
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3215 DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 2024
G.U.U.E. 19 dicembre 2024, Serie L
Regolamento recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 gennaio 2025
Applicabile dal: 8 gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Le versioni in lingua croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (2) contengono errori nelle indicazioni di talune classi di efficienza energetica negli allegati I e II.
2) Le versioni in lingua francese, irlandese, polacca, portoghese e spagnola del regolamento delegato (UE) 2021/2139 contengono anche altri errori. Nella versione in lingua portoghese è presente un riferimento errato nell'articolo 1. Nella versione in lingua polacca, all'allegato I, punto 3.5, sezione «Descrizione dell'attività», è stato omesso un capoverso. Nella versione in lingua francese il titolo dell'allegato II è inesatto, mentre nelle versioni in lingua irlandese e spagnola vi è un errore concernente la classe dell'attestato di prestazione energetica al punto 7.7, tabella, punto 1, seconda colonna, secondo capoverso, dell'allegato II.
3) E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento delegato (UE) 2021/2139. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 22.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così rettificato:
1) (non riguarda la versione italiana);
2) l'allegato I è così rettificato:
a) (non riguarda la versione italiana);
b) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
__________________
(*1) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).»;"
c) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
d) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) impianti di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
e) al punto 3.5, sezione «Criteri di vaglio tecnico», la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
f) (non riguarda la versione italiana);
g) (non riguarda la versione italiana);
h) (non riguarda la versione italiana);
i) al punto 7.3, sezione «Criteri di vaglio tecnico», criterio «Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici», il capoverso introduttivo è sostituito dal seguente:
«L'attività consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»;
3) l'allegato II è così rettificato:
a) (non riguarda la versione italiana)
b) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell'attività», la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) elettrodomestici che rientrano nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
c) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell'attività», la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
d) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell'attività», la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) impianti di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua a uso domestico classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
e) al punto 3.5, sezione «Descrizione dell'attività», la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;»;
f) (non riguarda la versione italiana);
g) (non riguarda la versione italiana);
h) (non riguarda la versione italiana);
i) al punto 7.3, sezione «Descrizione dell'attività», capoverso introduttivo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le attività economiche di questa categoria consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento:»;
j) (non riguarda la versione italiana).
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN