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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 novembre 2024, n. 528

- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 20 dicembre 2024, n. 56

Riparto di somma in favore dei comuni in attuazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 156, comma 2, che stabilisce che le disposizioni di legge relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT;

- l'art. 158 che prevede l'obbligo di rendicontare i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche ad enti locali;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, così come modificato dalla lett. a) del comma 9 dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28, con il quale, al fine di compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario a favore dei comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del predetto contributo statale;

VISTO il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, così come modificato dai commi 8 e 9, lett. b), dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28, con il quale è disposto che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, il contributo straordinario di cui al precedente comma 5 è ripartito a favore dei comuni interessati, in proporzione al contributo concesso dallo Stato nell'anno 2021 e comunque nel limite della spesa complessiva autorizzata dal comma 7, e che il predetto contributo è alternativo e non cumulabile con le altre misure economiche straordinarie previste dal medesimo articolo 1;

VISTO il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, con il quale, per le finalità di cui al comma 5 è stata autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.000.000,00 di euro;

VISTO l'articolo 62 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 con il quale, tra l'altro, per le finalità della disposizione recata dal richiamato comma 5 dell'articolo 1 è stata disposta l'istituzione nel bilancio regionale per l'anno 2024 del capitolo 102018 con una dotazione finanziaria di 2.000.000,00 di euro;

VISTO il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo;

VISTO il Decreto ministeriale 10 agosto 2021 di riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità e in particolare l'allegato A, recante apposita tabella di riparto, che ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. n. 19162 del 27 novembre 2024, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha, tra l'altro, relazionato in ordine all'istruttoria espletata - sulla scorta della Tabella di riparto di cui al citato Decreto ministeriale 10 agosto 2021 - per pervenire al riparto della richiamata somma di 2.000.000,00 di euro secondo gli importi indicati nella colonna "F" della Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in attuazione del combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, si rende necessario provvedere - come dettagliatamente riportato nella colonna "F" della Tabella allegata al presente decreto, per costituirne parte integrante - al riparto della somma di 2.000.000,00 di euro da assegnare ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a titolo di contributo regionale finalizzato a compensare, per l'esercizio finanziario 2024, la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul predetto Fondo;

RILEVATO, altresì, che in conformità alle finalità previste dalla norma, si rende necessario disporre che i contributi regionali da assegnare ai comuni ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, secondo la colonna "F" della Tabella allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, potranno essere erogati a seguito dell'acquisizione da parte di ciascun comune di apposita attestazione circa l'esatto l'ammontare del disavanzo di amministrazione da ripianare alla cui riduzione era destinato il contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che deve essere almeno pari al contributo da assegnare;

per quanto sopra esposto

Decreta:

Art. 1

In attuazione del combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato, come specificato nella colonna "F" della Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, il riparto della somma di 2.000.000,00 di euro da assegnare ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a titolo di contributo regionale previsto dal medesimo comma 5 finalizzato a compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul predetto Fondo, per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 2

I contributi da assegnare in ragione del presente riparto saranno erogati a seguito dell'acquisizione da parte di ciascun comune di apposita attestazione circa l'esatto l'ammontare del disavanzo di amministrazione da ripianare alla cui riduzione era destinato il contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che deve essere almeno pari al contributo da assegnare.

Art. 3

Le somme da assegnare in conformità al presente decreto dovranno essere rendicontate ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 31 dicembre 2019 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, integrata con la successiva Circolare n. 16 del 20 settembre 2021.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 1 dell'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.. Dell'emanazione del presente decreto, inoltre, verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, li 27 novembre 2024

L'Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica

ANDREA MESSINA