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REGOLAMENTO (UE) 2024/3234 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 2024

G.U.U.E. 23 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 dicembre 2024

Applicabile dal: 26 dicembre 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Esso stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. La maggior parte delle disposizioni di tale regolamento si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

2) Per garantire che il regolamento (UE) 2023/1115 consegua i suoi obiettivi, gli operatori e i commercianti che mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento al fine di dimostrare la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni di tale regolamento. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che implica innanzitutto la raccolta dei dati pertinenti ai fini del regolamento (UE) 2023/1115, nonché l'opportuna documentazione a supporto di tali dati, da ciascun fornitore.

3) La Commissione ha adottato misure significative per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, dialogando con gli Stati membri e i portatori di interessi. In particolare il documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero offre indicazioni agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti sui principali obblighi sanciti dal regolamento (UE) 2023/1115 e chiarisce, tra l'altro, l'interpretazione della definizione di «uso agricolo», in particolare in relazione alla conversione delle foreste in terreni non destinati a un uso agricolo, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4) Inoltre, la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2024 sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale fornisce una struttura globale per la cooperazione con i paesi terzi al fine di agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115. Delinea infine i principi generali che la Commissione intende applicare per classificare i paesi o parti di essi come a basso e ad alto rischio conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115.

5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 (4) della Commissione definisce un sistema di informazione e consente agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, alle autorità competenti e alle autorità doganali di accedervi al fine di consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/1115. Gli operatori e i commercianti sarebbero quindi in grado di registrare e presentare dichiarazioni di dovuta diligenza anche prima dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

6) La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Si tratta di un elemento necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, e per consentire a tali operatori e commercianti di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

7) Alla luce del rinvio di 12 mesi della data di applicazione stabilito all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, le date di cui ad altre disposizioni connesse di tale regolamento, in particolare le date previste per l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per l'applicazione differita delle disposizioni di cui a tale paragrafo alle microimprese o alle piccole imprese, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

8) Tuttavia, per far pervenire agli operatori e ai commercianti le informazioni sull'assegnazione del rischio ai paesi di produzione interessati con largo anticipo rispetto alla data in cui si applicano i loro obblighi di dovuta diligenza, la data entro la quale la Commissione deve classificare i paesi o parti di essi che presentano un rischio basso o elevato dovrebbe essere rinviata solo di sei mesi.

9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire posticipare la data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.

11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che esso entri in vigore prima della data iniziale di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 23 ottobre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2024.

(3)

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (GU L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj).

(5)

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1) l'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.»

;

2) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.

2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»

;

3) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.».

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.