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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3142 DELLA COMMISSIONE, 11 dicembre 2024

G.U.U.E. 18 dicembre 2024, Serie L

Decisone che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024) 8942] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 11 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/3039 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3039 Germania, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nel Land Bassa Sassonia in Germania, nella contea di Zagabria in Croazia, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia, nelle contee di Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád e Jász-Nagykun-Szolnok in Ungheria, nella provincia della Frisia nei Paesi Bassi e nella regione di Lublino in Polonia.

7) Germania, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

9) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Croazia.

10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Germania, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

11) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

12) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative alla Croazia.

13) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3039 della Commissione, del 4 dicembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/3039, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3039/oj). 

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2024

Per la Commissione

OLIVE'R VA'RHELYI

Membro della Commissione