
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3145 DELLA COMMISSIONE, 18 dicembre 2024
G.U.U.E. 19 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati I, IX, X e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e che rettifica l'allegato XXI del medesimo regolamento per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 gennaio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. Le norme generali sono stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, mentre gli elenchi figurano negli allegati da II a XXII del medesimo.
4) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione casi confermati di infezioni da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) in bovini e ovini in Gran Bretagna. La Macedonia del Nord ha inoltre notificato alla Commissione casi confermati di BTV in ovini e caprini nel suo territorio. Il Regno Unito e la Macedonia del Nord dovrebbero pertanto essere tenuti a sottoporre a prove per la ricerca dell'infezione da BTV lo sperma, gli ovociti o gli embrioni prodotti in vitro dei bovini, degli ovini e dei caprini donatori. Gli allegati IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale rispettivamente di bovini e di ovini e caprini. A motivo dei casi confermati di BTV in Gran Bretagna e in Macedonia del Nord, la garanzia in materia di sanità animale «BTV-test» dovrebbe essere inserita per le voci relative alle zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito e alla zona MK-0 della Macedonia del Nord nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato IX, parte 1, e per la voce relativa alla zona GB-0 del Regno Unito nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
5) Nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Nella tabella di cui alla parte 2 di tale allegato, la descrizione della zona «BR-2» del Brasile fa riferimento, tra le altre, alle zone «BR-3» e «BR-4» di tale paese di cui alla tabella figurante nell'allegato XIII, parte 2, di detto regolamento di esecuzione. Tuttavia, a seguito della modifica dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 della Commissione (4), le zone «BR-3» e «BR-4» del Brasile non figurano più nella tabella di cui all'allegato XIII, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La descrizione della zona «BR-2» del Brasile di cui all'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
6) L'intero territorio della Moldova figura inoltre nell'elenco di cui all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 quale paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame che sono stati sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi «D» conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
7) Il 21 giugno 2024 la Moldova ha presentato alla Commissione la richiesta di inserire la sua zona «MD-1» nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 quale zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
8) La Commissione ha valutato la richiesta della Moldova e ha concluso che, tenuto conto dello stato sanitario degli animali della zona «MD-1» della Moldova per quanto riguarda le pertinenti malattie elencate e delle garanzie fornite dall'autorità competente di tale paese relativamente alla conformità o all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell'Unione, tale zona potrebbe essere elencata per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame con l'assegnazione di un trattamento generico «A» nella colonna 10 della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indicante che i prodotti a base di carne non devono essere sottoposti ad alcun trattamento specifico di riduzione dei rischi. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV di tale regolamento di esecuzione.
9) E' inoltre necessario aggiornare alcuni riferimenti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, IX, X e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
10) Nell'allegato XXI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura inoltre l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate. In tale elenco, alla voce riguardante gli Stati Uniti, nelle righe relative alle zone «US-2», «US-3», «US-4» e «US-5», alla colonna 6, il riferimento al modello di certificato sanitario «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER» è stato erroneamente soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione (5) che ha modificato tale allegato. E' pertanto opportuno reinserire tale riferimento e rettificare di conseguenza l'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021. E' pertanto opportuno che anche la rettifica dell'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 di cui al presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1170 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale e che rettifica l'allegato XIV di tale regolamento per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2024/1170, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1170/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione, del 29 settembre 2021, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 30.9.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1727/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati I, IX, X e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN