
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 13 marzo 2024, n. 99
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 3 maggio 2024, n. 102
Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - Pratiche ecologiche.
Testo con annotazioni alla data 12 novembre 2024
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza per supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l'economia e la società europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR") la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
ATTESO che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);
CONSIDERATO che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;
VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposta di modifica, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Riforma 2 - "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile" e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", entrambi appartenenti alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - "Transizione energetica e mobilità sostenibile";
CONSIDERATO che il richiamato Investimento 1.4, ai sensi di quanto stabilito nel predetto allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposta di modifica, si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato);
ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR riprogrammato e, in particolare:
- target M2C2-3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026 (T2 2026), associato al predetto Investimento 1.4: "Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto";
VISTO che l'Allegato 1 agli Operational Arrangements (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglati dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa al suddetto target il seguente meccanismo di verifica:
- target M2C2-3: "Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle including references to the concrete texts that prove compliance with the principle For tractors running on biomethane, the assessment will contain extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the "Do no significant harm" Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID";
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, come integrata dalla Comunicazione della Commissione C/2023/111, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTA la comunicazione della Commissione europea su "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", (2014/C 249/01) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2014;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
VISTE le linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit per il periodo di programmazione 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02) del 27 agosto 2015;
VISTA la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 ("Normativa europea sul clima");
VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 6-bis del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che "[l]e amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del richiamato decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del ministeriale 29 novembre 2021, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 - I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;
RITENUTO che del predetto importo totale di euro 1.923.400.000, una somma pari a euro 1.730.400.000 euro sia da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:
a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
RITENUTO che la restante parte delle somme di cui sopra pari a euro 193.000.000 debba essere destinata all'attuazione della misura M2C2-I1.4, da disciplinare con apposito decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199/2021, per la realizzazione di interventi di economia circolare destinati al finanziamento dei seguenti tre obiettivi specifici:
a) incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, quali sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti, con una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e per aumentare l'approvvigionamento di materiale organico nei suoli; la creazione di poli consorziati per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica;
b) promuovere la sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, e alimentati esclusivamente a biometano, il cui utilizzo è certificato da garanzie di origine;
c) promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas di proprietà di aziende agricole per i quali non siano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della citata legge n. 178 del 2020, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante "regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
VISTA la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
VISTA la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante "Procedure finanziarie PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10 [N.d.R. recte: circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10], recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target";
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";
VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
VISTA la circolare RGS-MEF dell'8 agosto 2023, n. 26, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla CE";
VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";
VISTA la circolare RGS-MEF del 28 luglio 2023, n. 31, recante "Procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.";
VISTA la circolare RGS-MEF del 1° dicembre 2023, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
VISTA la circolare RGS-MEF del 7 dicembre 2023, n. 33, recante "Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023";
VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0";
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";
VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza" e la relativa manualistica allegata;
VISTA la nota circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";
VISTA la nota circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";
VISTA la nota circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e in particolare:
a) l'articolo 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;
b) l'articolo 14, comma 1, lettera b), il quale ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "Attuazione dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine";
VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20 maggio 2003 e relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'articolo 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle "agro-energie";
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO, in particolare, l'articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale SIAN;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO l'articolo 45-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale prevede che "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
VISTO il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
VISTA la nota prot. n. 37832 del 27 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
DECRETA
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di economia circolare effettuati dalle imprese agricole e volti a incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, a promuovere la sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano, nonché a promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 65 % delle spese ammissibili di cui all'articolo 8 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Per la concessione degli incentivi di cui al comma 2 sono utilizzate le risorse residue, pari a 193 milioni di euro, della dotazione finanziaria complessiva assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 per l'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché le seguenti:
a) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
b) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale;
c) "impianto agricolo": impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto;
d) "imprenditori agricoli": come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
e) "imprese in difficoltà": ai fini del presente decreto si applica la definizione di imprese in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014 recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
f) "polo consortile": il raggruppamento di due o più imprenditori agricoli ai sensi della lettera d), di cui almeno uno sia parte cedente digestato e almeno uno sia parte utilizzatrice di digestato al fine di garantire una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici;
g) "PMI": le microimprese e le piccole e medie imprese che rispettano i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
h) "Regioni del Mezzogiorno": le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia);
i) "soggetto attuatore esterno (o soggetto beneficiario)": soggetto proponente che risulta assegnatario degli incentivi di cui al presente decreto, e responsabile, quindi, dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;
j) "Garanzia d'origine biometano" o "GO biometano": è la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine", distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano destinato ad altri usi. Nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e dei pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, la GO biometano garantisce che il biometano utilizzato sia stato prodotto conformemente ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
k) "Trattore": la macchina agricola semovente, come definita all'articolo 57 del Codice della Strada, impiegata nelle attività agricole e forestali che può circolare su strada se provvisto di targa e carta di circolazione;
l) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione centrale titolare dell'Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", Missione 2, Componente 2 del PNRR;
m) "Soggetto gestore": organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell'Investimento 1.4 relativo alla Missione 2, Componente 2, del PNRR. Nell'ambito del predetto Investimento, il ruolo di "soggetto gestore" è svolto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE);
n) "Principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": principio definito all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241. Ai fini del presente decreto le pertinenti indicazioni tecniche per l'applicazione del principio cd. DNSH con riferimento all'Investimento 1.4 sono riportate nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e, in particolare, nelle schede tecniche nn. 5, 11, 14 e 29 associate alla misura;
Soggetto attuatore esterno, beneficiario della misura
1. I soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto, sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettano i requisiti di PMI di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Sono ammessi al riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto gli imprenditori agricoli, di cui al comma 1, con sede principale nel territorio della Repubblica italiana o che siano prevalentemente stabiliti nello stesso, per investimenti realizzati nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso ai contributi e il 30 giugno 2026.
3. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00;
f) con esclusivo riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alle imprese che accedono agli incentivi a sostegno della produzione di biometano disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi;
g) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
4. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli imprenditori agricoli che dimostrino che gli investimenti ammessi ad agevolazione, di cui al comma 2, non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di contributo ed a condizione che la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento avvenga entro il 30 giugno 2026. Ai fini del presente decreto e conformemente al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli investimenti di cui al presente decreto si intendono avviati al momento della data di inizio delle attività oppure dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure alla data dell'assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quello relativo all'ordine delle attrezzature ovvero all'impiego di servizi, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Categorie di intervento incentivabili
1. Possono essere oggetto degli incentivi di cui al presente decreto le seguenti categorie di intervento:
a) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
i) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti con conseguente riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e l'aumento dell'approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
ii) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica;
b) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di "non arrecare un danno significativo", nonché ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine;
c) interventi finalizzati a migliorare l'efficienza (utilizzo del calore in azienda e riduzione delle emissioni) degli impianti esistenti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano.
Modalità, requisiti e criteri premianti per l'accesso al contributo
1. Sono svolte procedure competitive pubbliche per la selezione degli interventi di cui all'articolo 4, nei limiti dei contingenti di spesa di cui all'articolo 6, al fine di garantire l'assegnazione di un contributo in conto capitale, pari al 65 % delle spese ammissibili di cui all'articolo 8, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun progetto di investimento come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472. Le procedure competitive relative agli interventi di cui all'articolo 4 saranno basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile. Le procedure competitive relative agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) prevedono specifici criteri di premialità per le imprese che abbiano beneficiato degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a):
i. l'imprenditore agricolo partecipante, o almeno uno degli imprenditori nel caso di partecipazioni aggregate, è titolare di un impianto agricolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
ii. limitatamente alle attività di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), punto ii), l'imprenditore agricolo deve aver costituito un polo consortile, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f);
iii. i sistemi di lavorazione del suolo o di distribuzione del digestato garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente almeno pari al 5%;
b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
i. la dimostrazione dell'alimentazione del trattore a biometano attraverso le garanzie di origine commisurate all'uso, anche nel caso di alimentazione diretta da impianti qualificati dal GSE per la produzione di biometano di proprietà dell'imprenditore agricolo;
ii. la dimostrazione, a mezzo delle garanzie di origine, che il biometano impiegato per l'alimentazione del trattore sia conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" e dei pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):
i. l'imprenditore agricolo deve essere titolare di un impianto agricolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
ii. l'imprenditore agricolo non ha beneficiato degli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e successivi provvedimenti attuativi per la riconversione alla produzione di biometano;
iii. l'imprenditore agricolo deve garantire:
1. l'installazione di sistemi di recupero del calore da utilizzare in processi aziendali diversi dalla regolazione termica del processo di digestione anaerobica;
2. che le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, siano coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica;
3. l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire una riduzione delle stesse almeno pari al 5%.
d) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) e c): sono ammissibili solo progetti per i quali il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di accesso ai contributi prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto;
e) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): sono ammissibili solo richieste per le quali il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di accesso ai contributi prima dell'acquisto del trattore.
3. Costituisce requisito di ammissibilità comune per tutti gli interventi di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente decreto, il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) e dei pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, entrambi valutati in base alle specifiche indicazioni applicative stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 11.
4. Costituisce altresì requisito di ammissibilità comune agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) che le attività e le opere ad essi relativi siano ultimate entro il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o del verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori relativamente all'intervento ammesso alle agevolazioni.
5. Costituisce altresì requisito di ammissibilità agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) che la sostituzione del trattore e l'acquisto del nuovo trattore avvengano entrambi entro il 30 giugno 2026. La data della sostituzione viene dimostrata attraverso la data del certificato, rilasciato dalla Motorizzazione civile, di avvenuta cessazione della circolazione su strada del trattore agricolo previa consegna della targa e del libretto di circolazione. La data di acquisto del nuovo trattore viene desunta dalla data di fatturazione del nuovo trattore.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 193 milioni di euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse attribuite all'Investimento 1.4 della Missione 2, Componente 2, - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite fino ad esaurimento della disponibilità economica dei relativi contingenti annualmente disponibili di cui alla Tabella 1.
Tabella 1: Contingenti annualmente resi disponibili [mln €]
2024 | 2025 | 2026 | tot. | |
Tipologia di intervento | (mln €) | (mln €) | (mln €) | (mln €) |
a1. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 12,96 | 6,48 | 2,16 | 21,6 |
a2. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) realizzati in altre regioni | 19,44 | 9,72 | 3,24 | 32,4 |
b1. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 4 | 1,2 | 0,8 | 6 |
b2. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) realizzati in altre regioni | 6 | 1,8 | 1,2 | 9 |
c1. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) attuati nelle regioni del Mezzogiorno | 29,76 | 14,88 | 4,96 | 49,6 |
c2. Interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) realizzati in altre regioni | 44,64 | 22,32 | 7,44 | 74,4 |
tot. (mln €) | 116,8 | 56,4 | 19,8 | 193 |
.
Soggetto gestore e procedure di selezione
1. Il Soggetto gestore per l'attuazione della misura di cui al presente decreto è il GSE S.p.A.. Con apposito accordo redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 1° agosto 2014, n. 116 [N.d.R. recte: legge 11 agosto 2014, n. 116]. (1)
2. La selezione dei progetti ammissibili ai contributi di cui al presente decreto avviene nell'ambito di procedure competitive, basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile, gestite dal GSE, che si conformano alle regole operative di cui all'articolo 11 e ai seguenti principi e obblighi:
a) principio di "non arrecare danno significativo";
b) principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici connessi all'investimento 1.4 ivi comprese le condizioni di cui alla nota 8 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241;
c) obbligo di conseguimento del target M2C2-3 e degli obiettivi finanziari;
d) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
e) obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea tramite l'adozione di misure "efficaci e proporzionate", atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;
f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
g) superamento dei divari territoriali.
3. Fermo restando l'esigenza di svolgere almeno una procedura competitiva all'anno tra il 2024 e il 2026, tempi e modalità di svolgimento, nonché i criteri di aggiudicazione delle stesse, basate sul ribasso percentuale offerto rispetto al contributo massimo concedibile, saranno definiti nelle regole operative di cui all'articolo 11.
4. Le procedure competitive, di cui al comma 3 si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
5. Al fine di massimizzare complessivamente il tasso di realizzazione degli interventi sull'intero territorio nazionale, nell'ambito dello svolgimento di ciascuna procedura di asta, il GSE provvede alla riallocazione dei contingenti qualora, con riferimento a una specifica tipologia di intervento, le richieste valide di uno dei sotto-gruppi afferenti alle regioni del Mezzogiorno o alle altre regioni di cui alla Tabella 1 siano inferiori alla capacità del contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'altro sotto-gruppo siano superiori. In tal caso, il contingente non assegnato del primo gruppo è trasferito al contingente del secondo gruppo, secondo lo scorrimento della rispettiva graduatoria.
Per l'approvazione dei corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti attuatori esterni, beneficiari della misura disciplinata dal presente, si rimanda al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 12 novembre 2024, n. 401.
Spese ammissibili e modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo in conto capitale di cui al presente decreto le spese ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Dette spese riguardano:
a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):
i. creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
ii. diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l'utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): i costi sostenuti per l'acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione;
c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):
i. i costi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall'impianto biogas, l'acquisto e l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
ii. i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili (Fuel Cells).
2. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
3. Ai fini dell'ammissibilità le spese e i costi riferiti agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) devono:
- essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;
- essere conformi all'articolo 14, comma 6, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
4. L'erogazione dei contributi in conto capitale avviene esclusivamente a seguito del completamento degli interventi secondo le tipologie previste dall'articolo 4 del presente decreto e del sostenimento dei relativi comprovati investimenti.
5. I costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 1 al presente decreto costituiscono il massimale di spesa incentivabile ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo in conto capitale di cui al presente decreto, fermo restando il rispetto delle intensità di aiuto previste dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Il relativo importo dovrà in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.
7. In materia di spese non ammissibili e con riferimento ai casi di esclusione della concessione degli aiuti di cui al presente decreto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472.
8. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. "doppio finanziamento" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, nonché al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 1.4 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche associate alla misura (schede nn. 5, 11, 14 e 29).
Cumulabilità degli incentivi
1. Il contributo in conto capitale del 65% di cui all'articolo 5, comma 1 è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale destinati ai medesimi progetti, esclusivamente entro il tetto dell'intensità massima di aiuto consentita nonché entro il limite di 600.000 euro per impresa e per progetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472, eccezion fatta per incentivi o regimi di sostegno derivanti da fonti comunitarie nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento per come richiamato dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Gli interventi che beneficiano del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) non possono accedere agli incentivi a sostegno della produzione di biometano, di cui ai target M2C2-4 e M2C2-5, previsti nell'investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" e disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 e dai successivi provvedimenti attuativi nonché, in base a quanto disposto dal comma precedente, non possono accedere ad altri e diversi programmi e strumenti dell'Unione Europea.
Verifiche e controlli
1. Il GSE e il Ministero possono effettuare, in qualunque fase del procedimento, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti attuatori esterni e sui siti ove sono installate le opere oggetto dei contributi.
2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte sia mediante controlli documentali sia con sopralluoghi in situ, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. I soggetti attuatori esterni sono tenuti all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto 14 novembre 2019. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
Attuazione dell'investimento e soggetto gestore
1. Fatto salvo il rispetto dei contenuti del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, con decreto del Ministero sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso ai benefici del presente decreto.
2. Le regole operative, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio di "non arrecare un danno significativo", definiscono:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i criteri di aggiudicazione, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni ulteriore elemento utile a disciplinare l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto;
b) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 7, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e del tagging climatico assegnato all'Investimento 1.4 ivi comprese le condizioni di cui alla nota 8 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241;
c) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto attuatore esterno sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
d) la procedura e la documentazione da inviare per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto, nonché delle informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi e le dichiarazioni concernenti il rispetto dei principi di assenza di conflitto d'interessi e doppio finanziamento per come richiamati dall'articolo 9 del predetto regolamento (UE) 2021/241;
e) gli obblighi a carico dei soggetti attuatori esterni, tra cui ricomprendere, ove pertinente:
1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero e/o al soggetto gestore le variazioni dei progetti;
2) l'obbligo di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni;
3) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero e/o al GSE;
4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241;
5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
7) l'obbligo di assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
8) l'obbligo di indicazione del CUP e del CIG, ove previsto, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
9) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento del target associato ad essi, per la quota parte di competenza, e della documentazione probatoria pertinente;
10) gli obblighi connessi al "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
11) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni attuative ed alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al target di riferimento del progetto, per la quota parte di competenza, nonché dei pertinenti indicatori comuni associati all'Investimento 1.4, corredata dalla documentazione probatoria pertinente;
12) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
13) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto gestore, del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
14) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
15) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target, per la quota parte di afferenza ai progetti agevolati, e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
16) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
17) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
f) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria ai soggetti preposti all'erogazione dei contributi in conto capitale conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
g) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso del biometano nei trattori agricoli;
h) i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 ed, in ogni caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) in caso di dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
b) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 5;
b) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nel caso di cessione a terzi dei trattori prima del completamento del relativo periodo di ammortamento.
2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, negli altri casi individuati con le regole operative di cui all'articolo 11.
3. Il soggetto attuatore esterno è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Esenzione dall'obbligo di notifica della misura
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. La sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
3. I contributi sono concessi successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato, assolto dal Ministero o dal GSE è garantito dalla pubblicazione delle stesse entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, ai sensi dell'articolo 9, par. 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, di cui l'allegato è parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GILBERTO PICHETTO FRATIN
ALLEGATO 1
Costi specifici massimi ammissibili su cui calcolare il contributo del 65% per le misure a favore dell'economia circolare:
Obiettivo | Massimale |
Articolo 4, comma 1, lettera a), punto i) - Pratiche Agro-ecologiche | 0,4 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera a), punto ii) - Creazione di poli consortili | 0,5 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera b) D - Sostituzione trattori | 0,125 Milioni di € |
Articolo 4, comma 1, lettera c) E - Efficienza impianti biogas | 1,250 Milioni di € |
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