le specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità devono indicare il modo in cui i requisiti in conformità del punto 3.1 possono essere soddisfatti, ad esempio:
a) definendo lo stato dell'arte per affrontare gli aspetti ambientali in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, compreso il tenore minimo di contenuto riciclato, le emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita, l'efficienza delle risorse e la riutilizzabilità;
b) fornendo soluzioni tecniche che evitino rischi ed effetti negativi per l'ambiente, compresa la produzione di materiali di rifiuto o, qualora non possano essere evitati, riducendo e attenuando i rischi e gli effetti negativi affrontandoli mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso.
3.3. Nel definire i requisiti dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione.
ALLEGATO IV
Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
1. Informazioni generali relative ai prodotti
1.1. Identificazione del prodotto: codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
1.2. Descrizione del prodotto:
a) usi dichiarati:
b) utilizzatori previsti;
c) condizioni d'uso;
d) durata di vita utile media e minima stimata per l'uso dichiarato (durabilità);
e) materiali principali utilizzati.
1.3. Dati di contatto del fabbricante o del suo mandatario autorizzato:
a) nome;
b) indirizzo postale;
c) telefono;
d) indirizzo di posta elettronica;
e) sito web, se disponibile.
1.4. Se diversi dal punto 1.3, dati di contatto del fabbricante o del suo mandatario autorizzato relativi a:
a) informazioni sull'installazione, la manutenzione, l'uso, lo smantellamento e la demolizione;
b) informazioni sui rischi;
c) informazioni in caso di guasto del prodotto.
1.5. Dati di contatto del punto di contatto per i prodotti nello Stato membro in cui il prodotto è reso disponibile.
2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
2.1. Sicurezza durante il trasporto, installazione, disinstallazione, manutenzione, smantellamento e demolizione:
a) rischi potenziali del prodotto e qualsiasi suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e il collegamento, compresi i disegni, gli schemi e, se del caso, i mezzi di fissaggio ad altri prodotti e parti di opere di costruzione;
c) istruzioni per consentire il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
d) se necessario, istruzioni per la formazione di installatori od operatori;
e) informazioni su cosa fare in caso di guasto o incidenti;
2.2. Compatibilità e integrazione in sistemi o kit:
a) compatibilità con altri materiali o prodotti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno disciplinati dal presente regolamento;
b) compatibilità elettrica ed elettromagnetica;
c) compatibilità del software;
d) integrazione in sistemi o kit.
2.3. Esigenze di manutenzione al fine di conservare la prestazione del prodotto nel corso della sua durata di vita utile:
a) descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dagli utilizzatori nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
b) tipo e frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione necessari per motivi di sicurezza e di durabilità e, se del caso, le parti soggette a usura e i criteri di sostituzione;
c) informazioni su cosa fare in caso di guasto o incidente.
2.4. Sicurezza durante l'uso:
a) istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, inclusi, se del caso, i dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti;
b) istruzioni concepite per l'uso sicuro del prodotto, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante l'uso;
c) informazioni su come procedere in caso di guasto o incidente durante l'uso.
2.5. Formazione e altri requisiti che devono essere soddisfatti per un uso sicuro.
2.6. Possibilità di attenuazione dei rischi che vanno oltre i punti da 2.1 a 2.5.
2.7. Raccomandazioni per un prodotto:
a) riparazione;
b) disinstallazione;
c) riutilizzo;
d) rifabbricazione;
e) riciclaggio;
f) deposito in sicurezza.
2.8. Se del caso, le informazioni sulle prestazioni del prodotto misurate in termini dei suoi effetti dei cambiamenti climatici - totale, di cui all'allegato II, lettera a), e della tossicità per gli esseri umani ed effetti cancerogeni di cui all'allegato II, lettera q).
3. Le informazioni fornite riguardo agli elementi elencati al punto 2 devono essere sufficienti, in termini tanto di quantità quanto di qualità, per consentire ai potenziali acquirenti di prendere decisioni consapevoli prima di procedere all'acquisto, comprese informazioni sulla quantità necessaria, l'installazione, l'uso, la manutenzione, lo smantellamento, il riutilizzo e il riciclaggio del rispettivo prodotto. Tali informazioni possono comprendere tutti i disegni, gli schemi, le descrizioni e le spiegazioni necessari ai fini della piena comprensione.
Le informazioni devono se del caso tenere conto, nella misura del possibile, delle esigenze di progettisti, autorità del settore delle costruzioni, professionisti delle costruzioni, autorità di controllo degli edifici, consumatori e altri utilizzatori, occupanti, responsabili dell'uso e professionisti della manutenzione.
4. Le linee guida e i dettagli tecnici pubblicati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, raccomandano anche dove devono essere fornite le rispettive informazioni. La posizione scelta deve garantire la massima probabilità che le informazioni non siano trascurate.
ALLEGATO V
Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all'articolo 15 [1]
Nome del fabbricante
Codice di dichiarazione ... [2]
Versione n. ... [3]
Data di tale versione ...
1. Descrizione del prodotto
a) codice di identificazione unico del prodotto-tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie;
b) categoria di prodotti quale definita dalle specifiche tecniche armonizzate o dai documenti per la valutazione europea;
c) usi dichiarati del prodotto, nell'ambito di applicazione della specifica tecnica armonizzata o del documento per la valutazione europea applicabile;
d) dimensioni nominali o classificazione del prodotto;
e) parti essenziali del prodotto, se del caso;
f) durata di vita utile media e minima stimata per l'uso dichiarato (durabilità);
g) eventuali varianti e loro descrizioni;
h) nei casi in cui il prodotto sia stato precedentemente installato in un'opera di costruzione, la data e il luogo dell'ultima disinstallazione.
2. Permalink o supporti dati concernenti i seguenti aspetti, a meno che le informazioni non siano disponibili nel passaporto digitale del prodotto a norma dell'articolo 76:
a) le registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione, se del caso;
b) informazioni da fornire a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, se del caso;
c) informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all'allegato IV.
3. Fabbricante:
a) nome;
b) denominazione commerciale registrata;
c) sede di attività registrata;
d) indirizzo postale;
e) telefono;
f) indirizzo di posta elettronica;
g) sito web.
4. Mandatario, se del caso:
a) nome;
b) denominazione commerciale registrata;
c) sede di attività registrata;
d) indirizzo postale;
e) telefono;
f) indirizzo di posta elettronica;
g) sito web.
5. Organismo o organismi notificati, se del caso:
a) nome;
b) numero di identificazione;
c) denominazione commerciale registrata, se disponibile;
d) sede di attività registrata;
e) indirizzo postale;
f) telefono;
g) indirizzo di posta elettronica;
h) sito web.
6. Organismo di valutazione tecnica («TAB»), se del caso:
a) nome;
b) numero di identificazione;
c) denominazione commerciale registrata, se disponibile;
d) sede di attività;
e) indirizzo postale;
f) telefono;
g) indirizzo di posta elettronica;
h) sito web.
7. Riferimento ai certificati o alle relazioni di convalida emessi dagli organismi notificati e dai TAB
8. Documenti tecnici di riferimento:
a) specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono le caratteristiche essenziali applicate (numero di riferimento e data di emissione); oppure
b) documento per la valutazione europea applicato (numero di riferimento e data di emissione) e valutazione tecnica europea rilasciata (TAB, numero di riferimento e data di emissione).
9. Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate:
a) l'elenco completo delle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento per la valutazione europea per la rispettiva categoria di prodotti per la quale è dichiarata una prestazione e il sistema di valutazione e verifica loro applicabile;
b) la prestazione del prodotto, mediante valori, livelli o classi calcolati oppure tramite una descrizione. I valori, i livelli o le classi corrispondenti devono essere riprodotti nella dichiarazione di prestazione stessa e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo riferimenti ad altri documenti. Per le caratteristiche essenziali per cui non è dichiarata alcuna prestazione, il termine «NULL» è inserito nel punto della dichiarazione del valore. La prestazione del comportamento strutturale di un prodotto può essere espressa facendo riferimento alla documentazione di produzione o ai calcoli relativi alla progettazione strutturale allegati;
c) la sostenibilità ambientale espressa, per le caratteristiche essenziali applicabili dei moduli del ciclo di vita applicabili, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2;
d) il riferimento alla versione del software utilizzato fornita dalla Commissione.
10. I requisiti dei prodotti applicabili indicati dalle specifiche tecniche armonizzate, il sistema di valutazione e verifica a essi applicabile e il riferimento alla norma armonizzata volontaria o alle specifiche comuni o a parti di queste applicate, compresa la data.
Se del caso, informazioni sulle prestazioni del prodotto misurate in termini di requisiti dei prodotti.
11. Dichiarazioni:
a) la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 9;
b) i dati sulla sostenibilità del prodotto sopra identificato sono stati correttamente calcolati sulla base delle norme della categoria di prodotti ad esso applicabili;
c) il prodotto sopra identificato è conforme ai requisiti di cui al punto 10.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
[nome, funzione [4]]
A [luogo]
il ... [data di emissione]
[firma]
___________
[1] Se è rilasciata una dichiarazione di prestazione e di conformità in relazione a un prodotto non soggetto ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono omessi il punto 10 e il punto 11, lettera c).
[2] Deve essere utilizzato un solo codice di dichiarazione unico e inequivocabile per ciascun prodotto-tipo, anche in presenza di varianti, ossia varianti del prodotto-tipo che non incidono sulle prestazioni o sulla conformità del prodotto.
[3] Possono essere rilasciate versioni diverse, ad esempio per correggere errori o aggiungere informazioni complementari.
[4] La persona che firma deve essere autorizzata dal diritto nazionale a rappresentare il fabbricante, sulla base di un mandato o in virtù del suo ruolo di rappresentante legale.
ALLEGATO VI
Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l'adozione del documento per la valutazione europea
1. Richiesta di una valutazione tecnica europea
1.1. Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto, e dopo aver firmato con il TAB («TAB responsabile») un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare;
1.2. Quando presenta una richiesta di valutazione tecnica europea, un gruppo di fabbricanti o un'associazione di fabbricanti («gruppo») la indirizza all'organizzazione dei TAB che proporrà al gruppo un TAB incaricato di agire in veste di TAB responsabile. Il gruppo può accettare il TAB proposto o chiedere all'organizzazione dei TAB di proporne uno alternativo. Dopo che il gruppo ha accettato il TAB responsabile proposto dall'organizzazione dei TAB, i membri del gruppo firmano un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza con tale TAB, salvo ove il gruppo decida diversamente, e il gruppo sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da esso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che i membri del gruppo intendono applicare;
1.3. in assenza di una richiesta di valutazione tecnica europea, la Commissione, quando avvia l'elaborazione di un documento per la valutazione europea, trasmette all'organizzazione dei TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, il suo uso e le modalità che diventeranno applicabili. L'organizzazione dei TAB concorda, insieme alla Commissione, un TAB che agisce in qualità di TAB responsabile.
2. Contratto
Per i prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico, nei casi di cui ai punti 1.1 e 1.2, il fabbricante o il gruppo e il TAB responsabile della predisposizione della valutazione tecnica europea stipulano un contratto che specifica il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea, incluso:
a) l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
b) la composizione del gruppo di lavoro designato per la famiglia di prodotti in questione da costituire nell'ambito dell'organizzazione dei TAB; e
c) il coordinamento dei TAB.
Nel caso di cui al punto 1.3, il TAB responsabile presenta alla Commissione il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea con lo stesso contenuto ed entro il medesimo termine. Successivamente la Commissione dispone di 30 giorni lavorativi per comunicare al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro e il TAB responsabile è tenuto a modificare di conseguenza detto programma di lavoro.
3. Comunicazione del programma di lavoro
Nei casi di cui ai punti 1.1 e 1.2, previo accordo rispettivamente con il fabbricante e il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea da parte di un TAB, che avvia la procedura di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Nel caso di cui al punto 1.3, l'organizzazione dei TAB presenta alla Commissione il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea con lo stesso contenuto ed entro il medesimo termine indicato nel comma precedente. La Commissione trasmette quindi all'organizzazione dei TAB, entro 30 giorni lavorativi, le proprie osservazioni sul programma di lavoro. Dopo che il TAB responsabile o l'organizzazione dei TAB hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni, il TAB responsabile modifica di conseguenza il programma di lavoro.
4. Progetto di documento per la valutazione europea
L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui ai punti 1.1 e 1.2, o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1.3.
5. Partecipazione della Commissione
Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di abbandonare o modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea se tale elaborazione non è in linea con il presente regolamento o se l'approccio non è efficiente o efficace in termini di risorse e applicabilità finale. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di fondere processi paralleli per l'elaborazione di documenti per la valutazione europea o di suddividere un unico processo in due, al fine di aumentare la chiarezza, o di garantire l'efficienza, del processo di elaborazione o della futura applicazione del documento di valutazione in esame.
Se i TAB interessati non raggiungono un accordo su un documento per la valutazione europea nei termini previsti, l'organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione perché sia risolta, anche per mezzo di istruzioni destinate all'organizzazione dei TAB sulle modalità di completamento del suo lavoro.
6. Consultazione degli Stati membri
Nel caso di cui al punto 1.3, la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione. Le osservazioni degli Stati membri sono comunicate alla Commissione e da essa trattate. L'organizzazione dei TAB è informata dalla Commissione di qualsiasi modifica al programma di lavoro, richiesta e approvata dalla Commissione, entro il termine concesso alla stessa per formulare osservazioni sul programma di lavoro prima di iniziare l'elaborazione del documento per la valutazione europea.
7. Proroga e ritardo
Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.
Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.
8. Modifica e adozione di un progetto di documento per la valutazione europea
8.1. Nei casi di cui ai punti 1.1 e 1.2, il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea rispettivamente al fabbricante o al gruppo, che dispone di 20 giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:
a) informa, se del caso, il fabbricante o il gruppo su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;
b) adotta il progetto di documento per la valutazione europea;
c) ne invia una copia alla Commissione.
8.2. Nel caso di cui al punto 1.3, il TAB responsabile:
a) adotta il progetto di documento per la valutazione europea;
b) ne invia una copia alla Commissione.
9. Valutazione della Commissione di progetti di documenti per la valutazione europea
La Commissione valuta il progetto di documento per la valutazione europea presentato e, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni all'organizzazione dei TAB. Quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto e rinvia copie del progetto di documento per la valutazione europea modificato conformemente al punto 8.1, lettera c), e al punto 8.2, lettera b).
10. Adozione del documento per la valutazione europea definitivo e pubblicazione
L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione immediata dei relativi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea entro 90 giorni dalla data di adozione, in una o più lingue dell'Unione e garantisce, come minimo, che esso rimanga accessibile fino a quando tutte le valutazioni tecniche europee basate su tale documento cessano di essere valide.
ALLEGATO VII
Elenco delle famiglie di prodotti
CODICE | FAMIGLIA DI PRODOTTI |
1 | PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO |
2 | PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI |
3 | MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO) |
4 | PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO |
5 | APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI |
6 | CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI |
7 | PRODOTTI IN GESSO |
8 | GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI |
9 | FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI |
10 | IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI) |
11 | IMPIANTI SANITARI |
12 | IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI |
13 | PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE |
14 | PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO |
15 | CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI |
16 | ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO |
17 | MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI |
18 | PRODOTTI PER RETI FOGNARIE |
19 | PAVIMENTAZIONI |
20 | PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE |
21 | FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI |
22 | COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE |
23 | PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE |
24 | AGGREGATI |
25 | ADESIVI PER COSTRUZIONE |
26 | PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE |
27 | APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO |
28 | CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
29 | PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
30 | PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI |
31 | CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE |
32 | MASTICI PER GIUNTI |
33 | FISSAGGI |
34 | KIT PER EDIFICI, UNITA', ELEMENTI PREFABBRICATI |
35 | DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI |
36 | SCALE FISSATE |
.
ALLEGATO VIII
Requisiti dei TAB
I TAB devono essere in grado di svolgere i compiti e soddisfare i requisiti seguenti:
Competenza | Descrizione dei compiti | Requisiti |
1. Analisi dei rischi | Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta installati nelle opere di costruzione. | Un TAB è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare. Un TAB dispone di personale con le seguenti caratteristiche: (a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico; (b) conoscenza approfondita della normativa vigente e degli altri requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo alle famiglie di prodotti per le quali deve essere designato; (c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle famiglie di prodotti per le quali deve essere designato; (d) conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi; (e) conoscenza approfondita delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle famiglie di prodotti per le quali deve essere designato; (f) conoscenza approfondita del presente regolamento; (g) adeguate competenze linguistiche. La retribuzione del personale del TAB non dipende dal numero di valutazioni effettuate né dai risultanti di tali valutazioni. |
2. Determinazione dei criteri tecnici | Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti rispetto al soddisfacimento delle normative nazionali applicabili; fornire l'informazione tecnica necessaria a coloro che partecipano al processo di costruzione come potenziali utilizzatori dei prodotti (fabbricanti, progettisti, contraenti, installatori). |
|
3. Definizione dei metodi di valutazione | Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell'attuale stato dell'arte. | |
4. Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica | Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante il processo di fabbricazione. | Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB dispone di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi produttivi e caratteristiche del prodotto. |
5. Valutazione del prodotto | Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti, valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati. | Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB dispone dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti nell'ambito delle famiglie di prodotti per le quali deve essere designato. |
6. Gestione generale | Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali. | Un TAB: (a) ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi corretti; (b) dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della riservatezza e della protezione delle informazioni sensibili nell'ambito del TAB e di tutti i suoi partner; (c) dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione, protezione e archiviazione di tutti i documenti pertinenti; (d) dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione; (e) dispone di una procedura per gestire obiettivamente ricorsi e reclami. |
.
ALLEGATO IX
Sistemi di valutazione e verifica
Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo e applica la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata o del documento europeo per la valutazione applicabili. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, che il prodotto-tipo sia stato correttamente determinato e che la corrispondente categoria di prodotti sia stata correttamente applicata.
1. Sistema 1+
Controllo completo dell'organismo notificato, comprese prove di controllo di campioni
a) Il fabbricante effettua:
i) il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione in conformità del piano di prova prescritto;
iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;
b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;
ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iv) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;
v) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato;
vi) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).
2. Sistema 1
Controllo completo dell'organismo notificato, senza prove di controllo di campioni
a) Il fabbricante effettua:
i) il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;
b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;
ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento dell'elemento o degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iv) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;
v) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).
3. Sistema 2+
Organismo notificato che si concentra sul controllo della produzione in fabbrica
a) Il fabbricante effettua:
i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento dell'elemento o degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
iii) prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
v) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;
b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati, come pure che la prestazione del prodotto è stata valutata correttamente sulla base dell'esame della documentazione del prodotto;
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;
iv) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iv) e v).
4. Sistema 3+
Controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell'organismo notificato
a) Il fabbricante effettua:
i) la valutazione della prestazione del prodotto raccogliendo dati per ottenere valori iniziali, formulare ipotesi ed elaborare modellizzazioni;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida fondandosi sui seguenti elementi:
i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;
ii) convalida della valutazione del fabbricante;
iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;
iv) convalida dell'uso corretto del software adeguato per la valutazione;
v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione volta a convalidare eventuali dati specifici dell'impresa.
5. Sistema 3
Organismo notificato che si concentra sulla determinazione del prodotto-tipo
a) Il fabbricante effettua:
i) un'ulteriore valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;
b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
i) una valutazione della prestazione in base a prove effettuate da un laboratorio di prova notificato (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati.
6. Sistema 4
Autoverifica e autocertificazione del fabbricante
a) Il fabbricante effettua:
i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) una determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti in base a prove del tipo, a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle;
iii) il controllo della produzione in fabbrica;
iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
v) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;
b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.
7. Si applicano le seguenti norme orizzontali relative ad alcuni o a tutti i sistemi di cui sopra:
a) quando un sistema prevede un'ispezione dello stabilimento di produzione da parte di un organismo notificato, tale ispezione riguarda tutti i luoghi in cui si svolgono processi di fabbricazione significativi e comprende almeno la verifica dei seguenti elementi:
i) il controllo della produzione in fabbrica che specifica le misure e le frequenze previste per garantire la costanza delle prestazioni, compresi i parametri di prestazione critici;
ii) una descrizione del controllo della produzione in fabbrica previsto;
b) quando un sistema prevede il controllo della produzione in fabbrica, tale controllo riguarda il processo di produzione che va dal ricevimento delle materie prime e dei componenti alla spedizione del prodotto (approccio «da cancello a cancello», gate to gate), una volta iniziata la produzione, e comprende almeno i seguenti elementi:
i) la garanzia che i prodotti siano conformi al prodotto-tipo e conseguano pertanto le prestazioni di cui alla dichiarazione di prestazione e di conformità e siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento o adottati conformemente al presente regolamento;
ii) l'applicazione dei dettagli tecnici necessari per l'attuazione del sistema o dei sistemi di valutazione e verifica, quali definiti nelle specifiche tecniche armonizzate, nei documenti per la valutazione europea e nelle norme armonizzate volontarie, tra cui figurano, come minimo, i parametri fondamentali per le prestazioni;
c) quando un sistema prevede ulteriori prove su campioni, si applica quanto segue:
i) le prove comprendono prove su un numero adeguato di prodotti, quali definiti nelle specifiche tecniche armonizzate, nei documenti per la valutazione europea e nelle norme armonizzate volontarie, per quanto concerne la conformità al prodotto-tipo;
ii) se le prove non sono adatte al prodotto, il prodotto-tipo può essere definito utilizzando le norme di applicazione estesa applicabili di cui alle specifiche tecniche armonizzate, ai documenti per la valutazione europea e alle norme armonizzate volontarie, se disponibili, e gli organismi notificati che confermano che il prodotto-tipo è stato determinato correttamente confermano anche che le pertinenti norme di applicazione estesa sono state applicate correttamente;
iii) i risultati delle prove effettuate da un altro fabbricante o organismo notificato possono essere utilizzati conformemente agli articoli 59 e 62;
d) nel caso di sistemi che trattano di sostenibilità ambientale, la convalida consiste nella convalida dei calcoli e dei dati di ingresso, nel cui contesto l'organismo notificato convalida se i dati di modellizzazione e i dati di ingresso applicabili conformemente alla specifica tecnica armonizzata o al documento per la valutazione europea riflettano la prestazione del prodotto, nonché l'uso del software fornito dalla Commissione, unitamente a eventuali dati utilizzati e, in particolare, esso convalida l'affidabilità di eventuali dati specifici dell'impresa utilizzati;
e) Gli organismi notificati e i fabbricanti considerano quale valutazione della prestazione del prodotto la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. I fabbricanti che riscontrano prove o sono stati informati dall'organismo notificato del fatto che la prestazione del prodotto non è conforme alla valutazione tecnica europea rendono il prodotto conforme a tale valutazione, se del caso, anche adempiendo agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 11.
ALLEGATO X
Caratteristiche essenziali di natura orizzontale
Si tratta di gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale, elaborati sulla base degli allegati I e II, ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
1. reazione al fuoco;
2. resistenza al fuoco;
3. comportamento in caso di incendio esterno;
4. assorbimento del rumore;
5. dispersione e contenuto di sostanze pericolose;
6. sostenibilità ambientale.
ALLEGATO XI
Tavole di concordanza
Tavola 1: regolamento (UE) n. 305/2011 > presente regolamento
Regolamento (UE) n. 305/2011 | Presente regolamento |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 3 |
Articolo 3 | Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4 | Articolo 13 |
Articolo 5 | Articolo 14 |
Articolo 6 | Articolo 15 |
Articolo 7 | Articolo 16 |
Articolo 8 | Articolo 17 |
Articolo 9 | Articolo 18 |
Articolo 10 | Articolo 72 |
Articolo 11 | Articoli 20 e 22 |
Articolo 12 | Articoli 20 e 23 |
Articolo 13 | Articoli 20 e 24 |
Articolo 14 | Articoli 20 e 25 |
Articolo 15 | Articoli 20 e 26 |
Articolo 16 | Articolo 20 |
Articolo 17 | Articolo 5 |
Articolo 18 | Articolo 5 |
Articolo 19 | Articolo 31 |
Articolo 20 | Articolo 32 |
Articolo 21 | Articolo 33 |
Articolo 22 | Articolo 34 |
Articolo 23 | - |
Articolo 24 | Articolo 35 |
Articolo 25 | Articolo 36 |
Articolo 26 | Articolo 37 |
Articolo 27 | Articolo 5, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 28 | Articolo 10 |
Articolo 29 | Articolo 39 |
Articolo 30 | Articolo 40 |
Articolo 31 | Articolo 41 |
Articolo 32 | Articolo 41 |
Articolo 33 | Articolo 41 |
Articolo 34 | Articolo 41 |
Articolo 35 | - |
Articolo 36 | Articolo 59 |
Articolo 37 | Articolo 60 |
Articolo 38 | Articolo 61 |
Articolo 38 bis | Articolo 85 |
Articolo 38 ter | Articolo 86 |
Articolo 38 quater | Articolo 87 |
Articolo 38 quinquies | Articolo 88 |
Articolo 39 | Articolo 42 |
Articolo 40 | Articolo 43 |
Articolo 41 | Articolo 44 |
Articolo 42 | - |
Articolo 43 | Articolo 46 |
Articolo 44 | Articolo 47 |
Articolo 45 | Articolo 48 |
Articolo 46 | Articolo 49 |
Articolo 47 | Articolo 50 |
Articolo 48 | Articolo 51 |
Articolo 49 | Articolo 52 |
Articolo 50 | Articolo 53 |
Articolo 51 | Articolo 54 |
Articolo 52 | Articolo 55 |
Articolo 53 | Articolo 56 |
Articolo 54 | Articolo 45 |
Articolo 55 | Articolo 58 |
Articolo 56 | Articolo 65 |
Articolo 57 | Articolo 66 |
Articolo 58 | Articolo 67 |
Articolo 59 | Articolo 65 |
Articolo 60 | Articolo 89 |
Articolo 61 | Articolo 89 |
Articolo 62 | Articolo 89 |
Articolo 63 | Articolo 89 |
Articolo 64 | Articolo 90 |
Articolo 65 | Articolo 94 |
Articolo 66 | Articolo 95 |
Articolo 67 | Articolo 93 |
Articolo 68 | Articolo 96 |
.
Tavola 2: presente regolamento > regolamento (UE) n. 305/2011
Presente regolamento | Regolamento (UE) n. 305/2011 |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | - |
Articolo 3 | Articolo 2 |
Articolo 4 | Articolo 3 |
Articolo 5 | Articoli 17, 18 e 27 |
Articolo 6 | - |
Articolo 7 | - |
Articolo 8 | - |
Articolo 9 | - |
Articolo 10 | Articolo 28 |
Articolo 11 | - |
Articolo 12 | - |
Articolo 13 | Articolo 4- |
Articolo 14 | Articolo 5- |
Articolo 15 | Articolo 6 |
Articolo 16 | Articolo 7 |
Articolo 17 | Articolo 8 |
Articolo 18 | Articolo 9 |
Articolo 19 | - |
Articolo 20 | Articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 |
Articolo 21 | - |
Articolo 22 | Articolo 11 |
Articolo 23 | Articolo 12 |
Articolo 24 | Articolo 13 |
Articolo 25 | Articolo 14 |
Articolo 26 | Articolo 15 |
Articolo 27 | - |
Articolo 28 | - |
Articolo 29 | - |
Articolo 30 | - |
Articolo 31 | Articolo 19 |
Articolo 32 | Articolo 20 |
Articolo 33 | Articolo 21 |
Articolo 34 | Articolo 22 |
Articolo 35 | Articolo 24 |
Articolo 36 | Articolo 25 |
Articolo 37 | Articolo 26 |
Articolo 38 | - |
Articolo 39 | Articolo 29 |
Articolo 40 | Articolo 30 |
Articolo 41 | Articoli da 31 a 34 |
Articolo 42 | Articolo 39 |
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Articolo 50 | Articolo 47 |
Articolo 51 | Articolo 48 |
Articolo 52 | Articolo 49 |
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Articolo 54 | Articolo 51 |
Articolo 55 | Articolo 52 |
Articolo 56 | Articolo 53 |
Articolo 57 | - |
Articolo 58 | Articolo 55 |
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Articolo 70 | - |
Articolo 71 | - |
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Articolo 73 | - |
Articolo 74 | - |
Articolo 75 | - |
Articolo 76 | - |
Articolo 77 | - |
Articolo 78 | - |
Articolo 79 | - |
Articolo 80 | - |
Articolo 81 | - |
Articolo 82 | - |
Articolo 83 | - |
Articolo 84 | - |
Articolo 85 | Articolo 38 bis |
Articolo 86 | Articolo 38 ter |
Articolo 87 | Articolo 38 quater |
Articolo 88 | Articolo 38 quinquies |
Articolo 89 | Articoli da 60 a 63 |
Articolo 90 | Articolo 64 |
Articolo 91 | - |
Articolo 92 | - |
Articolo 93 | Articolo 67 |
Articolo 94 | Articolo 65 |
Articolo 95 | Articolo 66 |
Articolo 96 | Articolo 68 |
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