
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 novembre 2024, n. 401
- Allegato al Comunicato Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 18 dicembre 2024, n. 296.
Approvazione dei corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal decreto 13 marzo 2024, a copertura dei costi sostenuti dal GSE quale soggetto gestore per l'attuazione della misura stessa.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR") la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Riforma 2 - "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile" e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", entrambi appartenenti alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - "Transizione energetica e mobilità sostenibile";
CONSIDERATO che il richiamato Investimento 1.4, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (compresa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, FORSU) nell'ottica di produrre biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato):
VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 8 il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 - Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e, in particolare gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente "Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali" e "Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 99 del 13 marzo 2024 "Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - Pratiche ecologiche" (di seguito "DM"), emanato ai sensi del richiamato art. 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione dedicata alla normativa di settore;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 99 del 13 marzo 2024, secondo cui «Il Soggetto gestore per l'attuazione della misura di cui al presente decreto è il GSE S.p.A. Con apposito accordo redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 1° agosto 2014, n. 116 [N.d.R. recte: legge 11 agosto 2014, n. 116]»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, prevedendo tra i compiti del medesimo Ministero quelli alle "agro energie";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";
VISTO l'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
VISTO l'art. 45-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e ss.mm.ii., ai sensi del quale "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 adottato ai sensi del predetto art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al fine di introdurre specifiche tariffe per l'attuazione della misura prevista dal decreto ministeriale del 13 marzo 2024, n. 99;
VISTA la proposta del GSE riguardante i corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura dei costi per la gestione della misura incentivante di cui al decreto del 13 marzo 2024, n. 99, trasmessa in conformità con le previsioni dell'art. 25, co. 2, del DL 91/14, acquisita al prot. MASE n. 181691 del 07 ottobre 2024;
VISTA la relazione di congruità dei costi del GSE, stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, prot. n. 192972 del 22 ottobre 2024;
Decreta
Corrispettivi a carico dei beneficiari previsti dal DM 13 marzo 2024, n. 99
1. Sono approvati, in allegato ("Allegato 1") al presente decreto, i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal decreto 13 marzo 2024, n. 99.
2. Sono approvati in allegato ("Allegato 2") al presente decreto, le modalità di corresponsione dei corrispettivi approvati ai sensi del comma 1.
Disposizioni ulteriori e finali
1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.
GILBERTO PICHETTO FRATIN
ALLEGATO 1
Corrispettivi richiesti per l'accesso ai contributi previsti dal decreto 13 marzo 2024, n. 99 Ai fini della copertura dei costi GSE è definita la misura di uno specifico corrispettivo, onere istruttorio, richiesto ai soggetti ammessi agli incentivi di cui al DM 13 marzo 2024, n. 99, con la seguente valorizzazione, per categoria di intervento incentivabile:
- 2.600,00 euro per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) punto i);
- 2.600,00 euro per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) punto ii);
- 800,00 euro per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- 6.000,00 euro per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
ALLEGATO 2
Modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui all'art. 7, comma 1, del DM 13 marzo 2024, n. 99 Il soggetto richiedente l'accesso agli incentivi è tenuto a procedere al pagamento della fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi indicati in Allegato 1 sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta, tramite il canale PagoPA.