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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3153 DELLA COMMISSIONE, 18 dicembre 2024

G.U.U.E. 19 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 gennaio 2025

Applicabile dal: 8 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.

2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2024 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.

4) Per quanto riguarda le partite di cedri (Citrus medica) provenienti dal Bangladesh, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Bangladesh. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

5) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

6) Dal luglio 2022 le arance provenienti dall'Egitto sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

7) Dal gennaio 2019 i semi di sesamo provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative ai semi di sesamo provenienti dall'Etiopia, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

8) Per quanto riguarda le partite di gombi (Okra) e di semi di cumino provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

9) Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico oppure in salamoia o nell'acido citrico provenienti dal Libano sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da residui di rodammina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative alle rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico oppure in salamoia o nell'acido citrico provenienti dal Libano, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

10) Dal luglio 2017 i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

11) Per quanto riguarda le partite di fagioli dall'occhio (Vigna unguiculata) provenienti dal Madagascar, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

12) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Ruanda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

13) Per quanto riguarda le partite di origano secco provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

14) Per quanto riguarda le partite di durian (Durio zibethinus) provenienti dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

15) Dall'ottobre 2020 i semi di sesamo provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

16) Dal gennaio 2022 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione. Poiché inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (4) ha soppresso la voce relativa alla gomma di guar proveniente dall'India dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, la misura non dovrebbe riguardare la gomma di guar proveniente dall'India come materia prima contenente prodotti botanici destinata alla produzione di integratori alimentari.

17) Dal gennaio 2022 i semi di cumino provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di cumino provenienti dalla Turchia. In particolare, tutte le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di cumino provenienti dalla Turchia, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

18) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio la protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché sono soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 30 % al momento dell'ingresso nell'Unione.

19) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1662/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:

i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

ii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3;»;

2. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione (*1), possono entrare nell'Unione fino all'8 marzo 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

_____________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/3153, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3153/oj).»;"

3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 gennaio 2025, Serie L.